Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/06/2025, n. 2368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2368 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Giuseppe
Minervini, all'udienza del 9.6.2025 ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro in primo grado iscritta al n.1535/2024 del Ruolo Generale affari contenziosi
TRA avv. PENNO C Parte_1
- ricorrente -
CONTRO avv. G BORRELLI CP_1
- resistente – conclusioni: come in atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nell'anno 2024, la parte in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso il l'avviso di addebito n.314 2023 000 575717 0000 chiedendone l'annullamento. A sostegno dell'opposizione deduceva vari argomenti circa l'infondatezza degli addebiti mossi. Ritualmente notificato il ricorso, si costituiva in giudizio la parte intimata nella qualità in atti con memoria difensiva, contestando la fondatezza dell'opposizione proposta. Istruita con prove documentali ed orali, all'odierna udienza la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Alla stessa stregua di quanto avviene in tutte le procedure di opposizione ad accertamenti ante causam, anche in questo tipo di controversie l'opponente è un convenuto in senso sostanziale, mentre è l'ente impositore ad assumere la veste di attore sostanziale. In tale veste le parti, rispettivamente, hanno l'onere di osservare le regole processuali. Ed allora, l'opposto (attore sostanziale) deve rispettare innanzitutto quanto previsto dall'art.416 cpc., secondo cui il convenuto ha l'onere di costituirsi in cancelleria almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione a pena di decadenza dalla proposizione dei mezzi di prova di cui intende valersi, anche se è ovvio che il contenuto da dare all'atto di costituzione debba essere quello della domanda (ex art. 414 cpc.) e non
14/10/2008, Trib. Pisa, sent. n. 189/2002; Trib. Bari, n. 6434 del 27.2.2004; Pretura Salerno, 31 gennaio 1995).
2. Costituisce circostanza pacifica che: l'atto gravato ha ad oggetto il recupero delle somme presuntivamente fruite in modo indebito a titolo di decontribuzione sud. Trattasi dell'agevolazione contributiva per l'occupazione di lavoratori in aree svantaggiate consistente nell'esonero contributivo pari al 30 % di quella prevista ex art. 27 d.l. n.104/2020; la società svolge l'attività di intermediazione assicurativa nei vari rami danni, vita etc (cfr. visura in atti).
3. Ove si consideri l'attività svolta dalla società opponente e che la stessa si svolge in Puglia, non pare dubbia l'applicabilità dell'agevolazione de qua in concreto senza che in senso contrario possa invocarsi l'argomento che essa possieda lo stesso codice ATECO delle Compagnie assicurative atteso che le imprese assicurative agenti e mediatori non possono assimilarsi in base ai criteri dimensionali e reddituali agli istituti finanziari ed assicurativi (cfr. in termini rilievi svolti nella sentenza n.322/2024 in atti allegata dall'opponente che si richiamano nella odierna sede ex art. 118 dsip.att.cpc).
4. Da ultimo nel senso dell'irrilevanza della identità di codice ATECO militano anche le direttive interpretative contenute nella circolare n.32/2025 dello stesso ente intimato. In definitiva, non sussiste la pretesa contributiva azionata con l'avviso di addebito de quo e pertanto nulla è dovuto anche a titolo di somme aggiuntive e sanzioni applicate.
2 5. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c. , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214; Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002 e Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-2016).
6. Per la soccombenza le spese di causa restano in capo alla parte intimata, nella misura di cui in dispositivo, in considerazione del valore della controversia e dell'attiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sull'opposizione di cui in epigrafe, rigettata ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede: CP_ accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara che l' non ha titolo per il recupero delle somme reclamate con l'atto gravato, nei termini di cui in motivazione;
condanna la parte intimata al pagamento delle spese di causa in favore dell'opponente che si liquidano complessivamente in euro 5600,00 oltre iva e cap e rimborso spese anche forfettario come per legge, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Bari 9.6.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Giuseppe Minervini
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