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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/04/2025, n. 3375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3375 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 27484/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Milano
Sesta sezione civile
In persona del giudice unico Dott.ssa Michela Guantario ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 27484/2023 trattenuta in decisione all'udienza del giorno 19.03.2025 vertente
TRA
C.F./P.IVA , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante Sig. rappresentata e difesa Parte_2 dagli Avv.ti Nino G. Ruffini e Geminio C. Ruffini elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi Avvocati in Reggio Emilia,
Via P. Borsellino n.22, in forza di procura in atti opponente
E
(P.IVA: , in persona del suo ONroparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Milano, Via P. Sottocorno n. 52, presso l'Avv. Ruggero Barile del
Foro di Milano che la rappresenta e difende in via disgiunta con l'Avv. Gianmaria Scofone del Foro di Genova in forza di procura generale n. 26525/3913 rep. del 6.5.1999 a rogito Notaio Per_1
di Milano
[...]
pagina 1 di 19 opposta
Conclusioni per parte opponente:
“ONrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge,
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
In via pregiudiziale di rito e/o preliminare di merito
DICHIARARE l'inammissibilità della domanda riconvenzionale avversaria per i motivi esposti in atti dalla parte attrice opponente.
Nel merito, in via principale
DICHIARARE nullo e inefficace e, comunque, REVOCARE, od, in subordine, ridurre, il Decreto Ingiuntivo telematico n. 10024/2023 –
R.G. 19922/2023 emesso dal Tribunale di Milano in data 03.06.2023 e notificato addì 05.06.2023, col quale è stato ingiunto a
[...]
(C.F. ) di pagare in favore di Parte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. la somma di €. 412.238,18, ONroparte_1 P.IVA_3 oltre interessi e spese per i motivi di fatto e di diritto meglio esposti in atti.
RIGETTARE ogni domanda avversaria ed ASSOLVERE Parte_1
(C.F. ) da ogni pretesa di pagamento. P.IVA_1
In via di denegato subordine, nella non creduta e denegata ipotesi di ritenuta ammissibilità della domanda riconvenzionale avversaria
RESPINGERE la domanda riconvenzionale avversaria siccome inammissibile, improcedibile e, comunque, del tutto infondata in fatto ed in diritto per i motivi meglio esposti in atti, ovvero con la miglior formula. Giusta i motivi esposti in atti, DICHIARARE in ogni caso l'inesistenza del credito azionato ex adverso per inefficacia/invalidità/nullità di qualsiasi accordo allegato dall'opposta. DICHIARARE l'invalidità per dolo generale, per impossibilità dell'oggetto, e/o per vizi della volontà dei contratti allegati come doc. n.
4.B e 4.F avversari ovvero RISOLVERLI per il pagina 2 di 19 grave inadempimento della controparte. Per l'effetto
[...]
(C.F. ) da ogni pretesa di pagamento Parte_3 P.IVA_1
avanzata dalla Compagnia (C.F. . ONroparte_1 P.IVA_3
In ogni caso e comunque con vittoria di spese e compensi, oltre iva, cpa e spese generali”.
In via istruttoria insiste nei disconoscimenti effettuati e compiutamente esposti nella propria terza memoria integrativa di controreplica.
Conclusioni per parte opposta:
Si chiede che il Tribunale Ill.mo, − respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
− previi gli opportuni accertamenti;
− emesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso;
in via principale: − rigetti l'opposizione avversaria e confermi il decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso, in via anche espressamente riconvenzionale: − dichiari tenuta e condanni la in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 tempore (Cod. Fisc.: ), a pagare alla P.IVA_1 ONroparte_1
la somma capitale di € 412.238,18 ovvero la diversa somma
[...] meglio ritenuta, oltre agli interessi come previsti in contratto, nella misura pari al saggio ufficiale di sconto aumentato di tre punti a far data dal pagamento ovvero nella diversa misura meglio ritenuta e sino al soddisfo;
in via istruttoria, subordinata alla ritenuta rilevanza (nonostante l'esistenza di due appendici di coobbligazione di alla polizza fideiussoria per cui Parte_1
è lite, la cui sottoscrizione non è contestata) ammissibilità e ritualità del disconoscimento avversario e con espressa riserva di gravame: − si insiste nel chiedere ammettersi prova per testi sui capitoli indicati nella memoria ritualemente desitata dall'esponente ai sensi dell'art. 171 ter n. 2 c.p.c. , con i testi ivi identificati;
in via istruttoria subordinata alla ritenuta rilevanza
(nonostante l'esistenza di due appendici di coobbligazione di pagina 3 di 19 alla polizza fideiussoria per cui è lite, la cui Parte_1 sottoscrizione non è contestata) ammissibilità e ritualità del disconoscimento avversario e con espressa riserva di gravame: − si insiste nella istanza di verificazione proposta ai sensi dell'art. 216 c.p.c. delle sottoscrizioni apposte da in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore (Sig. Parte_2
e/o del soggetto meglio ritenuto) in calce alla appendice di coobbligazione accedente alla proroga della polizza fideiussoria n.
406560280 in data 31.12.2021 (prod 4.D) , da svolgersi anche sulla copia del suddetto documento nei confronti del Sig. Parte_4 ovvero del soggetto meglio ritenuto, indicando quali scritture di comparazione le scritture di parte disconoscente, la sottoscrizione apposta in calce alla carta d'identità del Sig. (- Parte_2 prod 14), nonché quella apposta in calce ad altra polizza siglata da quest'ultimo (prod F), ovvero quelle altre che il signor Giudice vorrà acquisire mediante saggio grafico ai sensi dell'art. 219
c.p.c., di cui si formula specifica richiesta istruttoria;
chiede quindi al signor Giudice di disporre consulenza tecnica grafica e tutti gli opportuni provvedimenti ai fini della verificazione delle scritture disconosciute;
− occorrendo, ordinare l'esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti di EN S.p.a. Divisione Gas e Power relativamente all'inoltro dell'originale dell'appendice del 12.1.2023 che ha prorogato la validità della polizza fideiussoria n. 406560280 al 31.7.2023 (- prod 4.E esponente) e già ad ogni modo inoltrata a mezzo pec (prod B) − con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, gravati di I.V.A.
e C.P.A.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio veniva introdotto da (di Parte_1 seguito anche ) per opporsi al decreto ingiuntivo n. Pt_1
10024/2023 emesso da questo Tribunale, con il quale gli veniva ordinato di pagare in favore di (di seguito ONroparte_1
ON anche ) la somma di euro 412.238,18, oltre interessi e spese. pagina 4 di 19 ON In via monitoria aveva dedotto: che aveva emesso nell'interesse della (di seguito anche ora in ONroparte_2 CP_2
la polizza fideiussoria n. 406560280 a ONroparte_3 favore della EN S.p.A. - Divisione Gas & Power, a garanzia del contratto per la somministrazione continua di gas;
che tutti gli obblighi ed oneri facenti capo al contraente in dipendenza del contratto di garanzia erano stati assunti in via solidale dalla in forza della sottoscrizione di appendice Parte_1 alla polizza per pattuizione di coobbligazione;
che, atteso l'inadempimento dell'obbligato principale, il Beneficiario aveva
ON escusso la garanzia;
che aveva provveduto, in esecuzione agli impegni assunti, a versare a EN in data 21/03/2023 la somma di €
506.114,24; che successivamente, tramite riscatto della polizza vita
828870 intestata a aveva incassato la somma di € ONroparte_2
93.876,07; che agiva per il residuo di € 412.238,18 ex art. 1203 n. 3
c.c. e 1949 c.c.
A sostegno dell'opposizione deduceva: che l'opponente non Pt_1 aveva sottoscritto l'appendice alla polizza n. 406560280 per pattuizione di coobbligazione;
che infatti il documento prodotto
(doc. 1 ricorso monitorio) era privo di sottoscrizione riconducibile alla firma del sig. unico legale rappresentante Parte_2 della ditta sin dalla costituzione, in data 25/07/2013; che tale documento, espressamente disconosciuto, non poteva neppure essere qualificato come prova scritta, contenendo “la riproduzione confusa di copie fotostatiche di documenti scollegati fra loro”; che l'amministratore della non avrebbe potuto Parte_1 sottoscrivere una garanzia estranea all'oggetto sociale, non avendone
ON il potere;
che avrebbe dovuto opporre a EN l'inoperatività della garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c. ed anche ai sensi di polizza;
ON che, infatti, era ivi previsto: “La Società (cioè ) risponde esclusivamente delle inadempienze verificatesi nel periodo di durata e che siano comunicate, a pena di decadenza, entro e non oltre 60
ON giorni dalla scadenza fissata”; che pertanto aveva corrisposto a pagina 5 di 19 EN l'importo di euro 506.114,24 senza esserne tenuta e pertanto nulla poteva pretendere nei confronti di Pt_1
ON
, costituendosi, affermava in primo luogo di avere allegato al ricorso monitorio la polizza fideiussoria non correttamente impaginata e pertanto di avere prodotto nuovamente, con la comparsa: la polizza fideiussoria n. 406560280 del 28.1.2021 (prod 4.A),
l'appendice di coobbligazione alla suddetta polizza (prod 4.B),
l'appendice di aumento e di proroga al 31.1.2023 (prod 4.C),
l'appendice di coobbligazione alla proroga fino al 31.1.2023 (prod
4.D), l'appendice di proroga al 31.7.2023 (prod 4.E), l'appendice di
ON coobbligazione alla proroga fino al 31.7.2023 (prod 4.F).
ON deduceva poi: che sia la polizza fideiussoria di in favore di
EN, sia l'impegno assunto dal coobbligato Parte_1 con le appendici di coobbligazione erano garanzie autonome;
che in tutte le (tre) appendici di coobbligazione sottoscritte da Parte_1
era previsto: “i sottoscritti riconoscono che la presente
[...]
ON garanzia avrà validità ed efficacia fino a quando non avrà recuperato integralmente il proprio credito e mantiene efficacia anche nel caso di proroga o rinnovo della polizza senza necessità di ulteriori manifestazioni di volontà”; che, pertanto, era sufficiente l'accertamento della paternità della sottoscrizione in calce ad una delle tre appendici, per fondare l'obbligo di restituzione in capo alla fino alla concorrenza di € 280.000,00 Parte_1
(coobbligazione alla polizza) ovvero fino ad € 750.000,00
(coobbligazioni alle proroghe); che nell'oggetto sociale di Pt_1 rientrava la prestazione di fideiussioni anche in favore di società terze;
che la garanzia non era scaduta al momento dell'escussione,
ON in quanto la polizza e le appendici prevedevano l'obbligo di di rispondere delle inadempienze comunicate entro 60 giorni dalla scadenza della garanzia (inizialmente prevista al 31.1.2022 e poi prorogata fino al 31.1.2023 e fino al 31.7.2023); che a era Pt_1 preclusa la possibilità di sollevare eccezioni inerenti sia il contratto di somministrazione concluso dalla obbligata principale pagina 6 di 19 ON con EN, sia relative alla garanzia emessa da ONroparte_2 nell'interesse di , in ragione dell'autonomia della ONroparte_2 coobbligazione assuntadall'opponente.
ON
chiedeva pertanto la conferma del decreto ingiuntivo opposto e in ogni caso, “in via anche espressamente riconvenzionale”, di condannare la a pagare alla Parte_5 ONroparte_1
la somma capitale di € 412.238,18, oltre agli interessi come
[...] previsti in contratto, nella misura pari al saggio ufficiale di sconto aumentato di tre punti a far data dal pagamento ovvero nella diversa misura meglio ritenuta e sino al soddisfo”.
Con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., chiedeva che la Pt_1
ON domanda riconvenzionale avanzata da fosse dichiarata inammissibile, in quanto fondata su “due ulteriori e diversi
“contratti” (doc. avversari nn.
4.B e 4.F) che - stando a quanto sostiene la stessa Compagnia - nulla hanno a che vedere con il contratto monitoriamente azionato”. rilevava inoltre Pt_1
“l'inesistenza del credito per inefficacia invalidità nullità di qualsiasi accordo intervenuto” in quanto “stipulato per aggirare la par condicio creditorum e le stesse norme del sistema assicurativo”,
ON ed avente oggetto impossibile “dal momento che al momento dell'emissione della proroga del 19.1.2023 avrebbe saputo di obbligarsi quale garante di una società insolvente e per debiti già scaduti in data anteriore alla conclusione dell'accordo”.
Tanto premesso, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato in quanto emesso in mancanza di idonea prova scritta.
In data 14.03.2024, a fronte dei plurimi disconoscimenti effettuati da parte opponente, in corso di causa veniva emesso il seguente provvedimento: “Rilevato che parte convenuta produceva con la costituzione copia della polizza fideiussoria, delle appendici di proroga e delle appendici di coobbligazione (- prod 4.A- 4.B- 4.C-
4.D- 4.E- 4.F- 4.G- 4.H- 4.I); rilevato che parte opponente disconosceva unicamente le firme apposte a nome del l.g. della pagina 7 di 19 società sul doc 4 D e su tutti i documenti Parte_1 riproduttivi della medesima appendice di coobbligazione;
ritenuto pertanto necessario disporre la verificazione unicamente delle firme apposte su tale documento di cui tuttavia parte opposta affermava di non essere in possesso chiedendo che ne fosse ordinata l'esibizione ex art. 210 c.p.c. al Curatore della Liquidazione Giudiziale di
Avv. Danilo Galletti;
p.q.m.
: accoglie ONroparte_2
l'istanza e ordina l'esibizione ex art. 210 c.p.c. dell'originale del documento disconosciuto vale a dire dell'appendice di coobbligazione accedente alla proroga della polizza fideiussoria n. 406560280 in data 31.12.2021 (prod 4.D parte opposta) al Curatore della
Liquidazione Giudiziale di Avv. Danilo ONroparte_2
Galletti mediante deposito in cancelleria entro il 15.05.2024”. Il documento, tuttavia, non veniva rinvenuto e pertanto la verificazione non poteva avere luogo, con conseguente inutilizzabilità dello stesso, posto a fondamento del decreto opposto.
ON Le domanda avanzata da con la costituzione, di “condannare la pagare alla la Parte_6 ONroparte_1 somma capitale di € 412.238,18, oltre agli interessi come previsti in contratto, nella misura pari al saggio ufficiale di sconto aumentato di tre punti a far data dal pagamento ovvero nella diversa misura meglio ritenuta e sino al soddisfo” deve essere dichiarata ammissibile.
Sul punto rileva in primo luogo l'ambito della cognizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che “non è limitato alla "editio actionis" del ricorrente monitorio ma deve essere definito, all'esito della fase di trattazione, anche in considerazione delle eccezioni, difese, domande riconvenzionali svolte dall'opponente e delle modifiche e precisazioni delle domande ed eccezioni già proposte, consentite alle parti ai sensi dell'art. 183 c.p.c. (Cass. 29619/2017).
pagina 8 di 19 Inoltre, come già ribadito da Cass. 7592/2024 “Nell'opposizione a decreto ingiuntivo al creditore opposto è consentito modificare la propria domanda originaria - nel senso di specificare e meglio chiarire e persino mutare causa petendi e petitum - ai sensi dell'art. 183 c.p.c. al fine di adeguare la pretesa azionata in sede monitoria, non potendosi considerare nuova una domanda che non sia ulteriore o aggiuntiva a quella proposta nell'atto introduttivo, in base ai principi di economia dei mezzi processuali e di ragionevole durata dei processi”. In tale sentenza la Corte richiamava e riteneva pertanto di dare seguito “all'orientamento costante espresso da questa Corte sul tema della modificazione della domanda secondo cui non sono ammissibili le domande che si aggiungono alla domanda proposta nell'atto introduttivo, cioè quelle che sono altro da quella domanda;
e che, viceversa, sono ammissibili le domande modificate non perché non possano incidere sul petitum e sulla causa petendi, ma perché non possono essere considerate “nuove” nel senso di ulteriori o aggiuntive (Cass. Sez. U 15/06/2015 n. 12310), essendo conforme tale obiettivo al principio di economia dei mezzi processuali e di ragionevole durata dei processi (art. 111 Cost.), intesi ad evitare il frazionamento delle pretese con proliferazione di cause attinenti al medesimo rapporto ed al pericolo della formazione di giudicati contrastanti.”
Da ultimo, la Corte di Cassazione a sezioni unite allargava ulteriormente l'ambito delle domande proponibili dall'opposto affermando (Cass. sez. unite 26727/2024): “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda e che siano introdotte nella comparsa di risposta”.
ON Nel caso di specie con ricorso monitorio allegava di agire nei confronti di in quanto: aveva emesso nell'interesse della Pt_1
ora in Liquidazione Giudiziale, la polizza ONroparte_2 pagina 9 di 19 fideiussoria n. 406560280 a favore della EN S.p.A. - Divisione Gas &
Power, a garanzia del contratto per la somministrazione continua di gas;
atteso l'inadempimento dell'obbligato principale, il
ON Beneficiario aveva escusso la garanzia ed aveva provveduto a corrispondergli la somma di € 506.114,24, maturando il diritto di richiedere il medesimo importo, ex art. 1203 n. 3 c.c. e 1949 c.c. non solo nei confronti del debitore principale, ma anche di , Pt_1 obbligatosi solidalmente a quest'ultimo “in forza della sottoscrizione di appendice alla polizza per pattuizione di coobbligazione”. Produceva, a sostegno di tale allegazione, la polizza n. 406560280 con durata dal 25.01.2021 al 31.01.2022
(prodotta più volte), l'appendice di aumento e di proroga al
31.1.2023, l'appendice di coobbligazione alla proroga fino al
31.1.2023, oggetto di disconoscimento in sede di opposizione, e l'appendice di proroga al 31.7.2023 (prodotta più volte).
ON A fonte del disconoscimento, con la costituzione, produceva nuovamente la polizza, con tutte le appendici di proroga e le appendici di coobbligazione succedutesi nel tempo e pertanto, come già sopra riportato:
la polizza fideiussoria n. 406560280 del 28.1.2021 (prod 4.A)
l'appendice di coobbligazione alla suddetta polizza (prod 4.B)
l'appendice di aumento e di proroga al 31.1.2023 (prod 4.C)
l'appendice di coobbligazione alla proroga fino al 31.1.2023 (prod
4.D)
l'appendice di proroga al 31.7.2023 (prod 4.E);
l'appendice di coobbligazione alla proroga fino al 31.7.2023 (prod
4.F);
È pertanto evidente che le domanda posta in sede di costituzione, quand'anche se ne voglia escludere la totale coincidenza con quella azionata in via monitoria, ne presenta identico petitum e si fonda pagina 10 di 19 “sul medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della
ON originaria domanda”, vale dire l'interesse di ad agire nei confronti di per vedersi corrispondere quanto versato al Pt_1 beneficiario EN in dipendenza della polizza n. 406560280, in forza dell'impegno assunto in tal senso dall'opponente con le appendici di coobbligazione. La domanda pertanto non può ritenersi inammissibile per la sola circostanza che in sede monitoria veniva allegata esclusivamente una delle appendici di coobligazione, vale a dire il documento ridepositato in comparsa come 4.D, disconosciuto. Ciò, a maggior ragione, se si considera che in ciascuna polizza era contenuta la seguente specificazione, quanto alla validità temporale, che le rendeva sostanzialmente sovrapponibili: “I sottoscritti riconoscono che la presente garanzia avrà validità ed efficacia fino
ON a quando non avrà recuperato integralmente il proprio credito e mantiene efficacia anche nel caso di proroga o rinnovo della polizza senza necessità di ulteriori manifestazioni di volontà' (art. 3 di tutte delle appendici di coobbligazione)”.
ON Ciò posto tale domanda avanzata da con la costituzione è anche fondata.
Rileva in primo luogo che la prima appendice di coobbligazione alla polizza (doc 4.B opposta) e l'appendice di coobbligazione alla proroga fino al 31.7.2023 (doc 4.F opposta) non venivano disconosciute, quanto all'avvenuta sottoscrizione da parte del sig.
legale rappresentante della società.; poi, che Parte_2 nelle appendici di cui sopra assumeva Parte_1 solidalmente con la gli obblighi ed oneri ONroparte_2 gravanti su quest'ultima in dipendenza della polizza fideiussoria,
ON impegnandosi a tenere indenne da ogni pagamento effettuato in favore del Beneficiario EN.
La società opponente sosteneva, invocando l'applicazione dell'art. 2475 bis c.c. che, “l'amministratore unico di Sig. Parte_1
mai avrebbe potuto sottoscrivere un accordo Parte_2
pagina 11 di 19 suscettibile di vincolare la propria Società in solido con altre imprese, segnatamente le imprese ove non detenendo Parte_1 partecipazioni, era impossibilitata ad esercitare la propria attività tipica di holding”.
In particolare, richiamava l'art. 10, 2° capoverso, dello Pt_1
Statuto, che disponeva: “10.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: … e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci”, e l'art. 10, 4° capoverso, ove si legge: “10.4 Le decisioni dei soci di cui alle lettere d), e), f), g), h) ed i)… devono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto delle forme e con le modalità individuate nel successivo art. 12)”
L'assunto non è condivisibile.
Non può infatti ritenersi che l'impegno assunto dalla con le Pt_1 appendici di coobbligazione fosse estraneo all'oggetto sociale della
ON stessa e tanto meno che tale estraneità fosse conoscibile da . Lo
Statuto della società prevedeva, infatti, non solo che “Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società potrà nei limiti di legge prestare avalli, fideiussioni ed ogni altra garanzia reale o personale, anche per obbligazioni di terzi”, ma anche che “La società potrà compiere, in via strumentale e non prevalente, tutte le operazioni commerciali, e finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale prestando anche fideiussioni, avalli ed ogni altra garanzia in genere anche a favore di terzi e, nei limiti di legge, l'assunzione di mutui attivi o passivi sia fondiari che ipotecari, sia con privati che con enti pubblici sia con banche che con istituti di credito, acconsentendo, allo scopo a tutte le formalità ipotecarie”.
È pertanto del tutto irrilevante, ai fini di poter considerare la prestazione della garanzia come atto modificativo dell'oggetto sociale o dei diritti de soci, la circostanza allegata in tal senso pagina 12 di 19 da , per la quale quest'ultima non deteneva partecipazioni Pt_1 nella in quanto ciò non esclude che la ONroparte_2 società opponente abbia tratto un'utilità dal prestare una garanzia in suo favore.
Come di seguito più dettagliatamente esposto, risulta inoltre che fosse costantemente aggiornata dei rapporti intercorrenti Pt_1 ON tra EN, ed a conferma del suo interesse all'operazione CP_2 nel suo complesso.
Per quanto sopra, deve ritenersi che le appendici di coobbligazione potessero essere sottoscritte dal sig. anche senza una Pt_2 previa deliberazione assembleare.
ON In ogni caso, ai fini dell'opponibilità ad di eventuali limitazioni dei poteri di rappresentanza del sig. ai sensi Pt_2 dell'art. 2475 bis c.c. bis, non può ritenersi che la società opposta fosse a conoscenza delle stesse, e dunque, le abbia scientemente ignorate, “agendo intenzionalmente a danno della società”, considerata l'ampiezza dell'oggetto sociale della , Parte_1 come descritto nello statuto, anche solo con riferimento al passo sopra citato.
Parte opponente sosteneva in ogni caso la “nullità e inefficacia di ogni contratto oggetto del contendere e di ogni debito in ipotesi attribuito a , per illeceità della causa e per Parte_1 impossibilità dell'oggetto.
La causa illecita dei contratti (quindi, deve ritenersi, della
ON polizza fideiussoria emessa da , delle appendici di proroga e delle appendici di coobbligazione) sarebbe, secondo la società opponente “quella di aggirare le norme a presidio della par condicio creditorum (in vista della liquidazione giudiziale della CP_2
ON
)” In particolare, riteneva che EN e
[...] Pt_1 avvedutesi sia dell'insolvenza della Parte_7 sia dell'impossibilità di escutere l'originaria polizza fideiussoria,
pagina 13 di 19 abbiano strumentalmente concluso un accordo da far figurare quale
“appendice di proroga”, mentre in realtà abbiano inteso sollevare NI
ON (con complicità di ) dagli insoluti di (scaduti ONroparte_2 da almeno due anni) con lo studiato scopo di aggredire il patrimonio della Società in bonis . Parte_1
Giova sul punto ricordare che, ai sensi delle condizioni particolari
ON di polizza, si impegnava verso EN “irrevocabilmente e incondizionatamente, ad effettuare il versamento delle somme dovute…a seguito della prima richiesta scritta del beneficiario e senza bisogno di costituzione in mora, ogni eccezione rimossa ai sensi dell'art. 1945 c.c”. Ai sensi dell'art. 6 CGP, che disciplinava il diritto di surrogazione e regresso del garante, la contraente
ON si impegnava poi a tenere indenne da ONroparte_2 ogni pagamento effettuato per effetto della polizza a semplice richiesta e senza alcuna eccezione. Infine, a propria volta, il coobbligato nelle appendici di Parte_1 coobbligazione (doc. 4B 4F opposta) assumeva solidalmente con la contraente gli obblighi ed oneri gravanti su quest'ultima in dipendenza della polizza fideiussoria, dichiarando espressamente “di conoscere e accettare il contenuto della polizza alla quale il presente atto si riferisce nonché le condizioni generali e particolari della polizza stessa” (art. 4 appendice di coobbligazione). L'opponente si impegnava pertanto “a tenere indenne
ON
da ogni pagamento effettuato per effetto della polizza ed a
ON versare alla tutte le somme sborsate o che fosse tenuta a sborsare in dipendenza della polizza “rinunciando ai diritti ed alle eccezioni derivanti dagli artt. 1950, 1952, 1955 e 1957 c.c.”.
ON Tanto premesso, sia l'impegno assunto da nei confronti di EN,
ON sia l'impegno assunto da nei confronti di devono essere Pt_1 qualificati come contratti autonomi, contenendo la rinuncia a qualsivoglia eccezione e non emergendo dai testi contrattuali elementi di senso contrario (Cass.4717/2019).
pagina 14 di 19 Deve inoltre escludersi, contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, che su tale qualificazione sembra fondare le sue difese,
ON che la polizza fideiussoria rilasciata da avesse natura assicurativa.
Sul punto si richiama l'orientamento della Suprema Corte, secondo cui
“la cosiddetta assicurazione fideiussoria costituisce una figura contrattuale intermedia tra il versamento cauzionale e la fideiussione ed è contraddistinta dall'assunzione dell'impegno, da parte di una banca o di una compagnia di assicurazione, di pagare un determinato importo al beneficiario, onde garantirlo nel caso di inadempimento della prestazione a lui dovuta dal contraente;
peraltro, essendo caratterizzata dalla stessa funzione di garanzia della fideiussione, ad essa è applicabile, ove non derogata dalle parti, la disciplina legale tipica di tale contratto” (sentenza n.
1724/2016).
Nella polizza oggetto di causa, invero, non vi era nessun richiamo implicito o esplicito alle norme sull'assicurazione, che quindi non possono trovare applicazione mentre vi era espresso riferimento all'art. 1945 c.c. ed all'art.1952 c.c. che disciplinano la fideiussione.
Ciò posto, l'eccezione di illeceità della causa dei suddetti contratti risulta infondata in quanto contraddetta dalla funzione stessa del contratto autonomo di garanzia che è proprio quella, contestata da parte opponente, di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale.
ON Gli impegni assunti tanto da , quanto da pertanto, Pt_1 nell'ambito dell'autonomia negoziale ex art. 1322 cod. civ., realizzavano esattamente la causa del contratto autonomo che è quella di trasferire da un soggetto ad un altro, nel caso di specie da
ON
ad e da questa a , il rischio economico CP_2 Pt_1
pagina 15 di 19 connesso all'inadempimento del debitore principale nei confronti del
Beneficiario EN.
Anche l'eccezione di impossibilità dell'oggetto della garanzia
ON prestata da , in quanto i debiti di erano già ONroparte_2 scaduti al momento della proroga della stessa fino al luglio 2023, non può trovare accoglimento.
In primo luogo, si ritiene che tale eccezione sia preclusa all'opponente , considerata l'autonomia dell'obbligazione Pt_1
ON assunta verso , con espressa rinuncia anche ad avvalersi del disposto di cui all'art. 1957 c.c.
L'eccezione, inoltre, neppure risulta fondata in esito all'istruttoria. Se è vero, infatti che alla data del 19.01.2023, quando veniva stipulata l'ultima proroga della garanzia, le fatture
EN erano già scadute, (tra il 16 agosto 2022 e il 5 dicembre 2022, doc 17 parte opposta), risulta anche che erano in corso trattative, parallelamente a quelle volte all'estensione della durata della garanzia, volte a concordare un piano di rientro tra EN e CP_2
Risulta, inoltre, che tale piano veniva poi disatteso da
[...] quest'ultima, secondo quanto riferito da EN nell'escussione del
21.02.2023, successivamente alla sottoscrizione della seconda proroga. Di tali trattive, inoltre, veniva tenuta costantemente informata anche Campiano, come dimostra la corrispondenza di cui al doc 20 bis memoria n. 2 opponente, destinata tra gli altri al sig.
. Parte_2
Può pertanto concludersi che anche quest'ultima proroga veniva emessa a seguito di accordi, relativi anche al rientro dell'esposizione
ON debitoria di intercorsi tra EN, e CP_2 ONroparte_2 noti alla che, a sua volta, sottoscriveva l'ultima Parte_1 appendice di coobbligazione.
La circostanza, per altro riconosciuta da parte opponente, per la quale la stessa era a conoscenza della situazione debitoria di pagina 16 di 19 rende inoltre inapplicabile la disposizione di cui all'art. CP_2
1956 c.c. (sul punto Cass. 20713/2023) che, invero, risulta prima ancora inconferente al caso di specie, riferendosi alla diversa ipotesi di concessione di ulteriore credito senza l'autorizzazione del fideiussore.
ON Secondo la società opponente non avrebbe in ogni caso dovuto dare seguito all'escussione da parte di EN, provvedendo al pagamento, in quanto la richiesta inoltrata in data 21/02/2023 si riferiva a debiti di non coperti da garanzia. ONroparte_2
Anche tale eccezione, ricondotta dall'opponente nell'ambito dell'”exceptio doli” non è condivisibile.
La polizza prevedeva infatti: “Trascorso il periodo di durata della presente polizza la garanzia perderà comunque ogni efficacia e quindi la Società non sarà più tenuta ad alcuna prestazione… Si conferma che la Società risponde esclusivamente delle inadempienze verificatesi nel periodo di durata e che siano comunicate, a pena di decadenza, entro e non oltre 60 giorni dalla scadenza fissata”
Il riferimento alla scadenza deve intendersi come relativo alla garanzia stessa e non, come ritenuto da ai debiti della Pt_1 verso EN Ciò risulta chiaro nell'appendice di ONroparte_2 proroga al 31.07.2023 ove si legge espressamente: “Si conferma che la
Società risponde esclusivamente delle inadempienze verificatesi fino al 31.07.2023 e che siano comunicate a pena di decadenza, entro e non oltre 60 giorni dalla scadenza della garanzia”.
Pertanto, la garanzia veniva tempestivamente escussa da NI, in relazione alle fatture dei mesi di agosto – settembre – ottobre – novembre 2022 in data 21.2.2023 e dunque tempestivamente rispetto alla scadenza della prima proroga (in quanto avvenuta entro 60 giorni dalla stessa, stipulata in data 31.1.2023) e nel periodo di validità della seconda.
pagina 17 di 19 ON
, pertanto, versava in data 21/03/2023 la somma di € 506.114,24 a
EN conformemente e nei limiti anche temporali degli impegni assunti, maturando il diritto di agire nei confronti della società opponente ex art. 1203 n. 3 c.c. e 1949 c.c.
Infine, non risultano ammissibili, considerata l'autonomia della garanzia prestata da , per quanto sopra chiarito, le Pt_1 eccezioni relative all'illiquidità e mancata certezza del credito di
EN verso . In ogni caso, non contestava ma anzi CP_2 Pt_1 riconosceva espressamente il mancato pagamento delle fatture oggetto di escussione da parte della debitrice principale.
A fronte di tutto quanto sopra, deve essere Parte_1 condannata a pagare alla la somma capitale ONroparte_1 di € 412.238,18 oltre interessi come previsti in contratto, nella misura pari al saggio ufficiale di sconto aumentato di tre punti a far data dalla domanda al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza in relazione al giudizio di opposizione unitariamente intesto e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al d.m. 147/2022 applicati ai valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa così provvede:
revoca il decreto ingiuntivo n. 10024/2023 emesso dal Tribunale di
Milano dichiarandolo esecutivo;
condanna a pagare alla Parte_1 ONroparte_1
la somma capitale di € 412.238,18 oltre interessi come
[...] previsti in contratto, nella misura pari al saggio ufficiale di sconto aumentato di tre punti, a far data dalla domanda al saldo;
pagina 18 di 19 condanna l'opponente a rimborsare Parte_1 all'opposta le spese di lite liquidate in ONroparte_1 euro 22.457,00 per compenso oltre iva cpa e rimb. forf.
Milano 18.04.2025.
Il Giudice
Michela Guantario
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Milano
Sesta sezione civile
In persona del giudice unico Dott.ssa Michela Guantario ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 27484/2023 trattenuta in decisione all'udienza del giorno 19.03.2025 vertente
TRA
C.F./P.IVA , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante Sig. rappresentata e difesa Parte_2 dagli Avv.ti Nino G. Ruffini e Geminio C. Ruffini elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi Avvocati in Reggio Emilia,
Via P. Borsellino n.22, in forza di procura in atti opponente
E
(P.IVA: , in persona del suo ONroparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Milano, Via P. Sottocorno n. 52, presso l'Avv. Ruggero Barile del
Foro di Milano che la rappresenta e difende in via disgiunta con l'Avv. Gianmaria Scofone del Foro di Genova in forza di procura generale n. 26525/3913 rep. del 6.5.1999 a rogito Notaio Per_1
di Milano
[...]
pagina 1 di 19 opposta
Conclusioni per parte opponente:
“ONrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge,
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
In via pregiudiziale di rito e/o preliminare di merito
DICHIARARE l'inammissibilità della domanda riconvenzionale avversaria per i motivi esposti in atti dalla parte attrice opponente.
Nel merito, in via principale
DICHIARARE nullo e inefficace e, comunque, REVOCARE, od, in subordine, ridurre, il Decreto Ingiuntivo telematico n. 10024/2023 –
R.G. 19922/2023 emesso dal Tribunale di Milano in data 03.06.2023 e notificato addì 05.06.2023, col quale è stato ingiunto a
[...]
(C.F. ) di pagare in favore di Parte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. la somma di €. 412.238,18, ONroparte_1 P.IVA_3 oltre interessi e spese per i motivi di fatto e di diritto meglio esposti in atti.
RIGETTARE ogni domanda avversaria ed ASSOLVERE Parte_1
(C.F. ) da ogni pretesa di pagamento. P.IVA_1
In via di denegato subordine, nella non creduta e denegata ipotesi di ritenuta ammissibilità della domanda riconvenzionale avversaria
RESPINGERE la domanda riconvenzionale avversaria siccome inammissibile, improcedibile e, comunque, del tutto infondata in fatto ed in diritto per i motivi meglio esposti in atti, ovvero con la miglior formula. Giusta i motivi esposti in atti, DICHIARARE in ogni caso l'inesistenza del credito azionato ex adverso per inefficacia/invalidità/nullità di qualsiasi accordo allegato dall'opposta. DICHIARARE l'invalidità per dolo generale, per impossibilità dell'oggetto, e/o per vizi della volontà dei contratti allegati come doc. n.
4.B e 4.F avversari ovvero RISOLVERLI per il pagina 2 di 19 grave inadempimento della controparte. Per l'effetto
[...]
(C.F. ) da ogni pretesa di pagamento Parte_3 P.IVA_1
avanzata dalla Compagnia (C.F. . ONroparte_1 P.IVA_3
In ogni caso e comunque con vittoria di spese e compensi, oltre iva, cpa e spese generali”.
In via istruttoria insiste nei disconoscimenti effettuati e compiutamente esposti nella propria terza memoria integrativa di controreplica.
Conclusioni per parte opposta:
Si chiede che il Tribunale Ill.mo, − respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
− previi gli opportuni accertamenti;
− emesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso;
in via principale: − rigetti l'opposizione avversaria e confermi il decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso, in via anche espressamente riconvenzionale: − dichiari tenuta e condanni la in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 tempore (Cod. Fisc.: ), a pagare alla P.IVA_1 ONroparte_1
la somma capitale di € 412.238,18 ovvero la diversa somma
[...] meglio ritenuta, oltre agli interessi come previsti in contratto, nella misura pari al saggio ufficiale di sconto aumentato di tre punti a far data dal pagamento ovvero nella diversa misura meglio ritenuta e sino al soddisfo;
in via istruttoria, subordinata alla ritenuta rilevanza (nonostante l'esistenza di due appendici di coobbligazione di alla polizza fideiussoria per cui Parte_1
è lite, la cui sottoscrizione non è contestata) ammissibilità e ritualità del disconoscimento avversario e con espressa riserva di gravame: − si insiste nel chiedere ammettersi prova per testi sui capitoli indicati nella memoria ritualemente desitata dall'esponente ai sensi dell'art. 171 ter n. 2 c.p.c. , con i testi ivi identificati;
in via istruttoria subordinata alla ritenuta rilevanza
(nonostante l'esistenza di due appendici di coobbligazione di pagina 3 di 19 alla polizza fideiussoria per cui è lite, la cui Parte_1 sottoscrizione non è contestata) ammissibilità e ritualità del disconoscimento avversario e con espressa riserva di gravame: − si insiste nella istanza di verificazione proposta ai sensi dell'art. 216 c.p.c. delle sottoscrizioni apposte da in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore (Sig. Parte_2
e/o del soggetto meglio ritenuto) in calce alla appendice di coobbligazione accedente alla proroga della polizza fideiussoria n.
406560280 in data 31.12.2021 (prod 4.D) , da svolgersi anche sulla copia del suddetto documento nei confronti del Sig. Parte_4 ovvero del soggetto meglio ritenuto, indicando quali scritture di comparazione le scritture di parte disconoscente, la sottoscrizione apposta in calce alla carta d'identità del Sig. (- Parte_2 prod 14), nonché quella apposta in calce ad altra polizza siglata da quest'ultimo (prod F), ovvero quelle altre che il signor Giudice vorrà acquisire mediante saggio grafico ai sensi dell'art. 219
c.p.c., di cui si formula specifica richiesta istruttoria;
chiede quindi al signor Giudice di disporre consulenza tecnica grafica e tutti gli opportuni provvedimenti ai fini della verificazione delle scritture disconosciute;
− occorrendo, ordinare l'esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti di EN S.p.a. Divisione Gas e Power relativamente all'inoltro dell'originale dell'appendice del 12.1.2023 che ha prorogato la validità della polizza fideiussoria n. 406560280 al 31.7.2023 (- prod 4.E esponente) e già ad ogni modo inoltrata a mezzo pec (prod B) − con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, gravati di I.V.A.
e C.P.A.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio veniva introdotto da (di Parte_1 seguito anche ) per opporsi al decreto ingiuntivo n. Pt_1
10024/2023 emesso da questo Tribunale, con il quale gli veniva ordinato di pagare in favore di (di seguito ONroparte_1
ON anche ) la somma di euro 412.238,18, oltre interessi e spese. pagina 4 di 19 ON In via monitoria aveva dedotto: che aveva emesso nell'interesse della (di seguito anche ora in ONroparte_2 CP_2
la polizza fideiussoria n. 406560280 a ONroparte_3 favore della EN S.p.A. - Divisione Gas & Power, a garanzia del contratto per la somministrazione continua di gas;
che tutti gli obblighi ed oneri facenti capo al contraente in dipendenza del contratto di garanzia erano stati assunti in via solidale dalla in forza della sottoscrizione di appendice Parte_1 alla polizza per pattuizione di coobbligazione;
che, atteso l'inadempimento dell'obbligato principale, il Beneficiario aveva
ON escusso la garanzia;
che aveva provveduto, in esecuzione agli impegni assunti, a versare a EN in data 21/03/2023 la somma di €
506.114,24; che successivamente, tramite riscatto della polizza vita
828870 intestata a aveva incassato la somma di € ONroparte_2
93.876,07; che agiva per il residuo di € 412.238,18 ex art. 1203 n. 3
c.c. e 1949 c.c.
A sostegno dell'opposizione deduceva: che l'opponente non Pt_1 aveva sottoscritto l'appendice alla polizza n. 406560280 per pattuizione di coobbligazione;
che infatti il documento prodotto
(doc. 1 ricorso monitorio) era privo di sottoscrizione riconducibile alla firma del sig. unico legale rappresentante Parte_2 della ditta sin dalla costituzione, in data 25/07/2013; che tale documento, espressamente disconosciuto, non poteva neppure essere qualificato come prova scritta, contenendo “la riproduzione confusa di copie fotostatiche di documenti scollegati fra loro”; che l'amministratore della non avrebbe potuto Parte_1 sottoscrivere una garanzia estranea all'oggetto sociale, non avendone
ON il potere;
che avrebbe dovuto opporre a EN l'inoperatività della garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c. ed anche ai sensi di polizza;
ON che, infatti, era ivi previsto: “La Società (cioè ) risponde esclusivamente delle inadempienze verificatesi nel periodo di durata e che siano comunicate, a pena di decadenza, entro e non oltre 60
ON giorni dalla scadenza fissata”; che pertanto aveva corrisposto a pagina 5 di 19 EN l'importo di euro 506.114,24 senza esserne tenuta e pertanto nulla poteva pretendere nei confronti di Pt_1
ON
, costituendosi, affermava in primo luogo di avere allegato al ricorso monitorio la polizza fideiussoria non correttamente impaginata e pertanto di avere prodotto nuovamente, con la comparsa: la polizza fideiussoria n. 406560280 del 28.1.2021 (prod 4.A),
l'appendice di coobbligazione alla suddetta polizza (prod 4.B),
l'appendice di aumento e di proroga al 31.1.2023 (prod 4.C),
l'appendice di coobbligazione alla proroga fino al 31.1.2023 (prod
4.D), l'appendice di proroga al 31.7.2023 (prod 4.E), l'appendice di
ON coobbligazione alla proroga fino al 31.7.2023 (prod 4.F).
ON deduceva poi: che sia la polizza fideiussoria di in favore di
EN, sia l'impegno assunto dal coobbligato Parte_1 con le appendici di coobbligazione erano garanzie autonome;
che in tutte le (tre) appendici di coobbligazione sottoscritte da Parte_1
era previsto: “i sottoscritti riconoscono che la presente
[...]
ON garanzia avrà validità ed efficacia fino a quando non avrà recuperato integralmente il proprio credito e mantiene efficacia anche nel caso di proroga o rinnovo della polizza senza necessità di ulteriori manifestazioni di volontà”; che, pertanto, era sufficiente l'accertamento della paternità della sottoscrizione in calce ad una delle tre appendici, per fondare l'obbligo di restituzione in capo alla fino alla concorrenza di € 280.000,00 Parte_1
(coobbligazione alla polizza) ovvero fino ad € 750.000,00
(coobbligazioni alle proroghe); che nell'oggetto sociale di Pt_1 rientrava la prestazione di fideiussioni anche in favore di società terze;
che la garanzia non era scaduta al momento dell'escussione,
ON in quanto la polizza e le appendici prevedevano l'obbligo di di rispondere delle inadempienze comunicate entro 60 giorni dalla scadenza della garanzia (inizialmente prevista al 31.1.2022 e poi prorogata fino al 31.1.2023 e fino al 31.7.2023); che a era Pt_1 preclusa la possibilità di sollevare eccezioni inerenti sia il contratto di somministrazione concluso dalla obbligata principale pagina 6 di 19 ON con EN, sia relative alla garanzia emessa da ONroparte_2 nell'interesse di , in ragione dell'autonomia della ONroparte_2 coobbligazione assuntadall'opponente.
ON
chiedeva pertanto la conferma del decreto ingiuntivo opposto e in ogni caso, “in via anche espressamente riconvenzionale”, di condannare la a pagare alla Parte_5 ONroparte_1
la somma capitale di € 412.238,18, oltre agli interessi come
[...] previsti in contratto, nella misura pari al saggio ufficiale di sconto aumentato di tre punti a far data dal pagamento ovvero nella diversa misura meglio ritenuta e sino al soddisfo”.
Con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., chiedeva che la Pt_1
ON domanda riconvenzionale avanzata da fosse dichiarata inammissibile, in quanto fondata su “due ulteriori e diversi
“contratti” (doc. avversari nn.
4.B e 4.F) che - stando a quanto sostiene la stessa Compagnia - nulla hanno a che vedere con il contratto monitoriamente azionato”. rilevava inoltre Pt_1
“l'inesistenza del credito per inefficacia invalidità nullità di qualsiasi accordo intervenuto” in quanto “stipulato per aggirare la par condicio creditorum e le stesse norme del sistema assicurativo”,
ON ed avente oggetto impossibile “dal momento che al momento dell'emissione della proroga del 19.1.2023 avrebbe saputo di obbligarsi quale garante di una società insolvente e per debiti già scaduti in data anteriore alla conclusione dell'accordo”.
Tanto premesso, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato in quanto emesso in mancanza di idonea prova scritta.
In data 14.03.2024, a fronte dei plurimi disconoscimenti effettuati da parte opponente, in corso di causa veniva emesso il seguente provvedimento: “Rilevato che parte convenuta produceva con la costituzione copia della polizza fideiussoria, delle appendici di proroga e delle appendici di coobbligazione (- prod 4.A- 4.B- 4.C-
4.D- 4.E- 4.F- 4.G- 4.H- 4.I); rilevato che parte opponente disconosceva unicamente le firme apposte a nome del l.g. della pagina 7 di 19 società sul doc 4 D e su tutti i documenti Parte_1 riproduttivi della medesima appendice di coobbligazione;
ritenuto pertanto necessario disporre la verificazione unicamente delle firme apposte su tale documento di cui tuttavia parte opposta affermava di non essere in possesso chiedendo che ne fosse ordinata l'esibizione ex art. 210 c.p.c. al Curatore della Liquidazione Giudiziale di
Avv. Danilo Galletti;
p.q.m.
: accoglie ONroparte_2
l'istanza e ordina l'esibizione ex art. 210 c.p.c. dell'originale del documento disconosciuto vale a dire dell'appendice di coobbligazione accedente alla proroga della polizza fideiussoria n. 406560280 in data 31.12.2021 (prod 4.D parte opposta) al Curatore della
Liquidazione Giudiziale di Avv. Danilo ONroparte_2
Galletti mediante deposito in cancelleria entro il 15.05.2024”. Il documento, tuttavia, non veniva rinvenuto e pertanto la verificazione non poteva avere luogo, con conseguente inutilizzabilità dello stesso, posto a fondamento del decreto opposto.
ON Le domanda avanzata da con la costituzione, di “condannare la pagare alla la Parte_6 ONroparte_1 somma capitale di € 412.238,18, oltre agli interessi come previsti in contratto, nella misura pari al saggio ufficiale di sconto aumentato di tre punti a far data dal pagamento ovvero nella diversa misura meglio ritenuta e sino al soddisfo” deve essere dichiarata ammissibile.
Sul punto rileva in primo luogo l'ambito della cognizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che “non è limitato alla "editio actionis" del ricorrente monitorio ma deve essere definito, all'esito della fase di trattazione, anche in considerazione delle eccezioni, difese, domande riconvenzionali svolte dall'opponente e delle modifiche e precisazioni delle domande ed eccezioni già proposte, consentite alle parti ai sensi dell'art. 183 c.p.c. (Cass. 29619/2017).
pagina 8 di 19 Inoltre, come già ribadito da Cass. 7592/2024 “Nell'opposizione a decreto ingiuntivo al creditore opposto è consentito modificare la propria domanda originaria - nel senso di specificare e meglio chiarire e persino mutare causa petendi e petitum - ai sensi dell'art. 183 c.p.c. al fine di adeguare la pretesa azionata in sede monitoria, non potendosi considerare nuova una domanda che non sia ulteriore o aggiuntiva a quella proposta nell'atto introduttivo, in base ai principi di economia dei mezzi processuali e di ragionevole durata dei processi”. In tale sentenza la Corte richiamava e riteneva pertanto di dare seguito “all'orientamento costante espresso da questa Corte sul tema della modificazione della domanda secondo cui non sono ammissibili le domande che si aggiungono alla domanda proposta nell'atto introduttivo, cioè quelle che sono altro da quella domanda;
e che, viceversa, sono ammissibili le domande modificate non perché non possano incidere sul petitum e sulla causa petendi, ma perché non possono essere considerate “nuove” nel senso di ulteriori o aggiuntive (Cass. Sez. U 15/06/2015 n. 12310), essendo conforme tale obiettivo al principio di economia dei mezzi processuali e di ragionevole durata dei processi (art. 111 Cost.), intesi ad evitare il frazionamento delle pretese con proliferazione di cause attinenti al medesimo rapporto ed al pericolo della formazione di giudicati contrastanti.”
Da ultimo, la Corte di Cassazione a sezioni unite allargava ulteriormente l'ambito delle domande proponibili dall'opposto affermando (Cass. sez. unite 26727/2024): “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda e che siano introdotte nella comparsa di risposta”.
ON Nel caso di specie con ricorso monitorio allegava di agire nei confronti di in quanto: aveva emesso nell'interesse della Pt_1
ora in Liquidazione Giudiziale, la polizza ONroparte_2 pagina 9 di 19 fideiussoria n. 406560280 a favore della EN S.p.A. - Divisione Gas &
Power, a garanzia del contratto per la somministrazione continua di gas;
atteso l'inadempimento dell'obbligato principale, il
ON Beneficiario aveva escusso la garanzia ed aveva provveduto a corrispondergli la somma di € 506.114,24, maturando il diritto di richiedere il medesimo importo, ex art. 1203 n. 3 c.c. e 1949 c.c. non solo nei confronti del debitore principale, ma anche di , Pt_1 obbligatosi solidalmente a quest'ultimo “in forza della sottoscrizione di appendice alla polizza per pattuizione di coobbligazione”. Produceva, a sostegno di tale allegazione, la polizza n. 406560280 con durata dal 25.01.2021 al 31.01.2022
(prodotta più volte), l'appendice di aumento e di proroga al
31.1.2023, l'appendice di coobbligazione alla proroga fino al
31.1.2023, oggetto di disconoscimento in sede di opposizione, e l'appendice di proroga al 31.7.2023 (prodotta più volte).
ON A fonte del disconoscimento, con la costituzione, produceva nuovamente la polizza, con tutte le appendici di proroga e le appendici di coobbligazione succedutesi nel tempo e pertanto, come già sopra riportato:
la polizza fideiussoria n. 406560280 del 28.1.2021 (prod 4.A)
l'appendice di coobbligazione alla suddetta polizza (prod 4.B)
l'appendice di aumento e di proroga al 31.1.2023 (prod 4.C)
l'appendice di coobbligazione alla proroga fino al 31.1.2023 (prod
4.D)
l'appendice di proroga al 31.7.2023 (prod 4.E);
l'appendice di coobbligazione alla proroga fino al 31.7.2023 (prod
4.F);
È pertanto evidente che le domanda posta in sede di costituzione, quand'anche se ne voglia escludere la totale coincidenza con quella azionata in via monitoria, ne presenta identico petitum e si fonda pagina 10 di 19 “sul medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della
ON originaria domanda”, vale dire l'interesse di ad agire nei confronti di per vedersi corrispondere quanto versato al Pt_1 beneficiario EN in dipendenza della polizza n. 406560280, in forza dell'impegno assunto in tal senso dall'opponente con le appendici di coobbligazione. La domanda pertanto non può ritenersi inammissibile per la sola circostanza che in sede monitoria veniva allegata esclusivamente una delle appendici di coobligazione, vale a dire il documento ridepositato in comparsa come 4.D, disconosciuto. Ciò, a maggior ragione, se si considera che in ciascuna polizza era contenuta la seguente specificazione, quanto alla validità temporale, che le rendeva sostanzialmente sovrapponibili: “I sottoscritti riconoscono che la presente garanzia avrà validità ed efficacia fino
ON a quando non avrà recuperato integralmente il proprio credito e mantiene efficacia anche nel caso di proroga o rinnovo della polizza senza necessità di ulteriori manifestazioni di volontà' (art. 3 di tutte delle appendici di coobbligazione)”.
ON Ciò posto tale domanda avanzata da con la costituzione è anche fondata.
Rileva in primo luogo che la prima appendice di coobbligazione alla polizza (doc 4.B opposta) e l'appendice di coobbligazione alla proroga fino al 31.7.2023 (doc 4.F opposta) non venivano disconosciute, quanto all'avvenuta sottoscrizione da parte del sig.
legale rappresentante della società.; poi, che Parte_2 nelle appendici di cui sopra assumeva Parte_1 solidalmente con la gli obblighi ed oneri ONroparte_2 gravanti su quest'ultima in dipendenza della polizza fideiussoria,
ON impegnandosi a tenere indenne da ogni pagamento effettuato in favore del Beneficiario EN.
La società opponente sosteneva, invocando l'applicazione dell'art. 2475 bis c.c. che, “l'amministratore unico di Sig. Parte_1
mai avrebbe potuto sottoscrivere un accordo Parte_2
pagina 11 di 19 suscettibile di vincolare la propria Società in solido con altre imprese, segnatamente le imprese ove non detenendo Parte_1 partecipazioni, era impossibilitata ad esercitare la propria attività tipica di holding”.
In particolare, richiamava l'art. 10, 2° capoverso, dello Pt_1
Statuto, che disponeva: “10.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: … e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci”, e l'art. 10, 4° capoverso, ove si legge: “10.4 Le decisioni dei soci di cui alle lettere d), e), f), g), h) ed i)… devono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto delle forme e con le modalità individuate nel successivo art. 12)”
L'assunto non è condivisibile.
Non può infatti ritenersi che l'impegno assunto dalla con le Pt_1 appendici di coobbligazione fosse estraneo all'oggetto sociale della
ON stessa e tanto meno che tale estraneità fosse conoscibile da . Lo
Statuto della società prevedeva, infatti, non solo che “Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società potrà nei limiti di legge prestare avalli, fideiussioni ed ogni altra garanzia reale o personale, anche per obbligazioni di terzi”, ma anche che “La società potrà compiere, in via strumentale e non prevalente, tutte le operazioni commerciali, e finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale prestando anche fideiussioni, avalli ed ogni altra garanzia in genere anche a favore di terzi e, nei limiti di legge, l'assunzione di mutui attivi o passivi sia fondiari che ipotecari, sia con privati che con enti pubblici sia con banche che con istituti di credito, acconsentendo, allo scopo a tutte le formalità ipotecarie”.
È pertanto del tutto irrilevante, ai fini di poter considerare la prestazione della garanzia come atto modificativo dell'oggetto sociale o dei diritti de soci, la circostanza allegata in tal senso pagina 12 di 19 da , per la quale quest'ultima non deteneva partecipazioni Pt_1 nella in quanto ciò non esclude che la ONroparte_2 società opponente abbia tratto un'utilità dal prestare una garanzia in suo favore.
Come di seguito più dettagliatamente esposto, risulta inoltre che fosse costantemente aggiornata dei rapporti intercorrenti Pt_1 ON tra EN, ed a conferma del suo interesse all'operazione CP_2 nel suo complesso.
Per quanto sopra, deve ritenersi che le appendici di coobbligazione potessero essere sottoscritte dal sig. anche senza una Pt_2 previa deliberazione assembleare.
ON In ogni caso, ai fini dell'opponibilità ad di eventuali limitazioni dei poteri di rappresentanza del sig. ai sensi Pt_2 dell'art. 2475 bis c.c. bis, non può ritenersi che la società opposta fosse a conoscenza delle stesse, e dunque, le abbia scientemente ignorate, “agendo intenzionalmente a danno della società”, considerata l'ampiezza dell'oggetto sociale della , Parte_1 come descritto nello statuto, anche solo con riferimento al passo sopra citato.
Parte opponente sosteneva in ogni caso la “nullità e inefficacia di ogni contratto oggetto del contendere e di ogni debito in ipotesi attribuito a , per illeceità della causa e per Parte_1 impossibilità dell'oggetto.
La causa illecita dei contratti (quindi, deve ritenersi, della
ON polizza fideiussoria emessa da , delle appendici di proroga e delle appendici di coobbligazione) sarebbe, secondo la società opponente “quella di aggirare le norme a presidio della par condicio creditorum (in vista della liquidazione giudiziale della CP_2
ON
)” In particolare, riteneva che EN e
[...] Pt_1 avvedutesi sia dell'insolvenza della Parte_7 sia dell'impossibilità di escutere l'originaria polizza fideiussoria,
pagina 13 di 19 abbiano strumentalmente concluso un accordo da far figurare quale
“appendice di proroga”, mentre in realtà abbiano inteso sollevare NI
ON (con complicità di ) dagli insoluti di (scaduti ONroparte_2 da almeno due anni) con lo studiato scopo di aggredire il patrimonio della Società in bonis . Parte_1
Giova sul punto ricordare che, ai sensi delle condizioni particolari
ON di polizza, si impegnava verso EN “irrevocabilmente e incondizionatamente, ad effettuare il versamento delle somme dovute…a seguito della prima richiesta scritta del beneficiario e senza bisogno di costituzione in mora, ogni eccezione rimossa ai sensi dell'art. 1945 c.c”. Ai sensi dell'art. 6 CGP, che disciplinava il diritto di surrogazione e regresso del garante, la contraente
ON si impegnava poi a tenere indenne da ONroparte_2 ogni pagamento effettuato per effetto della polizza a semplice richiesta e senza alcuna eccezione. Infine, a propria volta, il coobbligato nelle appendici di Parte_1 coobbligazione (doc. 4B 4F opposta) assumeva solidalmente con la contraente gli obblighi ed oneri gravanti su quest'ultima in dipendenza della polizza fideiussoria, dichiarando espressamente “di conoscere e accettare il contenuto della polizza alla quale il presente atto si riferisce nonché le condizioni generali e particolari della polizza stessa” (art. 4 appendice di coobbligazione). L'opponente si impegnava pertanto “a tenere indenne
ON
da ogni pagamento effettuato per effetto della polizza ed a
ON versare alla tutte le somme sborsate o che fosse tenuta a sborsare in dipendenza della polizza “rinunciando ai diritti ed alle eccezioni derivanti dagli artt. 1950, 1952, 1955 e 1957 c.c.”.
ON Tanto premesso, sia l'impegno assunto da nei confronti di EN,
ON sia l'impegno assunto da nei confronti di devono essere Pt_1 qualificati come contratti autonomi, contenendo la rinuncia a qualsivoglia eccezione e non emergendo dai testi contrattuali elementi di senso contrario (Cass.4717/2019).
pagina 14 di 19 Deve inoltre escludersi, contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, che su tale qualificazione sembra fondare le sue difese,
ON che la polizza fideiussoria rilasciata da avesse natura assicurativa.
Sul punto si richiama l'orientamento della Suprema Corte, secondo cui
“la cosiddetta assicurazione fideiussoria costituisce una figura contrattuale intermedia tra il versamento cauzionale e la fideiussione ed è contraddistinta dall'assunzione dell'impegno, da parte di una banca o di una compagnia di assicurazione, di pagare un determinato importo al beneficiario, onde garantirlo nel caso di inadempimento della prestazione a lui dovuta dal contraente;
peraltro, essendo caratterizzata dalla stessa funzione di garanzia della fideiussione, ad essa è applicabile, ove non derogata dalle parti, la disciplina legale tipica di tale contratto” (sentenza n.
1724/2016).
Nella polizza oggetto di causa, invero, non vi era nessun richiamo implicito o esplicito alle norme sull'assicurazione, che quindi non possono trovare applicazione mentre vi era espresso riferimento all'art. 1945 c.c. ed all'art.1952 c.c. che disciplinano la fideiussione.
Ciò posto, l'eccezione di illeceità della causa dei suddetti contratti risulta infondata in quanto contraddetta dalla funzione stessa del contratto autonomo di garanzia che è proprio quella, contestata da parte opponente, di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale.
ON Gli impegni assunti tanto da , quanto da pertanto, Pt_1 nell'ambito dell'autonomia negoziale ex art. 1322 cod. civ., realizzavano esattamente la causa del contratto autonomo che è quella di trasferire da un soggetto ad un altro, nel caso di specie da
ON
ad e da questa a , il rischio economico CP_2 Pt_1
pagina 15 di 19 connesso all'inadempimento del debitore principale nei confronti del
Beneficiario EN.
Anche l'eccezione di impossibilità dell'oggetto della garanzia
ON prestata da , in quanto i debiti di erano già ONroparte_2 scaduti al momento della proroga della stessa fino al luglio 2023, non può trovare accoglimento.
In primo luogo, si ritiene che tale eccezione sia preclusa all'opponente , considerata l'autonomia dell'obbligazione Pt_1
ON assunta verso , con espressa rinuncia anche ad avvalersi del disposto di cui all'art. 1957 c.c.
L'eccezione, inoltre, neppure risulta fondata in esito all'istruttoria. Se è vero, infatti che alla data del 19.01.2023, quando veniva stipulata l'ultima proroga della garanzia, le fatture
EN erano già scadute, (tra il 16 agosto 2022 e il 5 dicembre 2022, doc 17 parte opposta), risulta anche che erano in corso trattative, parallelamente a quelle volte all'estensione della durata della garanzia, volte a concordare un piano di rientro tra EN e CP_2
Risulta, inoltre, che tale piano veniva poi disatteso da
[...] quest'ultima, secondo quanto riferito da EN nell'escussione del
21.02.2023, successivamente alla sottoscrizione della seconda proroga. Di tali trattive, inoltre, veniva tenuta costantemente informata anche Campiano, come dimostra la corrispondenza di cui al doc 20 bis memoria n. 2 opponente, destinata tra gli altri al sig.
. Parte_2
Può pertanto concludersi che anche quest'ultima proroga veniva emessa a seguito di accordi, relativi anche al rientro dell'esposizione
ON debitoria di intercorsi tra EN, e CP_2 ONroparte_2 noti alla che, a sua volta, sottoscriveva l'ultima Parte_1 appendice di coobbligazione.
La circostanza, per altro riconosciuta da parte opponente, per la quale la stessa era a conoscenza della situazione debitoria di pagina 16 di 19 rende inoltre inapplicabile la disposizione di cui all'art. CP_2
1956 c.c. (sul punto Cass. 20713/2023) che, invero, risulta prima ancora inconferente al caso di specie, riferendosi alla diversa ipotesi di concessione di ulteriore credito senza l'autorizzazione del fideiussore.
ON Secondo la società opponente non avrebbe in ogni caso dovuto dare seguito all'escussione da parte di EN, provvedendo al pagamento, in quanto la richiesta inoltrata in data 21/02/2023 si riferiva a debiti di non coperti da garanzia. ONroparte_2
Anche tale eccezione, ricondotta dall'opponente nell'ambito dell'”exceptio doli” non è condivisibile.
La polizza prevedeva infatti: “Trascorso il periodo di durata della presente polizza la garanzia perderà comunque ogni efficacia e quindi la Società non sarà più tenuta ad alcuna prestazione… Si conferma che la Società risponde esclusivamente delle inadempienze verificatesi nel periodo di durata e che siano comunicate, a pena di decadenza, entro e non oltre 60 giorni dalla scadenza fissata”
Il riferimento alla scadenza deve intendersi come relativo alla garanzia stessa e non, come ritenuto da ai debiti della Pt_1 verso EN Ciò risulta chiaro nell'appendice di ONroparte_2 proroga al 31.07.2023 ove si legge espressamente: “Si conferma che la
Società risponde esclusivamente delle inadempienze verificatesi fino al 31.07.2023 e che siano comunicate a pena di decadenza, entro e non oltre 60 giorni dalla scadenza della garanzia”.
Pertanto, la garanzia veniva tempestivamente escussa da NI, in relazione alle fatture dei mesi di agosto – settembre – ottobre – novembre 2022 in data 21.2.2023 e dunque tempestivamente rispetto alla scadenza della prima proroga (in quanto avvenuta entro 60 giorni dalla stessa, stipulata in data 31.1.2023) e nel periodo di validità della seconda.
pagina 17 di 19 ON
, pertanto, versava in data 21/03/2023 la somma di € 506.114,24 a
EN conformemente e nei limiti anche temporali degli impegni assunti, maturando il diritto di agire nei confronti della società opponente ex art. 1203 n. 3 c.c. e 1949 c.c.
Infine, non risultano ammissibili, considerata l'autonomia della garanzia prestata da , per quanto sopra chiarito, le Pt_1 eccezioni relative all'illiquidità e mancata certezza del credito di
EN verso . In ogni caso, non contestava ma anzi CP_2 Pt_1 riconosceva espressamente il mancato pagamento delle fatture oggetto di escussione da parte della debitrice principale.
A fronte di tutto quanto sopra, deve essere Parte_1 condannata a pagare alla la somma capitale ONroparte_1 di € 412.238,18 oltre interessi come previsti in contratto, nella misura pari al saggio ufficiale di sconto aumentato di tre punti a far data dalla domanda al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza in relazione al giudizio di opposizione unitariamente intesto e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al d.m. 147/2022 applicati ai valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa così provvede:
revoca il decreto ingiuntivo n. 10024/2023 emesso dal Tribunale di
Milano dichiarandolo esecutivo;
condanna a pagare alla Parte_1 ONroparte_1
la somma capitale di € 412.238,18 oltre interessi come
[...] previsti in contratto, nella misura pari al saggio ufficiale di sconto aumentato di tre punti, a far data dalla domanda al saldo;
pagina 18 di 19 condanna l'opponente a rimborsare Parte_1 all'opposta le spese di lite liquidate in ONroparte_1 euro 22.457,00 per compenso oltre iva cpa e rimb. forf.
Milano 18.04.2025.
Il Giudice
Michela Guantario
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