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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 01/10/2025, n. 1889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1889 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 8325/2022
TRA
rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Giuseppe Cundari e Parte_1
CO OL MA unitamente ai quali elett. dom. in Caserta al viale delle Querce n. 20
RICORRENTE
E
Controparte_1
in persona del legale
[...] rappresentante p.t., rappr. e dif., ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dai funzionari A. Alfani e C. Della
Morte con cui elett. dom. in Caserta, alla via Lubich n. 6
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.12.2022 e ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata Contr esponeva di appartenere al personale , con profilo di cuoco, in servizio presso il Convitto
Nazionale “G. Bruno” di Maddaloni in virtù di assegnazione provvisoria;
di aver partecipato alla procedura di mobilità disciplinata con CCNI del 27.01.2022 e con successiva ordinanza ministeriale n. 45 del 25 febbraio 2022, relativa al triennio 2022/2023 – 2024/2025, indicando le proprie preferenze, tra cui, per prima, il Convitto Nazionale “G. Bruno” di Maddaloni;
di aver ricevuto missiva a mezzo mail con la quale l'amministrazione convenuta comunicava il mancato riconoscimento del movimento richiesto in quanto il posto indicato nella domanda era stato destinato alle nuove immissioni in ruolo.
Evidenziava che l'art. 8 del CCNI Mobilità personale docente doveva ritenersi illegittimo nella parte in cui aveva previsto che, per la III fase della procedura (mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale), doveva utilizzarsi il solo 50% dei posti disponibili, destinando l'altro 50% alle nuove immissioni in ruolo;
ciò in violazione del disposto di cui all'art. 470 del D.Lgs. n. 297/1994. Deduceva, altresì, la nullità dell'art. 8 citato, ex art. 1418 c.c., per violazione del disposto di cui all'art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001.
Chiedeva, pertanto, la disapplicazione della predetta norma del CCNI e la sua sostituzione, ex art. 1339 c.c., con il richiamato art. 470; per l'effetto, dichiararsi il diritto della ricorrente al trasferimento richiesto ed ordinarsi alle convenute amministrazioni la riedizione della procedura di mobilità, anche limitatamente alla propria posizione, con utilizzo di tutti i posti disponibili, e non già del solo 50%, con attribuzione del posto disponibile presso il Convitto Nazionale “G. Bruno” di
Maddaloni, illegittimamente riservato alle immissioni in ruolo. Vinte le spese, con attribuzione.
Si costituiva il convenuto che resisteva al ricorso chiedendone il rigetto in quanto CP_1 infondato.
Acquisita la documentazione prodotta, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalla parte ricorrente ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
*****
La domanda non è fondata e va, pertanto, respinta per le ragioni di seguito esposte.
Giova in primo luogo ricordare che, ai sensi dell'art. 8 del CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A., “Per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25 viene accantonato il cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei movimenti effettuati in seconda fase.
6. Le operazioni di mobilità del personale docente, relative alla terza fase, sul restante 50 per cento si realizzano nel triennio di validità del presente contratto secondo le seguenti aliquote: il 25% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale e il 25% alla mobilità professionale. Tali aliquote sono applicate fatti salvi gli accantonamenti richiesti e la sistemazione del soprannumero provinciale considerando distintamente le diverse tipologie di posto (comune/sostegno).
7. Ai fini della ripartizione dei posti di cui al precedente comma 5, l'eventuale posto dispari è assegnato ad anni alterni a favore delle assunzioni in ruolo ovvero alle operazioni di mobilità; nel 2022/2023 viene assegnato per le immissioni in ruolo.
8. Il calcolo del contingente di cui al comma 6 del presente articolo viene effettuato arrotondando all'unità successiva, ove possibile, il resto decimale più alto.
Qualora il calcolo delle predette aliquote dia luogo ad un numero non intero, questo se pari a 0,5 si approssima all'unità superiore a favore della mobilità territoriale.
9. I posti e le cattedre che si dovessero rendere disponibili per effetto dei movimenti in uscita della terza fase vanno ad incrementare le disponibilità per la mobilità in ingresso nel limite delle percentuali indicate al comma 6. Nel caso in cui terminate le operazioni di mobilità territoriale l'aliquota dei posti destinati non venga esaurita i posti residui sono destinati alla mobilità professionale, fatta salva la salvaguardia del personale in esubero sulla provincia. Qualora all'esito delle operazioni relative alla mobilità professionale, nei limiti del contingente residuino ulteriori posti disponibili, gli stessi verranno destinati a mobilità territoriale, fermo restando il rispetto del contingente destinato alla mobilità territoriale e professionale. 10. Per il personale di cui all'articolo 18bis del presente contratto, il calcolo dei contingenti di cui ai commi precedenti avviene al termine della fase H dell'allegato 1 …”.
Analogamente al passato (dello stesso tenore il testo dell'art. 6 del CCNI concernente le utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie per il triennio 2019/2022), l'art. 8 disciplina le modalità attraverso le quali vengono individuate le sedi disponibili per le operazioni di mobilità territoriale a domanda e d'ufficio e per quelle di mobilità professionale.
Così richiamata la disciplina collettiva, è evidente che prima dello svolgimento della terza fase
(quella illegittimamente svoltasi in danno della ricorrente, secondo quanto asserito dalla diretta interessata) è previsto, per ciascun anno scolastico, l'accantonamento per le assunzioni in ruolo del
50% delle disponibilità che residuano al termine della II fase, mentre il rimanente 50% è destinato alle operazioni di mobilità in terza fase secondo le percentuali indicate, suddivise tra mobilità territoriale e mobilità professionale.
Tanto premesso, non può condividersi la prospettazione attorea, secondo la quale la previsione del predetto art. 8 contrasterebbe con le disposizioni di cui all'art. 470, c. 1, del D.Lgs. 297/1994 – a tenore del quale “Specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il
[...]
definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra Controparte_3 mobilita professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e quella territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico” – atteso che la successiva entrata in vigore della legge
107/2015 ha superato e abrogato tacitamente la previgente disciplina.
Segnatamente, come puntualmente rilevato da una parte della giurisprudenza di merito (cfr. ex plurimis Trib. Catania, 6 aprile 2022; Trib. Ragusa, 8 luglio 2021), la legge 107/2015 ha stabilito, con decorrenza dall'a.s. 2016/2017, che l'organico dell'autonomia è determinato con cadenza triennale con decreti ministeriali e su base regionale;
che i criteri per la determinazione dell'organico dell'autonomia sono stabiliti su base regionale (cfr. art. 65 e seguenti); che l'immissione in ruolo mediante concorsi avviene nel rispetto di nuovi criteri (determinazione del fabbisogno;
indizione di concorso su numero di posti;
immissione in ruolo sui posti messi a concorso).
Il testo dell'art. 400 del D.Lgs. 297/1994 è stato, quindi, modificato, essendo stato previsto che i concorsi vengano indetti su base regionale su tutti i posti vacanti e disponibili (cfr. art. 113), nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e dei posti che si rendano tali nel triennio.
Ora, la circostanza che le procedure concorsuali possano essere indette soltanto ove effettivamente sussistano cattedre o posti di insegnamento implica, evidentemente, la necessità di operare una programmazione preventiva, che verrebbe posta nel nulla ove dovesse valorizzarsi in via preferenziale la mobilità territoriale. Né il nuovo testo del citato art. 400 prevede che il numero di posti da mettere a concorso debba tener conto di tale mobilità.
Si condividono, sul punto, le considerazioni svolte dalla Corte d'Appello di Brescia nella sent. n.
96/2021, nonché dalla Corte d'Appello di Palermo, secondo cui, anche volendo ammettere che l'art. 470 T.U. Scuola sia oggi ancora applicabile, “l'art. 470, co. 1, D.Lgs. 297/1994 non può qualificarsi come norma imperativa, tanto è vero che rimette alle parti il compito di raggiungere concordemente, individuando tempi e modalità, gli obiettivi fissati dalla norma, tra i quali il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, facendo sì che queste ultime siano effettuate solo dopo il completamento delle operazioni di mobilità. Insomma, l'art. 470, co.1, ha davanti a sé un problema costituto dal rapporto tra esigenze della mobilità ed esigenze delle immissioni in ruolo e, lungi dal dettare la soluzione del problema, demanda alle parti, quando riusciranno a stipulare specifici accordi, di individuare tempi e modi per giungere (peraltro in una prospettiva di gradualità, come si desume dall'inciso «per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia
e quelli riservati alle immissioni in ruolo») ad una soluzione finale che preveda di compiere prima le operazioni della mobilità e dopo le immissioni in ruolo. Deve quindi ritenersi che del tutto legittimamente le parti collettive, alle quali l'art. 40 D.Lgs. 165/2001 riserva la disciplina della mobilità nei limiti previsti dalla legge, abbiano concordato con il CCNI per la mobilità 2019/2022
l'accantonamento del 50% cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali. Ed invero, del tutto diverse sono oggi, a distanza di venticinque anni rispetto al 1994, le esigenze e le urgenze legate alla straordinaria immissione in ruolo di nuovi docenti prevista dalla legge 107/2015 e al perseguimento dell'interesse pubblico volto a raggiungere l'eliminazione del fenomeno del precariato, che hanno ragionevolmente indotto le parti collettive a stipulare la disciplina collettiva in oggetto. In tal senso, si veda l'art. 1, co. 1, L.
107/2015 che prevede un incremento annuale della dotazione organica del personale docente, dal quale si desume che l'interesse attuale del legislatore è di aumentare le nuove assunzioni («a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, la dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali è incrementata nel limite di euro 544,18 milioni nell'anno 2015,
1.828,13 milioni nell'anno 2016, 1.839,22 milioni nell'anno 2017, 1.878,56 milioni nell'anno 2018,
1.915,91 milioni nell'anno 2019, 1.971,34 milioni nell'anno 2020, 2.012,32 milioni nell'anno 2021,
2.053,60 milioni nell'anno 2022, 2.095,20 milioni nell'anno 2023, 2.134,04 milioni nell'anno 2024 e
2.169,63 milioni annui a decorrere dall'anno 2025 ). Nello stesso senso, si veda l'art. 1 co. 366, della L. 232/16 (Finanziaria 2017) che ha previsto l'istituzione di un autonomo fondo del CP_4 per realizzare l'incremento della dotazione organica disposto dalla L. 107/2015.
In ogni caso, va osservato che (…) l'art. 82 del CCNL 4.8.1995 ha disposto, in attuazione dell'art.
72 del D.lgs. 29/1993, che l'art. 470 del D.Lgs .297/1994 non è più applicabile (…)
Il CCNL Scuola 2016-2018 (cfr. Art. 22) ha, da parte sua, riservato espressamente alla contrattazione collettiva integrativa ogni regolamentazione relativa alla mobilità, mentre il CCNI 2017 Mobilità (…) nel recepire la nuova disciplina, hanno previsto una suddivisione percentuale dei posti da assegnare ai docenti da immettere in ruolo e a quelli che hanno presentato domanda di trasferimento interprovinciale. Anzi l'art. 6, comma 2, dlgs 165/2001 dispone che le PPAA, nel quadro della determinazione dei fabbisogni di personale, curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. In breve, e concludendo, in presenza di una disciplina del tutto nuova la quale impone di bandire i concorsi su posti vacanti e disponibili, con correlato diritto dei vincitori di tali concorsi ad essere assegnati sui posti medesimi, risulta concretamente impossibile (oltre che giuridicamente non consentito) affermare che le nuove immissioni in ruolo debbano essere effettuate sui posti residui che rimangano vacanti e disponibili dopo il compimento delle operazioni di mobilità territoriale”.
A ciò si aggiunga che, come opportunamente osservato da altra giurisprudenza di merito (cfr. Corte
d'Appello di Perugia n. 147/2019), “la riserva di posti alle immissioni in ruolo all'esito della procedura di mobilità su provincia appare una scelta organizzativa della PA indotta dall'esigenza di garantire il buon funzionamento e l'efficienza in quanto discende dalla necessità di effettuare una mappatura dei posti da assegnare dopo l'esaurimento della (presumibilmente più snella) fase dei trasferimenti su provincia. La pretesa della parte ricorrente sarebbe, invece, quella di coartate
l'amministrazione ad effettuare, preliminarmente a tale mappatura, un'ulteriore fase della mobilità, cronologicamente distinta, con l'assegnazione di tutti i posti disponibili all'esito della mobilità su provincia, nell'ambito della mobilità interprovinciale e, solo all'esito di questa, provvedere alla mappatura dei posti disponibili da assegnare alle nuove immissioni in ruolo. Tale pretesa, tuttavia, involge scelte organizzative discrezionali della PA che non possono essere sindacate dal giudice
e/o conformate dal medesimo anche perché, come sopra sottolineato, appaiono dettate da esigenze di celerità e di buon andamento che appaiono conformi al precetto di cui all'art. 97 della Cost.”.
Il potere organizzativo dell'amministrazione convenuta è legittimato, in termini generali, dalla normativa primaria sulla base della quale la PA, in attuazione del precetto costituzionale ex art. 97
Cost., promuove procedure concorsuali per la selezione e l'accesso al pubblico impiego. Sbocco naturale di tale disciplina è costituto dal potere-dovere della PA di immettere in ruolo i neo assunti, pur nel rispetto delle legittime aspirazioni dei dipendenti in attesa di trasferimento. La ricerca del punto di equilibrio, tra tali convergenti esigenze, come si è visto, è demandata dal legislatore primario alle parti sociali, per mezzo della contrattazione collettiva, ex art. 470 d.lgs. 297/94.
Peraltro, la volontà dell'amministrazione di riservare una percentuale dei posti vacanti ai neo assunti è confermata, a livello di legislazione primaria, come già su evidenziato, dall'art. 1, comma
201, legge 107/15 (cd. Buona Scuola), che ha disposto l'incremento della dotazione organica complessiva del personale docente per gli anni dal 2015 al 2025, nonché dall'art. 1, comma 336, legge n. 232/16 (L. finanziaria 2017).
Disposizioni che rendono evidente la finalità del legislatore di ridurre le dimensioni del precariato scolastico per mezzo dell'immissione in ruolo di neoassunti con contratti a tempo indeterminato. La disciplina posta dall'art. 8 CNNI trova dunque legittimo fondamento nella delega attribuita dalla citata normativa primaria e risponde all'esigenza di far fronte, nella maniera più logica, alla copertura di tutti i posti vacanti, previa assegnazione prioritaria al personale di ruolo, ma sempre a livello provinciale e senza possibilità alcuna di tener conto all'interno della singola provincia delle preferenze espresse scuola per scuola. Obiettivo, questo, la cui mancata attuazione, non si pone in contrasto né con l'art 470 del d.lgs. 297/1994 né con l'art. 30 d.lgs. 165/01.
In particolare, la domanda avanzata in ricorso non può fondarsi sul richiamato art. 30, c. 2 bis, del
D.Lgs. n. 165 del 2001, giacché se è vero che tale norma indica la regola del previo esperimento della mobilità rispetto alla introduzione di una nuova procedura concorsuale, la stessa, al contempo, non precisa che la totalità dei posti vacanti e disponibili deve essere destinata alla mobilità, né indica specifiche percentuali, lasciando all'Amministrazione – ossia alla contrattazione collettiva nel caso di specie (cfr. art 462, comma 7, del d.lgs. 297/94 TU scuola, che demanda alla fonte collettiva la disciplina della mobilità scolastica) – le modalità attraverso le quali contemperare i diversi interessi pubblici sottesi a detta attività.
Del resto, l'art. 30 del D.Lgs. 165/2001, sì come ritenuto dalla Corte d'Appello di Palermo (cfr. sentenza n. 896/2021 del 15.07.2021), disciplina esclusivamente un particolare tipo di mobilità volontaria tra Amministrazioni diverse, ovvero di mobilità d'ufficio entro ridotti limiti territoriali, che è fattispecie ben differente da quella in questa sede esaminata, relativa a mobilità volontaria su base nazionale all'interno della medesima Amministrazione.
Le violazioni di legge dedotte dalla ricorrente sono quindi insussistenti.
Né si rinvengono ulteriori disposizioni di legge che regolamentino, nella materia dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle PP.AA., una ripartizione o un ordine di priorità tra le operazioni di mobilità territoriale e quelle di reclutamento, ed anzi l'art. 6 comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 dispone che le pubbliche amministrazioni, nel quadro della determinazione dei fabbisogni di personale, curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.
Le richiamate clausole dell'art. 8 del CCNI cit., che appunto prevedono, nel quadro della graduazione dell'ordine delle operazioni di mobilità per ambiti territoriali, un accantonamento di posti per le immissioni in ruolo all'esito dell'esaurimento delle fasi prioritarie di mobilità, appaiono costituire una forma di coordinamento tra mobilità e reclutamento, in coerente attuazione con il principio generale di cui all'art. 6 del d.lgs. cit., e devono quindi ritenersi pienamente legittime.
In conclusione, in presenza di una disciplina del tutto nuova la quale impone di bandire i concorsi su posti vacanti e disponibili, con correlato diritto dei vincitori di tali concorsi ad essere assegnati sui posti medesimi, risulta concretamente impossibile (oltre che giuridicamente non consentito) affermare che le nuove immissioni in ruolo debbano essere effettuate sui posti residui che rimangano vacanti e disponibili dopo il compimento delle operazioni di mobilità territoriale.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato. Le controvertibilità delle questioni giuridiche esaminate e la sussistenza di orientamenti difformi nella giurisprudenza di merito giustificano la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa le spese.
Santa Maria Capua Vetere, 1 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 8325/2022
TRA
rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Giuseppe Cundari e Parte_1
CO OL MA unitamente ai quali elett. dom. in Caserta al viale delle Querce n. 20
RICORRENTE
E
Controparte_1
in persona del legale
[...] rappresentante p.t., rappr. e dif., ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dai funzionari A. Alfani e C. Della
Morte con cui elett. dom. in Caserta, alla via Lubich n. 6
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.12.2022 e ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata Contr esponeva di appartenere al personale , con profilo di cuoco, in servizio presso il Convitto
Nazionale “G. Bruno” di Maddaloni in virtù di assegnazione provvisoria;
di aver partecipato alla procedura di mobilità disciplinata con CCNI del 27.01.2022 e con successiva ordinanza ministeriale n. 45 del 25 febbraio 2022, relativa al triennio 2022/2023 – 2024/2025, indicando le proprie preferenze, tra cui, per prima, il Convitto Nazionale “G. Bruno” di Maddaloni;
di aver ricevuto missiva a mezzo mail con la quale l'amministrazione convenuta comunicava il mancato riconoscimento del movimento richiesto in quanto il posto indicato nella domanda era stato destinato alle nuove immissioni in ruolo.
Evidenziava che l'art. 8 del CCNI Mobilità personale docente doveva ritenersi illegittimo nella parte in cui aveva previsto che, per la III fase della procedura (mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale), doveva utilizzarsi il solo 50% dei posti disponibili, destinando l'altro 50% alle nuove immissioni in ruolo;
ciò in violazione del disposto di cui all'art. 470 del D.Lgs. n. 297/1994. Deduceva, altresì, la nullità dell'art. 8 citato, ex art. 1418 c.c., per violazione del disposto di cui all'art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001.
Chiedeva, pertanto, la disapplicazione della predetta norma del CCNI e la sua sostituzione, ex art. 1339 c.c., con il richiamato art. 470; per l'effetto, dichiararsi il diritto della ricorrente al trasferimento richiesto ed ordinarsi alle convenute amministrazioni la riedizione della procedura di mobilità, anche limitatamente alla propria posizione, con utilizzo di tutti i posti disponibili, e non già del solo 50%, con attribuzione del posto disponibile presso il Convitto Nazionale “G. Bruno” di
Maddaloni, illegittimamente riservato alle immissioni in ruolo. Vinte le spese, con attribuzione.
Si costituiva il convenuto che resisteva al ricorso chiedendone il rigetto in quanto CP_1 infondato.
Acquisita la documentazione prodotta, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalla parte ricorrente ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
*****
La domanda non è fondata e va, pertanto, respinta per le ragioni di seguito esposte.
Giova in primo luogo ricordare che, ai sensi dell'art. 8 del CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A., “Per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25 viene accantonato il cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei movimenti effettuati in seconda fase.
6. Le operazioni di mobilità del personale docente, relative alla terza fase, sul restante 50 per cento si realizzano nel triennio di validità del presente contratto secondo le seguenti aliquote: il 25% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale e il 25% alla mobilità professionale. Tali aliquote sono applicate fatti salvi gli accantonamenti richiesti e la sistemazione del soprannumero provinciale considerando distintamente le diverse tipologie di posto (comune/sostegno).
7. Ai fini della ripartizione dei posti di cui al precedente comma 5, l'eventuale posto dispari è assegnato ad anni alterni a favore delle assunzioni in ruolo ovvero alle operazioni di mobilità; nel 2022/2023 viene assegnato per le immissioni in ruolo.
8. Il calcolo del contingente di cui al comma 6 del presente articolo viene effettuato arrotondando all'unità successiva, ove possibile, il resto decimale più alto.
Qualora il calcolo delle predette aliquote dia luogo ad un numero non intero, questo se pari a 0,5 si approssima all'unità superiore a favore della mobilità territoriale.
9. I posti e le cattedre che si dovessero rendere disponibili per effetto dei movimenti in uscita della terza fase vanno ad incrementare le disponibilità per la mobilità in ingresso nel limite delle percentuali indicate al comma 6. Nel caso in cui terminate le operazioni di mobilità territoriale l'aliquota dei posti destinati non venga esaurita i posti residui sono destinati alla mobilità professionale, fatta salva la salvaguardia del personale in esubero sulla provincia. Qualora all'esito delle operazioni relative alla mobilità professionale, nei limiti del contingente residuino ulteriori posti disponibili, gli stessi verranno destinati a mobilità territoriale, fermo restando il rispetto del contingente destinato alla mobilità territoriale e professionale. 10. Per il personale di cui all'articolo 18bis del presente contratto, il calcolo dei contingenti di cui ai commi precedenti avviene al termine della fase H dell'allegato 1 …”.
Analogamente al passato (dello stesso tenore il testo dell'art. 6 del CCNI concernente le utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie per il triennio 2019/2022), l'art. 8 disciplina le modalità attraverso le quali vengono individuate le sedi disponibili per le operazioni di mobilità territoriale a domanda e d'ufficio e per quelle di mobilità professionale.
Così richiamata la disciplina collettiva, è evidente che prima dello svolgimento della terza fase
(quella illegittimamente svoltasi in danno della ricorrente, secondo quanto asserito dalla diretta interessata) è previsto, per ciascun anno scolastico, l'accantonamento per le assunzioni in ruolo del
50% delle disponibilità che residuano al termine della II fase, mentre il rimanente 50% è destinato alle operazioni di mobilità in terza fase secondo le percentuali indicate, suddivise tra mobilità territoriale e mobilità professionale.
Tanto premesso, non può condividersi la prospettazione attorea, secondo la quale la previsione del predetto art. 8 contrasterebbe con le disposizioni di cui all'art. 470, c. 1, del D.Lgs. 297/1994 – a tenore del quale “Specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il
[...]
definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra Controparte_3 mobilita professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e quella territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico” – atteso che la successiva entrata in vigore della legge
107/2015 ha superato e abrogato tacitamente la previgente disciplina.
Segnatamente, come puntualmente rilevato da una parte della giurisprudenza di merito (cfr. ex plurimis Trib. Catania, 6 aprile 2022; Trib. Ragusa, 8 luglio 2021), la legge 107/2015 ha stabilito, con decorrenza dall'a.s. 2016/2017, che l'organico dell'autonomia è determinato con cadenza triennale con decreti ministeriali e su base regionale;
che i criteri per la determinazione dell'organico dell'autonomia sono stabiliti su base regionale (cfr. art. 65 e seguenti); che l'immissione in ruolo mediante concorsi avviene nel rispetto di nuovi criteri (determinazione del fabbisogno;
indizione di concorso su numero di posti;
immissione in ruolo sui posti messi a concorso).
Il testo dell'art. 400 del D.Lgs. 297/1994 è stato, quindi, modificato, essendo stato previsto che i concorsi vengano indetti su base regionale su tutti i posti vacanti e disponibili (cfr. art. 113), nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e dei posti che si rendano tali nel triennio.
Ora, la circostanza che le procedure concorsuali possano essere indette soltanto ove effettivamente sussistano cattedre o posti di insegnamento implica, evidentemente, la necessità di operare una programmazione preventiva, che verrebbe posta nel nulla ove dovesse valorizzarsi in via preferenziale la mobilità territoriale. Né il nuovo testo del citato art. 400 prevede che il numero di posti da mettere a concorso debba tener conto di tale mobilità.
Si condividono, sul punto, le considerazioni svolte dalla Corte d'Appello di Brescia nella sent. n.
96/2021, nonché dalla Corte d'Appello di Palermo, secondo cui, anche volendo ammettere che l'art. 470 T.U. Scuola sia oggi ancora applicabile, “l'art. 470, co. 1, D.Lgs. 297/1994 non può qualificarsi come norma imperativa, tanto è vero che rimette alle parti il compito di raggiungere concordemente, individuando tempi e modalità, gli obiettivi fissati dalla norma, tra i quali il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, facendo sì che queste ultime siano effettuate solo dopo il completamento delle operazioni di mobilità. Insomma, l'art. 470, co.1, ha davanti a sé un problema costituto dal rapporto tra esigenze della mobilità ed esigenze delle immissioni in ruolo e, lungi dal dettare la soluzione del problema, demanda alle parti, quando riusciranno a stipulare specifici accordi, di individuare tempi e modi per giungere (peraltro in una prospettiva di gradualità, come si desume dall'inciso «per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia
e quelli riservati alle immissioni in ruolo») ad una soluzione finale che preveda di compiere prima le operazioni della mobilità e dopo le immissioni in ruolo. Deve quindi ritenersi che del tutto legittimamente le parti collettive, alle quali l'art. 40 D.Lgs. 165/2001 riserva la disciplina della mobilità nei limiti previsti dalla legge, abbiano concordato con il CCNI per la mobilità 2019/2022
l'accantonamento del 50% cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali. Ed invero, del tutto diverse sono oggi, a distanza di venticinque anni rispetto al 1994, le esigenze e le urgenze legate alla straordinaria immissione in ruolo di nuovi docenti prevista dalla legge 107/2015 e al perseguimento dell'interesse pubblico volto a raggiungere l'eliminazione del fenomeno del precariato, che hanno ragionevolmente indotto le parti collettive a stipulare la disciplina collettiva in oggetto. In tal senso, si veda l'art. 1, co. 1, L.
107/2015 che prevede un incremento annuale della dotazione organica del personale docente, dal quale si desume che l'interesse attuale del legislatore è di aumentare le nuove assunzioni («a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, la dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali è incrementata nel limite di euro 544,18 milioni nell'anno 2015,
1.828,13 milioni nell'anno 2016, 1.839,22 milioni nell'anno 2017, 1.878,56 milioni nell'anno 2018,
1.915,91 milioni nell'anno 2019, 1.971,34 milioni nell'anno 2020, 2.012,32 milioni nell'anno 2021,
2.053,60 milioni nell'anno 2022, 2.095,20 milioni nell'anno 2023, 2.134,04 milioni nell'anno 2024 e
2.169,63 milioni annui a decorrere dall'anno 2025 ). Nello stesso senso, si veda l'art. 1 co. 366, della L. 232/16 (Finanziaria 2017) che ha previsto l'istituzione di un autonomo fondo del CP_4 per realizzare l'incremento della dotazione organica disposto dalla L. 107/2015.
In ogni caso, va osservato che (…) l'art. 82 del CCNL 4.8.1995 ha disposto, in attuazione dell'art.
72 del D.lgs. 29/1993, che l'art. 470 del D.Lgs .297/1994 non è più applicabile (…)
Il CCNL Scuola 2016-2018 (cfr. Art. 22) ha, da parte sua, riservato espressamente alla contrattazione collettiva integrativa ogni regolamentazione relativa alla mobilità, mentre il CCNI 2017 Mobilità (…) nel recepire la nuova disciplina, hanno previsto una suddivisione percentuale dei posti da assegnare ai docenti da immettere in ruolo e a quelli che hanno presentato domanda di trasferimento interprovinciale. Anzi l'art. 6, comma 2, dlgs 165/2001 dispone che le PPAA, nel quadro della determinazione dei fabbisogni di personale, curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. In breve, e concludendo, in presenza di una disciplina del tutto nuova la quale impone di bandire i concorsi su posti vacanti e disponibili, con correlato diritto dei vincitori di tali concorsi ad essere assegnati sui posti medesimi, risulta concretamente impossibile (oltre che giuridicamente non consentito) affermare che le nuove immissioni in ruolo debbano essere effettuate sui posti residui che rimangano vacanti e disponibili dopo il compimento delle operazioni di mobilità territoriale”.
A ciò si aggiunga che, come opportunamente osservato da altra giurisprudenza di merito (cfr. Corte
d'Appello di Perugia n. 147/2019), “la riserva di posti alle immissioni in ruolo all'esito della procedura di mobilità su provincia appare una scelta organizzativa della PA indotta dall'esigenza di garantire il buon funzionamento e l'efficienza in quanto discende dalla necessità di effettuare una mappatura dei posti da assegnare dopo l'esaurimento della (presumibilmente più snella) fase dei trasferimenti su provincia. La pretesa della parte ricorrente sarebbe, invece, quella di coartate
l'amministrazione ad effettuare, preliminarmente a tale mappatura, un'ulteriore fase della mobilità, cronologicamente distinta, con l'assegnazione di tutti i posti disponibili all'esito della mobilità su provincia, nell'ambito della mobilità interprovinciale e, solo all'esito di questa, provvedere alla mappatura dei posti disponibili da assegnare alle nuove immissioni in ruolo. Tale pretesa, tuttavia, involge scelte organizzative discrezionali della PA che non possono essere sindacate dal giudice
e/o conformate dal medesimo anche perché, come sopra sottolineato, appaiono dettate da esigenze di celerità e di buon andamento che appaiono conformi al precetto di cui all'art. 97 della Cost.”.
Il potere organizzativo dell'amministrazione convenuta è legittimato, in termini generali, dalla normativa primaria sulla base della quale la PA, in attuazione del precetto costituzionale ex art. 97
Cost., promuove procedure concorsuali per la selezione e l'accesso al pubblico impiego. Sbocco naturale di tale disciplina è costituto dal potere-dovere della PA di immettere in ruolo i neo assunti, pur nel rispetto delle legittime aspirazioni dei dipendenti in attesa di trasferimento. La ricerca del punto di equilibrio, tra tali convergenti esigenze, come si è visto, è demandata dal legislatore primario alle parti sociali, per mezzo della contrattazione collettiva, ex art. 470 d.lgs. 297/94.
Peraltro, la volontà dell'amministrazione di riservare una percentuale dei posti vacanti ai neo assunti è confermata, a livello di legislazione primaria, come già su evidenziato, dall'art. 1, comma
201, legge 107/15 (cd. Buona Scuola), che ha disposto l'incremento della dotazione organica complessiva del personale docente per gli anni dal 2015 al 2025, nonché dall'art. 1, comma 336, legge n. 232/16 (L. finanziaria 2017).
Disposizioni che rendono evidente la finalità del legislatore di ridurre le dimensioni del precariato scolastico per mezzo dell'immissione in ruolo di neoassunti con contratti a tempo indeterminato. La disciplina posta dall'art. 8 CNNI trova dunque legittimo fondamento nella delega attribuita dalla citata normativa primaria e risponde all'esigenza di far fronte, nella maniera più logica, alla copertura di tutti i posti vacanti, previa assegnazione prioritaria al personale di ruolo, ma sempre a livello provinciale e senza possibilità alcuna di tener conto all'interno della singola provincia delle preferenze espresse scuola per scuola. Obiettivo, questo, la cui mancata attuazione, non si pone in contrasto né con l'art 470 del d.lgs. 297/1994 né con l'art. 30 d.lgs. 165/01.
In particolare, la domanda avanzata in ricorso non può fondarsi sul richiamato art. 30, c. 2 bis, del
D.Lgs. n. 165 del 2001, giacché se è vero che tale norma indica la regola del previo esperimento della mobilità rispetto alla introduzione di una nuova procedura concorsuale, la stessa, al contempo, non precisa che la totalità dei posti vacanti e disponibili deve essere destinata alla mobilità, né indica specifiche percentuali, lasciando all'Amministrazione – ossia alla contrattazione collettiva nel caso di specie (cfr. art 462, comma 7, del d.lgs. 297/94 TU scuola, che demanda alla fonte collettiva la disciplina della mobilità scolastica) – le modalità attraverso le quali contemperare i diversi interessi pubblici sottesi a detta attività.
Del resto, l'art. 30 del D.Lgs. 165/2001, sì come ritenuto dalla Corte d'Appello di Palermo (cfr. sentenza n. 896/2021 del 15.07.2021), disciplina esclusivamente un particolare tipo di mobilità volontaria tra Amministrazioni diverse, ovvero di mobilità d'ufficio entro ridotti limiti territoriali, che è fattispecie ben differente da quella in questa sede esaminata, relativa a mobilità volontaria su base nazionale all'interno della medesima Amministrazione.
Le violazioni di legge dedotte dalla ricorrente sono quindi insussistenti.
Né si rinvengono ulteriori disposizioni di legge che regolamentino, nella materia dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle PP.AA., una ripartizione o un ordine di priorità tra le operazioni di mobilità territoriale e quelle di reclutamento, ed anzi l'art. 6 comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 dispone che le pubbliche amministrazioni, nel quadro della determinazione dei fabbisogni di personale, curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.
Le richiamate clausole dell'art. 8 del CCNI cit., che appunto prevedono, nel quadro della graduazione dell'ordine delle operazioni di mobilità per ambiti territoriali, un accantonamento di posti per le immissioni in ruolo all'esito dell'esaurimento delle fasi prioritarie di mobilità, appaiono costituire una forma di coordinamento tra mobilità e reclutamento, in coerente attuazione con il principio generale di cui all'art. 6 del d.lgs. cit., e devono quindi ritenersi pienamente legittime.
In conclusione, in presenza di una disciplina del tutto nuova la quale impone di bandire i concorsi su posti vacanti e disponibili, con correlato diritto dei vincitori di tali concorsi ad essere assegnati sui posti medesimi, risulta concretamente impossibile (oltre che giuridicamente non consentito) affermare che le nuove immissioni in ruolo debbano essere effettuate sui posti residui che rimangano vacanti e disponibili dopo il compimento delle operazioni di mobilità territoriale.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato. Le controvertibilità delle questioni giuridiche esaminate e la sussistenza di orientamenti difformi nella giurisprudenza di merito giustificano la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa le spese.
Santa Maria Capua Vetere, 1 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni