Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 17/05/2025, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Avellino n. 446/2021 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 15/05/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex artt. 352, ult.co. e 281sexies c.p.c., resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 15/05/2025 nella causa n. 446/2021 avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Avellino n. 38/2021, pubblicata in data 11.01.2022 e non notificata, resa in materia di “estinzione anticipata finanziamento” e vertente tra
(C.F./P.IVA: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, col ministero/assistenza degli avv.ti BARRASSO ANGELO ANTONIO e BARRASSO GUIDO
- appellante - e (C.F./P.IVA: ), in persona del CP_1 C.F._1 legale rappresentante pro tempore, col ministero/assistenza dell'avv. DI GENNARO LUIGIA
- appellato - Conclusioni All'udienza del svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Sul modulo decisionale di cui all'art. 281sexies c.p.c.
Preliminarmente giova osservare come la presente decisione sia adottata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e, quindi, sia possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c.
L'art. 281sexies c.p.c., infatti, consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso.
Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali
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conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono. (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n. 27002). Sull'appello Giova in apertura precisare come il Giudice di prime cure abbia con la sentenza gravata condannato l'odierna appellante, , alla Parte_1 restituzione in favore dell'appellato, dell'importo richiesto CP_1 di € 2.312,26, oltre interessi e spese, con la seguente motivazione: […] La domanda formulata dall'attore va ricondotta alla fattispecie astratta della ripetizione di quanto attribuito a titolo di indebito oggettivo, istituto che trova disciplina generale nell'art. 2033 c.c. Chiedendo la restituzione delle somme di denaro versate a titolo di prestazioni negoziali non effettuate, proprio perché riferibili al periodo successivo rispetto all'estinzione anticipata del contratto (i cd. costi recurring), l'attore chiede quindi la ripetizione di un indebito di natura oggettiva. Qualsiasi richiesta di pagamento di quanto indebitamente corrisposto può essere richiesto dal solvens unicamente nei confronti dell'accipiens di colui cioè nella cui sfera giuridica si è verificata l'indebita locupletazione (cfr. per tutte
Cass. I sez. civ., 25170/2016). Secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità e di merito nel caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere rimborsata al consumatore la quota dei costi non ancora maturati. Le società che concedono il finanziamento debbono indicare, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede insiti nell'Ordinamento, nei contratti già predisposti, quali costi ed oneri sono imputabili alle prestazioni eseguite nella fase della trattativa precontrattuale e della formazione del contratto (cd. costi up front, non ripetibili) e quali oneri e costi maturano nel corso del rapporto contrattuale (cd. costi recurring, rimborsabili pro quota), in modo da rendere comprensibile al consumatore tale differenza e da consentirgli di compiere una scelta contrattuale consapevole circa gli oneri da sostenere in caso di cessione anticipata del rapporto obbligatorio. Ciò al fine di tutelare il consumatore a fronte della unilaterale predisposizione ed imposizione del contenuto contrattuale da parte del professionista, laddove, come nel caso in questione, l'accordo non costituisce l'esito di una trattativa tra le parti indirizzata a concordare il contenuto delle singole disposizioni e a garantire la comprensione di esso da parte del consumatore. Alla fattispecie al vaglio trova applicazione l'art. 125 sexies del decreto legislativo n. 385/1993 (T.U.B.), entrato in vigore dell'anno 2010 (ex art. 1
d. lgs. 141/2010) e, quindi, dopo la stipula del contratto di finanziamento dedotto in lite. Tale disposizione prevede che il consumatore può rimborsare
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anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso, il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. All'attore va liquidata la somma di € 2.312,26 determinata e riconosciuta dal C.T.U. oltre interessi legali dalla domanda al Persona_1 soddisfo. […]. Avverso la predetta decisione veniva proposto appello per le seguenti, così riassumibili, motivazioni: […] Il contratto oggetto di causa escludeva espressamente la restituzione, in caso di estinzione anticipata del prestito, dei costi di cui al suddetto prospetto economico (l'art.
1.1 delle Condizioni Generali del contratto in parola, in tema di estinzione anticipata, prevede esplicitamente che
"In tutte le ipotesi di estinzione anticipata del prestito, ivi compresa quella per volontà del cedente, questi dovrà immediatamente versare l'importo del capitale residuo, calcolato come somma del valore attuale al tasso nominale del prestito
(T.A.N.) delle rate non ancora scadute alla data di anticipato adempimento, più gli eventuali interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento, nonché il compenso convenuto nei limiti di legge dell'1% del capitale residuo. Pertanto, resta espressamente convenuto che in caso di anticipata estinzione, ali importi indicati alle lettere A) B) D) ed E) del prospetto economico, non saranno rimborsabili come pure quelli esposti nel successivo punto F)”) e tale disposizione contrattuale è stata espressamente approvata per iscritto da ex CP_1 artt. 1341 e 1342 c.c. […]. In appello, veniva inoltre lamentata la violazione ed errata applicazione dell'art. 125sexies T.U.B., nonchè l'erroneità dell'omessa declaratoria del difetto di legittimazione passiva dell'appellante medesima, , con Parte_1 riferimento ai costi di intermediazione, chiedendosi per l'effetto la condanna dell'appellato alla restituzione di tali oneri, quantificati in € 1.567,00. Per la conferma della sentenza, stante l'infondatezza dell'appello proposto, insisteva per converso l'appellato, debitamente costituitosi. Ciò posto, e passando al merito del gravame, preme evidenziare come, secondo condivisa giurisprudenza, non incorre nella violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del "petitum" e della "causa petendi", confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice (Sez. 3, Sentenza n. 20652 del 25/09/2009). Ebbene, in applicazione di tale principio, suscettibile di conferma si ritiene la decisione adottata dal Giudice di Pace, seppure per le diverse ed assorbenti ragioni di cui in seguito.
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Parte appellante si duole del fatto che il Giudice di Pace non avrebbe correttamente valutato la chiara distinzione, operata nel contratto di finanziamento in questione all'art. IV, tra costi up front e costi recurring (quindi rimborsabili o meno), nonché l'operatività, all'art.
3.3 del medesimo contratto, della clausola prevedente la non rimborsabilità di alcune commissioni in caso di estinzione anticipata. Orbene, la questione giuridica sottesa alla presente controversia involge il diritto alla restituzione di quota parte degli oneri economici connessi al finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, in applicazione del principio di equa riduzione del costo dello stesso, sancita all'art. 125-sexies T.U.B. (introdotto dal D. Lgs. n. 141 del 2010, frutto del recepimento in Italia della Direttiva CEE 2008/48). In particolare, ai sensi del primo comma della norma citata, “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”. È stato in passato affermato da diverse pronunce dell'Arbitro Bancario RI (cfr., ex multis, decisione n. 6167/2014 del Collegio di Coordinamento) nonché dalle disposizioni della Banca d'Italia sulla “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziaria” del 29.7.2009, che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determinerebbe la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (c.d. recurring) che – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale. Di contro, non sarebbero rimborsabili le voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (c.d. up front). Tuttavia, sul tema è di recente intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea, che, investita della questione in sede di rinvio pregiudiziale, ha dettato dei principi innovativi in materia. I giudici europei hanno affermato, infatti, che “l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore” (Corte Giust., causa C-383/18 dell'11 settembre 2019, cd.
“Lexitor”).
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Seguendo tale ragionamento, nell'ipotesi di estinzione anticipata del contratto di finanziamento devono essere rimborsati al privato tutti i costi da esso sostenuti, senza distinguere tra quelli up front e quelli recurring. Le conclusioni cui addiviene la Corte sovranazionale muovono, preliminarmente, dalla ratio della direttiva comunitaria del 2008, che è quella di armonizzare la disciplina interna dei vari Stati membri al fine di garantire una tutela maggiormente effettiva e protettiva del consumatore, considerato parte debole qualora si rapporti con gli intermediari finanziari. Ne consegue che nella nozione di “costo totale” di cui all'art. 16 della direttiva del 2008 devono essere inclusi quelli indipendenti dalla durata del negozio e, quindi, anche gli interessi e i costi dovuti per la restante parte del contratto. La finalità perseguita dall'interpretazione esposta è, dunque, quella di riequilibrare i rapporti tra professionista e consumatore, caratterizzati da una posizione di inferiorità di quest'ultimo sotto il profilo negoziale ed informativo. L'opportuno bilanciamento delle differenti posizioni è dato, inoltre, dalla circostanza che il soggetto concedente il mutuo può recuperare in anticipo la somma inizialmente prestata e reinvestirla in nuovi contratti di credito, non subendo lo stesso alcun pregiudizio dal rimborso totale dei costi del finanziamento. La decisione sovra menzionata della Corte di Giustizia determina inevitabili ripercussioni dirette nell'ordinamento interno. Le sentenze interpretative della Corte, infatti, vincolano il giudice nazionale, che dovrà disapplicare la norma interna confliggente con quella dell'Unione. Tale tipologia di sentenza esplica i propri effetti in via retroattiva, ovvero sin dal momento dell'entrata in vigore della norma interpretata, salvo che la Corte decida di limitare, in casi eccezionali, la portata di questo principio (Corte Giust. causa 61/79, Amministrazione delle Finanze dello Stato italiano contro causa 43/1975, Defrenne contro . Costituisce Controparte_2 CP_3 principio consolidato, infatti, quello secondo cui nell'ordinamento interno le pronunzie del giudice di Lussemburgo definiscono la portata della norma comunitaria così come avrebbe dovuto essere intesa ed applicata fin dal momento della sua entrata in vigore. Per tale motivo dette pronunzie estendono i loro effetti ai rapporti sorti in epoca precedente, purché non esauriti (Cass. 583/2017, Corte Giust. causa C-347/2000, ). L'effetto Persona_2 dichiarativo delle sentenze determina che l'interpretazione del diritto comunitario, adottata dalla Corte di giustizia, ha efficacia “ultra partes”, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino “ex novo” norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia “erga omnes” nell'ambito della Comunità (Sez. 5, Sentenza n. 22577 del 11/12/2012). Né può invocarsi la disciplina sopravvenuta.
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Occorre tenere presente che la legge 23 luglio 2021, n. 106, di conversione, con modifiche, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d.
“sostegni bis”), recante “misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, ha modificato il testo dell'art. 125sexies TUB stabilendo, tra l'altro, che “le estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del TU di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti” (art. 11octies del decreto). Tuttavia, sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale con sentenza n. 263/2022, la quale ha dichiarato la illegittimità dell'art. 11-octies, comma 2 limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia», sicché l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, che resta vigente per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, in virtù dell'art. 11-sexies, comma 2, può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza Lexitor. Inoltre, nella stessa direzione si muove anche l'Arbitro Bancario RI, il cui Collegio di coordinamento ha precisato che a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front (Collegio di coordinamento decisione n. 26525/2019). A ben guardare, si tratta di interpretazione non univocamente smentita dalle modifiche all'art. 125sexies del TUB introdotte dal D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103, che all'art. 1, comma 1bis ha previsto che “All'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: “Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggetti a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti. Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato”. Una lettura della disposizione con esiti deteriori (id est: mancato rimborso degli oneri up front) rispetto all'assetto normativo previgente sembrerebbe porsi in contrasto con il principio del rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato
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dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, sancito in apertura, quale autentica clausola di salvaguardia, dalla medesima norma, ferma l'impossibilità di considerare dirimente ai fini dell'avallo della suddetta interpretazione in peius il riferimento alla Sentenza CGUE 9.02.2023, in causa C – 555/2021, atteso che, come meglio si dirà in seguito, attiene a materia diversa da quella per cui è causa. Tanto doverosamente premesso, è opportuno rilevare che i principi enunciati dalla sentenza della Corte di giustizia in materia di costi da rimborsare per l'estinzione anticipata del finanziamento trovano applicazione anche nel caso in esame. Di conseguenza, al momento dell'estinzione del contratto di finanziamento, la avrebbe dovuto corrispondere a Parte_1 [...] tutti i costi da egli sostenuti, comprensivi sia di quelli up front, che dei CP_1 recurring, senza distinzioni. L'assunto espresso determina, inoltre, il superamento e l'irrilevanza della questione della vessatorietà o meno delle clausole che escludono la rimborsabilità delle commissioni (comunque affermata, anche da ultimo dalla Cassazione nella sentenza 25977/2023), posto che è lo stesso art. 125sexies T.U.B., così come interpretato, ad imporre imperativamente la restituzione di tutti i costi gravanti sul consumatore. Né estranei agli stessi potrebbero, come sostenuto dall'appellante, considerarsi gli oneri degli intermediari, avendo condivisa giurisprudenza di merito sul punto espressamente affermato che ormai la distinzione tra costi up-front, non ripetibili, e costi recurring, suscettibili di riduzione, che in passato aveva dato causa a condotte abusive nella quantificazione e nell'imputazione di detti costi da parte degli operatori finanziari, non ha più ragion d'essere alla luce della citata pronuncia della CGUE, neppure con riferimento ai costi per le commissioni di intermediazione corrisposte dal finanziatore ad un intermediario del credito (v. Corte di Appello di Torino del 23/06/2023). Del resto, l'autonomia dei suddetti importi rispetto ai costi del credito appare difficilmente sostenibile, se solo si considera che si tratta di importi determinati in misura percentuale del capitale lordo mutuato, espressamente qualificati come “costo” nell'ambito del contratto medesimo, con tutto ciò che ne consegue in punto di ravvisabilità di un autentico collegamento negoziale tra il rapporto di mediazione ed il contratto di finanziamento verso cui il primo è preordinato e rispetto al quale è accessorio, che rende, anche dal punto di vista del cliente, non nettamente e funzionalmente distinguibili i relativi esborsi, peraltro trattenuti dal capitale mutuato, insieme e contemporaneamente a tutte le altre commissioni. In ordine, poi, al dedotto difetto di legittimazione passiva della appellante rispetto alla pretesa di restituzione delle spese di intermediazione, giova evidenziare come il difetto di prova di un'effettiva attività di intermediazione ad
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opera di terzi non consenta di spostare il soggetto passivo dell'obbligazione restitutoria, come di recente chiarito dal Collegio di Coordinamento ABF, che in un caso analogo a quello del presente giudizio, ha affermato: “Con specifico riguardo alle commissioni previste in favore dell'agente/intermediario, inoltre, non vi è prova di un'effettiva attività di intermediazione svolta da altro soggetto, ulteriore rispetto a quella svolta dall'intermediario convenuto” (cfr. decisione n.10035 dell'11 novembre 2016 – Collegio di Coordinamento ABF). Senza contare che, come in precedenza rilevato, nel rapporto di mediazione creditizia si apprezza un collegamento negoziale con il contratto di finanziamento verso cui è preordinato e rispetto al quale è accessorio. Tra l'altro, il cliente potrebbe non avere una netta percezione della terzietà del mediatore rispetto alla banca, in quanto i costi connessi alla mediazione vengono trattenuti dal capitale mutuato, insieme e contemporaneamente a tutte le altre commissioni, e direttamente incamerati dalla banca, che provvede poi separatamente a versarli al mediatore. La circostanza che la somma versata a titolo di oneri di mediazione sia stata trasferita ad altro soggetto non può dunque avere l'effetto di eliminare la responsabilità dalla banca mutuante, perché lascerebbe il consumatore privo di ogni tutela a fronte dell'ingente somma anticipata. Del resto, la giurisprudenza arbitrale, richiamabile per analogia, non ha mai dubitato della sussistenza del diritto del cliente al rimborso, pro quota, dei costi assicurativi in caso di estinzione anticipata del finanziamento (ex multis ABF Collegio di Roma decisione n. 912 del 18.02.2013), argomentando proprio sull'indubbio collegamento negoziale esistente tra contratto di finanziamento e contratto di assicurazione, in quanto il contratto di assicurazione - al pari di quello di intermediazione - viene negoziato in fase precontrattuale dall'intermediario che opera quale mandatario per l'incasso del premio, che viene detratto in un'unica soluzione dal totale della somma mutuata all'atto dell'erogazione del finanziamento. La legittimazione passiva dell'istituto mutuante, unico contraente diretto (eventualmente rappresentato dall'intermediario che ne spende il nome) che incassa tutti i costi del finanziamento, sottraendoli dalla somma mutuata accreditata al mutuatario o dalle rate pagate periodicamente dal mutuatario, del resto, appare desumibile anche dai principi tradizionalmente dettati dalla giurisprudenza in materia di indebito, secondo cui Nell'indebito oggettivo, disciplinato dall'art 2033 cod civ, l'Azione restitutoria a carattere personale può esperirsi solo nei rapporti fra il solvens e il destinatario del pagamento che abbia incassato, personalmente o a mezzo di rappresentante, la somma non dovuta, e cioè solo tra le stesse parti del rapporto precedente (negozio di pagamento). Né l'ambito soggettivo della condictio indebiti può essere esteso facendo riferimento alla disciplina contenuta dall'art 2038 cod civ, il cui ambito di applicazione è
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chiaramente limitato al caso particolare dell'avvenuta consegna sine causa di una cosa determinata la quale sia stata poi alienata a terzi da colui che l'aveva ricevuta dal solvens, poiché detta norma, per la specificità del riferimento alla res e all'ipotesi della sua alienazione, ha evidente carattere di norma speciale, in deroga alla disciplina generale dell'art 2033 cod civ, che non prevede - ed anzi implicitamente esclude - sia il subentro del solvens nell'esercizio delle azioni eventualmente spettanti all'accipiens nei confronti dei terzi in rapporto alle somme ricevute, sia l'autonoma pretesa di rimborso contro costoro da parte dello stesso solvens, indipendentemente dall'ipotesi di un loro ingiusto arricchimento (Sez. 3, Sentenza n. 2087 del 04/05/1978). L'appello va, dunque, rigettato e la impugnata sentenza va confermata, con il contestuale assorbimento di ogni altra doglianza, deduzione od eccezione comunque sollevata o rilevabile. Il rigetto integrale dell'appello impone, altresì, di dare atto nel presente provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115/2002, così come inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, ratione temporis applicabile al procedimento in esame, a mente del quale: quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso. Sulle spese Quanto alle spese, il rigetto dell'appello impone la condanna di parte appellante alla rifusione in favore di parte appellata delle spese del presente giudizio liquidate - in applicazione delle tabelle vigenti - tenuto conto del valore (fino a € 5.200,00), della natura e della complessità (media) della controversia, della non compiutamente avutasi fase istruttoria, nonché del numero, dell'importanza e della complessità (media) delle questioni trattate.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Avellino n. 38/2021, pubblicata in data 11.01.2022 e non notificata, nei confronti di
[...] respinta, o comunque assorbita, ogni altra istanza deduzione ed CP_1 eccezione, così provvede: rigetta l'appello, così come proposto;
conferma seppur per le diverse ragioni di cui in parte motiva, la sentenza impugnata;
10 Tribunale di Avellino n. 446/2021 R.G. Affari Civili Contenziosi
condanna
, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione Parte_1 in favore di delle spese del presente giudizio, liquidate in € CP_1
1.701,00 per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, con attribuzione in favore dell'avv. Di Gennaro Luigia;
attesta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115/2002, così come inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, ratione temporis applicabile al procedimento in esame, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in data 17/05/2025 entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c. ratione temporis applicabile. Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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