Sentenza 8 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 08/04/2022, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/04/2022
N. 00579/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01613/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1613 del 2021, proposto da
MA ER RI, rappresentata e difesa dall'avvocato Giancosimo Zecca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Leverano, via della Libertà n. 28;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'accertamento e la dichiarazione ex art. 116 c.p.a. e 22 ss. l. n. 241/1990
del diritto di accesso in capo alla ricorrente e, dunque, alla piena evasione della sua istanza di accesso;
per la conseguente condanna ai sensi della norma stessa, del resistente a rilasciare copia dei documenti richiesti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori avv. G. Zecca per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
- premesso che la ricorrente ha proposto l’odierno giudizio per l’accertamento del diritto di accesso relativo alla seguente documentazione: “ Copia semplice del provvedimento motivato di rigetto
liquidazione domanda di malattia per il periodo dal 25.03.2021 al 20.04.2021 numero di protocollo
certificato 2771178904 ”;
- rilevato che:
a) con nota 29.11.2021, l’INPS ha espresso le seguenti considerazioni: “ … la sua cliente non risulta avere giornate in agricoltura nell'anno 2021. Peraltro non c'è provvedimento di reiezione della malattia, perché ancora in istruttoria, considerato che il rapporto di lavoro è stato oggetto di accertamento ispettivo, restando salva ogni azione conseguente ”;
b) alla luce di tali dichiarazioni, il difensore dell’odierna ricorrente ha dichiarato all’odierna udienza l’avvenuta cessazione della materia del contendere;
- ritenuto che, non essendo la pretesa della ricorrente stata soddisfatta, non possa essere dichiarata la cessazione della materia del contendere; nondimeno, reputa il Collegio che – tenuto conto del tenore delle suddette dichiarazioni delle parti odiernamente in causa – l’istanza di parte ricorrente possa essere valutata in termini di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso;
- ritenuto pertanto, per tali ragioni, di dichiarare l’improcedibilità del giudizio;
- ritenuta la sussistenza di giusti motivi, rappresentati dalla natura delle questioni esaminate, e dal loro carattere seriale, per la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Andrea Vitucci, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO