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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 13/10/2025, n. 1698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1698 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3786/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione / Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3786/2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Alfonso Falcone ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina, Viale dello Statuto n. 52 Scala A, Int. 3 c/o
, giusta procura in atti;
Controparte_1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), residente in [...] C.F._2
Veneto snc;
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 7.10.2025, parte ricorrente concludeva come da note sostitutive di udienza ex art. 127- ter c.p.c. da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso giudiziale per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, adiva Parte_1
l'intestato Tribunale esponendo che in data 19.07.2007 contraeva matrimonio con , CP_2 regolarmente trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Castrocielo al n. 32, anno 2007 e pagina 1 di 4 che dalla loro unione non nascevano figli. Deduceva inoltre che con atto depositato in data 4.10.2016, proponeva ricorso giudiziale per la separazione personale dei coniugi, iscritto al R.G.N. 5872/2016, giudizio nel quale restava contumace - essendosi lo stesso resosi irreperibile – e CP_2 definito con sentenza n. 1292/2019 pubblicata il 23.05.2019 con la quale il Tribunale di Latina pronunciava la separazione personale dei medesimi. La aggiungeva che la separazione si era Pt_1 protratta ininterrottamente per oltre 4 anni dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del
Tribunale di Latina e che tutti i tentativi di contattare l'ex coniuge erano stati vani, essendosi reso irreperibile a tutti gli ultimi indirizzi conosciuti, e che pertanto non era stato possibile avvicinarlo al fine di presentare la domanda congiunta di divorzio.
Sulla scorta di tali premesse, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare Dichiarare: ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 19/07/2007 e annotato nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Castrocielo (FR), Atto n. 32, contratto in Castrocielo tra il Sig. e la Sig.ra ; Determinare: nella somma non superiore ad € CP_2 Parte_1
150,00 l'assegno divorzile che il Sig. verserà alla signora mensilmente CP_2 Parte_1 quale contributo al suo mantenimento, poiché anche se occupata tale stipendio rapportato al costo della vita in Bulgaria non permette alla predetta di mantenere una vita dignitosa;
Determinare: che la
Sig.ra perderà il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
In Parte_1 ogni caso: con vittoria di spese documentate ed onorari di lite determinati ai sensi del D.M. n.55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% (art. 2 D.M. 55/14), c.p.a. 4%, i.v.a. se dovuta e successive spese occorrende”.
Il resistente, pur regolarmente evocato, non compariva all'udienza presidenziale del 25.05.2022 e pertanto il Presidente, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, rinviava innanzi al G.I. all'udienza dell'11.10.2022, con termini di 45 giorni prima della stessa per la notifica alla parte resistente non comparsa. In data 8.9.2022 la ricorrente depositava la memoria integrativa ex art. 709 c.p.c., reiterando la propria volontà, già espressa in sede di udienza presidenziale, di rinunciare alla domanda di assegno divorzile. Concessi i termini per il rinnovo della notifica a parte resistente, il
Tribunale, all'udienza del 28.02.2023, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di
, dopodiché la causa veniva trattenuta in decisione. Con ordinanza depositata in data CP_2
01.03.2025 il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo per il deposito di copia conforme all'originale dell'atto integrale di matrimonio, rinviando per precisazione delle conclusioni all'udienza del
07.10.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
1.SULLO STATUS pagina 2 di 4 La domanda, previa riqualificazione della stessa in domanda scioglimento del matrimonio, è meritevole di accoglimento. È emerso, infatti, dagli atti di causa che il matrimonio tra le parti non si è svolto con rito religioso, come erroneamente indicato dalla ricorrente, ma con rito civile.
Ciò premesso, dal certificato anagrafico di matrimonio (cfr. doc. 5 del ricorso), nonché dalla copia conforme dell'atto di matrimonio (cfr. deposito del 4.03.2025) risulta che le parti hanno contratto matrimonio con rito civile a Castrocielo (FR), in data 19.7.2007, trascritto al Reg. Atti di Matrimonio del Comune di Castrocielo (FR) al n. 32, parte I, anno 2007, optando per il regime di separazione dei beni. Agli atti è stata inoltre depositata copia conforme all'originale della sentenza n. 1292/2019 pubblicata il 23.05.2019 di pronuncia della separazione personale tra le parti, munita di attestazione dell'avvenuto passaggio in giudicato della stessa (cfr. deposito del 05.04.2023).
Non è stata eccepita alcuna riconciliazione tra i coniugi, essendo, anzi, il convenuto rimasto contumace.
La volontà di parte ricorrente di ottenere la pronuncia sullo status e il disinteresse di parte convenuta, che è rimasta contumace, inducono il Tribunale a ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere più ricostituita.
Va, quindi, emessa pronunzia di scioglimento del matrimonio.
2. SULL'ASSEGNO DIVORZILE IN FAVORE DI Parte_1
Nulla deve disporsi in relazione all'assegno divorzile originariamente richiesto dalla PO, essendo la domanda rinunciata, tenuto conto che la stessa personalmente all'udienza presidenziale del
25.05.2022 riferiva “confermo il ricorso rinunziando ad ogni richiesta di mantenimento”, volontà poi confermata nella dichiarazione dalla stessa sottoscritta in data 8.9.2022 (cfr. doc. 2 della memoria integrativa) e nei successivi scritti difensivi depositati nel fascicolo.
3. SULLA DOMANDA DI CANCELLAZIONE DEL COGNOME DEL MARITO
Nulla deve disporsi in merito alla domanda di perdita del cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio, essendo la domanda rinunciata e comunque non emergendo, dai documenti personali della stessa (cfr. doc. 12 del ricorso), che detta aggiunta – che nel nostro ordinamento non è conseguenza automatica della celebrazione del matrimonio tra le parti – sia stata effettuata.
4. SULLE SPESE DI LITE.
Si ritiene congruo, tenuto conto della natura della causa, della contumacia e mancata opposizione del convenuto nonché della rinuncia della ricorrente alle ulteriori domande, di compensare per 2/3 le spese di lite, e porre a carico di parte resistente il residuo 1/3 liquidate come in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, applicando i parametri minimi, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, di bassa difficoltà.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. 3786 del 2021, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in Castrocielo (FR) in data
19.7.2007, trascritto al Reg. Atti di Matrimonio del Comune di Castrocielo (FR) al n. 32, parte
I, anno 2007.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castrocielo (LT) di procedere all'annotazione della sentenza.
Compensa le spese di lite nella misura di 2/3; condanna a rifondere il residuo CP_2
terzo a parte ricorrente, che, al netto dei due terzi compensato, si liquida in € 1.269,66, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Manda alla cancelleria di trasmettere, al passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castrocielo (FR) per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Latina, 10 ottobre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Vendemiale dott.ssa Concetta Serino
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione / Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3786/2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Alfonso Falcone ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina, Viale dello Statuto n. 52 Scala A, Int. 3 c/o
, giusta procura in atti;
Controparte_1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), residente in [...] C.F._2
Veneto snc;
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 7.10.2025, parte ricorrente concludeva come da note sostitutive di udienza ex art. 127- ter c.p.c. da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso giudiziale per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, adiva Parte_1
l'intestato Tribunale esponendo che in data 19.07.2007 contraeva matrimonio con , CP_2 regolarmente trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Castrocielo al n. 32, anno 2007 e pagina 1 di 4 che dalla loro unione non nascevano figli. Deduceva inoltre che con atto depositato in data 4.10.2016, proponeva ricorso giudiziale per la separazione personale dei coniugi, iscritto al R.G.N. 5872/2016, giudizio nel quale restava contumace - essendosi lo stesso resosi irreperibile – e CP_2 definito con sentenza n. 1292/2019 pubblicata il 23.05.2019 con la quale il Tribunale di Latina pronunciava la separazione personale dei medesimi. La aggiungeva che la separazione si era Pt_1 protratta ininterrottamente per oltre 4 anni dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del
Tribunale di Latina e che tutti i tentativi di contattare l'ex coniuge erano stati vani, essendosi reso irreperibile a tutti gli ultimi indirizzi conosciuti, e che pertanto non era stato possibile avvicinarlo al fine di presentare la domanda congiunta di divorzio.
Sulla scorta di tali premesse, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare Dichiarare: ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 19/07/2007 e annotato nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Castrocielo (FR), Atto n. 32, contratto in Castrocielo tra il Sig. e la Sig.ra ; Determinare: nella somma non superiore ad € CP_2 Parte_1
150,00 l'assegno divorzile che il Sig. verserà alla signora mensilmente CP_2 Parte_1 quale contributo al suo mantenimento, poiché anche se occupata tale stipendio rapportato al costo della vita in Bulgaria non permette alla predetta di mantenere una vita dignitosa;
Determinare: che la
Sig.ra perderà il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
In Parte_1 ogni caso: con vittoria di spese documentate ed onorari di lite determinati ai sensi del D.M. n.55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% (art. 2 D.M. 55/14), c.p.a. 4%, i.v.a. se dovuta e successive spese occorrende”.
Il resistente, pur regolarmente evocato, non compariva all'udienza presidenziale del 25.05.2022 e pertanto il Presidente, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, rinviava innanzi al G.I. all'udienza dell'11.10.2022, con termini di 45 giorni prima della stessa per la notifica alla parte resistente non comparsa. In data 8.9.2022 la ricorrente depositava la memoria integrativa ex art. 709 c.p.c., reiterando la propria volontà, già espressa in sede di udienza presidenziale, di rinunciare alla domanda di assegno divorzile. Concessi i termini per il rinnovo della notifica a parte resistente, il
Tribunale, all'udienza del 28.02.2023, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di
, dopodiché la causa veniva trattenuta in decisione. Con ordinanza depositata in data CP_2
01.03.2025 il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo per il deposito di copia conforme all'originale dell'atto integrale di matrimonio, rinviando per precisazione delle conclusioni all'udienza del
07.10.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
1.SULLO STATUS pagina 2 di 4 La domanda, previa riqualificazione della stessa in domanda scioglimento del matrimonio, è meritevole di accoglimento. È emerso, infatti, dagli atti di causa che il matrimonio tra le parti non si è svolto con rito religioso, come erroneamente indicato dalla ricorrente, ma con rito civile.
Ciò premesso, dal certificato anagrafico di matrimonio (cfr. doc. 5 del ricorso), nonché dalla copia conforme dell'atto di matrimonio (cfr. deposito del 4.03.2025) risulta che le parti hanno contratto matrimonio con rito civile a Castrocielo (FR), in data 19.7.2007, trascritto al Reg. Atti di Matrimonio del Comune di Castrocielo (FR) al n. 32, parte I, anno 2007, optando per il regime di separazione dei beni. Agli atti è stata inoltre depositata copia conforme all'originale della sentenza n. 1292/2019 pubblicata il 23.05.2019 di pronuncia della separazione personale tra le parti, munita di attestazione dell'avvenuto passaggio in giudicato della stessa (cfr. deposito del 05.04.2023).
Non è stata eccepita alcuna riconciliazione tra i coniugi, essendo, anzi, il convenuto rimasto contumace.
La volontà di parte ricorrente di ottenere la pronuncia sullo status e il disinteresse di parte convenuta, che è rimasta contumace, inducono il Tribunale a ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere più ricostituita.
Va, quindi, emessa pronunzia di scioglimento del matrimonio.
2. SULL'ASSEGNO DIVORZILE IN FAVORE DI Parte_1
Nulla deve disporsi in relazione all'assegno divorzile originariamente richiesto dalla PO, essendo la domanda rinunciata, tenuto conto che la stessa personalmente all'udienza presidenziale del
25.05.2022 riferiva “confermo il ricorso rinunziando ad ogni richiesta di mantenimento”, volontà poi confermata nella dichiarazione dalla stessa sottoscritta in data 8.9.2022 (cfr. doc. 2 della memoria integrativa) e nei successivi scritti difensivi depositati nel fascicolo.
3. SULLA DOMANDA DI CANCELLAZIONE DEL COGNOME DEL MARITO
Nulla deve disporsi in merito alla domanda di perdita del cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio, essendo la domanda rinunciata e comunque non emergendo, dai documenti personali della stessa (cfr. doc. 12 del ricorso), che detta aggiunta – che nel nostro ordinamento non è conseguenza automatica della celebrazione del matrimonio tra le parti – sia stata effettuata.
4. SULLE SPESE DI LITE.
Si ritiene congruo, tenuto conto della natura della causa, della contumacia e mancata opposizione del convenuto nonché della rinuncia della ricorrente alle ulteriori domande, di compensare per 2/3 le spese di lite, e porre a carico di parte resistente il residuo 1/3 liquidate come in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, applicando i parametri minimi, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, di bassa difficoltà.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. 3786 del 2021, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in Castrocielo (FR) in data
19.7.2007, trascritto al Reg. Atti di Matrimonio del Comune di Castrocielo (FR) al n. 32, parte
I, anno 2007.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castrocielo (LT) di procedere all'annotazione della sentenza.
Compensa le spese di lite nella misura di 2/3; condanna a rifondere il residuo CP_2
terzo a parte ricorrente, che, al netto dei due terzi compensato, si liquida in € 1.269,66, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Manda alla cancelleria di trasmettere, al passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castrocielo (FR) per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Latina, 10 ottobre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Vendemiale dott.ssa Concetta Serino
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