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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 07/04/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE – LAVORO – PREVIDENZA E ASSISTENZA
Il Tribunale di Oristano in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Consuelo
Mighela, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione cartolare della causa ai sensi dell'art. 127 – ter c.p.c., tramite scambio di note scritte depositate in via telematica, ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al N. R.L.P.A. 704/2023 promossa da:
nata a [...] il [...], C.F. , nella sua Parte_1 C.F._1
qualità di amministratrice di sostegno della figlia nata a [...] il [...], C.F. Persona_1
elettivamente domiciliata in Oristano, Via Mariano IV, n. 11, nello studio C.F._2 dell'Avv. Giuseppe Corronca, dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura speciale alle liti in atti,
- ricorrente -
contro
c.f. , con sede centrale in Roma, Controparte_1 P.IVA_1
Via Ciro il Grande 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Chiara Marras, in forza di procura generale alle liti conferita in data 23.01.23, Rep. n.
37590, a rogito Dott. Notaio in Fiumicino, elettivamente domiciliato in Oristano nella Persona_2
Via Dorando Petri - Torre A, presso l'Ufficio legale della Sede Provinciale dell' , CP_1
- resistente –
Oggetto: ripetizione di indebito (indennità di accompagnamento).
La causa viene decisa mediante sentenza contestualmente motivata, all'esito della discussione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
1 - dichiarare l'illegittimità dell'asserito indebito descritto in parte espositiva e non ripetibili le somme richieste dall' a titolo di prestazioni indebitamente erogate in favore di dal CP_1 Persona_1
01.07.2015 al 31.05.2021, ovvero per il periodo accertato in corso di causa, ad ogni effetto e con ogni conseguenza di legge;
- disporre la restituzione delle somme eventualmente trattenute nelle more del presente giudizio;
- porre a carico dell' spese ed onorari del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto CP_1
procuratore avv. Giuseppe Corronca che dichiara di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari”.
Nell'interesse di parte resistente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: Rigettare il ricorso in quanto infondato. Con vittoria di spese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 27.07.2023, ritualmente notificato, in qualità di Parte_1
amministratrice di sostegno della figlia nata a [...] il [...], ha convenuto in Persona_1 giudizio l' , esponendo che la figlia, nata prematuramente, era affetta sin dalla nascita da sordità CP_1
neurosensoriale profonda, disabilità intellettiva grave, tetraparesi spastica, deficit visivo OS, e pertanto era stata riconosciuta sordomuta e non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, sulla scorta dei verbali del 19.07.2004 e 16.06.2005, redatti dalla commissione medica di prima istanza della
[...]
di Oristano, per cui aveva percepito le relative prestazioni assistenziali (indennità di Parte_2
comunicazione e indennità di accompagnamento), continuativamente sino al maggio 2021.
Ha domandato al Tribunale di voler accertare e dichiarare come non ripetibile la somma di euro
24.067,13, la cui restituzione era stata pretesa dall' per la prima volta con nota del 24.05.2021, CP_1 all'esito del ricalcolo delle prestazioni erogate a dal 01.07.2015 al 31.05.2021 a titolo di Persona_1
pensione numero 07018168 categoria INVCIC, in conseguenza della visita di revisione del 22.06.2015, all'esito della quale la commissione medica aveva accertato una condizione di salute insufficiente per il godimento delle citate prestazioni.
La ricorrente ha denunciato l'illegittimità di tale richiesta, in quanto l' , all'esito della verifica, CP_1
era rimasto colpevolmente inerte non assumendo, e conseguentemente non comunicando all'assistita, alcun provvedimento di revoca della prestazione nel termine di legge, continuando invece ad erogare in suo favore l'indennità di accompagnamento per oltre cinque anni, ingenerando nella stessa la convinzione di percepire una prestazione legittima, tenuto anche conto del permanere invariato della gravità delle condizioni di salute della beneficiaria.
2. Si è costituito in giudizio l' resistente, domandando l'integrale rigetto del ricorso. CP_1
Ha rilevato che, in data 8.07.2015, all'interessata era stato regolarmente notificato il verbale della
2 visita di revisione del 22.06.2015, all'esito della quale era stata riconosciuta la sola indennità di frequenza con decorrenza 07/2015, mentre non veniva confermato il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento.
Pertanto, ne derivava la sicura ripetibilità dell'indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c., non operando, in tema di prestazioni assistenziali, la normativa prevista dalla L. 412/91 invocata da controparte, né assumeva rilevanza, al fine di escludere la ripetibilità delle prestazioni erogate, la mancata formale adozione di atti di sospensione e revoca delle prestazioni per accertata insussistenza dei requisiti sanitari, avendo la giurisprudenza di legittimità precisato, sia pure ai fini della ripetibilità delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate ma con valenza di carattere generale, che la ripetizione delle prestazioni indebitamente erogate opera dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare, in mancanza di una norma che disponga in tal senso, il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati.
Inoltre, era pacifico che il modello AP70 necessario alla definizione del verbale sanitario medesimo era stato inviato solamente in data 8.04.2021, e definito in data 14.04.2021, generando così l'indebito di euro 24.067,13, relativo al periodo 07/2015 - 05/2021.
Infine, la ricorrente non aveva dimostrato l'insussistenza dell'indebito in sé attraverso la prova positiva del proprio diritto a percepire le prestazioni erogate dall'istituto, con ciò implicitamente ammettendo quanto verificato dall' e pertanto manifestando un comportamento evidentemente CP_1 incompatibile con la buona fede dell'accipiens.
3. La causa, istruita con sole produzioni documentali, è stata rinviata al 22.11.2024, disponendo che l'udienza venisse sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
§§§
4. Il ricorso deve essere accolto, nei limiti e per le ragioni di cui nel prosieguo.
4.1. Occorre premettere, in linea generale, che in tema di indebito assistenziale la giurisprudenza di legittimità ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio - economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
In termini generali, la Suprema Corte ha precisato, fin dalla sentenza n. 1446/2008, che “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata
3 ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Al riguardo, la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha rilevato che il canone dell'art. 38 Cost. appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione -
e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)”.
La Corte Costituzionale, pronunciandosi con successive ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 con specifico riferimento all'indebito assistenziale, pur avendo affermato come non sussista un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (ord. n. 264/2004).
Inoltre, con riferimento alla regolamentazione apprestata dall'art. 4, del decreto legge 20 giugno
1996, n. 323, convertito in legge 8 agosto 1996, n. 425, ha rilevato come si tratti di una disciplina che è assimilabile a quella relativa all'indebito previdenziale nella parte in cui non consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite a titolo di assegno di invalidità civile e di indennità di accompagnamento erogate prima della visita di verifica.
Tale criterio è stato poi confermato e meglio definito dall'art. 37, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che ha previsto, in caso di accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, la sospensione immediata dell'erogazione del beneficio in godimento e la revoca della provvidenza, entro i successivi novanta giorni, a decorrere dalla data della visita di verifica.
Con riferimento alle prestazioni erogate dopo la visita di verifica, che sono quelle di cui si discute nel presente procedimento e che sono le uniche per le quali si pone il problema della loro ripetibilità, lo stesso Giudice delle leggi, con ordinanza n. 448/2000, ha evidenziato il passaggio dalla più restrittiva disciplina di cui all'art. 11, comma 4, della citata legge n.537 del 1993, che prevedeva la possibilità della ripetizione delle prestazioni indebitamente erogate nell'anno precedente la data dell'accertamento della mancanza dei requisiti sanitari, alla regolamentazione più favorevole per l'assistito posta dall'art. 37, comma 8, della legge n. 448 del 1998, “che fa retroagire la revoca delle provvidenze economiche, della cui erogazione è comunque prevista la sospensione, solo alla data della visita di verifica, sicché non sono ripetibili le prestazioni percepite prima di tale data, senza che peraltro la successiva
4 percezione indebita, che pone il problema della ripetibilità, possa protrarsi eccessivamente nel tempo, atteso che la sospensione dell'erogazione deve essere immediata e che il provvedimento di revoca deve intervenire nel breve lasso di tempo di novanta giorni dalla sospensione”.
Ed è proprio per tali ragioni, ovverosia per il fatto cioè di escludere la ripetizione delle somme percepite indebitamente prima della data della visita di revisione, “avvicinandosi” all'indebito previdenziale, e di curarsi di non gravare, con la previsione dell'immediata sospensione, sulla concreta condizione economica e di vita del percipiente, in relazione alle somme percepite dopo la stessa visita, che la stessa disciplina è stata ritenuta dalla Corte complessivamente “diretta ad approntare una tutela idonea, come tale rispettosa dell'art. 38, primo comma, Cost.”.
In questo senso si è espressa la Suprema Corte, peraltro in un caso del tutto analogo a quello per cui
è causa, con la pronuncia n. 29419/2018 (est. Riverso).
Sicché, da questo punto di vista, non appare conforme ai principi costituzionali, così come interpretati nella citata ordinanza della Corte costituzionale, ritenere che non possa assumere rilevanza, nei rapporti tra le parti, la mancata adozione da parte dell' di un provvedimento di revoca, anche CP_1
quando questo intervenga ben oltre il termine di novanta giorni fissato dalla legge, essendosi evidenziato come non possa estrapolarsi il giudizio di infondatezza della questione di legittimità costituzionale incentrato sul meccanismo delineato dall'art. 37, comma 8 della legge n. 448/1998 dal contesto nel quale esso è stato reso.
Soprattutto, non si possono ignorare le ragioni che, come si è visto, hanno portato la Corte costituzionale ad affermare la conformità della disciplina legislativa in esame al dettato costituzionale, in particolare ad affermare che la percezione di prestazioni indebite erogate dopo la visita di verifica non può protrarsi eccessivamente, atteso che la normativa in questione stabilisce che la sospensione della prestazione deve essere immediata e che la revoca deve intervenire entro novanta giorni.
Non ignora la scrivente l'esistenza di un orientamento giurisprudenziale secondo cui le disposizioni che impongono all'amministrazione di sospendere immediatamente l'erogazione delle prestazioni e di emanare entro 90 giorni il provvedimento di revoca costituirebbero mere disposizioni “organizzatorie”, preordinate ad impedire, anche collegando all'inosservanza la responsabilità degli organi per danno erariale, che siano effettuate prestazioni indebite, le quali sia poi necessario ripetere, non invece a sancire l'irripetibilità delle stesse quale sanzione per l'inosservanza dei termini (in questi termini v. C.
App. Perugia sent. 15 del 14.02.2023).
Così ragionando, tuttavia, è evidente che le disposizioni normative in questione verrebbero del tutto private della loro portata precettiva, senza contare che non è ben chiaro di quale danno erariale si discorra, ove si ammetta in ogni caso la ripetibilità da parte dell' delle somme erogate dopo la CP_1
5 visita di verifica.
Si condivide al riguardo quanto evidenziato da altra giurisprudenza, secondo cui, “se è vero che, nella peculiare materia, esiste una puntuale normativa di riferimento, cioè a dire l'art. 37 L. n.
448/1998, è altrettanto indubitabile che tale disposizione va letta con approccio sistematico e nella sua interezza”, sicché si deve assegnare rilevanza non solo alla parte in cui è stabilito che la revoca del beneficio di invalidità civile decorre “dalla data della visita di verifica”, ma anche a quella in cui è previsto che venga disposta “l'immediata sospensione” delle prestazioni e che la revoca intervenga
“entro i 90 giorni successivi” (Trib. Nuoro, sent. 138/2022 del 20.12.2022, est. P. Dau).
Anche la Corte di Cassazione, in certe pronunce della Sezione Lavoro, ha mostrato di assegnare rilevanza, ai fini che qui interessano, alla condotta dell' posta in essere in violazione del dettato CP_1
legislativo.
In particolare, con sentenza n. 4668 del 2021, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso una sentenza pronunciata in un caso in cui l' aveva violato il precetto di cui all'art. 37, CP_1
comma 8, L. n. 448/1998, non avendo provveduto, una volta venuto meno il requisito sanitario, a disporre l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento, né aveva provveduto alla revoca entro i prescritti novanta giorni, continuando anzi ad erogare la prestazione per un lungo lasso di tempo dopo la visita di verifica, sicché la corte territoriale aveva ritenuto sussistente il requisito della non addebitabilità al percipiente dell'erogazione non dovuta e la contemporanea sussistenza di una vera e propria situazione di affidamento dell'assistito, “che si era sviluppata ben oltre il periodo entro cui era legittimo attendersi una revoca della prestazione da parte dell' . CP_1
Nel confermare tale pronuncia, la Corte di Cassazione ha sottolineato che “rispetto all'operato dell'ente debitore, la buona fede del percettore è rilevabile in una condotta che sia connotata dall'assenza di qualsiasi violazione dei doveri di correttezza su di lui gravanti (cfr. per fattispecie analoghe, Cass. nn. 17576 del 2002, 537 del 2015), coerentemente con il principio generale secondo cui ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio ha il dovere di tutelare l'utilità e gli interessi dell'altra, nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio (Cass. n. 17642 del
2012). Nella fattispecie non sono stati rilevati violazione di doveri di correttezza e dunque sussiste la ripetibilità solo a decorrere dalla revoca e non certo dalla visita di revisione avuto riguardo anche alla circostanza che non risulta accertata incontrovertibilmente la sua notifica alla parte”.
4.2. Venendo al caso concreto qui esaminato, benché non sia in contestazione l'intervenuto ricevimento in data 8.07.2015 da parte di madre dell'interessata, della Parte_3 raccomandata con cui è stato spedito il verbale emesso all'esito della visita di revisione del 22.06.2015
(v. doc. 04 all. ricorso e avviso di ricevimento prodotto dall' in allegato alla propria memoria CP_1
6 difensiva), occorre rilevare che tale verbale ha riconosciuto “MINORE INVALIDO con Persona_1
difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (L. 118/71 L. 289/90) - indennità di frequenza”, senza che nient'altro sia stato indicato espressamente in ordine alla sussistenza degli altri requisiti o al loro venire meno.
D'altro canto, neppure nel documento di accompagnamento a tale verbale risulta esplicitato che, all'esito della visita, era stato disconosciuto il requisito sanitario posto a fondamento del diritto della odierna ricorrente a percepire l'indennità di accompagnamento.
Questo è infatti il tenore “standard” della lettera di accompagnamento al verbale:
“(…) in allegato a questa lettera troverà il verbale sanitario relativo agli accertamenti effettuati per la verifica della permanenza dello stato di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap o disabilità.
Nel caso in cui la sua percentuale di invalidità sia stata confermata, non è previsto alcun adempimento a suo carico: i nostri uffici provvederanno automaticamente al calcolo della prestazione
a cui ha diritto.
Nel caso in cui la sua percentuale di invalidità sia variata - originando una prestazione economica diversa da quella già in godimento - se intende usufruire di tale prestazione, dovrà inviare telematicamente (utilizzando il suo codice PIN) le informazioni socio-economiche e i dati per il pagamento. In allegato troverà uno schema informativo che la aiuterà nell'invio (…)”.
A ciò si aggiunga che, del tutto pacificamente, l'ente ha violato il disposto di cui al citato art. 37, in quanto non solo non ha emesso alcun provvedimento di revoca nel termine di legge ma ha anche continuato a erogare la prestazione assistenziale per più di cinque anni, prima di rendere edotta l'interessata, con nota del 14.04.2021, di stare percependo una prestazione indebita: un tempo così lungo che anche l'interprete più attento (il quale, con le dovute cognizioni, avrebbe potuto ricavare dal contenuto del verbale, almeno implicitamente, l'informazione del venir meno dei requisiti per fruire dell'accompagnamento) si sarebbe convinto del proprio diritto a percepire la provvidenza, facendo affidamento circa la legittimità della sua erogazione.
Al riguardo è stato evidenziato, condivisibilmente, che “Imputare al ricorrente la colpa di non aver ben compreso il contenuto di quel verbale (o, peggio, il dolo di averlo compreso perfettamente, ma di non essersi attivato presso l' al fine di segnalare di star percependo una prestazione indebita), e CP_1 da ciò far discendere la sussistenza, in capo all' di un diritto alla restituzione dell'indebito, CP_1
significherebbe, in buona sostanza:
§ disconoscere qualsiasi portata precettiva all'art. 37 L. n. 448/1998;
§ consentire all' una volta notificato il verbale della Commissione, di restare inerte per un numero
7 indefinito di anni, assegnandogli la facoltà (o, meglio ancora, l'arbitrio) di venir meno al proprio dovere (quello di sospendere e revocare la prestazione assistenziale, se non più dovuta) per poi, a distanza di molto tempo, chiedere indietro le somme indebitamente erogate (per sola e propria negligenza) a un soggetto che si deve presumere le abbia già impiegate per soddisfare i propri bisogni primari (e che, quindi, dalla richiesta di restituzione subisce un consistente danno, che non avrebbe mai riportato, invece, se l'Ente avesse agito nel rispetto dei termini previsti dalla Legge, sospendendo immediatamente la prestazione e, entro un termine ragionevole, disponendo poi la definitiva revoca)”
(Trib. Nuoro, sent. n. 138/2022, cit.).
Senza contare che le conseguenze delle disfunzioni che possono avere cagionato l'abnorme ritardo con cui l' ha richiesto indietro le prestazioni erogate “non possono esser scaricate sul cittadino, CP_1
pena la patente violazione e il completo sacrificio di tutti i principi (di solidarietà, di giustizia, ecc) che la giurisprudenza richiamata ha posto a base di quello che è stato definito il sottosistema dell'indebito previdenziale e assistenziale” (sempre Trib. Nuoro).
Nella fattispecie in esame, infine, deve rilevarsi che a fondare il legittimo affidamento dell'interessata in ordine alla ricorrenza dei presupposti per continuare a godere della prestazione ha concorso la perdurante gravità delle sue condizioni di salute, che avevano giustificato il riconoscimento dell'invalidità, essendo affetta sin dalla nascita da sordità neurosensoriale profonda, Persona_1
disabilità intellettiva grave e tetraparesi spastica, per cui non è neppure sostenibile che l'interessata
(rectius, la sua rappresentante) avrebbe dovuto rendersi conto, secondo l'ordinaria diligenza, del venir meno dei requisiti sanitari richiesti per continuare a godere della prestazione.
4.3. Sulla scorta delle argomentazioni e dei rilievi che precedono, poiché l'erogazione indebita non
è in alcun modo imputabile alla ricorrente, di cui è per contro configurabile, alla luce delle univoche circostanze sopra tracciate, un legittimo affidamento sulla permanenza dei requisiti posti a fondamento del diritto alla percezione dell'indennità di accompagnamento, il ricorso deve essere accolto e, conseguentemente, deve essere dichiarata la non ripetibilità della prestazione erogata a tale titolo alla ricorrente per il periodo dal 1°.10.2015 al 31.05.2021; per l'effetto, deve essere anche ordinato all' resistente di restituire alla ricorrente gli importi medio tempore eventualmente decurtati dalla CP_1
pensione goduta dalla stessa.
Deve invece essere riconosciuta la ripetibilità dei ratei erogati dal 1°.07.2015 al 30.09.2015 quando l' , dopo la visita del 22.06.2015, era ancora in termini per adottare un provvedimento di revoca, CP_1
per cui l'affidamento ragionevole dell'interessata in ordine alla debenza delle somme ricevute non avrebbe ancora potuto consolidarsi.
5. Le spese seguono la prevalente soccombenza (quasi totale a carico dell' ) e sono liquidate in CP_1
8 dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 e succ. mod. e ii., avuto riguardo alla materia trattata, al valore della causa (scaglione compreso tra euro euro 5.200,01 ed euro 26.000,00) e all'attività difensiva effettivamente occorsa, di non speciale complessità, in ragione dell'unica questione trattata e della natura prettamente documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, visto l'art. 442 c.p.c., così dispone:
1) accerta e dichiara l'irripetibilità dell'indennità di accompagnamento erogata in favore di per il periodo dal 1°.10.2015 al 31.05.2021 e, per l'effetto, condanna l' resistente Persona_1 CP_1
a restituire alla ricorrente gli importi eventualmente decurtati medio tempore dalla pensione goduta dalla stessa;
2) accerta e dichiara la ripetibilità in favore dell' limitatamente ai ratei ricevuti dalla ricorrente CP_1
a titolo di indennità di accompagnamento dal 1°.07.2015 al 30.09.2015, per le ragioni indicate in parte motiva;
3) condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese CP_1 processuali in favore della ricorrente, che liquida nell'importo di complessivi euro 2.697,00, interamente per compensi professionali, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge e spese generali nella misura del 15%, da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Oristano, il 07/04/2025
La Giudice del lavoro dott.ssa Consuelo Mighela
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