Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 17/06/2025, n. 941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 941 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Vicenza
In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Stefania Caparello ha pronunciato la seguente SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES CPC
Nella causa n. 2492/2023 tra le parti:
ATTORE
) rappresentato e difeso dall'avv. DE VIVO DAVIDE Parte_1 P.IVA_1
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio C.F._1
CONVENUTO
) rappresentato e difeso dall'avv. FANTINI DANIELE CP_1 P.IVA_2
) e dall'avv. CUSINATO RICCARDO ( ) C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliato presso il suo studio
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
Decisa a Vicenza sulle seguenti conclusioni:
Attore: - dichiarare la cessazione della materia del contendere;
- condannare la al pagamento di spese e competenze di giudizio, oltre al rimborso del CP_1 contributo unificato
Convenuto: dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Fatto e Processo
Con atto di opposizione a precetto, – sul presupposto per cui, con sentenza n. Parte_1
1697/2023 pubblicata il 19.09.2023 nel giudizio avente R.G. n. 7675/2020, il Tribunale di Vicenza ha condannato il a pagare alla la somma di “euro 452.833,50, oltre a Parte_1 CP_1 rivalutazione ed interessi dalla domanda alla data della presente sentenza, e agli ulteriori interessi di legge sino al saldo”; che con successivo precetto, notificato il 22.09.2023, la aveva CP_1 chiesto il pagamento di € 686.324,47 di cui € 196.115,93 a titolo di interessi – ha citato in giudizio
L'opponente ha, in particolare, dichiarato che sommando la rivalutazione, il calcolo corretto porta ad una somma di € 97.535,27 in luogo di € 196.115,93 con una differenza di € 98.579,96 rispetto a quanto precettato dalla (196.115,93 - 97.535,27). CP_1
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_1
Nelle more del giudizio, la sentenza del Tribunale di Vicenza, oggetto del precetto impugnato, è stata oggetto di gravame dinanzi alla Corte d'Appello di Venezia.
Il Presidente ff della Corte ha sospeso l'efficacia esecutiva della pronuncia e fissato udienza per la comparizione delle parti.
Nelle more, è intervenuta la sentenza Corte Appello n. 2048/24 (passata in giudicato) che ha integralmente riformato la sentenza di primo grado
Le parti hanno quindi rappresentato conclusioni congiunte in merito all'intervenuta cessata materia del contendere, rimanendo su posizioni conflittuali solo in ordine alla imputazione delle spese di lie.
Il giudice ha assunto in decisione la causa ex art. 281 sexies cpc nuovo rito.
Motivi della decisione
Come noto, la cessazione della materia del contendere – che deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio – costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire,
e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (cfr. Cass. 4714/2006 rv. 590244).
Ora le parti hanno rassegnato conclusioni congiunte tranne per quanto riguarda le spese, relativamente alle quali parte opponente insiste per la liquidazione, mentre parte opposta chiede la compensazione.
Occorre, quindi, valutare la soccombenza virtuale.
Ora, la sentenza precettata disponeva la condanna di al pagamento di Controparte_2
€ 452.833,50, oltre a rivalutazione ed interessi dalla domanda alla data della presente sentenza, e agli ulteriori interessi di legge sino al saldo.
Il punto controverso è stata la quantificazione degli interessi, avendo parte opposta indicato la stessa secondo i parametri di cui all'art. 1284 IV c.c.
La Corte d'Appello ha integralmente riformato la pronuncia di primo grado. Ebbene, preme comunque rilevare che già con la pronuncia della Cassazione Sez. Civ, sentenza n.
23846 del 04.08.2023, era noto il principio per cui “Se il titolo esecutivo giudiziale non specifica la natura degli interessi legali liquidati, in sede di esecuzione forzata occorre necessariamente far riferimento al tasso ex art. 1284, comma 1, c.c., restando esclusa l'applicabilità dell'art. 1284, comma 4, c.c.”.
D'altra parte, la pronuncia di prime cure oggetto di precetto è stata totalmente riformata e, quindi, al di là delle specifiche doglianze in punto di interessi, il titolo è venuto meno.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate a carico di parte opposta, nella misura di cui in dispositivo, sulla base del DM 10/03/2014, n. 55, come da ultimo modificato dal DM
08/03/2018, n. 37 e succ. mod. e succ. modifiche, tenuto conto della natura della controversia e della sua complessità, con riferimento al valore della causa, parametro minimo, per le fasi studio e introduttiva, stante l'assenza della fase istruttoria e il fatto che la fase decisionale si è caratterizzata per lo svolgimento di conclusioni congiunte in merio alla domanda principale.
Si liquidano pertanto € 2.090,00 di cui € 1.276,00 per fase di studio, € 814,00 per quella introduttiva.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
DICHIARA cessata la materia del contendere;
CONDANNA parte opposta a corrispondere a parte opponente le spese di lite che liquida in €
2.090,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA nonché spese esenti per € 195,00.
Vicenza, 17/6/25
Il giudice dott.ssa Stefania Caparello