Articolo 7 della Legge 18 febbraio 1963, n. 86
Articolo 6Articolo 8
Versione
12 marzo 1963
Art. 7.
L'articolo 31 e' sostituito dal seguente:
"L'ufficiale che conti almeno venti anni di servizio effettivo e abbia raggiunto, i seguenti limiti di eta', ha diritto alla cessazione a domanda dal servizio permanente, per anzianita' di servizio:
tenente generale ispettore.................. anni 62
maggiore generale ispettore................. " 59
colonnello.................................. " 57
tenente colonnello.......................... " 55
maggiore.................................... " 53
capitano, tenente, e sottotenente........... " 51

L'ufficiale che cessa dal servizio permanente ai sensi del comma precedente, e' collocato nell'ausiliaria nella riserva o in congedo assoluto a seconda della idoneita'.
L'ufficiale, anche se idoneo ai servizi dell'ausiliaria, ha pero' diritto di essere collocato nella riserva, qualora ne faccia domanda.
L'ufficiale, che non si trovi nelle condizioni di cui al primo comma, ha ugualmente diritto alla cessazione dal servizio permanente e in tal caso non gli e' concesso alcun trattamento di quiescenza ed e' collocato nella riserva.
Il Ministro ha facolta', di non accogliere la domanda per motivi penali o disciplinare, o di ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio".
Entrata in vigore il 12 marzo 1963