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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 04/07/2025, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3622/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. EL AP ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 3622/2021 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in proprio e quali eredi di (C.F. C.F._2 Persona_1
), con il patrocinio dell'avv. DI PASQUALI CLAUDIA C.F._3
ATTRICI IN RIASSUNZIONE
contro
(C.F. ), in proprio e quale erede di Controparte_1 C.F._4
(C.F. , (C.F. Persona_2 C.F._5 CP_2
, (C.F. ), quale erede di C.F._6 CP_3 C.F._7
(C.F. , quale erede di Persona_2 Controparte_4 C.F._8 Per_2
(C.F. ), quale erede di con
[...] CP_5 C.F._9 Persona_2 il patrocinio dell'avv. CERIGNOLI ANGELA
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 26 marzo 2025
pagina 1 di 8 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno citato a comparire innanzi Persona_1 Parte_1 Parte_2 all'intestato Tribunale , e avanzando nei loro Persona_2 Controparte_1 CP_2 confronti domanda di accertamento negativo del contenuto, limitato all'uso dei soli mezzi agricoli, della servitù di transito rinveniente la propria origine nella scrittura privata del 29.01.1976 sottoscritta da e con CP_6 Controparte_7
e costituita in base all'atto di donazione Notaio del Controparte_8 Per_3
19.2.1979 n. 33640 rep. n. 15993, con ordine rivolto alle medesime parti convenute di cessazione delle turbative arrecate alle parti attrici per effetto dell'uso non conforme dell'indicata servitù di transito, in quanto utilizzata anche per il transito di automezzi diversi da quelli agricoli, oltre che domanda risarcitoria e l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 614 bis c.p.c.. Hanno esposto gli attori che mentre ha tentato di vedersi Persona_2 riconoscere la possibilità dell'uso del transito con automezzi in via esclusivamente epistolare, ha, dopo la lettera inviata dall'avv. Pizzi il 15 gennaio CP_2
2019, iniziato a transitarvi con automobili e a farvi transitare mezzi vari, come camion ed autobotti per il trasporto del gas, arrecando così molestie al fondo servente delle parti attrici. ha invece aderito alle pretese epistolari di . CP_2 Persona_2
Recentemente, sul fondo di cui alla particella n. 840, di proprietà di CP_2 sono state effettuate delle innovazioni, ovvero la realizzazione di un
[...] tracciato che, dall'originario passaggio per il transito ad uso agricolo, sale a monte sino alla proprietà di quest'ultimo. Con conseguente modifica della modalità d'uso anche della servitù oggetto di causa. Invero da circa un mese vi sono autovetture e mezzi dei convenuti e di altre persone da essi autorizzate che percorrono il nuovo tracciato e la servitù agricola oggetto di causa. Si sono costituite le parti convenute, contestando le domande avversarie, sollecitandone il rigetto e chiedendo in via riconvenzionale l'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione del diritto di passaggio con automezzi meccanici (oltre che agricoli) sul tracciato esistente sui fondi attorei, ovvero in via subordinata la costituzione di corrispondente servitù coattiva di passaggio. Hanno esposto che con la scrittura privata del 29.1.1976, i sig.ri
[...]
e - originari comproprietari dell'appezzamento di terreno CP_9 Controparte_7 censito nel Catasto Terreni del Comune di Subiaco (originariamente) al Foglio 9 mappale 48 ed attualmente (a seguito di frazionamento) con le particelle 601, 960, 839, 840 e 48 - hanno costituito a favore del sig. (proprietario Controparte_8 del confinante fondo Mappale 47) il diritto di passaggio carrabile - oltre che pedonale – della larghezza di ml.
3.50 e della lunghezza di ml. 101.50 che, partendo dalla strada vicinale dei Quadri ed attraversando il sopra citato mappale 48, arriva al comune confine con il terreno del medesimo , il tutto per il prezzo CP_8 concordato di L.
2.100.000. Contestualmente hanno posto a carico di parte acquirente l'obbligo di realizzare, a proprie spese, detto passo carrabile con cancello o sbarra alzabile pagina 2 di 8 all'ingresso e con il necessario muretto di sottoscarpa nel quale “… lascerà tre passi carrabili a scelta dei signori venditori i quali potranno così scendere con automezzi al restante terreno a valle …”. Successivamente, con atto di donazione del Notaio del Persona_4
19.02.1979, i coniugi e hanno donato ai tre figli la CP_9 Controparte_7 nuda proprietà, con riserva d'usufrutto, dei sopra citati terreni ed in particolare hanno donato a la particella 48, a la particella 839 e a Persona_2 CP_10
le particelle 601 e 960. CP_11
Nel predetto atto di donazione hanno aggiunto una postilla a mente della quale
“… lungo il passo carrabile già ceduto al confinante ed Controparte_8 attraversante il mappale 48, i tre donatari potranno transitare anche con automezzi, ma soltanto ad uso agricolo …”. Dopodiché, con atto di compravendita del Notaio del 28.4.2004 Rep. Per_5
N. 22.616 Raccolta n. 10.391, le sigg.re e (la CP_10 Controparte_7 prima, quale nuda proprietaria e, la seconda, quale usufruttuaria) hanno venduto ai sigg.ri e i propri diritti e in solido per l'intero la CP_11 Persona_1 proprietà piena della particella 839 N.C.T Comune di Subiaco F.
9. A seguito del decesso dei coniugi il diritto di nuda proprietà dei Parte_3 sigg. e (rispettivamente sulle particelle Persona_2 CP_11 CP_10
48, 839, 840 960 e 601 ad essi donate) è stato riunito al diritto di usufrutto inizialmente e contrattualmente vantato dai loro danti causa (donanti), divenendo così titolari del diritto di piena proprietà dei predetti cespiti. Hanno esposto che quella indicata nell'atto di donazione dell'anno 1979 non costituisce una servitù prediale ma, per converso, una mera clausola limitante e limitativa del diritto di proprietà (che tra l'altro è venuta meno per effetto della sopra riferita estinzione del diritto di usufrutto di cui erano titolari gli originari donanti). Invero, tale limitazione al transito solo con mezzi agricoli deve ritenersi estinta considerato che la citata clausola è stata dettata a favore dei soli donanti in quanto i donatari, essendo nudi proprietari delle particelle loro assegnate, non avevano diritto di passaggio, diritto che avevano gli originari danti causa e CP_9
i quali avevano ceduto a titolo gratuito ai propri figli gli Controparte_7 appezzamenti dei terreni di cui è parola con espressa riserva, vita natural durante, del diritto di usufrutto. Dopodiché a seguito del decesso degli usufruttuari, il diritto di proprietà è tornato in tutta la sua pienezza e privo di limitazioni a favore dei nudi proprietari (donatari). Ciò ha comportato il venir meno dell'originaria clausola limitativa del passaggio carrabile con i soli mezzi agricoli (non avendo più alcuna ragione di esistere) con conseguente possibilità dei donatari di poter liberamente accedere ai rispettivi fondi con qualsiasi mezzo sia agricolo che non. E corrobora tale assunto quanto riportato nella scrittura privata datata 29.1.1976 con cui gli allora originari proprietari ( e ), CP_9 Controparte_7 dopo aver ceduto al sig. il diritto di passaggio – sia pedonale Controparte_8
pagina 3 di 8 che carrabile - utile al raggiungimento del proprio mappale (particella n. 47), hanno condizionato la costituzione di detta servitù alla realizzazione, lungo il predetto tracciato, di un muretto di sottoscarpa con apertura di tre passi carrabili onde consentire ai titolari del fondo dominante di accedere e di scendere con automezzi al restante terreno a valle e ciò senza alcuna ulteriore limitazione. Appare quindi evidente che a seguito di quanto indicato dai sigg. Parte_3 nel successivo atto di donazione della nuda proprietà ai tre figli, questi potevano transitare lungo il passo carrabile solo con mezzi agricoli onde provvedere alle necessità dei fondi agricoli in quanto non avevano alcun diritto di usufruire dei beni donati avendone mantenuto i genitori l'usufrutto vita natural durante. Con l'acquisto della piena proprietà (a seguito dell'estinzione del diritto di usufrutto) tale limitazione è venuta meno con facoltà e possibilità dei fratelli di Per_2 accedere liberamente e con qualsiasi mezzo ai loro rispettivi fondi. Orbene da quanto precede deriva che la prevista limitazione del transito solo con mezzi agricoli, debba essere riferita ai soli tre donatari allorquando – quali nudi proprietari e non avendo diritto alcuno all'utilizzo dei beni donati per aver mantenuto i donanti l'usufrutto – è stato loro riconosciuto, con la clausola in oggetto, il solo diritto di passaggio limitato all'utilizzo agricolo del fondo. E' chiaro dunque come i donanti, avendo mantenuto l'usufrutto, abbiano disciplinato con tale clausola il passaggio sul fondo da parte dei donatari, in modo da consentire loro di raggiungere i loro fondi per provvedere alle necessità agricole degli stessi. A seguito della dichiarazione operata dai difensori del decesso dell'attrice e della convenuta , il Giudice ha dichiarato l'interruzione Persona_1 Persona_2 del processo, riassunto per iniziativa delle attrici e , in Parte_1 Parte_2 proprio ed in qualità di eredi di . Persona_1
Si sono dunque costituiti, quali convenuti in riassunzione, , Controparte_1 CP_2 onché , e .
[...] Controparte_4 CP_3 CP_5
Sono dunque stati concessi i richiesti termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.. All'udienza del 29 novembre 2023 è stato disposto l'interrogatorio formale delle parti attrici e sono state assunte le testimonianze dei sigg.ri , Testimone_1
e . Testimone_2 Testimone_3
All'udienza del 10 aprile 2024 è stata assunta la testimonianza di Tes_4
[...]
All'udienza del 26 marzo 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni e il Giudice ha trattenuto in riserva la decisione, con termini come da art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
Tanto premesso, ritiene il Giudice che le domanda proposte dalla parte attrice, siano meritevoli di parziale accoglimento, nei limiti di seguito esposti.
pagina 4 di 8 Si premette che requisito essenziale della servitù prediale è l'imposizione di un peso su di un fondo (servente) per l'utilità ovvero per la maggiore comodità o amenità di un altro (dominante) in una relazione di asservimento del primo al secondo che si configura come una qualitas inseparabile di entrambi. La realitas, che distingue il ius in re aliena dal diritto personale di godimento, implica dunque l'esistenza di un legame strumentale ed oggettivo, diretto ed immediato, tra il peso imposto al fondo servente ed il godimento del fondo dominante, nella sua concreta destinazione e conformazione, al fine di incrementarne l'utilizzazione, sì che l'incremento di utilizzazione deve poter essere conseguito da chiunque sia proprietario del fondo dominante e non essere legato ad una attività personale del soggetto. Nel caso di specie risulta che i signori e CP_9 Controparte_7 originari proprietari di tutte le particelle (originariamente contrassegnate dal n. 48 e successivamente oggetto di frazionamento) ora appartenenti alle odierne parti in causa, ebbero nell'anno 1976 a concedere, dietro corrispettivo, a CP_8
, titolare del terreno limitrofo, contrassegnato con la particella n. 47, la
[...] servitù di passaggio carrabile e pedonale sul tratto dei loro terreni che dalla proprietà di quest'ultimo giunge sino alla via pubblica denominata dei Quadri. Quella che viene in rilievo nel presente giudizio, nel quale non risultano evocati gli attuali proprietari dell'originaria particella n. 47, non è la servitù di transito concessa per l'utilità del fondo appartenuto a , bensì altro diritto Controparte_8 di servitù riguardante la modalità di utilizzo del medesimo tratto di strada da parte dei figli di e CP_9 Controparte_7
Nell'atto del 1979 con il quale questi ultimi ebbero a donare i loro terreni ai figli
, e , riservando a loro stessi il diritto di usufrutto, fu Per_2 Controparte_10 CP_11 previsto che sull'indicato passaggio “i tre donatari potranno transitare anche con automezzi, ma soltanto ad uso agricolo”. Con l'atto notarile del 1979 i donanti ebbero pertanto a prevedere delle limitazioni all'esercizio del diritto di passaggio sull'indicata area, a beneficio dei fondi attraversati dal passaggio. Trattasi di servitù prediale di cui le parti attrici hanno chiesto accertarsi il contenuto sul presupposto di essere titolari del fondo servente, avendo le stesse dedotto che la strada che sarebbe stata oggetto di utilizzo solo mediante mezzi agricoli attraversa le attuali particelle 601, 960 e 839, a loro riconducibili. Anche laddove la strada oggetto di causa attraversasse anche altri dei fondi oggetto dell'atto di donazione dell'anno 1979, osserva il Giudice che le parti attrici avrebbero comunque potuto invocare la tutela azionata nel presente giudizio, in base al disposto dell'art. 1079 c.c., essendo in tal caso configurabile una servitù reciproca (“Allorchè il proprietario di un terreno decida di frazionarlo e venderlo a scopo edificatorio, le limitazioni a carico degli acquirenti circa la destinazione del bene contenute in una pattuizione dei contratti di compravendita, ove regolarmente trascritte, costituiscono una servitù prediale reciproca tra i fondi che vincolano all'osservanza anche i successivi aventi causa, pur se i rispettivi atti di acquisto non ne facciano menzione, avendo i proprietari originari dei terreni in tal modo costituito
pagina 5 di 8 per accordo negoziale unanime un vincolo di natura reale sul bene. (La S.C. ha enunciato il menzionato principio in una fattispecie in cui, nell'atto di compravendita, da parte dell'unico originario proprietario, di alcuni terreni sui quali erano poi state edificate delle ville, era stato imposto, a carico degli iniziali acquirenti, il divieto di destinare l'immobile ad attività industriali o commerciali, intrattenimenti e banchetti in assenza delle autorizzazioni necessarie per l'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande)” così Cass., Sez. 2 -
, Sentenza n. 524 del 14/01/2021 (Rv. 660094 - 01) e non essendo neppure necessario evocare nel giudizio soggetti diversi da quelli che, come le odierne parti convenute, hanno contestato le modalità di utilizzo della servitù (“L'azione di accertamento, positivo o negativo, di una servitù di passaggio attraverso più fondi, va proposta soltanto da o contro il proprietario o i proprietari del fondo o dei fondi, che contesti o contestino l'esistenza della servitù e non è necessario integrare il contraddittorio nei confronti degli altri che non frappongano ostacoli al suo esercizio”, così Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1565 del 12/02/2000 (Rv. 533762 - 01)). D'altra parte è incontestato, avendo del resto fondato anche il presupposto della riconvenzionale domanda di usucapione formulata dalle parti convenute, che queste ultime abbiano utilizzato la servitù di passaggio prevista in loro favore con modalità diverse da quelle stabilite dal titolo, ovvero anche con automezzi “ordinari” e non necessari allo svolgimento di attività agricola. Non possono seguirsi le parti convenute allorché hanno inteso sostenere che la limitazione nell'utilizzo del passaggio oggetto di causa, stabilita nell'atto di donazione, avesse effetti limitatamente al rapporto tra i donanti, che si erano riservati l'usufrutto sui terreni oggetto di causa, ed i donatari nudi proprietari. Per un verso, si osserva che la previsione contenuta nell'atto di donazione appare idonea ad imporre un vero e proprio peso sui fondi serventi per l'utilità ovvero per la maggiore comodità o amenità di altri, consentendo per l'appunto il transito sui primi di mezzi agricoli, dando luogo ad una relazione di asservimento dei primi ai secondi idonea a configurarsi come una qualitas inseparabile di entrambi. Inoltre la previsione contenuta nell'atto di donazione è priva di indicazioni temporali ed insuscettibile di essere interpretata come previsione “a scadenza”, ovvero limitata al periodo nel quale i genitori donanti sarebbero rimasti in vita, ovvero sino all'estinzione del diritto di usufrutto. Non avrebbe avuto d'altra parte senso, come notato correttamente dalle parti attrici, prevedere una limitazione delle modalità di utilizzo del passaggio rivolta solo ai nudi proprietari, i quali verosimilmente non li avrebbero potuti utilizzare dal momento che sui terreni era costituito in favore dei donanti l'usufrutto. Ben più sensata appare dunque la lettura che della clausola istitutiva della servitù hanno dato le parti attrici, come cioè estesa anche oltre l'epoca dell'estinzione dell'usufrutto. Peraltro, si osserva ulteriormente, l'ipotetica estinzione della possibilità di utilizzare il passaggio con mezzi agricoli con la cessazione dell'usufrutto non avrebbe l'effetto, contrariamente a quanto opinato dalle parti convenute, di pagina 6 di 8 consentire il passaggio sul tracciato con qualsiasi mezzo, bensì, determinando il venir meno della possibilità di passaggio, legittimerebbe le parti attrici ad impedire il transito sul proprio terreno di tutti i mezzi, ivi inclusi quelli agricoli, delle parti convenute, tenuto peraltro conto che neppure i terreni di questi ultimi risultano interclusi. Le parti attrici hanno poi correttamente evocato il disposto del secondo comma dell'art. 1078 c.c., il quale per l'appunto prevede che quanto l'usufruttuario abbia costituito delle servitù in favore del fondo di cui abbia l'usufrutto, queste non cessano con l'estinguersi dell'usufrutto (come avvenuto nel caso di specie a seguito del decesso degli usufruttuari e della conseguente riespansione del diritto di proprietà dei donatari). Né una diversa qualificazione della previsione contenuta nella donazione, istitutiva della limitazione al transito con automezzi diversi da quelli agricoli, come quella proposta dalle parti convenute di “clausola limitativa del diritto di proprietà” sarebbe suscettibile di dar luogo ad effetti diversi da quelli auspicati dalla parti attrice, tenuto conto che la giurisprudenza ha per l'appunto assimilato le clausole che limitano convenzionalmente il diritto di proprietà alle servitù atipiche, suscettibili di essere opponibili ai terzi acquirenti laddove regolarmente trascritte e dunque riportate nella nota di trascrizione (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 21024 del 18/10/2016 (Rv. 641640 - 01)). Da quanto precede discende che debba trovare accoglimento la domanda proposta dalle parti attrici ed intesa all'accertamento che la servitù di passaggio oggetto di causa sia limitata all'utilizzo di mezzi agricoli, con negazione della possibilità di esercitarla con l'uso di altro genere di automezzi. Deve altresì essere accolta la domanda intesa a richiedere la cessazione delle condotte di turbativa nell'utilizzo della servitù prediale attuate dalle parti convenute. In accoglimento di tale domanda, deve essere ordinato alle parti convenute di astenersi dall'utilizzo della servitù di passaggio con mezzi non destinati ad uso agricolo. In caso di inadempienza all'indicato ordine giudiziale viene stabilito, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. un importo, equitativamente determinato in euro 100,00, che le parti convenute dovranno corrispondere in favore delle parti attrici per ciascuna violazione posta in essere. Non può essere invece accolta la domanda risarcitoria avanzata dalle parti attrici non avendo le stesse allegato alcun elemento utile a quantificare il pregiudizio asseritamente subito per effetto della condotta di controparte. Come d'altra parte non può trovare accoglimento la richiesta delle parti attrici intesa ad ottenere il “ripristino” del tratto di strada interessato dalla servitù di passaggio con mezzi agricoli, essendo l'innovazione posta in essere da CP_2 con la costruzione di altra parte di tracciato, incidente sul solo fondo di sua
[...] esclusiva proprietà (ovvero la particella n. 840). Quanto alle domande riconvenzionali proposte dalle parti convenute – le quali risultano tempestivamente proposte in quanto la comparsa di risposta è stata depositata entro il termine di 20 giorni prima dell'udienza per come differita agli pagina 7 di 8 effetti dell'art. 168 bis comma 5 c.p.c., risultando d'altra parte il differimento di udienza ordinato in epoca ben antecedente rispetto all'indicato termine di 20 giorni dall'udienza – le stesse sono risultate infondate, non essendo stato dimostrato, alla luce degli esiti delle prove testimoniali, il possesso utile all'acquisto per usucapione, né tantomeno essendo stata dimostrata la ricorrenza dei presupposti per la costituzione di servitù coattiva, non essendo in particolare stata dimostrata l'interclusione dei fondi interessati. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono per l'effetto poste a carico delle parti convenute. Le stesse sono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al d.m. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (indeterminabile), della complessità delle questioni di fatto e di diritto che nella stessa sono state dedotte e delle fasi in cui il giudizio si è in concreto articolato, con applicazione pertanto dei compensi in misura media per tutte le fasi del giudizio. I compensi sono maggiorati nella misura del 10% in ragione dell'assistenza prestata dal difensore delle parti vittoriose a più parti processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza o eccezione respinta e disattesa, così dispone: 1) in accoglimento della domanda proposta dalle parti attrici:
- accerta che la servitù di passaggio oggetto di causa è limitata all'utilizzo di mezzi agricoli;
- dispone la cessazione delle condotte poste in essere dalle parti convenute ed integranti turbativa nell'utilizzo della servitù prediale, ordinando a queste ultime di astenersi dall'utilizzo della servitù di passaggio con mezzi non destinati ad uso agricolo;
- in caso di inadempienza all'indicato ordine giudiziale viene stabilito, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. un importo, pari ad euro 100,00, che le parti convenute dovranno corrispondere in favore delle parti attrici per ciascuna violazione posta in essere;
2) respinge nel resto le domande proposte dalle parti attrici;
3) respinge le domande riconvenzionali proposte dalle parti convenute;
4) condanna le parti convenute alla refusione delle spese di lite nei riguardi delle parti attrici, liquidate per esborsi in euro 125,00 e per compensi in euro 11.946,00, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso per spese forfettarie al 15%; 5) manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Tivoli, 4 luglio 2025
il Giudice
EL AP
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. EL AP ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 3622/2021 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in proprio e quali eredi di (C.F. C.F._2 Persona_1
), con il patrocinio dell'avv. DI PASQUALI CLAUDIA C.F._3
ATTRICI IN RIASSUNZIONE
contro
(C.F. ), in proprio e quale erede di Controparte_1 C.F._4
(C.F. , (C.F. Persona_2 C.F._5 CP_2
, (C.F. ), quale erede di C.F._6 CP_3 C.F._7
(C.F. , quale erede di Persona_2 Controparte_4 C.F._8 Per_2
(C.F. ), quale erede di con
[...] CP_5 C.F._9 Persona_2 il patrocinio dell'avv. CERIGNOLI ANGELA
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 26 marzo 2025
pagina 1 di 8 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno citato a comparire innanzi Persona_1 Parte_1 Parte_2 all'intestato Tribunale , e avanzando nei loro Persona_2 Controparte_1 CP_2 confronti domanda di accertamento negativo del contenuto, limitato all'uso dei soli mezzi agricoli, della servitù di transito rinveniente la propria origine nella scrittura privata del 29.01.1976 sottoscritta da e con CP_6 Controparte_7
e costituita in base all'atto di donazione Notaio del Controparte_8 Per_3
19.2.1979 n. 33640 rep. n. 15993, con ordine rivolto alle medesime parti convenute di cessazione delle turbative arrecate alle parti attrici per effetto dell'uso non conforme dell'indicata servitù di transito, in quanto utilizzata anche per il transito di automezzi diversi da quelli agricoli, oltre che domanda risarcitoria e l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 614 bis c.p.c.. Hanno esposto gli attori che mentre ha tentato di vedersi Persona_2 riconoscere la possibilità dell'uso del transito con automezzi in via esclusivamente epistolare, ha, dopo la lettera inviata dall'avv. Pizzi il 15 gennaio CP_2
2019, iniziato a transitarvi con automobili e a farvi transitare mezzi vari, come camion ed autobotti per il trasporto del gas, arrecando così molestie al fondo servente delle parti attrici. ha invece aderito alle pretese epistolari di . CP_2 Persona_2
Recentemente, sul fondo di cui alla particella n. 840, di proprietà di CP_2 sono state effettuate delle innovazioni, ovvero la realizzazione di un
[...] tracciato che, dall'originario passaggio per il transito ad uso agricolo, sale a monte sino alla proprietà di quest'ultimo. Con conseguente modifica della modalità d'uso anche della servitù oggetto di causa. Invero da circa un mese vi sono autovetture e mezzi dei convenuti e di altre persone da essi autorizzate che percorrono il nuovo tracciato e la servitù agricola oggetto di causa. Si sono costituite le parti convenute, contestando le domande avversarie, sollecitandone il rigetto e chiedendo in via riconvenzionale l'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione del diritto di passaggio con automezzi meccanici (oltre che agricoli) sul tracciato esistente sui fondi attorei, ovvero in via subordinata la costituzione di corrispondente servitù coattiva di passaggio. Hanno esposto che con la scrittura privata del 29.1.1976, i sig.ri
[...]
e - originari comproprietari dell'appezzamento di terreno CP_9 Controparte_7 censito nel Catasto Terreni del Comune di Subiaco (originariamente) al Foglio 9 mappale 48 ed attualmente (a seguito di frazionamento) con le particelle 601, 960, 839, 840 e 48 - hanno costituito a favore del sig. (proprietario Controparte_8 del confinante fondo Mappale 47) il diritto di passaggio carrabile - oltre che pedonale – della larghezza di ml.
3.50 e della lunghezza di ml. 101.50 che, partendo dalla strada vicinale dei Quadri ed attraversando il sopra citato mappale 48, arriva al comune confine con il terreno del medesimo , il tutto per il prezzo CP_8 concordato di L.
2.100.000. Contestualmente hanno posto a carico di parte acquirente l'obbligo di realizzare, a proprie spese, detto passo carrabile con cancello o sbarra alzabile pagina 2 di 8 all'ingresso e con il necessario muretto di sottoscarpa nel quale “… lascerà tre passi carrabili a scelta dei signori venditori i quali potranno così scendere con automezzi al restante terreno a valle …”. Successivamente, con atto di donazione del Notaio del Persona_4
19.02.1979, i coniugi e hanno donato ai tre figli la CP_9 Controparte_7 nuda proprietà, con riserva d'usufrutto, dei sopra citati terreni ed in particolare hanno donato a la particella 48, a la particella 839 e a Persona_2 CP_10
le particelle 601 e 960. CP_11
Nel predetto atto di donazione hanno aggiunto una postilla a mente della quale
“… lungo il passo carrabile già ceduto al confinante ed Controparte_8 attraversante il mappale 48, i tre donatari potranno transitare anche con automezzi, ma soltanto ad uso agricolo …”. Dopodiché, con atto di compravendita del Notaio del 28.4.2004 Rep. Per_5
N. 22.616 Raccolta n. 10.391, le sigg.re e (la CP_10 Controparte_7 prima, quale nuda proprietaria e, la seconda, quale usufruttuaria) hanno venduto ai sigg.ri e i propri diritti e in solido per l'intero la CP_11 Persona_1 proprietà piena della particella 839 N.C.T Comune di Subiaco F.
9. A seguito del decesso dei coniugi il diritto di nuda proprietà dei Parte_3 sigg. e (rispettivamente sulle particelle Persona_2 CP_11 CP_10
48, 839, 840 960 e 601 ad essi donate) è stato riunito al diritto di usufrutto inizialmente e contrattualmente vantato dai loro danti causa (donanti), divenendo così titolari del diritto di piena proprietà dei predetti cespiti. Hanno esposto che quella indicata nell'atto di donazione dell'anno 1979 non costituisce una servitù prediale ma, per converso, una mera clausola limitante e limitativa del diritto di proprietà (che tra l'altro è venuta meno per effetto della sopra riferita estinzione del diritto di usufrutto di cui erano titolari gli originari donanti). Invero, tale limitazione al transito solo con mezzi agricoli deve ritenersi estinta considerato che la citata clausola è stata dettata a favore dei soli donanti in quanto i donatari, essendo nudi proprietari delle particelle loro assegnate, non avevano diritto di passaggio, diritto che avevano gli originari danti causa e CP_9
i quali avevano ceduto a titolo gratuito ai propri figli gli Controparte_7 appezzamenti dei terreni di cui è parola con espressa riserva, vita natural durante, del diritto di usufrutto. Dopodiché a seguito del decesso degli usufruttuari, il diritto di proprietà è tornato in tutta la sua pienezza e privo di limitazioni a favore dei nudi proprietari (donatari). Ciò ha comportato il venir meno dell'originaria clausola limitativa del passaggio carrabile con i soli mezzi agricoli (non avendo più alcuna ragione di esistere) con conseguente possibilità dei donatari di poter liberamente accedere ai rispettivi fondi con qualsiasi mezzo sia agricolo che non. E corrobora tale assunto quanto riportato nella scrittura privata datata 29.1.1976 con cui gli allora originari proprietari ( e ), CP_9 Controparte_7 dopo aver ceduto al sig. il diritto di passaggio – sia pedonale Controparte_8
pagina 3 di 8 che carrabile - utile al raggiungimento del proprio mappale (particella n. 47), hanno condizionato la costituzione di detta servitù alla realizzazione, lungo il predetto tracciato, di un muretto di sottoscarpa con apertura di tre passi carrabili onde consentire ai titolari del fondo dominante di accedere e di scendere con automezzi al restante terreno a valle e ciò senza alcuna ulteriore limitazione. Appare quindi evidente che a seguito di quanto indicato dai sigg. Parte_3 nel successivo atto di donazione della nuda proprietà ai tre figli, questi potevano transitare lungo il passo carrabile solo con mezzi agricoli onde provvedere alle necessità dei fondi agricoli in quanto non avevano alcun diritto di usufruire dei beni donati avendone mantenuto i genitori l'usufrutto vita natural durante. Con l'acquisto della piena proprietà (a seguito dell'estinzione del diritto di usufrutto) tale limitazione è venuta meno con facoltà e possibilità dei fratelli di Per_2 accedere liberamente e con qualsiasi mezzo ai loro rispettivi fondi. Orbene da quanto precede deriva che la prevista limitazione del transito solo con mezzi agricoli, debba essere riferita ai soli tre donatari allorquando – quali nudi proprietari e non avendo diritto alcuno all'utilizzo dei beni donati per aver mantenuto i donanti l'usufrutto – è stato loro riconosciuto, con la clausola in oggetto, il solo diritto di passaggio limitato all'utilizzo agricolo del fondo. E' chiaro dunque come i donanti, avendo mantenuto l'usufrutto, abbiano disciplinato con tale clausola il passaggio sul fondo da parte dei donatari, in modo da consentire loro di raggiungere i loro fondi per provvedere alle necessità agricole degli stessi. A seguito della dichiarazione operata dai difensori del decesso dell'attrice e della convenuta , il Giudice ha dichiarato l'interruzione Persona_1 Persona_2 del processo, riassunto per iniziativa delle attrici e , in Parte_1 Parte_2 proprio ed in qualità di eredi di . Persona_1
Si sono dunque costituiti, quali convenuti in riassunzione, , Controparte_1 CP_2 onché , e .
[...] Controparte_4 CP_3 CP_5
Sono dunque stati concessi i richiesti termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.. All'udienza del 29 novembre 2023 è stato disposto l'interrogatorio formale delle parti attrici e sono state assunte le testimonianze dei sigg.ri , Testimone_1
e . Testimone_2 Testimone_3
All'udienza del 10 aprile 2024 è stata assunta la testimonianza di Tes_4
[...]
All'udienza del 26 marzo 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni e il Giudice ha trattenuto in riserva la decisione, con termini come da art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
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Tanto premesso, ritiene il Giudice che le domanda proposte dalla parte attrice, siano meritevoli di parziale accoglimento, nei limiti di seguito esposti.
pagina 4 di 8 Si premette che requisito essenziale della servitù prediale è l'imposizione di un peso su di un fondo (servente) per l'utilità ovvero per la maggiore comodità o amenità di un altro (dominante) in una relazione di asservimento del primo al secondo che si configura come una qualitas inseparabile di entrambi. La realitas, che distingue il ius in re aliena dal diritto personale di godimento, implica dunque l'esistenza di un legame strumentale ed oggettivo, diretto ed immediato, tra il peso imposto al fondo servente ed il godimento del fondo dominante, nella sua concreta destinazione e conformazione, al fine di incrementarne l'utilizzazione, sì che l'incremento di utilizzazione deve poter essere conseguito da chiunque sia proprietario del fondo dominante e non essere legato ad una attività personale del soggetto. Nel caso di specie risulta che i signori e CP_9 Controparte_7 originari proprietari di tutte le particelle (originariamente contrassegnate dal n. 48 e successivamente oggetto di frazionamento) ora appartenenti alle odierne parti in causa, ebbero nell'anno 1976 a concedere, dietro corrispettivo, a CP_8
, titolare del terreno limitrofo, contrassegnato con la particella n. 47, la
[...] servitù di passaggio carrabile e pedonale sul tratto dei loro terreni che dalla proprietà di quest'ultimo giunge sino alla via pubblica denominata dei Quadri. Quella che viene in rilievo nel presente giudizio, nel quale non risultano evocati gli attuali proprietari dell'originaria particella n. 47, non è la servitù di transito concessa per l'utilità del fondo appartenuto a , bensì altro diritto Controparte_8 di servitù riguardante la modalità di utilizzo del medesimo tratto di strada da parte dei figli di e CP_9 Controparte_7
Nell'atto del 1979 con il quale questi ultimi ebbero a donare i loro terreni ai figli
, e , riservando a loro stessi il diritto di usufrutto, fu Per_2 Controparte_10 CP_11 previsto che sull'indicato passaggio “i tre donatari potranno transitare anche con automezzi, ma soltanto ad uso agricolo”. Con l'atto notarile del 1979 i donanti ebbero pertanto a prevedere delle limitazioni all'esercizio del diritto di passaggio sull'indicata area, a beneficio dei fondi attraversati dal passaggio. Trattasi di servitù prediale di cui le parti attrici hanno chiesto accertarsi il contenuto sul presupposto di essere titolari del fondo servente, avendo le stesse dedotto che la strada che sarebbe stata oggetto di utilizzo solo mediante mezzi agricoli attraversa le attuali particelle 601, 960 e 839, a loro riconducibili. Anche laddove la strada oggetto di causa attraversasse anche altri dei fondi oggetto dell'atto di donazione dell'anno 1979, osserva il Giudice che le parti attrici avrebbero comunque potuto invocare la tutela azionata nel presente giudizio, in base al disposto dell'art. 1079 c.c., essendo in tal caso configurabile una servitù reciproca (“Allorchè il proprietario di un terreno decida di frazionarlo e venderlo a scopo edificatorio, le limitazioni a carico degli acquirenti circa la destinazione del bene contenute in una pattuizione dei contratti di compravendita, ove regolarmente trascritte, costituiscono una servitù prediale reciproca tra i fondi che vincolano all'osservanza anche i successivi aventi causa, pur se i rispettivi atti di acquisto non ne facciano menzione, avendo i proprietari originari dei terreni in tal modo costituito
pagina 5 di 8 per accordo negoziale unanime un vincolo di natura reale sul bene. (La S.C. ha enunciato il menzionato principio in una fattispecie in cui, nell'atto di compravendita, da parte dell'unico originario proprietario, di alcuni terreni sui quali erano poi state edificate delle ville, era stato imposto, a carico degli iniziali acquirenti, il divieto di destinare l'immobile ad attività industriali o commerciali, intrattenimenti e banchetti in assenza delle autorizzazioni necessarie per l'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande)” così Cass., Sez. 2 -
, Sentenza n. 524 del 14/01/2021 (Rv. 660094 - 01) e non essendo neppure necessario evocare nel giudizio soggetti diversi da quelli che, come le odierne parti convenute, hanno contestato le modalità di utilizzo della servitù (“L'azione di accertamento, positivo o negativo, di una servitù di passaggio attraverso più fondi, va proposta soltanto da o contro il proprietario o i proprietari del fondo o dei fondi, che contesti o contestino l'esistenza della servitù e non è necessario integrare il contraddittorio nei confronti degli altri che non frappongano ostacoli al suo esercizio”, così Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1565 del 12/02/2000 (Rv. 533762 - 01)). D'altra parte è incontestato, avendo del resto fondato anche il presupposto della riconvenzionale domanda di usucapione formulata dalle parti convenute, che queste ultime abbiano utilizzato la servitù di passaggio prevista in loro favore con modalità diverse da quelle stabilite dal titolo, ovvero anche con automezzi “ordinari” e non necessari allo svolgimento di attività agricola. Non possono seguirsi le parti convenute allorché hanno inteso sostenere che la limitazione nell'utilizzo del passaggio oggetto di causa, stabilita nell'atto di donazione, avesse effetti limitatamente al rapporto tra i donanti, che si erano riservati l'usufrutto sui terreni oggetto di causa, ed i donatari nudi proprietari. Per un verso, si osserva che la previsione contenuta nell'atto di donazione appare idonea ad imporre un vero e proprio peso sui fondi serventi per l'utilità ovvero per la maggiore comodità o amenità di altri, consentendo per l'appunto il transito sui primi di mezzi agricoli, dando luogo ad una relazione di asservimento dei primi ai secondi idonea a configurarsi come una qualitas inseparabile di entrambi. Inoltre la previsione contenuta nell'atto di donazione è priva di indicazioni temporali ed insuscettibile di essere interpretata come previsione “a scadenza”, ovvero limitata al periodo nel quale i genitori donanti sarebbero rimasti in vita, ovvero sino all'estinzione del diritto di usufrutto. Non avrebbe avuto d'altra parte senso, come notato correttamente dalle parti attrici, prevedere una limitazione delle modalità di utilizzo del passaggio rivolta solo ai nudi proprietari, i quali verosimilmente non li avrebbero potuti utilizzare dal momento che sui terreni era costituito in favore dei donanti l'usufrutto. Ben più sensata appare dunque la lettura che della clausola istitutiva della servitù hanno dato le parti attrici, come cioè estesa anche oltre l'epoca dell'estinzione dell'usufrutto. Peraltro, si osserva ulteriormente, l'ipotetica estinzione della possibilità di utilizzare il passaggio con mezzi agricoli con la cessazione dell'usufrutto non avrebbe l'effetto, contrariamente a quanto opinato dalle parti convenute, di pagina 6 di 8 consentire il passaggio sul tracciato con qualsiasi mezzo, bensì, determinando il venir meno della possibilità di passaggio, legittimerebbe le parti attrici ad impedire il transito sul proprio terreno di tutti i mezzi, ivi inclusi quelli agricoli, delle parti convenute, tenuto peraltro conto che neppure i terreni di questi ultimi risultano interclusi. Le parti attrici hanno poi correttamente evocato il disposto del secondo comma dell'art. 1078 c.c., il quale per l'appunto prevede che quanto l'usufruttuario abbia costituito delle servitù in favore del fondo di cui abbia l'usufrutto, queste non cessano con l'estinguersi dell'usufrutto (come avvenuto nel caso di specie a seguito del decesso degli usufruttuari e della conseguente riespansione del diritto di proprietà dei donatari). Né una diversa qualificazione della previsione contenuta nella donazione, istitutiva della limitazione al transito con automezzi diversi da quelli agricoli, come quella proposta dalle parti convenute di “clausola limitativa del diritto di proprietà” sarebbe suscettibile di dar luogo ad effetti diversi da quelli auspicati dalla parti attrice, tenuto conto che la giurisprudenza ha per l'appunto assimilato le clausole che limitano convenzionalmente il diritto di proprietà alle servitù atipiche, suscettibili di essere opponibili ai terzi acquirenti laddove regolarmente trascritte e dunque riportate nella nota di trascrizione (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 21024 del 18/10/2016 (Rv. 641640 - 01)). Da quanto precede discende che debba trovare accoglimento la domanda proposta dalle parti attrici ed intesa all'accertamento che la servitù di passaggio oggetto di causa sia limitata all'utilizzo di mezzi agricoli, con negazione della possibilità di esercitarla con l'uso di altro genere di automezzi. Deve altresì essere accolta la domanda intesa a richiedere la cessazione delle condotte di turbativa nell'utilizzo della servitù prediale attuate dalle parti convenute. In accoglimento di tale domanda, deve essere ordinato alle parti convenute di astenersi dall'utilizzo della servitù di passaggio con mezzi non destinati ad uso agricolo. In caso di inadempienza all'indicato ordine giudiziale viene stabilito, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. un importo, equitativamente determinato in euro 100,00, che le parti convenute dovranno corrispondere in favore delle parti attrici per ciascuna violazione posta in essere. Non può essere invece accolta la domanda risarcitoria avanzata dalle parti attrici non avendo le stesse allegato alcun elemento utile a quantificare il pregiudizio asseritamente subito per effetto della condotta di controparte. Come d'altra parte non può trovare accoglimento la richiesta delle parti attrici intesa ad ottenere il “ripristino” del tratto di strada interessato dalla servitù di passaggio con mezzi agricoli, essendo l'innovazione posta in essere da CP_2 con la costruzione di altra parte di tracciato, incidente sul solo fondo di sua
[...] esclusiva proprietà (ovvero la particella n. 840). Quanto alle domande riconvenzionali proposte dalle parti convenute – le quali risultano tempestivamente proposte in quanto la comparsa di risposta è stata depositata entro il termine di 20 giorni prima dell'udienza per come differita agli pagina 7 di 8 effetti dell'art. 168 bis comma 5 c.p.c., risultando d'altra parte il differimento di udienza ordinato in epoca ben antecedente rispetto all'indicato termine di 20 giorni dall'udienza – le stesse sono risultate infondate, non essendo stato dimostrato, alla luce degli esiti delle prove testimoniali, il possesso utile all'acquisto per usucapione, né tantomeno essendo stata dimostrata la ricorrenza dei presupposti per la costituzione di servitù coattiva, non essendo in particolare stata dimostrata l'interclusione dei fondi interessati. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono per l'effetto poste a carico delle parti convenute. Le stesse sono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al d.m. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (indeterminabile), della complessità delle questioni di fatto e di diritto che nella stessa sono state dedotte e delle fasi in cui il giudizio si è in concreto articolato, con applicazione pertanto dei compensi in misura media per tutte le fasi del giudizio. I compensi sono maggiorati nella misura del 10% in ragione dell'assistenza prestata dal difensore delle parti vittoriose a più parti processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza o eccezione respinta e disattesa, così dispone: 1) in accoglimento della domanda proposta dalle parti attrici:
- accerta che la servitù di passaggio oggetto di causa è limitata all'utilizzo di mezzi agricoli;
- dispone la cessazione delle condotte poste in essere dalle parti convenute ed integranti turbativa nell'utilizzo della servitù prediale, ordinando a queste ultime di astenersi dall'utilizzo della servitù di passaggio con mezzi non destinati ad uso agricolo;
- in caso di inadempienza all'indicato ordine giudiziale viene stabilito, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. un importo, pari ad euro 100,00, che le parti convenute dovranno corrispondere in favore delle parti attrici per ciascuna violazione posta in essere;
2) respinge nel resto le domande proposte dalle parti attrici;
3) respinge le domande riconvenzionali proposte dalle parti convenute;
4) condanna le parti convenute alla refusione delle spese di lite nei riguardi delle parti attrici, liquidate per esborsi in euro 125,00 e per compensi in euro 11.946,00, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso per spese forfettarie al 15%; 5) manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Tivoli, 4 luglio 2025
il Giudice
EL AP
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