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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/09/2025, n. 3519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3519 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Ida
Ponticelli, all'udienza cartolare del 29.9.2025 ha depositato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2555/2023 R.G. lavoro vertente
TRA
, nata in [...] il [...] rappresentata e difesa dall'avv. Mirko Parte_1
Capuano come da mandato in atti con i quali è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Massimiliano Setaro
RESISTENTE
Avente ad OGGETTO: accertamento rapporto di lavoro di natura subordinata e condanna al pagamento delle differenze retributive.
Sulle seguenti CONCLUSIONI: come in atti e note per la trattazione scritta
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 1.3.2023 parte ricorrente in epigrafe esponeva:
che aveva lavorato alle dipendenze della parte resistente dal 25.10.2019 sino al 31.08.2022 con contratto di lavoro a tempo indeterminato part time al 30% con mansioni di addetta alla friggitoria e lavapiatti inquadrata al 5 livello con CCNL « turismo e pubblici esercizi »;
che aveva prestato la propria attività dal martedì al venerdì dalle ore 16.30 alle ore 24.00 ed il sabato dalle 16.30 fino all'1.30, lavorando dunque per circa 46 ore settimanali in luogo del formale inquadramento part time;
che aveva percepito le sole somme indicate in ricorso, senza ricevere alcunché a titolo di straordinario, ferie, tredicesima, quattordicesima e TFR;
che il rapporto di lavoro cessava a seguito di dimissioni volontarie.
Chiedeva pertanto che in via giudiziale venisse riconosciuta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nell'arco temporale e secondo l'articolazione oraria dedotta in ricorso con condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 60.240,86 a titolo di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione, con condanna della resistente al pagamento delle spese di lite.
Si costituiva parte convenuta e resisteva alla domanda chiedendone il rigetto.
Segnatamente, contestava lo svolgimento di prestazioni lavorative ulteriori rispetto alle 2 ore giornaliere previste dal contratto intercorso tra le parti.
Provava di aver integralmente corrisposto il tfr, nonché la tredicesima mensilità e l'indennità per ferie non godute.
Contestava la debenza della quattordicesima mensilità, non aderendo ad alcuna associazione sindacale di categoria.
Da ultimo, spiegava domanda riconvenzionale, chiedendo condanna dell'istante al pagamento di euro 337,46 a titolo di indennità di mancato preavviso, per aver rassegnato dimissioni senza rispettare il termine previsto dal ccnl di categoria.
Fallito il tentativo di conciliazione per il rifiuto opposto da parte resistente, veniva svolta istruttoria ed all'odierna udienza, lette le note per la trattazione cartolare del procedimento, la scrivente decideva mediante deposito del dispositivo e della contestuale motivazione.
La domanda è infondata e non può essere accolta.
L'invocata esistenza da parte della ricorrente di un rapporto di lavoro di natura subordinata
–secondo l'articolazione oraria e con le caratteristiche prospettate in ricorso - alle dipendenze di parte convenuta non ha trovato riscontro probatorio nell'istruttoria compiuta.
Parte ricorrente, invero, rivendica pretese differenze retributive sulla base del diverso orario di lavoro indicato in ricorso rispetto a quello di inquadramento, ma sul punto le dichiarazioni testimoniali raccolte innanzi a questo Giudice, recando indicazioni contrastanti, non hanno consentito di ritenere raggiunta la piena prova in ordine agli orari dedotti.
Ed invero, il teste , che si è qualificato quale compagno convivente della Testimone_1 ricorrente, ha dichiarato: “la ricorrente aveva mansioni di lavapiatti e mi dava una mano in cucina. Lavoravamo in una pizzeria sita a via Giovanni Falcone a Marano. Io lavoravo dalle 10 alle 15 e dalle 18 alle 24 dal martedì al giovedì, venerdì sabato e domenica osservavo lo stesso orario ma finivo all'una e mezza di notte e anche alle due. La ricorrente lavorava dalle 16.30 alle 24 dal martedì al giovedì, venerdì sabato e domenica anche lei terminava all'una/due di notte. Il lunedì è il giorno di chiusura” (cfr. verbale).
Le menzionate deposizioni appaiono allo scrutinio del presente Giudicante come poco attendibili in quanto, oltre a riferirsi ad un arco temporale solo parzialmente coincidente con quello in cui si è svolto il rapporto di lavoro per cui è causa (il teste invero ha riferito di aver lavorato febbraio 2019 ad aprile 2021), sono state pronunciate da soggetto sensibile agli interessi di parte ricorrente in quanto ad essa sentimentalmente legato. Pertanto, alcuna utilità probatoria si può evincere dalla testimonianza resa et supra richiamata.
Militano in senso contrario rispetto alla deduzioni relative al lavoro straordinario le dichiarazioni del teste dipendente della pizzeria, che ha riferito: “la Testimone_2 ricorrente lavorava dalle 21 alle 23, all'ora di pranzo la pizzeria non aveva molta affluenza e quindi non era necessario avere un lavapiatti. La ricorrente osservava questo orario dal martedì alla domenica, il lunedì la pizzeria è chiusa. Il locale apre al pubblico alle 12.30 e poi riapre alle 19.30. Durante la settimana chiude verso le 23, il sabato e la domenica chiude a mezzanotte. Oltre alla ricorrente lavoravano in cucina il suo compagno ed io. Qualche volta la ricorrente ha lavorato il sabato e la domenica fino a mezzanotte, quando non lavorava fino a mezzanotte la pulizia della cucina veniva effettuata da me e dal cuoco” (cfr. verbale).
Ciò posto, va dunque osservato che le dichiarazioni rese dai testi escussi non appaiono sufficienti a giustificare la richiesta di retribuzione del lavoro straordinario presuntivamente svolto.
E' pacifico in giurisprudenza che spetta al lavoratore che pretende il pagamento del lavoro straordinario dare la prova dell'effettiva prestazione di esso. E' onere del lavoratore, infatti, provare rigorosamente la prestazione di lavoro straordinario ed, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi (cfr. Cass.21.4.1993
n.4668, 19.4.1983 n.2694, 18.5.1973 n.1433, 1.9.1995 n.9231 e tante altre) e ciò è mancato nel caso di specie.
Tale deficit non può che cagionare il rigetto della domanda, essendo onere di parte ricorrente offrire la prova piena e rigorosa della sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata e di tutte le caratteristiche dedotte.
Ciò posto, parte ricorrente ha, invero, richiesto anche la condanna della parte datrice di lavoro al pagamento in suo favore degli importi maturati a titolo di mensilità supplementari
(XIII e XIV), di indennità per ferie non godute e TFR.
Rispetto a detti emolumenti - che spettano in presenza della prova delle sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e della sua cessazione – parte resistente, su cui gravava il relativo onere probatorio, ha fornito la prova liberatoria.
Ed invero, sono state versate in atti le buste paga comprensive di tredicesima e ferie, nonché quella di agosto 2022 in ordine alle spettanze di fine rapporto.
Non è dovuta, invece, la 14^ mensilità poiché, trattandosi di istituto di natura contrattuale e non anche legale, spettava al lavoratore fornire la prova che la stessa fosse riconosciuta dal ccnl applicato al relativo rapporto di lavoro da parte datoriale. In definitiva, attesa la insufficienza degli esiti della prova testimoniale con riferimento all'articolazione oraria della prestazione lavorativa e viste le risultanze documentali in ordine al pagamento degli altri emolumenti, ne consegue il rigetto di ogni domanda.
Va invece accolta la domanda riconvenzionale spiegata da parte resistente.
E' pacifico ed incontestato tra le parti che il rapporto di lavoro per cui è causa si è interrotto a seguito delle dimissioni volontarie presentate dalla ricorrente in data 31.8.2022 (cfr. unilav in atti).
In assenza di qualunque allegazione circa la sussistenza della giusta causa delle stesse e viste le previsioni del ccnl di settore sul punto, parte ricorrente va dunque condannata al pagamento dell'indennità di mancato preavviso, quantificata, in assenza di contestazioni, da parte resistente in euro 337,46, oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione del credito e fino al soddisfo.
Le spese si compensano di 1/3 vista la disponibilità manifestata da parte ricorrente alla conciliazione della lite ed il rifiuto opposto da parte resistente. Per i restanti 2/3, esse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base della dichiarazione di valore effettuata in ricorso ed applicando i valori minimi.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Ida Ponticelli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) in accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna al pagamento in Parte_1
favore di della somma pari euro 337,46, a titolo di indennità di Controparte_1 mancato preavviso, oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione del credito e fino al soddisfo c) compensate le spese di lite di 1/3, condanna parte ricorrente al pagamento dei residui 2/3 delle spese sostenute da parte resistente che liquida in euro 4.466, oltre IVA e CPA al
15% e spese forfettarie al 15%, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Aversa, 30.9.2025 Il Giudice
Dott. ssa Ida Ponticelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Ida
Ponticelli, all'udienza cartolare del 29.9.2025 ha depositato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2555/2023 R.G. lavoro vertente
TRA
, nata in [...] il [...] rappresentata e difesa dall'avv. Mirko Parte_1
Capuano come da mandato in atti con i quali è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Massimiliano Setaro
RESISTENTE
Avente ad OGGETTO: accertamento rapporto di lavoro di natura subordinata e condanna al pagamento delle differenze retributive.
Sulle seguenti CONCLUSIONI: come in atti e note per la trattazione scritta
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 1.3.2023 parte ricorrente in epigrafe esponeva:
che aveva lavorato alle dipendenze della parte resistente dal 25.10.2019 sino al 31.08.2022 con contratto di lavoro a tempo indeterminato part time al 30% con mansioni di addetta alla friggitoria e lavapiatti inquadrata al 5 livello con CCNL « turismo e pubblici esercizi »;
che aveva prestato la propria attività dal martedì al venerdì dalle ore 16.30 alle ore 24.00 ed il sabato dalle 16.30 fino all'1.30, lavorando dunque per circa 46 ore settimanali in luogo del formale inquadramento part time;
che aveva percepito le sole somme indicate in ricorso, senza ricevere alcunché a titolo di straordinario, ferie, tredicesima, quattordicesima e TFR;
che il rapporto di lavoro cessava a seguito di dimissioni volontarie.
Chiedeva pertanto che in via giudiziale venisse riconosciuta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nell'arco temporale e secondo l'articolazione oraria dedotta in ricorso con condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 60.240,86 a titolo di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione, con condanna della resistente al pagamento delle spese di lite.
Si costituiva parte convenuta e resisteva alla domanda chiedendone il rigetto.
Segnatamente, contestava lo svolgimento di prestazioni lavorative ulteriori rispetto alle 2 ore giornaliere previste dal contratto intercorso tra le parti.
Provava di aver integralmente corrisposto il tfr, nonché la tredicesima mensilità e l'indennità per ferie non godute.
Contestava la debenza della quattordicesima mensilità, non aderendo ad alcuna associazione sindacale di categoria.
Da ultimo, spiegava domanda riconvenzionale, chiedendo condanna dell'istante al pagamento di euro 337,46 a titolo di indennità di mancato preavviso, per aver rassegnato dimissioni senza rispettare il termine previsto dal ccnl di categoria.
Fallito il tentativo di conciliazione per il rifiuto opposto da parte resistente, veniva svolta istruttoria ed all'odierna udienza, lette le note per la trattazione cartolare del procedimento, la scrivente decideva mediante deposito del dispositivo e della contestuale motivazione.
La domanda è infondata e non può essere accolta.
L'invocata esistenza da parte della ricorrente di un rapporto di lavoro di natura subordinata
–secondo l'articolazione oraria e con le caratteristiche prospettate in ricorso - alle dipendenze di parte convenuta non ha trovato riscontro probatorio nell'istruttoria compiuta.
Parte ricorrente, invero, rivendica pretese differenze retributive sulla base del diverso orario di lavoro indicato in ricorso rispetto a quello di inquadramento, ma sul punto le dichiarazioni testimoniali raccolte innanzi a questo Giudice, recando indicazioni contrastanti, non hanno consentito di ritenere raggiunta la piena prova in ordine agli orari dedotti.
Ed invero, il teste , che si è qualificato quale compagno convivente della Testimone_1 ricorrente, ha dichiarato: “la ricorrente aveva mansioni di lavapiatti e mi dava una mano in cucina. Lavoravamo in una pizzeria sita a via Giovanni Falcone a Marano. Io lavoravo dalle 10 alle 15 e dalle 18 alle 24 dal martedì al giovedì, venerdì sabato e domenica osservavo lo stesso orario ma finivo all'una e mezza di notte e anche alle due. La ricorrente lavorava dalle 16.30 alle 24 dal martedì al giovedì, venerdì sabato e domenica anche lei terminava all'una/due di notte. Il lunedì è il giorno di chiusura” (cfr. verbale).
Le menzionate deposizioni appaiono allo scrutinio del presente Giudicante come poco attendibili in quanto, oltre a riferirsi ad un arco temporale solo parzialmente coincidente con quello in cui si è svolto il rapporto di lavoro per cui è causa (il teste invero ha riferito di aver lavorato febbraio 2019 ad aprile 2021), sono state pronunciate da soggetto sensibile agli interessi di parte ricorrente in quanto ad essa sentimentalmente legato. Pertanto, alcuna utilità probatoria si può evincere dalla testimonianza resa et supra richiamata.
Militano in senso contrario rispetto alla deduzioni relative al lavoro straordinario le dichiarazioni del teste dipendente della pizzeria, che ha riferito: “la Testimone_2 ricorrente lavorava dalle 21 alle 23, all'ora di pranzo la pizzeria non aveva molta affluenza e quindi non era necessario avere un lavapiatti. La ricorrente osservava questo orario dal martedì alla domenica, il lunedì la pizzeria è chiusa. Il locale apre al pubblico alle 12.30 e poi riapre alle 19.30. Durante la settimana chiude verso le 23, il sabato e la domenica chiude a mezzanotte. Oltre alla ricorrente lavoravano in cucina il suo compagno ed io. Qualche volta la ricorrente ha lavorato il sabato e la domenica fino a mezzanotte, quando non lavorava fino a mezzanotte la pulizia della cucina veniva effettuata da me e dal cuoco” (cfr. verbale).
Ciò posto, va dunque osservato che le dichiarazioni rese dai testi escussi non appaiono sufficienti a giustificare la richiesta di retribuzione del lavoro straordinario presuntivamente svolto.
E' pacifico in giurisprudenza che spetta al lavoratore che pretende il pagamento del lavoro straordinario dare la prova dell'effettiva prestazione di esso. E' onere del lavoratore, infatti, provare rigorosamente la prestazione di lavoro straordinario ed, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi (cfr. Cass.21.4.1993
n.4668, 19.4.1983 n.2694, 18.5.1973 n.1433, 1.9.1995 n.9231 e tante altre) e ciò è mancato nel caso di specie.
Tale deficit non può che cagionare il rigetto della domanda, essendo onere di parte ricorrente offrire la prova piena e rigorosa della sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata e di tutte le caratteristiche dedotte.
Ciò posto, parte ricorrente ha, invero, richiesto anche la condanna della parte datrice di lavoro al pagamento in suo favore degli importi maturati a titolo di mensilità supplementari
(XIII e XIV), di indennità per ferie non godute e TFR.
Rispetto a detti emolumenti - che spettano in presenza della prova delle sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e della sua cessazione – parte resistente, su cui gravava il relativo onere probatorio, ha fornito la prova liberatoria.
Ed invero, sono state versate in atti le buste paga comprensive di tredicesima e ferie, nonché quella di agosto 2022 in ordine alle spettanze di fine rapporto.
Non è dovuta, invece, la 14^ mensilità poiché, trattandosi di istituto di natura contrattuale e non anche legale, spettava al lavoratore fornire la prova che la stessa fosse riconosciuta dal ccnl applicato al relativo rapporto di lavoro da parte datoriale. In definitiva, attesa la insufficienza degli esiti della prova testimoniale con riferimento all'articolazione oraria della prestazione lavorativa e viste le risultanze documentali in ordine al pagamento degli altri emolumenti, ne consegue il rigetto di ogni domanda.
Va invece accolta la domanda riconvenzionale spiegata da parte resistente.
E' pacifico ed incontestato tra le parti che il rapporto di lavoro per cui è causa si è interrotto a seguito delle dimissioni volontarie presentate dalla ricorrente in data 31.8.2022 (cfr. unilav in atti).
In assenza di qualunque allegazione circa la sussistenza della giusta causa delle stesse e viste le previsioni del ccnl di settore sul punto, parte ricorrente va dunque condannata al pagamento dell'indennità di mancato preavviso, quantificata, in assenza di contestazioni, da parte resistente in euro 337,46, oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione del credito e fino al soddisfo.
Le spese si compensano di 1/3 vista la disponibilità manifestata da parte ricorrente alla conciliazione della lite ed il rifiuto opposto da parte resistente. Per i restanti 2/3, esse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base della dichiarazione di valore effettuata in ricorso ed applicando i valori minimi.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Ida Ponticelli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) in accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna al pagamento in Parte_1
favore di della somma pari euro 337,46, a titolo di indennità di Controparte_1 mancato preavviso, oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione del credito e fino al soddisfo c) compensate le spese di lite di 1/3, condanna parte ricorrente al pagamento dei residui 2/3 delle spese sostenute da parte resistente che liquida in euro 4.466, oltre IVA e CPA al
15% e spese forfettarie al 15%, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Aversa, 30.9.2025 Il Giudice
Dott. ssa Ida Ponticelli