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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 17/03/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2740/2022
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2740/2022
Oggi 17 marzo 2025, alle ore 10:45, innanzi al dott. Alfredo Spitaleri, sono comparsi:
Co
- per e Controparte_1
[...]
l'Avv. Mauro Porto il quale insiste nelle proprie difese, precisa le CP_3 conclusioni come da atto di opposizione a decreto ingiuntivo;
si oppone all'istanza di riunione depositata dalla controparte, trattandosi di due giudizi in fase di decisione e non avendo gli stessi alcuna connessione tra di essi;
- per l'Avv. Controparte_4
Rosario Marchese il quale preliminarmente insiste nella riunione dei giudizi, in relazione ai quali sussiste connessione oggettiva e soggettiva;
rileva che l'udienza dinanzi alla dott.ssa Dell'Ali è fissata a maggio 2025 per la precisazione delle conclusioni;
in subordine, discute la causa e precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi;
Il Giudice,
Si ritira in camera di consiglio. Quindi, rientrato dalla camera di consiglio alle ore
17:10, ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 1 di 7 N. R.G. 2740/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2740/2022
PROMOSSA DA
CONDOMINIO UNITÀ EDILIZIA DI VIA ALAGONA NN. 81, 83, 85 E 87 IN
SIRACUSA, C.F. , in persona dell'Amministratore pro tempore, con il P.IVA_1
patrocinio dell'Avv. Mauro Porto, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
, C.F. Controparte_4
in persona del Liquidatore pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. P.IVA_2
Rosario Marchese, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 17.03.2025, all'esito della discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
Pag. 2 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Oggetto di lite è l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 645 c.p.c. dal
[...]
contro il decreto ingiuntivo n. 472/2022 emesso in data Controparte_1
17.04.2022 dal Tribunale di Siracusa, nel procedimento iscritto al n. 1567/2022 r.g., con il quale gli è stato ingiunto di pagare, in favore della Controparte_4
, la somma di € 365.028,89, oltre interessi come da domanda, spese
[...]
e competenze del monitorio.
1.1. - A sostegno dell'opposizione, l'opponente ha dedotto: a) l'inapplicabilità dell'art. 1134 c.c. stante l'insussistenza del requisito della spesa urgente;
b) la mancata prova dell'imputabilità delle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto a lavori eseguiti su parti comuni condominiali;
c) la mancata prova dell'avvenuto pagamento delle fatture;
d) l'utilizzo di contributi pubblici per l'esecuzione dei lavori.
2. - Si è costituita in giudizio la , Controparte_4
chiedendo il rigetto dell'avversa opposizione, poiché infondata in fatto e in diritto.
3. - Esperito negativamente il procedimento di mediazione, omessa ogni attività istruttoria, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 17.03.2025, sulle conclusioni precisate a verbale dai procuratori presenti delle parti costituite, all'esito della discussione orale di cui all'art. 281-sexies c.p.c.
4. - Va preliminarmente respinta l'istanza di riunione del presente procedimento con quello iscritto al n. 4691/2021 r.g.
4.1. - Nessuna prova, infatti, è stata fornita dall'opposta in ordine alla sussistenza di eventuali profili di connessione - oggettiva e/o soggettiva - tra le cause in questione.
4.2. - D'altra parte, alla suddetta richiesta di riunione osta il rilievo - di per sé dirimente
- che un eventuale provvedimento di riunione comporterebbe ritardo nella decisione del presente procedimento, specie ove si consideri che la relativa richiesta è stata formulata dall'opposta soltanto in limine litis.
4.3. - Non senza rilevarsi, infine, che l'esercizio, in senso affermativo o negativo, del potere di disporre la riunione di cause che si assumono connesse non è censurabile in sede di cassazione, né può essere causa di nullità del giudizio e delle sentenze rese nelle
Pag. 3 di 7 cause connesse, poiché i relativi provvedimenti hanno natura ordinatoria e si fondano su valutazioni di mera opportunità (cfr. Cass. n. 29757/2024; Cass. n. 19693/2008; Cass. n.
11187/2007; Cass. n. 1194/2007).
5. - Ciò posto, l'opposizione è fondata e va accolta.
5.1. - Va premesso, al riguardo, che, ai sensi dell'art. 1134 c.c., il che ha CP_1
assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente.
Sono urgenti non tanto le spese che siano giustificate dall'esigenza di manutenzione, quanto quelle che non possono essere rinviate senza che da ciò ne derivi un danno o pericolo per il condominio e senza che vi sia il tempo di avvertire tempestivamente l'amministratore o gli altri condomini (cfr. Cass. n. 620/2020; Cass. n. 27519/2011).
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il diritto al rimborso delle spese sostenute dal singolo condomino per la gestione delle cose comuni ai sensi dell'art. 1134 c.c., a differenza di quanto previsto dall'art. 1100 c.c. nella comunione ordinaria, non insorge in caso di trascuranza degli altri comunisti, ma presuppone il requisito dell'urgenza, intendendo la legge trattare con rigore la possibilità che il singolo possa intervenire nell'amministrazione dei beni in proprietà
(cfr. Cass. n. 27106/2021; Cass. n. 620/2020).
La diversa disciplina dettata dagli artt. 1110 e 1134 c.c. in materia di rimborso delle spese sostenute dal partecipante per la conservazione della cosa comune, rispettivamente, nella comunione e nel condominio di edifici, trova fondamento nella considerazione che, nella comunione, i beni comuni costituiscono l'utilità finale del diritto dei partecipanti, i quali, se non vogliono chiedere lo scioglimento, possono decidere di provvedere personalmente alla loro conservazione, mentre nel condominio i beni predetti rappresentano utilità strumentali al godimento dei beni individuali, sicché la legge regolamenta con maggior rigore la possibilità che il singolo possa interferire nella loro amministrazione.
Ne discende che, anche nel caso di condominio minimo, cioè di condominio composto da due soli partecipanti, la spesa autonomamente sostenuta da uno di essi è rimborsabile
Pag. 4 di 7 solo nel caso in cui abbia i requisiti dell'urgenza, ai sensi dell'art. 1134 c.c. (cfr. Cass.
n. 21015/2011).
L'onere della prova dell'urgenza della spesa incombe sul condomino che ne chiede il rimborso, il quale deve dimostrare la sussistenza delle condizioni che imponevano di provvedere senza ritardo e che impedivano di avvertire tempestivamente l'amministratore o gli altri condomini.
Ne deriva che, qualora un condomino esegua lavori sulle parti comuni senza l'approvazione dell'assemblea o la richiesta dell'amministratore, in assenza del requisito dell'urgenza non avrà diritto alla ripetizione delle spese anticipate.
5.2. - Con riguardo al caso in esame, emerge, dalla ricostruzione delle parti, che il opponente, nell'anno 2009, ha conferito mandato all'amministratore CP_1
dell'epoca di avviare, presso il Comune di , il procedimento per l'esecuzione CP_3
degli interventi necessari al ripristino strutturale e funzionale dell'immobile, nominando quale tecnico per predisporre gli elaborati progettuali l'Ing. . Persona_1
In data 14.12.2010 il Comune di Siracusa ha rilasciato la Concessione Edilizia n.
36/2010 - U.C.S. PRAT. N. 3124.
Ciò posto, la società opposta assume di aver eseguito, tra il 2011 e il 2012, a seguito del crollo della copertura del condominio e stante l'inattività dell'amministratore, lavori di manutenzione straordinaria per complessivi € 326.404,58.
Tuttavia, la ricostruzione operata dalla società opposta si riduce a mere affermazioni labiali, posto che la stessa non ha in alcun modo dato prova né del crollo avvenuto nel
2011, né della lamentata inattività dell'amministratore e/o del condominio, tali da indurla a dover provvedere, da sola, all'esecuzione dei lavori.
In ogni caso, anche a voler ritenere dimostrate le affermazioni dell'opposta, i lavori dalla stessa eseguiti avrebbero dovuto riguardare soltanto l'indifferibile messa in sicurezza dell'edificio e non certo lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di parti ed impianti comuni per oltre € 300.000,00, durati quasi due anni.
Invero, come sopra precisato, le spese urgenti sono solo quelle che non possono essere rinviate senza che da ciò ne derivi un danno o pericolo per sé, per terzi o per il
Pag. 5 di 7 e senza che vi sia il tempo di avvertire tempestivamente l'amministratore o CP_1
gli altri condomini.
Nel caso in esame, l'opposta non ha dimostrato la sussistenza delle condizioni che le imponevano di provvedere immediatamente senza alcuna preventiva autorizzazione da parte dell'amministratore o dell'assemblea dei condomini.
5.2.1. - Va peraltro evidenziato che l'opposta non ha avanzato richieste istruttorie di sorta, posto che all'udienza del 17.06.2024 il difensore ha insistito nelle “richieste istruttorie formulate in seno alla comparsa di costituzione e risposta”, la quale, invece, non contiene alcuna esplicita richiesta istruttoria.
Inoltre, è irrilevante la circostanza, dedotta dall'opposta nella “comparsa conclusionale” depositata (peraltro irritualmente) in data 04.06.2023, secondo cui la stessa avrebbe già richiesto la concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. in seno alla comparsa di costituzione, tenuto conto che alla prima udienza del 09.01.2023 il difensore non ha reiterato la medesima richiesta né si è riportato alla propria comparsa di costituzione, limitandosi ad insistere nella concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
5.3. - Ne deriva che, in mancanza di prova - ex art. 1134 c.c. - dell'urgenza dei lavori effettuati dalla società opposta, quest'ultima non ha diritto alla ripetizione delle spese eventualmente anticipate.
6. - Conclusivamente, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
7. - Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n.
55/2014, aggiornati dal D.M. n. 147/2022, secondo il valore della causa dichiarato in domanda (sino ad € 520.000,00), nonché alla luce della natura della controversia e delle difese spiegate dalle parti anche in relazione al concreto esito della lite, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'opposta, per le fasi di studio e introduttiva ai valori medi e per le fasi di trattazione e decisionale ai valori minimi, tenuto conto della natura documentale della controversia e della ripetitività delle questioni trattate dalle parti all'odierna udienza di discussione orale.
Pag. 6 di 7
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, in persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2740/2022 r.g., così dispone:
1) In accoglimento dell'opposizione proposta ai sensi dell'art. 645 c.p.c. dal
“Condominio Unità Edilizia di Via Alagona nn. 81, 83, 85 e 87 in ” CP_3
contro il decreto ingiuntivo n. 472/2022 emesso in data 17.04.2022 dal
Tribunale di Siracusa, nel procedimento iscritto al n. 1567/2022 r.g., revoca il suddetto decreto ingiuntivo.
2) Condanna la , in persona Controparte_4
del Liquidatore pro tempore, alla rifusione, in favore del “Condominio Unità
Edilizia di Via Alagona nn. 81, 83, 85 e 87 in ”, in persona CP_3
dell'Amministratore pro tempore, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 634,00 per spese vive (di cui € 27,00 per bolli e € 607,00 per contributo unificato), ed € 14.170,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese al 15%, c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22%, se dovuta, come per legge.
Così deciso a Siracusa, in data 17 marzo 2025.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 7 di 7
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2740/2022
Oggi 17 marzo 2025, alle ore 10:45, innanzi al dott. Alfredo Spitaleri, sono comparsi:
Co
- per e Controparte_1
[...]
l'Avv. Mauro Porto il quale insiste nelle proprie difese, precisa le CP_3 conclusioni come da atto di opposizione a decreto ingiuntivo;
si oppone all'istanza di riunione depositata dalla controparte, trattandosi di due giudizi in fase di decisione e non avendo gli stessi alcuna connessione tra di essi;
- per l'Avv. Controparte_4
Rosario Marchese il quale preliminarmente insiste nella riunione dei giudizi, in relazione ai quali sussiste connessione oggettiva e soggettiva;
rileva che l'udienza dinanzi alla dott.ssa Dell'Ali è fissata a maggio 2025 per la precisazione delle conclusioni;
in subordine, discute la causa e precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi;
Il Giudice,
Si ritira in camera di consiglio. Quindi, rientrato dalla camera di consiglio alle ore
17:10, ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 1 di 7 N. R.G. 2740/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2740/2022
PROMOSSA DA
CONDOMINIO UNITÀ EDILIZIA DI VIA ALAGONA NN. 81, 83, 85 E 87 IN
SIRACUSA, C.F. , in persona dell'Amministratore pro tempore, con il P.IVA_1
patrocinio dell'Avv. Mauro Porto, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
, C.F. Controparte_4
in persona del Liquidatore pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. P.IVA_2
Rosario Marchese, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 17.03.2025, all'esito della discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
Pag. 2 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Oggetto di lite è l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 645 c.p.c. dal
[...]
contro il decreto ingiuntivo n. 472/2022 emesso in data Controparte_1
17.04.2022 dal Tribunale di Siracusa, nel procedimento iscritto al n. 1567/2022 r.g., con il quale gli è stato ingiunto di pagare, in favore della Controparte_4
, la somma di € 365.028,89, oltre interessi come da domanda, spese
[...]
e competenze del monitorio.
1.1. - A sostegno dell'opposizione, l'opponente ha dedotto: a) l'inapplicabilità dell'art. 1134 c.c. stante l'insussistenza del requisito della spesa urgente;
b) la mancata prova dell'imputabilità delle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto a lavori eseguiti su parti comuni condominiali;
c) la mancata prova dell'avvenuto pagamento delle fatture;
d) l'utilizzo di contributi pubblici per l'esecuzione dei lavori.
2. - Si è costituita in giudizio la , Controparte_4
chiedendo il rigetto dell'avversa opposizione, poiché infondata in fatto e in diritto.
3. - Esperito negativamente il procedimento di mediazione, omessa ogni attività istruttoria, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 17.03.2025, sulle conclusioni precisate a verbale dai procuratori presenti delle parti costituite, all'esito della discussione orale di cui all'art. 281-sexies c.p.c.
4. - Va preliminarmente respinta l'istanza di riunione del presente procedimento con quello iscritto al n. 4691/2021 r.g.
4.1. - Nessuna prova, infatti, è stata fornita dall'opposta in ordine alla sussistenza di eventuali profili di connessione - oggettiva e/o soggettiva - tra le cause in questione.
4.2. - D'altra parte, alla suddetta richiesta di riunione osta il rilievo - di per sé dirimente
- che un eventuale provvedimento di riunione comporterebbe ritardo nella decisione del presente procedimento, specie ove si consideri che la relativa richiesta è stata formulata dall'opposta soltanto in limine litis.
4.3. - Non senza rilevarsi, infine, che l'esercizio, in senso affermativo o negativo, del potere di disporre la riunione di cause che si assumono connesse non è censurabile in sede di cassazione, né può essere causa di nullità del giudizio e delle sentenze rese nelle
Pag. 3 di 7 cause connesse, poiché i relativi provvedimenti hanno natura ordinatoria e si fondano su valutazioni di mera opportunità (cfr. Cass. n. 29757/2024; Cass. n. 19693/2008; Cass. n.
11187/2007; Cass. n. 1194/2007).
5. - Ciò posto, l'opposizione è fondata e va accolta.
5.1. - Va premesso, al riguardo, che, ai sensi dell'art. 1134 c.c., il che ha CP_1
assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente.
Sono urgenti non tanto le spese che siano giustificate dall'esigenza di manutenzione, quanto quelle che non possono essere rinviate senza che da ciò ne derivi un danno o pericolo per il condominio e senza che vi sia il tempo di avvertire tempestivamente l'amministratore o gli altri condomini (cfr. Cass. n. 620/2020; Cass. n. 27519/2011).
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il diritto al rimborso delle spese sostenute dal singolo condomino per la gestione delle cose comuni ai sensi dell'art. 1134 c.c., a differenza di quanto previsto dall'art. 1100 c.c. nella comunione ordinaria, non insorge in caso di trascuranza degli altri comunisti, ma presuppone il requisito dell'urgenza, intendendo la legge trattare con rigore la possibilità che il singolo possa intervenire nell'amministrazione dei beni in proprietà
(cfr. Cass. n. 27106/2021; Cass. n. 620/2020).
La diversa disciplina dettata dagli artt. 1110 e 1134 c.c. in materia di rimborso delle spese sostenute dal partecipante per la conservazione della cosa comune, rispettivamente, nella comunione e nel condominio di edifici, trova fondamento nella considerazione che, nella comunione, i beni comuni costituiscono l'utilità finale del diritto dei partecipanti, i quali, se non vogliono chiedere lo scioglimento, possono decidere di provvedere personalmente alla loro conservazione, mentre nel condominio i beni predetti rappresentano utilità strumentali al godimento dei beni individuali, sicché la legge regolamenta con maggior rigore la possibilità che il singolo possa interferire nella loro amministrazione.
Ne discende che, anche nel caso di condominio minimo, cioè di condominio composto da due soli partecipanti, la spesa autonomamente sostenuta da uno di essi è rimborsabile
Pag. 4 di 7 solo nel caso in cui abbia i requisiti dell'urgenza, ai sensi dell'art. 1134 c.c. (cfr. Cass.
n. 21015/2011).
L'onere della prova dell'urgenza della spesa incombe sul condomino che ne chiede il rimborso, il quale deve dimostrare la sussistenza delle condizioni che imponevano di provvedere senza ritardo e che impedivano di avvertire tempestivamente l'amministratore o gli altri condomini.
Ne deriva che, qualora un condomino esegua lavori sulle parti comuni senza l'approvazione dell'assemblea o la richiesta dell'amministratore, in assenza del requisito dell'urgenza non avrà diritto alla ripetizione delle spese anticipate.
5.2. - Con riguardo al caso in esame, emerge, dalla ricostruzione delle parti, che il opponente, nell'anno 2009, ha conferito mandato all'amministratore CP_1
dell'epoca di avviare, presso il Comune di , il procedimento per l'esecuzione CP_3
degli interventi necessari al ripristino strutturale e funzionale dell'immobile, nominando quale tecnico per predisporre gli elaborati progettuali l'Ing. . Persona_1
In data 14.12.2010 il Comune di Siracusa ha rilasciato la Concessione Edilizia n.
36/2010 - U.C.S. PRAT. N. 3124.
Ciò posto, la società opposta assume di aver eseguito, tra il 2011 e il 2012, a seguito del crollo della copertura del condominio e stante l'inattività dell'amministratore, lavori di manutenzione straordinaria per complessivi € 326.404,58.
Tuttavia, la ricostruzione operata dalla società opposta si riduce a mere affermazioni labiali, posto che la stessa non ha in alcun modo dato prova né del crollo avvenuto nel
2011, né della lamentata inattività dell'amministratore e/o del condominio, tali da indurla a dover provvedere, da sola, all'esecuzione dei lavori.
In ogni caso, anche a voler ritenere dimostrate le affermazioni dell'opposta, i lavori dalla stessa eseguiti avrebbero dovuto riguardare soltanto l'indifferibile messa in sicurezza dell'edificio e non certo lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di parti ed impianti comuni per oltre € 300.000,00, durati quasi due anni.
Invero, come sopra precisato, le spese urgenti sono solo quelle che non possono essere rinviate senza che da ciò ne derivi un danno o pericolo per sé, per terzi o per il
Pag. 5 di 7 e senza che vi sia il tempo di avvertire tempestivamente l'amministratore o CP_1
gli altri condomini.
Nel caso in esame, l'opposta non ha dimostrato la sussistenza delle condizioni che le imponevano di provvedere immediatamente senza alcuna preventiva autorizzazione da parte dell'amministratore o dell'assemblea dei condomini.
5.2.1. - Va peraltro evidenziato che l'opposta non ha avanzato richieste istruttorie di sorta, posto che all'udienza del 17.06.2024 il difensore ha insistito nelle “richieste istruttorie formulate in seno alla comparsa di costituzione e risposta”, la quale, invece, non contiene alcuna esplicita richiesta istruttoria.
Inoltre, è irrilevante la circostanza, dedotta dall'opposta nella “comparsa conclusionale” depositata (peraltro irritualmente) in data 04.06.2023, secondo cui la stessa avrebbe già richiesto la concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. in seno alla comparsa di costituzione, tenuto conto che alla prima udienza del 09.01.2023 il difensore non ha reiterato la medesima richiesta né si è riportato alla propria comparsa di costituzione, limitandosi ad insistere nella concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
5.3. - Ne deriva che, in mancanza di prova - ex art. 1134 c.c. - dell'urgenza dei lavori effettuati dalla società opposta, quest'ultima non ha diritto alla ripetizione delle spese eventualmente anticipate.
6. - Conclusivamente, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
7. - Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n.
55/2014, aggiornati dal D.M. n. 147/2022, secondo il valore della causa dichiarato in domanda (sino ad € 520.000,00), nonché alla luce della natura della controversia e delle difese spiegate dalle parti anche in relazione al concreto esito della lite, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'opposta, per le fasi di studio e introduttiva ai valori medi e per le fasi di trattazione e decisionale ai valori minimi, tenuto conto della natura documentale della controversia e della ripetitività delle questioni trattate dalle parti all'odierna udienza di discussione orale.
Pag. 6 di 7
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, in persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2740/2022 r.g., così dispone:
1) In accoglimento dell'opposizione proposta ai sensi dell'art. 645 c.p.c. dal
“Condominio Unità Edilizia di Via Alagona nn. 81, 83, 85 e 87 in ” CP_3
contro il decreto ingiuntivo n. 472/2022 emesso in data 17.04.2022 dal
Tribunale di Siracusa, nel procedimento iscritto al n. 1567/2022 r.g., revoca il suddetto decreto ingiuntivo.
2) Condanna la , in persona Controparte_4
del Liquidatore pro tempore, alla rifusione, in favore del “Condominio Unità
Edilizia di Via Alagona nn. 81, 83, 85 e 87 in ”, in persona CP_3
dell'Amministratore pro tempore, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 634,00 per spese vive (di cui € 27,00 per bolli e € 607,00 per contributo unificato), ed € 14.170,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese al 15%, c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22%, se dovuta, come per legge.
Così deciso a Siracusa, in data 17 marzo 2025.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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