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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/12/2025, n. 3065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3065 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.1143/2020 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Maria I. Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 21/11/2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito - promossa da:
, nato a [...] l'[...], residente a Parte_1
Lecce, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dagli Avvocati Salvatore
AN, IO LE e LA AN
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante pro - tempore, rappresentato e difeso CP_1 dagli Avvocati Gian Mario Rombaldi e Marcello Raho
Resistente
Oggetto: Opposizione ad Avviso di Addebito Gestione Commercianti
Con atto depositato il 29/1/2020 il ricorrente in epigrafe ha adito il Tribunale di
Lecce Sezione Lavoro chiedendo l'annullamento, previa sospensione, dell'Avviso di Addebito n. 3592019 0004439367000, notificato il 20/12/2019, avente ad oggetto l'importo di € 3.806,33 per contributi dovuti alla Gestione Commercianti per il periodo Dicembre 2016 - Dicembre 2019.
A tal fine eccepisce nullità dell'atto opposto per mancanza degli elementi essenziali, deduce inesistenza del credito contributivo preteso dall' , CP_1 affermando di non aver mai svolto attività commerciale nella azienda “H & C.
s.r.l.”, dedita ad attività di “Compro Oro”, impresa di cui è stato socio ed
Amministratore Unico sino a Novembre 2018 (data di cessazione dell'attività con consegna della licenza rilasciata in data 21/11/2016 presso la Questura di
Lecce) e per aver egli invece lavorato alle dipendenze di altra società denominata “ , in virtù di contratti di collaborazione coordinata e Controparte_2 continuativa con la qualifica e mansione di responsabile Controparte_3 delle attività di cantiere” (dal Febbraio 2016 al Gennaio 2020, secondo quanto emerge dai contratto allegati al ricorso); infine, contesta la quantificazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 116, comma 8, lett. b), della Legge n. 388/2000.
Pertanto, parte ricorrente richiamandosi all'art. 1, comma 203, Legge n.
662/1996, chiede l'accertamento negativo del suo debito e l'annullamento dell'atto opposto, con vittoria di spese da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Si è costituito in giudizio l' , con memoria nella quale chiede la reiezione del CP_1 ricorso, affermando che il ricorrente è stato iscritto d'ufficio nella Gestione
Commercianti a seguito di delibera “Comunicazione Unica” pervenuta dalla
Camera di Commercio e presentata dallo stesso ricorrente il 20/12/2018 ed evidenziando che il medesimo ha beneficiato della Indennità Covid pari a €
600,00 a seguito di riesame della domanda presentata in data 2/4/2020 poiché iscritto alla Gestione Separata.
Tanto premesso e rilevato che l'esecutività dell'Avviso di Addebito opposto è stata sospesa con decreto del 29/1/2020, il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Invero, è ammesso dal ricorrente ed è documentato da visura camerale allegata al ricorso che sia socio della società a responsabilità limitata Parte_2
“H. & C. S.R.L.IN LIQUIDAZIONE”, che egli abbia rivestito la carica di
Amministratore Unico di detta società fino a tutto Dicembre 2019 e che in data
16/12/2019 la società sia stata cancellata dal Registro delle Imprese.
Va, a questo punto, rilevato che l'art.1 della legge 662/1996 dispone al comma
202 che “A decorrere dal 1 gennaio 1997 l'assicurazione obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, è estesa ai soggetti che esercitino in qualità di lavoratori autonomi le attività di cui all'articolo 49, comma 1, lettera d), della legge 9 marzo 1989, n. 88, con esclusione dei professionisti ed artisti” e al comma 203 che "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi
2 relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
L'art.1, comma 208, della legge 662/1996 prevede, poi, che “Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all'
[...]
decidere sulla iscrizione nell'assicurazione Controparte_4 corrispondente all'attività prevalente. Avverso tale decisione, il soggetto interessato può proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al consiglio di amministrazione dell' , il quale decide in via definitiva, sentiti i comitati CP_4 amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche”.
Questa norma ha quindi introdotto il criterio della prevalenza della attività esercitata per evitare una doppia contribuzione per quei soggetti, individuati dai precedenti commi, che esercitano varie attività autonome quali attività artigiana, attività commerciale, attività di coltivazione diretta di terreni agricoli.
E' successivamente intervenuto il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 che ha disposto all'art. 12, comma
11, che "L'art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma
d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono CP_ iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell . Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335”.
Pertanto, il D.L. 78/10, convertito in Legge 122/2010, all'art.12, undicesimo comma, interpreta autenticamente l'art.1, comma 208 della L.662/96, specificando che il principio della iscrizione nella assicurazione prevista per l'attività prevalente opera esclusivamente per le attività autonome esercitate in forma di impresa da commercianti, artigiani e coltivatori diretti, mentre restano soggetti alla doppia iscrizione tutti quei soggetti che sono tenuti ad iscriversi sia alla Gestione Separata ex art.2, comma 26, L.335/95, sia alla gestione relativa alla attività svolta.
3 Va ancora osservato che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n.17076 del 8/8/2011 hanno affermato che “In caso di esercizio di attività in forma d'impresa ad opera di commercianti o artigiani ovvero di coltivatori diretti contemporaneamente all'esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale separata di cui all'art. 2, comma 26, legge n. 335 del 1995, non opera l'unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell'attività prevalente, quale prevista dall'art. 1, comma 208, legge n. 662 del 1996”
Tale essendo il quadro normativo e giurisprudenziale, si deve dunque ritenere che l'esercizio di lavoro autonomo, quale ad esempio quello di amministratore di società, soggetto a iscrizione e contribuzione nella Gestione Separata, che si accompagni all'esercizio di una attività di impresa, commerciale, artigianale o agricola, che già di per sé comporti l'obbligo di iscrizione alla relativa gestione assicurativa, non è regolato dal principio della prevalenza: le due attività restano distinte e autonome e parimenti resta distinto e autonomo l'obbligo di iscrizione e contribuzione nella gestione corrispondente alla attività svolta, sicché non opera il criterio di unificazione in un'unica gestione previdenziale previsto dall'art.1, comma 208, L.662/96.
Nel caso in esame l' ha iscritto di ufficio il ricorrente nella Gestione CP_1
Commercianti a seguito di una delibera pervenuta dalla Camera di Commercio.
Occorre, tuttavia, a questo punto osservare che la Corte di Cassazione con ordinanza n.873 del 19/1/2016 ha chiarito che “L'esercizio di attività in forma
d'impresa ad opera di commercianti, di artigiani, ovvero di coltivatori diretti in contemporanea allo svolgimento di attività autonoma, per la quale è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, impone, ai fini della doppia iscrizione, l'effettiva "coesistenza" delle due distinte attività (quali il commercio e
l'amministrazione societaria), ognuna delle quali dev'essere valutata, ai fini della sussistenza degli obblighi contributivi, secondo gli ordinari criteri, non applicandosi il parametro dell'attività "prevalente" di cui all'art. 1, comma 208, della legge n. 662 del 1996”.
Con successiva sentenza n.3835 del 26/2/2016 la Suprema Corte ha ulteriormente specificato che “Nelle società in accomandita semplice, in forza dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, che ha modificato l'art. 29 della l.
n. 160 del 1975, e dell'art. 3 della l. n. 45 del 1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria
4 anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità
e prevalenza, la cui prova è a carico dell'istituto assicuratore”.
Alla luce delle recenti pronunce giurisprudenziali testé richiamate, si deve dunque ritenere che l'obbligo di iscrizione nella Gestione Commercianti sorge soltanto qualora l'attività commerciale sia effettivamente esercitata dal contribuente, non potendo siffatto obbligo scaturire dalla mera qualità di socio di una società.
Si deve inoltre evidenziare che, come specificato nelle succitate pronunce, l'onere della prova dell'esercizio dell'attività commerciale spetta all'Istituto che aziona il credito contributivo.
Nel caso in esame l' non ha offerto prova dell'esercizio di attività CP_4 commerciale, tanto meno in forma abituale da parte del ricorrente, sicché non ha dimostrato la esistenza del requisito dell'obbligo contributivo nella Gestione
Commercianti.
Inoltre, l'Istituto previdenziale ha allegato alla memoria di costituzione il
“Dettaglio domanda Indennità Covid 600 €” dal quale si evince che parte ricorrente nel 2020 era iscritto alla Gestione Separata in quanto “Lavoratore con rapporto CO.CO.CO”.
Peraltro, parte ricorrente ha documentato in allegato al ricorso, di aver svolto la attività di collaborazione coordinata e continuativa sin dal Febbraio 2016 e fino al Gennaio 2020 (vedasi contratti allegati al ricorso)
Ne consegue che si deve accogliere, per difetto del requisito dell'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti, la opposizione proposta avverso l'atto impugnato, che va conseguentemente annullato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' e in CP_1 favore di parte ricorrente nella misura liquidata, avuto riguardo alla attività difensiva svolta e alla assenza di attività istruttoria, come da dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente per dichiarato anticipo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
In composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in accoglimento della presente opposizione, annulla l'Avviso di Addebito n.
3592019 0004439367000.
Condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, CP_1 liquidate in € 900,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione.
Lecce, li 21 Novembre 2025 – 19 Dicembre 2025
5 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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