TRIB
Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 15/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2625 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione ad ATP,
TRA
, elettivamente domiciliato in Grottaminarda, via Donizetti, 11, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Gennaro Alessandro Fischetti, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al ricorso,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente Controparte_1 domiciliato in Benevento, via Foschini, 28, presso l'avvocatura della sede provinciale dell' , CP_1 rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. Silvio Garofalo,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6 c.p.c. depositato il 13/06/2024 l'istante indicato in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo CP_1 effettuato su suo ricorso ex art. 445 bis c.p.c. (R.G. 5137/2023) e chiedendo al Tribunale, previa richiesta di chiarimenti o rinnovo della CTU, di: “accertare e dichiarare il diritto del sig.
[...]
al riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità civile ex art. 13, L. n. 118/1971, con Parte_1 modalità e decorrenze previste dalle leggi, e comunque sin dall'epoca alla data di presentazione della domanda amministrativa (10.07.2023), ovvero in via subordinata dalla data del presente ricorso, oppure in via ulteriormente gradata dalla diversa data che dovesse risultare in corso di giudizio, e comunque nei termini che valuterà il Ctu, oltre agli interessi sugli arretrati sino al saldo effettivo e rivalutazione;
3. condannare per l'effetto l' al pagamento in favore del ricorrente della CP_1 prestazione che sarà riconosciuta”; con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Si è ritualmente costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. CP_1
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Ai sensi dell'art. 13, l. 118/1971, l'assegno mensile spetta agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa nella misura pari o superiore al 74 per cento.
1 Il consulente tecnico nominato nella prima fase, visitato il periziando in data 22/03/2024, ha posto una diagnosi di “Cardiopatia ipertensiva in soggetto con pregressa sostituzione valvolare aortica in compenso emodinamico (cod. 6452 [recte 6442], val 50%). Sindrome ansioso depressiva endoreattiva media (cod. 2205, val. 25%). Acufeni in soggetto con ipoacusia neurosensoriale bilaterale di grado medio (cod. 4013, val 15%)” e ha concluso, sul piano medico-legale, come segue:
“Il ricorrente, di anni 56, è affetto da una cardiopatia ipertensiva in equilibrio Parte_1 emodinamico e farmacologicamente ben compensata. Il dato clinico-documentale rilevato in sede di atp depone per una cardiopatia ipertensiva II classe NYHA.
Neuropsichicamente si conferma una sindrome ansioso depressiva endoreattiva in terapia farmacologica senza altri deficit funzionali delle restanti funzioni cerebrali superiori.
Infine, si rileva un disturbo acustico bilaterale, acufeni (ronzii), in soggetto con ipoacusia bilaterale documentata.
Le prove statico-posturali sono risultate negative per deficit neurologici centrali. Il ricorrente percepisce normalmente la voce alla comune distanza interlocutoria in assenza di protesi acustiche.
L'insieme delle infermità descritte, valutate secondo il DM 5 febbraio 1992 n. 43, approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti, secondo la formula riduzionistica con calcolo espresso in decimali IT=IP1+IP2 – (IP1 x IP2), comportano una invalidità così valutabile:
(0.50 + 0.25) – (0.50 x 0.25) = 0,63
(0.63 + 0.15) – (0.63 x 0.15) = 0,67
L'invalidità complessiva è pari all'67%, databile da codesto atp”. Le conclusioni rassegnate dall'ausiliare sono sorrette da una congrua ed esauriente motivazione, fondata sull'esame obiettivo e sulla documentazione medica agli atti;
esse meritano, pertanto, condivisione.
Giova a questo punto rammentare che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del CTU hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, neppure nel caso in cui egli possegga determinate cognizioni in materia, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal CTU). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal cd. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e non di merito. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal
CTU, tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr.
Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 22707 del 08/11/2010; Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
2 Le contestazioni sollevate dal ricorrente, sulla base della medesima documentazione già tutta sottoposta all'attenzione del primo consulente, si sostanziano in un mero dissenso diagnostico- valutativo, e non possono, quindi, trovare accoglimento, non ravvisandosi nella consulenza vizi logici o carenze sul piano motivazionale.
Il CTU ha motivatamente disatteso le osservazioni di parte ricorrente, delle quali il ricorso introduttivo costituisce la sostanziale riproposizione;
ha, in particolare, argomentato in maniera logica e convincente sia le ragioni per cui ha ritenuto che la cardiopatia fosse di grado moderato (II classe
NYHA) e ascrivibile al codice 6442 anziché al codice 6443 (peraltro con attribuzione della massima percentuale prevista dalla tabella per detto codice), sia quelle che lo hanno indotto a escludere dalla valutazione le lamentate patologie a carico dell'apparato osteoarticolare. Al riguardo, l'ausiliare ha evidenziato che la sintomatologia riferita dal pazienta non era compatibile con una cardiopatia in III classe NYHA, che il dato obiettivo attestava un quadro clinico compensato e che non vi era alcun dato strumentale che confermasse una presunta cardiopatia avanzata di III classe NYHA. Sotto il secondo profilo, ha dato atto che l'esame dell'apparato osteoarticolare non aveva fatto riscontrare segni clinici di patologia invalidante (cfr. esame obiettivo: “deambulazione autonoma, cambi posturali eseguiti senza difficoltà. Nessuna significativa limitazione funzionale a carico della mobilità del rachide e dei 4 arti”) e che non era stata depositata alcuna consulenza specialistica ortopedica che attestasse il contrario.
Le conclusioni del CTU sono inoltre coerenti con quanto emerge dalla documentazione medica presente nel fascicolo, dovendosi sul punto precisare, quanto alla valutazione della cardiopatia, che appare corretto e ragionevole il riferimento fatto dal CTU all'obiettività clinica da lui osservata e alla carenza di dati strumentali, piuttosto che non ai contenuti valutativi del certificato del 21/01/23 in atti
(individuazione della classe NYHA).
Per tutte le ragioni esposte, stante l'acclarata insussistenza del requisito sanitario e in assenza di elementi che giustifichino la rinnovazione delle operazioni peritali, il ricorso va respinto.
Le spese si compensano, in presenza di una valida dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.; quelle di CTU, già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite;
3) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1
Benevento, 15 gennaio 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2625 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione ad ATP,
TRA
, elettivamente domiciliato in Grottaminarda, via Donizetti, 11, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Gennaro Alessandro Fischetti, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al ricorso,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente Controparte_1 domiciliato in Benevento, via Foschini, 28, presso l'avvocatura della sede provinciale dell' , CP_1 rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. Silvio Garofalo,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6 c.p.c. depositato il 13/06/2024 l'istante indicato in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo CP_1 effettuato su suo ricorso ex art. 445 bis c.p.c. (R.G. 5137/2023) e chiedendo al Tribunale, previa richiesta di chiarimenti o rinnovo della CTU, di: “accertare e dichiarare il diritto del sig.
[...]
al riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità civile ex art. 13, L. n. 118/1971, con Parte_1 modalità e decorrenze previste dalle leggi, e comunque sin dall'epoca alla data di presentazione della domanda amministrativa (10.07.2023), ovvero in via subordinata dalla data del presente ricorso, oppure in via ulteriormente gradata dalla diversa data che dovesse risultare in corso di giudizio, e comunque nei termini che valuterà il Ctu, oltre agli interessi sugli arretrati sino al saldo effettivo e rivalutazione;
3. condannare per l'effetto l' al pagamento in favore del ricorrente della CP_1 prestazione che sarà riconosciuta”; con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Si è ritualmente costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. CP_1
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Ai sensi dell'art. 13, l. 118/1971, l'assegno mensile spetta agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa nella misura pari o superiore al 74 per cento.
1 Il consulente tecnico nominato nella prima fase, visitato il periziando in data 22/03/2024, ha posto una diagnosi di “Cardiopatia ipertensiva in soggetto con pregressa sostituzione valvolare aortica in compenso emodinamico (cod. 6452 [recte 6442], val 50%). Sindrome ansioso depressiva endoreattiva media (cod. 2205, val. 25%). Acufeni in soggetto con ipoacusia neurosensoriale bilaterale di grado medio (cod. 4013, val 15%)” e ha concluso, sul piano medico-legale, come segue:
“Il ricorrente, di anni 56, è affetto da una cardiopatia ipertensiva in equilibrio Parte_1 emodinamico e farmacologicamente ben compensata. Il dato clinico-documentale rilevato in sede di atp depone per una cardiopatia ipertensiva II classe NYHA.
Neuropsichicamente si conferma una sindrome ansioso depressiva endoreattiva in terapia farmacologica senza altri deficit funzionali delle restanti funzioni cerebrali superiori.
Infine, si rileva un disturbo acustico bilaterale, acufeni (ronzii), in soggetto con ipoacusia bilaterale documentata.
Le prove statico-posturali sono risultate negative per deficit neurologici centrali. Il ricorrente percepisce normalmente la voce alla comune distanza interlocutoria in assenza di protesi acustiche.
L'insieme delle infermità descritte, valutate secondo il DM 5 febbraio 1992 n. 43, approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti, secondo la formula riduzionistica con calcolo espresso in decimali IT=IP1+IP2 – (IP1 x IP2), comportano una invalidità così valutabile:
(0.50 + 0.25) – (0.50 x 0.25) = 0,63
(0.63 + 0.15) – (0.63 x 0.15) = 0,67
L'invalidità complessiva è pari all'67%, databile da codesto atp”. Le conclusioni rassegnate dall'ausiliare sono sorrette da una congrua ed esauriente motivazione, fondata sull'esame obiettivo e sulla documentazione medica agli atti;
esse meritano, pertanto, condivisione.
Giova a questo punto rammentare che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del CTU hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, neppure nel caso in cui egli possegga determinate cognizioni in materia, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal CTU). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal cd. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e non di merito. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal
CTU, tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr.
Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 22707 del 08/11/2010; Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
2 Le contestazioni sollevate dal ricorrente, sulla base della medesima documentazione già tutta sottoposta all'attenzione del primo consulente, si sostanziano in un mero dissenso diagnostico- valutativo, e non possono, quindi, trovare accoglimento, non ravvisandosi nella consulenza vizi logici o carenze sul piano motivazionale.
Il CTU ha motivatamente disatteso le osservazioni di parte ricorrente, delle quali il ricorso introduttivo costituisce la sostanziale riproposizione;
ha, in particolare, argomentato in maniera logica e convincente sia le ragioni per cui ha ritenuto che la cardiopatia fosse di grado moderato (II classe
NYHA) e ascrivibile al codice 6442 anziché al codice 6443 (peraltro con attribuzione della massima percentuale prevista dalla tabella per detto codice), sia quelle che lo hanno indotto a escludere dalla valutazione le lamentate patologie a carico dell'apparato osteoarticolare. Al riguardo, l'ausiliare ha evidenziato che la sintomatologia riferita dal pazienta non era compatibile con una cardiopatia in III classe NYHA, che il dato obiettivo attestava un quadro clinico compensato e che non vi era alcun dato strumentale che confermasse una presunta cardiopatia avanzata di III classe NYHA. Sotto il secondo profilo, ha dato atto che l'esame dell'apparato osteoarticolare non aveva fatto riscontrare segni clinici di patologia invalidante (cfr. esame obiettivo: “deambulazione autonoma, cambi posturali eseguiti senza difficoltà. Nessuna significativa limitazione funzionale a carico della mobilità del rachide e dei 4 arti”) e che non era stata depositata alcuna consulenza specialistica ortopedica che attestasse il contrario.
Le conclusioni del CTU sono inoltre coerenti con quanto emerge dalla documentazione medica presente nel fascicolo, dovendosi sul punto precisare, quanto alla valutazione della cardiopatia, che appare corretto e ragionevole il riferimento fatto dal CTU all'obiettività clinica da lui osservata e alla carenza di dati strumentali, piuttosto che non ai contenuti valutativi del certificato del 21/01/23 in atti
(individuazione della classe NYHA).
Per tutte le ragioni esposte, stante l'acclarata insussistenza del requisito sanitario e in assenza di elementi che giustifichino la rinnovazione delle operazioni peritali, il ricorso va respinto.
Le spese si compensano, in presenza di una valida dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.; quelle di CTU, già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite;
3) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1
Benevento, 15 gennaio 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
3