Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 04/06/2025, n. 1077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1077 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 189 del Registro Generale affari contenziosi dell'anno 2024
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
ivi residente in [...], ed C.F._1
elettivamente domiciliato in Messina, V.le L. Cadorna n. 14, presso lo studio degli avv.ti Maurizio Savio La Pedalina (C.F.: C.F._2
), pec: fax: 090672058, e
[...] Email_1
Luciana De Robertis (C.F.: ), pec: C.F._3
fax: 090713155 che, unitamente e Email_2
separatamente, lo rappresentano e difendono, per procura in atti;
PARTE
RICORRENTE
E
già Agente della Controparte_1 Controparte_2
Riscossione per la Provincia di Messina (P.IVA Cod. Fisc. P.IVA_1
), in persona del Direttore Generale , giusta P.IVA_2 CP_3
procura rilasciata dal Presidente della Società ed autenticata il 28 Aprile
1
rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Agostino Ninone, giusta procura in atti;
per comunicazioni Fax: 0941/723120; PEC:
Oggi , Email_3 OP
con sede in Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. 14 - 00142, (codice fiscale/partita IVA n. ) ente pubblico economico, che, in P.IVA_3
forza del disposto di cui all'art. 1 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, a decorrere dal 1 luglio 2017, è subentrato a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo
, tra cui , svolgenti le funzioni CP_5 Controparte_6
della riscossione nazionale di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legge n.
203 del 2005, e che in ragione della predetta norma sono sciolte, cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte;
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Querela di falso
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto depositato all'udienza dell'11.07.2023 nel procedimento n.
1546/2016 R.G. davanti alla Sezione Lavoro del Tribunale di Messina, dichiarava di proporre querela di falso averso l'avviso di Parte_1
ricevimento della raccomandata n. 6076827701692 spedita il 20.10.2009 ed apparentemente ricevuta il 24.10.2009, che era stato prodotto in copia fotostatica in detto giudizio da unitamente alla Controparte_1
comparsa di costituzione e risposta. In particolare, evidenziava che la sottoscrizione apposta in corrispondenza della casella riservata al destinatario non gli apparteneva e che, conseguentemente, egli non aveva mai ricevuto la cartella di pagamento oggetto della predetta raccomandata.
2 All'esito dell'udienza del 19.09.2023, avendo parte resistente dichiarato di volersi avvalere del documento impugnato, il Giudice, ritenuta la rilevanza del predetto documento, autorizzava l'opponente a presentare querela di falso “disponendo la trasmissione degli atti al Presidente del
Tribunale per l'assegnazione alla sezione civile competente” e “la temporanea sospensione del presente processo in attesa del passaggio in giudicato della sentenza che definirà il giudizio di falso”. Con provvedimento del 29.01.2024 il Presidente del Tribunale disponeva l'iscrizione a ruolo del procedimento per querela di falso e la trasmissione degli atti al Presidente della prima sezione civile per l'assegnazione al
Giudice Istruttore. Con decreto del 02.02.2024 il Giudice Istruttore nominato disponeva la comparizione delle parti per l'udienza del
07.03.2024.
Con atto depositato il 13.02.2024 si costituiva Parte_1
insistendo nell'accoglimento della querela di falso.
Con comparsa depositata il 06.03.2024 si costituiva
[...]
già Agente della Riscossione per la CP_1 Controparte_2
Provincia di Messina, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, posto che l'unico legittimato passivo avrebbe dovuto essere l'agente postale che aveva eseguito la notifica. Evidenziava la mancanza, in ogni caso, di una propria responsabilità essendo stato il procedimento notificatorio avviato correttamente e dovendo la deducente società fare affidamento sulla fede privilegiata del documento impugnato di falso. Nel merito, sottolineava la propria estraneità rispetto ai fatti che avrebbero determinato la falsità del documento.
In data 05.06.2024 veniva acquisito il documento impugnato di falso in originale e, all'udienza del 03.10.2024 veniva effettuato, ai sensi dell'art. 223 c.p.c., alla presenza del Pubblico Ministero, il deposito del predetto documento a mani del Cancelliere. Disposta ed espletata C.T.U.,
3 all'udienza del 06.03.2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni dei procuratori delle parti il
Giudice Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 189 c.p.c., concedendo i termini di rito stabilito dall'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica e disponendo la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.
Come è noto, una delle questioni più dibattute in dottrina e giurisprudenza concerne l'individuazione dell'oggetto del processo su querela di falso: la tesi tradizionale vuole che si tratti di un processo di accertamento che ha per oggetto un fatto e più precisamente il modo di essere di un documento, mentre altri autorevoli studiosi hanno sostenuto che esso avrebbe per oggetto una questione pregiudiziale ovvero un rapporto obbligatorio. E' certo, tuttavia, che il legislatore, forse influenzato da una concezione “penalistica” del processo di falso, ha previsto accanto ad un giudizio incidentale anche un giudizio autonomo, così manifestando chiaramente la volontà di costruire la certezza in ordine ai documenti come un bene autonomo, che prescinde dal suo collegamento con un processo attualmente pendente e, quindi, con la efficacia probatoria ricavabile dalla scrittura. Il potere di ottenere la verificazione giudiziale della falsità o della autenticità di un documento non è posto, pertanto, solamente in funzione dell'efficacia probatoria del documento stesso rispetto alla fattispecie sostanziale oggetto dell'accertamento giurisdizionale, in quanto una simile conclusione sembra contraddetta dal sistema positivo vigente che non pone limitazioni alla proposizione in via autonoma della querela di falso. In ogni caso la querela di falso, tanto se proposta in via principale che in via incidentale, ha lo scopo di privare una scrittura privata riconosciuta o un atto pubblico della sua intrinseca idoneità a far fede, vale a dire a servire come prova di atti o di rapporti (Cass. 20.06.2000 n. 8362). Orbene, se questo è lo scopo della querela di falso, la stessa è proponibile contro chi
4 possa avvalersi del documento, per fondare su di esso una pretesa giuridica, sia o meno l'autore della falsificazione (Cass. civ. 30.08.2007 n. 18323).
Nel caso in esame, pertanto, va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall , OP
già in quanto è evidente, dalle stesse Controparte_1
difese della società incaricata della riscossione, che la stessa intende valersi della notifica da lei prodotta per contrastare il ricorso averso la cartella di pagamento proposto dal ricorrente davanti al Giudice del Lavoro di
Messina. Viceversa, va esclusa la legittimazione passiva di Controparte_7
in quanto la società alle cui dipendenze lavorava l'agente postale,
[...]
che ha redatto il documento impugnato di falso, non ha alcun interesse a contraddire il ricorso proposto dal verso la menzionata cartella Pt_1
di pagamento.
Naturalmente, presupposto della querela di falso è che il documento contro cui essa è rivolta possegga o sia idoneo a possedere quella particolare efficacia probatoria che appunto la legge sancisce "fino a querela di falso", trattandosi dello strumento processuale atto a togliere il valore di prova legale alle fonti di prova documentale, vale a dire all'atto pubblico, quanto alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha firmato, alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (art. 2699, 2700
c.c.) e alla scrittura privata, quanto alla provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è considerata come riconosciuta (art. 2702 c.c.), ovvero anche alla scrittura privata non riconosciuta se essa sia verificata (Cass. 13104/2000) o se non sia verificata, in relazione alla efficacia probatoria che essa comunque potrebbe avere in altri processi (Cass. civ. sez. un.
4.06.1986 n. 3734).
5 In giurisprudenza è, comunque, pacifico che tanto la relata di notifica che l'avviso di ricevimento della notifica effettuata a mezzo posta hanno natura di atto pubblico e costituiscono piena prova, sino a querela di falso, delle dichiarazioni in essi contenute. Inoltre, nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale in forza del disposto dell'art. 1 della legge n.
890 del 1982 gode della stessa fede privilegiata dell'attività direttamente svolta dall'ufficiale giudiziario stesso ed ha il medesimo contenuto, essendo egli, ai fini della validità della notifica, tenuto a controllare il rispetto delle prescrizioni del codice di rito sulle persone a cui l'atto può essere legittimamente notificato, e ad attestare la dichiarazione resa dalla persona che riceve l'atto, indicativa delle propria qualità. Ne consegue che, anche nel caso di notificazione eseguita dall'agente postale, la relata di notificazione fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta, ivi compresa l'attestazione dell'identità del destinatario che ha ricevuto il piego, trattandosi di circostanza frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale nella sua attività di identificazione del soggetto cui è rivolta la notificazione dell'atto (Cass. civ. 04.02.2014 n.
2421; Cass. civ. 22.11.2006 n. 24852).
Invero, il problema da risolvere in questa sede non è tanto la astratta possibilità di impugnare mediante querela di falso il documento indicato in citazione, essendo pacifico che trattasi di atto pubblico, quanto verificare se la sottoscrizione del destinatario che ha ricevuto l'atto sia o meno falsa.
Orbene, sul punto la C.T.U. , all'esito di una indagine accurata Per_2
e convincente, nella relazione depositata il 28.01.2025, ha concluso affermando che “La sigla-firma apposta nella cartolina AR relativa all'invio della Raccomandata 1 Nr.607682701692, avente come mittente la
“ , siglata nel presente accertamento come Doc.X Controparte_2
NON è riferibile alla grafomotricità del sig. ”. In particolare, Parte_1
6 il C.T.U. ha evidenziato la compresenza di un complesso di discordanze in aspetti che riguardano la morfodinamica strutturale delle figure che, di fatto si presentano, nella firma in verifica, totalmente estranee rispetto al modello noto sicuramente riferibile al Pt_1
Alla stregua degli accertamenti compiuti dalla C.T.U. va, pertanto, dichiarata la falsità della sottoscrizione apposta sul documento impugnato con querela di falso, vale a dire l'avviso di ricevimento della raccomandata n. 6076827701692 spedita il 20.10.2009 ed apparentemente ricevuta il
24.10.2009.
Ai sensi dell'art. 226 comma 2 c.p.c., e degli artt. 537 e 675 c.p.p., va, pertanto, ordinata la cancellazione del suddetto documento dichiarato falso, da eseguire mediante annotazione della presente sentenza a margine del documento stesso il cui originale dovrà essere conservato dalla
Cancelleria del Giudice del Lavoro di Messina allegato al verbale nel quale si darà atto dell'avvenuta cancellazione con la dichiarazione che esso non può avere alcun effetto giuridico.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza;
di conseguenza, vanno poste a carico della resistente , già Controparte_8
che ha inteso avvalersi del documento Controparte_1
impugnato anche dopo che ne era stata denunciata la falsità. Dette spese, avuto riguardo alla entità della causa ed alle questioni trattate, possono liquidarsi, in base a valori corrispondenti a quelli minimi indicati nei parametri di cui al D.M. 147/2022, a favore del ricorrente in complessivi €
3.809,00, per compensi di cui € 851,00 per la fase “studio”, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase “istruttoria” ed € 1.453,00 per la fase
“decisoria”, oltre spese generali nella misura del 15 % dei compensi, I.V.A.
e c.p.a.; vanno, altresì, poste a carico della resistente OP
, già le spese di C.T.U.
[...] Controparte_1
7 anticipate da parte ricorrente e liquidate nella complessiva somma di €
1.147,53 per competenze, oltre I.V.A. se dovuta e contributo previdenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente sula querela di falso presentata davanti a questo Tribunale da nei confronti di Parte_1 [...]
, già dichiara la Controparte_8 Controparte_1
falsità della firma del destinatario apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata n. 6076827701692 spedita il 20.10.2009 ed apparentemente ricevuta il 24.10.2009; ordina la cancellazione del suddetto documento dichiarato falso, da eseguire mediante annotazione della presente sentenza a margine del documento stesso il cui originale dovrà essere conservato dalla
Cancelleria del Giudice del Lavoro allegato al verbale nel quale si darà atto dell'avvenuta cancellazione con la dichiarazione che esso non può avere alcun effetto giuridico;
condanna la resistente OP
, già al pagamento delle spese
[...] Controparte_1
processuali, che liquida in complessivi € 3.809,00, per compensi di cui €
851,00 per la fase “studio”, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase “istruttoria” ed € 1.453,00 per la fase “decisoria”, oltre spese generali nella misura del 15 % dei compensi, I.V.A. e c.p.a., nonché al pagamento delle spese di C.T.U. anticipate da parte ricorrente e liquidate nella complessiva somma di € 1.147,53 per competenze, oltre I.V.A. se dovuta e contributo previdenziale.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio della 1° sezione civile lì
27/05/2025
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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