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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 23/02/2026, n. 1116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1116 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1116/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
STASSANO MAURA, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7277/2024 depositato il 25/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di RI-NO - Via Barnaba Abenante 87064 RI-NO CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 0197865 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 235/2026 depositato il 18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato in data 25 novembre 2024 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento nr. 0197865, notificatale in data 16 settembre 2024 dall'agente per la risocssione s.p.a ET nell'interesse del comune di RI, avente ad oggetto il mancatopagamento di TARI TARES per l'anno di imposta 2017 2018, e deduceva
l'omessa notifica degli atti presupposti,
l'estinzione del credito per prescrizione,
il proprio difetto di legittimazione passiva;
e concludeva
per la declaratoria di nullità dell'atto con ogni consegunza.
Si costituiva l'agente per la riscossione per resistere all'avevrso dedotto concludendo come in atti.
All'esito della discussione il g.t. formulava riserva di deposito di motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte resistente prova di aver notificato "agli eredi di Nominativo_1 " in data 16 settembre 2022, a mani della ricorrente l'avviso di accertamento, titolo posto a fondamento dell'intimazione quivi opposta;
la prova è congrua poiche nella ricevuta è specificamente indicato il numero dell'accertamento
41936220004093551.
La notifica del titolo è avvenuta in data successiva alla rinuncia all'eredità relitta dal coniuge deceduto in dat Data morte_, formalizzata in data 2 maggio 2010, donde in questa sede validamente parte ricorrente eccepisce l'inesigibilità del credito nei suoi confronti, quale condizone ostativa anche rispetto ad una esecuzione non ancora intrapresa.
Parte resistente deduce di aver agito nei confronti della ricorrente non già quale erede ma quale
" coobbligata poichè familiare convivente dell'intestatario dell'utenza .. nonchè in qualità di detentrice dell'immobile " . La difesa non è fondata alla luce :
a) della chiara lettera dell'avviso di accertamento notificato in data 16 settembre 2022,
b) della irrilevanza ai fini della titolarità passiva dell'obbligazione sia della condizione di convivenza (come provata dallo stato di famiglia depositato) e sia della condizione di detenzione ( situazione non titolata), poichè rileva un diritto reale o il possesso c) della insuperabile lesione del diritto di difesa, laddove neppure dalla lettura del titolo - avviso di accertamento - è desumibile la natura del credito azionato dall'agente per conto del comune di residenza
RI NO.
Il ricorso va quindi accolto;
le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Ricorrente_1 nei confronti di ET e del comune di RI NO, così provvede: Accoglie la domanda dichiarando inefficace l'atto opposto;
Condanna in solido la spa ET ed il comune di RI NO al pagamento in favore di A
Ricorrente_1 delle spese di lite del grado che liqida in compelssivi €694,00 oltre IVA, CP, RF e spese vive come per legge, con distrazione in favore del difensore anticipatario
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
STASSANO MAURA, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7277/2024 depositato il 25/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di RI-NO - Via Barnaba Abenante 87064 RI-NO CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 0197865 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 235/2026 depositato il 18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato in data 25 novembre 2024 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento nr. 0197865, notificatale in data 16 settembre 2024 dall'agente per la risocssione s.p.a ET nell'interesse del comune di RI, avente ad oggetto il mancatopagamento di TARI TARES per l'anno di imposta 2017 2018, e deduceva
l'omessa notifica degli atti presupposti,
l'estinzione del credito per prescrizione,
il proprio difetto di legittimazione passiva;
e concludeva
per la declaratoria di nullità dell'atto con ogni consegunza.
Si costituiva l'agente per la riscossione per resistere all'avevrso dedotto concludendo come in atti.
All'esito della discussione il g.t. formulava riserva di deposito di motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte resistente prova di aver notificato "agli eredi di Nominativo_1 " in data 16 settembre 2022, a mani della ricorrente l'avviso di accertamento, titolo posto a fondamento dell'intimazione quivi opposta;
la prova è congrua poiche nella ricevuta è specificamente indicato il numero dell'accertamento
41936220004093551.
La notifica del titolo è avvenuta in data successiva alla rinuncia all'eredità relitta dal coniuge deceduto in dat Data morte_, formalizzata in data 2 maggio 2010, donde in questa sede validamente parte ricorrente eccepisce l'inesigibilità del credito nei suoi confronti, quale condizone ostativa anche rispetto ad una esecuzione non ancora intrapresa.
Parte resistente deduce di aver agito nei confronti della ricorrente non già quale erede ma quale
" coobbligata poichè familiare convivente dell'intestatario dell'utenza .. nonchè in qualità di detentrice dell'immobile " . La difesa non è fondata alla luce :
a) della chiara lettera dell'avviso di accertamento notificato in data 16 settembre 2022,
b) della irrilevanza ai fini della titolarità passiva dell'obbligazione sia della condizione di convivenza (come provata dallo stato di famiglia depositato) e sia della condizione di detenzione ( situazione non titolata), poichè rileva un diritto reale o il possesso c) della insuperabile lesione del diritto di difesa, laddove neppure dalla lettura del titolo - avviso di accertamento - è desumibile la natura del credito azionato dall'agente per conto del comune di residenza
RI NO.
Il ricorso va quindi accolto;
le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Ricorrente_1 nei confronti di ET e del comune di RI NO, così provvede: Accoglie la domanda dichiarando inefficace l'atto opposto;
Condanna in solido la spa ET ed il comune di RI NO al pagamento in favore di A
Ricorrente_1 delle spese di lite del grado che liqida in compelssivi €694,00 oltre IVA, CP, RF e spese vive come per legge, con distrazione in favore del difensore anticipatario