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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 17/03/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:
Dr. Roberto Spagnuolo Presidente
Dr. Aida Sabbato Consigliere rel.
Dr. Rosa Larocca Consigliere ha pronunziato all'udienza del 6 febbraio 2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di appello iscritto al n. 122 del ruolo generale del lavoro dell'anno
2023 vertente
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in atti, Parte_1
dall'avv.to Giovanni Salvia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Potenza, al Corso XVIII Agosto 1860, n.2;
APPELLANTE
E
Controparte_1
in persona del Direttore p.t., rappresentato e difeso, ai sensi
[...]
dell'art.23 della Legge n.689/81, dai funzionari delegati ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ente in Potenza, alla via Isca del Pioppo, n.41.
APPELLATO
OGGETTO: Opposizione ordinanza ingiunzione - Appello avverso la sentenza n. 309/2023 dell'8 maggio 2023 emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di
1 Potenza.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia la Corte adita così provvedere: annullare l'ordinanza ingiunzione n.278/2021 del 19 ottobre 2021, notificata il 25 ottobre 2021, con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio”;
Per l'appellato : “Voglia la Corte adita respingere Controparte_1
l'appello, con vittoria delle spese del grado ex art.9 co 2 del D.Lgs.n.149/2015”;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 7 dicembre 2021, proponeva Parte_1
opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. l278/2021 del 19 ottobre 2021, notificata il 25 ottobre 2021 con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 56.467,30 a titolo di sanzione amministrativa di cui al verbale unico di accertamento dell'8 maggio 2018 per somministrazione illecita di manodopera relativamente al periodo dal 3 febbraio 2012 al 7 aprile 2017.
Eccepita la tardività della notificazione del verbale ispettivo prodromico dell'opposta ordinanza ingiunzione ex art. 14 della Legge n.689/81e la non debenza, nel merito, della sanzione comminata, chiedeva al giudice adito annullare l'opposta ordinanza ingiunzione con vittoria delle spese del grado.
Si costituiva l' che depositava memoria difensiva in cui Controparte_1
concludeva per il rigetto della domanda.
All'udienza di discussione dell'8 maggio 2023, il giudice adito respingeva il ricorso, disponendo l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
Nella stilata motivazione della sentenza, il primo giudice, respinta l'eccezione di tardività della notificazione del verbale di accertamento, prodromico dell'opposta ordinanza ingiunzione, riteneva provata, alla luce del contenuto del
2 verbale ispettivo agli atti, la contestata somministrazione illecita di manodopera e, quindi, la legittimità della sanzione irrogata.
Avverso tale sentenza proponeva appello con ricorso Parte_1
depositato in data 21 giugno 2023, lamentando che la pronuncia di primo grado era “ingiusta”, ed errata, insistendo sulla fondatezza dell'eccepita tardività ex art.14 della Legge n.689/81 e nel merito, per l'illegittimità della sanzione irrogata non sussistendo nel caso in esame i presupposti della somministrazione illecita di manodopera.
Concludeva, quindi, nei termini estesamente riportati in epigrafe.
Fissata dal Presidente, con decreto presidenziale, l'udienza collegiale di discussione ex art. 435 c.p.c. , si costituivano nel giudizio di gravame l' , concludendo come in Controparte_1
atti.
Disposto che l'udienza odierna si svolgesse in modalità a trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., lette le note autorizzate, la Corte adita si pronunciava, come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, così come promosso da , è fondato e, pertanto, deve Parte_1
essere accolto alla luce delle considerazioni qui di seguito esplicitate.
Natura assorbente deve riconoscersi all'eccepita tardività della notificazione del verbale di accertamento, atto questo prodromico dell'impugnata ordinanza ingiunzione, eccezione respinta dal primo giudice e reiterata in questa sede dall'appellante.
Costituisce principio consolidato della Suprema Corte quello secondo cui in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il
"dies a quo" del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981, per la notifica degli estremi di tale violazione - non coincide con quello in cui viene
3 acquisito il "fatto" nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione;
il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione spetta al giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile nel giudizio di legittimità, ove congruamente motivata (Cass. n.27702/2019; n.2202/2025).
Occorre, quindi, in concreto verificare, attraverso un esame analitico e puntuale delle attività espletate dall' se il superamento del termine Controparte_1
previsto per la notificazione sia stato necessario al fine di acquisire tutti gli elementi utili ai fini della contestazione dell'addebito.
Nel caso in esame, il primo accesso al laboratorio medico di e dei suoi altri Pt_1
due colleghi avveniva il 3 febbraio 2017, nel corso del quale veniva sentita la dipendente ed il secondo accesso il 7 aprile 2017, in cui veniva Controparte_2
ascoltata l'altra dipendente Parte_2
Il verbale di accertamento e notificazione n. PZ 00001/2018-104-01 veniva notificato il successivo 8 maggio 2018.
Deduce l che il decorso del lasso di tempo di oltre un anno dal primo CP_1
accesso è stato necessario per risentire la dipendente in data 18 Controparte_2
ottobre 2017 e per acquisire, come da nota del 10 gennaio 2018, le informazioni dall'ASP che venivano fornite con nota del 12 febbraio 2018 ricevuta il successivo
20 febbraio 2018.
Andando a verificare il contenuto delle dichiarazioni rese dalla dipendente il CP_2
18 ottobre 2017, non può assolutamente ritenersi che esse siano in qualche modo esplicative del contenuto delle precedenti dichiarazioni in cui la aveva CP_2
analiticamente esplicitato il tipo di contratto part time stipulato, chi dei tre dottori fosse il suo datore di lavoro, nonché l'orario osservato e i giorni in cui ella era
4 presente nel laboratorio medico e chi fossero i medici presenti nel suo turno lavorativo.
Infatti, nella seconda audizione ella si limitava a descrivere il clima che si era venuto a creare di diffidenza nei suoi confronti tanto da indurla alle dimissioni, circostanze queste assolutamente ultronee rispetto all' accertamento compiuto in tema di somministrazione illecita di manodopera.
Quanto al secondo atto posto in essere dall e risalente al 10 gennaio 2018 CP_1
esso non appare particolarmente significativo ai fini del concreto accertamento della pretesa violazione, non avendo l'organo accertatore dedotto e provato che i turni di presenza dei tre medici associati e, quindi, gli orari di apertura e chiusura del laboratorio medico non fossero evincibili, con assoluta certezza, dalla documentazione già acquisita con i due accessi del febbraio e aprile 2017 nonché
dal contenuto delle dichiarazioni rese dalle lavoratrici.
Alla luce delle considerazioni espresse, tali da assorbire qualsiasi indagine nel merito della sussistenza della pretesa violazione che ha dato origine all'ordinanza impugnata, l'appello va accolto e, in riforma dell'impugnata sentenza, deve annullarsi l'ordinanza ingiunzione n.
Ricorrono gravi ed eccezionali ragioni ex art.92 c.p.c. per disporre l'integrale compensazione delle spese del doppio grado del giudizio, tenuto conto della peculiarità della vicenda e della sua oggettiva controvertibilità.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio di appello iscritto al n. 122 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2024, promosso da nei confronti di Parte_1
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 309/2023 dell'8 maggio 2023 del
Giudice del Lavoro del Tribunale di Potenza, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza,
5 annulla l'ordinanza ingiunzione;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Potenza, 6 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Aida Sabbato dott. Roberto Spagnuolo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:
Dr. Roberto Spagnuolo Presidente
Dr. Aida Sabbato Consigliere rel.
Dr. Rosa Larocca Consigliere ha pronunziato all'udienza del 6 febbraio 2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di appello iscritto al n. 122 del ruolo generale del lavoro dell'anno
2023 vertente
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in atti, Parte_1
dall'avv.to Giovanni Salvia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Potenza, al Corso XVIII Agosto 1860, n.2;
APPELLANTE
E
Controparte_1
in persona del Direttore p.t., rappresentato e difeso, ai sensi
[...]
dell'art.23 della Legge n.689/81, dai funzionari delegati ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ente in Potenza, alla via Isca del Pioppo, n.41.
APPELLATO
OGGETTO: Opposizione ordinanza ingiunzione - Appello avverso la sentenza n. 309/2023 dell'8 maggio 2023 emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di
1 Potenza.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia la Corte adita così provvedere: annullare l'ordinanza ingiunzione n.278/2021 del 19 ottobre 2021, notificata il 25 ottobre 2021, con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio”;
Per l'appellato : “Voglia la Corte adita respingere Controparte_1
l'appello, con vittoria delle spese del grado ex art.9 co 2 del D.Lgs.n.149/2015”;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 7 dicembre 2021, proponeva Parte_1
opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. l278/2021 del 19 ottobre 2021, notificata il 25 ottobre 2021 con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 56.467,30 a titolo di sanzione amministrativa di cui al verbale unico di accertamento dell'8 maggio 2018 per somministrazione illecita di manodopera relativamente al periodo dal 3 febbraio 2012 al 7 aprile 2017.
Eccepita la tardività della notificazione del verbale ispettivo prodromico dell'opposta ordinanza ingiunzione ex art. 14 della Legge n.689/81e la non debenza, nel merito, della sanzione comminata, chiedeva al giudice adito annullare l'opposta ordinanza ingiunzione con vittoria delle spese del grado.
Si costituiva l' che depositava memoria difensiva in cui Controparte_1
concludeva per il rigetto della domanda.
All'udienza di discussione dell'8 maggio 2023, il giudice adito respingeva il ricorso, disponendo l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
Nella stilata motivazione della sentenza, il primo giudice, respinta l'eccezione di tardività della notificazione del verbale di accertamento, prodromico dell'opposta ordinanza ingiunzione, riteneva provata, alla luce del contenuto del
2 verbale ispettivo agli atti, la contestata somministrazione illecita di manodopera e, quindi, la legittimità della sanzione irrogata.
Avverso tale sentenza proponeva appello con ricorso Parte_1
depositato in data 21 giugno 2023, lamentando che la pronuncia di primo grado era “ingiusta”, ed errata, insistendo sulla fondatezza dell'eccepita tardività ex art.14 della Legge n.689/81 e nel merito, per l'illegittimità della sanzione irrogata non sussistendo nel caso in esame i presupposti della somministrazione illecita di manodopera.
Concludeva, quindi, nei termini estesamente riportati in epigrafe.
Fissata dal Presidente, con decreto presidenziale, l'udienza collegiale di discussione ex art. 435 c.p.c. , si costituivano nel giudizio di gravame l' , concludendo come in Controparte_1
atti.
Disposto che l'udienza odierna si svolgesse in modalità a trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., lette le note autorizzate, la Corte adita si pronunciava, come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, così come promosso da , è fondato e, pertanto, deve Parte_1
essere accolto alla luce delle considerazioni qui di seguito esplicitate.
Natura assorbente deve riconoscersi all'eccepita tardività della notificazione del verbale di accertamento, atto questo prodromico dell'impugnata ordinanza ingiunzione, eccezione respinta dal primo giudice e reiterata in questa sede dall'appellante.
Costituisce principio consolidato della Suprema Corte quello secondo cui in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il
"dies a quo" del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981, per la notifica degli estremi di tale violazione - non coincide con quello in cui viene
3 acquisito il "fatto" nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione;
il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione spetta al giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile nel giudizio di legittimità, ove congruamente motivata (Cass. n.27702/2019; n.2202/2025).
Occorre, quindi, in concreto verificare, attraverso un esame analitico e puntuale delle attività espletate dall' se il superamento del termine Controparte_1
previsto per la notificazione sia stato necessario al fine di acquisire tutti gli elementi utili ai fini della contestazione dell'addebito.
Nel caso in esame, il primo accesso al laboratorio medico di e dei suoi altri Pt_1
due colleghi avveniva il 3 febbraio 2017, nel corso del quale veniva sentita la dipendente ed il secondo accesso il 7 aprile 2017, in cui veniva Controparte_2
ascoltata l'altra dipendente Parte_2
Il verbale di accertamento e notificazione n. PZ 00001/2018-104-01 veniva notificato il successivo 8 maggio 2018.
Deduce l che il decorso del lasso di tempo di oltre un anno dal primo CP_1
accesso è stato necessario per risentire la dipendente in data 18 Controparte_2
ottobre 2017 e per acquisire, come da nota del 10 gennaio 2018, le informazioni dall'ASP che venivano fornite con nota del 12 febbraio 2018 ricevuta il successivo
20 febbraio 2018.
Andando a verificare il contenuto delle dichiarazioni rese dalla dipendente il CP_2
18 ottobre 2017, non può assolutamente ritenersi che esse siano in qualche modo esplicative del contenuto delle precedenti dichiarazioni in cui la aveva CP_2
analiticamente esplicitato il tipo di contratto part time stipulato, chi dei tre dottori fosse il suo datore di lavoro, nonché l'orario osservato e i giorni in cui ella era
4 presente nel laboratorio medico e chi fossero i medici presenti nel suo turno lavorativo.
Infatti, nella seconda audizione ella si limitava a descrivere il clima che si era venuto a creare di diffidenza nei suoi confronti tanto da indurla alle dimissioni, circostanze queste assolutamente ultronee rispetto all' accertamento compiuto in tema di somministrazione illecita di manodopera.
Quanto al secondo atto posto in essere dall e risalente al 10 gennaio 2018 CP_1
esso non appare particolarmente significativo ai fini del concreto accertamento della pretesa violazione, non avendo l'organo accertatore dedotto e provato che i turni di presenza dei tre medici associati e, quindi, gli orari di apertura e chiusura del laboratorio medico non fossero evincibili, con assoluta certezza, dalla documentazione già acquisita con i due accessi del febbraio e aprile 2017 nonché
dal contenuto delle dichiarazioni rese dalle lavoratrici.
Alla luce delle considerazioni espresse, tali da assorbire qualsiasi indagine nel merito della sussistenza della pretesa violazione che ha dato origine all'ordinanza impugnata, l'appello va accolto e, in riforma dell'impugnata sentenza, deve annullarsi l'ordinanza ingiunzione n.
Ricorrono gravi ed eccezionali ragioni ex art.92 c.p.c. per disporre l'integrale compensazione delle spese del doppio grado del giudizio, tenuto conto della peculiarità della vicenda e della sua oggettiva controvertibilità.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio di appello iscritto al n. 122 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2024, promosso da nei confronti di Parte_1
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 309/2023 dell'8 maggio 2023 del
Giudice del Lavoro del Tribunale di Potenza, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza,
5 annulla l'ordinanza ingiunzione;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Potenza, 6 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Aida Sabbato dott. Roberto Spagnuolo
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