Art. 84-septies. (((Notizie di procedimenti penali) )) (( 1. Il Ministro dell'interno, direttamente o per mezzo di ufficiali di polizia giudiziaria, appositamente delegati, puo' chiedere all'autorita' giudiziaria competente copie di atti processuali e informazioni scritte sul loro contenuto, ritenute indispensabili per la prevenzione o per il tempestivo accertamento dei delitti previsti dalla presente legge, nonche' per la raccolta e per la elaborazione dei dati da utilizzare in occasione delle indagini per gli stessi delitti.
2. L'autorita' giudiziaria puo' trasmettere le copie e le informazioni di cui al comma 1 anche di propria iniziativa; nel caso di richiesta provvede entro quarantotto ore.
3. Le copie e le informazioni acquisite ai sensi dei commi 1 e 2 sono coperte dal segreto d'ufficio e possono essere comunicate agli organi di polizia degli Stati esteri con i quali siano raggiunte specifiche intese per la lotta al traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope e alla criminalita' organizzata.
4. Se l'autorita' giudiziaria ritiene di non poter derogare al segreto di cui all' articolo 329 del codice di procedura penale , dispone con decreto mitivato che la trasmissione sia procrastinata per il tempo strettamente necessario. ))
2. L'autorita' giudiziaria puo' trasmettere le copie e le informazioni di cui al comma 1 anche di propria iniziativa; nel caso di richiesta provvede entro quarantotto ore.
3. Le copie e le informazioni acquisite ai sensi dei commi 1 e 2 sono coperte dal segreto d'ufficio e possono essere comunicate agli organi di polizia degli Stati esteri con i quali siano raggiunte specifiche intese per la lotta al traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope e alla criminalita' organizzata.
4. Se l'autorita' giudiziaria ritiene di non poter derogare al segreto di cui all' articolo 329 del codice di procedura penale , dispone con decreto mitivato che la trasmissione sia procrastinata per il tempo strettamente necessario. ))