Sentenza 5 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 05/03/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro e in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Fabiana Iorio, all'esito della trattazione ex art.127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 7558/2021 TRA
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Faraoni n. 11, rappresentato e difeso – come da procura in atti - dall'Avv. Giuseppina Torino ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi in Alvignano (CE) alla Via Faraoni n. 11 bis ricorrente E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 [...]
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, in Controparte_1 virtù di procura generale alle liti indicata in atti, dall'avv.to V. Di Maio presso il cui studio elett. dom in Caserta alla via Arena Loc. San Benedetto resistente MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato telematicamente in data 5.12.2021, l'epigrafata parte ricorrente chiedeva a questo giudice di “
1. accertare e dichiarare, la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 2, co, 1, lett. b punto 3 della l. n. 26/2019 in capo al ricorrente;
2. per l'effetto dichiarare illegittima la richiesta avanzata dal resistente, ricevuta il 15.11.2021, di restituzione somme per il pagamento non dovuto della pensione di cittadinanza per un totale di € 4.937, 33 relativamente a quanto percepito da aprile 2019 a gennaio 2020”; con vittoria di spese e attribuzione al procuratore antistatario (cfr. conclusioni del ricorso introduttivo). Premesso di essere percettore del reddito di cittadinanza dal 2019 (domanda prot. INPS-RDC- 2019-895996), il ricorrente deduceva che l' con racc. pervenuta il 15.11.2021, gli chiedeva CP_1 la restituzione degli importi percepiti a tale titolo da aprile 2019 a gennaio 2020 a seguito della revoca del predetto beneficio per mancanza del requisito del valore del patrimonio mobiliare non superiore alle soglie stabilite con riferimento alla composizione del nucleo familiare ex art. 2, co.1 L. 26/2019. Esponeva tuttavia che la DSU attestante l'ISEE presentata per il 22.2.2019 valida fino al 31.12.2019 riportava un patrimonio mobiliare del nucleo familiare pari ad € 5.234,00 e, dunque, al di sotto della soglia prevista dall'art. 2, co, 1, lett. b punto 3 della l. n. 26/2019 e, inoltre, la soglia del valore del patrimonio mobiliare del nucleo familiare del sig. era innalzata Parte_1
1
***** La domanda è fondata e va accolta. In via preliminare, va rilevato che non è esperita un'azione di annullamento del provvedimento amministrativo emesso dall' ma un'azione di accertamento negativo della pretesa CP_1 restitutoria avanzata dall'ente previdenziale. Difatti, il giudizio ha ad oggetto l'accertamento del debito in presenza di tutti i requisiti previsti direttamente dalla legge. Così qualificato il presente giudizio va evidenziato che - tenuto conto della natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento della prestazione pensionistica ed assistenziale in favore dell'assicurato - nella fattispecie in esame, si controverte del diritto dell'istante alla percezione del reddito di cittadinanza non concesso ovvero revocato dall'Ente Previdenziale (cfr. Corte di Cassazione Sez. L
- , Sentenza n. 31954 del 06/12/2019). Sul piano probatorio, è, pertanto, onere dell'interessato offrire prova in giudizio della sussistenza dei requisiti di legge per poter fruire della prestazione richiesta, secondo il generale criterio di riparto desumibile dall'art. 2697 c.c. Invero, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in tema di indebito previdenziale ovvero assistenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'accipiens l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto (cfr., ex plurimis, Cass. n. 2739/2016 e succ. conf.). Orbene, quanto al merito, nel caso in esame l' ha revocato il reddito di cittadinanza CP_1 concesso al ricorrente per mancanza del requisito del valore del patrimonio mobiliare non superiore alle soglie stabilite con riferimento alla composizione del nucleo familiare ex art. 2, co.1 L. 26/2019 chiedendo la restituzione degli importi elargiti a tale titolo nel periodo aprile 2019 gennaio 2020. Vanno pertanto richiamate le disposizioni normative applicabili. Con d.l. del 28 gennaio 2019, n. 4 conv. in l. n. 28 marzo 2019, n. 26 è stato istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di Cittadinanza che viene riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei requisiti soggettivi di cittadinanza, residenza,
2 soggiorno, reddituali e patrimoniali (fra cui, in primis, un valore dell'ISEE inferiore alla soglia ivi stabilita) previsti dall'art. 2 del menzionato decreto, la cui fruizione è condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, nelle modalità di cui all'art. 4, nonché all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro e all'inclusione sociale e si compone, su base annua, di due elementi: “a) una componente ad integrazione del reddito familiare, come definito ai sensi dell'articolo 2, comma 6, fino alla soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4; b) una componente, ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato a fini ISEE, fino ad un massimo di euro 3.360 annui” (art. 3, comma 1). L'art.2, con riferimento al reddito, precisa che il nucleo familiare deve possedere:
“1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro;
nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
2) un valore del patrimonio immobiliare, in Italia e all'estero, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000;
3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo;
4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE”. In particolare, la scala di equivalenza indicata al comma 4 per la determinazione della soglia reddituale “è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età, fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE”. Inoltre, l'art. 7, del decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito in legge n. 26/2019 rubricato
“sanzioni” prevede: “
4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della
3 composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito” ed ancora al comma 11 In tutti i casi diversi da quelli di cui al comma 3, il Rdc può essere richiesto dal richiedente ovvero da altro componente il nucleo familiare solo decorsi diciotto mesi dalla data del provvedimento di revoca o di decadenza, ovvero, nel caso facciano parte del nucleo familiare componenti minorenni o con disabilità come definita a fini ISEE, decorsi sei mesi dalla medesima data”. Venendo al caso di specie, l' ha dedotto che, in virtù delle modifiche intervenute nel CP_1 sistema dei controlli delle dichiarazioni, si è proceduto ad un riesame del patrimonio del ricorrente sulla base delle DSU del 2020 e, da tali controlli, è emersa un'erogazione di prestazione non dovuta atteso che non era stata indicata la condizione di disabilità del ricorrente ovvero di un componente il nucleo familiare, idonea ad innalzare la soglia del patrimonio mobiliare fino a 13.000 euro. Ne era derivata la revoca del reddito di cittadinanza e la richiesta di restituzione delle somme corrisposte. Va rilevato che la DSU (dichiarazione sostitutiva unica) è un documento che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali di un nucleo familiare che va periodicamente aggiornato. Il nucleo familiare da prendere in considerazione è quello alla data di presentazione della dichiarazione. I redditi da dichiarare e quelli del patrimonio mobiliare, sono, attualmente, quelli del secondo anno precedente la presentazione della DSU. Ebbene, come emerge dalla documentazione allegata, il nucleo familiare richiedente il reddito è composto dall'istante e dal coniuge e che lo stesso è rimasto immutato;
altresì, dalla dichiarazione DSU - attestazione ISEE dell'ISEE 2019, presentata il 17.02.2019 e con validità fino al 31.12.2019 risulta un patrimonio mobiliare del nucleo familiare del ricorrente (composto dallo stesso e dalla moglie ) pari ad € 5.234,00 (cfr. prod. ricorrente). Persona_1
Pertanto, da tale DSU risulta un patrimonio mobiliare del nucleo familiare pari ad € 5.234,00 e, dunque, al di sotto della soglia prevista dall'art. 2, co, 1, lett. b punto 3 della l. n. 26/2019. Dalla successiva DSU - attestazione ISEE 2020, rilasciata il 1.02.2020 e con validità fino al 31.12.2020 emerge un patrimonio mobiliare del nucleo familiare del ricorrente pari ad € 9.734,00 con una detrazione del patrimonio mobiliare di €8.000,00, così per un Indicatore Situazione Patrimoniale per € 1.734,00 (cfr. prod. ricorrente). La DSU in oggetto non contiene tuttavia l'indicazione relativa ai componenti disabili, idonea ad innalzare la soglia del patrimoniale mobiliare fino a 13.000 euro. Orbene, richiamando i principi enunciati in tema di ripartizione dell'onere probatorio secondo cui spetta all'interessato l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto alla percezione della prestazione rivendicata, secondo il criterio generale dettato dall'art. 2697 c.c., rileva il Tribunale che, nel presente giudizio, l'istante ha dedotto e allegato la sussistenza di una condizione di disabilità in capo all'altro componente del nucleo familiare: la moglie del ricorrente, sig.ra – circostanza documentalmente provata oltre che non Persona_1 contestata - è soggetto invalido con percentuale dell'80% come risultante dal verbale del
4 24.07.2002 della Commissione medica di prima istanza per l'accertamento degli stati di invalidità civile, così come confermato dalla Commissione medica di Verifica di Caserta nella seduta del 16.09.2002 (cfr. all.4 prod. ricorrente). Ne consegue che l'istante ha allegato e documentato di essere in possesso di dei requisiti patrimoniali e reddituali, in relazione all'intero nucleo familiare, previsti dalla legge innanzi richiamata, per poter usufruire reddito di cittadinanza. Pertanto, tenuto conto dei componenti il nucleo familiare del richiedente (n. 2) e del patrimonio mobiliare dichiarato, essendo stata provata la condizioni di disabilità in capo al componente il nucleo familiare, non risulta superata la soglia di legge per poter godere della prestazione invocata. Per le considerazioni esposte, la domanda va accolta e l' va condannato alla restituzione di CP_1 quanto eventualmente già trattenuto a tale titolo. Avuto riguardo alla particolare complessità e peculiarità delle questioni trattate, anche in considerazione della circostanza che non vi è prova che in sede amministrativa il ricorrente abbia comunicato all' l'invalidità del componente del proprio nucleo familiare, le spese di CP_1 lite vengono compensate per la metà, mentre per la restante parte seguono la soccombenza a carico dell' e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo in considerazione del valore CP_1 della causa e dell'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Fabiana Iorio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) iIn accoglimento del ricorso, dichiara la parte ricorrente non tenuta alla restituzione delle somme oggetto della richiesta contenuta nella comunicazione del 15.11.2021 per il periodo aprile 2019 – gennaio 2020 e, per l'effetto, condanna l' alla restituzione di CP_1 quanto eventualmente già trattenuto a tale titolo;
b) compensate le spese di giudizio per la metà, condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite liquidate in complessivi € 850,00 oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie come per legge con attribuzione in favore del procuratore antistatario. Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai procuratori costituiti Così deciso in S. Maria C. V., 5.3.2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Fabiana Iorio
5