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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/11/2025, n. 4127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4127 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2538/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico DR HI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2538/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio degli Avv.ti Flavia Conte e Davide DISTEFANO, Parte_1 giusta procura in atti;
-opponente-
contro
:
, con il patrocinio dell'avv. Carlo IEZZONI, giusta procura in atti;
CP_1
-opposto-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.-Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione, giusta il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., l'iter del processo e le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.– ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto del Parte_1
23.01.2024, notificato in data 29.01.2024, ad istanza di con cui CP_1 le veniva intimato il pagamento della complessiva somma di € 26.452,60, (di cui
€ 22.700,00 per sorte capitale, € 1.454,81 per interessi di legge dal 12.11.2021; pagina 1 di 7 € 1.300,00 per compenso professionale liquidato, oltre oneri accessori, più spese e compensi per l'atto di precetto e tassa di registrazione), in forza dell'ordinanza ingiunzionale emessa dal Tribunale di Bari ex art. 186 ter c.p.c. il 18.03.2022 nel giudizio ordinario R.G. 14623/21, munita del decreto di esecutorietà il 21.07.2022
e dotata di formula esecutiva in data 12.09.2022, notificata in data 29.03-
01.04.2022 (doc. 2 prod. opponente).
L'attrice ha premesso che:
- nel procedimento suindicato, assumendo di aver acceso un CP_1 prestito personale presso la per complessivi € 17.000,00 (da saldare in CP_2
84 rate mensili da € 275,24 ciascuna) necessario per saldare il prezzo di aggiudicazione dell'abitazione della odierna opponente , in forza della Pt_1 scrittura privata di promessa di pagamento del 17.01.2022 (doc. 3), con cui quest'ultima si impegnava a restituire al medesimo il prestito di denaro per un importo complessivo di € 22.700,00 (pari alla somma di cui al prestito ricevuto, €
16.400,00, oltre ad € 6.300,00 per spese ed interessi del predetto finanziamento), attesa la mancata restituzione di quanto dovuto, aveva adito il
Tribunale di Bari, promuovendo il giudizio iscritto al n. R.G. 14623/21, al fine di vedersi corrisposta la somma di denaro in questione;
- all'udienza del 18.03.2022 (nel citato proc. R.G. 14623/21), l'odierno opposto chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Bari, l'emissione della predetta ordinanza ingiunzionale, la quale veniva ritualmente notificata alla convenuta , Pt_1 attesa la contumacia della medesima, e, poiché non opposta nei termini ivi indicati, veniva dichiarata esecutiva con decreto del 21.07.2022.
Ciò premesso, l'odierna attrice, a sostegno dell'opposizione, ha eccepito
1) la falsità della scrittura privata di promessa di pagamento del 17.01.2022;
2) la mancanza di validità dei documenti di riconoscimento allegati alla “scrittura privata di promessa di pagamento” del 17.01.2022;
3) la minor somma dovuta rispetto all'importo oggetto di intimazione di pagamento, dovendosi scomputare sia gli acconti del finanziamento versati dalla stessa opponente che l'importo delle lavorazioni eseguite dal padre
[...]
in favore dell'odierno opposto, da defalcare dalla debitoria della figlia in CP_3
pagina 2 di 7 base agli accorsi intercorsi con quest'ultimo (per la somma complessiva di €
8.604,8).
Ha dunque concluso con la richiesta di: “1. in via preliminare, sospendere con decreto inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del titolo azionato con l'atto di precetto notificato in data 29.01.2024, salvo fissare apposita udienza per la conferma della misura cautelare, ovvero, in subordine, fissare l'udienza di comparizione delle parti e, all'esito, accogliere la relativa istanza di sospensione;
2. sempre in via preliminare, inibire o sospendere l'esecuzione forzata preannunciata con l'atto di precetto perché basato su titolo ottenuto in base ad un documento affetto da falsità e nullità;
3. nel merito, accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, dichiarare la nullità e/o l'inefficacia dell'atto di precetto notificato in data 29.01.2024 ovvero dichiarare che il Sig. CP_1 non è legittimato a intimare la somma portata dal precetto opposto, il tutto con conseguente declaratoria di nullità, invalidità e inefficacia degli eventuali atti esecutivi in ipotesi promossi dall'intimante e/o a nullità parziale o inefficacia parziale per la somma eccedente;
4. in subordine, ridurre l'importo dovuto dalla
ad € 17.847,80, ovvero a quell'altra somma, maggiore o minore, Parte_2 che risulterà di giustizia. Con condanna al pagamento delle spese e compensi legali del presente giudizio”.
I.2.- Costituendosi in giudizio, il convenuto opposto, adducendo la regolarità del titolo esecutivo e del precetto opposto, la tardività, improponibilità,
l'irrilevanza del disconoscimento della scrittura privata del 17.1.2022, nonché
l'inammissibilità della tardiva opposizione del titolo esecutivo atteso il passaggio in giudicato dell'ordinanza ingiunzionale, l'infondatezza della pretesa di errati conteggi nel precetto e della richiesta di riduzione di quanto intimato in pagamento, ha concluso per il rigetto dell'avversa opposizione.
I.3.- Rigettate l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e le richieste istruttorie formulate dall'opponente, la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione con concessione dei termini di cui all'art.189 c.p.c., all'udienza del 16/07/2025, ove la causa è stata riservata in decisione.
II.- L'opposizione non merita accoglimento.
pagina 3 di 7 Come già evidenziato in sede cautelare interinale, l'opponente invoca fatti impeditivi e/o estintivi del credito azionato in executivis (attraverso la contestazione dell'autenticità della scrittura privata sui cui si fonda la pretesa creditoria azionata dall'odierno opposto), cristallizzato nel titolo esecutivo di formazione giudiziale (cioè l'ordinanza-ingiunzione emessa dal Tribunale di Bari ai sensi dell'art. 186 ter, commi 1 e 5, c.p.c. e dichiarata esecutiva ex art. 647
c.p.c., nel giudizio iscritto al n. 14623/2021 R.G., dichiarato estinto in data
04/01/2023: cfr. doc. 12 prod. opposto), che avrebbero potuto e dovuto essere coltivati soltanto nella sede cognitiva a ciò preposta.
Deve infatti darsi continuità al tradizionale orientamento di legittimità in forza del quale “nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame” (così Cass. n. 3277 del 18/02/2015; nonché, in tempi più recenti, Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 3716 del 14/02/2020, Rv. 657019 - 01).
Si tratta di principio di diritto pacifico sia in dottrina che nella costante giurisprudenza di legittimità, mai contraddetto (cfr. ex multis: Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 1181 del 18/02/1980, Rv. 404670 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 3182 del
09/05/1983, Rv. 428089 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 766 del 28/01/1988, Rv.
457180 - 01; Sez. L, Sentenza n. 5650 del 17/10/1988, Rv. 460196 - 01; Sez. L,
Sentenza n. 6278 del 22/11/1988, Rv. 460623 - 01; Sez. L, Sentenza n. 6605 del
05/12/1988, Rv. 460909 - 01; Sez. L, Sentenza n. 3007 del 12/03/1992, Rv.
476216 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 2870 del 02/04/1997, Rv. 503452 - 01; Sez. 3,
Sentenza n. 26089 del 30/11/2005, Rv. 585846 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 8928 del 18/04/2006, Rv. 590698 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 9347 del 20/04/2009, Rv.
pagina 4 di 7 607522 - 01Sez. 3, Sentenza n. 12911 del 24/07/2012, Rv. 623415 - 01; Sez. 3,
Sentenza n. 17903 del 18/10/2012, Rv. 624321 - 01).
Ebbene, come anticipato, nel caso in specie, il titolo esecutivo posto a fondamento dell'intimazione di pagamento è un'ordinanza-ingiunzione pronunciata contro la parte contumace, notificata nei termini e con l'avvertimento di cui al 5° comma dell'art. 186 ter c.p.c., in ipotesi di mancata costituzione della parte ingiunta (che non ha contestato nella presente sede la rituale notifica del provvedimento ingiuntivo), che, in linea generale, è destinata a conservare l'efficacia esecutiva anche a seguito dell'estinzione del processo in cui è stata pronunciata (art. 186 ter, co. 4 c.p.c.), e per quale, nella fattispecie in esame, sembra difficile da escludere l'acquisizione dell'efficacia di giudicato, essendo richiamato, dal citato quinto comma della disposizione in questione qui applicabile, proprio l'art. 647 c.p.c., su quale è imperniata l'attribuzione dell'incontrovertibilità al decreto ingiuntivo non opposto o opposto con giudizio poi estinto (arg. ex Cass., n. 13252/2006).
Pertanto, le doglianze relative all'an della pretesa azionata in executivis, in quanto attinenti a fatti antecedenti alla formazione del titolo giudiziale, devono essere dichiarate inammissibili.
Con riferimento alle contestazioni relative al quantum dell'importo precettato, deve innanzitutto rilevarsi che le censure formulate dall'attrice sono prive di idoneo supporto probatorio (l'attrice ha infatti articolato, sul punto, una prova testimoniale affatto generica, oltre che esulante dai limiti di ammissibilità ex art. 2726 c.c., così come eccepito dalla controparte).
Inoltre, proprio alla luce della prospettazione attorea, trattandosi di doglianze imperniate su fatti riferibili a un periodo spazio-temporale antecedente all'ordinanza ingiunzionale emessa dal Tribunale di Bari ai sensi dell'art. 186 ter, commi 1 e 5, c.p.c. e dichiarata esecutiva ex art. 647 c.p.c. e alla definizione del giudizio in cui la stessa è stata adottata (ivi compresa la questione relativa all'imputazione della somma di euro 400,00, espressamente ricevuta dall'odierno opposto il 20/04/2022 in acconto alle spese legali inerenti al proc. n. 14623/2021
R.G., così come documentato in atti), vale anche qui il principio per cui, in sede pagina 5 di 7 di opposizione ad un'esecuzione fondata su titolo esecutivo giudiziale, non possono farsi valere fatti estintivi, impeditivi o modificativi della pretesa esecutiva, che avrebbero potuto farsi valere nel giudizio di cognizione nel quale si è formato il titolo stesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice della causa in cui la controversia ha avuto pieno sviluppo ed è stata in esame (cfr. da ultimo, Cass., n. 2785 del 04/02/2025).
Ciò determina la reiezione dei motivi di opposizione, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
Deve infine darsi atto che, come dichiarato dall'opposto (cfr. verbale ud.
16/7/2025), la debitrice opponente ha medio tempore provveduto a un parziale pagamento delle somme precettate, versando in suo favore l'importo complessivo di euro 1.700, somma che dovrà essere scomputata da quella oggetto di intimazione, senza che ciò determini la nullità (o inefficacia) dell'atto di precetto – dando soltanto luogo alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta (con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito) – né tantomeno incida sul regolamento delle spese processuali, dovendosi in ogni caso valutare, ai fini della soccombenza, la fondatezza dei motivi dell'opposizione con riferimento alla data di notificazione del precetto stesso.
III. – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi, tenuto conto del valore della causa (con riduzione del 50% delle voci di compenso spettanti per la fase istruttoria/trattazione e per la fase decisoria, in ragione del carattere documentale della causa e dell'entità delle questioni trattate).
P.Q.M
.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe, così provvede:
pagina 6 di 7 - rigetta i motivi di opposizione proposti da e dichiara la validità e Parte_1
l'efficacia dell'atto di precetto notificato il 29/01/2024, limitatamente alla somma di euro 24.752,6;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposto, Parte_1 che si liquidano in € 5.261 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Bari, 11 novembre 2025
Il giudice
DR HI
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico DR HI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2538/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio degli Avv.ti Flavia Conte e Davide DISTEFANO, Parte_1 giusta procura in atti;
-opponente-
contro
:
, con il patrocinio dell'avv. Carlo IEZZONI, giusta procura in atti;
CP_1
-opposto-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.-Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione, giusta il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., l'iter del processo e le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.– ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto del Parte_1
23.01.2024, notificato in data 29.01.2024, ad istanza di con cui CP_1 le veniva intimato il pagamento della complessiva somma di € 26.452,60, (di cui
€ 22.700,00 per sorte capitale, € 1.454,81 per interessi di legge dal 12.11.2021; pagina 1 di 7 € 1.300,00 per compenso professionale liquidato, oltre oneri accessori, più spese e compensi per l'atto di precetto e tassa di registrazione), in forza dell'ordinanza ingiunzionale emessa dal Tribunale di Bari ex art. 186 ter c.p.c. il 18.03.2022 nel giudizio ordinario R.G. 14623/21, munita del decreto di esecutorietà il 21.07.2022
e dotata di formula esecutiva in data 12.09.2022, notificata in data 29.03-
01.04.2022 (doc. 2 prod. opponente).
L'attrice ha premesso che:
- nel procedimento suindicato, assumendo di aver acceso un CP_1 prestito personale presso la per complessivi € 17.000,00 (da saldare in CP_2
84 rate mensili da € 275,24 ciascuna) necessario per saldare il prezzo di aggiudicazione dell'abitazione della odierna opponente , in forza della Pt_1 scrittura privata di promessa di pagamento del 17.01.2022 (doc. 3), con cui quest'ultima si impegnava a restituire al medesimo il prestito di denaro per un importo complessivo di € 22.700,00 (pari alla somma di cui al prestito ricevuto, €
16.400,00, oltre ad € 6.300,00 per spese ed interessi del predetto finanziamento), attesa la mancata restituzione di quanto dovuto, aveva adito il
Tribunale di Bari, promuovendo il giudizio iscritto al n. R.G. 14623/21, al fine di vedersi corrisposta la somma di denaro in questione;
- all'udienza del 18.03.2022 (nel citato proc. R.G. 14623/21), l'odierno opposto chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Bari, l'emissione della predetta ordinanza ingiunzionale, la quale veniva ritualmente notificata alla convenuta , Pt_1 attesa la contumacia della medesima, e, poiché non opposta nei termini ivi indicati, veniva dichiarata esecutiva con decreto del 21.07.2022.
Ciò premesso, l'odierna attrice, a sostegno dell'opposizione, ha eccepito
1) la falsità della scrittura privata di promessa di pagamento del 17.01.2022;
2) la mancanza di validità dei documenti di riconoscimento allegati alla “scrittura privata di promessa di pagamento” del 17.01.2022;
3) la minor somma dovuta rispetto all'importo oggetto di intimazione di pagamento, dovendosi scomputare sia gli acconti del finanziamento versati dalla stessa opponente che l'importo delle lavorazioni eseguite dal padre
[...]
in favore dell'odierno opposto, da defalcare dalla debitoria della figlia in CP_3
pagina 2 di 7 base agli accorsi intercorsi con quest'ultimo (per la somma complessiva di €
8.604,8).
Ha dunque concluso con la richiesta di: “1. in via preliminare, sospendere con decreto inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del titolo azionato con l'atto di precetto notificato in data 29.01.2024, salvo fissare apposita udienza per la conferma della misura cautelare, ovvero, in subordine, fissare l'udienza di comparizione delle parti e, all'esito, accogliere la relativa istanza di sospensione;
2. sempre in via preliminare, inibire o sospendere l'esecuzione forzata preannunciata con l'atto di precetto perché basato su titolo ottenuto in base ad un documento affetto da falsità e nullità;
3. nel merito, accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, dichiarare la nullità e/o l'inefficacia dell'atto di precetto notificato in data 29.01.2024 ovvero dichiarare che il Sig. CP_1 non è legittimato a intimare la somma portata dal precetto opposto, il tutto con conseguente declaratoria di nullità, invalidità e inefficacia degli eventuali atti esecutivi in ipotesi promossi dall'intimante e/o a nullità parziale o inefficacia parziale per la somma eccedente;
4. in subordine, ridurre l'importo dovuto dalla
ad € 17.847,80, ovvero a quell'altra somma, maggiore o minore, Parte_2 che risulterà di giustizia. Con condanna al pagamento delle spese e compensi legali del presente giudizio”.
I.2.- Costituendosi in giudizio, il convenuto opposto, adducendo la regolarità del titolo esecutivo e del precetto opposto, la tardività, improponibilità,
l'irrilevanza del disconoscimento della scrittura privata del 17.1.2022, nonché
l'inammissibilità della tardiva opposizione del titolo esecutivo atteso il passaggio in giudicato dell'ordinanza ingiunzionale, l'infondatezza della pretesa di errati conteggi nel precetto e della richiesta di riduzione di quanto intimato in pagamento, ha concluso per il rigetto dell'avversa opposizione.
I.3.- Rigettate l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e le richieste istruttorie formulate dall'opponente, la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione con concessione dei termini di cui all'art.189 c.p.c., all'udienza del 16/07/2025, ove la causa è stata riservata in decisione.
II.- L'opposizione non merita accoglimento.
pagina 3 di 7 Come già evidenziato in sede cautelare interinale, l'opponente invoca fatti impeditivi e/o estintivi del credito azionato in executivis (attraverso la contestazione dell'autenticità della scrittura privata sui cui si fonda la pretesa creditoria azionata dall'odierno opposto), cristallizzato nel titolo esecutivo di formazione giudiziale (cioè l'ordinanza-ingiunzione emessa dal Tribunale di Bari ai sensi dell'art. 186 ter, commi 1 e 5, c.p.c. e dichiarata esecutiva ex art. 647
c.p.c., nel giudizio iscritto al n. 14623/2021 R.G., dichiarato estinto in data
04/01/2023: cfr. doc. 12 prod. opposto), che avrebbero potuto e dovuto essere coltivati soltanto nella sede cognitiva a ciò preposta.
Deve infatti darsi continuità al tradizionale orientamento di legittimità in forza del quale “nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame” (così Cass. n. 3277 del 18/02/2015; nonché, in tempi più recenti, Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 3716 del 14/02/2020, Rv. 657019 - 01).
Si tratta di principio di diritto pacifico sia in dottrina che nella costante giurisprudenza di legittimità, mai contraddetto (cfr. ex multis: Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 1181 del 18/02/1980, Rv. 404670 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 3182 del
09/05/1983, Rv. 428089 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 766 del 28/01/1988, Rv.
457180 - 01; Sez. L, Sentenza n. 5650 del 17/10/1988, Rv. 460196 - 01; Sez. L,
Sentenza n. 6278 del 22/11/1988, Rv. 460623 - 01; Sez. L, Sentenza n. 6605 del
05/12/1988, Rv. 460909 - 01; Sez. L, Sentenza n. 3007 del 12/03/1992, Rv.
476216 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 2870 del 02/04/1997, Rv. 503452 - 01; Sez. 3,
Sentenza n. 26089 del 30/11/2005, Rv. 585846 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 8928 del 18/04/2006, Rv. 590698 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 9347 del 20/04/2009, Rv.
pagina 4 di 7 607522 - 01Sez. 3, Sentenza n. 12911 del 24/07/2012, Rv. 623415 - 01; Sez. 3,
Sentenza n. 17903 del 18/10/2012, Rv. 624321 - 01).
Ebbene, come anticipato, nel caso in specie, il titolo esecutivo posto a fondamento dell'intimazione di pagamento è un'ordinanza-ingiunzione pronunciata contro la parte contumace, notificata nei termini e con l'avvertimento di cui al 5° comma dell'art. 186 ter c.p.c., in ipotesi di mancata costituzione della parte ingiunta (che non ha contestato nella presente sede la rituale notifica del provvedimento ingiuntivo), che, in linea generale, è destinata a conservare l'efficacia esecutiva anche a seguito dell'estinzione del processo in cui è stata pronunciata (art. 186 ter, co. 4 c.p.c.), e per quale, nella fattispecie in esame, sembra difficile da escludere l'acquisizione dell'efficacia di giudicato, essendo richiamato, dal citato quinto comma della disposizione in questione qui applicabile, proprio l'art. 647 c.p.c., su quale è imperniata l'attribuzione dell'incontrovertibilità al decreto ingiuntivo non opposto o opposto con giudizio poi estinto (arg. ex Cass., n. 13252/2006).
Pertanto, le doglianze relative all'an della pretesa azionata in executivis, in quanto attinenti a fatti antecedenti alla formazione del titolo giudiziale, devono essere dichiarate inammissibili.
Con riferimento alle contestazioni relative al quantum dell'importo precettato, deve innanzitutto rilevarsi che le censure formulate dall'attrice sono prive di idoneo supporto probatorio (l'attrice ha infatti articolato, sul punto, una prova testimoniale affatto generica, oltre che esulante dai limiti di ammissibilità ex art. 2726 c.c., così come eccepito dalla controparte).
Inoltre, proprio alla luce della prospettazione attorea, trattandosi di doglianze imperniate su fatti riferibili a un periodo spazio-temporale antecedente all'ordinanza ingiunzionale emessa dal Tribunale di Bari ai sensi dell'art. 186 ter, commi 1 e 5, c.p.c. e dichiarata esecutiva ex art. 647 c.p.c. e alla definizione del giudizio in cui la stessa è stata adottata (ivi compresa la questione relativa all'imputazione della somma di euro 400,00, espressamente ricevuta dall'odierno opposto il 20/04/2022 in acconto alle spese legali inerenti al proc. n. 14623/2021
R.G., così come documentato in atti), vale anche qui il principio per cui, in sede pagina 5 di 7 di opposizione ad un'esecuzione fondata su titolo esecutivo giudiziale, non possono farsi valere fatti estintivi, impeditivi o modificativi della pretesa esecutiva, che avrebbero potuto farsi valere nel giudizio di cognizione nel quale si è formato il titolo stesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice della causa in cui la controversia ha avuto pieno sviluppo ed è stata in esame (cfr. da ultimo, Cass., n. 2785 del 04/02/2025).
Ciò determina la reiezione dei motivi di opposizione, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
Deve infine darsi atto che, come dichiarato dall'opposto (cfr. verbale ud.
16/7/2025), la debitrice opponente ha medio tempore provveduto a un parziale pagamento delle somme precettate, versando in suo favore l'importo complessivo di euro 1.700, somma che dovrà essere scomputata da quella oggetto di intimazione, senza che ciò determini la nullità (o inefficacia) dell'atto di precetto – dando soltanto luogo alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta (con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito) – né tantomeno incida sul regolamento delle spese processuali, dovendosi in ogni caso valutare, ai fini della soccombenza, la fondatezza dei motivi dell'opposizione con riferimento alla data di notificazione del precetto stesso.
III. – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi, tenuto conto del valore della causa (con riduzione del 50% delle voci di compenso spettanti per la fase istruttoria/trattazione e per la fase decisoria, in ragione del carattere documentale della causa e dell'entità delle questioni trattate).
P.Q.M
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Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe, così provvede:
pagina 6 di 7 - rigetta i motivi di opposizione proposti da e dichiara la validità e Parte_1
l'efficacia dell'atto di precetto notificato il 29/01/2024, limitatamente alla somma di euro 24.752,6;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposto, Parte_1 che si liquidano in € 5.261 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Bari, 11 novembre 2025
Il giudice
DR HI
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