Articolo 4 della Legge 8 marzo 1968, n. 199
Articolo 3Articolo 5
Versione
9 aprile 1968
Art. 4.
Il patrimonio mobile ed immobile dell'Istituto universitario pareggiato di magistero e' devoluto all'Istituto universitario statale.
L'assegnazione in uso gratuito degli immobili di proprieta' del comune di Salerno all'Istituto universitario di magistero pareggiato e' mantenuta per l'Istituto universitario di magistero statale fino a quando non sara' disponibile la nuova sede.
Il commissario di cui all'articolo 9 provvedera', entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla redazione dell'inventario del patrimonio dell'Istituto universitario di magistero.
Entrata in vigore il 9 aprile 1968