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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/02/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 1928/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Raffaella Genovese Presidente
2) dr. Sebastiano Napolitano Consigliere rel.
3) dr. Artuto Avolio Consigliere
All'esito della camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 10.02.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1928/2024 R.G. LAVORO E PREVIDENZA
TRA
, generalizzata come in atti Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Pecorario
APPELLANTE
- in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore rappresentato e difeso dall'avv. Davide Catalano
APPELLATO
OGGETTO: Spese di lite
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Parte appellante nel presente giudizio ha proposto tempestivo gravame avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Napoli Nord
n.3605/2024, pubblicata il 10/07/2024, in atti, che – accolto il ricorso volto alla condanna dell' al pagamento dei ratei maturati e non riscossi CP_1
dell'assegno di invalidità, già riconosciuto con decreto di omologa – condannava l' al pagamento delle spese di lite liquidandole in CP_1
complessivi euro 1.865,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, con distrazione.
Lamenta l'appellante l'erroneo governo delle spese di lite.
In particolare, deduce la violazione del DM 55/2014 in considerazione dell'applicabilità, in base al valore della controversia, dello scaglione di riferimento, con liquidazione delle spese di lite al di sotto dei valori minimi aventi carattere inderogabile. Si duole pertanto dell'importo che il giudice di prime cure aveva liquidato senza aver fornito, peraltro, alcuna motivazione della variazione in senso diminutivo dei valori di liquidazione stabiliti dal legislatore, rammentando che come precisato dalla Suprema Corte la fase istruttoria e quella decisionale sono sempre dovute. Conclude chiedendo, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, la condanna dell' convenuto CP_1
al pagamento, a titolo di spese del primo grado, dell'importo corrispondente ai valori medi o quanto meno ai minimi tabellari, con vittoria di spese del presente grado di giudizio, con attribuzione.
Instauratosi il contraddittorio si è costituito l' appellato che ha CP_1
concluso per il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza, vinte le spese.
All'odierna udienza, sostituita con la trattazione scritta ex artt.127 c.3 e 127 ter cpc, acquisite le note dei procuratori costituiti, la Corte, sentito in camera di consiglio il relatore ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo in atti.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con riguardo all'unico motivo di appello valgono le seguenti argomentazioni che portano al suo accoglimento nei termini che seguono.
Il gravame investe la liquidazione delle spese di lite sicché il “thema decidendum” rimane, in virtù del principio devolutivo dell'appello, circoscritto in questa sede solo nei predetti termini.
L'appellante chiede la rideterminazione delle spese in misura rispettosa della tariffa forense, ex DM 55/ 2014, avuto riguardo ai valori minimi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale della controversia in concreto svolte nonché al valore della controversia.
Nel merito, è pacifico ed incontroverso che alla presente fattispecie vada applicato il D.M. 55/2014 e DM 147/2022 e ciò alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui (cfr. Cass. n.
17405 del 2012) il giudice nel liquidare le spese processuali relative ad un'attività difensiva ormai esaurita deve applicare la normativa vigente al tempo in cui l'attività stessa è stata compiuta (Cass. n. 23318 del 18/ 12/2012;
e negli stessi termini Cass. n. 2748 del 11/ 02/ 2016, n. 6306 del 31/ 03/
2016).
Occorre evidenziare che il Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, articolo 4, nel testo applicabile ratione temporis a seguito delle modifiche di cui al DM
n.147/2022, prevede al comma 1, che “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono
3 essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento.”
Il raffronto tra il testo modificato e quello originario ( a seguito delle modifiche del DM n. 37 del 2018) evidenzia come a seguito della novella l'aumento e la diminuzione dei compensi, prima prevista, rispettivamente, solo "di regola fino all'80 per cento” e “fino al 50 per cento" oggi è contemplata con una diversa indicazione lessicale che depone nel senso che l'aumento e la riduzione del 50 % costituisca un limite oltre il quale il giudice non ha la possibilità di spingersi, rafforzando in tal modo il vincolo di inderogabilità dei minimi tariffari.
Ulteriormente ridotta la possibilità di discostarsi discrezionalmente dai parametri atteso che è stato soppresso l'ultimo periodo che prevedeva, per la fase istruttoria, “l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento”.
Con particolare riferimento alla esclusione dalla liquidazione del compenso per la fase istruttoria, va osservato che il parametro tabellare di cui al D.M. n.
55 del 2014 è riferito alla "fase istruttoria e/o di trattazione", discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett.
c, dell'art. 4 d.m. n. 55 del 2014) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"). In tal senso Cass. n. 28627/2023, cui adde Cass.
n.3242 del 05/02/2024.
4 Venendo al caso in esame, acclarato che lo scaglione da applicare è quello per le cause di valore compreso tra euro tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00", applicati i parametri medi stabiliti per tale scaglione, includendo la fase istruttoria e quella decisionale - per le ragioni esposte - ed operando la riduzione del 50%, stante la non complessità delle questioni esaminate, vanno individuati in euro 465,00 per la fase di studio, euro 389,00 per la fase introduttiva, euro 832,00 per la fase istruttoria/trattazione, ed euro 1.011,00 per la fase decisionale, per un totale di euro 2.695,50. Importo quest'ultimo ulteriormente ridotto nella misura del 30%, per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (ex art.4, comma 4 D.M. cit), in euro 1.887,90
Dunque, la liquidazione operata dal giudice di prime nell'importo di euro
1.865,00 va riformata in quanto risulta porsi immotivatamente al di sotto dei minimi imposti dal D.M. n. 55 del 2014. In parziale accoglimento dell'appello,
l' va condannato, per il giudizio di primo grado, alla refusione delle spese CP_1
di lite nella misura di euro 1.887,90 oltre rimborso spese generali, iva e cpa, con attribuzione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Le spese del grado - tenuto conto del limitato valore della lite relativo alla sola differenza tra le spese liquidate e quelle spettanti pari ad euro 22,90, nonché tenuto conto della assenza di novità della questione trattata - vanno integralmente compensate tra le parti
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza gravata che conferma nel resto, condanna l' alla refusione delle spese del primo grado CP_1
che liquida in complessivi euro 1.887,90 oltre rimborso spese generali al 15%,
Iva e c.p.a come per legge, con attribuzione in favore del Difensore dichiaratosi antistatario dichiara compensate le spese del presente grado.
5 Così deciso in Napoli 10.02.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dr. Sebastiano Napolitano dr. Raffaella Genovese
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Raffaella Genovese Presidente
2) dr. Sebastiano Napolitano Consigliere rel.
3) dr. Artuto Avolio Consigliere
All'esito della camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 10.02.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1928/2024 R.G. LAVORO E PREVIDENZA
TRA
, generalizzata come in atti Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Pecorario
APPELLANTE
- in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore rappresentato e difeso dall'avv. Davide Catalano
APPELLATO
OGGETTO: Spese di lite
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Parte appellante nel presente giudizio ha proposto tempestivo gravame avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Napoli Nord
n.3605/2024, pubblicata il 10/07/2024, in atti, che – accolto il ricorso volto alla condanna dell' al pagamento dei ratei maturati e non riscossi CP_1
dell'assegno di invalidità, già riconosciuto con decreto di omologa – condannava l' al pagamento delle spese di lite liquidandole in CP_1
complessivi euro 1.865,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, con distrazione.
Lamenta l'appellante l'erroneo governo delle spese di lite.
In particolare, deduce la violazione del DM 55/2014 in considerazione dell'applicabilità, in base al valore della controversia, dello scaglione di riferimento, con liquidazione delle spese di lite al di sotto dei valori minimi aventi carattere inderogabile. Si duole pertanto dell'importo che il giudice di prime cure aveva liquidato senza aver fornito, peraltro, alcuna motivazione della variazione in senso diminutivo dei valori di liquidazione stabiliti dal legislatore, rammentando che come precisato dalla Suprema Corte la fase istruttoria e quella decisionale sono sempre dovute. Conclude chiedendo, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, la condanna dell' convenuto CP_1
al pagamento, a titolo di spese del primo grado, dell'importo corrispondente ai valori medi o quanto meno ai minimi tabellari, con vittoria di spese del presente grado di giudizio, con attribuzione.
Instauratosi il contraddittorio si è costituito l' appellato che ha CP_1
concluso per il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza, vinte le spese.
All'odierna udienza, sostituita con la trattazione scritta ex artt.127 c.3 e 127 ter cpc, acquisite le note dei procuratori costituiti, la Corte, sentito in camera di consiglio il relatore ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo in atti.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con riguardo all'unico motivo di appello valgono le seguenti argomentazioni che portano al suo accoglimento nei termini che seguono.
Il gravame investe la liquidazione delle spese di lite sicché il “thema decidendum” rimane, in virtù del principio devolutivo dell'appello, circoscritto in questa sede solo nei predetti termini.
L'appellante chiede la rideterminazione delle spese in misura rispettosa della tariffa forense, ex DM 55/ 2014, avuto riguardo ai valori minimi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale della controversia in concreto svolte nonché al valore della controversia.
Nel merito, è pacifico ed incontroverso che alla presente fattispecie vada applicato il D.M. 55/2014 e DM 147/2022 e ciò alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui (cfr. Cass. n.
17405 del 2012) il giudice nel liquidare le spese processuali relative ad un'attività difensiva ormai esaurita deve applicare la normativa vigente al tempo in cui l'attività stessa è stata compiuta (Cass. n. 23318 del 18/ 12/2012;
e negli stessi termini Cass. n. 2748 del 11/ 02/ 2016, n. 6306 del 31/ 03/
2016).
Occorre evidenziare che il Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, articolo 4, nel testo applicabile ratione temporis a seguito delle modifiche di cui al DM
n.147/2022, prevede al comma 1, che “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono
3 essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento.”
Il raffronto tra il testo modificato e quello originario ( a seguito delle modifiche del DM n. 37 del 2018) evidenzia come a seguito della novella l'aumento e la diminuzione dei compensi, prima prevista, rispettivamente, solo "di regola fino all'80 per cento” e “fino al 50 per cento" oggi è contemplata con una diversa indicazione lessicale che depone nel senso che l'aumento e la riduzione del 50 % costituisca un limite oltre il quale il giudice non ha la possibilità di spingersi, rafforzando in tal modo il vincolo di inderogabilità dei minimi tariffari.
Ulteriormente ridotta la possibilità di discostarsi discrezionalmente dai parametri atteso che è stato soppresso l'ultimo periodo che prevedeva, per la fase istruttoria, “l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento”.
Con particolare riferimento alla esclusione dalla liquidazione del compenso per la fase istruttoria, va osservato che il parametro tabellare di cui al D.M. n.
55 del 2014 è riferito alla "fase istruttoria e/o di trattazione", discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett.
c, dell'art. 4 d.m. n. 55 del 2014) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"). In tal senso Cass. n. 28627/2023, cui adde Cass.
n.3242 del 05/02/2024.
4 Venendo al caso in esame, acclarato che lo scaglione da applicare è quello per le cause di valore compreso tra euro tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00", applicati i parametri medi stabiliti per tale scaglione, includendo la fase istruttoria e quella decisionale - per le ragioni esposte - ed operando la riduzione del 50%, stante la non complessità delle questioni esaminate, vanno individuati in euro 465,00 per la fase di studio, euro 389,00 per la fase introduttiva, euro 832,00 per la fase istruttoria/trattazione, ed euro 1.011,00 per la fase decisionale, per un totale di euro 2.695,50. Importo quest'ultimo ulteriormente ridotto nella misura del 30%, per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (ex art.4, comma 4 D.M. cit), in euro 1.887,90
Dunque, la liquidazione operata dal giudice di prime nell'importo di euro
1.865,00 va riformata in quanto risulta porsi immotivatamente al di sotto dei minimi imposti dal D.M. n. 55 del 2014. In parziale accoglimento dell'appello,
l' va condannato, per il giudizio di primo grado, alla refusione delle spese CP_1
di lite nella misura di euro 1.887,90 oltre rimborso spese generali, iva e cpa, con attribuzione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Le spese del grado - tenuto conto del limitato valore della lite relativo alla sola differenza tra le spese liquidate e quelle spettanti pari ad euro 22,90, nonché tenuto conto della assenza di novità della questione trattata - vanno integralmente compensate tra le parti
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza gravata che conferma nel resto, condanna l' alla refusione delle spese del primo grado CP_1
che liquida in complessivi euro 1.887,90 oltre rimborso spese generali al 15%,
Iva e c.p.a come per legge, con attribuzione in favore del Difensore dichiaratosi antistatario dichiara compensate le spese del presente grado.
5 Così deciso in Napoli 10.02.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dr. Sebastiano Napolitano dr. Raffaella Genovese
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