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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/08/2025, n. 29554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29554 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano SECONDA SEZIONE PENALE LU ER Sent. n. sez. 1068/2025 UP - 02/07/2025 R.G.N. 16180/2025 - Relatore - ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da preso atto che le parti non hanno avanzato rituale richiesta di trattazione orale in presenza, ai sensi dell’art. 611, commi 1-bis e 1-ter cod. proc. pen.; lette le conclusioni scritte depositate in data 31/05/2025 dal Sostituto Procuratore generale, Vincenzo Senatore, che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso;
1. Con sentenza emessa in data 12/11/2021 il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Padova, all’esito di rito abbreviato, assolveva SC RI con la formula “per non avere commesso i fatti” in ordine ai delitti di rapina aggravata e lesioni personali ai danni di SS MA (capi 1 e 2), truffa aggravata (capi 3 e 5) e furto con strappo (capo 4), tutti contestati come commessi in concorso con PA Di LA, separatamente giudicato. Penale Sent. Sez. 2 Num. 29554 Anno 2025 Presidente: ER LU Relatore: IO LA Data Udienza: 02/07/2025 2.2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lettera b) e e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 62 bis, 132 e 133 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà ovvero manifesta illogicità della motivazione in punto di mancato riconoscimento di attenuanti generiche e con riguardo alla dosimetria della pena.
1.Il ricorso è inammissibile -i contatti telefonici intercorsi tra l’utenza intestata all’odierno ricorrente e quella intestata a Di LA nelle giornate del 19 e 20 aprile;
Si tratta di un apparato motivazionale non illogico e condotto in osservanza della regola di giudizio dettata dal consolidato insegnamento di questa Corte secondo il quale, in caso di processo indiziario, non è consentito limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata dei singoli elementi raccolti, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma è necessario, preliminarmente, valutare ciascuno di essiper verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti e non solo verosimili o supposti) e l’intrinseca valenza dimostrativa (di norma possibilistica), per poi successivamente, procedere ad un esame globale per accertare se la -astratta- relativa ambiguità di ciascuno di essi isolatamente considerato, possa, in una visione unitaria, risolversi, consentendo di attribuire il reato all’imputato “ al di là di ogni ragionevole dubbio” e cioè con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano estranee all’ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana e comunque prive di qualsiasi riscontro nelle risultanze processuali (ex multis Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020- dep. 2021, S., Rv. 280605; Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Graziadei, Rv. 266941; Sez. 2, n. 42482 del 19/09/2013, Kuzmanovic, Rv. 256967; Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, Stasi, Rv. 258321-01; Sez. 1, n. 26455 del 26/03/2013, Knox, Rv. 255677). Così è deciso, 02/07/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente LA IO LU ER 5
1. Con sentenza emessa in data 12/11/2021 il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Padova, all’esito di rito abbreviato, assolveva SC RI con la formula “per non avere commesso i fatti” in ordine ai delitti di rapina aggravata e lesioni personali ai danni di SS MA (capi 1 e 2), truffa aggravata (capi 3 e 5) e furto con strappo (capo 4), tutti contestati come commessi in concorso con PA Di LA, separatamente giudicato. Penale Sent. Sez. 2 Num. 29554 Anno 2025 Presidente: ER LU Relatore: IO LA Data Udienza: 02/07/2025 2.2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lettera b) e e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 62 bis, 132 e 133 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà ovvero manifesta illogicità della motivazione in punto di mancato riconoscimento di attenuanti generiche e con riguardo alla dosimetria della pena.
1.Il ricorso è inammissibile -i contatti telefonici intercorsi tra l’utenza intestata all’odierno ricorrente e quella intestata a Di LA nelle giornate del 19 e 20 aprile;
Si tratta di un apparato motivazionale non illogico e condotto in osservanza della regola di giudizio dettata dal consolidato insegnamento di questa Corte secondo il quale, in caso di processo indiziario, non è consentito limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata dei singoli elementi raccolti, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma è necessario, preliminarmente, valutare ciascuno di essiper verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti e non solo verosimili o supposti) e l’intrinseca valenza dimostrativa (di norma possibilistica), per poi successivamente, procedere ad un esame globale per accertare se la -astratta- relativa ambiguità di ciascuno di essi isolatamente considerato, possa, in una visione unitaria, risolversi, consentendo di attribuire il reato all’imputato “ al di là di ogni ragionevole dubbio” e cioè con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano estranee all’ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana e comunque prive di qualsiasi riscontro nelle risultanze processuali (ex multis Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020- dep. 2021, S., Rv. 280605; Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Graziadei, Rv. 266941; Sez. 2, n. 42482 del 19/09/2013, Kuzmanovic, Rv. 256967; Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, Stasi, Rv. 258321-01; Sez. 1, n. 26455 del 26/03/2013, Knox, Rv. 255677). Così è deciso, 02/07/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente LA IO LU ER 5