Articolo 5 della Legge 6 agosto 1954, n. 877
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16 ottobre 1954
Art. 5.
Il primo, terzo e quarto comma dell'art. 60 delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740 , sono sostituiti dai seguenti:
"Tutti gli autoveicoli ed i velocipedi con motore ausiliario devono essere forniti di un dispositivo silenziatore tale che il livello del rumore emesso dal motore a regime di potenza massima, rilevato a 7 metri di distanza, non superi il valore di 85 nella scala dei phon, determinato secondo le modalita' stabilite dal Ministero dei trasporti.
I tipi di dispositivi silenziatori dei motori degli autoveicoli e dei motori ausiliari per velocipedi devono essere approvati dal Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile - in relazione agli autoveicoli o ai motori ausiliari ai quali sono destinati, tenendo conto dell'influenza che la loro applicazione ha sulle prestazioni dei motori".
I regi decreti-legge 10 aprile 1935, n. 695 , e 27 dicembre 1935, n. 2566 , sono abrogati.
Entrata in vigore il 16 ottobre 1954