Sentenza 20 dicembre 1972
Massime • 4
Il giudice di merito non e tenuto a discutere analiticamente tutte le prove offerte dalle parti, essendo sufficiente che egli dia, con valutazione globale delle risultanze processuali, sufficiente ragione della propria decisione. ( V 2414'72, mass n 359854).*
La compensazione postula l'autonomia dei rapporti cui i contrapposti crediti delle parti si riferiscono, mentre, ove i crediti abbiano origine da un unico rapporto, la controversia si risolve in un accertamento di dare ed avere, che, pur potendo dar luogo ad un risultato pratico analogo a quello della compensazione, non per questo e soggetto alla disciplina tipica di essa. ( V 2143'72, mass n 359401).*
I limiti di valore relativi all'ammissibilita della prova testimoniale, essendo dettati a tutela di interessi privatistici, non attengono all'ordine pubblico e possono essere derogati dalla volonta delle parti, pertanto la loro inosservanza non puo essere dedotta per la prima volta nel giudizio di Cassazione, ove non sia stata precedentemente eccepita innanzi ai giudici di merito. ( Conf 1634'72, mass n 358462).*
La disciplina dettata dall'art 2596 cod civ riguarda i patti con i quali le parti regolano la reciproca concorrenza assumendo al riguardo contrapposte obbligazioni e non si estende anche all'ipotesi in cui da un contratto derivi, quale effetto mediato o indiretto un'incidenza nel rapporto concorrenziale che leghi uno dei contraenti a terzi, come avviene nel patto di esclusiva con il quale, ove esso acceda ad un rapporto di compravendita fra imprenditori, una delle parti si obbliga, entro certi limiti di tempo e di spazio, a non acquistare se non dall'altro contraente la merce che intende immettere sul mercato, ovvero a non vendere se non all'altro contraente i prodotti destinati al pubblico dei consumatori. Pertanto, il requisito della Forma scritta ad probationem, previsto dal citato art 2596, non si estende al patto di esclusiva in tema di compravendita.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/12/1972, n. 3654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3654 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 1972 |
Testo completo
Non massimata.*