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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XII, sentenza 29/01/2026, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 369/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
GUADAGNI LUIGI, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4006/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259008494130000 REGISTRO 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 171/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta al ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. Chiede la condanna alle spese anche per lite temeraria da distrarsi in favore di se stesso quale antistatario.
Resistente: //
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 19.09.2025, il contribuente dr. Ricorrente_1 , rappresentato dagli avv.ti Difensore_2 e Ricorrente_1, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 028 2025 90084941 30/000, registro 2015, notificata via PEC il 11.09.2025, emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione
(anche sede di Caserta). L'intimazione richiede il pagamento di € 1.331,59 entro cinque giorni, comprensivi di € 1.281,22 riferiti alla cartella n. 02820180016999319001 (notificata il 26.09.2018) e € 50,37 per spese esecutive.
Il ricorrente deduce la nullità/inesistenza dell'intimazione per carenza dell'atto presupposto, assumendo che la cartella su cui essa si fonda sia stata annullata dalla CTP Caserta, sentenza n. 2967/2019 (Sez. XI, deposito 12.06.2019), nel giudizio iscritto al n. 1621/2019, e richiama un pregresso annullamento di analogo atto con sentenza CTP Caserta n. 3653/2018 (deposito 03.08.2018). Deduce inoltre prescrizione/decadenza della pretesa (imposta di registro) e temerarietà dell'azione dell'Agente della riscossione.
Con istanza cautelare, chiede la sospensione dell'intimazione impugnata, la trattazione in pubblica udienza e la condanna alle spese ed alla responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.; richiama, tra l'altro, i principi di nullità derivata sanciti da Cass. Sez. Un. n. 10012/2021.
Si è costituita Agenzia delle Entrate - Riscossione che chiede il rigetto del ricorso con vittoria di onorari e spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
1. Sulla nullità derivata per carenza dell'atto presupposto
L'intimazione impugnata risulta fondata su una cartella che, per quanto documentalmente allegato, è stata giudizialmente annullata. In tema di riscossione, la sequenza procedimentale che presidia la formazione della pretesa è essenziale ai fini del contraddittorio e della difesa;
la mancanza o invalidità dell'atto presupposto riverbera la propria invalidità sull'atto consequenziale (v. art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992;
Cass. Sez. Un. 10012/2021). Deve, pertanto, essere dichiarata la nullità/inesistenza dell'intimazione per carenza del presupposto.
2. Sulla non debenza delle somme
L'annullamento dell'atto impositivo e/o della cartella presupposta estirpa la relativa pretesa: ogni domanda di pagamento ad essa correlata difetta di titolo. Ne consegue la non debenza delle somme di cui all'intimazione
(€ 1.281,22 oltre spese esecutive), ferma la irrilevanza delle rideterminazioni indicate in atti ai fini dell'esistenza della pretesa.
3. Sulla prescrizione/decadenza
Le eccezioni di prescrizione/decadenza risultano assorbite dall'accoglimento del motivo principale (nullità per carenza dell'atto presupposto). Resta assorbito ogni ulteriore profilo, ivi compreso quello relativo alla validità temporale dell'intimazione successiva al decorso del triennio.
4. Sulla responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
La condotta dell'Agente della riscossione — consistita nel riattivare la riscossione su un atto già annullato e nel reiterare pretese in assenza di titolo — integra profili di negligenza processuale contrari ai doveri di buona fede e leale collaborazione fiscale. In applicazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c., la Corte disposta la condanna al pagamento, in favore del contribuente, fissa una somma equitativamente determinata, oltre spese di lite. La Corte in composizione monocratica:
1. Accoglie il ricorso proposto dal dr. Ricorrente_1 e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 028 2025 90084941 30/000;
2. Dichiara che nulla è dovuto dal ricorrente in relazione alle somme richieste con la predetta intimazione, ivi compresi gli importi per sorte capitale e spese esecutive;
3. Condanna l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento in favore del ricorrente della somma equitativamente determinata in € 923,00 oltre accessori di legge se dovuti da distrarre in favore del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 02820259008494130/000; dichiara che nulla è dovuto dal ricorrente in relazione alle somme richieste con la predetta intimazione, ivi compresi gli importi per sorte capitale e spese esecutive.
Condanna Agenzia delle Entrate - Riscossione, al pagamento in favore del ricorrente della somma liquidata in € 923,00 oltre accessori di legge se dovuti da distrarre in favore del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
GUADAGNI LUIGI, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4006/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259008494130000 REGISTRO 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 171/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta al ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. Chiede la condanna alle spese anche per lite temeraria da distrarsi in favore di se stesso quale antistatario.
Resistente: //
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 19.09.2025, il contribuente dr. Ricorrente_1 , rappresentato dagli avv.ti Difensore_2 e Ricorrente_1, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 028 2025 90084941 30/000, registro 2015, notificata via PEC il 11.09.2025, emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione
(anche sede di Caserta). L'intimazione richiede il pagamento di € 1.331,59 entro cinque giorni, comprensivi di € 1.281,22 riferiti alla cartella n. 02820180016999319001 (notificata il 26.09.2018) e € 50,37 per spese esecutive.
Il ricorrente deduce la nullità/inesistenza dell'intimazione per carenza dell'atto presupposto, assumendo che la cartella su cui essa si fonda sia stata annullata dalla CTP Caserta, sentenza n. 2967/2019 (Sez. XI, deposito 12.06.2019), nel giudizio iscritto al n. 1621/2019, e richiama un pregresso annullamento di analogo atto con sentenza CTP Caserta n. 3653/2018 (deposito 03.08.2018). Deduce inoltre prescrizione/decadenza della pretesa (imposta di registro) e temerarietà dell'azione dell'Agente della riscossione.
Con istanza cautelare, chiede la sospensione dell'intimazione impugnata, la trattazione in pubblica udienza e la condanna alle spese ed alla responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.; richiama, tra l'altro, i principi di nullità derivata sanciti da Cass. Sez. Un. n. 10012/2021.
Si è costituita Agenzia delle Entrate - Riscossione che chiede il rigetto del ricorso con vittoria di onorari e spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
1. Sulla nullità derivata per carenza dell'atto presupposto
L'intimazione impugnata risulta fondata su una cartella che, per quanto documentalmente allegato, è stata giudizialmente annullata. In tema di riscossione, la sequenza procedimentale che presidia la formazione della pretesa è essenziale ai fini del contraddittorio e della difesa;
la mancanza o invalidità dell'atto presupposto riverbera la propria invalidità sull'atto consequenziale (v. art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992;
Cass. Sez. Un. 10012/2021). Deve, pertanto, essere dichiarata la nullità/inesistenza dell'intimazione per carenza del presupposto.
2. Sulla non debenza delle somme
L'annullamento dell'atto impositivo e/o della cartella presupposta estirpa la relativa pretesa: ogni domanda di pagamento ad essa correlata difetta di titolo. Ne consegue la non debenza delle somme di cui all'intimazione
(€ 1.281,22 oltre spese esecutive), ferma la irrilevanza delle rideterminazioni indicate in atti ai fini dell'esistenza della pretesa.
3. Sulla prescrizione/decadenza
Le eccezioni di prescrizione/decadenza risultano assorbite dall'accoglimento del motivo principale (nullità per carenza dell'atto presupposto). Resta assorbito ogni ulteriore profilo, ivi compreso quello relativo alla validità temporale dell'intimazione successiva al decorso del triennio.
4. Sulla responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
La condotta dell'Agente della riscossione — consistita nel riattivare la riscossione su un atto già annullato e nel reiterare pretese in assenza di titolo — integra profili di negligenza processuale contrari ai doveri di buona fede e leale collaborazione fiscale. In applicazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c., la Corte disposta la condanna al pagamento, in favore del contribuente, fissa una somma equitativamente determinata, oltre spese di lite. La Corte in composizione monocratica:
1. Accoglie il ricorso proposto dal dr. Ricorrente_1 e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 028 2025 90084941 30/000;
2. Dichiara che nulla è dovuto dal ricorrente in relazione alle somme richieste con la predetta intimazione, ivi compresi gli importi per sorte capitale e spese esecutive;
3. Condanna l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento in favore del ricorrente della somma equitativamente determinata in € 923,00 oltre accessori di legge se dovuti da distrarre in favore del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 02820259008494130/000; dichiara che nulla è dovuto dal ricorrente in relazione alle somme richieste con la predetta intimazione, ivi compresi gli importi per sorte capitale e spese esecutive.
Condanna Agenzia delle Entrate - Riscossione, al pagamento in favore del ricorrente della somma liquidata in € 923,00 oltre accessori di legge se dovuti da distrarre in favore del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario