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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/01/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Sezione Lavoro
in persona del G.O.T. dottor Giuseppe Marino, in funzione di giudice del lavoro, delegato alla decisione della causa , ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 4440/2024
promossa da
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso , per procura in atti, dall'Avvocato FRANCESCO SILLUZIO;
-ricorrente-
contro
l' in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per CP_1
mandato generale alle liti in atti, dall'Avvocato VALENTINA SCHILIRO'
-resistente-
Oggetto: opposizione avverso avviso di addebito .
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 21 ottobre 2023 dalle attività previste dall'art. 127 – ter c.p.c., le parti concludevano come da note scritte c.d. cartolare depositate nel termine assegnato conformemente alla citata disposizione normativa.
Il ricorso proposto da è infondato e pertanto deve essere rigettato. Parte_1
Prima di esplicitare le ragioni della decisione appare opportuno premettere,
succintamente, quanto segue.
Con ricorso depositato il 05.05.2024, il ricorrente in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 593 2024 00004442 27 000, notificato in data
20.04.2024, emesso dalla Sede di Catania, con il quale gli veniva intimato di CP_1
1 pagare la somma di Euro € 6.759,28 quale pretesa per contributi relativi a CP_1
contributi IVS Gestione Artigiani II-III-IV rata 2022, I-II-III rata 2023, e relative somme aggiuntive.
Il ricorrente eccepiva che l'attività di impresa commerciale dallo stesso svolta era cessata in data 05.11.2015 con conseguente cancellazione dal registro delle imprese e tale dato di fatto che egli non svolgesse più l'attività commerciale nei periodi dedotti in causa imponeva di escludere che egli fosse tenuto al versamento della contribuzione, pertanto avendo adeguatamente provato di aver cessato l'attività in epoca successiva al 2015, che era il periodo cui si riferivano i contributi pretesi, tanto bastava per concludere nel senso che non ricorressero i presupposti costitutivi della pretesa fatta valere dall' CP_1
Il ricorrente evidenziava come nella fattispecie in esame si applicasse la disciplina dell'indebito previdenziale e pertanto la richiesta in parola risultasse assolutamente infondata atteso che la Giurisprudenza oramai affermasse che i benefici erroneamente erogati dall' non devono essere restituiti in base alla normativa di settore, facendo in CP_1
particolare riferimento all'art. 52, comma 2 della L. n. 88 del 1986, all'art. 13 della L. n.
412/1991, e alla costante giurisprudenza di legittimità.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva al Tribunale quanto segue: << - la sospensione del
Provvedimento di contributi accertati e dovuti a titolo di gestione artigiani pari ad euro
6759,28 periodo 01/2022 – 12/2023 N. 5932024000044422700 del 23.03.2024; 2) Dichiarare
che le somme richieste con l'impugnato provvedimento non sono dovute;
- Condannare la resistente in persona del suo legale rapp.te pro-tempore, alle spese e competenze, CP_1
per le ragioni di cui in premessa. Si chiede CTU tecnica, quest'ultima ai fini della quantificazione delle eventuali somme dovute e quant'altro richiesto >>.
Si costituiva in giudizio l' il quale evidenziava che l'avviso di addebito CP_1
59320240000444227000, notificato in data 20/04/2024, riguardava omessi contributi fissi IVS
e sanzioni, Gestione artigiani, II-III-IV rata 2022, I-II-III rata 2023, atteso che il ricorrente era iscritto in quanto titolare di ditta artigiana individuale, ad oggi attiva, con data di iscrizione all'Albo artigiani al 24/7/2015 ed inizio attività da delibera Comunica al
28/01/2015, egli non è iscritto ad altre gestioni previdenziali per i periodi in contestazione.
2 L' Previdenziale evidenziava altresì che il suo credito vantato del ricorrente, era CP_2
adeguatamente descritto nonché specificato, sia nella cartella di pagamento e sia nei rispettivi atti presupposti e le modalità di determinazione della contribuzione dovuta dai soggetti iscritti alla Gestione previdenziale speciale per gli esercenti attività artigiane e commerciali erano previste dalle disposizioni di cui agli artt.1 e 2 della legge n°233/1990.
Eccepiva che il ricorrente aveva l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio e nel caso di non aveva soddisfatto tale onere.
L' deduceva che l'obbligo del ricorrente di versare i contributi della gestione CP_1
artigiani e commercianti, conseguiva direttamente dalla iscrizione nell'elenco della
Camera di Commercio, industria e artigianato, e non cessa se non a seguito di formale provvedimento di cancellazione assunto dalla apposita Commissione Provinciale.
Tanto premesso, l' concludeva chiedendo al Tribunale quanto segue: Controparte_3
<< In via preliminare , dichiarare l'inammissibilità ex art.24 D.LGS. N.46/1999 per il caso di tardività dell'opposizione, in via principale dichiarare la totale infondatezza e genericità
dell'opposizione e confermare l'avviso di addebito. In via subordinata, dichiarare la totale infondatezza e genericità dell'opposizione e confermare integralmente gli avvisi di addebito, in estremo subordine accertare e dichiarare l'obbligo di pagamento in capo a controparte dei contributi e delle somme aggiuntive, relativi ai periodi citati in narrativa,
così come quantificati nella cartella di pagamento ivi citata e/o nel ruolo ad essa sotteso,
nonché tutti gli atti consequenziali, ovvero nella somma che sarà stabilita dal Decidente >>.
All'udienza di discussione del 21 ottobre 2024, sostituita dalle attività previste dall'art. 127- ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, atteso il suo carattere documentale, la stessa è stata trattenuta per la decisione. Indi veniva decisa con la presente sentenza emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
Tanto premesso e allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che
3 attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995,
riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es.,
rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo,
impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99. Va inoltre precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità
formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione,
violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.).
Nel caso sottoposto all'esame del giudice , il ricorrente deduce motivi che attengono al merito della pretesa contributiva.
Il ricorso, risulta essere stato proposto, entro il termine di quaranta giorni dalla notifica dell'avviso di addebito avvenuta in data 20.04.2024 ( deposito 05.05.2024).
Deve rammentarsi in primo luogo come, nell'ambito delle opposizioni a ruolo esattoriale,
a decreto ingiuntivo o ad avviso di addebito, che danno luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in virtù del principio generale derivante dall'art. 2697 c.c., l'onere della prova della sussistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo contributivo incombe sull'ente previdenziale che, nel giudizio di opposizione, pur rivestendo formalmente la qualità di convenuto, assume la veste sostanziale di attore, mentre incombe sulla controparte l'onere di contestare i fatti costitutivi del credito.
4 L' assume essere dovuti i contributi previdenziali relativi all'anno 2022 (II-III-IV rata) CP_1
2023 (I-II-III rata) richiesti mediante l'avviso di addebito impugnato, in quanto egli era iscritto alla Gestione Artigiani.
Alla luce della documentazione prodotta dall' Previdenziale non vi sono dubbi che lo CP_2
stesso ha provato la sussistenza del credito contributivo del ricorrente portato dall'avviso di addebito n. 593 2024 00004442 27 000 in quanto risulta: - che con comunicazione dell' del 3 agosto 2015 il Signor Codice azienda 15491383 JB a CP_1 Parte_1
seguito della domanda presentata in data 02.07.2015 , è stato iscritto alla Gestione
Artigiani come titolare dell'azienda Codice azienda 15491383 JB, con inizio dell'attività dal
28.01.2015 e decorrenza dell'obbligo contributivo dal 28.01.2015; - che dalla visura della
Camera di Commercio Sud Est Sicilia relativa alla Giara e possibile Parte_2
apprezzare che la stessa è stata annotata con la qualifica di Impresa Artigiana ( Sezione
Speciale) il 27.7.2015 con numero albo Artigiani CT-105614; che dalla Delibera Comunica
l'inizio attività risulta il 28.1.2015 con inizio contribuzione 0/1/2015; risulta inoltre che alla data del 12 dicembre 2023 la era attiva. Controparte_4
Tanto è sufficiente per il rigetto del ricorso.
Appare giusto compensare, tra le parti le spese del giudizio, in ragione della peculiarità
della questione trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona del G.O.T. Giuseppe Marino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4440/2024 R.G., ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattese, così statuisce:
Rigetta il ricorso e dichiara dovuta dal ricorrente la somma portata dall'avviso di addebito n. 593 2024 00004442 27 000,
Compensa integralmente le spese del giudizio.
Catania 18 gennaio 2025
Il G.O.T.
Giuseppe Marino
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