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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/06/2025, n. 2598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2598 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott.ssa Federica Felaco, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione il 13/03/2025, con la concessione alle parti di termini ridotti di giorni quaranta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica, nella causa avente n.
10392/2022 R.G. pendente tra:
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Salerno, Parte_1 C.F._1 alla via Diaz, 28, presso lo studio dell'avv. Matteo D'Angelo, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
PARTE OPPONENTE
E
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Salerno, al Corso
Garibaldi, e rappresentato e difeso dai propri funzionari, come da delega in atti;
NONCHE'
(c.f. ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Benevento, alla via Cap. Luca
Mazzella, 6, presso lo studio dell'avv. Tiziana Genito, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
PARTI OPPOSTE
OGGETTO: opposizione avverso cartella di pagamento ex art. 615 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso regolarmente notificato, in uno al provvedimento di fissazione udienza, proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. Parte_1
10020220010307502 -relativa al ruolo n. 2022/004260- notificata ad istanza di
[...] in data 21/11/2022 per il recupero della somma di euro 35.361,15, a Controparte_2 titolo di sanzione amministrativa, sulla scorta dell'ordinanza ingiunzione n. 1913/1213 emessa Con da di Salerno in data 31/10/2019.
Più specificamente, l'opponente contestava, in via preliminare, l'assenza di un valido titolo esecutivo legittimante l'iscrizione a ruolo della irrogata sanzione e l'emissione della relativa cartella, precisando, al riguardo, di aver promosso il giudizio di opposizione, ex art.6 del D.Lgs
150/2011, avverso la presupposta ordinanza ingiunzione ottenendone, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva antecedentemente alla formazione del ruolo esattoriale trasmesso all'agente della riscossione.
Nel merito, rilevava in ogni caso l'estinzione della pretesa creditoria in ragione del decorso del termine quinquennale di prescrizione normativamente previsto in materia di sanzioni amministrative.
Ciò posto, chiedeva accertarsi l'inesistenza del diritto di a Controparte_2 procedere in executivis in suo danno, con condanna ex art.96 c.p.c. e vittoria di spese.
Nel giudizio così incardinato, si costituiva l'ente creditore, , il quale, in via CP_1 assorbente di tutte le avverse censure, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere in ragione dell'intervenuto discarico dell'ordinanza ingiunzione sottesa all'opposta cartella.
di contro, eccepiva la propria carenza di legittimazione Controparte_2 passiva quanto alle censure inerenti al merito della pretesa creditoria deducendo, sul punto, di aver -quale mero soggetto incaricato alla riscossione- ritualmente provveduto alla notifica dell'opposta cartella in seguito alla trasmissione del ruolo esattoriale ad opera dell'ente impositore, non avendo avuto conoscenza del provvedimento di sospensione della sottesa ordinanza ingiunzione adottata nel giudizio del quale non era parte.
Su tali presupposti, in via preliminare, chiedeva la propria estromissione dal presente giudizio e, nel merito, il rigetto dell'opposizione o, nell'ipotesi di accoglimento, di essere tenuta indenne dal pagamento delle spese legali.
§ 2. Tanto opportunamente premesso, anzitutto, deve essere rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dall'agente della riscossione.
Sul punto, infatti è sufficiente osservare come l'opposizione spiegata da sia Parte_1 stata “generata” da un atto di riscossione posto in essere da Controparte_2
(segnatamente, la notificazione della cartella di pagamento n. 10020220010307502).
Ne discende che – al pari di quanto avviene per qualsivoglia opposizione esecutiva ordinaria – la legittimazione passiva non può che spettare anche al soggetto che abbia promosso l'azione esecutiva con il compimento dell'atto di riscossione. Infatti, sebbene sia indubbio che il sistema della riscossione mediante ruolo di cui al D.P.R. n.
602 del 1973 sia caratterizzato dalla scissione tra la titolarità del credito (in capo all'ente impositore) e la titolarità dell'azione esecutiva (in capo all'agente della riscossione), nel senso che è quest'ultimo il soggetto legittimato a procedere esecutivamente per la riscossione in via coattiva dei crediti oggetto di iscrizione a ruolo (ruolo che, come sopra evidenziato, configura il “titolo esecutivo” dell'esecuzione esattoriale), non va trascurato come l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. non integri un mero giudizio sull'esistenza del credito azionato, bensì dia luogo ad un accertamento negativo sul diritto di agire esecutivamente in forza di un determinato titolo esecutivo.
In tale ipotesi, l'oggetto dell'accertamento investe la legittimità dell'azione esecutiva minacciata o promossa in forza del titolo, con la conseguenza che – anche laddove siffatto accertamento si origini da una contestazione sull'esistenza del credito – quest'ultimo profilo appare meramente strumentale, nella misura in cui, cioè, esso è funzionale alla verifica della perdurante idoneità del titolo a giustificare l'azione esecutiva (che, si ribadisce, costituisce l'oggetto vero e proprio dell'accertamento).
In altri temini, l'opposizione avverso un atto dell'esecuzione esattoriale inevitabilmente vede quale destinatario della domanda l'agente della riscossione, trattandosi del soggetto istituzionalmente titolare di quella situazione giuridica processuale (si ribadisce, l'azione esecutiva) della quale con l'opposizione si domanda l'accertamento negativo.
§ 2.1. Orbene, sulla scorta delle deduzioni e della documentazione prodotta in atti, non può non essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, stante la cancellazione dei contestati crediti iscritti a ruolo in quanto divenuti inesigibili conseguentemente alla sospensione del titolo esecutivo.
Invero, nelle more del presente giudizio, l'ente impositore con nota del 22/12/2022 ha provveduto al discarico dell'ordinanza ingiunzione n.1913/1213, iscritta al ruolo esattoriale n.
2022/4260, presupposta alla cartella di pagamento n.1002022001030752 quivi opposta.
§ 3. Il punto che resta da decidere investe allora il profilo del regolamento delle spese del presente giudizio: la cessata materia del contendere, difatti, non esime il giudice dalla pronuncia sulle spese di lite che, in assenza di accordo tra le parti, deve operarsi in base al principio della cd. soccombenza virtuale, valutando se, in assenza del sopravvenuto discarico,
l'opposizione originaria sarebbe risultata meritevole di accoglimento.
A parere di questo giudice, la soccombenza virtuale va, in linea di principio, riconosciuta in capo all'ente impositore, dovendosi ravvisare una prognosi di fondatezza della domanda di opposizione spiegata da e non potendosi addebitare alcuna attività Parte_1 illegittimità in capo all'agente della riscossione.
Si è visto come parte opponente abbia, sostanzialmente, promosso opposizione avverso la cartella di pagamento in ragione dell'assenza di un valido titolo esecutivo, avendo ottenuto la sospensione dell'efficacia esecutiva della presupposta ordinanza ingiunzione n. 1913/1213 antecedentemente alla formazione e trasmissione del ruolo esattoriale ad istanza dell' . Controparte_1
Orbene, le argomentazioni spese da parte opponente meritano condivisione in quanto conformi agli orientamenti giurisprudenziali più recenti.
Invero, per costante orientamento pretorio, nelle ipotesi in cui venga disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo legittimante l'iscrizione a ruolo delle pretese creditorie in esso consacrate sono inibiti, in seguito a tale pronuncia, all'ente impositore e all'agente della riscossione -per quanto di rispettiva competenza- la formazione del ruolo esattoriale e l'emissione, nonché notifica, della relativa cartella di pagamento.
In particolare, la sospensione giudiziale dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione arresta temporaneamente la possibilità per il creditore di agire in executivis, precludendo all'agente della riscossione la possibilità di notificare la cartella di pagamento e ogni ulteriore atto diretto a far proseguire l'esecuzione, che dovrà medio tempore arrestarsi in attesa della pronuncia definitiva sul merito della lite o della revoca del provvedimento cautelare, risultando nel mentre impedita qualsiasi iscrizione a ruolo quand'anche a titolo provvisorio (Cass.
21824/2023).
§ 3.1 Alla luce delle considerazioni sopra svolte e considerando che il provvedimento di sospensione dell'ordinanza ingiunzione è stato emesso in data 23/12/2021, l'opposta cartella di pagamento -prodotta sulla scorta del ruolo esattoriale del 21/06/2022- è stata notificata in data 21/11/2022 e il discarico dell'ordinanza è stato disposto in data 22/12/2022, nell'ottica di una decisione nel merito della presente controversia ne sarebbe conseguita una pronuncia di accoglimento della domanda di opposizione, stante l'inesistenza, all'epoca della trasmissione del ruolo esattoriale, del diritto delle opposte di procedere ad esecuzione forzata in assenza di un idoneo titolo esecutivo.
§ 3.2. Tuttavia, ai fini della regolamentazione delle spese di lite, non può non rilevarsi come alcun vizio di merito o del procedimento sia ascrivibile alla condotta tenuta dall'agente della riscossione.
In particolare, nelle opposizioni avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali -ferma restando la legittimazione passiva sia dell'agente della riscossione che dell'ente impositore- è necessario tener conto delle ipotesi in cui l'annullamento dell'atto opposto sia conseguenza esclusiva della condotta ascrivibile a uno soltanto dei due opposti, conseguendone, in caso contrario, l'applicazione del principio della solidarietà o la condanna del solo responsabile sulla scorta del principio di causalità (Cass. 6 novembre 2024, n.28610).
Sul punto, costituisce principio giurisprudenziale ormai pacifico che “l'individuazione del soccombente si fa in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese che hanno anticipato nel processo, è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi” (Cass. 27 novembre 2006, n. 25141; Cass. 7 agosto 2001, n. 10911; Cass. 30 maggio
2000, n. 7182)
Calando i principi sopra esposti al caso di specie, deve escludersi la condanna al pagamento delle spese di lite a carico di , atteso che, le contestazioni Controparte_2 sollevate con l'opposizione investono profili di esclusiva competenza dell'ente impositore (il quale ha proceduto alla trasmissione del ruolo esattoriale pur essendo già stato sospeso il sotteso titolo esecutivo), ragion per cui il comportamento anti-giuridico che ha, sostanzialmente, dato causa al processo è imputabile a tale soggetto.
§ 3.3. In conclusione, le spese del presente giudizio seguono la soccombenza nei rapporti con l'ente creditore e sono liquidate, come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. n.55 del 2014, considerato il valore della controversia e le difese svolte dalle parti, con esclusione della voce per la fase istruttoria (in quanto non ha avuto luogo).
Nei rapporti con , invece, alla luce delle considerazioni sopra Controparte_2 esposte, sussistono i requisiti per l'integrale compensazione delle spese, ex art. 92 c.p.c.
§ 3.4. Nondimeno, non possono ritenersi sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda formulata dall'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., atteso che non è dato rinvenire, nella condotta delle opposte, quel dolo o quella colpa grave ritenuti indispensabili ai fini dell'applicazione della condanna di cui alla disposizione da ultimo citata (tra le tante, Cass., III sez. ord. 20/09/2020 n. 26435, Cass., VI sez., ord. 04/09/2020, n. 18512, Cass., I sez., ord.
15/09/2018, n. 29462, Cass. S. U., sent. 13/09/2018, n.22405).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• DICHIARA cessata la materia del contendere;
• CONDANNA al pagamento delle spese Controparte_3 di lite del giudizio che liquida in euro 518,00 per esborsi, a titolo di contributo unificato, ed euro 2.906,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali
(nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato, C.P.A. e IVA, come per legge;
• COMPENSA le spese nei rapporti con . Controparte_2
Salerno, 11/06/2025
Il Giudice dott.ssa Federica Felaco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott.ssa Federica Felaco, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione il 13/03/2025, con la concessione alle parti di termini ridotti di giorni quaranta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica, nella causa avente n.
10392/2022 R.G. pendente tra:
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Salerno, Parte_1 C.F._1 alla via Diaz, 28, presso lo studio dell'avv. Matteo D'Angelo, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
PARTE OPPONENTE
E
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Salerno, al Corso
Garibaldi, e rappresentato e difeso dai propri funzionari, come da delega in atti;
NONCHE'
(c.f. ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Benevento, alla via Cap. Luca
Mazzella, 6, presso lo studio dell'avv. Tiziana Genito, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
PARTI OPPOSTE
OGGETTO: opposizione avverso cartella di pagamento ex art. 615 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso regolarmente notificato, in uno al provvedimento di fissazione udienza, proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. Parte_1
10020220010307502 -relativa al ruolo n. 2022/004260- notificata ad istanza di
[...] in data 21/11/2022 per il recupero della somma di euro 35.361,15, a Controparte_2 titolo di sanzione amministrativa, sulla scorta dell'ordinanza ingiunzione n. 1913/1213 emessa Con da di Salerno in data 31/10/2019.
Più specificamente, l'opponente contestava, in via preliminare, l'assenza di un valido titolo esecutivo legittimante l'iscrizione a ruolo della irrogata sanzione e l'emissione della relativa cartella, precisando, al riguardo, di aver promosso il giudizio di opposizione, ex art.6 del D.Lgs
150/2011, avverso la presupposta ordinanza ingiunzione ottenendone, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva antecedentemente alla formazione del ruolo esattoriale trasmesso all'agente della riscossione.
Nel merito, rilevava in ogni caso l'estinzione della pretesa creditoria in ragione del decorso del termine quinquennale di prescrizione normativamente previsto in materia di sanzioni amministrative.
Ciò posto, chiedeva accertarsi l'inesistenza del diritto di a Controparte_2 procedere in executivis in suo danno, con condanna ex art.96 c.p.c. e vittoria di spese.
Nel giudizio così incardinato, si costituiva l'ente creditore, , il quale, in via CP_1 assorbente di tutte le avverse censure, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere in ragione dell'intervenuto discarico dell'ordinanza ingiunzione sottesa all'opposta cartella.
di contro, eccepiva la propria carenza di legittimazione Controparte_2 passiva quanto alle censure inerenti al merito della pretesa creditoria deducendo, sul punto, di aver -quale mero soggetto incaricato alla riscossione- ritualmente provveduto alla notifica dell'opposta cartella in seguito alla trasmissione del ruolo esattoriale ad opera dell'ente impositore, non avendo avuto conoscenza del provvedimento di sospensione della sottesa ordinanza ingiunzione adottata nel giudizio del quale non era parte.
Su tali presupposti, in via preliminare, chiedeva la propria estromissione dal presente giudizio e, nel merito, il rigetto dell'opposizione o, nell'ipotesi di accoglimento, di essere tenuta indenne dal pagamento delle spese legali.
§ 2. Tanto opportunamente premesso, anzitutto, deve essere rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dall'agente della riscossione.
Sul punto, infatti è sufficiente osservare come l'opposizione spiegata da sia Parte_1 stata “generata” da un atto di riscossione posto in essere da Controparte_2
(segnatamente, la notificazione della cartella di pagamento n. 10020220010307502).
Ne discende che – al pari di quanto avviene per qualsivoglia opposizione esecutiva ordinaria – la legittimazione passiva non può che spettare anche al soggetto che abbia promosso l'azione esecutiva con il compimento dell'atto di riscossione. Infatti, sebbene sia indubbio che il sistema della riscossione mediante ruolo di cui al D.P.R. n.
602 del 1973 sia caratterizzato dalla scissione tra la titolarità del credito (in capo all'ente impositore) e la titolarità dell'azione esecutiva (in capo all'agente della riscossione), nel senso che è quest'ultimo il soggetto legittimato a procedere esecutivamente per la riscossione in via coattiva dei crediti oggetto di iscrizione a ruolo (ruolo che, come sopra evidenziato, configura il “titolo esecutivo” dell'esecuzione esattoriale), non va trascurato come l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. non integri un mero giudizio sull'esistenza del credito azionato, bensì dia luogo ad un accertamento negativo sul diritto di agire esecutivamente in forza di un determinato titolo esecutivo.
In tale ipotesi, l'oggetto dell'accertamento investe la legittimità dell'azione esecutiva minacciata o promossa in forza del titolo, con la conseguenza che – anche laddove siffatto accertamento si origini da una contestazione sull'esistenza del credito – quest'ultimo profilo appare meramente strumentale, nella misura in cui, cioè, esso è funzionale alla verifica della perdurante idoneità del titolo a giustificare l'azione esecutiva (che, si ribadisce, costituisce l'oggetto vero e proprio dell'accertamento).
In altri temini, l'opposizione avverso un atto dell'esecuzione esattoriale inevitabilmente vede quale destinatario della domanda l'agente della riscossione, trattandosi del soggetto istituzionalmente titolare di quella situazione giuridica processuale (si ribadisce, l'azione esecutiva) della quale con l'opposizione si domanda l'accertamento negativo.
§ 2.1. Orbene, sulla scorta delle deduzioni e della documentazione prodotta in atti, non può non essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, stante la cancellazione dei contestati crediti iscritti a ruolo in quanto divenuti inesigibili conseguentemente alla sospensione del titolo esecutivo.
Invero, nelle more del presente giudizio, l'ente impositore con nota del 22/12/2022 ha provveduto al discarico dell'ordinanza ingiunzione n.1913/1213, iscritta al ruolo esattoriale n.
2022/4260, presupposta alla cartella di pagamento n.1002022001030752 quivi opposta.
§ 3. Il punto che resta da decidere investe allora il profilo del regolamento delle spese del presente giudizio: la cessata materia del contendere, difatti, non esime il giudice dalla pronuncia sulle spese di lite che, in assenza di accordo tra le parti, deve operarsi in base al principio della cd. soccombenza virtuale, valutando se, in assenza del sopravvenuto discarico,
l'opposizione originaria sarebbe risultata meritevole di accoglimento.
A parere di questo giudice, la soccombenza virtuale va, in linea di principio, riconosciuta in capo all'ente impositore, dovendosi ravvisare una prognosi di fondatezza della domanda di opposizione spiegata da e non potendosi addebitare alcuna attività Parte_1 illegittimità in capo all'agente della riscossione.
Si è visto come parte opponente abbia, sostanzialmente, promosso opposizione avverso la cartella di pagamento in ragione dell'assenza di un valido titolo esecutivo, avendo ottenuto la sospensione dell'efficacia esecutiva della presupposta ordinanza ingiunzione n. 1913/1213 antecedentemente alla formazione e trasmissione del ruolo esattoriale ad istanza dell' . Controparte_1
Orbene, le argomentazioni spese da parte opponente meritano condivisione in quanto conformi agli orientamenti giurisprudenziali più recenti.
Invero, per costante orientamento pretorio, nelle ipotesi in cui venga disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo legittimante l'iscrizione a ruolo delle pretese creditorie in esso consacrate sono inibiti, in seguito a tale pronuncia, all'ente impositore e all'agente della riscossione -per quanto di rispettiva competenza- la formazione del ruolo esattoriale e l'emissione, nonché notifica, della relativa cartella di pagamento.
In particolare, la sospensione giudiziale dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione arresta temporaneamente la possibilità per il creditore di agire in executivis, precludendo all'agente della riscossione la possibilità di notificare la cartella di pagamento e ogni ulteriore atto diretto a far proseguire l'esecuzione, che dovrà medio tempore arrestarsi in attesa della pronuncia definitiva sul merito della lite o della revoca del provvedimento cautelare, risultando nel mentre impedita qualsiasi iscrizione a ruolo quand'anche a titolo provvisorio (Cass.
21824/2023).
§ 3.1 Alla luce delle considerazioni sopra svolte e considerando che il provvedimento di sospensione dell'ordinanza ingiunzione è stato emesso in data 23/12/2021, l'opposta cartella di pagamento -prodotta sulla scorta del ruolo esattoriale del 21/06/2022- è stata notificata in data 21/11/2022 e il discarico dell'ordinanza è stato disposto in data 22/12/2022, nell'ottica di una decisione nel merito della presente controversia ne sarebbe conseguita una pronuncia di accoglimento della domanda di opposizione, stante l'inesistenza, all'epoca della trasmissione del ruolo esattoriale, del diritto delle opposte di procedere ad esecuzione forzata in assenza di un idoneo titolo esecutivo.
§ 3.2. Tuttavia, ai fini della regolamentazione delle spese di lite, non può non rilevarsi come alcun vizio di merito o del procedimento sia ascrivibile alla condotta tenuta dall'agente della riscossione.
In particolare, nelle opposizioni avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali -ferma restando la legittimazione passiva sia dell'agente della riscossione che dell'ente impositore- è necessario tener conto delle ipotesi in cui l'annullamento dell'atto opposto sia conseguenza esclusiva della condotta ascrivibile a uno soltanto dei due opposti, conseguendone, in caso contrario, l'applicazione del principio della solidarietà o la condanna del solo responsabile sulla scorta del principio di causalità (Cass. 6 novembre 2024, n.28610).
Sul punto, costituisce principio giurisprudenziale ormai pacifico che “l'individuazione del soccombente si fa in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese che hanno anticipato nel processo, è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi” (Cass. 27 novembre 2006, n. 25141; Cass. 7 agosto 2001, n. 10911; Cass. 30 maggio
2000, n. 7182)
Calando i principi sopra esposti al caso di specie, deve escludersi la condanna al pagamento delle spese di lite a carico di , atteso che, le contestazioni Controparte_2 sollevate con l'opposizione investono profili di esclusiva competenza dell'ente impositore (il quale ha proceduto alla trasmissione del ruolo esattoriale pur essendo già stato sospeso il sotteso titolo esecutivo), ragion per cui il comportamento anti-giuridico che ha, sostanzialmente, dato causa al processo è imputabile a tale soggetto.
§ 3.3. In conclusione, le spese del presente giudizio seguono la soccombenza nei rapporti con l'ente creditore e sono liquidate, come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. n.55 del 2014, considerato il valore della controversia e le difese svolte dalle parti, con esclusione della voce per la fase istruttoria (in quanto non ha avuto luogo).
Nei rapporti con , invece, alla luce delle considerazioni sopra Controparte_2 esposte, sussistono i requisiti per l'integrale compensazione delle spese, ex art. 92 c.p.c.
§ 3.4. Nondimeno, non possono ritenersi sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda formulata dall'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., atteso che non è dato rinvenire, nella condotta delle opposte, quel dolo o quella colpa grave ritenuti indispensabili ai fini dell'applicazione della condanna di cui alla disposizione da ultimo citata (tra le tante, Cass., III sez. ord. 20/09/2020 n. 26435, Cass., VI sez., ord. 04/09/2020, n. 18512, Cass., I sez., ord.
15/09/2018, n. 29462, Cass. S. U., sent. 13/09/2018, n.22405).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• DICHIARA cessata la materia del contendere;
• CONDANNA al pagamento delle spese Controparte_3 di lite del giudizio che liquida in euro 518,00 per esborsi, a titolo di contributo unificato, ed euro 2.906,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali
(nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato, C.P.A. e IVA, come per legge;
• COMPENSA le spese nei rapporti con . Controparte_2
Salerno, 11/06/2025
Il Giudice dott.ssa Federica Felaco