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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/07/2025, n. 3660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3660 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr.ssa Caterina di Martino Consigliere
Dr. Giovanni Galasso Consigliere relatore ha deliberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n.
564/2019, pubblicata il 6 marzo 2019, iscritto al n. 1521/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, e pendente
TRA
A Z I E ND A S A NI T A RI A L O C AL E N (c.f. ) Parte_1 P.IVA_1 con sede legale in Torre del Greco, alla Via Guglielmo Marconi n. 66, costituitasi in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Eduardo Martucci (c.f. ) e Raffaele Montanaro (c.f. C.F._1
; C.F._2
APPELLANTE
E
T O . L . (c.f. ), con sede legale in Milano alla Via San Prospero Controparte_1 CP_2 P.IVA_2
n. 4, costituitasi in persona del dr. , dichiaratosi legale rappresentante Controparte_3 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Raia (c.f. C.F._3
APPELLATA
C. Pag. 1 di 7 Controparte_4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
S V O L G I M E NT O DE L P R O C E SS O
Con il decreto ingiuntivo n. 287/2017 emesso il 6/2/2017, il Tribunale di Torre
Annunziata ordinava all' (nel prosieguo anche solo Controparte_5
Cont
, di pagare alla la somma di Euro 211.764,00 “oltre interessi di Controparte_6 cui al 4° comma dell'art. 1284 c.c.” a titolo di interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 per il ritardato pagamento di alcune fatture emesse per le prestazioni erogate dalla Pt_2
(che aveva ceduto il credito) nei mesi di aprile e maggio 2009 in regime di
[...] convenzione con il SSN per le branche di fisiokinesiterapia, medicina nucleare, radioterapia, analisi radiologiche, cardiologia, patologia clinica, “Ria”. Cont Proponeva opposizione avverso il detto decreto l' con una citazione notificata alla controparte il 22/3/2017, eccependo la prescrizione quinquennale del credito, la carenza di prova del credito e, comunque, l'inapplicabilità alla fattispecie de qua del d.lgs.
231/2002, concludendo per la revoca del decreto ingiuntivo con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio la con comparsa del 6/7/2017, che Controparte_6 resisteva all'avversa opposizione.
Nelle more del giudizio, il 10/12/2018 spiegava intervento la alla CP_4 quale la aveva ceduto il credito in virtù di contratto di cessione stipulato il CP_6
17/3/2017, aderendo alle difese spiegate dalla prima.
Con sentenza n. 564/2019, il Tribunale di Torre Annunziata così statuiva: “1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
287/17; 2) condanna la , in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_4 pagamento, in favore di parte opposta della somma di soli euro 211.764,00; 3) dichiara non dovuti ulteriori interessi;
4) dichiara interamente compensate, tra le parti, le spese di lite”.
In particolare, il Tribunale osservava che:
- il deposito delle distinte riepilogative contabili, in assenza di circostanziate Cont contestazioni da parte dell' tese ad inficiare i dati e le indicazioni in esse contenute, era da ritenersi prova idonea e sufficiente del numero di prestazioni rese dal perché CP_7
Cont il rapporto di natura concessoria tra il e la non rientra nel normale schema CP_7 privatistico, ma è caratterizzato da un modello derogatorio in cui la struttura sanitaria, con l'invio delle dette distinte, assolve al suo onere di documentazione, incombendo poi
C. Pag. 2 di 7 Controparte_4 CP_4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
sull'ente sanitario la verifica della veridicità e congruenza dei documenti, essendo in possesso di tutti gli elementi necessari per farlo;
- riteneva applicabile agli interessi di cui al d.lgs. 231/2002 il termine decennale di prescrizione;
- rilevava, infine, l'impossibilità di liquidare ulteriori interessi sulla somma di cui al decreto ingiuntivo, già liquidata a titolo di interessi moratori. Cont Avverso tale sentenza ha proposto appello l' con atto di citazione notificato il
28/3/2019, eccependo la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 132 n. 4 c.p.c. Nel merito, ha riproposto l'eccezione di prescrizione quinquennale in ordine alla quale, di fatto, il
Tribunale non si era pronunciato, affermando solo l'operatività del termine ordinario di prescrizione;
infine ha dedotto l'inapplicabilità a fattispecie di ritardato pagamento per prestazioni effettuate da strutture provvisoriamente accreditate presso il Servizio sanitario nazionale, della disciplina di cui al d.lgs. 231/2002, come affermato dalla maggior parte della giurisprudenza di merito.
Ha rassegnato, dunque, le seguenti conclusioni: “In via preliminare e cautelare, fissare udienza di trattazione, in Camera di Consiglio, dell'istanza cautelare di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata e, all'esito della relativa discussione, procedere all'irrogazione del consequenziale provvedimento di sospensione;
2. All'esito del giudizio d'appello, nel merito, dichiarata le nullità o, comunque,
l'infondatezza della sentenza impugnata, accogliere integralmente l'atto di appello proposto dalla - in persona del Direttore Generale e legale Controparte_4 rappresentante pro tempore - con riforma della sentenza del Tribunale di Torre
Annunziata, Sezione II Civile, Giudice dr.ssa Lara Vernaglia Lombardi, n. 564/2019, accogliere, nel merito, l'opposizione interposta dalla Pubblica Amministrazione appellante avverso il Decreto ingiuntivo del Tribunale di Torre Annunziata n. 287/2017, con declaratoria di integrale infondatezza della pretesa economica avanzata da parte appellata in sede di azione monitoria;
3. In via subordinata, in accoglimento del presente atto di appello, dichiarare la infondatezza parziale (con esclusione del punto sub 3 del dispositivo) della sentenza di decisione del primo grado di giudizio, ritenuta comunque integralmente infondata la pretesa economica di cui al decreto ingiuntivo 287/2017;
C. c. Pag. 3 di 7 Controparte_4 CP_4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
4. In via ancora subordinata e gradata, annullare con rinvio la sentenza impugnata, disponendo che sia altra Sezione del Tribunale di Torre Annunziata a decidere Con sull'opposizione a decreto ingiuntivo n. 287/2017 proposta in primo grado dalla e decisa con il provvedimento giudiziale impugnato dalla medesima Pubblica
Amministrazione a mezzo del presente atto di citazione in appello;
5. Per l'effetto ed in ogni caso, condannare la parte appellata al pagamento di spese ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Si è costituita con comparsa del 16/9/2019 la che, resistendo CP_4 all'appello, ha così concluso: “in via preliminare, rigettare l'avversa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 564/2019 perché infondata in fatto ed in diritto;
nel merito, rigettare l'appello in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile, illegittimo ed infondato in fatto e in diritto;
per l'effetto confermare la sentenza di primo grado n. 546/2019 resa dal Tribunale di Torre Annunziata depositata in data 06.03.2019; in ogni caso con condanna della parte appellante alla refusione delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre accessori come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
All'udienza del 29 aprile 2025, le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e la Corte ha trattenuto il processo in decisione concedendo termini ridotti, ex art. 190 comma 2° c.p.c., di venti giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivi venti giorni per le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va osservato che il giudizio di primo grado si è inizialmente svolto tra la e l' . Solo successivamente è intervenuta Controparte_6 Controparte_4 la alla quale la ha ceduto il credito. È evidente, quindi, che, in CP_4 CP_6 applicazione dell'art. 111 comma 4° c.p.c., la sentenza avrebbe dovuto essere emessa nei confronti della pur producendo effetti anche nei confronti della Controparte_6 cessionaria del credito.
Ciò nonostante, la sentenza di primo grado è stata emessa solo nei confronti della può pertanto ritenersi che il Tribunale abbia inteso tacitamente estromettere CP_4 la Controparte_8
. Pag. 4 di 7
[...] CP_4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
Cont Non produce quindi alcuna conseguenza il fatto che l' abbia citato nel giudizio di appello esclusivamente la CP_4
In ogni caso, anche a voler ritenere che la mancata indicazione della CP_6 nella sentenza di primo grado costituisca il frutto di una mera dimenticanza, ad
[...] avviso della Corte sarebbe superfluo disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di quest'ultima, giacché dopo se ne dovrebbe disporre l'estromissione, sussistendone i presupposti ai sensi dell'art. 111 comma 3° c.p.c..
Ed infatti:
- la non ha proposto appello avverso la sentenza ed è ampiamente Controparte_6 decorso il termine di decadenza di cui all'art. 327 c.p.c.; Cont
- la non l'ha citata nel presente grado di giudizio, dimostrando in tal modo di non aver interesse alla sua partecipazione;
- la costituitasi nel presente grado di giudizio non ha sollevato CP_4 contestazioni o chiesto l'integrazione del contraddittorio nei confronti della cedente, manifestando in tal modo il proprio disinteresse alla partecipazione di quest'ultima al presente grado di giudizio.
Non è un caso, del resto, che la S.C., in casi analoghi a quello in esame, abbia affermato che “il giudizio di impugnazione svoltosi senza integrare il contraddittorio nei confronti dell'alienante del diritto controverso, ma con la partecipazione del successore
a titolo particolare, è valido quando il primo, non impugnando la sentenza, abbia dimostrato il suo disinteresse al gravame e l'altra parte, senza formulare eccezioni al riguardo, abbia accettato il contraddittorio nei confronti del successore;
tali elementi, infatti, integrano i presupposti per l'estromissione dal giudizio del citato alienante, estromissione che, sebbene non formalmente dichiarata, fa cessare la qualità di litisconsorte necessario della parte originaria” (Cass. 12035/2010; cfr. nello stesso senso, Cass. 3056/2011; Cass. 20533/2017; Cass. 2048/2018).
Può dunque ritenersi superflua l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Controparte_6
2.1 Quanto al motivo relativo alla motivazione apparente, è evidente che, in considerazione della natura dell'appello, esso è del tutto irrilevante se non è accompagnato da doglianze nel merito, non trattandosi di uno dei vizi che comporta la rimessione della causa al giudice di primo grado;
di ciò, del resto, è ben consapevole
C. c. Pag. 5 di 7 Controparte_4 CP_4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
Cont anche l' che ha poi sostanzialmente riproposto le argomentazioni poste a sostegno dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
2.2 Passando all'esame della questione relativa alla prescrizione degli interessi moratori, va osservato che la stessa è infondata.
Ed infatti, la giurisprudenza ha da tempo affermato che il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948 n. 4 c.c. riguarda quelle prestazioni che devono essere compiute periodicamente e dunque non si applica agli interessi moratori che debbono essere pagati per il ritardo nell'adempimento proprio perché non caratterizzati da tale periodicità (Cass. 19847/2011; Cass. 17197/2012; Cass. 28060/2023; Cass.
4765/2024; Cass. 11125/2024).
2.3 Del pari infondata è la questione dell'inapplicabilità degli interessi moratori disciplinati dal d.lgs. 231/2002 alle ipotesi di ritardato pagamento per prestazioni effettuate da strutture accreditate presso il Servizio sanitario nazionale.
L'applicabilità di tale disciplina è infatti ormai da tempo riconosciuta da questa
Corte (cf. tra le tante, App. Napoli 1127/2012) nonché dalla S.C. (cfr., Cass. 14349/2016,
20391/2016, 5796/2017, 8668/2017, 12479/2017, 28824/2017, 17591/2018, 17665/2019,
e da ultimo SS.UU. 35092/2023). Né potrebbe osservarsi che nel caso di specie i contratti Cont che regolavano i rapporti tra l' ed il centro accreditato risalgono al 2009 e sono quindi anteriori alle modifiche apportate alla disciplina de qua dai dd.lgs. 192/2012 e 161/2014 Cont che hanno introdotto espliciti riferimenti ai rapporti tra le e i soggetti che erogano prestazioni sanitarie;
le SS.UU. hanno infatti chiarito che la disciplina in questione è applicabile a tutti i contratti conclusi dopo l'8/8/2002: “rientrano nella nozione di transazione commerciale, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 231 del 2002, le prestazioni sanitarie delle strutture private accreditate col erogate agli assistiti in base ad un CP_9 contratto - accessivo all'accreditamento - concluso in forma scritta con la P.A. dopo l'8 agosto 2002, avente la natura di contratto a favore di terzi ad esecuzione continuata e contenente la previsione dell'obbligo di pagamento di un corrispettivo, la cui ritardata esecuzione comporta il riconoscimento degli interessi moratori ex art. 5 del d.lgs. citato”
(Cass. SS.UU. 35092/2023).
Pertanto, l'appello deve essere rigettato.
3. Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, da liquidarsi – in base ai parametri contenuti nella
C. Pag. 6 di 7 Controparte_4 CP_4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
tabella 12 allegata al d.m. Giustizia 55/2014 (come modificata dal d.m. 147/2022) per le controversie di valore compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00 – nel complessivo importo di 7.300,00 € (di cui 1.500,00 € per il compenso relativo alla fase di studio,
1.000,00 € per il compenso relativo alla fase introduttiva, 2.200,00 € per il compenso relativo alla fase di trattazione e istruzione, 2.600,00 € per il compenso relativo alla cd. fase decisoria del presente processo).
Deve infine darsi atto che ricorrono le condizioni per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 564/2019, pubblicata il 6 marzo 2019:
1. rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l' al pagamento, in favore della delle spese del Controparte_4 CP_4 secondo grado di giudizio che liquida in € 7.300, per compenso professionale ed € 1.095, per spese generali di rappresentanza e difesa, con attribuzione al difensore, Avv. Luigi
Raia;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello dalla stessa proposto.
Così deciso in Napoli, l'8 luglio 2025.
Il Cons. estensore La Presidente
Dr. Giovanni Galasso Dr.ssa Caterina Molfino
C. c. Pag. 7 di 7 Controparte_4 CP_4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr.ssa Caterina di Martino Consigliere
Dr. Giovanni Galasso Consigliere relatore ha deliberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n.
564/2019, pubblicata il 6 marzo 2019, iscritto al n. 1521/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, e pendente
TRA
A Z I E ND A S A NI T A RI A L O C AL E N (c.f. ) Parte_1 P.IVA_1 con sede legale in Torre del Greco, alla Via Guglielmo Marconi n. 66, costituitasi in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Eduardo Martucci (c.f. ) e Raffaele Montanaro (c.f. C.F._1
; C.F._2
APPELLANTE
E
T O . L . (c.f. ), con sede legale in Milano alla Via San Prospero Controparte_1 CP_2 P.IVA_2
n. 4, costituitasi in persona del dr. , dichiaratosi legale rappresentante Controparte_3 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Raia (c.f. C.F._3
APPELLATA
C. Pag. 1 di 7 Controparte_4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
S V O L G I M E NT O DE L P R O C E SS O
Con il decreto ingiuntivo n. 287/2017 emesso il 6/2/2017, il Tribunale di Torre
Annunziata ordinava all' (nel prosieguo anche solo Controparte_5
Cont
, di pagare alla la somma di Euro 211.764,00 “oltre interessi di Controparte_6 cui al 4° comma dell'art. 1284 c.c.” a titolo di interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 per il ritardato pagamento di alcune fatture emesse per le prestazioni erogate dalla Pt_2
(che aveva ceduto il credito) nei mesi di aprile e maggio 2009 in regime di
[...] convenzione con il SSN per le branche di fisiokinesiterapia, medicina nucleare, radioterapia, analisi radiologiche, cardiologia, patologia clinica, “Ria”. Cont Proponeva opposizione avverso il detto decreto l' con una citazione notificata alla controparte il 22/3/2017, eccependo la prescrizione quinquennale del credito, la carenza di prova del credito e, comunque, l'inapplicabilità alla fattispecie de qua del d.lgs.
231/2002, concludendo per la revoca del decreto ingiuntivo con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio la con comparsa del 6/7/2017, che Controparte_6 resisteva all'avversa opposizione.
Nelle more del giudizio, il 10/12/2018 spiegava intervento la alla CP_4 quale la aveva ceduto il credito in virtù di contratto di cessione stipulato il CP_6
17/3/2017, aderendo alle difese spiegate dalla prima.
Con sentenza n. 564/2019, il Tribunale di Torre Annunziata così statuiva: “1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
287/17; 2) condanna la , in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_4 pagamento, in favore di parte opposta della somma di soli euro 211.764,00; 3) dichiara non dovuti ulteriori interessi;
4) dichiara interamente compensate, tra le parti, le spese di lite”.
In particolare, il Tribunale osservava che:
- il deposito delle distinte riepilogative contabili, in assenza di circostanziate Cont contestazioni da parte dell' tese ad inficiare i dati e le indicazioni in esse contenute, era da ritenersi prova idonea e sufficiente del numero di prestazioni rese dal perché CP_7
Cont il rapporto di natura concessoria tra il e la non rientra nel normale schema CP_7 privatistico, ma è caratterizzato da un modello derogatorio in cui la struttura sanitaria, con l'invio delle dette distinte, assolve al suo onere di documentazione, incombendo poi
C. Pag. 2 di 7 Controparte_4 CP_4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
sull'ente sanitario la verifica della veridicità e congruenza dei documenti, essendo in possesso di tutti gli elementi necessari per farlo;
- riteneva applicabile agli interessi di cui al d.lgs. 231/2002 il termine decennale di prescrizione;
- rilevava, infine, l'impossibilità di liquidare ulteriori interessi sulla somma di cui al decreto ingiuntivo, già liquidata a titolo di interessi moratori. Cont Avverso tale sentenza ha proposto appello l' con atto di citazione notificato il
28/3/2019, eccependo la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 132 n. 4 c.p.c. Nel merito, ha riproposto l'eccezione di prescrizione quinquennale in ordine alla quale, di fatto, il
Tribunale non si era pronunciato, affermando solo l'operatività del termine ordinario di prescrizione;
infine ha dedotto l'inapplicabilità a fattispecie di ritardato pagamento per prestazioni effettuate da strutture provvisoriamente accreditate presso il Servizio sanitario nazionale, della disciplina di cui al d.lgs. 231/2002, come affermato dalla maggior parte della giurisprudenza di merito.
Ha rassegnato, dunque, le seguenti conclusioni: “In via preliminare e cautelare, fissare udienza di trattazione, in Camera di Consiglio, dell'istanza cautelare di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata e, all'esito della relativa discussione, procedere all'irrogazione del consequenziale provvedimento di sospensione;
2. All'esito del giudizio d'appello, nel merito, dichiarata le nullità o, comunque,
l'infondatezza della sentenza impugnata, accogliere integralmente l'atto di appello proposto dalla - in persona del Direttore Generale e legale Controparte_4 rappresentante pro tempore - con riforma della sentenza del Tribunale di Torre
Annunziata, Sezione II Civile, Giudice dr.ssa Lara Vernaglia Lombardi, n. 564/2019, accogliere, nel merito, l'opposizione interposta dalla Pubblica Amministrazione appellante avverso il Decreto ingiuntivo del Tribunale di Torre Annunziata n. 287/2017, con declaratoria di integrale infondatezza della pretesa economica avanzata da parte appellata in sede di azione monitoria;
3. In via subordinata, in accoglimento del presente atto di appello, dichiarare la infondatezza parziale (con esclusione del punto sub 3 del dispositivo) della sentenza di decisione del primo grado di giudizio, ritenuta comunque integralmente infondata la pretesa economica di cui al decreto ingiuntivo 287/2017;
C. c. Pag. 3 di 7 Controparte_4 CP_4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
4. In via ancora subordinata e gradata, annullare con rinvio la sentenza impugnata, disponendo che sia altra Sezione del Tribunale di Torre Annunziata a decidere Con sull'opposizione a decreto ingiuntivo n. 287/2017 proposta in primo grado dalla e decisa con il provvedimento giudiziale impugnato dalla medesima Pubblica
Amministrazione a mezzo del presente atto di citazione in appello;
5. Per l'effetto ed in ogni caso, condannare la parte appellata al pagamento di spese ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Si è costituita con comparsa del 16/9/2019 la che, resistendo CP_4 all'appello, ha così concluso: “in via preliminare, rigettare l'avversa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 564/2019 perché infondata in fatto ed in diritto;
nel merito, rigettare l'appello in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile, illegittimo ed infondato in fatto e in diritto;
per l'effetto confermare la sentenza di primo grado n. 546/2019 resa dal Tribunale di Torre Annunziata depositata in data 06.03.2019; in ogni caso con condanna della parte appellante alla refusione delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre accessori come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
All'udienza del 29 aprile 2025, le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e la Corte ha trattenuto il processo in decisione concedendo termini ridotti, ex art. 190 comma 2° c.p.c., di venti giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivi venti giorni per le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va osservato che il giudizio di primo grado si è inizialmente svolto tra la e l' . Solo successivamente è intervenuta Controparte_6 Controparte_4 la alla quale la ha ceduto il credito. È evidente, quindi, che, in CP_4 CP_6 applicazione dell'art. 111 comma 4° c.p.c., la sentenza avrebbe dovuto essere emessa nei confronti della pur producendo effetti anche nei confronti della Controparte_6 cessionaria del credito.
Ciò nonostante, la sentenza di primo grado è stata emessa solo nei confronti della può pertanto ritenersi che il Tribunale abbia inteso tacitamente estromettere CP_4 la Controparte_8
. Pag. 4 di 7
[...] CP_4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
Cont Non produce quindi alcuna conseguenza il fatto che l' abbia citato nel giudizio di appello esclusivamente la CP_4
In ogni caso, anche a voler ritenere che la mancata indicazione della CP_6 nella sentenza di primo grado costituisca il frutto di una mera dimenticanza, ad
[...] avviso della Corte sarebbe superfluo disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di quest'ultima, giacché dopo se ne dovrebbe disporre l'estromissione, sussistendone i presupposti ai sensi dell'art. 111 comma 3° c.p.c..
Ed infatti:
- la non ha proposto appello avverso la sentenza ed è ampiamente Controparte_6 decorso il termine di decadenza di cui all'art. 327 c.p.c.; Cont
- la non l'ha citata nel presente grado di giudizio, dimostrando in tal modo di non aver interesse alla sua partecipazione;
- la costituitasi nel presente grado di giudizio non ha sollevato CP_4 contestazioni o chiesto l'integrazione del contraddittorio nei confronti della cedente, manifestando in tal modo il proprio disinteresse alla partecipazione di quest'ultima al presente grado di giudizio.
Non è un caso, del resto, che la S.C., in casi analoghi a quello in esame, abbia affermato che “il giudizio di impugnazione svoltosi senza integrare il contraddittorio nei confronti dell'alienante del diritto controverso, ma con la partecipazione del successore
a titolo particolare, è valido quando il primo, non impugnando la sentenza, abbia dimostrato il suo disinteresse al gravame e l'altra parte, senza formulare eccezioni al riguardo, abbia accettato il contraddittorio nei confronti del successore;
tali elementi, infatti, integrano i presupposti per l'estromissione dal giudizio del citato alienante, estromissione che, sebbene non formalmente dichiarata, fa cessare la qualità di litisconsorte necessario della parte originaria” (Cass. 12035/2010; cfr. nello stesso senso, Cass. 3056/2011; Cass. 20533/2017; Cass. 2048/2018).
Può dunque ritenersi superflua l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Controparte_6
2.1 Quanto al motivo relativo alla motivazione apparente, è evidente che, in considerazione della natura dell'appello, esso è del tutto irrilevante se non è accompagnato da doglianze nel merito, non trattandosi di uno dei vizi che comporta la rimessione della causa al giudice di primo grado;
di ciò, del resto, è ben consapevole
C. c. Pag. 5 di 7 Controparte_4 CP_4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
Cont anche l' che ha poi sostanzialmente riproposto le argomentazioni poste a sostegno dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
2.2 Passando all'esame della questione relativa alla prescrizione degli interessi moratori, va osservato che la stessa è infondata.
Ed infatti, la giurisprudenza ha da tempo affermato che il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948 n. 4 c.c. riguarda quelle prestazioni che devono essere compiute periodicamente e dunque non si applica agli interessi moratori che debbono essere pagati per il ritardo nell'adempimento proprio perché non caratterizzati da tale periodicità (Cass. 19847/2011; Cass. 17197/2012; Cass. 28060/2023; Cass.
4765/2024; Cass. 11125/2024).
2.3 Del pari infondata è la questione dell'inapplicabilità degli interessi moratori disciplinati dal d.lgs. 231/2002 alle ipotesi di ritardato pagamento per prestazioni effettuate da strutture accreditate presso il Servizio sanitario nazionale.
L'applicabilità di tale disciplina è infatti ormai da tempo riconosciuta da questa
Corte (cf. tra le tante, App. Napoli 1127/2012) nonché dalla S.C. (cfr., Cass. 14349/2016,
20391/2016, 5796/2017, 8668/2017, 12479/2017, 28824/2017, 17591/2018, 17665/2019,
e da ultimo SS.UU. 35092/2023). Né potrebbe osservarsi che nel caso di specie i contratti Cont che regolavano i rapporti tra l' ed il centro accreditato risalgono al 2009 e sono quindi anteriori alle modifiche apportate alla disciplina de qua dai dd.lgs. 192/2012 e 161/2014 Cont che hanno introdotto espliciti riferimenti ai rapporti tra le e i soggetti che erogano prestazioni sanitarie;
le SS.UU. hanno infatti chiarito che la disciplina in questione è applicabile a tutti i contratti conclusi dopo l'8/8/2002: “rientrano nella nozione di transazione commerciale, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 231 del 2002, le prestazioni sanitarie delle strutture private accreditate col erogate agli assistiti in base ad un CP_9 contratto - accessivo all'accreditamento - concluso in forma scritta con la P.A. dopo l'8 agosto 2002, avente la natura di contratto a favore di terzi ad esecuzione continuata e contenente la previsione dell'obbligo di pagamento di un corrispettivo, la cui ritardata esecuzione comporta il riconoscimento degli interessi moratori ex art. 5 del d.lgs. citato”
(Cass. SS.UU. 35092/2023).
Pertanto, l'appello deve essere rigettato.
3. Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, da liquidarsi – in base ai parametri contenuti nella
C. Pag. 6 di 7 Controparte_4 CP_4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
tabella 12 allegata al d.m. Giustizia 55/2014 (come modificata dal d.m. 147/2022) per le controversie di valore compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00 – nel complessivo importo di 7.300,00 € (di cui 1.500,00 € per il compenso relativo alla fase di studio,
1.000,00 € per il compenso relativo alla fase introduttiva, 2.200,00 € per il compenso relativo alla fase di trattazione e istruzione, 2.600,00 € per il compenso relativo alla cd. fase decisoria del presente processo).
Deve infine darsi atto che ricorrono le condizioni per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 564/2019, pubblicata il 6 marzo 2019:
1. rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l' al pagamento, in favore della delle spese del Controparte_4 CP_4 secondo grado di giudizio che liquida in € 7.300, per compenso professionale ed € 1.095, per spese generali di rappresentanza e difesa, con attribuzione al difensore, Avv. Luigi
Raia;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello dalla stessa proposto.
Così deciso in Napoli, l'8 luglio 2025.
Il Cons. estensore La Presidente
Dr. Giovanni Galasso Dr.ssa Caterina Molfino
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