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Sentenza 5 gennaio 2025
Sentenza 5 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/01/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
I^ SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice dott.ssa Paola Giovene di Girasole, all'esito dell'udienza del 12 dicembre 2024, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8376 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, alla via Crescenzio n. 20, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Elena Eugenia Ruggiero, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrente
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Parte_2
via Emilio de' Cavalieri n. 7, presso lo studio degli avv.ti Giuseppe Cerulli Irelli e
Giovanni Imperi, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti resistente
NONCHE'
in persona del legale rapp.te p.t. CP_1
resistente contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.2.24 la ricorrente in epigrafe ha dedotto di aver lavorato dall'1.2.07 al gennaio 2022 alle dipendenze della resistente come musicista e cantante presso il locale Jackie O di proprietà e gestito dalla convenuta;
di essere stato assunto come prestatore d'opera e retribuito con regolari fatture da cui emergeva che la società ha operato, per ogni singolo pagamento, una ritenuta Inps/Enpal; che tuttavia
CP_ dall'estratto contributivo emergeva che la società non aveva mai versato all' i relativi contributi;
di aver invano richiesto la regolarizzazione contributiva sia al datore CP_ di lavoro che all' Tanto premesso ha chiesto condannare parte datoriale alla regolarizzazione contributiva per il periodo dall'1.2.07 al gennaio 2022, maggiorato di quant'altro dovuto per legge, oltre al risarcimento del danno;
in subordine, in caso di prescrizione dei contributi, condannare parti convenute in solido alla costituzione di una rendita vitalizia a favore del ricorrente ai sensi dell'art. 13 l. 1338/1962; con vittoria delle spese di lite.
1 Si è costituita la società affermando l'inammissibilità della domanda Parte_2
per intervenuta conciliazione giudiziale tra le parti nel corso di precedente giudizio intrapreso dal ricorrente nei confronti della società in relazione al medesimo rapporto di lavoro oggetto della presente richiesta;
contestando comunque le pretese avverse, essendo nel frattempo intervenuta la regolarizzazione contributiva per il periodo CP_ dall'1.6.17 al 30.4.23 a seguito di accertamento ed attesa l'avvenuta prescrizione dei contributi per il periodo precedente.
CP_ Non si è costituito l' benchè ritualmente citato.
Quindi, sulla documentazione in atti, concesso termine per il deposito di note, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viste le note di trattazione scritta delle parti, all'esito dell'udienza del 12 dicembre 2024 la causa è stata decisa come da dispositivo e contestuale motivazione. CP_ Va dichiarata la contumacia dell' ritualmente citato e non costituito.
La domanda è infondata e va pertanto rigettata.
Va innanzitutto rilevato come parte ricorrente sembri fondare la propria domanda sulla base di un preteso rapporto di lavoro dipendente intercorso tra le parti, nel periodo indicato in domanda (cfr. pag. 1 del ricorso: “Il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della dal 01/02/2007 sino al mese di gennaio 2022”), pur Parte_2
affermando pacificamente che lo stesso è stato regolato tra le parti come rapporto di prestazione professionale, quindi autonomo, con pagamenti all'esito di emissione di regolari fatture. D'altronde ciò si evince implicitamente dal fatto che il ricorso sia stato promosso innanzi al giudice del lavoro, altrimenti funzionalmente incompetente qualora il avesse inteso agire nei confronti della società sulla base del rapporto di Pt_1
prestazione professionale autonoma formalmente intercorso tra le parti.
Tanto premesso, la precedente domanda proposta innanzi a questo stesso
Tribunale dal ricorrente, tendente a far accertare la natura subordinata del medesimo rapporto oggetto del presente giudizio, si è conclusa con un verbale di conciliazione giudiziale in cui il a fronte del pagamento di Euro 7.500,00 da parte della Pt_1 [...]
ha dichiarato “di rinunciare, come in effetti rinuncia, ad ogni domanda ed azione, Pt_2
proposta e/o proponibile, comunque connessa, vicaria o anche solo occasionata, direttamente e/o indirettamente dal giudizio di cui in premessa, nonché in ogni caso al dedotto rapporto di lavoro ed alla sua risoluzione … a qualsiasi risarcimento quale ne sia il titolo o la ragione ivi compreso quello per danno biologico, spese mediche, morale, esistenziale e professionale, anche da dequalificazione e perdita di chance,
2 mobbing, alla vita di relazione, all'immagine ed all'identità professionale, anche ai sensi degli artt. 2043, 2087 e 2116 II comma c.c., etc.” (doc. 4 prod. resist.).
E' evidente come, per effetto di tale conciliazione, il non possa far Pt_1
valere alcuna ulteriore domanda nei confronti della società attuale resistente fondata sulla prestazione da lui resa a favore della società nel periodo dal febbraio 2007 al gennaio 2022. Ciò vale sia per la domanda di condanna di parte datoriale alla regolarizzazione contributiva, sia per la richiesta di condanna della medesima parte datoriale alla costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 l. 1338/1962, e non solo nel caso in cui il abbia inteso agire, come sembrerebbe, sul presupposto della natura Pt_1
subordinata del rapporto dedotto, che non è stata in alcun modo accertata, ed il cui accertamento è ormai precluso dalla conciliazione intervenuta tra le parti;
ma vale anche qualora il ricorrente avesse inteso agire quale lavoratore autonomo (in tal caso davanti al giudice funzionalmente incompetente), attesa la natura “tombale” della conciliazione in questione (Il Sig. , con la sottoscrizione del presente atto, e salvo Parte_1
buon fine del pagamento, dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, ad ogni domanda ed azione, proposta e/o proponibile, comunque connessa, vicaria o anche solo occasionata, direttamente e/o indirettamente dal giudizio di cui in premessa, nonché in ogni caso al dedotto rapporto di lavoro ed alla sua risoluzione … a qualsiasi risarcimento quale ne sia il titolo o la ragione). Né ciò è in contrasto con il principio,
CP_ richiamato dal ricorrente nelle note autorizzate, dell'inopponibilità all' della CP_ suddetta conciliazione, e con la natura irrinunciabile dei contributi dovuti all'
Trattasi di principi fondati sul preminente interesse pubblico posto a base del sistema CP_ previdenziale, che riguardano tuttavia il diritto dell' a far valere le proprie ragioni in materia, i quali non potrebbero in nessun caso essere pregiudicati da eventuali accordi
CP_ intercorsi tra le parti. Ed infatti peraltro parte resistente ha documentato che l' si è autonomamente attivato, a seguito di un accertamento ispettivo svolto nei confronti ella società, per il recupero dei contributi dovuti dalla anche in relazione alla Parte_2
collaborazione professionale intercorsa con il (docc. 5 e 6 prod. resist.). Pt_1
Laddove nel presente giudizio si verte invece sul diritto del lavoratore alla regolarizzazione contributiva nei confronti del datore di lavoro, la cui azionabilità, astrattamente consentita, è tuttavia preclusa dalla conciliazione intercorsa tra le parti, in cui il lavoratore, a fronte del ricevimento di una determinata somma, ha inteso rinunciare a far valere nei confronti della qualsivoglia diritto dipendente dal Parte_2
rapporto di lavoro tra loro intercorso, compreso quindi quello di pretendere il
3 CP_ pagamento dei contributi all' o la costituzione della rendita ex art. 13 l. 1338/1962, in caso di prescrizione dei contributi.
Infine va rilevato come la mancanza di chiarezza sui presupposti su cui si fonda la presente domanda, ossia sulla presunta natura subordinata o meno del rapporto di lavoro da cui scaturisce l'obbligo contributivo fatto valere in giudizio, esclude in ogni caso la possibilità di pronunciare una specifica condanna nei confronti della Parte_2 attesa la diversità di conseguenze, anche sotto l'aspetto contributivo, derivanti dall'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente o autonomo.
La domanda va quindi dichiarata inammissibile.
Spese compensate, attesa la peculiarità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Roma, 5 gennaio 2025.
Il giudice
Paola Giovene di Girasole
4
I^ SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice dott.ssa Paola Giovene di Girasole, all'esito dell'udienza del 12 dicembre 2024, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8376 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, alla via Crescenzio n. 20, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Elena Eugenia Ruggiero, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrente
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Parte_2
via Emilio de' Cavalieri n. 7, presso lo studio degli avv.ti Giuseppe Cerulli Irelli e
Giovanni Imperi, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti resistente
NONCHE'
in persona del legale rapp.te p.t. CP_1
resistente contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.2.24 la ricorrente in epigrafe ha dedotto di aver lavorato dall'1.2.07 al gennaio 2022 alle dipendenze della resistente come musicista e cantante presso il locale Jackie O di proprietà e gestito dalla convenuta;
di essere stato assunto come prestatore d'opera e retribuito con regolari fatture da cui emergeva che la società ha operato, per ogni singolo pagamento, una ritenuta Inps/Enpal; che tuttavia
CP_ dall'estratto contributivo emergeva che la società non aveva mai versato all' i relativi contributi;
di aver invano richiesto la regolarizzazione contributiva sia al datore CP_ di lavoro che all' Tanto premesso ha chiesto condannare parte datoriale alla regolarizzazione contributiva per il periodo dall'1.2.07 al gennaio 2022, maggiorato di quant'altro dovuto per legge, oltre al risarcimento del danno;
in subordine, in caso di prescrizione dei contributi, condannare parti convenute in solido alla costituzione di una rendita vitalizia a favore del ricorrente ai sensi dell'art. 13 l. 1338/1962; con vittoria delle spese di lite.
1 Si è costituita la società affermando l'inammissibilità della domanda Parte_2
per intervenuta conciliazione giudiziale tra le parti nel corso di precedente giudizio intrapreso dal ricorrente nei confronti della società in relazione al medesimo rapporto di lavoro oggetto della presente richiesta;
contestando comunque le pretese avverse, essendo nel frattempo intervenuta la regolarizzazione contributiva per il periodo CP_ dall'1.6.17 al 30.4.23 a seguito di accertamento ed attesa l'avvenuta prescrizione dei contributi per il periodo precedente.
CP_ Non si è costituito l' benchè ritualmente citato.
Quindi, sulla documentazione in atti, concesso termine per il deposito di note, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viste le note di trattazione scritta delle parti, all'esito dell'udienza del 12 dicembre 2024 la causa è stata decisa come da dispositivo e contestuale motivazione. CP_ Va dichiarata la contumacia dell' ritualmente citato e non costituito.
La domanda è infondata e va pertanto rigettata.
Va innanzitutto rilevato come parte ricorrente sembri fondare la propria domanda sulla base di un preteso rapporto di lavoro dipendente intercorso tra le parti, nel periodo indicato in domanda (cfr. pag. 1 del ricorso: “Il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della dal 01/02/2007 sino al mese di gennaio 2022”), pur Parte_2
affermando pacificamente che lo stesso è stato regolato tra le parti come rapporto di prestazione professionale, quindi autonomo, con pagamenti all'esito di emissione di regolari fatture. D'altronde ciò si evince implicitamente dal fatto che il ricorso sia stato promosso innanzi al giudice del lavoro, altrimenti funzionalmente incompetente qualora il avesse inteso agire nei confronti della società sulla base del rapporto di Pt_1
prestazione professionale autonoma formalmente intercorso tra le parti.
Tanto premesso, la precedente domanda proposta innanzi a questo stesso
Tribunale dal ricorrente, tendente a far accertare la natura subordinata del medesimo rapporto oggetto del presente giudizio, si è conclusa con un verbale di conciliazione giudiziale in cui il a fronte del pagamento di Euro 7.500,00 da parte della Pt_1 [...]
ha dichiarato “di rinunciare, come in effetti rinuncia, ad ogni domanda ed azione, Pt_2
proposta e/o proponibile, comunque connessa, vicaria o anche solo occasionata, direttamente e/o indirettamente dal giudizio di cui in premessa, nonché in ogni caso al dedotto rapporto di lavoro ed alla sua risoluzione … a qualsiasi risarcimento quale ne sia il titolo o la ragione ivi compreso quello per danno biologico, spese mediche, morale, esistenziale e professionale, anche da dequalificazione e perdita di chance,
2 mobbing, alla vita di relazione, all'immagine ed all'identità professionale, anche ai sensi degli artt. 2043, 2087 e 2116 II comma c.c., etc.” (doc. 4 prod. resist.).
E' evidente come, per effetto di tale conciliazione, il non possa far Pt_1
valere alcuna ulteriore domanda nei confronti della società attuale resistente fondata sulla prestazione da lui resa a favore della società nel periodo dal febbraio 2007 al gennaio 2022. Ciò vale sia per la domanda di condanna di parte datoriale alla regolarizzazione contributiva, sia per la richiesta di condanna della medesima parte datoriale alla costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 l. 1338/1962, e non solo nel caso in cui il abbia inteso agire, come sembrerebbe, sul presupposto della natura Pt_1
subordinata del rapporto dedotto, che non è stata in alcun modo accertata, ed il cui accertamento è ormai precluso dalla conciliazione intervenuta tra le parti;
ma vale anche qualora il ricorrente avesse inteso agire quale lavoratore autonomo (in tal caso davanti al giudice funzionalmente incompetente), attesa la natura “tombale” della conciliazione in questione (Il Sig. , con la sottoscrizione del presente atto, e salvo Parte_1
buon fine del pagamento, dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, ad ogni domanda ed azione, proposta e/o proponibile, comunque connessa, vicaria o anche solo occasionata, direttamente e/o indirettamente dal giudizio di cui in premessa, nonché in ogni caso al dedotto rapporto di lavoro ed alla sua risoluzione … a qualsiasi risarcimento quale ne sia il titolo o la ragione). Né ciò è in contrasto con il principio,
CP_ richiamato dal ricorrente nelle note autorizzate, dell'inopponibilità all' della CP_ suddetta conciliazione, e con la natura irrinunciabile dei contributi dovuti all'
Trattasi di principi fondati sul preminente interesse pubblico posto a base del sistema CP_ previdenziale, che riguardano tuttavia il diritto dell' a far valere le proprie ragioni in materia, i quali non potrebbero in nessun caso essere pregiudicati da eventuali accordi
CP_ intercorsi tra le parti. Ed infatti peraltro parte resistente ha documentato che l' si è autonomamente attivato, a seguito di un accertamento ispettivo svolto nei confronti ella società, per il recupero dei contributi dovuti dalla anche in relazione alla Parte_2
collaborazione professionale intercorsa con il (docc. 5 e 6 prod. resist.). Pt_1
Laddove nel presente giudizio si verte invece sul diritto del lavoratore alla regolarizzazione contributiva nei confronti del datore di lavoro, la cui azionabilità, astrattamente consentita, è tuttavia preclusa dalla conciliazione intercorsa tra le parti, in cui il lavoratore, a fronte del ricevimento di una determinata somma, ha inteso rinunciare a far valere nei confronti della qualsivoglia diritto dipendente dal Parte_2
rapporto di lavoro tra loro intercorso, compreso quindi quello di pretendere il
3 CP_ pagamento dei contributi all' o la costituzione della rendita ex art. 13 l. 1338/1962, in caso di prescrizione dei contributi.
Infine va rilevato come la mancanza di chiarezza sui presupposti su cui si fonda la presente domanda, ossia sulla presunta natura subordinata o meno del rapporto di lavoro da cui scaturisce l'obbligo contributivo fatto valere in giudizio, esclude in ogni caso la possibilità di pronunciare una specifica condanna nei confronti della Parte_2 attesa la diversità di conseguenze, anche sotto l'aspetto contributivo, derivanti dall'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente o autonomo.
La domanda va quindi dichiarata inammissibile.
Spese compensate, attesa la peculiarità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Roma, 5 gennaio 2025.
Il giudice
Paola Giovene di Girasole
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