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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 26/12/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 193/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
TERZA SEZIONE CIVILE
Ufficio procedure concorsuali Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giuseppina Valiante Presidente rel.
Dott.ssa Alessia Pecoraro Giudice
Dott.ssa Federica Felaco Giudice pronuncia la seguente:
SENTENZA DI APERTURA
DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
Nel procedimento n. 193-1/2024 promosso da:
CON SEDE IN VIA Controparte_1
ER UD FELICE, N.24 (P.IVA DICHIARATO CON SENTENZA N.50/11 P.IVA_1
DEL TRIBUNALE DI SALERNO, IN PERSONA DEL SUO CURATORE AVV. LUIGI AMENDOLA (C.F.
) RAPPRESENTATO E DIFESO DALL'AVV. GIUSEPPINA PARRILLI (C.F.: C.F._1
), GIUSTA AUTORIZZAZIONE ALL'AZIONE DEL GD DEL 03.10.2024, C.F._2
ED ELETTIVAMENTE DOMICILIATO PRESSO LO STUDIO DI QUEST'ULTIMA IN SALERNO IN C.SO
GARIBALDI, N.148 – GIUSTA MANDATO IN ATTI;
RICORRENTE
per apertura liquidazione controllata nei confronti di:
dr. C.F. rappresentato e difeso, giusta CP_2 C.F._3 procura speciale estesa su sperato foglio in atti, dall'Avv. Giuseppe AN
(C.F ), con indirizzo digitale alla C.F._4
1 estratto dal Registro INI- Email_1
PEC (https://www.inipec.gov.it), congiuntamente e disgiuntamente con gli avv.ti
PA CA - c.f. e RA AN con indirizzo digitale alla C.F._5
P.E.C estratto dal Registro INI-PEC Email_2
(https://www.inipec.gov.it);
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE RICORSO AI SENSI DELL'ART. 268 CCII
Con ricorso depositato in data 30.10.2024 ex art. 268 co. 2 CCII, la Curatela ricorrente premetteva che il Controparte_1
è creditore di per la somma di euro € 695.441,96,
[...] CP_2 oltre interessi al tasso legale decorrenti dal 2.3.2012 e sino al saldo in forza di sentenza di condanna n.4426/2024, resa dal Tribunale di Salerno il 20 settembre
2024 e pubblicata il 24 settembre 2024 resa a definizione del procedimento n.
5045/12 R.G. avente ad oggetto l'opposizione avverso decreto ingiuntivo n.
1123/2012 del 10.5.2012.
Allegava la ricorrente che il resistente versa in uno stato di impotenza economica e finanziaria non transeunte, evidenziando che:
- la consistenza immobiliare del sig. è oggetto di procedura immobiliare CP_2
n. 340/2019 RGE dinanzi al Tribunale di Salerno ( all.5);
- il valore del compendio pignorato oggetto di vendita è pari ad € 776.128,82 giusta avviso di vendita redatto dal professionista delegato avv. in data Controparte_3
30.04.2024 per la vendita del 16.07.24;
- Tale esperimento di vendita era andato deserto (con esclusione del lotto 3 aggiudicato per € 20.790,00) e pertanto la successiva vendita avrebbe scontato l'ulteriore riduzione del prezzo base degli immobili pari al 25%;
- il valore dei crediti azionati in procedura è dichiarato superiore ad € 1.500.000,00
a cui devono aggiungersi gli oltre 700.000,00 euro vantati dalla curatela;
- il signor risulta segnalato a sofferenza dalla Banca MPS per circa CP_2
1.500.000,00 di euro e dall'intero sistema Bancario per circa €.3.600.000.
Ritenendo, in forza di tali elementi, sussistente lo stato di insolvenza del resistente, la ricorrente così concludeva: “..dichiarare, ricorrendone i presupposti, aperta la procedura di liquidazione controllata a carico del Sig. nato a CP_2
2 CA (SA) il 23/09/1946 ( C.F.: e residente in C.F._3
CA –Faiano (SA) in Via Alfani,4”.
Fissata con decreto l'udienza di comparizione, instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio, con comparsa del 03.12.2024, il resistente, eccependo l'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di apertura della procedura di liquidazione in proprio danno, osservando, in proposito, che la stessa non potesse essere di alcun vantaggio per il ceto creditorio, atteso che nella procedura esecutiva individuale immobiliare già pendente si erano insinuati altri creditori, tutti con titolo preferenziale rispetto a quello vantato dalla procedura, tal ché l'eventuale apertura della l.c. avrebbe sortito solo l'effetto di gravare i creditori di ulteriori costi.
Il resistente evidenziava che la propria debitoria era già “congelata nella procedura espropriativa immobiliare e nelle procedure di pegno presso terzi altro” e che non esiste nel patrimonio alcunché che possa generare un'aspettativa di soddisfacimento del presunto credito della curatela.
Il resistente, poi, evidenziava che, diversamente da quanto riferito dalla difesa della
Curatela, nella procedura esecutiva individuale pendente tutti i Lotti, della R.G.E.
n.° 340/2019, erano stati aggiudicati nell'esperimento d' asta del 16 luglio 2024.
Secondo quanto riferito dal resistente, il ricavato di tali aggiudiche sarebbe destinato ad estinguere una pregressa debitoria ipotecaria di primo grado dell' e per esso della cessionaria titolare anche dei Controparte_4 CP_5 privilegi di con incasso ex art 41 T.U.B. – D.Lgs. 385/93 - , al Controparte_4 netto delle spese di procedura, di tutto il ricavato delle vendite esperite il 12/7/24.
Il resistente, ancora, evidenziava che, per il proprio sostentamento e quello della propria moglie usufruisce unicamente della quota “sociale “della pensione INPS mentre il vitalizio della Camera dei Deputati gli è stato, dalla medesima, revocato.
D'altro canto, la pensione dell'INPS è già stata attinta da procedura espropriativa, come risulterebbe da decreto di assegnazione somme in atti.
Tutto ciò controdedotto ed eccepito, il resistente concludeva come segue:
“..rigettare l'istanza con il favore delle spese da attribuirsi ai sottoscritti procuratori antistatari con le maggiorazioni come per legge. IN VIA DEL TUTTO SUBORDINATA
Il dr e per mero scrupolo difensivo, onde evitare di cadere in una CP_2 rappresentazione non esaustiva delle proprie istanze che rappresentano la propria
3 condizione di impossidenza ha attivato la procedura ex art. 268 - C.C.I.I. D. Lgs.
12/01/2019 n.° 14 e s.m & i. ed ha ottenuto la nomina del dottor Per_1
, designato dall' Organismo di Composizione della Crisi, tenuto dai
[...] dall'ODEC di , quale gestore della crisi”. CP_1
Evidenziava il resistente di avanzare, in via sempre subordinata, istanza di sospensione della procedura e concessione di termine come previsto dall'art.268 co. 3 del - C.C.I.I. D. Lgs. 12/01/2019 n.° 14 e s.m & i. – come vigente.
IN VIA ANCOR PIÙ SUBORDINATA, il resistente chiedeva breve termine per integrare la documentazione, laddove non fosse ritenuta sufficiente dal collegio la documentazione prodotta ai fini dell'art 268 co.3 de - C.C.I.I. D. Lgs. 12/01/2019
n.° 14 e s.m & i.”.
Differita la prima udienza, richiesti dal Collegio chiarimenti, la causa perveniva, infine, alla udienza del 16.09.2025, allorché era riservata al Collegio per la decisione.
COMPETENZA
Preliminarmente, il Tribunale rileva, ai sensi dell'art. 27 C.C.I., la propria competenza atteso che il debitore ha la propria residenza in CA Faiano, dunque nel circondario del Tribunale di Salerno.
INESISTENZA DI PROCEDURE ALTERNATIVE
Va evidenziato che, a fronte del deposito del ricorso ex art. 268 ccii su istanza della
Curatela, in data 30.10.2024, allegava e comprovava di avere CP_2 depositato, in data successiva, istanza di nomina di gestore della crisi presso l'OCC, ex art. 268, co. 3 CCII.
In data 10.02.2025 risulta versata in atti l'attestazione ex art. 268, co. 3 CCII, a firma del dott. , il quale nei seguenti termini si esprimeva: “esprime una Per_1 valutazione positiva sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, come richiesto dall'art. 269, comma 2, CCII;
ritiene ai sensi dell'art. 268 comma 3 CCII che non sussista la possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie. Con riserva di integrazione motivazioni che hanno determinato il sottoscritto Gestore ad addivenire alla suddetta conclusione”.
In data 01.07.2025, a seguito di rimessione della causa sul ruolo su richiesta del resistente, veniva depositata integrazione alla relazione del dott. , il quale Per_1
4 così si esprimeva (si riporta uno stralcio della relazione): “Procedendo dunque alla disamina dei redditi percepiti dal debitore, come da emolumenti erogati dall'INPS e dalla Regione Campania allegati alla relazione già versata in atti, risulta quanto segue:
- Trattamento pensionistico INPS:
- Importo lordo mensile: € 5.416,67
- Ritenute fiscali: € 1.715,83
- Netto: € 3.700,84
- Applicazione art. 545, co. 7, c.p.c. (doppio assegno sociale 2025: € 1.068,82)
- Quota eccedente: € 2.632,02
- Quota pignorabile nella misura di 2/5: € 1.052,81
- Trattamento pensionistico Regione Campania (vitalizio):
- Importo lordo mensile: € 3.270,00
- Ritenute fiscali: € 850,35
- Netto: € 2.419,65
- Quota pignorabile, prudenzialmente assunta nella misura di 2/5: € 967,86
Da quanto sopra esposto, deriva una quota complessiva mensile pignorabile pari a
€ 2.020,67, che, moltiplicata per 13 mensilità annuali, conduce a un importo di €
26.268,71 annui. Proiettando tale dato sull'arco temporale massimo di durata della procedura (infra), ovvero tre anni, si ottiene un attivo teorico derivante da cespiti reddituali pari a € 78.806,13.
A tale somma occorre aggiungere il presunto ricavato dalla dismissione dei beni mobili registrati (Mercedes 300 SL e Audi A6), stimati complessivamente, con prudente approssimazione, in € 10.000,00, anche considerando possibili ribassi in sede di vendita concorsuale, facendo ricorso a valutazioni operate da riviste del settore in rete sulla scorta di prezzi medi praticati, che non tengono in debito conto delle caratteristiche specifiche dei beni - salvo più approfonditi accertamenti da operarsi a cura di un perito specializzato - per un attivo teorico complessivo pari a
€ 88.806,13.
Non di meno appare doveroso precisare la circostanza che trattandosi per entrambe le autovetture di veicoli con annualità di immatricolazione antecedenti il quindicennio, per le stesse non risultano disponibili quotazioni ufficiali.
5 Per quanto riguarda l'Audi, si evidenzia un chilometraggio eccezionalmente elevato, pari a 520.000 km, che rappresenta un indice inequivocabile di usura meccanica avanzata e di prossimità al termine della vita utile tecnica del mezzo. Considerata anche la vetustà dell'autovettura e in assenza di elementi che ne attestino uno stato manutentivo superiore alla media, si ritiene opportuno applicare un criterio cautelativo, assumendo un valore di mercato fortemente ridotto. Il valore commerciale residuale viene pertanto stimato in euro 1.500,00.
In merito alla Mercedes, pur trattandosi anch'essa di un esemplare con oltre quindici anni di immatricolazione, si ipotizza una condizione complessiva più favorevole dal punto di vista dell'uso e della conservazione. Tuttavia, non essendo disponibili elementi oggettivi circa lo storico manutentivo - quali tagliandi regolari, interventi straordinari o revisioni certificate - si è proceduto ad una stima prudenziale. In tale ottica, il valore commerciale viene determinato in euro 8.500,00 con riserva di conferma previa perizia visiva e rilevazione tecnica degli eventuali difetti d'uso.
Per ciò che attiene alla possibilità di concedere la più economica delle autovetture al debitore, occorre sin da ora formulare un'osservazione di carattere funzionale e interpretativo, con specifico riguardo al possibile uso da parte del sovraindebitato.
La ratio sottesa alla disciplina degli artt. 268 e ss. CCII - che, da un lato, impone la dismissione dei beni non essenziali e, dall'altro, tutela il nucleo vitale del debitore
- consente, ove ricorrano comprovate esigenze di carattere assistenziale, sanitario, lavorativo o familiare, di riconoscere l'indispensabilità del veicolo ai fini dell'autosufficienza e del soddisfacimento delle esigenze fondamentali del debitore e dei suoi conviventi, anche nei limiti del minimo vitale impignorabile.
Nel caso di specie, la documentazione sanitaria allegata attesta che il sig. CP_2
risulta affetto da diverse patologie e necessita di spostamenti regolari per
[...] finalità mediche (visite specialistiche, terapie).
Pertanto, in coerenza con i principi espressi dall'art. 268, comma 4, CCII, e con l'orientamento giurisprudenziale che legittima, in presenza di esigenze documentate e verificate, l'autorizzazione all'utilizzo di beni mobili registrati non immediatamente liquidabili, potrà valutarsi la concessione dell'uso personale del veicolo al sovraindebitato, anche alla luce della non suscettibilità immediata di realizzo del bene trattandosi di veicolo vetusto di valore marginale. Tale
6 autorizzazione, se rilasciata dal giudice delegato, potrà essere disposta in applicazione del criterio di proporzionalità e adeguatezza funzionale, compatibile con i principi di tutela della persona e in assenza di un significativo danno alla massa creditoria in ragione della irrilevanza economica del veicolo. Con riferimento a tale ultimo aspetto il sovraindebitato ha fornito documentazione medica nonché contrassegno Unificato Disabili Europeo (CUDE).
A fronte del potenziale attivo sopra analiticamente quantificato, si impongono in prededuzione, ai sensi dell'art. 6, comma 2, CCII e dell'art. 19 D.M. 202/2014, gli oneri relativi all'attività del gestore della crisi e del liquidatore, nonché i costi procedurali e accessori, come segue:
- Compenso del gestore della crisi: € 31.931,75 (con applicazione riduzioni ex art. 16 D.M. 202/2014)
- Compenso del liquidatore: € 53.219,58, sulla base dei parametri comunemente adottati nelle procedure concorsuali;
- Spese vive procedurali (notificazioni, software gestionale, pubblicazioni, PEC, tentativi di vendita), da stimarsi in misura prudente e contenuta pari ad €
2.500,00, ai sensi dell'art. 4 D.M. 202/2014 e in attuazione dei principi di economicità e proporzionalità.
Il totale delle prededuzioni ammonterebbe, quindi, ad € 87.651,33, con la conseguenza che l'importo effettivamente residuo destinabile al ceto creditorio ammonterebbe ad appena € 1.154,80.
Con riferimento alla durata della procedura, si evidenzia che il limite massimo triennale sarebbe imposto ex lege dall'art. 272, comma 3, CCII, norma introdotta in attuazione dell'art. 21 della Direttiva (UE) 2019/1023, la quale prevede che le procedure aventi natura liquidatoria, se promosse nei confronti di persone fisiche non imprenditrici, non possano eccedere la durata di tre anni dalla data di apertura, salvo il tempo strettamente necessario al completamento di operazioni già avviate. Tale principio si innesta su un disegno normativo coerente con l'art. 47, comma 2, della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, connesso al principio di durata ragionevole delle procedure e funzionale alla tutela della dignità e del diritto al riscatto del soggetto sovraindebitato.
Tale orientamento è stato ulteriormente ribadito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 6/2024, nella quale si afferma che una procedura concorsuale
7 prolungata sine die risulterebbe lesiva della funzione liberatoria sottesa all'istituto dell'esdebitazione e incompatibile con il principio di proporzionalità nell'accesso agli strumenti di ristrutturazione, con particolare riferimento ai soggetti vulnerabili.
Risulta pertanto evidente che, anche nel più favorevole degli scenari, la liquidazione patrimoniale, se attuata nei termini di legge, non produrrebbe alcuna utilità tangibile per il ceto creditorio, a fronte di una passività accertata pari a €
5.007.219,71, con un tasso di soddisfacimento prossimo allo 0,02%, del tutto incompatibile con i principi di efficienza, economicità e funzione selettiva dell'accesso agli strumenti concorsuali.
(..) Va opportunamente sottolineato che esiti non significativamente difformi da quelli dianzi delineati si ricaverebbero, ove si intendesse reiterare — conformemente all'approccio già adottato dallo scrivente nella redazione originaria della presente relazione, cui ha fatto seguito l'ordine di integrazione impartito dal
Collegio con decreto del 30.05.2025 — un'impostazione metodologica fondata sull'esclusione dei limiti di impignorabilità di cui all'art. 545, comma 7, c.p.c., assumendo come base di calcolo la quota mensile lorda residua di reddito teoricamente destinabile ai creditori, pari ad € 3.560,49, ottenuta per sottrazione della soglia equitativa di sussistenza (€ 2.560,00) dal reddito netto mensile, previa deduzione delle sole ritenute obbligatorie di legge.
Tale parametro condurrebbe, secondo un calcolo di mera proiezione, a una disponibilità teorica annuale di € 46.286,37, frutto della moltiplicazione per tredici mensilità, la quale, rapportata alla durata massima triennale della procedura
(come positivamente limitata dall'art. 272, comma 3, CCII, in attuazione dell'art. 21 Direttiva UE 2019/1023), comporterebbe una disponibilità lorda complessiva pari a € 138.859,11. A tale importo si sommerebbe il ricavato presunto dalla dismissione dei beni mobili registrati (Mercedes 300 SL e Audi A6), stimato con prudente approssimazione in € 10.000,00, determinando un attivo potenziale pari complessivamente a € 148.859,11.
Ciononostante, tale ipotesi contabile si rivela priva di fondatezza normativa, poiché si pone in insanabile contrasto con i criteri cogenti dettati dall'art. 268, comma 4, lett. a) e b), CCII, che impongono il rispetto dei limiti di impignorabilità di cui all'art. 545, comma 7, c.p.c., a tutela della soglia minima di sussistenza del debitore e dei
8 soggetti facenti parte del suo nucleo familiare convivente. Ne discende che la presente simulazione, non essendo conforme ai vincoli legali anzidetti, non può ritenersi validamente adottabile ai fini della determinazione della capacità contributiva effettiva e, pertanto, assolve esclusivamente una funzione comparativa ed esplorativa, volta ad offrire una rappresentazione ipotetica degli scenari valutativi, laddove fondati su presupposti contabili sprovvisti di copertura normativa.
Anche all'esito di tale proiezione teorica, tuttavia, il tasso percentuale di soddisfacimento del ceto creditorio — al netto delle prededuzioni legittimamente ascrivibili ai sensi dell'art. 6, comma 2, CCII e dell'art. 19 D.M. 202/2014 — si assesterebbe intorno all'1,22%, valore che, seppur numericamente superiore a quello emerso nell'elaborazione conforme ai limiti di impignorabilità, non appare idoneo a mutare le conclusioni già formulate in punto di antieconomicità della procedura e di carenza strutturale dei presupposti di accesso.
Conseguentemente, resta ferma la valutazione di manifesta improcedibilità della liquidazione controllata nel caso di specie, per l'assenza di qualsivoglia utilità apprezzabile — anche meramente parziale — in favore della massa dei creditori, a fronte di oneri e sacrifici sproporzionati in capo al debitore.
In ottemperanza a quanto richiesto dal Collegio con decreto del 30.05.2025, si dà atto che alla data odierna risulta pendente nei confronti del debitore una procedura esecutiva immobiliare instaurata dinanzi al Tribunale di Salerno su istanza della quale mandataria non assistita da privilegio CP_6 Parte_1 fondiario.
Si rappresenta, altresì, che tra i creditori iscritti ed intervenuti figura CP_4
titolare di un credito fondiario derivante da contratto di mutuo ipotecario,
[...] come evincibile dalla documentazione prodotta in atti. Per effetto di quanto previsto dall'art. 41 del Testo Unico Bancario e dall'art. 177, comma 2, CCII, l'azione esecutiva eventualmente proseguita da ovvero da società CP_4 CP_5 cessionaria del credito in sostituzione di — in quanto fondata su CP_6 mutuo fondiario — non sarebbe in alcun modo sospesa né preclusa dall'apertura della eventuale procedura di liquidazione controllata, potendo proseguire anche in costanza della stessa.
9 Ne consegue che l'eventuale apertura della procedura non si tradurrebbe in alcun beneficio concreto per gli altri creditori, posto che l'unico cespite immobiliare aggredibile è già oggetto di esecuzione fondiaria, la cui prosecuzione resta, per legge, autonoma rispetto alla disciplina concorsuale. La prosecuzione della procedura esecutiva da parte del creditore fondiario esaurirebbe pertanto ogni possibile utilità realizzabile dal patrimonio immobiliare residuo, senza possibilità di redistribuzione concorsuale a favore della restante massa dei creditori chirografari o privilegiati non ipotecari, in ragione del valore dei beni di gran lunga inferiore al credito fondiario.
In tale prospettiva, l'apertura della procedura di liquidazione controllata si risolverebbe unicamente in un aggravio procedurale e di costi, senza alcun impatto positivo sull'effettività del soddisfacimento creditorio, né alcuna funzione riequilibratrice della par condicio creditorum. Di conseguenza, anche alla luce di tale assetto patrimoniale e della prevalenza assoluta del creditore fondiario sull'unico cespite rilevante, non residua alcuna apprezzabile esigenza economico- giuridica che possa giustificare l'apertura della procedura di liquidazione controllata.
Parimenti, con specifico riferimento all'immobile ubicato nel territorio del Comune di Pescasseroli (AQ), censito al foglio 23, particella 363, subalterno 4, già di proprietà del resistente, occorre evidenziare, sin da subito, che le previsioni sottese all'istanza formulata ai sensi dell'art. 268, comma 3, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza da parte della Curatela fallimentare della società “
[...]
si rivelano, ad un vaglio giuridico e Controparte_1 patrimoniale rigoroso, prive di fondamento e del tutto inidonee a giustificare l'instaurazione della procedura liquidatoria in funzione recuperatoria.
In particolare, deve escludersi con fermezza la percorribilità - anche solo ipotetica - di un'azione revocatoria ex art. 166 ss. CCII, ovvero di una ripetizione di indebito, in relazione all'atto di pagamento e successivo trasferimento perfezionatosi nell'anno 2021 in favore della società mandataria di CP_6 [...]
finalizzato all'estinzione di una procedura esecutiva immobiliare Parte_1 promossa sul medesimo immobile.
Un'eventuale azione revocatoria o restitutoria, oltre a difettare dei presupposti applicativi richiesti dall'art. 166 e ss. del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - tanto sotto il profilo oggettivo quanto soggettivo - si risolverebbe in
10 un'iniziativa palesemente antieconomica, suscettibile di arrecare un irragionevole aggravio di costi alla massa creditoria della procedura istante. Essa esporrebbe infatti il patrimonio collettivo al rischio concreto di soccombenza, con conseguente condanna ex art. 91 c.p.c. alle spese legali e accessorie, in assenza di qualsivoglia utilità riveniente dal suo esercizio.
Tale considerazione si rafforza alla luce della circostanza che Parte_1
- società mandataria cessionaria del credito originariamente facente capo a
[...]
- è risultata legittimamente soddisfatta quale Controparte_7 creditrice ipotecaria di primo grado, assistita da garanzia fondiaria ai sensi dell'art. 38 T.U.B., sulla base di contratto di mutuo regolarmente trascritto e opponibile alla massa.
La soddisfazione di tale credito, mediante pagamento in sede esecutiva, si è svolta nel rispetto delle regole di graduazione legale dei privilegi reali e non risulta elusiva della par condicio creditorum, essendo intervenuta in attuazione di un diritto di prelazione ex lege fondato su titolo ipotecario valido, efficace e opponibile, insuscettibile di revoca ai sensi dell'art. 166, comma 3, lett. d), CCII, anche avendo riguardo al prezzo della cessione, in linea con la valutazione effettuata in sede esecutiva dal CT nominato dal G.E..
Alla luce del quadro sopra delineato, deve ritenersi del tutto esclusa qualsivoglia revocabilità del pagamento eseguito in favore del creditore ipotecario, ai sensi dell'art. 166, comma 3, lett. d), CCII e, ancor prima, in considerazione della prevalenza ex lege del credito fondiario ai sensi dell'art. 41 T.U.B., che esclude
l'illegittimità o l'anomalia della condotta satisfattiva compiuta in sede di espropriazione.
Alla luce dell'intero quadro istruttorio e valutativo che precede, e sulla scorta delle risultanze documentali acquisite e delle proiezioni economico-patrimoniali effettuate, si ritiene che nel caso di specie non sussistano i presupposti oggettivi e soggettivi per
l'apertura della procedura di liquidazione controllata, ai sensi degli artt. 268 e 272 del Codice della crisi e dell'insolvenza.
L'analisi dell'attivo teoricamente acquisibile, comparata ai costi prededucibili e rapportata alla passività accertata, evidenzia in modo univoco l'assenza di una concreta utilità procedimentale per la massa dei creditori e la totale disfunzionalità
11 economica dell'accesso alla liquidazione patrimoniale, anche in ragione della durata massima legalmente ammessa ex art. 272, comma 3, CCII.
Le considerazioni sviluppate in precedenza, tanto sul piano normativo quanto su quello contabile, indicano l'antieconomicità manifesta della procedura e, conseguentemente, l'insussistenza dell'interesse ad agire, nella misura in cui ogni realizzabilità d'attivo risulterebbe integralmente assorbita dalle spese in prededuzione, con un tasso di soddisfacimento della massa pari a circa lo 0,02%, anche nella più favorevole delle ricostruzioni possibili.
L'instaurazione della procedura determinerebbe, pertanto, un irragionevole aggravio in danno al soggetto sovraindebitato, già gravato da condizioni personali e familiari di oggettiva fragilità, in totale assenza di ritorno apprezzabile per il ceto creditorio.
Per tutto quanto sopra esposto, lo scrivente esprime parere sfavorevole all'apertura della procedura di liquidazione controllata, non ricorrendo, ad avviso dello scrivente, i requisiti minimi di sostenibilità economica e di funzionalità concorsuale imposti dalla normativa vigente e dalla consolidata prassi interpretativa”.
A fronte delle conclusioni dell'esperto nella relazione ex art. 268, co. 3 CCII, la difesa della Curatela, con memoria del 09.09.2025, osservava che le conclusioni rese dal dott. fossero contestabili e censurabili, dovendosi, al contrario, Per_1 ritenere che è invece possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori.
La difesa della Curatela, in particolare, lamentava la carenza della relazione del gestore, con riguardo a plurimi profili.
Segnatamente, la difesa della Curatela evidenziava che, con riguardo ai finanziamenti contratti dal debitore nel 2019 e nel 2022, il Controparte_8
Gestore della Crisi non aveva indicato le azioni giudiziarie possibili al fine dell'acquisizione di attivo da distribuire.
Il Gestore della Crisi avrebbe anche omesso di indicare che i finanziamenti
, sono il primo contratto nel 2019 ed il secondo nel 2022 né Controparte_8 risultano prodotti i contratti di finanziamento, ma solo due comunicazioni periodiche.
Il gestore, d'altro canto, avrebbe anche omesso di precisare se siano state intraprese azioni giudiziali: cionondimeno, si evincerebbe che il primo
12 finanziamento ha previsto la concessione dell'importo lordo mutuato di € 79.920,00 con il pagamento della prima rata di € 666,00 in data 31.08.2019 mentre il secondo finanziamento ha previsto la concessione dell'importo lordo mutuato di € 47.880,00 con il pagamento della prima rata di € 399, 00 in data 28.2.2022.
Trattandosi di finanziamenti a consumatore troverebbero applicazione gli artt. 124 bis e 125 bis T.U.B. e la violazione di tali norme comporterebbe l'applicazione della soluti retentio prevista dall'art. 2035 c.c. stante la violazione da parte della finanziaria dell'art. 5 del T.U.B. la quale non ha fatto alcuna delle verifiche imposte dall'art. 124 bis T.U.B.
In tema, con riferimento al comportamento predatorio ed alla applicazione della soluti retentio ex art. 2035 c.c. la difesa della Curatela evidenziava che la curatela del Fallimento n. 50/2011 della aveva ottenuto ben due Controparte_1 sentenze favorevoli all'applicazione dell'istituto in diverse fattispecie (cfr. Cassaz. civ. ordinanza 16706/20 pubbl. il 5.8.2020 e Cassaz. Civ. ordinanza 5131/22 pubbl. il 16 febb. 2022).
Secondo la difesa della curatela, la circostanza sarebbe fondamentale perché di fronte alla patente violazione degli artt. 124 bis e 125 bis T.U.B. sarebbe stato opportuno rappresentare che mediante l'esercizio di azioni giudiziarie la liquidazione controllata avrebbe potuto eccepire la non ripetibilità delle somme ex art. 2035 c.c. e chiedere il risarcimento del danno
La relazione sarebbe anche carente, non indicando essa le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni.
Quanto al credito della relazione Controparte_9 nulla riferirebbe.
Ancora, la relazione sarebbe carente quanto alla partecipazione dei familiari conviventi, in quanto non sarebbe documentato alcunché in relazione al preteso onere di mantenimento del figlio minore in capo alla figlia del resistente.
La relazione era criticata anche in punto di valutazione dei tempi di durata della procedura, evidenziando la inconferenza del richiamo alla decisione di Corte
Costituzionale sentenza 19 gennaio 2024, n. 6 atteso che essa va letta nel senso che la procedura di liquidazione controllata può certamente apprendere tutti i beni che pervengono entro i tre anni dall'apertura e può proseguire finché tutti i beni non sono liquidati, anche oltre i tre anni, ma con la precisazione che quando il
13 debitore ottiene l'esdebitazione, l'apprensione di quote di reddito non sarà più possibile, e di conseguenza la prosecuzione dell'attività liquidatoria è limitata ai beni già presenti nel patrimonio del debitore in quel momento.
Dovrebbe, però, escludersi l'accesso alla esdebitazione – sempre secondo le deduzioni della ricorrente – in ragione del fatto che il resistente è stato condannato in via definitiva per il reato di concorso in bancarotta – il che renderebbe errato il calcolo delle somme potenzialmente apprendibili alla procedura le quali sarebbero molto superiori all'importo di € 88.806,13.
La difesa della Curatela, poi, richiamava i principi di unicità del compenso evidenziando che i compensi dell'occ e del liquidatore non dovrebbero superare i parametri di legge individuati dal D.M. 202/2014.
La procedura, ricorrente, dunque, insisteva nella richiesta di apertura della
Liquidazione Controllata con la nomina di altro professionista per la fase della
Liquidazione e con riserva al Tribunale della misura della soglia “limite” di beni necessari al debitore per il mantenimento suo e della sua famiglia art. 268, comma
4, lettera b), CCII.
All'udienza del 16.09.2025 la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
Come noto, ai sensi dell'art. 268 CCII, co. 3, quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC., su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie. Il debitore eccepisce l'impossibilità di acquisire attivo entro la prima udienza allegando all'attestazione i documenti di cui all'art. 283, co.
3. Se il debitore dimostra di aver presentato all'Occ la richiesta di cui al primo periodo e l'attestazione on è ancora stata redatta, il giudice concede termine non superiore a sessanta giorni per il deposito dell'attestazione”.
Va ricordato che l'oggetto dell'attestazione dovrà essere l'accertamento della totale incapienza del patrimonio del debitore, con particolare riferimento al riparto ai creditori che il liquidatore della liquidazione controllata potrebbe eseguire al termine della procedura. Quindi dovrà essere certificato che nessun riparto spetterebbe ai creditori concorsuali nell'ipotesi di apertura della procedura di
14 liquidazione controllata, il che non significa necessariamente che nel patrimonio del debitore non vi sia alcun attivo che possa essere appreso dalla procedura concorsuale, ma soltanto che l'eventuale attivo una volta liquidato sarebbe appena sufficiente al pagamento delle spese in prededuzione e di giustizia, non riservando alcunché ai creditori concorsuali.
Per espressa disposizione di legge, poi, la prognosi sulla incapienza del patrimonio del debitore deve essere espressa dal gestore della crisi non solo in relazione al patrimonio attuale, ma anche in relazione all'eventuale attivo che potrebbe essere realizzato mediante l'esercizio nella liquidazione controllata delle azioni giudiziali, quali (i) azioni revocatorie concorsuali od ordinarie, (ii) azioni risarcitorie, quali le azioni di responsabilità verso gli organi sociali o le azioni di concessione abusiva del credito e (iii) le azioni recuperatorie di crediti che magari del debitore ha completamente o parzialmente svalutato.
Quanto agli allegati che il gestore della crisi deve unire alla relazione attestativa di incapienza, occorre rilevare che per espressa disposizione di legge sono quelli indicati all'art. 283, c. 3, CCII previsti per la domanda di esdebitazione del sovraindebitato incapiente:
a. l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;
b. l'elenco di tutti gli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
c. la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
d. l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.
Mette conto ricordare che, secondo la giurisprudenza in materia, (cfr. Tribunale
Torino, 13/02/2025) tra i presupposti di ammissione per l'apertura della liquidazione controllata su ricorso del debitore vi è l'essere in grado di offrire ai creditori un'utilità alla procedura, diretta o indiretta, quantomeno in prospettiva futura. Ciò si desume dalla disposizione dell'art. 283 CCII in tema di esdebitazione dell'incapiente, che prevede il ricorso a tale strumento quando il debitore non sia in grado di offrire ai creditori tale utilità, nonché dalle disposizioni dagli artt. 268 e
269 CCII che prescrivono che si proceda all'apertura della liquidazione controllata su proposta del debitore solo se l'OCC attesta che è possibile acquisire attivo da
15 distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie. Non è pertanto sufficiente la mera esistenza di attestazione in ordine a tale punto ma occorre che il Tribunale ne vagli la completezza, la razionalità, la sufficienza e la correttezza dell'iter logico motivazionale seguito dall'attestatore.
Secondo il precedente appena richiamato, “il Tribunale, nel valutare la sussistenza dei requisiti per l'accoglimento della domanda, non può limitarsi a prendere atto della esistenza di attestazione dell'OCC, ma conserva un sindacato in relazione al contenuto di questa. Possono mutuarsi infatti, mutatis mutandis, le affermazioni di principio enunciate dalla Suprema Corte in tema di sindacato sull'attestazione del professionista nell'ambito del concordato preventivo (Cass n. 17273/2023). In altre parole, essendo la possibilità di distribuire attivo per i creditori un requisito per l'accoglimento della domanda, non è sufficiente la mera esistenza di attestazione in ordine a tale punto ma occorre che il Tribunale ne vagli la completezza, la razionalità, la sufficienza e la correttezza dell'iter logico motivazionale seguito”.
Va, naturalmente, richiamato anche l'orientamento della giurisprudenza di merito, al lume del quale (cfr. Tribunale Piacenza, 20/06/2022) va condiviso il principio secondo cui, nella procedura di liquidazione del sovraindebitato – così come, del resto, in tutte le procedure c.d. "minori" di cui alla L. 3/2012 - deve tenersi conto, ai fini della ammissibilità, della economicità della procedura, cioeé della sua utilità prospettica rispetto allo scopo, che è quello di distribuire ai creditori un qualche attivo di liquidazione, anche in relazione ai costi professionali che l'attività liquidatoria e distributiva comporta (conforme, Tribunale di Rimini 22 aprile 2021).
Non possono essere aperte procedure di sovraindebitamento che, di fatto, comportino unicamente la maturazione di debiti prededucibili, in evidente pregiudizio delle ragioni dei creditori ed in violazione dei principi di efficienza e di economicità che devono ispirare l'attività processuale, anche esecutiva/concorsuale.
Dall'esame attento delle deduzioni della difesa della Curatela e dal raffronto con le relazioni, anche integrative del gestore emerge un elemento che suffraga ineludibilmente la censura di non completezza della relazione del gestore.
Ed, invero, con memoria del 06.03.2025 la difesa della Curatela già expressis verbis agganciava la censura di incompletezza della relazione del gestore, tra le altre cose,
16 alla considerazione che il calcolo che ha portato il Gestore a ritenere in circa €
4.234,64 il reddito disponibile mensile (capacità finanziaria) del debitore è errato come è errato il calcolo € 2.560.00 quale “spesa media mensile di sostentamento necessaria per un decoroso sostentamento” (cfr. pag. 14 della Relazione).
Secondo la difesa della Curatela, invero, esso calcolo sarebbe errato perché reso al netto delle rate del finanziamento Controparte_8 contratto dal debitore nel 2020 (cfr. allegati 42 e 43 alla Relazione) e delle rate del pignoramento della che ha agito in Controparte_9 virtù del decreto ingiuntivo n. 49/13 Trib. Salerno euro 217.000,00.
Secondo il ragionamento della difesa della Curatela, quindi, tali pagamenti che il
Gestore ritiene dovuti (tant'è che li sottrae dal disponibile) lederebbero sinanche la par condicio creditorum e sarebbero revocabili, con conseguente accrescimento della capacità finanziaria mensile.
Tal ché, il reddito disponibile mensile del debitore sarebbe ben superiore alla somma di € 4.234,64 perché ad esso occorrerebbe sommare le rate dei pagamenti fatti, in violazione della par condicio, a e a Controparte_8 Controparte_9 che non dovrebbero essere pagate ai rispettivi creditori e che
[...] dovranno, secondo la ricorrente, essere oggetto dell'azione revocatoria dal futuro liquidatore.
Ebbene, a tali rilievi il gestore non offre alcuna risposta, limitandosi a ribadire la incidenza di tali voci di debito sul calcolo della somma mensile disponibile, ma senza approfondire i profili del merito creditizio;
ciò sebbene lo stesso attestatore, nella relazione, si esprima in tali termini: “a prescindere dalle dichiarazioni del debitore, l'incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte va, senz'altro, attribuita a una evidente sproporzione tra l'accesso al credito e la capacità di rientro dello stesso”, non menzionando affatto nella propria relazione i profili relativi alla possibile incidenza dei finanziamenti e delle rate del Controparte_8 pignoramento della sulle modalità di calcolo dell'effettivo reddito mensile CP_9 disponibile”.
Non appaiono idoneamente suffragate le seguenti considerazioni del gestore:
“Tuttavia, da una valutazione analitica della documentazione contabile e bancaria
17 allegata, emerge che i rispettivi redditi netti percepiti sono pressoché integralmente destinati al soddisfacimento di obbligazioni personali, in larga parte derivanti da debiti contratti verso istituti bancari e crediti fiscali pregressi. In particolare, la coniuge risulta gravata da ingenti spese di natura sanitaria e da un generale stato di fragilità economico-patrimoniale tale da non consentire una partecipazione effettiva alle spese domestiche. La figlia, per contro, risulta a sua volta gravata da esposizioni personali, oltre che onerata dalle esigenze di mantenimento del proprio figlio , minore convivente. In questo quadro, risulta che il ricorrente è l'unico Per_2 soggetto in grado di far fronte alle spese ordinarie del nucleo, tra cui il canone di locazione, le utenze domestiche e quelli connessi al mantenimento della famiglia convivente” – difettando nel caso specifico, elementi oggettivi sulla scorta dei quali siffatte considerazioni si fondano.
Appare, infine, non persuasiva la minimizzazione – delle possibilità di recupero di attivo con riguardo all'atto dispositivo del patrimonio immobiliare del debitore in data 26/04/2021, in favore della “ , con sede in , Controparte_10 CP_1 via Talamo, civico 3, iscritta nel Registro delle Imprese di , numero e CP_1 codice fiscale , e presso la C.C.I.A.A. di al numero 354083 P.IVA_2 CP_1 del R.E.A., a rogito notar , repertorio 81345/40572, con Persona_3 cui venne ceduta la piena proprietà del cespite sito in Comune di Pescasseroli (AQ) alla via Fonte Fracassi, costituito da fabbricato sviluppantesi su due livelli (piano terra e primo), composto da complessivi dieci vani catastali in corrispettivo dell'importo di € 223.800,00.
Ciò in quanto non può rilevare, in contrario, il mero rilievo della circostanza che la cessione dell'immobile venne effettuata durante la pendenza di verbale di pignoramento trascritto in data 20.3.2020 ai nn.4365/3536, a seguito di atto esecutivo rep. 40/2020 del 3.2.2020 presso il Tribunale di Sulmona, in relazione alla quale la parte venditrice dichiarava nel contratto di vendita che lo stesso, benché formalmente in essere, dovesse considerarsi sostanzialmente non efficace, per effetto del pagamento dell'importo di € 200.00,00 in favore della "
[...]
– ciò non potendo elidere le valutazioni in punto potenziale recupero Parte_1 di attivo.
18 Diviene dirimente, a questo punto, evidenziare che, nella memoria difensiva depositata il 02.09.2025, il resistente ha recisamente escluso la ipotizzabilità di azioni revocatorie o risarcitorie con prognosi favorevole, idonee ad accrescere l'attivo della futura procedura di liquidazione, deducendo in ordine a specifici profili relativi, ora, alla carenza del requisito di anteriorità del credito ai fini dell'actio pauliana, ora, in punto di assenza di presupposti per discorrere di abusiva concessione del credito.
Va, in proposito, evidenziato che, però, l'art. 268 CCII, co. 3, affida espressamente all'OCC il compito di attestare che non sia possibile acquisire attivo ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie – tal ché, stabilità la non completezza della relazione, deve rimarcarsi che le argomentazioni del resistente, sul punto, sono deduzioni di carattere difensivo unilaterale.
Né, peraltro, quella presente costituisce la sede deputata alla effettuazione di giudizi prognostici di tutte le possibili azioni di recupero di attivo, essendo il
Tribunale, piuttosto, chiamato a sondare la sussistenza dei presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata.
L'art. 268 CCII, co. 3, d'altro canto, nell'affidare all'attestatore la verifica di acquisibilità di attivo, anche a mezzo esercizio di azioni giudiziarie, non può certamente e verosimilmente richiedere un giudizio prognostico di tali azioni – salva la assoluta carenza di presupposti di proponibilità ab origine – ogni giudizio essendo notoriamente inciso da un quoziente di alea insopprimibile.
Non può sottacersi, ancora, che le valutazioni proposte dal resistente – laddove sminuiscono la portata di future azioni revocatorie o risarcitorie – incentrano il fuoco della valutazione sull'interesse del singolo creditore (ad es. l'interesse del creditore fondiario a non vedere diminuito l'asset sul quale soddisfarsi); e, però, nel caso in esame, da un canto non si ravvisa interesse del resistente a tutelare le migliori ragioni dei propri creditori singolarmente intesi e, dall'altro, non può non riportarsi l'attenzione alla cura dell'interesse del ceto creditorio nel suo complesso, al netto delle iniziative esecutive intraprese dai singoli.
Il compito del Tribunale consiste, dunque, nel valutare se sopravviva un margine di utilità prospettica dalla apertura della liquidazione controllata, pur a fronte della già avvenuta aggressione in via individuale di tutto l'asset immobiliare di attuale pertinenza del debitore
19 Il margine di utilità prospettica, però, non può essere negato sulla scorta di una pretesa prognosi sfavorevole dei giudizi in questione;
al contrario, la stessa ipotizzablità di tali iniziative giudiziarie costituisce di per se' una possibile utilità prospettica per la massa di creditori (né l'art. 268 CCII richiede altro che possibilità di acquisire attivo, fuor di certezze granitiche), che non compete al Tribunale degradare al rango di mere congetture fantasiose – spettando ogni valutazione solo al futuro giudice eventualmente competente a decidere.
Mette conto richiamare, poi, in tema di “anteriorità del credito” in materia di actio pauliana, l'insegnamento della Suprema Corte (cfr. ex multis) Cassazione civile , sez. III , 22/04/2025 , n. 10546), secondo cui “L'azione revocatoria ordinaria può avere ad oggetto anche atti compiuti prima del sorgere del credito, quali la costituzione di un fondo patrimoniale, purché vi siano il “ consilium fraudis ” e l'”eventus damni”. In tal caso è irrilevante se l'atto sia anteriore all'insorgenza del credito, potendo comunque esservi dolosa preordinazione da parte del debitore”.
Tale orientamento consolidato rende palese che l'actio non richiede di necessità
l'anteriorità del credito, incidendo la stessa solo sul modo di declinarsi del requisito della scientia fraudis e della participatio.
Quanto, ancora, ai danni che l'apertura della procedura arrecherebbe al debitore
(sub specie di “a) un danno diretto per il creditore per una riduzione dell'incasso del credito fondiario [compensi in prededuzione (Cfr.doc. n.° 91 - 92) del liquidatore, ed ai difensori del debitore per l'assistenza alla procedura della L.C.]; b) un danno ulteriormente diretto, seppur strumentale, per il debitore il quale non vedrebbe ridotta [per il pagamento del compenso dovuto in prededuzione al liquidatore] la sua posizione debitoria nei confronti del creditore ipotecario – fondiario) va evidenziato che le procedure liquidatorie – comportando innegabili spese – comportano sempre un qualche aggravio della posizione debitoria e diminuzione della soddisfazione dei creditori;
vi è che, però, l'aggravio è causato dal fine, che è quello del perseguimento della par condicio, sicché – in presenza di possibilità di acquisizione di attivo – diventa recessiva la produzione di tale aggravio, laddove essa sia funzionale alla attualizzazione di quella possibilità, purché, come nel caso di specie, non del tutto remota, quand'anche, come è ovvio, non certa.
Quanto alla inutilità suggerita della revocatoria dell'atto rep. 81345 – Persona_3 racc. 40572 – del 2021 – in quanto la eventuale vittoria nel giudizio “sarebbe la
20 vittoria di PI per la curatela, in quanto il credito fuoriuscito dal patrimonio del debitore era un credito gravato da privilegio ipotecario”, deve evidenziarsi che, però,
l'incremento di attivo accrescerebbe il montante positivo complessivo, con creazione di possibili nuovi spazi e margini di soddisfazione.
Quanto alla abusiva concessione del credito, la difesa della ricorrente assume che il primo finanziamento ha previsto la concessione dell'importo lordo mutuato di €
79.920,00 con il pagamento della prima rata di € 666,00 in data 31.08.2019 mentre il secondo finanziamento ha previsto la concessione dell'importo lordo mutuato di
€ 47.880,00 con il pagamento della prima rata di € 399, 00 in data 28.2.2022.
Secondo la ricorrente, trattandosi di finanziamenti a consumatore trovano applicazione gli artt. 124 bis e 125 bis T.U.B. e la violazione di tali norme comporta l'applicazione della soluti retentio prevista dall'art. 2035 c.c. stante la violazione da parte della finanziaria dell'art. 5 del T.U.B. la quale non ha fatto alcuna delle verifiche imposte dall'art. 124 bis T.U.B.
Per contro il resistente replica che a) quando furono concessi i finanziamenti e sorsero i debiti il dott. era pienamente solvibile, b) che tutti i crediti CP_2 che dovrebbero essere revocati hanno origine anteriore, come documentato in atti, al credito della curatela.
Va osservato che, però, pur non essendo la presente la corretta sede di valutazione, il risarcimento da abusiva concessione non è escluso dalla solvibilità del finanziato, laddove si alleghi e comprovi che sussistesse la sua difficoltà economica, e che, dunque, la concessione del credito abbia aggravato il dissesto (cfr. Cassazione civile
, sez. I , 04/11/2024 , n. 28320 cfr. “La condotta illecita di chi, in simmetria con il ricorso abusivo al credito, tale credito accordi, qualificata come concessione abusiva di credito, consiste nell'agire del finanziatore che conceda, o continui a concedere, incautamente, credito in favore dell'imprenditore che versi in stato d'insolvenza o comunque di crisi conclamata, in violazione dell'obbligo di valutare con prudenza la concessione del credito ai soggetti finanziati, in particolare ove in difficoltà economica. Questa erogazione del credito abusiva, perché effettuata, con dolo o colpa, a impresa che si palesa in una situazione di difficoltà economico-finanziaria ed in mancanza di concrete prospettive di superamento della crisi, integra un illecito del soggetto finanziatore, per essere egli venuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione, che
21 obbliga il medesimo al risarcimento del danno, ove ne discenda l'aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell'attività d'impresa”).
Si tratta, naturalmente, di profili complessi che non potrebbero essere esauriti in un giudizio prognostico dell'esito di una futura azione, rispetto ai quali, però, non sussistono affatto elementi probatori certi ed oggettivi che consentano a priori di escludere in assoluto la percorribilità giudiziaria di tali iniziative – ciò che, in definitiva, conduce alla conclusione che sussiste la possibilità di acquisizione di attivo e, dunque, l'utilità prospettica astratta della procedura.
In difetto di complessiva razionalità dell'iter logico seguito dall'attestatore, e per tutte le ragioni sin qui esposte, ritiene il Tribunale che non possa dirsi comprovata l'eccezione di cui all'art. 268, co. 3 CCII e che possa, dunque, essere delibata la fondatezza della domanda di apertura della procedura di liquidazione controllata.
PRESUPPOSTI
In diritto, in sintesi estrema, si deve quindi rammentare che la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata presuppone il riscontro della sussistenza dei presupposti di ammissione di cui dapprima agli articoli 2, lettera c) CCII e poi 268,
269 e 270 CCII.
PRESUPPOSTO SOGGETTIVO
Tanto comporta, sul piano del riscontro della sussistenza del presupposto soggettivo, il rammentare che la procedura di liquidazione controllata è configurabile per il consumatore, il professionista, l'imprenditore agricolo e le start- up innovative oltre che per ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
In particolare, l'impresa minore deve provare, ai sensi della lettera d) dell'art. 2, di avere avuto nei tre esercizi antecedenti, un attivo non superiore ad euro trecentomila, ricavi non superiori ad euro duecentomila e che non risultino debiti superiori a euro cinquecentomila.
Si osserva, ai margini, che l'onere della prova è sempre sulla impresa minore sia quando chiede di accedere alle procedure di sovraindebitamento sia quando si oppone ai sensi dell'art. 121 CCII all'apertura della liquidazione giudiziale.
22 PRESUPPOSTO OGGETTIVO
Va poi osservato che l'ambito oggettivo di applicazione della procedura fa riferimento tanto allo stato di crisi quanto a quello di insolvenza come disciplinati dalle lettere a) e b) dell'art. 2 del CCII. La domanda, inoltre, ai sensi dell'art. 268, comma 2, CCII, può essere presentata da un creditore, quando il debitore è in stato di insolvenza. In tal caso, non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è inferiore ad euro 50.000,00.
Va rammentato che, ai sensi dell'art. 268, comma 3, quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.
RINVIO AL PROCEDIMENTO UNITARIO
Va poi, in diritto, ricostruito, che a corredo della domanda di liquidazione controllata debbano essere allegati, ma solo in quanto compatibili, i documenti prescritti dall'art. 65, laddove al I comma CCII, dispone che i sovraindebitati [I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) possono proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del presente capo o del titolo V, capo IX, che disciplina appunto la liquidazione controllata] e laddove al secondo comma dispone che “Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni della presente sezione, le disposizioni del titolo III, in quanto compatibili”.
DOCUMENTI DA DEPOSITARE
Quindi, dal combinato disposto dei richiamati artt. 37 e 39 CCII , che al ricorso vanno allegati, nei limiti appunto della compatibilità, a) le scritture contabili e fiscali obbligatorie;
b) le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata;
c) le dichiarazioni IRAP;
d) le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi;
e) i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi;
f) una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata;
g), uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività; h) un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
i)
l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di
23 prelazione;
l) l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto;
m) l'indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti;
n) una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale.
Va rammentato che, ai sensi dell'art. 268, comma 3, quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.
DEL CASO
Ai sensi dell'art. 268, comma 2, C.C.I., la domanda può essere presentata da un creditore, quando il debitore è in stato di insolvenza e sempre che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria sia uguale o superiore ad euro 50.000,00.
Il creditore odierno ricorrente agisce in forza di sentenza, che è per legge provvisoriamente esecutiva, di condanna del resistente ad una somma superiore ad € 600.000,00, risultando superata la soglia di € 50.000,00 di debiti scaduti e non pagati.
Il credito supera la soglia di euro 50.000,00 come previsto dal comma 2 dell'art. 268.
Il presupposto oggettivo della insolvenza – rilevante in quanto la domanda è proposta da un creditore – sussiste senz'altro, dovendo all'uopo valorizzarsi che, a fronte dell'inadempimento all'obbligo di corrispondere la somma oggetto del capo di condanna della sentenza in forza della quale la procedura fallimentare si qualifica creditrice di , credito che, sommato alle altre voci di credito CP_2 ammonta a complessivi € 5.007.219,71, tutti gli immobili di proprietà del medesimo risultano già staggiti nella procedura esecutiva immobiliare incardinata dalla in nome e per conto della di essa mandante titolare CP_6 Parte_1 quest'ultima del portafoglio crediti già della beni peraltro gravati da CP_11 ipoteca di primo e secondo grado concesse in favore della e di terzo Controparte_4 grado in favore della e tutti assegnati provvisoriamente al Sig. CP_11
24 all'esito della vendita all'asta e della successiva gara fra Persona_4 offerenti tenuta dal professionista delegato alle vendite avv. in data Controparte_3
16/07/2024.
L'esistenza, la persistenza, l'entità dei debiti scaduti e non onorati, unitamente alla esistenza di procedure esecutive immobiliari e mobiliari suffragano ampiamente il quadro di impotenza finanziaria strutturale ed irreversibile, necessario per l'apertura della liquidazione controllata.
CONCLUSIONI
Tanto premesso, il Collegio, ritenuto, in base alla documentazione agli atti, provata:
1. la sussistenza della competenza territoriale;
2. la sussistenza dello stato di insolvenza del debitore;
3. la sussistenza di debiti scaduti e non pagati superiore ad euro 50.000,00;
4. la non assoggettabilità del debitore a procedure concorsuali diverse da quelle regolate al capo II della l. 3/2012;
5. la sufficienza della documentazione prodotta dal creditore nonché della documentazione contabile acquisita dall'ufficio in sede di apertura della liquidazione giudiziale;
6. l'insufficienza della attestazione dell'O.C.C. circa l'eventuale impossibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori,
VISTO L'ART. 270 CCII
P.Q.M.
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata di C.F. CP_2
C.F._3
nomina, quale giudice delegato alla procedura, la dott.ssa Giuseppina Valiante;
nomina liquidatore della procedura l'avv. Angela Marino;
dispone che il liquidatore rediga ai sensi del comma 2 dell'articolo 272 del CCII
l'inventario dei beni del debitore;
dispone che il liquidatore rediga ai sensi dell'art. 213 e 272, comma 2, CCII un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione che assicuri la ragionevole durata della procedura;
25 PRECISA che la procedura di liquidazione controllata (a differenza della liquidazione del patrimonio) si chiude con decreto nei casi previsti dagli artt. 233 e 276 CCII;
PRECISA che ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 65 CCII alla liquidazione controllata “Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni della presente sezione, le disposizioni del titolo III, in quanto compatibili” ed in particolare, come di seguito richiamate, le disposizioni insite negli articoli da 40 a
49 CCII;
AUTORIZZA, ai sensi dell'art. 49, comma terzo appunto come richiamato dall'art. 65,
CCII, il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
AUTORIZZA, inoltre, il liquidatore ad accedere al cassetto fiscale ed al cassetto previdenziale del sovraindebitato;
DISPONE: a) che tutti gli atti della procedura siano trasmessi attraverso il P.C.T.; b) che il liquidatore a spese della procedura utilizzi per il deposto in PCT il portale www.fallcoweb.it; c) che il liquidatore apra ed utilizzi l'indirizzo di posta elettronica della procedura di tale portale per le comunicazioni tra liquidatore e creditori e terzi;
ORDINA la tempestiva trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ad eventuali beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
ORDINA, se del caso e se non già effettuato, al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione controllata di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la
26 documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
ORDINA la consegna o il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
DISPONE ai sensi dell'art. 150 CCII come richiamato dall'art. 270 comma 5, CCII che dal giorno della dichiarazione di apertura della procedura sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII, che “nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”;
DISPONE IN ATTUAZIONE, che il nominato liquidatore, chieda al G.D. - valutata con assoluta priorità e quindi anticipando questa parte del programma di liquidazione la concreta convenienza per la procedura - di essere autorizzato o ad intervenire nelle procedure esecutive pendenti in fase antecedente all'esecutività del riparto ovvero a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
DISPONE, ai sensi del comma 1 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore entra trenta giorni aggiorni l'elenco dei creditori ai quali notificare la sentenza;
ASSEGNA, ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica della procedura, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande;
AVVISA i creditori e i terzi che dovranno sempre indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi
27 dell'art.10, co. 3, CCI;
DISPONE, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore entra novanta giorni completi l'inventario dei beni del debitore;
DISPONE, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore entra novanta giorni rediga (alla luce degli atti acquisiti anche ai sensi degli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.) e depositi in PCT, per l'approvazione da parte del G.D., il programma della liquidazione;
precisa che si applica, per quanto compatibile, l'art. 213 CCI verificando: - la convenienza per le liti attive e le liquidazioni dei beni;
- il reddito effettivamente necessario per parte debitrice e la sua famiglia;
- l'ammissione in privilegio, ai valori minimi della fascia indeterminabile da € 26.001,00 a € 52.000,00, del credito per redazione di ricorso in materia concorsuale dell'eventuale difensore che abbia assistito parte debitrice atteso che ai sensi dell'art. 269 CCII il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore, con l'assistenza dell'OCC;
INVITA il liquidatore a proporre modifiche del programma di liquidazione qualora emergano elementi per modificare i sottesi giudizi di convenienza;
in particolare autorizza il G.D. a ricalcolare il reddito necessario per parte debitrice e la famiglia al momento del suo effettivo spossessamento qualora sia stato autorizzato ad utilizzare l'abitazione ovvero qualora emergano elementi non valutati;
ORDINA al liquidatore di riferire al giudice delegato sullo stato della liquidazione con relazioni semestrali;
ORDINA al liquidatore di tenere il libro giornale in forma elettronica allegandone copia ad ogni relazione semestrale;
AUTORIZZA il liquidatore, per il deposito di tutte le somme di pertinenza della procedura, all'apertura di un conto corrente vincolato all'ordine del GD concordandone i costi con l'istituto bancario e prevedendo prelievi previa emissione di mandati del G.D.;
DISPONE che, a cura del liquidatore, la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione;
DISPONE che la sentenza sia notificata al debitore;
DISPONE che, a cura del liquidatore, la sentenza sia pubblicata nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale (procedure in materia di sovraindebitamento);
DISPONE che, a cura del liquidatore, la sentenza, qualora parte debitrice svolga
28 attività d'impresa o sia socio di società di persone, sia trasmessa per l'iscrizione presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI ove richiama l'art. 45 CCII;
DISPONE che il liquidatore, qualora parte debitrice svolga attività d'impresa o sia socio di società di persone, comunichi al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società debitrice;
DISPONE che, a cura del liquidatore, la sentenza, sia trasmessa all'agente della riscossione, agli uffici fiscali, agli uffici fiscali degli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata a cura della cancelleria al creditore ricorrente nell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 268 CCII;
DISPONE, ai sensi dell'art. 40 comma 3, come richiamato dall'art. 65, CCII che la presente sentenza, come il ricorso, venga a cura della cancelleria comunicata al
Pubblico Ministero;
DISPONE che la presente sentenza venga a cura della cancelleria comunicata al liquidatore nominato, al gestore OCC ed al referente OCC;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115.
Si comunichi.
IN SALERNO 03.12.2025
Il Presidente rel. Dr.ssa Giuseppina Valiante
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
TERZA SEZIONE CIVILE
Ufficio procedure concorsuali Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giuseppina Valiante Presidente rel.
Dott.ssa Alessia Pecoraro Giudice
Dott.ssa Federica Felaco Giudice pronuncia la seguente:
SENTENZA DI APERTURA
DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
Nel procedimento n. 193-1/2024 promosso da:
CON SEDE IN VIA Controparte_1
ER UD FELICE, N.24 (P.IVA DICHIARATO CON SENTENZA N.50/11 P.IVA_1
DEL TRIBUNALE DI SALERNO, IN PERSONA DEL SUO CURATORE AVV. LUIGI AMENDOLA (C.F.
) RAPPRESENTATO E DIFESO DALL'AVV. GIUSEPPINA PARRILLI (C.F.: C.F._1
), GIUSTA AUTORIZZAZIONE ALL'AZIONE DEL GD DEL 03.10.2024, C.F._2
ED ELETTIVAMENTE DOMICILIATO PRESSO LO STUDIO DI QUEST'ULTIMA IN SALERNO IN C.SO
GARIBALDI, N.148 – GIUSTA MANDATO IN ATTI;
RICORRENTE
per apertura liquidazione controllata nei confronti di:
dr. C.F. rappresentato e difeso, giusta CP_2 C.F._3 procura speciale estesa su sperato foglio in atti, dall'Avv. Giuseppe AN
(C.F ), con indirizzo digitale alla C.F._4
1 estratto dal Registro INI- Email_1
PEC (https://www.inipec.gov.it), congiuntamente e disgiuntamente con gli avv.ti
PA CA - c.f. e RA AN con indirizzo digitale alla C.F._5
P.E.C estratto dal Registro INI-PEC Email_2
(https://www.inipec.gov.it);
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE RICORSO AI SENSI DELL'ART. 268 CCII
Con ricorso depositato in data 30.10.2024 ex art. 268 co. 2 CCII, la Curatela ricorrente premetteva che il Controparte_1
è creditore di per la somma di euro € 695.441,96,
[...] CP_2 oltre interessi al tasso legale decorrenti dal 2.3.2012 e sino al saldo in forza di sentenza di condanna n.4426/2024, resa dal Tribunale di Salerno il 20 settembre
2024 e pubblicata il 24 settembre 2024 resa a definizione del procedimento n.
5045/12 R.G. avente ad oggetto l'opposizione avverso decreto ingiuntivo n.
1123/2012 del 10.5.2012.
Allegava la ricorrente che il resistente versa in uno stato di impotenza economica e finanziaria non transeunte, evidenziando che:
- la consistenza immobiliare del sig. è oggetto di procedura immobiliare CP_2
n. 340/2019 RGE dinanzi al Tribunale di Salerno ( all.5);
- il valore del compendio pignorato oggetto di vendita è pari ad € 776.128,82 giusta avviso di vendita redatto dal professionista delegato avv. in data Controparte_3
30.04.2024 per la vendita del 16.07.24;
- Tale esperimento di vendita era andato deserto (con esclusione del lotto 3 aggiudicato per € 20.790,00) e pertanto la successiva vendita avrebbe scontato l'ulteriore riduzione del prezzo base degli immobili pari al 25%;
- il valore dei crediti azionati in procedura è dichiarato superiore ad € 1.500.000,00
a cui devono aggiungersi gli oltre 700.000,00 euro vantati dalla curatela;
- il signor risulta segnalato a sofferenza dalla Banca MPS per circa CP_2
1.500.000,00 di euro e dall'intero sistema Bancario per circa €.3.600.000.
Ritenendo, in forza di tali elementi, sussistente lo stato di insolvenza del resistente, la ricorrente così concludeva: “..dichiarare, ricorrendone i presupposti, aperta la procedura di liquidazione controllata a carico del Sig. nato a CP_2
2 CA (SA) il 23/09/1946 ( C.F.: e residente in C.F._3
CA –Faiano (SA) in Via Alfani,4”.
Fissata con decreto l'udienza di comparizione, instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio, con comparsa del 03.12.2024, il resistente, eccependo l'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di apertura della procedura di liquidazione in proprio danno, osservando, in proposito, che la stessa non potesse essere di alcun vantaggio per il ceto creditorio, atteso che nella procedura esecutiva individuale immobiliare già pendente si erano insinuati altri creditori, tutti con titolo preferenziale rispetto a quello vantato dalla procedura, tal ché l'eventuale apertura della l.c. avrebbe sortito solo l'effetto di gravare i creditori di ulteriori costi.
Il resistente evidenziava che la propria debitoria era già “congelata nella procedura espropriativa immobiliare e nelle procedure di pegno presso terzi altro” e che non esiste nel patrimonio alcunché che possa generare un'aspettativa di soddisfacimento del presunto credito della curatela.
Il resistente, poi, evidenziava che, diversamente da quanto riferito dalla difesa della
Curatela, nella procedura esecutiva individuale pendente tutti i Lotti, della R.G.E.
n.° 340/2019, erano stati aggiudicati nell'esperimento d' asta del 16 luglio 2024.
Secondo quanto riferito dal resistente, il ricavato di tali aggiudiche sarebbe destinato ad estinguere una pregressa debitoria ipotecaria di primo grado dell' e per esso della cessionaria titolare anche dei Controparte_4 CP_5 privilegi di con incasso ex art 41 T.U.B. – D.Lgs. 385/93 - , al Controparte_4 netto delle spese di procedura, di tutto il ricavato delle vendite esperite il 12/7/24.
Il resistente, ancora, evidenziava che, per il proprio sostentamento e quello della propria moglie usufruisce unicamente della quota “sociale “della pensione INPS mentre il vitalizio della Camera dei Deputati gli è stato, dalla medesima, revocato.
D'altro canto, la pensione dell'INPS è già stata attinta da procedura espropriativa, come risulterebbe da decreto di assegnazione somme in atti.
Tutto ciò controdedotto ed eccepito, il resistente concludeva come segue:
“..rigettare l'istanza con il favore delle spese da attribuirsi ai sottoscritti procuratori antistatari con le maggiorazioni come per legge. IN VIA DEL TUTTO SUBORDINATA
Il dr e per mero scrupolo difensivo, onde evitare di cadere in una CP_2 rappresentazione non esaustiva delle proprie istanze che rappresentano la propria
3 condizione di impossidenza ha attivato la procedura ex art. 268 - C.C.I.I. D. Lgs.
12/01/2019 n.° 14 e s.m & i. ed ha ottenuto la nomina del dottor Per_1
, designato dall' Organismo di Composizione della Crisi, tenuto dai
[...] dall'ODEC di , quale gestore della crisi”. CP_1
Evidenziava il resistente di avanzare, in via sempre subordinata, istanza di sospensione della procedura e concessione di termine come previsto dall'art.268 co. 3 del - C.C.I.I. D. Lgs. 12/01/2019 n.° 14 e s.m & i. – come vigente.
IN VIA ANCOR PIÙ SUBORDINATA, il resistente chiedeva breve termine per integrare la documentazione, laddove non fosse ritenuta sufficiente dal collegio la documentazione prodotta ai fini dell'art 268 co.3 de - C.C.I.I. D. Lgs. 12/01/2019
n.° 14 e s.m & i.”.
Differita la prima udienza, richiesti dal Collegio chiarimenti, la causa perveniva, infine, alla udienza del 16.09.2025, allorché era riservata al Collegio per la decisione.
COMPETENZA
Preliminarmente, il Tribunale rileva, ai sensi dell'art. 27 C.C.I., la propria competenza atteso che il debitore ha la propria residenza in CA Faiano, dunque nel circondario del Tribunale di Salerno.
INESISTENZA DI PROCEDURE ALTERNATIVE
Va evidenziato che, a fronte del deposito del ricorso ex art. 268 ccii su istanza della
Curatela, in data 30.10.2024, allegava e comprovava di avere CP_2 depositato, in data successiva, istanza di nomina di gestore della crisi presso l'OCC, ex art. 268, co. 3 CCII.
In data 10.02.2025 risulta versata in atti l'attestazione ex art. 268, co. 3 CCII, a firma del dott. , il quale nei seguenti termini si esprimeva: “esprime una Per_1 valutazione positiva sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, come richiesto dall'art. 269, comma 2, CCII;
ritiene ai sensi dell'art. 268 comma 3 CCII che non sussista la possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie. Con riserva di integrazione motivazioni che hanno determinato il sottoscritto Gestore ad addivenire alla suddetta conclusione”.
In data 01.07.2025, a seguito di rimessione della causa sul ruolo su richiesta del resistente, veniva depositata integrazione alla relazione del dott. , il quale Per_1
4 così si esprimeva (si riporta uno stralcio della relazione): “Procedendo dunque alla disamina dei redditi percepiti dal debitore, come da emolumenti erogati dall'INPS e dalla Regione Campania allegati alla relazione già versata in atti, risulta quanto segue:
- Trattamento pensionistico INPS:
- Importo lordo mensile: € 5.416,67
- Ritenute fiscali: € 1.715,83
- Netto: € 3.700,84
- Applicazione art. 545, co. 7, c.p.c. (doppio assegno sociale 2025: € 1.068,82)
- Quota eccedente: € 2.632,02
- Quota pignorabile nella misura di 2/5: € 1.052,81
- Trattamento pensionistico Regione Campania (vitalizio):
- Importo lordo mensile: € 3.270,00
- Ritenute fiscali: € 850,35
- Netto: € 2.419,65
- Quota pignorabile, prudenzialmente assunta nella misura di 2/5: € 967,86
Da quanto sopra esposto, deriva una quota complessiva mensile pignorabile pari a
€ 2.020,67, che, moltiplicata per 13 mensilità annuali, conduce a un importo di €
26.268,71 annui. Proiettando tale dato sull'arco temporale massimo di durata della procedura (infra), ovvero tre anni, si ottiene un attivo teorico derivante da cespiti reddituali pari a € 78.806,13.
A tale somma occorre aggiungere il presunto ricavato dalla dismissione dei beni mobili registrati (Mercedes 300 SL e Audi A6), stimati complessivamente, con prudente approssimazione, in € 10.000,00, anche considerando possibili ribassi in sede di vendita concorsuale, facendo ricorso a valutazioni operate da riviste del settore in rete sulla scorta di prezzi medi praticati, che non tengono in debito conto delle caratteristiche specifiche dei beni - salvo più approfonditi accertamenti da operarsi a cura di un perito specializzato - per un attivo teorico complessivo pari a
€ 88.806,13.
Non di meno appare doveroso precisare la circostanza che trattandosi per entrambe le autovetture di veicoli con annualità di immatricolazione antecedenti il quindicennio, per le stesse non risultano disponibili quotazioni ufficiali.
5 Per quanto riguarda l'Audi, si evidenzia un chilometraggio eccezionalmente elevato, pari a 520.000 km, che rappresenta un indice inequivocabile di usura meccanica avanzata e di prossimità al termine della vita utile tecnica del mezzo. Considerata anche la vetustà dell'autovettura e in assenza di elementi che ne attestino uno stato manutentivo superiore alla media, si ritiene opportuno applicare un criterio cautelativo, assumendo un valore di mercato fortemente ridotto. Il valore commerciale residuale viene pertanto stimato in euro 1.500,00.
In merito alla Mercedes, pur trattandosi anch'essa di un esemplare con oltre quindici anni di immatricolazione, si ipotizza una condizione complessiva più favorevole dal punto di vista dell'uso e della conservazione. Tuttavia, non essendo disponibili elementi oggettivi circa lo storico manutentivo - quali tagliandi regolari, interventi straordinari o revisioni certificate - si è proceduto ad una stima prudenziale. In tale ottica, il valore commerciale viene determinato in euro 8.500,00 con riserva di conferma previa perizia visiva e rilevazione tecnica degli eventuali difetti d'uso.
Per ciò che attiene alla possibilità di concedere la più economica delle autovetture al debitore, occorre sin da ora formulare un'osservazione di carattere funzionale e interpretativo, con specifico riguardo al possibile uso da parte del sovraindebitato.
La ratio sottesa alla disciplina degli artt. 268 e ss. CCII - che, da un lato, impone la dismissione dei beni non essenziali e, dall'altro, tutela il nucleo vitale del debitore
- consente, ove ricorrano comprovate esigenze di carattere assistenziale, sanitario, lavorativo o familiare, di riconoscere l'indispensabilità del veicolo ai fini dell'autosufficienza e del soddisfacimento delle esigenze fondamentali del debitore e dei suoi conviventi, anche nei limiti del minimo vitale impignorabile.
Nel caso di specie, la documentazione sanitaria allegata attesta che il sig. CP_2
risulta affetto da diverse patologie e necessita di spostamenti regolari per
[...] finalità mediche (visite specialistiche, terapie).
Pertanto, in coerenza con i principi espressi dall'art. 268, comma 4, CCII, e con l'orientamento giurisprudenziale che legittima, in presenza di esigenze documentate e verificate, l'autorizzazione all'utilizzo di beni mobili registrati non immediatamente liquidabili, potrà valutarsi la concessione dell'uso personale del veicolo al sovraindebitato, anche alla luce della non suscettibilità immediata di realizzo del bene trattandosi di veicolo vetusto di valore marginale. Tale
6 autorizzazione, se rilasciata dal giudice delegato, potrà essere disposta in applicazione del criterio di proporzionalità e adeguatezza funzionale, compatibile con i principi di tutela della persona e in assenza di un significativo danno alla massa creditoria in ragione della irrilevanza economica del veicolo. Con riferimento a tale ultimo aspetto il sovraindebitato ha fornito documentazione medica nonché contrassegno Unificato Disabili Europeo (CUDE).
A fronte del potenziale attivo sopra analiticamente quantificato, si impongono in prededuzione, ai sensi dell'art. 6, comma 2, CCII e dell'art. 19 D.M. 202/2014, gli oneri relativi all'attività del gestore della crisi e del liquidatore, nonché i costi procedurali e accessori, come segue:
- Compenso del gestore della crisi: € 31.931,75 (con applicazione riduzioni ex art. 16 D.M. 202/2014)
- Compenso del liquidatore: € 53.219,58, sulla base dei parametri comunemente adottati nelle procedure concorsuali;
- Spese vive procedurali (notificazioni, software gestionale, pubblicazioni, PEC, tentativi di vendita), da stimarsi in misura prudente e contenuta pari ad €
2.500,00, ai sensi dell'art. 4 D.M. 202/2014 e in attuazione dei principi di economicità e proporzionalità.
Il totale delle prededuzioni ammonterebbe, quindi, ad € 87.651,33, con la conseguenza che l'importo effettivamente residuo destinabile al ceto creditorio ammonterebbe ad appena € 1.154,80.
Con riferimento alla durata della procedura, si evidenzia che il limite massimo triennale sarebbe imposto ex lege dall'art. 272, comma 3, CCII, norma introdotta in attuazione dell'art. 21 della Direttiva (UE) 2019/1023, la quale prevede che le procedure aventi natura liquidatoria, se promosse nei confronti di persone fisiche non imprenditrici, non possano eccedere la durata di tre anni dalla data di apertura, salvo il tempo strettamente necessario al completamento di operazioni già avviate. Tale principio si innesta su un disegno normativo coerente con l'art. 47, comma 2, della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, connesso al principio di durata ragionevole delle procedure e funzionale alla tutela della dignità e del diritto al riscatto del soggetto sovraindebitato.
Tale orientamento è stato ulteriormente ribadito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 6/2024, nella quale si afferma che una procedura concorsuale
7 prolungata sine die risulterebbe lesiva della funzione liberatoria sottesa all'istituto dell'esdebitazione e incompatibile con il principio di proporzionalità nell'accesso agli strumenti di ristrutturazione, con particolare riferimento ai soggetti vulnerabili.
Risulta pertanto evidente che, anche nel più favorevole degli scenari, la liquidazione patrimoniale, se attuata nei termini di legge, non produrrebbe alcuna utilità tangibile per il ceto creditorio, a fronte di una passività accertata pari a €
5.007.219,71, con un tasso di soddisfacimento prossimo allo 0,02%, del tutto incompatibile con i principi di efficienza, economicità e funzione selettiva dell'accesso agli strumenti concorsuali.
(..) Va opportunamente sottolineato che esiti non significativamente difformi da quelli dianzi delineati si ricaverebbero, ove si intendesse reiterare — conformemente all'approccio già adottato dallo scrivente nella redazione originaria della presente relazione, cui ha fatto seguito l'ordine di integrazione impartito dal
Collegio con decreto del 30.05.2025 — un'impostazione metodologica fondata sull'esclusione dei limiti di impignorabilità di cui all'art. 545, comma 7, c.p.c., assumendo come base di calcolo la quota mensile lorda residua di reddito teoricamente destinabile ai creditori, pari ad € 3.560,49, ottenuta per sottrazione della soglia equitativa di sussistenza (€ 2.560,00) dal reddito netto mensile, previa deduzione delle sole ritenute obbligatorie di legge.
Tale parametro condurrebbe, secondo un calcolo di mera proiezione, a una disponibilità teorica annuale di € 46.286,37, frutto della moltiplicazione per tredici mensilità, la quale, rapportata alla durata massima triennale della procedura
(come positivamente limitata dall'art. 272, comma 3, CCII, in attuazione dell'art. 21 Direttiva UE 2019/1023), comporterebbe una disponibilità lorda complessiva pari a € 138.859,11. A tale importo si sommerebbe il ricavato presunto dalla dismissione dei beni mobili registrati (Mercedes 300 SL e Audi A6), stimato con prudente approssimazione in € 10.000,00, determinando un attivo potenziale pari complessivamente a € 148.859,11.
Ciononostante, tale ipotesi contabile si rivela priva di fondatezza normativa, poiché si pone in insanabile contrasto con i criteri cogenti dettati dall'art. 268, comma 4, lett. a) e b), CCII, che impongono il rispetto dei limiti di impignorabilità di cui all'art. 545, comma 7, c.p.c., a tutela della soglia minima di sussistenza del debitore e dei
8 soggetti facenti parte del suo nucleo familiare convivente. Ne discende che la presente simulazione, non essendo conforme ai vincoli legali anzidetti, non può ritenersi validamente adottabile ai fini della determinazione della capacità contributiva effettiva e, pertanto, assolve esclusivamente una funzione comparativa ed esplorativa, volta ad offrire una rappresentazione ipotetica degli scenari valutativi, laddove fondati su presupposti contabili sprovvisti di copertura normativa.
Anche all'esito di tale proiezione teorica, tuttavia, il tasso percentuale di soddisfacimento del ceto creditorio — al netto delle prededuzioni legittimamente ascrivibili ai sensi dell'art. 6, comma 2, CCII e dell'art. 19 D.M. 202/2014 — si assesterebbe intorno all'1,22%, valore che, seppur numericamente superiore a quello emerso nell'elaborazione conforme ai limiti di impignorabilità, non appare idoneo a mutare le conclusioni già formulate in punto di antieconomicità della procedura e di carenza strutturale dei presupposti di accesso.
Conseguentemente, resta ferma la valutazione di manifesta improcedibilità della liquidazione controllata nel caso di specie, per l'assenza di qualsivoglia utilità apprezzabile — anche meramente parziale — in favore della massa dei creditori, a fronte di oneri e sacrifici sproporzionati in capo al debitore.
In ottemperanza a quanto richiesto dal Collegio con decreto del 30.05.2025, si dà atto che alla data odierna risulta pendente nei confronti del debitore una procedura esecutiva immobiliare instaurata dinanzi al Tribunale di Salerno su istanza della quale mandataria non assistita da privilegio CP_6 Parte_1 fondiario.
Si rappresenta, altresì, che tra i creditori iscritti ed intervenuti figura CP_4
titolare di un credito fondiario derivante da contratto di mutuo ipotecario,
[...] come evincibile dalla documentazione prodotta in atti. Per effetto di quanto previsto dall'art. 41 del Testo Unico Bancario e dall'art. 177, comma 2, CCII, l'azione esecutiva eventualmente proseguita da ovvero da società CP_4 CP_5 cessionaria del credito in sostituzione di — in quanto fondata su CP_6 mutuo fondiario — non sarebbe in alcun modo sospesa né preclusa dall'apertura della eventuale procedura di liquidazione controllata, potendo proseguire anche in costanza della stessa.
9 Ne consegue che l'eventuale apertura della procedura non si tradurrebbe in alcun beneficio concreto per gli altri creditori, posto che l'unico cespite immobiliare aggredibile è già oggetto di esecuzione fondiaria, la cui prosecuzione resta, per legge, autonoma rispetto alla disciplina concorsuale. La prosecuzione della procedura esecutiva da parte del creditore fondiario esaurirebbe pertanto ogni possibile utilità realizzabile dal patrimonio immobiliare residuo, senza possibilità di redistribuzione concorsuale a favore della restante massa dei creditori chirografari o privilegiati non ipotecari, in ragione del valore dei beni di gran lunga inferiore al credito fondiario.
In tale prospettiva, l'apertura della procedura di liquidazione controllata si risolverebbe unicamente in un aggravio procedurale e di costi, senza alcun impatto positivo sull'effettività del soddisfacimento creditorio, né alcuna funzione riequilibratrice della par condicio creditorum. Di conseguenza, anche alla luce di tale assetto patrimoniale e della prevalenza assoluta del creditore fondiario sull'unico cespite rilevante, non residua alcuna apprezzabile esigenza economico- giuridica che possa giustificare l'apertura della procedura di liquidazione controllata.
Parimenti, con specifico riferimento all'immobile ubicato nel territorio del Comune di Pescasseroli (AQ), censito al foglio 23, particella 363, subalterno 4, già di proprietà del resistente, occorre evidenziare, sin da subito, che le previsioni sottese all'istanza formulata ai sensi dell'art. 268, comma 3, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza da parte della Curatela fallimentare della società “
[...]
si rivelano, ad un vaglio giuridico e Controparte_1 patrimoniale rigoroso, prive di fondamento e del tutto inidonee a giustificare l'instaurazione della procedura liquidatoria in funzione recuperatoria.
In particolare, deve escludersi con fermezza la percorribilità - anche solo ipotetica - di un'azione revocatoria ex art. 166 ss. CCII, ovvero di una ripetizione di indebito, in relazione all'atto di pagamento e successivo trasferimento perfezionatosi nell'anno 2021 in favore della società mandataria di CP_6 [...]
finalizzato all'estinzione di una procedura esecutiva immobiliare Parte_1 promossa sul medesimo immobile.
Un'eventuale azione revocatoria o restitutoria, oltre a difettare dei presupposti applicativi richiesti dall'art. 166 e ss. del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - tanto sotto il profilo oggettivo quanto soggettivo - si risolverebbe in
10 un'iniziativa palesemente antieconomica, suscettibile di arrecare un irragionevole aggravio di costi alla massa creditoria della procedura istante. Essa esporrebbe infatti il patrimonio collettivo al rischio concreto di soccombenza, con conseguente condanna ex art. 91 c.p.c. alle spese legali e accessorie, in assenza di qualsivoglia utilità riveniente dal suo esercizio.
Tale considerazione si rafforza alla luce della circostanza che Parte_1
- società mandataria cessionaria del credito originariamente facente capo a
[...]
- è risultata legittimamente soddisfatta quale Controparte_7 creditrice ipotecaria di primo grado, assistita da garanzia fondiaria ai sensi dell'art. 38 T.U.B., sulla base di contratto di mutuo regolarmente trascritto e opponibile alla massa.
La soddisfazione di tale credito, mediante pagamento in sede esecutiva, si è svolta nel rispetto delle regole di graduazione legale dei privilegi reali e non risulta elusiva della par condicio creditorum, essendo intervenuta in attuazione di un diritto di prelazione ex lege fondato su titolo ipotecario valido, efficace e opponibile, insuscettibile di revoca ai sensi dell'art. 166, comma 3, lett. d), CCII, anche avendo riguardo al prezzo della cessione, in linea con la valutazione effettuata in sede esecutiva dal CT nominato dal G.E..
Alla luce del quadro sopra delineato, deve ritenersi del tutto esclusa qualsivoglia revocabilità del pagamento eseguito in favore del creditore ipotecario, ai sensi dell'art. 166, comma 3, lett. d), CCII e, ancor prima, in considerazione della prevalenza ex lege del credito fondiario ai sensi dell'art. 41 T.U.B., che esclude
l'illegittimità o l'anomalia della condotta satisfattiva compiuta in sede di espropriazione.
Alla luce dell'intero quadro istruttorio e valutativo che precede, e sulla scorta delle risultanze documentali acquisite e delle proiezioni economico-patrimoniali effettuate, si ritiene che nel caso di specie non sussistano i presupposti oggettivi e soggettivi per
l'apertura della procedura di liquidazione controllata, ai sensi degli artt. 268 e 272 del Codice della crisi e dell'insolvenza.
L'analisi dell'attivo teoricamente acquisibile, comparata ai costi prededucibili e rapportata alla passività accertata, evidenzia in modo univoco l'assenza di una concreta utilità procedimentale per la massa dei creditori e la totale disfunzionalità
11 economica dell'accesso alla liquidazione patrimoniale, anche in ragione della durata massima legalmente ammessa ex art. 272, comma 3, CCII.
Le considerazioni sviluppate in precedenza, tanto sul piano normativo quanto su quello contabile, indicano l'antieconomicità manifesta della procedura e, conseguentemente, l'insussistenza dell'interesse ad agire, nella misura in cui ogni realizzabilità d'attivo risulterebbe integralmente assorbita dalle spese in prededuzione, con un tasso di soddisfacimento della massa pari a circa lo 0,02%, anche nella più favorevole delle ricostruzioni possibili.
L'instaurazione della procedura determinerebbe, pertanto, un irragionevole aggravio in danno al soggetto sovraindebitato, già gravato da condizioni personali e familiari di oggettiva fragilità, in totale assenza di ritorno apprezzabile per il ceto creditorio.
Per tutto quanto sopra esposto, lo scrivente esprime parere sfavorevole all'apertura della procedura di liquidazione controllata, non ricorrendo, ad avviso dello scrivente, i requisiti minimi di sostenibilità economica e di funzionalità concorsuale imposti dalla normativa vigente e dalla consolidata prassi interpretativa”.
A fronte delle conclusioni dell'esperto nella relazione ex art. 268, co. 3 CCII, la difesa della Curatela, con memoria del 09.09.2025, osservava che le conclusioni rese dal dott. fossero contestabili e censurabili, dovendosi, al contrario, Per_1 ritenere che è invece possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori.
La difesa della Curatela, in particolare, lamentava la carenza della relazione del gestore, con riguardo a plurimi profili.
Segnatamente, la difesa della Curatela evidenziava che, con riguardo ai finanziamenti contratti dal debitore nel 2019 e nel 2022, il Controparte_8
Gestore della Crisi non aveva indicato le azioni giudiziarie possibili al fine dell'acquisizione di attivo da distribuire.
Il Gestore della Crisi avrebbe anche omesso di indicare che i finanziamenti
, sono il primo contratto nel 2019 ed il secondo nel 2022 né Controparte_8 risultano prodotti i contratti di finanziamento, ma solo due comunicazioni periodiche.
Il gestore, d'altro canto, avrebbe anche omesso di precisare se siano state intraprese azioni giudiziali: cionondimeno, si evincerebbe che il primo
12 finanziamento ha previsto la concessione dell'importo lordo mutuato di € 79.920,00 con il pagamento della prima rata di € 666,00 in data 31.08.2019 mentre il secondo finanziamento ha previsto la concessione dell'importo lordo mutuato di € 47.880,00 con il pagamento della prima rata di € 399, 00 in data 28.2.2022.
Trattandosi di finanziamenti a consumatore troverebbero applicazione gli artt. 124 bis e 125 bis T.U.B. e la violazione di tali norme comporterebbe l'applicazione della soluti retentio prevista dall'art. 2035 c.c. stante la violazione da parte della finanziaria dell'art. 5 del T.U.B. la quale non ha fatto alcuna delle verifiche imposte dall'art. 124 bis T.U.B.
In tema, con riferimento al comportamento predatorio ed alla applicazione della soluti retentio ex art. 2035 c.c. la difesa della Curatela evidenziava che la curatela del Fallimento n. 50/2011 della aveva ottenuto ben due Controparte_1 sentenze favorevoli all'applicazione dell'istituto in diverse fattispecie (cfr. Cassaz. civ. ordinanza 16706/20 pubbl. il 5.8.2020 e Cassaz. Civ. ordinanza 5131/22 pubbl. il 16 febb. 2022).
Secondo la difesa della curatela, la circostanza sarebbe fondamentale perché di fronte alla patente violazione degli artt. 124 bis e 125 bis T.U.B. sarebbe stato opportuno rappresentare che mediante l'esercizio di azioni giudiziarie la liquidazione controllata avrebbe potuto eccepire la non ripetibilità delle somme ex art. 2035 c.c. e chiedere il risarcimento del danno
La relazione sarebbe anche carente, non indicando essa le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni.
Quanto al credito della relazione Controparte_9 nulla riferirebbe.
Ancora, la relazione sarebbe carente quanto alla partecipazione dei familiari conviventi, in quanto non sarebbe documentato alcunché in relazione al preteso onere di mantenimento del figlio minore in capo alla figlia del resistente.
La relazione era criticata anche in punto di valutazione dei tempi di durata della procedura, evidenziando la inconferenza del richiamo alla decisione di Corte
Costituzionale sentenza 19 gennaio 2024, n. 6 atteso che essa va letta nel senso che la procedura di liquidazione controllata può certamente apprendere tutti i beni che pervengono entro i tre anni dall'apertura e può proseguire finché tutti i beni non sono liquidati, anche oltre i tre anni, ma con la precisazione che quando il
13 debitore ottiene l'esdebitazione, l'apprensione di quote di reddito non sarà più possibile, e di conseguenza la prosecuzione dell'attività liquidatoria è limitata ai beni già presenti nel patrimonio del debitore in quel momento.
Dovrebbe, però, escludersi l'accesso alla esdebitazione – sempre secondo le deduzioni della ricorrente – in ragione del fatto che il resistente è stato condannato in via definitiva per il reato di concorso in bancarotta – il che renderebbe errato il calcolo delle somme potenzialmente apprendibili alla procedura le quali sarebbero molto superiori all'importo di € 88.806,13.
La difesa della Curatela, poi, richiamava i principi di unicità del compenso evidenziando che i compensi dell'occ e del liquidatore non dovrebbero superare i parametri di legge individuati dal D.M. 202/2014.
La procedura, ricorrente, dunque, insisteva nella richiesta di apertura della
Liquidazione Controllata con la nomina di altro professionista per la fase della
Liquidazione e con riserva al Tribunale della misura della soglia “limite” di beni necessari al debitore per il mantenimento suo e della sua famiglia art. 268, comma
4, lettera b), CCII.
All'udienza del 16.09.2025 la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
Come noto, ai sensi dell'art. 268 CCII, co. 3, quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC., su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie. Il debitore eccepisce l'impossibilità di acquisire attivo entro la prima udienza allegando all'attestazione i documenti di cui all'art. 283, co.
3. Se il debitore dimostra di aver presentato all'Occ la richiesta di cui al primo periodo e l'attestazione on è ancora stata redatta, il giudice concede termine non superiore a sessanta giorni per il deposito dell'attestazione”.
Va ricordato che l'oggetto dell'attestazione dovrà essere l'accertamento della totale incapienza del patrimonio del debitore, con particolare riferimento al riparto ai creditori che il liquidatore della liquidazione controllata potrebbe eseguire al termine della procedura. Quindi dovrà essere certificato che nessun riparto spetterebbe ai creditori concorsuali nell'ipotesi di apertura della procedura di
14 liquidazione controllata, il che non significa necessariamente che nel patrimonio del debitore non vi sia alcun attivo che possa essere appreso dalla procedura concorsuale, ma soltanto che l'eventuale attivo una volta liquidato sarebbe appena sufficiente al pagamento delle spese in prededuzione e di giustizia, non riservando alcunché ai creditori concorsuali.
Per espressa disposizione di legge, poi, la prognosi sulla incapienza del patrimonio del debitore deve essere espressa dal gestore della crisi non solo in relazione al patrimonio attuale, ma anche in relazione all'eventuale attivo che potrebbe essere realizzato mediante l'esercizio nella liquidazione controllata delle azioni giudiziali, quali (i) azioni revocatorie concorsuali od ordinarie, (ii) azioni risarcitorie, quali le azioni di responsabilità verso gli organi sociali o le azioni di concessione abusiva del credito e (iii) le azioni recuperatorie di crediti che magari del debitore ha completamente o parzialmente svalutato.
Quanto agli allegati che il gestore della crisi deve unire alla relazione attestativa di incapienza, occorre rilevare che per espressa disposizione di legge sono quelli indicati all'art. 283, c. 3, CCII previsti per la domanda di esdebitazione del sovraindebitato incapiente:
a. l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;
b. l'elenco di tutti gli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
c. la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
d. l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.
Mette conto ricordare che, secondo la giurisprudenza in materia, (cfr. Tribunale
Torino, 13/02/2025) tra i presupposti di ammissione per l'apertura della liquidazione controllata su ricorso del debitore vi è l'essere in grado di offrire ai creditori un'utilità alla procedura, diretta o indiretta, quantomeno in prospettiva futura. Ciò si desume dalla disposizione dell'art. 283 CCII in tema di esdebitazione dell'incapiente, che prevede il ricorso a tale strumento quando il debitore non sia in grado di offrire ai creditori tale utilità, nonché dalle disposizioni dagli artt. 268 e
269 CCII che prescrivono che si proceda all'apertura della liquidazione controllata su proposta del debitore solo se l'OCC attesta che è possibile acquisire attivo da
15 distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie. Non è pertanto sufficiente la mera esistenza di attestazione in ordine a tale punto ma occorre che il Tribunale ne vagli la completezza, la razionalità, la sufficienza e la correttezza dell'iter logico motivazionale seguito dall'attestatore.
Secondo il precedente appena richiamato, “il Tribunale, nel valutare la sussistenza dei requisiti per l'accoglimento della domanda, non può limitarsi a prendere atto della esistenza di attestazione dell'OCC, ma conserva un sindacato in relazione al contenuto di questa. Possono mutuarsi infatti, mutatis mutandis, le affermazioni di principio enunciate dalla Suprema Corte in tema di sindacato sull'attestazione del professionista nell'ambito del concordato preventivo (Cass n. 17273/2023). In altre parole, essendo la possibilità di distribuire attivo per i creditori un requisito per l'accoglimento della domanda, non è sufficiente la mera esistenza di attestazione in ordine a tale punto ma occorre che il Tribunale ne vagli la completezza, la razionalità, la sufficienza e la correttezza dell'iter logico motivazionale seguito”.
Va, naturalmente, richiamato anche l'orientamento della giurisprudenza di merito, al lume del quale (cfr. Tribunale Piacenza, 20/06/2022) va condiviso il principio secondo cui, nella procedura di liquidazione del sovraindebitato – così come, del resto, in tutte le procedure c.d. "minori" di cui alla L. 3/2012 - deve tenersi conto, ai fini della ammissibilità, della economicità della procedura, cioeé della sua utilità prospettica rispetto allo scopo, che è quello di distribuire ai creditori un qualche attivo di liquidazione, anche in relazione ai costi professionali che l'attività liquidatoria e distributiva comporta (conforme, Tribunale di Rimini 22 aprile 2021).
Non possono essere aperte procedure di sovraindebitamento che, di fatto, comportino unicamente la maturazione di debiti prededucibili, in evidente pregiudizio delle ragioni dei creditori ed in violazione dei principi di efficienza e di economicità che devono ispirare l'attività processuale, anche esecutiva/concorsuale.
Dall'esame attento delle deduzioni della difesa della Curatela e dal raffronto con le relazioni, anche integrative del gestore emerge un elemento che suffraga ineludibilmente la censura di non completezza della relazione del gestore.
Ed, invero, con memoria del 06.03.2025 la difesa della Curatela già expressis verbis agganciava la censura di incompletezza della relazione del gestore, tra le altre cose,
16 alla considerazione che il calcolo che ha portato il Gestore a ritenere in circa €
4.234,64 il reddito disponibile mensile (capacità finanziaria) del debitore è errato come è errato il calcolo € 2.560.00 quale “spesa media mensile di sostentamento necessaria per un decoroso sostentamento” (cfr. pag. 14 della Relazione).
Secondo la difesa della Curatela, invero, esso calcolo sarebbe errato perché reso al netto delle rate del finanziamento Controparte_8 contratto dal debitore nel 2020 (cfr. allegati 42 e 43 alla Relazione) e delle rate del pignoramento della che ha agito in Controparte_9 virtù del decreto ingiuntivo n. 49/13 Trib. Salerno euro 217.000,00.
Secondo il ragionamento della difesa della Curatela, quindi, tali pagamenti che il
Gestore ritiene dovuti (tant'è che li sottrae dal disponibile) lederebbero sinanche la par condicio creditorum e sarebbero revocabili, con conseguente accrescimento della capacità finanziaria mensile.
Tal ché, il reddito disponibile mensile del debitore sarebbe ben superiore alla somma di € 4.234,64 perché ad esso occorrerebbe sommare le rate dei pagamenti fatti, in violazione della par condicio, a e a Controparte_8 Controparte_9 che non dovrebbero essere pagate ai rispettivi creditori e che
[...] dovranno, secondo la ricorrente, essere oggetto dell'azione revocatoria dal futuro liquidatore.
Ebbene, a tali rilievi il gestore non offre alcuna risposta, limitandosi a ribadire la incidenza di tali voci di debito sul calcolo della somma mensile disponibile, ma senza approfondire i profili del merito creditizio;
ciò sebbene lo stesso attestatore, nella relazione, si esprima in tali termini: “a prescindere dalle dichiarazioni del debitore, l'incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte va, senz'altro, attribuita a una evidente sproporzione tra l'accesso al credito e la capacità di rientro dello stesso”, non menzionando affatto nella propria relazione i profili relativi alla possibile incidenza dei finanziamenti e delle rate del Controparte_8 pignoramento della sulle modalità di calcolo dell'effettivo reddito mensile CP_9 disponibile”.
Non appaiono idoneamente suffragate le seguenti considerazioni del gestore:
“Tuttavia, da una valutazione analitica della documentazione contabile e bancaria
17 allegata, emerge che i rispettivi redditi netti percepiti sono pressoché integralmente destinati al soddisfacimento di obbligazioni personali, in larga parte derivanti da debiti contratti verso istituti bancari e crediti fiscali pregressi. In particolare, la coniuge risulta gravata da ingenti spese di natura sanitaria e da un generale stato di fragilità economico-patrimoniale tale da non consentire una partecipazione effettiva alle spese domestiche. La figlia, per contro, risulta a sua volta gravata da esposizioni personali, oltre che onerata dalle esigenze di mantenimento del proprio figlio , minore convivente. In questo quadro, risulta che il ricorrente è l'unico Per_2 soggetto in grado di far fronte alle spese ordinarie del nucleo, tra cui il canone di locazione, le utenze domestiche e quelli connessi al mantenimento della famiglia convivente” – difettando nel caso specifico, elementi oggettivi sulla scorta dei quali siffatte considerazioni si fondano.
Appare, infine, non persuasiva la minimizzazione – delle possibilità di recupero di attivo con riguardo all'atto dispositivo del patrimonio immobiliare del debitore in data 26/04/2021, in favore della “ , con sede in , Controparte_10 CP_1 via Talamo, civico 3, iscritta nel Registro delle Imprese di , numero e CP_1 codice fiscale , e presso la C.C.I.A.A. di al numero 354083 P.IVA_2 CP_1 del R.E.A., a rogito notar , repertorio 81345/40572, con Persona_3 cui venne ceduta la piena proprietà del cespite sito in Comune di Pescasseroli (AQ) alla via Fonte Fracassi, costituito da fabbricato sviluppantesi su due livelli (piano terra e primo), composto da complessivi dieci vani catastali in corrispettivo dell'importo di € 223.800,00.
Ciò in quanto non può rilevare, in contrario, il mero rilievo della circostanza che la cessione dell'immobile venne effettuata durante la pendenza di verbale di pignoramento trascritto in data 20.3.2020 ai nn.4365/3536, a seguito di atto esecutivo rep. 40/2020 del 3.2.2020 presso il Tribunale di Sulmona, in relazione alla quale la parte venditrice dichiarava nel contratto di vendita che lo stesso, benché formalmente in essere, dovesse considerarsi sostanzialmente non efficace, per effetto del pagamento dell'importo di € 200.00,00 in favore della "
[...]
– ciò non potendo elidere le valutazioni in punto potenziale recupero Parte_1 di attivo.
18 Diviene dirimente, a questo punto, evidenziare che, nella memoria difensiva depositata il 02.09.2025, il resistente ha recisamente escluso la ipotizzabilità di azioni revocatorie o risarcitorie con prognosi favorevole, idonee ad accrescere l'attivo della futura procedura di liquidazione, deducendo in ordine a specifici profili relativi, ora, alla carenza del requisito di anteriorità del credito ai fini dell'actio pauliana, ora, in punto di assenza di presupposti per discorrere di abusiva concessione del credito.
Va, in proposito, evidenziato che, però, l'art. 268 CCII, co. 3, affida espressamente all'OCC il compito di attestare che non sia possibile acquisire attivo ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie – tal ché, stabilità la non completezza della relazione, deve rimarcarsi che le argomentazioni del resistente, sul punto, sono deduzioni di carattere difensivo unilaterale.
Né, peraltro, quella presente costituisce la sede deputata alla effettuazione di giudizi prognostici di tutte le possibili azioni di recupero di attivo, essendo il
Tribunale, piuttosto, chiamato a sondare la sussistenza dei presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata.
L'art. 268 CCII, co. 3, d'altro canto, nell'affidare all'attestatore la verifica di acquisibilità di attivo, anche a mezzo esercizio di azioni giudiziarie, non può certamente e verosimilmente richiedere un giudizio prognostico di tali azioni – salva la assoluta carenza di presupposti di proponibilità ab origine – ogni giudizio essendo notoriamente inciso da un quoziente di alea insopprimibile.
Non può sottacersi, ancora, che le valutazioni proposte dal resistente – laddove sminuiscono la portata di future azioni revocatorie o risarcitorie – incentrano il fuoco della valutazione sull'interesse del singolo creditore (ad es. l'interesse del creditore fondiario a non vedere diminuito l'asset sul quale soddisfarsi); e, però, nel caso in esame, da un canto non si ravvisa interesse del resistente a tutelare le migliori ragioni dei propri creditori singolarmente intesi e, dall'altro, non può non riportarsi l'attenzione alla cura dell'interesse del ceto creditorio nel suo complesso, al netto delle iniziative esecutive intraprese dai singoli.
Il compito del Tribunale consiste, dunque, nel valutare se sopravviva un margine di utilità prospettica dalla apertura della liquidazione controllata, pur a fronte della già avvenuta aggressione in via individuale di tutto l'asset immobiliare di attuale pertinenza del debitore
19 Il margine di utilità prospettica, però, non può essere negato sulla scorta di una pretesa prognosi sfavorevole dei giudizi in questione;
al contrario, la stessa ipotizzablità di tali iniziative giudiziarie costituisce di per se' una possibile utilità prospettica per la massa di creditori (né l'art. 268 CCII richiede altro che possibilità di acquisire attivo, fuor di certezze granitiche), che non compete al Tribunale degradare al rango di mere congetture fantasiose – spettando ogni valutazione solo al futuro giudice eventualmente competente a decidere.
Mette conto richiamare, poi, in tema di “anteriorità del credito” in materia di actio pauliana, l'insegnamento della Suprema Corte (cfr. ex multis) Cassazione civile , sez. III , 22/04/2025 , n. 10546), secondo cui “L'azione revocatoria ordinaria può avere ad oggetto anche atti compiuti prima del sorgere del credito, quali la costituzione di un fondo patrimoniale, purché vi siano il “ consilium fraudis ” e l'”eventus damni”. In tal caso è irrilevante se l'atto sia anteriore all'insorgenza del credito, potendo comunque esservi dolosa preordinazione da parte del debitore”.
Tale orientamento consolidato rende palese che l'actio non richiede di necessità
l'anteriorità del credito, incidendo la stessa solo sul modo di declinarsi del requisito della scientia fraudis e della participatio.
Quanto, ancora, ai danni che l'apertura della procedura arrecherebbe al debitore
(sub specie di “a) un danno diretto per il creditore per una riduzione dell'incasso del credito fondiario [compensi in prededuzione (Cfr.doc. n.° 91 - 92) del liquidatore, ed ai difensori del debitore per l'assistenza alla procedura della L.C.]; b) un danno ulteriormente diretto, seppur strumentale, per il debitore il quale non vedrebbe ridotta [per il pagamento del compenso dovuto in prededuzione al liquidatore] la sua posizione debitoria nei confronti del creditore ipotecario – fondiario) va evidenziato che le procedure liquidatorie – comportando innegabili spese – comportano sempre un qualche aggravio della posizione debitoria e diminuzione della soddisfazione dei creditori;
vi è che, però, l'aggravio è causato dal fine, che è quello del perseguimento della par condicio, sicché – in presenza di possibilità di acquisizione di attivo – diventa recessiva la produzione di tale aggravio, laddove essa sia funzionale alla attualizzazione di quella possibilità, purché, come nel caso di specie, non del tutto remota, quand'anche, come è ovvio, non certa.
Quanto alla inutilità suggerita della revocatoria dell'atto rep. 81345 – Persona_3 racc. 40572 – del 2021 – in quanto la eventuale vittoria nel giudizio “sarebbe la
20 vittoria di PI per la curatela, in quanto il credito fuoriuscito dal patrimonio del debitore era un credito gravato da privilegio ipotecario”, deve evidenziarsi che, però,
l'incremento di attivo accrescerebbe il montante positivo complessivo, con creazione di possibili nuovi spazi e margini di soddisfazione.
Quanto alla abusiva concessione del credito, la difesa della ricorrente assume che il primo finanziamento ha previsto la concessione dell'importo lordo mutuato di €
79.920,00 con il pagamento della prima rata di € 666,00 in data 31.08.2019 mentre il secondo finanziamento ha previsto la concessione dell'importo lordo mutuato di
€ 47.880,00 con il pagamento della prima rata di € 399, 00 in data 28.2.2022.
Secondo la ricorrente, trattandosi di finanziamenti a consumatore trovano applicazione gli artt. 124 bis e 125 bis T.U.B. e la violazione di tali norme comporta l'applicazione della soluti retentio prevista dall'art. 2035 c.c. stante la violazione da parte della finanziaria dell'art. 5 del T.U.B. la quale non ha fatto alcuna delle verifiche imposte dall'art. 124 bis T.U.B.
Per contro il resistente replica che a) quando furono concessi i finanziamenti e sorsero i debiti il dott. era pienamente solvibile, b) che tutti i crediti CP_2 che dovrebbero essere revocati hanno origine anteriore, come documentato in atti, al credito della curatela.
Va osservato che, però, pur non essendo la presente la corretta sede di valutazione, il risarcimento da abusiva concessione non è escluso dalla solvibilità del finanziato, laddove si alleghi e comprovi che sussistesse la sua difficoltà economica, e che, dunque, la concessione del credito abbia aggravato il dissesto (cfr. Cassazione civile
, sez. I , 04/11/2024 , n. 28320 cfr. “La condotta illecita di chi, in simmetria con il ricorso abusivo al credito, tale credito accordi, qualificata come concessione abusiva di credito, consiste nell'agire del finanziatore che conceda, o continui a concedere, incautamente, credito in favore dell'imprenditore che versi in stato d'insolvenza o comunque di crisi conclamata, in violazione dell'obbligo di valutare con prudenza la concessione del credito ai soggetti finanziati, in particolare ove in difficoltà economica. Questa erogazione del credito abusiva, perché effettuata, con dolo o colpa, a impresa che si palesa in una situazione di difficoltà economico-finanziaria ed in mancanza di concrete prospettive di superamento della crisi, integra un illecito del soggetto finanziatore, per essere egli venuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione, che
21 obbliga il medesimo al risarcimento del danno, ove ne discenda l'aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell'attività d'impresa”).
Si tratta, naturalmente, di profili complessi che non potrebbero essere esauriti in un giudizio prognostico dell'esito di una futura azione, rispetto ai quali, però, non sussistono affatto elementi probatori certi ed oggettivi che consentano a priori di escludere in assoluto la percorribilità giudiziaria di tali iniziative – ciò che, in definitiva, conduce alla conclusione che sussiste la possibilità di acquisizione di attivo e, dunque, l'utilità prospettica astratta della procedura.
In difetto di complessiva razionalità dell'iter logico seguito dall'attestatore, e per tutte le ragioni sin qui esposte, ritiene il Tribunale che non possa dirsi comprovata l'eccezione di cui all'art. 268, co. 3 CCII e che possa, dunque, essere delibata la fondatezza della domanda di apertura della procedura di liquidazione controllata.
PRESUPPOSTI
In diritto, in sintesi estrema, si deve quindi rammentare che la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata presuppone il riscontro della sussistenza dei presupposti di ammissione di cui dapprima agli articoli 2, lettera c) CCII e poi 268,
269 e 270 CCII.
PRESUPPOSTO SOGGETTIVO
Tanto comporta, sul piano del riscontro della sussistenza del presupposto soggettivo, il rammentare che la procedura di liquidazione controllata è configurabile per il consumatore, il professionista, l'imprenditore agricolo e le start- up innovative oltre che per ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
In particolare, l'impresa minore deve provare, ai sensi della lettera d) dell'art. 2, di avere avuto nei tre esercizi antecedenti, un attivo non superiore ad euro trecentomila, ricavi non superiori ad euro duecentomila e che non risultino debiti superiori a euro cinquecentomila.
Si osserva, ai margini, che l'onere della prova è sempre sulla impresa minore sia quando chiede di accedere alle procedure di sovraindebitamento sia quando si oppone ai sensi dell'art. 121 CCII all'apertura della liquidazione giudiziale.
22 PRESUPPOSTO OGGETTIVO
Va poi osservato che l'ambito oggettivo di applicazione della procedura fa riferimento tanto allo stato di crisi quanto a quello di insolvenza come disciplinati dalle lettere a) e b) dell'art. 2 del CCII. La domanda, inoltre, ai sensi dell'art. 268, comma 2, CCII, può essere presentata da un creditore, quando il debitore è in stato di insolvenza. In tal caso, non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è inferiore ad euro 50.000,00.
Va rammentato che, ai sensi dell'art. 268, comma 3, quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.
RINVIO AL PROCEDIMENTO UNITARIO
Va poi, in diritto, ricostruito, che a corredo della domanda di liquidazione controllata debbano essere allegati, ma solo in quanto compatibili, i documenti prescritti dall'art. 65, laddove al I comma CCII, dispone che i sovraindebitati [I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) possono proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del presente capo o del titolo V, capo IX, che disciplina appunto la liquidazione controllata] e laddove al secondo comma dispone che “Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni della presente sezione, le disposizioni del titolo III, in quanto compatibili”.
DOCUMENTI DA DEPOSITARE
Quindi, dal combinato disposto dei richiamati artt. 37 e 39 CCII , che al ricorso vanno allegati, nei limiti appunto della compatibilità, a) le scritture contabili e fiscali obbligatorie;
b) le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata;
c) le dichiarazioni IRAP;
d) le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi;
e) i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi;
f) una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata;
g), uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività; h) un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
i)
l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di
23 prelazione;
l) l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto;
m) l'indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti;
n) una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale.
Va rammentato che, ai sensi dell'art. 268, comma 3, quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.
DEL CASO
Ai sensi dell'art. 268, comma 2, C.C.I., la domanda può essere presentata da un creditore, quando il debitore è in stato di insolvenza e sempre che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria sia uguale o superiore ad euro 50.000,00.
Il creditore odierno ricorrente agisce in forza di sentenza, che è per legge provvisoriamente esecutiva, di condanna del resistente ad una somma superiore ad € 600.000,00, risultando superata la soglia di € 50.000,00 di debiti scaduti e non pagati.
Il credito supera la soglia di euro 50.000,00 come previsto dal comma 2 dell'art. 268.
Il presupposto oggettivo della insolvenza – rilevante in quanto la domanda è proposta da un creditore – sussiste senz'altro, dovendo all'uopo valorizzarsi che, a fronte dell'inadempimento all'obbligo di corrispondere la somma oggetto del capo di condanna della sentenza in forza della quale la procedura fallimentare si qualifica creditrice di , credito che, sommato alle altre voci di credito CP_2 ammonta a complessivi € 5.007.219,71, tutti gli immobili di proprietà del medesimo risultano già staggiti nella procedura esecutiva immobiliare incardinata dalla in nome e per conto della di essa mandante titolare CP_6 Parte_1 quest'ultima del portafoglio crediti già della beni peraltro gravati da CP_11 ipoteca di primo e secondo grado concesse in favore della e di terzo Controparte_4 grado in favore della e tutti assegnati provvisoriamente al Sig. CP_11
24 all'esito della vendita all'asta e della successiva gara fra Persona_4 offerenti tenuta dal professionista delegato alle vendite avv. in data Controparte_3
16/07/2024.
L'esistenza, la persistenza, l'entità dei debiti scaduti e non onorati, unitamente alla esistenza di procedure esecutive immobiliari e mobiliari suffragano ampiamente il quadro di impotenza finanziaria strutturale ed irreversibile, necessario per l'apertura della liquidazione controllata.
CONCLUSIONI
Tanto premesso, il Collegio, ritenuto, in base alla documentazione agli atti, provata:
1. la sussistenza della competenza territoriale;
2. la sussistenza dello stato di insolvenza del debitore;
3. la sussistenza di debiti scaduti e non pagati superiore ad euro 50.000,00;
4. la non assoggettabilità del debitore a procedure concorsuali diverse da quelle regolate al capo II della l. 3/2012;
5. la sufficienza della documentazione prodotta dal creditore nonché della documentazione contabile acquisita dall'ufficio in sede di apertura della liquidazione giudiziale;
6. l'insufficienza della attestazione dell'O.C.C. circa l'eventuale impossibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori,
VISTO L'ART. 270 CCII
P.Q.M.
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata di C.F. CP_2
C.F._3
nomina, quale giudice delegato alla procedura, la dott.ssa Giuseppina Valiante;
nomina liquidatore della procedura l'avv. Angela Marino;
dispone che il liquidatore rediga ai sensi del comma 2 dell'articolo 272 del CCII
l'inventario dei beni del debitore;
dispone che il liquidatore rediga ai sensi dell'art. 213 e 272, comma 2, CCII un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione che assicuri la ragionevole durata della procedura;
25 PRECISA che la procedura di liquidazione controllata (a differenza della liquidazione del patrimonio) si chiude con decreto nei casi previsti dagli artt. 233 e 276 CCII;
PRECISA che ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 65 CCII alla liquidazione controllata “Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni della presente sezione, le disposizioni del titolo III, in quanto compatibili” ed in particolare, come di seguito richiamate, le disposizioni insite negli articoli da 40 a
49 CCII;
AUTORIZZA, ai sensi dell'art. 49, comma terzo appunto come richiamato dall'art. 65,
CCII, il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
AUTORIZZA, inoltre, il liquidatore ad accedere al cassetto fiscale ed al cassetto previdenziale del sovraindebitato;
DISPONE: a) che tutti gli atti della procedura siano trasmessi attraverso il P.C.T.; b) che il liquidatore a spese della procedura utilizzi per il deposto in PCT il portale www.fallcoweb.it; c) che il liquidatore apra ed utilizzi l'indirizzo di posta elettronica della procedura di tale portale per le comunicazioni tra liquidatore e creditori e terzi;
ORDINA la tempestiva trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ad eventuali beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
ORDINA, se del caso e se non già effettuato, al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione controllata di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la
26 documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
ORDINA la consegna o il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
DISPONE ai sensi dell'art. 150 CCII come richiamato dall'art. 270 comma 5, CCII che dal giorno della dichiarazione di apertura della procedura sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII, che “nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”;
DISPONE IN ATTUAZIONE, che il nominato liquidatore, chieda al G.D. - valutata con assoluta priorità e quindi anticipando questa parte del programma di liquidazione la concreta convenienza per la procedura - di essere autorizzato o ad intervenire nelle procedure esecutive pendenti in fase antecedente all'esecutività del riparto ovvero a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
DISPONE, ai sensi del comma 1 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore entra trenta giorni aggiorni l'elenco dei creditori ai quali notificare la sentenza;
ASSEGNA, ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica della procedura, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande;
AVVISA i creditori e i terzi che dovranno sempre indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi
27 dell'art.10, co. 3, CCI;
DISPONE, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore entra novanta giorni completi l'inventario dei beni del debitore;
DISPONE, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore entra novanta giorni rediga (alla luce degli atti acquisiti anche ai sensi degli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.) e depositi in PCT, per l'approvazione da parte del G.D., il programma della liquidazione;
precisa che si applica, per quanto compatibile, l'art. 213 CCI verificando: - la convenienza per le liti attive e le liquidazioni dei beni;
- il reddito effettivamente necessario per parte debitrice e la sua famiglia;
- l'ammissione in privilegio, ai valori minimi della fascia indeterminabile da € 26.001,00 a € 52.000,00, del credito per redazione di ricorso in materia concorsuale dell'eventuale difensore che abbia assistito parte debitrice atteso che ai sensi dell'art. 269 CCII il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore, con l'assistenza dell'OCC;
INVITA il liquidatore a proporre modifiche del programma di liquidazione qualora emergano elementi per modificare i sottesi giudizi di convenienza;
in particolare autorizza il G.D. a ricalcolare il reddito necessario per parte debitrice e la famiglia al momento del suo effettivo spossessamento qualora sia stato autorizzato ad utilizzare l'abitazione ovvero qualora emergano elementi non valutati;
ORDINA al liquidatore di riferire al giudice delegato sullo stato della liquidazione con relazioni semestrali;
ORDINA al liquidatore di tenere il libro giornale in forma elettronica allegandone copia ad ogni relazione semestrale;
AUTORIZZA il liquidatore, per il deposito di tutte le somme di pertinenza della procedura, all'apertura di un conto corrente vincolato all'ordine del GD concordandone i costi con l'istituto bancario e prevedendo prelievi previa emissione di mandati del G.D.;
DISPONE che, a cura del liquidatore, la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione;
DISPONE che la sentenza sia notificata al debitore;
DISPONE che, a cura del liquidatore, la sentenza sia pubblicata nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale (procedure in materia di sovraindebitamento);
DISPONE che, a cura del liquidatore, la sentenza, qualora parte debitrice svolga
28 attività d'impresa o sia socio di società di persone, sia trasmessa per l'iscrizione presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI ove richiama l'art. 45 CCII;
DISPONE che il liquidatore, qualora parte debitrice svolga attività d'impresa o sia socio di società di persone, comunichi al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società debitrice;
DISPONE che, a cura del liquidatore, la sentenza, sia trasmessa all'agente della riscossione, agli uffici fiscali, agli uffici fiscali degli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata a cura della cancelleria al creditore ricorrente nell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 268 CCII;
DISPONE, ai sensi dell'art. 40 comma 3, come richiamato dall'art. 65, CCII che la presente sentenza, come il ricorso, venga a cura della cancelleria comunicata al
Pubblico Ministero;
DISPONE che la presente sentenza venga a cura della cancelleria comunicata al liquidatore nominato, al gestore OCC ed al referente OCC;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115.
Si comunichi.
IN SALERNO 03.12.2025
Il Presidente rel. Dr.ssa Giuseppina Valiante
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