Articolo 68 della Legge 11 luglio 1980, n. 312
Articolo 67Articolo 69
Versione
13 luglio 1980
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Versione
9 novembre 1986
Art. 68. (Cumulo di impieghi)

Gli articoli 91 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 , devono essere interpretati nel senso che il divieto di cumulo ivi previsto non si applica al personale docente dei conservatori di musica, nei limiti di cui al successivo articolo 69.
L'esercizio contemporaneo dell'insegnamento nei conservatori di musica e di altre attivita' presso enti lirici o istituzioni di produzione musicale e' regolato dagli articoli che seguono.
((Le disposizioni contenute nei precedenti commi si applicano anche ai docenti delle accademie di belle arti))
Entrata in vigore il 9 novembre 1986
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