TRIB
Sentenza 31 agosto 2025
Sentenza 31 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/08/2025, n. 12067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12067 |
| Data del deposito : | 31 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DICIASSETTESIMA (EX NONA) CIVILE - IMPRESE in composizione collegiale, nelle persone EI seguenti magistrati:
dott.ssa Claudia Pedrelli Presidente
dott. Alfredo Landi Giudice
dott.ssa Maria Pia De Lorenzo Giudice rel./est.
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 21661 del RGAC dell'anno 2021 decisa ai sensi dell'art. 189 c.p.c. sulle conclusioni delle parti prese all'udienza di precisazione e posta in decisione allo spirare EI termini di cui all'art. 190 c.p.c.;
TRA
(C.F. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in Napoli alla Via Pasquale del Torto n. 41, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Marobbio ( ) che, congiuntamente e/o C.F._3 disgiuntamente all'avv. A. Mario Gialanella ( ), li rappresenta e C.F._4 difende in virtù di procura in calce all'atto introduttivo;
ATTRICE
E
(C.F. P. IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in alla Piazza Salimbeni, n. 3. CP_1
CONVENUTA - CONTUMACE
E società a responsabilità limitata unipersonale con sede legale in Controparte_2
Roma, via Curtatone 3, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma rappresentata da con sede legale in P.IVA_3 CP_3
Strada Statale 73 Levante n.14, giusta procura del 31.08.2018, a sua volta CP_1 rappresentata, quale sua procuratrice, giusta procura speciale del 23.07.2021, da
[...] società con unico socio con sede in Controparte_4
Milano, Corso Vittorio Emanuele II n.22, Partita Iva, codice fiscale e iscrizione nel registro delle imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. , REA MI – P.IVA_4
1918670, in persona dell'Amministratrice Delegata, Dott.ssa C.F. Controparte_5
, in forza EI poteri conferitile con verbale del Consiglio di C.F._5
Amministrazione del 16.4.2021 (DOC. 3) - rappresentata e difesa dall'Avv. CO VE del Foro di Milano, C.F. ; C.F._6
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
PER L'ATTRICE: “Voglia l'Il.mo Tribunale di Roma, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
In via preliminare ed in rito:
1. dichiarare la contumacia di Controparte_1
[...]
2. accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva e/o a contraddire e/o la carenza di titolarità dal lato passivo del rapporto in capo a e per Controparte_2
l'effetto accertare e dichiarare l'inammissibilità della costituzione in giudizio di
[...]
quand'anche riqualificata la comparsa di risposta alla stregua di un Controparte_2 intervento volontario, con conseguente inammissibilità di tutte le eccezioni dalla stessa sollevate. Nel merito:
3. accertare e dichiarare incidenter tantum, per i motivi suesposti, la nullità delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8, della scrittura privata del 7.7.2010 con la quale Pt_1
e si sono costituiti fiEIussori della con
[...] Parte_2 Controparte_6 sede legale in Roma alla Via Salaria n. 80, per l'adempimento delle obbligazioni, da quest'ultima assunte verso fino ad un ammontare di € Controparte_1 CP_1
120.000,00;
4. conseguentemente, accertare e dichiarare che l'Istituto di credito Controparte_1 non ha proposto, e men che meno ha diligentemente coltivato, alcuna istanza
[...] nei confronti del debitore principale nel termine di sei mesi decorrenti Controparte_6 dalla scadenza dell'obbligazione principale previsto dall'art. 1957 c.c.; 5. per l'effetto, accertare e dichiarare che l'Istituto di credito Controparte_1
è decaduto dal diritto di esigere le somme eventualmente dovute dai (e dal diritto di
[...] agire nei confronti EI) fiEIussori, fino ad un ammontare di € 120.000,00, in forza della fiEIussione per cui è causa, con conseguente declaratoria di estinzione della fiEIussione
e liberazione EI fiEIussori da qualsiasi obbligazione verso l'Istituto di credito originariamente garantito;
6. per l'ulteriore effetto, ordinare all'Istituto di credito CP_1 Controparte_1 di procedere alla cancellazione del nominativo EI sigg.ri e Parte_1 Parte_2
dalla Centrale EI Rischi della BA d'IA con efficacia a decorrere dal
[...] momento dello spirare del termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c., o, in subordine, dalla domanda, o ancora, dalla sentenza;
7. condannare in via esclusiva o, in subordine, in solido Controparte_1 con o comunque ciascuno per quanto di ragione e spettanza, al Controparte_2 pagamento, in favore degli attori, delle spese e EI compensi di lite, aumentati del 30%, seppur con esclusivo riguardo alla fase decisionale, ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis del
D.M. n. 55/2014, con attribuzione ai procuratori costituiti che si sono dichiarati antistatari.”
PER PARTE INTERVENUTA:” Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza:
- rigettare l'azione avversaria e tutte le domande proposte dai sig.ri e Parte_1
in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto, per Parte_2 tutti i motivi esposti in atti. Con vittoria di spese diritti ed onorari.”
FATTO E DIRITTO
1. Con scrittura privata (munita di data certa) del 7.7.2010 stipulata presso la Filiale n.
79 di Roma della , e si Controparte_1 Parte_1 Parte_2 costituivano fiEIussori della con sede legale in Roma alla Via Controparte_6
Salaria n. 80, per l'adempimento delle obbligazioni presenti e/o future (cd. fiEIussione omnibus) da questa assunte, fino ad un ammontare di € 120.000,00, nei confronti della BA TE EI AS di NA (cfr. doc 1 fascicolo di parte attrice).
2. Con atto di citazione notificato in data 9.5.2022, e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, Controparte_1 onde ottenere l'accertamento della nullità parziale del contratto menzionato e
[...] dunque la decadenza, da parte della BA, rispetto a qualsiasi pretesa creditoria nei loro confronti, con conseguente rimozione EI loro nominativi presso i registri della
Centrale Rischi della BA d'IA.
3. In data 9.5.2022 gli attori procedevano al deposito della ricevuta di accettazione e della ricevuta di consegna della notifica dell'atto di citazione. Controparte_1
tuttavia, non procedeva alla costituzione in giudizio.
[...]
4. Benché non evocata, si costituiva, invece, in giudizio, con comparsa di risposta del
24.6.2022, rappresentata da a sua volta Controparte_2 CP_3 rappresentata da con il patrocinio dell'avv. Controparte_4
CO VE, allegando di essersi resa cessionaria del credito originariamente vantato da in forza di contratto di cessione di crediti Controparte_1 pecuniari concluso in data 20 dicembre 2017, di cui all'avviso di cessione pubblicato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del
30 aprile 1999 e dell'art. 58 T.U.B., nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
IAna del 23/12/2017 n. 151 (cfr. doc. 5 fascicolo di parte intervenuta).
***
5. Principalmente, è necessario trattare della questione vertente sulla nullità parziale del contratto di fiEIussione in oggetto, che non solo è dirimente rispetto alle domande di entrambe le parti, ma assorbente della questione di legittimazione attiva mossa da parte attrice nei confronti dell'intervenuta Controparte_2
6. Parte attrice deduce la nullità della fiEIussione per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990 in materia di antitrust: la questione in oggetto trae origine dal provvedimento n. 55 del 2/5/2005 emesso dalla BA d'IA in funzione di
Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, ai sensi degli artt. 14 e 20 della legge n. 287/1990, vigenti fino al trasferimento, a far tempo dal 12/1/2006, EI poteri all'AGCM per effetto della legge n. 262/2005.
7. Il citato provvedimento ha ad oggetto il denunziato contrasto tra lo schema contrattuale di fiEIussione omnibus predisposto dall'ABI e l'art. 2 della legge n.
287/1990 (“legge Antitrust”), in virtù del quale “1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari;
2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, (…);
3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.”
8. Nel provvedimento l'Autorità Garante ha anzitutto osservato che «le condizioni generali di contratto comunicate dall'ABI relativamente alla “fiEIussione a garanzia delle operazioni bancarie”, in quanto deliberazioni di un'associazione di imprese, rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 2, comma I, della legge n.
287/90, laddove recita: “Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari”.
9. L'Autorità ha, quindi, rilevato che le determinazioni di un'associazione di imprese, costituendo elemento di valutazione e di riferimento per le scelte delle singole associate, possono contribuire a coordinare il comportamento di imprese concorrenti. Relativamente a quest'ultimo profilo, la restrizione della concorrenza derivante da una siffatta intesa risulterebbe significativa nel mercato rilevante, atteso l'elevato numero di banche associate all'ABI.
10. A fronte dell'esame dello schema contrattuale di fiEIussione omnibus, la BA
d'IA invitava l'ABI a modificarne il contenuto, ritenendolo contrastante con la normativa antitrust, pertanto l'ABI emendava lo schema e provvedeva ad una nuova comunicazione all'Autorità di vigilanza, cui seguiva l'apertura dell'istruttoria, protrattasi per ulteriori due anni, avendo la BA d'IA incentrato la sua analisi sulle clausole che ponevano in capo al fiEIussore obblighi non previsti dalla disciplina codicistica della fiEIussione, che avrebbero potuto avere effetti anticoncorrenziali in caso di loro adozione generalizzata da parte delle banche, in mancanza di un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti, stante la loro potenziale diffusione.
11. All'esito del procedimento, la BA d'IA disponeva che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fiEIussione a garanzia delle operazioni bancarie (fiEIussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo
2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”.
12. In particolare, l'art. 2 prevedeva la cosiddetta “clausola di reviviscenza” e imponeva al fiEIussore di “rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca EI pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”; l'articolo 6 disponeva che “i diritti derivanti alla banca dalla fiEIussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fiEIussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda EI casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato” e l'articolo 8 prevedeva che “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fiEIussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
13. L'Autorità di vigilanza muove dal presupposto che la standardizzazione contrattuale frutto di un'attività associativa non è di per sé lesiva della concorrenza, ben potendo incentivare la stessa, pertanto al fine di determinare quando tale standardizzazione si ponga in contrasto con le regole della concorrenza evidenzia alcune tipologie di schemi, precisamente “gli schemi contrattuali atti a: - fissare condizioni aventi, direttamente o indirettamente, incidenza economica, in particolare quando potenzialmente funzionali a un assetto significativamente non equilibrato degli interessi delle parti contraenti;
- precludere o limitare in modo significativo la possibilità per le aziende associate di differenziare, anche sull'insieme degli elementi contrattuali, il prodotto offerto.
14. Ciò che rileva, quindi, è la capacità dello schema di determinare – attraverso la standardizzazione contrattuale – una situazione di uniformità idonea a incidere su aspetti rilevanti per i profili di tutela della concorrenza”. L'Autorit à di Vigilanza precisa quindi che lo schema predisposto dall'ABI potesse essere idoneo a determinare una situazione di standardizzazione - come ritenuto poi ad esito dell'istruttoria - visto e considerato che già all'epoca dell'istruttoria i testi di fiEIussione omnibus in uso nella prassi bancaria disciplinavano in modo sostanzialmente uniforme le clausole oggetto dell'istruttoria, differenziandosi, tuttalpiù, rispetto allo schema predisposto dall'ABI per un aggravamento della posizione contrattuale del garante.
15. La BA d'IA conclude nel senso che le intese vietate sono quelle che “abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza e che la standardizzazione contrattuale è anticoncorrenziale nel caso in cui gli schemi contrattuali prevedano clausole, incidenti su aspetti importanti del negozio, che impediscano “un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti”.
16. Tale elemento è considerato discriminante nella valutazione condotta dalla BA
d'IA, secondo cui la clausola di pagamento “a prima richiesta” di cui all'art. 7 dello schema del contratto di fiEIussione omnibus predisposto dall'ABI prevede un onere in capo al fiEIussore da ritenersi “non ingiustificato”, stante la sua finalit à di garantire l'accesso al credito con attenuazione del rischio di credito ai sensi dell'Accordo di Basilea;
al contrario, la BA d'IA afferma che non vi sono collegamenti funzionali con gli articoli 2, 6 e 8 del citato schema contrattuale atti a contemperare gli interessi, avendo quindi gli stessi il solo scopo di “addossare al fiEIussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi”. Il provvedimento dell'Autorit à di vigilanza dispone pertanto che i suddetti articoli 2, 6 e 8 contenuti nello schema di fiEIussione omnibus predisposto dall'ABI contengono disposizioni “che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge n. 287/90”.
17. A tutela della concorrenza in ambito eurounitario, l'art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che ha sostituito l'art. 81 del Trattato CE, che a sua volta aveva sostituito l'art. 85 del Trattato di Roma, in applicazione dell'art. 3, secondo cui «L'Unione ha competenza esclusiva nei seguenti settori»: [...] b) definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno;
[...]» - dispone che sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel:
a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione. È previsto, inoltre, che accordi o decisioni vietati dal citato art. 101 del TFUE sono “nulli di pieno diritto”.
18. Orbene, conformemente alla giurisprudenza prevalente, la legge “antitrust” del
10/10/1990, n. 287 detta norme a tutela della libertà di concorrenza aventi come destinatari non soltanto gli imprenditori, ma anche gli altri soggetti del mercato, ovvero chiunque abbia interesse, processualmente rilevante, alla conservazione del suo carattere competitivo al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere per effetto di un'intesa vietata, tenuto conto, da un lato, che, di fronte ad un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza, il consumatore, acquirente finale del prodotto offerto dal mercato, vede eluso il proprio diritto ad una scelta effettiva tra prodotti in concorrenza, e, dall'altro, che il cosiddetto contratto "a valle" costituisce lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti.
19. Pertanto, siccome la violazione di interessi riconosciuti rilevanti dall'ordinamento giuridico integra, almeno potenzialmente, il danno ingiusto "ex" art. 2043 cod. civ., il consumatore finale, che subisce danno da una contrattazione che non ammette alternative per l'effetto di una collusione "a monte", ha a propria disposizione, ancorché non sia partecipe di un rapporto di concorrenza con gli imprenditori autori della collusione, l'azione di accertamento della nullità dell'intesa e di risarcimento del danno di cui all'art. 33 della legge n. 287 del 1990, azione la cui cognizione è rimessa da quest'ultima norma alla competenza esclusiva, in unico grado di merito, della corte d'appello (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 2207 del 04/02/2005).
20. Il Supremo Collegio ha precisato che l'art. 2 della legge n. 287/1990, allorché dispone la nullità ad ogni effetto delle “intese” fra imprese che abbiano ad oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in modo consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, non ha inteso riferirsi solo alle “intese” in quanto contratti in senso tecnico ovvero negozi giuridici consistenti in manifestazioni di volontà tendenti a realizzare una funzione specifica attraverso un particolare “voluto”. Il legislatore - infatti - con la suddetta disposizione normativa ha inteso - in realtà ed in senso più ampio - proibire il fatto della distorsione della concorrenza, in quanto si renda conseguenza di un perseguito obiettivo di coordinare, verso un comune interesse, le attività economiche;
il che può essere il frutto anche di comportamenti "non contrattuali" o "non negoziali". Si rende - così - rilevante qualsiasi condotta di mercato (anche realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione negoziale) purché con la consapevole partecipazione di almeno due imprese, nonché anche le fattispecie in cui il meccanismo di “intesa” rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici meramente “unilaterali”.
21. Da ciò consegue che, allorché l'articolo in questione stabilisce la nullit à delle
“intese”, non abbia inteso dar rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione - anche successiva al negozio originario - la quale - in quanto tale - realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza (cfr. Cass. civ. n. 827 del 1999).
22. Pertanto, qualsiasi forma di distorsione della competizione di mercato, in qualunque forma avvenga, rileva ai fini dell'accertamento della violazione dell'art. 2 della legge antitrust.
23. Ciò posto, come affermato dal recente arresto delle Sezioni Unite della Suprema
Corte, a cui si ritiene di doversi adeguare, pur nella consapevolezza dell'estrema problematicità della scelta tra le diverse forme di tutela riconoscibili al cliente - fiEIussore, tra le tre diverse soluzioni individuate da dottrina e giurisprudenza, quella maggiormente in linea con le finalità e gli obiettivi della normativa antitrust
è la tesi che ravvisa nella fattispecie in esame un'ipotesi di «nullità parziale».
24. La Suprema Corte muove dal presupposto che, sebbene le parti possano determinare il «contenuto del contratto», ai sensi dell'art. 1322, co. I c.c., tuttavia ciò è consentito nei limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nel suo complesso, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale (Cass. civ. s.u. n. 22437 del 24/09/2018). Ebbene, l'art. 41 Cost. prevede espressamente che l'iniziativa economica privata non debba svolgersi «in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà alla dignità umana», e che essa debba essere comunque sottoposta a «programmi e controlli opportuni» che la indirizzino e la coordino a «fini sociali». Il tenore letterale dell'art. 2, comma 3, della legge n. 287 del 1990, poi, stabilisce inequivocabilmente che «le intese vietate sono nulle ad ogni effetto» e la locuzione
«ad ogni effetto», riproduttiva, nella specifica materia, del principio generale secondo cui quod nullum est nullum producit effectum - legittima la conclusione dell'invalidità anche EI contratti che realizzano l'intesa vietata.
25. L'interesse protetto dalla normativa antitrust è, infatti, principalmente quello del mercato in senso oggettivo, non soltanto l'interesse individuale del singolo contraente pregiudicato, con la conseguente inidoneità di un rimedio risarcitorio che protegga, nei singoli casi, solo quest'ultimo, ed esclusivamente se ha subito un danno in concreto. Come rilevato da autorevole dottrina, l'obbligo del risarcimento compensativo EI danni del singolo contraente non ha una efficacia dissuasiva significativa per le imprese che hanno aderito all'intesa, o che ne hanno - come nella specie - recepito le clausole illecite nello schema negoziale, dal momento che non tutti i danneggiati agiscono in giudizio, e non tutti riescono ad ottenere il risarcimento del danno. Per converso, è evidente che il riconoscimento, alla vittima dell'illecito anticoncorrenziale, oltre alla tutela risarcitoria, del diritto a far valere la nullità del contratto si rivela un adeguato completamento del sistema delle tutele, non nell'interesse esclusivo del singolo, bensì in quello della trasparenza e della correttezza del mercato, posto a fondamento della normativa antitrust. La giurisprudenza della Corte di Giustizia afferma - a sua volta - che la portata e le conseguenze della nullità delle intese, per violazione dell'art. 101 (ex 81 Trattato
CE) del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, non dipendono direttamente dal diritto unionale, ma devono essere individuate dai giudici nazionali in base al diritto di ciascuno Stato membro. Si è, invero, statuito che - fermo restando il diritto al risarcimento del danno - la sorte EI contratti a valle di intese antitrust - che non vengono automaticamente travolti, in forza del diritto europeo, dalla nullità dell'intesa a monte - è riservata ai diritti nazionali (Corte
Giustizia, 14/12/1983, C319/82, Societè de Vente de Cimentes;
Trib., 21/01/1999,
T- 190/96, Chrístophe Palma) La giurisprudenza eurounitaria è, inoltre, consolidata nel senso che «spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali EI ricorsi intesi a garantire la tutela EI diritti spettanti ai singoli in forza dell'effetto diretto del diritto comunitario, purché dette modalità non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (cd principio di equivalenza) né rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio EI diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario (cd. principio di effettività)» (cfr.
Corte Giustizia. 10/07/1997, C-261/95, Palmisani;
Corte Giustizia, 20/09/2001, C-
453/99, Courage Ltd v. Crehan;
Corte Giustizia, 13/07/2006, da C -295/04 a C-
298/04, Corte Giustizia, 14/06/2011, C-360/09, Pfeiderer v. Per_1
Bundemskartellant; Corte Giustizia 06/06/2013, 28 C536111Donau Chemie).
26. La direttiva Enforcement n. 104/2014/UE, infine, stabilisce che «a norma del principio di efficacia, gli Stati membri provvedono affinché tutte le norme e procedure nazionali relative all'esercizio del diritto di chiedere il risarcimento del danno siano concepite e applicate in modo da non rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficoltoso l'esercizio del diritto, conferito dall'Unione, al pieno risarcimento per il danno causato da una violazione del diritto della concorrenza. A norma del principio di equivalenza le norme e procedure nazionali relative alle azioni per il risarcimento del danno a seguito di violazioni dell'articolo 101 o 102
TFUE non devono essere meno favorevoli, per i presunti soggetti danneggiati, di quelle che disciplinano azioni simili per danni derivanti da violazioni del diritto nazionale» (art. 4). La tutela risarcitoria è quindi il comune denominatore del diritto eurounitario, a cui gli Stati membri possono affiancare anche la previsione della nullità degli accordi a valle delle intese anticoncorrenziali. Si evidenzia, pertanto, la particolare efficacia della sanzione della nullità parziale del contratto, che si aggiunge alla tutela risarcitoria del singolo soggetto leso dal contratto “a valle”, al fine di apportare un'adeguata tutela antitrust. Peraltro, la regola dell'art. 1419, primo comma, c.c. - ignota al codice del 1865, come pure al code civil, provenendo dall'esperienza tedesca - insieme agli analoghi principi rinvenibili negli artt. 1420 e 1424 c.c., enuncia il concetto di nullità parziale ed esprime il generale favore dell'ordinamento per la «conservazione», in quanto possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorchè difformi dallo schema legale. Ai sensi dell'art. 1419
c.c., vige, infatti, la regola secondo cui la nullità parziale non si estende all'intero contenuto della disciplina negoziale, se permane l'utilità del contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti, secondo quanto accertato dal giudice;
al contrario, l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata (Cass.
21/05/2007, n. 11673).
27. E tuttavia, tale ultima evenienza è di ben difficile riscontro nel caso in esame. Ed invero, avuto riguardo alla posizione del garante, la riproduzione nelle fiEIussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI ha certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto;
sicché la loro eliminazione ne alleggerirebbe la posizione. Il fiEIussore, tuttavia, salvo la rigorosa allegazione e prova del contrario, avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo generalmente portatore di un interesse economico al finanziamento bancario. Osserva - al riguardo - il provvedimento n. 55/2005 che il fiEIussore è normalmente cointeressato, in qualità di socio d'affari o di parente del debitore, alla concessione del finanziamento a favore di quest'ultimo e, quindi, ha un interesse concreto e diretto alla prestazione della garanzia. Al contempo, è del tutto evidente che anche l'imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, attesa che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fiEIussione, con minore garanzia EI propri crediti.
28. La nullità dell'intesa a monte determina, dunque, la «nullità derivata» del contratto di fiEIussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della BA d'IA n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole. I contratti a valle di accordi contrari alla normativa antitrust
- in quanto costituenti «lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti» (Cass. civ. sez. u., n. 2207/2005) - partecipano della stessa natura anticoncorrenziale dell'atto a monte, e vengono ad essere inficiati dalla medesima forma di invalidità che colpisce i primi. Il legislatore nazionale ed europeo - infatti - intendendo sanzionare con la nullità un «risultato economico», ossia il fatto stesso della distorsione della concorrenza - ha dato rilievo anche a comportamenti «non contrattuali» o «non negoziali». In tale prospettiva, si rende perciò rilevante qualsiasi forma di condotta di mercato, anche realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione negoziale, ed anche laddove il meccanismo di
«intesa» rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici meramente
«unilaterali». Da ciò consegue - come ha rilevato da tempo la giurisprudenza di questa Corte - che, allorché l'articolo 2 della legge n. 287 del 1990 stabilisce la nullità delle «intese», «non ha inteso dar rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione - anche 33 successiva al negozio originario - la quale - in quanto tale - realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza» (Cass. civ. n. 827/1999). Il che equivale a dire che anche la combinazione di più atti, sia pure di natura diversa, può dare luogo, in tutto o in parte, ad una violazione della normativa antitrust, qualora tra gli atti stessi sussista un «collegamento funzionale» - non certo un «collegamento negoziale La funzionalità in parola si riscontra con evidenza quando il contratto a valle (nella specie una fiEIussione) è interamente o parzialmente riproduttivo dell'«intesa» a monte, dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza, ossia quando l'atto negoziale sia di per sé stesso un mezzo per violare la normativa antitrust, ovvero quando riproduca - come nel caso concreto - solo una parte del contenuto dell'atto anticoncorrenziale che lo precede, in tal modo venendo a costituire lo strumento di attuazione dell'intesa anticoncorrenziale. E ciò è tanto più evidente quando - come nella specie - le menzionate deroghe all'archetipo codicistico vengano reiteratamente proposte in più contratti, così determinando un potenziale abbassamento del livello qualitativo delle offerte rinvenibili sul mercato. La serialità della riproduzione dello schema adottato a monte - nel caso concreto dall'ABI - viene, difatti, a connotare negativamente la condotta degli istituti di credito, erodendo la libera scelta EI clienti contraenti e incidendo negativamente sul mercato. Trattasi, quindi, di una nullità speciale, prevista dall'art. 2, lett. a) L.
n. 287/1990 e 101 TFUE la cui ratio si rinviene nell'esigenza di salvaguardia dell'«ordine pubblico economico. Per converso, tutte le altre clausole del contratto di fiEIussione - in quanto finalizzate, attraverso l'obbligazione di garanzia assunta dal fiEIussore, ad agevolare l'accesso al credito bancario - sono immuni da rilievi di invalidità, come ha stabilito la BA d'IA nel citato provvedimento, nel quale ha espressamente fatte salve tutte le altre clausole dell'intesa ABI. I contratti di fiEIussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono, dunque, parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 41994 del 30/12/2021).
29. Con la comparsa di risposta, parte intervenuta dichiarava che il contratto andrebbe inquadrato come autonomo di garanzia e non di fiEIussione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 del contratto in oggetto, il che permetterebbe di non far valere la nullità parziale e allo stesso tempo garantirebbe la deroga ai termini stabiliti dall'art 1957 c.c..
30. La parte convenuta fa valere il principio per il quale “l'inserimento nel contratto di fiEIussione di una clausola che preveda il pagamento a prima richiesta, e l'impossibilità per il garante di opporre eccezioni, sia sufficiente per qualificare il rapporto quale contratto autonomo di garanzia” (Cass. Civ. 14 giugno 2016, Cass.
Civ. 20 ottobre 2014, n. 22233 n. 12152, Cass. Civ. sentenza n. 5526 del 5 aprile
2012, Cass. Civ. sentenza n. 19736 del 27 settembre 2011; Cass. Civ. sentenza n.
10998 del 19 maggio 2011; Cass. Civ. S.U. sentenza n. 3947 del 18 febbraio 2010). 31. Alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione, il contratto autonomo di garanzia è espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 c.c. e ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento gravante sul debitore principale, escludendo l'elemento dell'accessorietà dell'obbligazione
(Cass. Civ., sez. III, 14.06.2016, n. 12152). Ne consegue che l'obbligazione del garante è del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, in quanto qualitativamente diversa.
32. Tra l'altro, le formule "a prima richiesta e senza eccezioni" - che comunque ricorrono nei contratti che ci occupano - non devono neppure essere considerate ai sensi del dato meramente letterale, essendo applicabile la fattispecie anche per formule analoghe ovvero ai sensi del contenuto del contratto, il quale non ammette eccezioni sollevabili dai garanti.
33. Nel caso in cui si volesse ritenere il negozio che ci occupa una fiEIussione, con conseguente nullità della deroga all'art 1957 c.c., la Suprema Corte con sentenza n.
41994 del 30.12.2021 ha stabilito che “nel caso in cui la garanzia sia a prima richiesta e, nel contempo, si preveda l'applicazione del primo comma dell'art. 1957
c.c., il criterio di esegesi di cui all'art. 1363 c.c. impone di leggere il rinvio a detta norma, nel senso che il termine debba osservarsi con una mera richiesta stragiudiziale e non nel senso che si debba osservare con l'inizio dell'azione giurisdizionale secondo la tradizionale esegesi della norma. Se il rinvio si intendesse anche alla previsione di tale azione, la garanzia non sarebbe più a prima richiesta essendovi palese contraddizione nel postulare che una volontà contrattuale di imporre al garante l'adempimento dell'obbligazione di garanzia a semplice richiesta e senza possibilità di eccezioni, possa intendersi nel senso che tale richiesta si debba esprimere con l'azione giudiziaria” (v. Cass. 22346 del 26.9.2017 che richiama Cass. Civ. sent. 13078/2008).
34. Considerando l'art. 7 del contratto in oggetto, che dichiara “Il fiEIussore è obbligato a pagare immediatamente alla BA, a semplice richiesta scritta, quanto alla stessa dovuto per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio
[…]”, la clausola non comprende riferimenti espliciti all'impossibilità da parte del fiEIussore di muovere eccezioni nei confronti del pagamento richiesto. Le eccezioni che attengono al merito del rapporto garantito non si devono considerare precluse ai garanti, non risultando, contrariamente a quanto affermato da parte opposta, il carattere autonomo della garanzia da loro prestata. 35. Come è noto, la Cassazione a Sezioni Unite ha affermato che la clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fiEIussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale (Sez. U, Sentenza n. 3947 del 18/02/2010).
36. In tale ipotesi la previsione del carattere incondizionato dell'obbligo di corrispondere l'indennizzo pari all'ammontare dell'obbligazione garantita esclude l'applicabilità della normativa sulla fiEIussione alla garanzia, la quale si deve ritenere svolgere una funzione analoga a quella del deposito cauzionale.
37. Nel caso in esame il carattere autonomo della garanzia non si desume dal dato testuale, che si riferisce ripetutamente e costantemente alla figura della fiEIussione, né dalla disciplina dell'escussione della garanzia e che è evidentemente riferita alle modalità dell'escussione ed ai tempi del pagamento da parte del fiEIussore, ma non limita in alcun modo le eccezioni da questo opponibili.
38. Solo per completezza si osserva che anche qualora si ritenesse dubbia l'interpretazione del testo, dovrebbe preferirsi l'opzione per la fiEIussione, per le seguenti ulteriori ragioni: perché questa, diversamente dalla garanzia autonoma, configura una fattispecie tipica, alla quale pertanto si deve presumere indirizzata la comune volontà delle parti;
perché, trattandosi di contratto redatto su modulo predisposto dalla banca, opera il criterio ermeneutico di cui all'art. 1370 c.c.; perché i garanti opponenti nel presente giudizio non appartengono al novero EI soggetti che professionalmente svolgono l'attività di rilascio di garanzie autonome.
39. Esaminate le ipotesi nelle quali interviene la nullità parziale del contratto in caso di fiEIussione omnibus e, contestualmente, le eventualità in cui la clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” può permettere di considerare un contratto come garanzia autonoma, si può dire che nel caso di specie si tratti infatti di una fiEIussione omnibus alla quale può applicarsi il criterio stabilito dalle
Sezioni Unite e adottato conformemente da questa Sezione.
40. Nella specie, la fiEIussione omnibus prestata dalle opponenti ricalca lo schema di fiEIussione omnibus sottoposto al vaglio della BA d'IA e dichiarato parzialmente invalido per violazione dell'art. 2 L. n. 287/1990 in caso di sua applicazione uniforme con il provvedimento della BA d'IA n 55/2005, con particolare riferimento alle clausole nn. 2, 6 e 8, sicché deve dichiararsi la nullità parziale della fiEIussione escussa dall'ingiungente. Ciò comporta, dunque, la regolare applicazione dell'art. 1957 c.c. compreso nella clausola n. 6 del contratto,
e, conseguentemente, l'applicazione del termine decadenziale di sei mesi per l'azione della BA nei confronti del garante, per l'appunto, “entro sei mesi” dalla conclusione del contratto.
41. Nel caso di specie, l'azione a danno del garante non è stata avviata per il recupero del credito nel termine di 6 (sei) mesi dalla revoca della linea di credito, corrispondente al 14.11.2016, allorquando ribadiva, tanto Controparte_1 al debitore principale quanto ai fiEIussori, quanto già precedentemente comunicato, ovvero la revoca di tutti gli affidamenti concessi ed il recesso da tutti i rapporti garantiti (doc. n. 5 fascicolo di parte attrice). Di fatto, l'azione non veniva mai avviata né dall'Istituto di credito, e né tantomeno da parte della presunta cessionaria del credito, intervenuta nel presente giudizio, Controparte_2 che avrebbe acquisito il credito in oggetto in data 20.12.2017, e dunque in un momento in cui i termini qui discussi erano già stati soggetti a decadenza.
42. L'art. 1957 c.c., nell'imporre al creditore di proporre la sua "istanza" contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fiEIussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa;
pertanto, il termine "istanza" si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato
(cfr. Cass. civ. n. 1724 del 29/01/2016).
43. A tal proposito, il fatto che la riscossione del credito non sia mai stata fattualmente azionata da chi di interesse ha comportato la mancata cancellazione EI nominativi di parte attrice dalle risultanze della Centrale EI Rischi della BA d'IA (cfr. doc. n. 6 e doc. n. 7 fascicolo di parte attrice), così determinando il loro interesse all'accertamento negativo dell'attualità del credito.
44. La segnalazione di parte attrice alla Centrale Rischi della BA d'IA ha, infatti,
l'obiettivo di segnalare al pubblico i soggetti che abbiano, nei confronti di un intermediario, un credito o una garanzia pari o superiore alla soglia di segnalazione (250 euro per le sofferenze, 30.000 euro negli altri casi). Nel caso di specie, la mancata persistenza dell'obbligazione di garanzia giustifica, quindi, l'inattualità della segnalazione del nominativo degli attori alla Centrale Rischi della BA
d'IA. Pertanto, la richiesta di rettifica deve considerarsi fondata.
45. La questione vertente sulla legittimazione attiva della società intervenuta a partecipare al processo, dunque, non è ulteriormente di interesse con riguardo alla possibilità di riscossione del credito, che risulta essere inattuale. Tuttavia, è rilevante con riguardo all'onere qui specificato di cancellazione EI nominativi EI fiEIussori dal CRIF.
46. Pertanto, in analisi di quanto avvenuto nel processo: gli attori hanno provveduto a convenire in giudizio originaria creditrice nei loro Controparte_1 confronti, e, tuttavia, questa non si costituiva in giudizio. Si costituiva in giudizio tuttavia la , in virtù dell'asserito acquisto EI crediti in Controparte_2 oggetto in data 20 dicembre 2017. A sostegno di quanto dichiarato, veniva depositata la pubblicazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 e dell'art. 58 T.U.B., nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica IAna del 23/12/2017 n. 151 (cfr. DOC. 5 fascicolo di parte convenuta), nonché la dichiarazione seguente, emanata da Controparte_1
che conferma, in data 07/11/2023, l'avvenuta cessione, con esplicito riguardo
[...] ai rapporti oggetto di contestazione nel processo corrente (cfr. DOC 11 fascicolo di parte convenuta).
47. Considerando altresì che, come specificato da parte attrice, la sola pubblicazione in
G.U. non è un fatto, da solo, concludente rispetto all'avvenuta cessione EI crediti oggetto del processo, si può affermare che questo dato, se congiuntamente esaminato con la comunicazione della BA cedente, che espressamente dichiara l'avvenuta cessione EI rapporti interessati, può portare alla valutazione certa che i crediti in oggetto siano stati correttamente ceduti alla società intervenuta in giudizio, pertanto legittimata a prenderne parte.
48. Ciò comporta dunque anche l'onere, in capo alla di Controparte_2 procedere per la cancellazione EI nominativi di e dai registri Pt_1 Parte_2 della Centrale Rischi, in conseguenza all'inattualità del credito.
49. Le spese seguono la soccombenza e sono calcolate al minimo tenendo conto del valore della domanda e della limitata complessità della decisione, escluse le spese della fase istruttoria che di fatto non si è tenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- dichiara, in accoglimento della domanda di parte attrice, la nullità parziale della fiEIussione in oggetto, contratta con scrittura privata del 7.7.2010, con riguardo alle clausole 2, 6, 8;
- Condanna l'intervenuta alla cancellazione del nominativo Controparte_2 EI sigg.ri e dalla Centrale EI Rischi della BA Parte_1 Parte_2
d'IA con efficacia a decorrere dal momento dello spirare del termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c.;
- condanna in solido e l'intervenuta Controparte_1 CP_2
al rimborso delle spese processuali in favore della convenuta, liquidate
[...] in complessivi € 4.217,00 per competenza professionali, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CAP come per legge.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 24.07.2025
IL GIUDICE IL PRESIDENTE
Dott. Maria Pia De Lorenzo Dott. Claudia Pedrelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DICIASSETTESIMA (EX NONA) CIVILE - IMPRESE in composizione collegiale, nelle persone EI seguenti magistrati:
dott.ssa Claudia Pedrelli Presidente
dott. Alfredo Landi Giudice
dott.ssa Maria Pia De Lorenzo Giudice rel./est.
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 21661 del RGAC dell'anno 2021 decisa ai sensi dell'art. 189 c.p.c. sulle conclusioni delle parti prese all'udienza di precisazione e posta in decisione allo spirare EI termini di cui all'art. 190 c.p.c.;
TRA
(C.F. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in Napoli alla Via Pasquale del Torto n. 41, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Marobbio ( ) che, congiuntamente e/o C.F._3 disgiuntamente all'avv. A. Mario Gialanella ( ), li rappresenta e C.F._4 difende in virtù di procura in calce all'atto introduttivo;
ATTRICE
E
(C.F. P. IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in alla Piazza Salimbeni, n. 3. CP_1
CONVENUTA - CONTUMACE
E società a responsabilità limitata unipersonale con sede legale in Controparte_2
Roma, via Curtatone 3, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma rappresentata da con sede legale in P.IVA_3 CP_3
Strada Statale 73 Levante n.14, giusta procura del 31.08.2018, a sua volta CP_1 rappresentata, quale sua procuratrice, giusta procura speciale del 23.07.2021, da
[...] società con unico socio con sede in Controparte_4
Milano, Corso Vittorio Emanuele II n.22, Partita Iva, codice fiscale e iscrizione nel registro delle imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. , REA MI – P.IVA_4
1918670, in persona dell'Amministratrice Delegata, Dott.ssa C.F. Controparte_5
, in forza EI poteri conferitile con verbale del Consiglio di C.F._5
Amministrazione del 16.4.2021 (DOC. 3) - rappresentata e difesa dall'Avv. CO VE del Foro di Milano, C.F. ; C.F._6
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
PER L'ATTRICE: “Voglia l'Il.mo Tribunale di Roma, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
In via preliminare ed in rito:
1. dichiarare la contumacia di Controparte_1
[...]
2. accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva e/o a contraddire e/o la carenza di titolarità dal lato passivo del rapporto in capo a e per Controparte_2
l'effetto accertare e dichiarare l'inammissibilità della costituzione in giudizio di
[...]
quand'anche riqualificata la comparsa di risposta alla stregua di un Controparte_2 intervento volontario, con conseguente inammissibilità di tutte le eccezioni dalla stessa sollevate. Nel merito:
3. accertare e dichiarare incidenter tantum, per i motivi suesposti, la nullità delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8, della scrittura privata del 7.7.2010 con la quale Pt_1
e si sono costituiti fiEIussori della con
[...] Parte_2 Controparte_6 sede legale in Roma alla Via Salaria n. 80, per l'adempimento delle obbligazioni, da quest'ultima assunte verso fino ad un ammontare di € Controparte_1 CP_1
120.000,00;
4. conseguentemente, accertare e dichiarare che l'Istituto di credito Controparte_1 non ha proposto, e men che meno ha diligentemente coltivato, alcuna istanza
[...] nei confronti del debitore principale nel termine di sei mesi decorrenti Controparte_6 dalla scadenza dell'obbligazione principale previsto dall'art. 1957 c.c.; 5. per l'effetto, accertare e dichiarare che l'Istituto di credito Controparte_1
è decaduto dal diritto di esigere le somme eventualmente dovute dai (e dal diritto di
[...] agire nei confronti EI) fiEIussori, fino ad un ammontare di € 120.000,00, in forza della fiEIussione per cui è causa, con conseguente declaratoria di estinzione della fiEIussione
e liberazione EI fiEIussori da qualsiasi obbligazione verso l'Istituto di credito originariamente garantito;
6. per l'ulteriore effetto, ordinare all'Istituto di credito CP_1 Controparte_1 di procedere alla cancellazione del nominativo EI sigg.ri e Parte_1 Parte_2
dalla Centrale EI Rischi della BA d'IA con efficacia a decorrere dal
[...] momento dello spirare del termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c., o, in subordine, dalla domanda, o ancora, dalla sentenza;
7. condannare in via esclusiva o, in subordine, in solido Controparte_1 con o comunque ciascuno per quanto di ragione e spettanza, al Controparte_2 pagamento, in favore degli attori, delle spese e EI compensi di lite, aumentati del 30%, seppur con esclusivo riguardo alla fase decisionale, ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis del
D.M. n. 55/2014, con attribuzione ai procuratori costituiti che si sono dichiarati antistatari.”
PER PARTE INTERVENUTA:” Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza:
- rigettare l'azione avversaria e tutte le domande proposte dai sig.ri e Parte_1
in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto, per Parte_2 tutti i motivi esposti in atti. Con vittoria di spese diritti ed onorari.”
FATTO E DIRITTO
1. Con scrittura privata (munita di data certa) del 7.7.2010 stipulata presso la Filiale n.
79 di Roma della , e si Controparte_1 Parte_1 Parte_2 costituivano fiEIussori della con sede legale in Roma alla Via Controparte_6
Salaria n. 80, per l'adempimento delle obbligazioni presenti e/o future (cd. fiEIussione omnibus) da questa assunte, fino ad un ammontare di € 120.000,00, nei confronti della BA TE EI AS di NA (cfr. doc 1 fascicolo di parte attrice).
2. Con atto di citazione notificato in data 9.5.2022, e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, Controparte_1 onde ottenere l'accertamento della nullità parziale del contratto menzionato e
[...] dunque la decadenza, da parte della BA, rispetto a qualsiasi pretesa creditoria nei loro confronti, con conseguente rimozione EI loro nominativi presso i registri della
Centrale Rischi della BA d'IA.
3. In data 9.5.2022 gli attori procedevano al deposito della ricevuta di accettazione e della ricevuta di consegna della notifica dell'atto di citazione. Controparte_1
tuttavia, non procedeva alla costituzione in giudizio.
[...]
4. Benché non evocata, si costituiva, invece, in giudizio, con comparsa di risposta del
24.6.2022, rappresentata da a sua volta Controparte_2 CP_3 rappresentata da con il patrocinio dell'avv. Controparte_4
CO VE, allegando di essersi resa cessionaria del credito originariamente vantato da in forza di contratto di cessione di crediti Controparte_1 pecuniari concluso in data 20 dicembre 2017, di cui all'avviso di cessione pubblicato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del
30 aprile 1999 e dell'art. 58 T.U.B., nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
IAna del 23/12/2017 n. 151 (cfr. doc. 5 fascicolo di parte intervenuta).
***
5. Principalmente, è necessario trattare della questione vertente sulla nullità parziale del contratto di fiEIussione in oggetto, che non solo è dirimente rispetto alle domande di entrambe le parti, ma assorbente della questione di legittimazione attiva mossa da parte attrice nei confronti dell'intervenuta Controparte_2
6. Parte attrice deduce la nullità della fiEIussione per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990 in materia di antitrust: la questione in oggetto trae origine dal provvedimento n. 55 del 2/5/2005 emesso dalla BA d'IA in funzione di
Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, ai sensi degli artt. 14 e 20 della legge n. 287/1990, vigenti fino al trasferimento, a far tempo dal 12/1/2006, EI poteri all'AGCM per effetto della legge n. 262/2005.
7. Il citato provvedimento ha ad oggetto il denunziato contrasto tra lo schema contrattuale di fiEIussione omnibus predisposto dall'ABI e l'art. 2 della legge n.
287/1990 (“legge Antitrust”), in virtù del quale “1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari;
2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, (…);
3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.”
8. Nel provvedimento l'Autorità Garante ha anzitutto osservato che «le condizioni generali di contratto comunicate dall'ABI relativamente alla “fiEIussione a garanzia delle operazioni bancarie”, in quanto deliberazioni di un'associazione di imprese, rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 2, comma I, della legge n.
287/90, laddove recita: “Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari”.
9. L'Autorità ha, quindi, rilevato che le determinazioni di un'associazione di imprese, costituendo elemento di valutazione e di riferimento per le scelte delle singole associate, possono contribuire a coordinare il comportamento di imprese concorrenti. Relativamente a quest'ultimo profilo, la restrizione della concorrenza derivante da una siffatta intesa risulterebbe significativa nel mercato rilevante, atteso l'elevato numero di banche associate all'ABI.
10. A fronte dell'esame dello schema contrattuale di fiEIussione omnibus, la BA
d'IA invitava l'ABI a modificarne il contenuto, ritenendolo contrastante con la normativa antitrust, pertanto l'ABI emendava lo schema e provvedeva ad una nuova comunicazione all'Autorità di vigilanza, cui seguiva l'apertura dell'istruttoria, protrattasi per ulteriori due anni, avendo la BA d'IA incentrato la sua analisi sulle clausole che ponevano in capo al fiEIussore obblighi non previsti dalla disciplina codicistica della fiEIussione, che avrebbero potuto avere effetti anticoncorrenziali in caso di loro adozione generalizzata da parte delle banche, in mancanza di un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti, stante la loro potenziale diffusione.
11. All'esito del procedimento, la BA d'IA disponeva che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fiEIussione a garanzia delle operazioni bancarie (fiEIussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo
2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”.
12. In particolare, l'art. 2 prevedeva la cosiddetta “clausola di reviviscenza” e imponeva al fiEIussore di “rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca EI pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”; l'articolo 6 disponeva che “i diritti derivanti alla banca dalla fiEIussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fiEIussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda EI casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato” e l'articolo 8 prevedeva che “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fiEIussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
13. L'Autorità di vigilanza muove dal presupposto che la standardizzazione contrattuale frutto di un'attività associativa non è di per sé lesiva della concorrenza, ben potendo incentivare la stessa, pertanto al fine di determinare quando tale standardizzazione si ponga in contrasto con le regole della concorrenza evidenzia alcune tipologie di schemi, precisamente “gli schemi contrattuali atti a: - fissare condizioni aventi, direttamente o indirettamente, incidenza economica, in particolare quando potenzialmente funzionali a un assetto significativamente non equilibrato degli interessi delle parti contraenti;
- precludere o limitare in modo significativo la possibilità per le aziende associate di differenziare, anche sull'insieme degli elementi contrattuali, il prodotto offerto.
14. Ciò che rileva, quindi, è la capacità dello schema di determinare – attraverso la standardizzazione contrattuale – una situazione di uniformità idonea a incidere su aspetti rilevanti per i profili di tutela della concorrenza”. L'Autorit à di Vigilanza precisa quindi che lo schema predisposto dall'ABI potesse essere idoneo a determinare una situazione di standardizzazione - come ritenuto poi ad esito dell'istruttoria - visto e considerato che già all'epoca dell'istruttoria i testi di fiEIussione omnibus in uso nella prassi bancaria disciplinavano in modo sostanzialmente uniforme le clausole oggetto dell'istruttoria, differenziandosi, tuttalpiù, rispetto allo schema predisposto dall'ABI per un aggravamento della posizione contrattuale del garante.
15. La BA d'IA conclude nel senso che le intese vietate sono quelle che “abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza e che la standardizzazione contrattuale è anticoncorrenziale nel caso in cui gli schemi contrattuali prevedano clausole, incidenti su aspetti importanti del negozio, che impediscano “un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti”.
16. Tale elemento è considerato discriminante nella valutazione condotta dalla BA
d'IA, secondo cui la clausola di pagamento “a prima richiesta” di cui all'art. 7 dello schema del contratto di fiEIussione omnibus predisposto dall'ABI prevede un onere in capo al fiEIussore da ritenersi “non ingiustificato”, stante la sua finalit à di garantire l'accesso al credito con attenuazione del rischio di credito ai sensi dell'Accordo di Basilea;
al contrario, la BA d'IA afferma che non vi sono collegamenti funzionali con gli articoli 2, 6 e 8 del citato schema contrattuale atti a contemperare gli interessi, avendo quindi gli stessi il solo scopo di “addossare al fiEIussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi”. Il provvedimento dell'Autorit à di vigilanza dispone pertanto che i suddetti articoli 2, 6 e 8 contenuti nello schema di fiEIussione omnibus predisposto dall'ABI contengono disposizioni “che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge n. 287/90”.
17. A tutela della concorrenza in ambito eurounitario, l'art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che ha sostituito l'art. 81 del Trattato CE, che a sua volta aveva sostituito l'art. 85 del Trattato di Roma, in applicazione dell'art. 3, secondo cui «L'Unione ha competenza esclusiva nei seguenti settori»: [...] b) definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno;
[...]» - dispone che sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel:
a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione. È previsto, inoltre, che accordi o decisioni vietati dal citato art. 101 del TFUE sono “nulli di pieno diritto”.
18. Orbene, conformemente alla giurisprudenza prevalente, la legge “antitrust” del
10/10/1990, n. 287 detta norme a tutela della libertà di concorrenza aventi come destinatari non soltanto gli imprenditori, ma anche gli altri soggetti del mercato, ovvero chiunque abbia interesse, processualmente rilevante, alla conservazione del suo carattere competitivo al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere per effetto di un'intesa vietata, tenuto conto, da un lato, che, di fronte ad un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza, il consumatore, acquirente finale del prodotto offerto dal mercato, vede eluso il proprio diritto ad una scelta effettiva tra prodotti in concorrenza, e, dall'altro, che il cosiddetto contratto "a valle" costituisce lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti.
19. Pertanto, siccome la violazione di interessi riconosciuti rilevanti dall'ordinamento giuridico integra, almeno potenzialmente, il danno ingiusto "ex" art. 2043 cod. civ., il consumatore finale, che subisce danno da una contrattazione che non ammette alternative per l'effetto di una collusione "a monte", ha a propria disposizione, ancorché non sia partecipe di un rapporto di concorrenza con gli imprenditori autori della collusione, l'azione di accertamento della nullità dell'intesa e di risarcimento del danno di cui all'art. 33 della legge n. 287 del 1990, azione la cui cognizione è rimessa da quest'ultima norma alla competenza esclusiva, in unico grado di merito, della corte d'appello (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 2207 del 04/02/2005).
20. Il Supremo Collegio ha precisato che l'art. 2 della legge n. 287/1990, allorché dispone la nullità ad ogni effetto delle “intese” fra imprese che abbiano ad oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in modo consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, non ha inteso riferirsi solo alle “intese” in quanto contratti in senso tecnico ovvero negozi giuridici consistenti in manifestazioni di volontà tendenti a realizzare una funzione specifica attraverso un particolare “voluto”. Il legislatore - infatti - con la suddetta disposizione normativa ha inteso - in realtà ed in senso più ampio - proibire il fatto della distorsione della concorrenza, in quanto si renda conseguenza di un perseguito obiettivo di coordinare, verso un comune interesse, le attività economiche;
il che può essere il frutto anche di comportamenti "non contrattuali" o "non negoziali". Si rende - così - rilevante qualsiasi condotta di mercato (anche realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione negoziale) purché con la consapevole partecipazione di almeno due imprese, nonché anche le fattispecie in cui il meccanismo di “intesa” rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici meramente “unilaterali”.
21. Da ciò consegue che, allorché l'articolo in questione stabilisce la nullit à delle
“intese”, non abbia inteso dar rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione - anche successiva al negozio originario - la quale - in quanto tale - realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza (cfr. Cass. civ. n. 827 del 1999).
22. Pertanto, qualsiasi forma di distorsione della competizione di mercato, in qualunque forma avvenga, rileva ai fini dell'accertamento della violazione dell'art. 2 della legge antitrust.
23. Ciò posto, come affermato dal recente arresto delle Sezioni Unite della Suprema
Corte, a cui si ritiene di doversi adeguare, pur nella consapevolezza dell'estrema problematicità della scelta tra le diverse forme di tutela riconoscibili al cliente - fiEIussore, tra le tre diverse soluzioni individuate da dottrina e giurisprudenza, quella maggiormente in linea con le finalità e gli obiettivi della normativa antitrust
è la tesi che ravvisa nella fattispecie in esame un'ipotesi di «nullità parziale».
24. La Suprema Corte muove dal presupposto che, sebbene le parti possano determinare il «contenuto del contratto», ai sensi dell'art. 1322, co. I c.c., tuttavia ciò è consentito nei limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nel suo complesso, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale (Cass. civ. s.u. n. 22437 del 24/09/2018). Ebbene, l'art. 41 Cost. prevede espressamente che l'iniziativa economica privata non debba svolgersi «in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà alla dignità umana», e che essa debba essere comunque sottoposta a «programmi e controlli opportuni» che la indirizzino e la coordino a «fini sociali». Il tenore letterale dell'art. 2, comma 3, della legge n. 287 del 1990, poi, stabilisce inequivocabilmente che «le intese vietate sono nulle ad ogni effetto» e la locuzione
«ad ogni effetto», riproduttiva, nella specifica materia, del principio generale secondo cui quod nullum est nullum producit effectum - legittima la conclusione dell'invalidità anche EI contratti che realizzano l'intesa vietata.
25. L'interesse protetto dalla normativa antitrust è, infatti, principalmente quello del mercato in senso oggettivo, non soltanto l'interesse individuale del singolo contraente pregiudicato, con la conseguente inidoneità di un rimedio risarcitorio che protegga, nei singoli casi, solo quest'ultimo, ed esclusivamente se ha subito un danno in concreto. Come rilevato da autorevole dottrina, l'obbligo del risarcimento compensativo EI danni del singolo contraente non ha una efficacia dissuasiva significativa per le imprese che hanno aderito all'intesa, o che ne hanno - come nella specie - recepito le clausole illecite nello schema negoziale, dal momento che non tutti i danneggiati agiscono in giudizio, e non tutti riescono ad ottenere il risarcimento del danno. Per converso, è evidente che il riconoscimento, alla vittima dell'illecito anticoncorrenziale, oltre alla tutela risarcitoria, del diritto a far valere la nullità del contratto si rivela un adeguato completamento del sistema delle tutele, non nell'interesse esclusivo del singolo, bensì in quello della trasparenza e della correttezza del mercato, posto a fondamento della normativa antitrust. La giurisprudenza della Corte di Giustizia afferma - a sua volta - che la portata e le conseguenze della nullità delle intese, per violazione dell'art. 101 (ex 81 Trattato
CE) del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, non dipendono direttamente dal diritto unionale, ma devono essere individuate dai giudici nazionali in base al diritto di ciascuno Stato membro. Si è, invero, statuito che - fermo restando il diritto al risarcimento del danno - la sorte EI contratti a valle di intese antitrust - che non vengono automaticamente travolti, in forza del diritto europeo, dalla nullità dell'intesa a monte - è riservata ai diritti nazionali (Corte
Giustizia, 14/12/1983, C319/82, Societè de Vente de Cimentes;
Trib., 21/01/1999,
T- 190/96, Chrístophe Palma) La giurisprudenza eurounitaria è, inoltre, consolidata nel senso che «spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali EI ricorsi intesi a garantire la tutela EI diritti spettanti ai singoli in forza dell'effetto diretto del diritto comunitario, purché dette modalità non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (cd principio di equivalenza) né rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio EI diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario (cd. principio di effettività)» (cfr.
Corte Giustizia. 10/07/1997, C-261/95, Palmisani;
Corte Giustizia, 20/09/2001, C-
453/99, Courage Ltd v. Crehan;
Corte Giustizia, 13/07/2006, da C -295/04 a C-
298/04, Corte Giustizia, 14/06/2011, C-360/09, Pfeiderer v. Per_1
Bundemskartellant; Corte Giustizia 06/06/2013, 28 C536111Donau Chemie).
26. La direttiva Enforcement n. 104/2014/UE, infine, stabilisce che «a norma del principio di efficacia, gli Stati membri provvedono affinché tutte le norme e procedure nazionali relative all'esercizio del diritto di chiedere il risarcimento del danno siano concepite e applicate in modo da non rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficoltoso l'esercizio del diritto, conferito dall'Unione, al pieno risarcimento per il danno causato da una violazione del diritto della concorrenza. A norma del principio di equivalenza le norme e procedure nazionali relative alle azioni per il risarcimento del danno a seguito di violazioni dell'articolo 101 o 102
TFUE non devono essere meno favorevoli, per i presunti soggetti danneggiati, di quelle che disciplinano azioni simili per danni derivanti da violazioni del diritto nazionale» (art. 4). La tutela risarcitoria è quindi il comune denominatore del diritto eurounitario, a cui gli Stati membri possono affiancare anche la previsione della nullità degli accordi a valle delle intese anticoncorrenziali. Si evidenzia, pertanto, la particolare efficacia della sanzione della nullità parziale del contratto, che si aggiunge alla tutela risarcitoria del singolo soggetto leso dal contratto “a valle”, al fine di apportare un'adeguata tutela antitrust. Peraltro, la regola dell'art. 1419, primo comma, c.c. - ignota al codice del 1865, come pure al code civil, provenendo dall'esperienza tedesca - insieme agli analoghi principi rinvenibili negli artt. 1420 e 1424 c.c., enuncia il concetto di nullità parziale ed esprime il generale favore dell'ordinamento per la «conservazione», in quanto possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorchè difformi dallo schema legale. Ai sensi dell'art. 1419
c.c., vige, infatti, la regola secondo cui la nullità parziale non si estende all'intero contenuto della disciplina negoziale, se permane l'utilità del contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti, secondo quanto accertato dal giudice;
al contrario, l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata (Cass.
21/05/2007, n. 11673).
27. E tuttavia, tale ultima evenienza è di ben difficile riscontro nel caso in esame. Ed invero, avuto riguardo alla posizione del garante, la riproduzione nelle fiEIussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI ha certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto;
sicché la loro eliminazione ne alleggerirebbe la posizione. Il fiEIussore, tuttavia, salvo la rigorosa allegazione e prova del contrario, avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo generalmente portatore di un interesse economico al finanziamento bancario. Osserva - al riguardo - il provvedimento n. 55/2005 che il fiEIussore è normalmente cointeressato, in qualità di socio d'affari o di parente del debitore, alla concessione del finanziamento a favore di quest'ultimo e, quindi, ha un interesse concreto e diretto alla prestazione della garanzia. Al contempo, è del tutto evidente che anche l'imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, attesa che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fiEIussione, con minore garanzia EI propri crediti.
28. La nullità dell'intesa a monte determina, dunque, la «nullità derivata» del contratto di fiEIussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della BA d'IA n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole. I contratti a valle di accordi contrari alla normativa antitrust
- in quanto costituenti «lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti» (Cass. civ. sez. u., n. 2207/2005) - partecipano della stessa natura anticoncorrenziale dell'atto a monte, e vengono ad essere inficiati dalla medesima forma di invalidità che colpisce i primi. Il legislatore nazionale ed europeo - infatti - intendendo sanzionare con la nullità un «risultato economico», ossia il fatto stesso della distorsione della concorrenza - ha dato rilievo anche a comportamenti «non contrattuali» o «non negoziali». In tale prospettiva, si rende perciò rilevante qualsiasi forma di condotta di mercato, anche realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione negoziale, ed anche laddove il meccanismo di
«intesa» rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici meramente
«unilaterali». Da ciò consegue - come ha rilevato da tempo la giurisprudenza di questa Corte - che, allorché l'articolo 2 della legge n. 287 del 1990 stabilisce la nullità delle «intese», «non ha inteso dar rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione - anche 33 successiva al negozio originario - la quale - in quanto tale - realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza» (Cass. civ. n. 827/1999). Il che equivale a dire che anche la combinazione di più atti, sia pure di natura diversa, può dare luogo, in tutto o in parte, ad una violazione della normativa antitrust, qualora tra gli atti stessi sussista un «collegamento funzionale» - non certo un «collegamento negoziale La funzionalità in parola si riscontra con evidenza quando il contratto a valle (nella specie una fiEIussione) è interamente o parzialmente riproduttivo dell'«intesa» a monte, dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza, ossia quando l'atto negoziale sia di per sé stesso un mezzo per violare la normativa antitrust, ovvero quando riproduca - come nel caso concreto - solo una parte del contenuto dell'atto anticoncorrenziale che lo precede, in tal modo venendo a costituire lo strumento di attuazione dell'intesa anticoncorrenziale. E ciò è tanto più evidente quando - come nella specie - le menzionate deroghe all'archetipo codicistico vengano reiteratamente proposte in più contratti, così determinando un potenziale abbassamento del livello qualitativo delle offerte rinvenibili sul mercato. La serialità della riproduzione dello schema adottato a monte - nel caso concreto dall'ABI - viene, difatti, a connotare negativamente la condotta degli istituti di credito, erodendo la libera scelta EI clienti contraenti e incidendo negativamente sul mercato. Trattasi, quindi, di una nullità speciale, prevista dall'art. 2, lett. a) L.
n. 287/1990 e 101 TFUE la cui ratio si rinviene nell'esigenza di salvaguardia dell'«ordine pubblico economico. Per converso, tutte le altre clausole del contratto di fiEIussione - in quanto finalizzate, attraverso l'obbligazione di garanzia assunta dal fiEIussore, ad agevolare l'accesso al credito bancario - sono immuni da rilievi di invalidità, come ha stabilito la BA d'IA nel citato provvedimento, nel quale ha espressamente fatte salve tutte le altre clausole dell'intesa ABI. I contratti di fiEIussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono, dunque, parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 41994 del 30/12/2021).
29. Con la comparsa di risposta, parte intervenuta dichiarava che il contratto andrebbe inquadrato come autonomo di garanzia e non di fiEIussione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 del contratto in oggetto, il che permetterebbe di non far valere la nullità parziale e allo stesso tempo garantirebbe la deroga ai termini stabiliti dall'art 1957 c.c..
30. La parte convenuta fa valere il principio per il quale “l'inserimento nel contratto di fiEIussione di una clausola che preveda il pagamento a prima richiesta, e l'impossibilità per il garante di opporre eccezioni, sia sufficiente per qualificare il rapporto quale contratto autonomo di garanzia” (Cass. Civ. 14 giugno 2016, Cass.
Civ. 20 ottobre 2014, n. 22233 n. 12152, Cass. Civ. sentenza n. 5526 del 5 aprile
2012, Cass. Civ. sentenza n. 19736 del 27 settembre 2011; Cass. Civ. sentenza n.
10998 del 19 maggio 2011; Cass. Civ. S.U. sentenza n. 3947 del 18 febbraio 2010). 31. Alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione, il contratto autonomo di garanzia è espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 c.c. e ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento gravante sul debitore principale, escludendo l'elemento dell'accessorietà dell'obbligazione
(Cass. Civ., sez. III, 14.06.2016, n. 12152). Ne consegue che l'obbligazione del garante è del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, in quanto qualitativamente diversa.
32. Tra l'altro, le formule "a prima richiesta e senza eccezioni" - che comunque ricorrono nei contratti che ci occupano - non devono neppure essere considerate ai sensi del dato meramente letterale, essendo applicabile la fattispecie anche per formule analoghe ovvero ai sensi del contenuto del contratto, il quale non ammette eccezioni sollevabili dai garanti.
33. Nel caso in cui si volesse ritenere il negozio che ci occupa una fiEIussione, con conseguente nullità della deroga all'art 1957 c.c., la Suprema Corte con sentenza n.
41994 del 30.12.2021 ha stabilito che “nel caso in cui la garanzia sia a prima richiesta e, nel contempo, si preveda l'applicazione del primo comma dell'art. 1957
c.c., il criterio di esegesi di cui all'art. 1363 c.c. impone di leggere il rinvio a detta norma, nel senso che il termine debba osservarsi con una mera richiesta stragiudiziale e non nel senso che si debba osservare con l'inizio dell'azione giurisdizionale secondo la tradizionale esegesi della norma. Se il rinvio si intendesse anche alla previsione di tale azione, la garanzia non sarebbe più a prima richiesta essendovi palese contraddizione nel postulare che una volontà contrattuale di imporre al garante l'adempimento dell'obbligazione di garanzia a semplice richiesta e senza possibilità di eccezioni, possa intendersi nel senso che tale richiesta si debba esprimere con l'azione giudiziaria” (v. Cass. 22346 del 26.9.2017 che richiama Cass. Civ. sent. 13078/2008).
34. Considerando l'art. 7 del contratto in oggetto, che dichiara “Il fiEIussore è obbligato a pagare immediatamente alla BA, a semplice richiesta scritta, quanto alla stessa dovuto per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio
[…]”, la clausola non comprende riferimenti espliciti all'impossibilità da parte del fiEIussore di muovere eccezioni nei confronti del pagamento richiesto. Le eccezioni che attengono al merito del rapporto garantito non si devono considerare precluse ai garanti, non risultando, contrariamente a quanto affermato da parte opposta, il carattere autonomo della garanzia da loro prestata. 35. Come è noto, la Cassazione a Sezioni Unite ha affermato che la clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fiEIussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale (Sez. U, Sentenza n. 3947 del 18/02/2010).
36. In tale ipotesi la previsione del carattere incondizionato dell'obbligo di corrispondere l'indennizzo pari all'ammontare dell'obbligazione garantita esclude l'applicabilità della normativa sulla fiEIussione alla garanzia, la quale si deve ritenere svolgere una funzione analoga a quella del deposito cauzionale.
37. Nel caso in esame il carattere autonomo della garanzia non si desume dal dato testuale, che si riferisce ripetutamente e costantemente alla figura della fiEIussione, né dalla disciplina dell'escussione della garanzia e che è evidentemente riferita alle modalità dell'escussione ed ai tempi del pagamento da parte del fiEIussore, ma non limita in alcun modo le eccezioni da questo opponibili.
38. Solo per completezza si osserva che anche qualora si ritenesse dubbia l'interpretazione del testo, dovrebbe preferirsi l'opzione per la fiEIussione, per le seguenti ulteriori ragioni: perché questa, diversamente dalla garanzia autonoma, configura una fattispecie tipica, alla quale pertanto si deve presumere indirizzata la comune volontà delle parti;
perché, trattandosi di contratto redatto su modulo predisposto dalla banca, opera il criterio ermeneutico di cui all'art. 1370 c.c.; perché i garanti opponenti nel presente giudizio non appartengono al novero EI soggetti che professionalmente svolgono l'attività di rilascio di garanzie autonome.
39. Esaminate le ipotesi nelle quali interviene la nullità parziale del contratto in caso di fiEIussione omnibus e, contestualmente, le eventualità in cui la clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” può permettere di considerare un contratto come garanzia autonoma, si può dire che nel caso di specie si tratti infatti di una fiEIussione omnibus alla quale può applicarsi il criterio stabilito dalle
Sezioni Unite e adottato conformemente da questa Sezione.
40. Nella specie, la fiEIussione omnibus prestata dalle opponenti ricalca lo schema di fiEIussione omnibus sottoposto al vaglio della BA d'IA e dichiarato parzialmente invalido per violazione dell'art. 2 L. n. 287/1990 in caso di sua applicazione uniforme con il provvedimento della BA d'IA n 55/2005, con particolare riferimento alle clausole nn. 2, 6 e 8, sicché deve dichiararsi la nullità parziale della fiEIussione escussa dall'ingiungente. Ciò comporta, dunque, la regolare applicazione dell'art. 1957 c.c. compreso nella clausola n. 6 del contratto,
e, conseguentemente, l'applicazione del termine decadenziale di sei mesi per l'azione della BA nei confronti del garante, per l'appunto, “entro sei mesi” dalla conclusione del contratto.
41. Nel caso di specie, l'azione a danno del garante non è stata avviata per il recupero del credito nel termine di 6 (sei) mesi dalla revoca della linea di credito, corrispondente al 14.11.2016, allorquando ribadiva, tanto Controparte_1 al debitore principale quanto ai fiEIussori, quanto già precedentemente comunicato, ovvero la revoca di tutti gli affidamenti concessi ed il recesso da tutti i rapporti garantiti (doc. n. 5 fascicolo di parte attrice). Di fatto, l'azione non veniva mai avviata né dall'Istituto di credito, e né tantomeno da parte della presunta cessionaria del credito, intervenuta nel presente giudizio, Controparte_2 che avrebbe acquisito il credito in oggetto in data 20.12.2017, e dunque in un momento in cui i termini qui discussi erano già stati soggetti a decadenza.
42. L'art. 1957 c.c., nell'imporre al creditore di proporre la sua "istanza" contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fiEIussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa;
pertanto, il termine "istanza" si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato
(cfr. Cass. civ. n. 1724 del 29/01/2016).
43. A tal proposito, il fatto che la riscossione del credito non sia mai stata fattualmente azionata da chi di interesse ha comportato la mancata cancellazione EI nominativi di parte attrice dalle risultanze della Centrale EI Rischi della BA d'IA (cfr. doc. n. 6 e doc. n. 7 fascicolo di parte attrice), così determinando il loro interesse all'accertamento negativo dell'attualità del credito.
44. La segnalazione di parte attrice alla Centrale Rischi della BA d'IA ha, infatti,
l'obiettivo di segnalare al pubblico i soggetti che abbiano, nei confronti di un intermediario, un credito o una garanzia pari o superiore alla soglia di segnalazione (250 euro per le sofferenze, 30.000 euro negli altri casi). Nel caso di specie, la mancata persistenza dell'obbligazione di garanzia giustifica, quindi, l'inattualità della segnalazione del nominativo degli attori alla Centrale Rischi della BA
d'IA. Pertanto, la richiesta di rettifica deve considerarsi fondata.
45. La questione vertente sulla legittimazione attiva della società intervenuta a partecipare al processo, dunque, non è ulteriormente di interesse con riguardo alla possibilità di riscossione del credito, che risulta essere inattuale. Tuttavia, è rilevante con riguardo all'onere qui specificato di cancellazione EI nominativi EI fiEIussori dal CRIF.
46. Pertanto, in analisi di quanto avvenuto nel processo: gli attori hanno provveduto a convenire in giudizio originaria creditrice nei loro Controparte_1 confronti, e, tuttavia, questa non si costituiva in giudizio. Si costituiva in giudizio tuttavia la , in virtù dell'asserito acquisto EI crediti in Controparte_2 oggetto in data 20 dicembre 2017. A sostegno di quanto dichiarato, veniva depositata la pubblicazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 e dell'art. 58 T.U.B., nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica IAna del 23/12/2017 n. 151 (cfr. DOC. 5 fascicolo di parte convenuta), nonché la dichiarazione seguente, emanata da Controparte_1
che conferma, in data 07/11/2023, l'avvenuta cessione, con esplicito riguardo
[...] ai rapporti oggetto di contestazione nel processo corrente (cfr. DOC 11 fascicolo di parte convenuta).
47. Considerando altresì che, come specificato da parte attrice, la sola pubblicazione in
G.U. non è un fatto, da solo, concludente rispetto all'avvenuta cessione EI crediti oggetto del processo, si può affermare che questo dato, se congiuntamente esaminato con la comunicazione della BA cedente, che espressamente dichiara l'avvenuta cessione EI rapporti interessati, può portare alla valutazione certa che i crediti in oggetto siano stati correttamente ceduti alla società intervenuta in giudizio, pertanto legittimata a prenderne parte.
48. Ciò comporta dunque anche l'onere, in capo alla di Controparte_2 procedere per la cancellazione EI nominativi di e dai registri Pt_1 Parte_2 della Centrale Rischi, in conseguenza all'inattualità del credito.
49. Le spese seguono la soccombenza e sono calcolate al minimo tenendo conto del valore della domanda e della limitata complessità della decisione, escluse le spese della fase istruttoria che di fatto non si è tenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- dichiara, in accoglimento della domanda di parte attrice, la nullità parziale della fiEIussione in oggetto, contratta con scrittura privata del 7.7.2010, con riguardo alle clausole 2, 6, 8;
- Condanna l'intervenuta alla cancellazione del nominativo Controparte_2 EI sigg.ri e dalla Centrale EI Rischi della BA Parte_1 Parte_2
d'IA con efficacia a decorrere dal momento dello spirare del termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c.;
- condanna in solido e l'intervenuta Controparte_1 CP_2
al rimborso delle spese processuali in favore della convenuta, liquidate
[...] in complessivi € 4.217,00 per competenza professionali, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CAP come per legge.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 24.07.2025
IL GIUDICE IL PRESIDENTE
Dott. Maria Pia De Lorenzo Dott. Claudia Pedrelli