Articolo 21 della Legge 20 marzo 1980, n. 75
Articolo 20Articolo 22
Versione
22 marzo 1980
Art. 21. Personale degli enti soppressi

Le disposizioni dell' articolo 24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 , si applicano a tutto il personale degli enti interessati ai provvedimenti di soppressione, scorporo o riforma nonche' al personale comunque destinato ai ruoli unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618 , in base a leggi speciali.
E' data facolta' al personale destinato ad enti pubblici di optare, entro trenta giorni dalla comunicazione della proposta di assegnazione, per l'inquadramento nei ruoli speciali di cui al terzo comma del citato articolo 24-quinquies.
Entrata in vigore il 22 marzo 1980
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente