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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 01/10/2025, n. 4753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4753 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vera Marletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 9258/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. SAVERIO STICCHI DAMIANI, elettivamente domiciliato nel suo studio in Indirizzo
Telematico.
ATTORE
contro
:
TR
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PALILLO SALVATORE e dell'avv. ,
[...] P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Via Lauricella n.9 null 92100 Agrigentopresso il difensore avv. PALILLO
SALVATORE
CONVENUTO
Posta in decisione all'udienza del 14.05.2025 sulle conclusioni precisate come in atti, previa assegnazione alle parti costituite dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica pagina 1 di 8 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la società in Parte_2 persona dell'amministratore p.t., conveniva in giudizio innanzi questo Tribunale L'
[...]
e proponeva domanda al TR fine di fare accertare:- l'inesistenza di un rapporto contrattuale tra le parti per scadenza della durata del vincolo, -la scarsa importanza dell'inadempimento contestato, -la mancanza di danno arrecato e l'illecita applicazioni di penali da parte dell' TR
Chiedeva pertanto al Tribunale adito: “disattesa ogni contraria istanza eccezione:
- accertare e dichiarare l'inesistenza ad oggi di un rapporto contrattuale, ovvero l'inefficacia per scadenza della durata del vincolo contrattuale, tra e l' Parte_1 CP_1 [...]
e, per l'effetto, accertare e Parte_3 dichiarare l'inefficacia attuale delle clausole penali del contratto non più in essere;
- accertare e dichiarare, in ogni caso, che gli inadempimenti contestati sono di scarsa importanza e non produttivi di alcun danno e, per l'effetto, accertare e dichiarare che nessuna somma a titolo di penale può essere richiesta dall' convenuta;
TR
- in ogni caso, accertare e dichiarare, anche sotto il profilo dell'abuso del diritto, la scarsa importanza dell'inadempimento e l'illegittima e/o l'illecita applicazione delle penali e, per l'effetto, accertare e dichiarare che la pretesa dell' non è meritevole di tutela e, conseguentemente, che TR alcuna somma di danaro a titolo di penale è dovuta a carico di;
Parte_1
- per l'effetto, condannare la convenuta a corrispondere la somma di € 17.978,82 (ovvero la minore o maggiore somma che dovesse essere ritenuta di giustizia), oltre interessi moratori e legali, quali somme indebitamente trattenute a titolo di penali. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.”
La convenuta si costituiva in giudizio contestando quanto ex adverso e chiedeva al Giudice adito di:” - rigettare ogni eccezione, deduzione e richiesta della così come contenute nell'atto Parte_1 di citazione. Con vittoria di spese. Con ogni riserva di legge.”
All'udienza cartolare del 21.12.2022 le parti insistevano in atti e il G.I., su richiesta delle stesse, assegnava i termini di cui all'art. 183 comma 6 cpc.
Con ordinanza del 10.07.2023, il G.I. rigettate le istanze istruttorie avanzate da parte attrice, e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 28.10.2024
(poi rinviata al 14.05.2025).
Indi all'udienza del 14 maggio 2025, sulle conclusioni precisate come in atti, il G.I. poneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art.190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. pagina 2 di 8 Ciò posto, giova premettere quanto segue.
La vicenda che ci occupa prende le mosse dall'iniziativa giudiziaria spiegata dalla società
[...] nei confronti dell' al fine di fare accertare Parte_2 TR
l'inesistenza di un rapporto contrattuale tra le parti e le conseguenze da essa derivanti.
Nei fatti è accaduto che inizialmente la ”, a seguito di Parte_4 procedura pubblica per l'affidamento del servizio di trasporto sanitario integrato mediante l'impiego di ambulanze per il soccorso sanitario d'urgenza ed emergenza e veicoli speciali adibiti al trasporto di emoderivati e/o campioni biologici/automedica, è risultata aggiudicataria del servizio, come da deliberazione D.G. n. 354 del 06.05.2016 e sentenza TAR Catania del 26.10.2016, e ha stipulato con l' il relativo contratto della durata triennale. Controparte_2
Il rapporto contrattuale scadeva il 15.11.2019 – salvo eventuale rinnovo di un anno ed eventuale ulteriore proroga di mesi sei.
In data 11.9.2019, la “ ”, divenuta affittuaria di ramo d'azienda della “ Parte_1 [...]
subentrava nel contratto di affidamento del servizio di Parte_5 trasporto sanitario in esame.
Con delibera n. 682 del 12.11.2019, l' provvedeva ad indire procedura TR aperta per l'affidamento del servizio di trasporto sanitario e nella medesima delibera, si evidenziava la necessità di garantire la continuità dell'attività contrattualizzata, stabilendo il mantenimento del servizio eseguito dalla per un periodo di mesi sei e, comunque, fino all'aggiudicazione Parte_1 della gara, ovvero all'immissione in servizio del nuovo affidatario.
A seguito di giudizio dinanzi al TAR avverso la suddetta gara, l' con delibera n. TR
1402 del 17.12.2021, revocava in autotutela la delibera 682/2019 e indiceva nuova procedura aperta per l'espletamento del medesimo servizio. Anche in tale delibera si ribadiva la validità del contratto in corso con l'odierna attrice, in regime di proroga tecnica, e la vigenza fino all'immissione in servizio del nuovo affidatario.
Sulla scorta del contratto prorogato, l'odierna attrice, a decorrere da ottobre 2021 iniziava a ricevere numerose contestazioni scaturenti da presunte inadempienze contrattuali da parte dell'
[...]
. Conseguentemente, ai sensi dell'art.4 del capitolato tecnico del contratto (Alleg.2) CP_1 venivano irrogate le relative penali, a gravare sulle fatture man mano emesse, in conformità alla frequenza e alla gravità delle infrazioni commesse.
In diritto, nel giudizio odierno, l'attrice, oltre a richiedere l'accertamento dell'inesistenza di un rapporto contrattuale tra le parti per scadenza della durata del vincolo, chiede altresì di valutare l'eventuale suo inadempimento di scarsa importanza e conseguentemente far dichiarare l'illegittimità pagina 3 di 8 delle penali applicate dall' richiede altresì la condanna della convenuta a TR restituzione delle somme, a suo dire, indebitamente trattenute per un importo complessivo di €
17.978,82.
La presente domanda è da rigettare per le ragioni che seguono.
Secondo il generale principio dell'onere della prova, ai sensi dell'art.2697 c.c.: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio [99 c.p.c., 100 c.p.c.] deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento [115
c.p.c.].Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”. L'onere di provare un fatto quindi, ricade su colui che invoca proprio quel fatto a sostegno della propria tesi (onus probandi incumbit ei qui dicit): chi vuol far valere in giudizio un diritto deve quindi dimostrare i fatti costitutivi, che ne hanno determinato l'origine. Mentre colui che contesta la rilevanza di tali fatti in giudizio ha invece l'onere di dimostrarne l'inefficacia, o provare eventuali altri fatti che abbiano modificato o fatto venir meno il diritto vantato, chiamati rispettivamente fatti impeditivi, modificativi ed estintivi.
Nel caso in esame occorre fare riferimento alla disciplina del contratto di appalto di servizi che è regolato generalmente da un accordo in cui un cliente affida (nel caso specifico l' TR
l'esecuzione di un servizio, che può essere di natura manuale o intellettuale, a un fornitore (FIRST AI
ON ). Pt_1
Nel contesto della prestazione, si commissiona la fornitura di un servizio che può essere sia continuativo sia periodico, e la durata può essere sia a tempo determinato, con una scadenza prefissata, che a tempo indeterminato.
Le parti odierne hanno sottoscritto un accordo di tale natura, la cui scadenza era fissata in data
15.11.2019.
Per quanto interessa ai fini della controversia, il contratto prevedeva anche un capitolato tecnico
(Alleg.2) che indicava da quanti mezzi il servizio fosse svolto, la necessità di fornire l'elenco completo e dettagliato impiegato dall'impresa per lo svolgimento delle mansioni, il corrispettivo annuale e l'applicazione di penali in caso di inadempienze contrattuali.
Orbene considerato quanto detto occorre esaminare le contestazioni sollevate dall'attrice, trattando singolarmente le singole questioni prospettate agli atti di causa.
1. Inesistenza del rapporto contrattuale
Con il primo motivo di citazione, l'attrice eccepisce che il contratto stipulato con l'
[...]
ed avente ad oggetto l'affidamento del servizio di trasporto Controparte_2 sanitario mediante l'impiego di ambulanze per il soccorso d'urgenza e di campioni biologici sia inesistente. pagina 4 di 8 In particolare, la sostiene che il contratto non possa ritenersi valido ed efficace e sia Parte_1 quindi inesistente, poichè la proroga sarebbe stata di soli 6 mesi e la prosecuzione del servizio nelle more dell'espletamento della nuova gara è da considerarsi come svolto in via di mero fatto.
Da ciò l'impossibilità di applicare le penali previste dal capitolato tecnico.
Ciò inoltre contrasterebbe con ogni possibile regola riguardante la gestione dei contratti pubblici e, più in generale, l'azione amministrativa.
Ebbene, tale doglianza non può accogliersi per le seguenti considerazioni.
Se da un lato è vero che il contratto de quo è scaduto in data 15.11.2019, è altrettanto vero che è stato prontamente prorogato alle stesse condizioni precedentemente stabilite.
Dapprima con delibera n. 682 del 12.11.2019 di indizione della nuova gara d'appalto, l'odierna convenuta ha formalizzato “l'inderogabile necessità di garantire la continuità del servizio necessario e indispensabile per l'attività istituzionale dell' , mantenendo “….il servizio a suo tempo CP_3 appaltato all'operatore ed oggi eseguito a Parte_6 cura di , a seguito di affitto ramo di azienda ex art. 106 D. Lgs. Parte_1
50/16, di cui alla comunicazione al prot. n. 15702 del 18.09.19, per un periodo di mesi sei e, comunque, fino all'aggiudicazione della presente gara, ovvero all'immissione in servizio del nuovo affidatario”.
Successivamente anche con l'ulteriore delibera n. 1402 del 17.12.2021 di revoca in autotutela della precedente delibera e di indizione di nuova gara per il medesimo servizio, ove testualmente si legge, alla pag. 11 “confermare che, con riferimento al contratto attualmente in corso (ossia quello con la
), lo stesso rimane in vigore in regime di proroga tecnica sino all'immissione in servizio Parte_1 del nuovo affidatario”.
Da ciò si evince chiaramente che la proroga di mesi sei non era il termine ultimo di validità del contratto, in quanto quest'ultimo doveva considerarsi valido ed efficace, “comunque”, fino all'aggiudicazione della nuova gara ed addirittura fino all'immissione in servizio del nuovo affidatario, questo anche in ragione del rispetto di continuità dell'azione amministrativa.
Tali delibere sono state formalmente condivise dalla Aid One, la quale vi ha prestato quiescenza, Pt_1 con la conseguenza che il rapporto tra le parti ha continuato ad essere regolato dal contratto originariamente stipulato, ritenuto a tutti gli effetti valido ed efficace.
Ogni contestazione in merito va rigettata.
Riguardo i dubbi dell'attrice sulla presunta “inerzia” dell' relativa all'indizione di TR una nuova gara pubblica, al fine di affidare nuovamente il servizio, risulta generica e non provata.
pagina 5 di 8 L'A.O. ha dimostrato che le lungaggini collegate allo svolgimento della gara non sono dipese da inerzia, ma da situazioni oggettive (rinuncia dei membri della commissione) che hanno protratto nel tempo il regolare svolgimento della stessa.
2. Scarsa importanza dell'inadempimento e inesistenza del danno legittimante l'operatività della clausola penale.
Ritenuto il contratto tra le parti valido ed efficace, occorre valutare l'inadempimento contestato dalla convenuta alla a partire da ottobre 2021, per comprenderne la portata. Parte_1
L'attrice eccepisce la scarsa importanza delle singole inadempienze per giungere alla conclusione che le stesse non avrebbero potuto legittimare l'applicazione delle penali da parte dell' TR
.
[...]
Partendo dal dato fattuale, incontestato, del riconoscimento dell'inadempimento, occorre esaminare cosa è accaduto.
Dal mese di ottobre 2021, l' ha contestato a parte attrice una serie di inadempienze TR contrattuali, che trovavano base giuridica nel regolamento sottoscritto.
L'inadempimento in particolare riguardava l'utilizzo dei mezzi impiegati nell'espletamento del servizio e il personale impiegato. A dire dell'attrice l'inadempimento, comunque riconosciuto, non era da considerarsi di scarsa importanza o comunque non tale da legittimare l'applicazione della clausola penale.
La gravità e/o scarsità dell'inadempimento va commisurata all'interesse che la parte adempiente aveva o avrebbe potuto avere alla regolare esecuzione del contratto.
Riguardo i mezzi, l'Azienda ospedaliera ha contestato formalmente la violazione dell'art. 2 del contratto che disponeva: “Gli automezzi che dovessero superare i 5 anni dalla prima immatricolazione
o 150.000 km nel corso della validità del contratto dovranno essere sostituiti con altri “nuovi di fabbrica” e di prima immatricolazione o declassati in conformità a quanto previsto dal Comunicato n.
87 PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI”
Ed ancora, il capitolato, nella parte relativa al “Regolamento del servizio” testualmente disponeva “Le imprese aggiudicatarie dovranno preventivamente comunicare all'Azienda le eventuali variazioni dei mezzi messi a disposizione per il servizio, dichiarandone le caratteristiche dei nuovi mezzi, regolare certificato di omologazione all'uso specifico e l'idoneità degli stessi alla particolarità e finalità del servizio”.
pagina 6 di 8 Secondo la convenuta, la senza alcuna valida giustificazione, ha provveduto Parte_1 arbitrariamente ad utilizzare mezzi: 1) con immatricolazione superiore ai 5 anni e limite di percorrenza oltre i Km 150.000, nonostante le segnalazioni volte a interrompere immediatamente il trasporto irregolare;
2) non iscritti nell'elenco fornito all' ; 3) sostitutivi, ma senza TR comunicare preventivamente la modifica e la regolare certificazione.
Tali inadempienze sono state perpetrate, come risulta dalle varie note inviate e prodotte in atti e hanno giustificato l'applicazione delle penali previste all'art 3 e 4 del Capitolato tecnico.
Parte attrice, oltre generiche e labiali contestazioni, non è riuscita tuttavia a sconfessare l'inadempimento addebitatole, che allo stato non può ritenersi di scarsa importanza.
La paventata idoneità dei mezzi utilizzati, dichiarata informalmente dalla FISRT AI ON non ha alcun effetto ai fin del contratto, occorrendo invero una comunicazione alla stazione appaltante, accettata formalmente da quest'ultima a seguito di valutazione della regolare certificazione.
Per quanto riguarda il personale utilizzato, il Regolamento del servizio prevede l'obbligo della ditta di
“Fornire dettaglio della ripartizione del personale impiegato per l'effettuazione del servizio nel quale si evidenziano: - le quantità delle unità operative impiegate per l'espletamento del servizio suddivise per qualifica;
- le turnazioni previste per ogni tipologia di servizio (h24, ha 12, h 6) per automezzo impiegato”, oltre all'obbligo di comunicare un elenco con qualifiche, curriculum formativo, mansioni e tipologia del rapporto di lavoro utilizzato per le attività oggetto di appalto e di aggiornarlo in caso di cambiamenti.
Orbene, il personale deve quindi possedere requisiti specifici, soggetti a controllo di idoneità da parte della stazione appaltante che devono permanere per tutta la durata del servizio e che vanno comunicati formalmente in caso di variazione del personale.
La , da ottobre 2021, reinseriti una serie di lavoratori a seguito di provvedimenti Parte_1 giudiziari, ha impiegato operatori non inseriti nell'elenco dell' senza mai inviare TR le documentazioni correlate. Né ha dimostrato di aver fatto altrimenti.
Il fatto che taluni lavoratori erano stati inseriti, in passato, nel suddetto elenco, non può assurgere a giustificazione dell'inadempienza commessa.
Considerato quanto sopra, risulta giuridicamente corretta l'applicazione delle penali previste dall'art. 4 del Contratto.
3. Abuso del diritto di contestare le violazioni contrattuali.
Parte attrice, infine, ritiene che l' abbia effettuato una “costruzione a tavolino di TR una presunta pluralità di violazioni per vero non esistente”, avendo reiterato, a suo dire, le medesime contestazioni, con un atteggiamento idoneo a configurare un abuso del diritto. pagina 7 di 8 Anche tale doglianza va rigettata, poiché considerata generica e non provata.
È provato che l'applicazione della penale alla First Aid One non è mai avvenuta per le medesime infrazioni, ma ha fatto seguito a singole procedure di valutazione avviate ogni volta per nuove segnalazioni e mai per quelle già oggetto di precedente contestazione. Tali procedure diverse, relative alle singole contestazioni, sono state dimostrate dalla difesa convenuta negli atti di causa (si veda pag.
12 comparsa di cost.).
Nessun abuso del diritto può configurarsi, considerando che la ha continuato a perpetrare le Pt_1 violazioni senza interromperle.
Alla luce di tutte le superiori considerazioni, ritenuto valido ed esistente il contratto tra le parti, accertato l'inadempimento e la legittimità delle penali applicate, la domanda dell'attrice va rigettata integralmente.
Le spese del giudizio vanno poste a carico della società e sono liquidate Parte_1 come in dispositivo, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata secondo i parametri di cui al DM n.147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – Sezione Quarta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
9258/2022 RG:
- RIGETTA integralmente la domanda della . Parte_1
- CONDANNA la al pagamento delle spese processuali in favore Parte_1 dell' , che Controparte_4 liquida in € 5.077,00, per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
Così deciso in Catania, l'1 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Vera Marletta
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vera Marletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 9258/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. SAVERIO STICCHI DAMIANI, elettivamente domiciliato nel suo studio in Indirizzo
Telematico.
ATTORE
contro
:
TR
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PALILLO SALVATORE e dell'avv. ,
[...] P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Via Lauricella n.9 null 92100 Agrigentopresso il difensore avv. PALILLO
SALVATORE
CONVENUTO
Posta in decisione all'udienza del 14.05.2025 sulle conclusioni precisate come in atti, previa assegnazione alle parti costituite dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica pagina 1 di 8 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la società in Parte_2 persona dell'amministratore p.t., conveniva in giudizio innanzi questo Tribunale L'
[...]
e proponeva domanda al TR fine di fare accertare:- l'inesistenza di un rapporto contrattuale tra le parti per scadenza della durata del vincolo, -la scarsa importanza dell'inadempimento contestato, -la mancanza di danno arrecato e l'illecita applicazioni di penali da parte dell' TR
Chiedeva pertanto al Tribunale adito: “disattesa ogni contraria istanza eccezione:
- accertare e dichiarare l'inesistenza ad oggi di un rapporto contrattuale, ovvero l'inefficacia per scadenza della durata del vincolo contrattuale, tra e l' Parte_1 CP_1 [...]
e, per l'effetto, accertare e Parte_3 dichiarare l'inefficacia attuale delle clausole penali del contratto non più in essere;
- accertare e dichiarare, in ogni caso, che gli inadempimenti contestati sono di scarsa importanza e non produttivi di alcun danno e, per l'effetto, accertare e dichiarare che nessuna somma a titolo di penale può essere richiesta dall' convenuta;
TR
- in ogni caso, accertare e dichiarare, anche sotto il profilo dell'abuso del diritto, la scarsa importanza dell'inadempimento e l'illegittima e/o l'illecita applicazione delle penali e, per l'effetto, accertare e dichiarare che la pretesa dell' non è meritevole di tutela e, conseguentemente, che TR alcuna somma di danaro a titolo di penale è dovuta a carico di;
Parte_1
- per l'effetto, condannare la convenuta a corrispondere la somma di € 17.978,82 (ovvero la minore o maggiore somma che dovesse essere ritenuta di giustizia), oltre interessi moratori e legali, quali somme indebitamente trattenute a titolo di penali. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.”
La convenuta si costituiva in giudizio contestando quanto ex adverso e chiedeva al Giudice adito di:” - rigettare ogni eccezione, deduzione e richiesta della così come contenute nell'atto Parte_1 di citazione. Con vittoria di spese. Con ogni riserva di legge.”
All'udienza cartolare del 21.12.2022 le parti insistevano in atti e il G.I., su richiesta delle stesse, assegnava i termini di cui all'art. 183 comma 6 cpc.
Con ordinanza del 10.07.2023, il G.I. rigettate le istanze istruttorie avanzate da parte attrice, e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 28.10.2024
(poi rinviata al 14.05.2025).
Indi all'udienza del 14 maggio 2025, sulle conclusioni precisate come in atti, il G.I. poneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art.190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. pagina 2 di 8 Ciò posto, giova premettere quanto segue.
La vicenda che ci occupa prende le mosse dall'iniziativa giudiziaria spiegata dalla società
[...] nei confronti dell' al fine di fare accertare Parte_2 TR
l'inesistenza di un rapporto contrattuale tra le parti e le conseguenze da essa derivanti.
Nei fatti è accaduto che inizialmente la ”, a seguito di Parte_4 procedura pubblica per l'affidamento del servizio di trasporto sanitario integrato mediante l'impiego di ambulanze per il soccorso sanitario d'urgenza ed emergenza e veicoli speciali adibiti al trasporto di emoderivati e/o campioni biologici/automedica, è risultata aggiudicataria del servizio, come da deliberazione D.G. n. 354 del 06.05.2016 e sentenza TAR Catania del 26.10.2016, e ha stipulato con l' il relativo contratto della durata triennale. Controparte_2
Il rapporto contrattuale scadeva il 15.11.2019 – salvo eventuale rinnovo di un anno ed eventuale ulteriore proroga di mesi sei.
In data 11.9.2019, la “ ”, divenuta affittuaria di ramo d'azienda della “ Parte_1 [...]
subentrava nel contratto di affidamento del servizio di Parte_5 trasporto sanitario in esame.
Con delibera n. 682 del 12.11.2019, l' provvedeva ad indire procedura TR aperta per l'affidamento del servizio di trasporto sanitario e nella medesima delibera, si evidenziava la necessità di garantire la continuità dell'attività contrattualizzata, stabilendo il mantenimento del servizio eseguito dalla per un periodo di mesi sei e, comunque, fino all'aggiudicazione Parte_1 della gara, ovvero all'immissione in servizio del nuovo affidatario.
A seguito di giudizio dinanzi al TAR avverso la suddetta gara, l' con delibera n. TR
1402 del 17.12.2021, revocava in autotutela la delibera 682/2019 e indiceva nuova procedura aperta per l'espletamento del medesimo servizio. Anche in tale delibera si ribadiva la validità del contratto in corso con l'odierna attrice, in regime di proroga tecnica, e la vigenza fino all'immissione in servizio del nuovo affidatario.
Sulla scorta del contratto prorogato, l'odierna attrice, a decorrere da ottobre 2021 iniziava a ricevere numerose contestazioni scaturenti da presunte inadempienze contrattuali da parte dell'
[...]
. Conseguentemente, ai sensi dell'art.4 del capitolato tecnico del contratto (Alleg.2) CP_1 venivano irrogate le relative penali, a gravare sulle fatture man mano emesse, in conformità alla frequenza e alla gravità delle infrazioni commesse.
In diritto, nel giudizio odierno, l'attrice, oltre a richiedere l'accertamento dell'inesistenza di un rapporto contrattuale tra le parti per scadenza della durata del vincolo, chiede altresì di valutare l'eventuale suo inadempimento di scarsa importanza e conseguentemente far dichiarare l'illegittimità pagina 3 di 8 delle penali applicate dall' richiede altresì la condanna della convenuta a TR restituzione delle somme, a suo dire, indebitamente trattenute per un importo complessivo di €
17.978,82.
La presente domanda è da rigettare per le ragioni che seguono.
Secondo il generale principio dell'onere della prova, ai sensi dell'art.2697 c.c.: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio [99 c.p.c., 100 c.p.c.] deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento [115
c.p.c.].Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”. L'onere di provare un fatto quindi, ricade su colui che invoca proprio quel fatto a sostegno della propria tesi (onus probandi incumbit ei qui dicit): chi vuol far valere in giudizio un diritto deve quindi dimostrare i fatti costitutivi, che ne hanno determinato l'origine. Mentre colui che contesta la rilevanza di tali fatti in giudizio ha invece l'onere di dimostrarne l'inefficacia, o provare eventuali altri fatti che abbiano modificato o fatto venir meno il diritto vantato, chiamati rispettivamente fatti impeditivi, modificativi ed estintivi.
Nel caso in esame occorre fare riferimento alla disciplina del contratto di appalto di servizi che è regolato generalmente da un accordo in cui un cliente affida (nel caso specifico l' TR
l'esecuzione di un servizio, che può essere di natura manuale o intellettuale, a un fornitore (FIRST AI
ON ). Pt_1
Nel contesto della prestazione, si commissiona la fornitura di un servizio che può essere sia continuativo sia periodico, e la durata può essere sia a tempo determinato, con una scadenza prefissata, che a tempo indeterminato.
Le parti odierne hanno sottoscritto un accordo di tale natura, la cui scadenza era fissata in data
15.11.2019.
Per quanto interessa ai fini della controversia, il contratto prevedeva anche un capitolato tecnico
(Alleg.2) che indicava da quanti mezzi il servizio fosse svolto, la necessità di fornire l'elenco completo e dettagliato impiegato dall'impresa per lo svolgimento delle mansioni, il corrispettivo annuale e l'applicazione di penali in caso di inadempienze contrattuali.
Orbene considerato quanto detto occorre esaminare le contestazioni sollevate dall'attrice, trattando singolarmente le singole questioni prospettate agli atti di causa.
1. Inesistenza del rapporto contrattuale
Con il primo motivo di citazione, l'attrice eccepisce che il contratto stipulato con l'
[...]
ed avente ad oggetto l'affidamento del servizio di trasporto Controparte_2 sanitario mediante l'impiego di ambulanze per il soccorso d'urgenza e di campioni biologici sia inesistente. pagina 4 di 8 In particolare, la sostiene che il contratto non possa ritenersi valido ed efficace e sia Parte_1 quindi inesistente, poichè la proroga sarebbe stata di soli 6 mesi e la prosecuzione del servizio nelle more dell'espletamento della nuova gara è da considerarsi come svolto in via di mero fatto.
Da ciò l'impossibilità di applicare le penali previste dal capitolato tecnico.
Ciò inoltre contrasterebbe con ogni possibile regola riguardante la gestione dei contratti pubblici e, più in generale, l'azione amministrativa.
Ebbene, tale doglianza non può accogliersi per le seguenti considerazioni.
Se da un lato è vero che il contratto de quo è scaduto in data 15.11.2019, è altrettanto vero che è stato prontamente prorogato alle stesse condizioni precedentemente stabilite.
Dapprima con delibera n. 682 del 12.11.2019 di indizione della nuova gara d'appalto, l'odierna convenuta ha formalizzato “l'inderogabile necessità di garantire la continuità del servizio necessario e indispensabile per l'attività istituzionale dell' , mantenendo “….il servizio a suo tempo CP_3 appaltato all'operatore ed oggi eseguito a Parte_6 cura di , a seguito di affitto ramo di azienda ex art. 106 D. Lgs. Parte_1
50/16, di cui alla comunicazione al prot. n. 15702 del 18.09.19, per un periodo di mesi sei e, comunque, fino all'aggiudicazione della presente gara, ovvero all'immissione in servizio del nuovo affidatario”.
Successivamente anche con l'ulteriore delibera n. 1402 del 17.12.2021 di revoca in autotutela della precedente delibera e di indizione di nuova gara per il medesimo servizio, ove testualmente si legge, alla pag. 11 “confermare che, con riferimento al contratto attualmente in corso (ossia quello con la
), lo stesso rimane in vigore in regime di proroga tecnica sino all'immissione in servizio Parte_1 del nuovo affidatario”.
Da ciò si evince chiaramente che la proroga di mesi sei non era il termine ultimo di validità del contratto, in quanto quest'ultimo doveva considerarsi valido ed efficace, “comunque”, fino all'aggiudicazione della nuova gara ed addirittura fino all'immissione in servizio del nuovo affidatario, questo anche in ragione del rispetto di continuità dell'azione amministrativa.
Tali delibere sono state formalmente condivise dalla Aid One, la quale vi ha prestato quiescenza, Pt_1 con la conseguenza che il rapporto tra le parti ha continuato ad essere regolato dal contratto originariamente stipulato, ritenuto a tutti gli effetti valido ed efficace.
Ogni contestazione in merito va rigettata.
Riguardo i dubbi dell'attrice sulla presunta “inerzia” dell' relativa all'indizione di TR una nuova gara pubblica, al fine di affidare nuovamente il servizio, risulta generica e non provata.
pagina 5 di 8 L'A.O. ha dimostrato che le lungaggini collegate allo svolgimento della gara non sono dipese da inerzia, ma da situazioni oggettive (rinuncia dei membri della commissione) che hanno protratto nel tempo il regolare svolgimento della stessa.
2. Scarsa importanza dell'inadempimento e inesistenza del danno legittimante l'operatività della clausola penale.
Ritenuto il contratto tra le parti valido ed efficace, occorre valutare l'inadempimento contestato dalla convenuta alla a partire da ottobre 2021, per comprenderne la portata. Parte_1
L'attrice eccepisce la scarsa importanza delle singole inadempienze per giungere alla conclusione che le stesse non avrebbero potuto legittimare l'applicazione delle penali da parte dell' TR
.
[...]
Partendo dal dato fattuale, incontestato, del riconoscimento dell'inadempimento, occorre esaminare cosa è accaduto.
Dal mese di ottobre 2021, l' ha contestato a parte attrice una serie di inadempienze TR contrattuali, che trovavano base giuridica nel regolamento sottoscritto.
L'inadempimento in particolare riguardava l'utilizzo dei mezzi impiegati nell'espletamento del servizio e il personale impiegato. A dire dell'attrice l'inadempimento, comunque riconosciuto, non era da considerarsi di scarsa importanza o comunque non tale da legittimare l'applicazione della clausola penale.
La gravità e/o scarsità dell'inadempimento va commisurata all'interesse che la parte adempiente aveva o avrebbe potuto avere alla regolare esecuzione del contratto.
Riguardo i mezzi, l'Azienda ospedaliera ha contestato formalmente la violazione dell'art. 2 del contratto che disponeva: “Gli automezzi che dovessero superare i 5 anni dalla prima immatricolazione
o 150.000 km nel corso della validità del contratto dovranno essere sostituiti con altri “nuovi di fabbrica” e di prima immatricolazione o declassati in conformità a quanto previsto dal Comunicato n.
87 PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI”
Ed ancora, il capitolato, nella parte relativa al “Regolamento del servizio” testualmente disponeva “Le imprese aggiudicatarie dovranno preventivamente comunicare all'Azienda le eventuali variazioni dei mezzi messi a disposizione per il servizio, dichiarandone le caratteristiche dei nuovi mezzi, regolare certificato di omologazione all'uso specifico e l'idoneità degli stessi alla particolarità e finalità del servizio”.
pagina 6 di 8 Secondo la convenuta, la senza alcuna valida giustificazione, ha provveduto Parte_1 arbitrariamente ad utilizzare mezzi: 1) con immatricolazione superiore ai 5 anni e limite di percorrenza oltre i Km 150.000, nonostante le segnalazioni volte a interrompere immediatamente il trasporto irregolare;
2) non iscritti nell'elenco fornito all' ; 3) sostitutivi, ma senza TR comunicare preventivamente la modifica e la regolare certificazione.
Tali inadempienze sono state perpetrate, come risulta dalle varie note inviate e prodotte in atti e hanno giustificato l'applicazione delle penali previste all'art 3 e 4 del Capitolato tecnico.
Parte attrice, oltre generiche e labiali contestazioni, non è riuscita tuttavia a sconfessare l'inadempimento addebitatole, che allo stato non può ritenersi di scarsa importanza.
La paventata idoneità dei mezzi utilizzati, dichiarata informalmente dalla FISRT AI ON non ha alcun effetto ai fin del contratto, occorrendo invero una comunicazione alla stazione appaltante, accettata formalmente da quest'ultima a seguito di valutazione della regolare certificazione.
Per quanto riguarda il personale utilizzato, il Regolamento del servizio prevede l'obbligo della ditta di
“Fornire dettaglio della ripartizione del personale impiegato per l'effettuazione del servizio nel quale si evidenziano: - le quantità delle unità operative impiegate per l'espletamento del servizio suddivise per qualifica;
- le turnazioni previste per ogni tipologia di servizio (h24, ha 12, h 6) per automezzo impiegato”, oltre all'obbligo di comunicare un elenco con qualifiche, curriculum formativo, mansioni e tipologia del rapporto di lavoro utilizzato per le attività oggetto di appalto e di aggiornarlo in caso di cambiamenti.
Orbene, il personale deve quindi possedere requisiti specifici, soggetti a controllo di idoneità da parte della stazione appaltante che devono permanere per tutta la durata del servizio e che vanno comunicati formalmente in caso di variazione del personale.
La , da ottobre 2021, reinseriti una serie di lavoratori a seguito di provvedimenti Parte_1 giudiziari, ha impiegato operatori non inseriti nell'elenco dell' senza mai inviare TR le documentazioni correlate. Né ha dimostrato di aver fatto altrimenti.
Il fatto che taluni lavoratori erano stati inseriti, in passato, nel suddetto elenco, non può assurgere a giustificazione dell'inadempienza commessa.
Considerato quanto sopra, risulta giuridicamente corretta l'applicazione delle penali previste dall'art. 4 del Contratto.
3. Abuso del diritto di contestare le violazioni contrattuali.
Parte attrice, infine, ritiene che l' abbia effettuato una “costruzione a tavolino di TR una presunta pluralità di violazioni per vero non esistente”, avendo reiterato, a suo dire, le medesime contestazioni, con un atteggiamento idoneo a configurare un abuso del diritto. pagina 7 di 8 Anche tale doglianza va rigettata, poiché considerata generica e non provata.
È provato che l'applicazione della penale alla First Aid One non è mai avvenuta per le medesime infrazioni, ma ha fatto seguito a singole procedure di valutazione avviate ogni volta per nuove segnalazioni e mai per quelle già oggetto di precedente contestazione. Tali procedure diverse, relative alle singole contestazioni, sono state dimostrate dalla difesa convenuta negli atti di causa (si veda pag.
12 comparsa di cost.).
Nessun abuso del diritto può configurarsi, considerando che la ha continuato a perpetrare le Pt_1 violazioni senza interromperle.
Alla luce di tutte le superiori considerazioni, ritenuto valido ed esistente il contratto tra le parti, accertato l'inadempimento e la legittimità delle penali applicate, la domanda dell'attrice va rigettata integralmente.
Le spese del giudizio vanno poste a carico della società e sono liquidate Parte_1 come in dispositivo, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata secondo i parametri di cui al DM n.147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – Sezione Quarta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
9258/2022 RG:
- RIGETTA integralmente la domanda della . Parte_1
- CONDANNA la al pagamento delle spese processuali in favore Parte_1 dell' , che Controparte_4 liquida in € 5.077,00, per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
Così deciso in Catania, l'1 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Vera Marletta
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