Ordinanza cautelare 17 aprile 2024
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 03/01/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00130/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01887/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1887 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Mazzella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere Sanzio n.1;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Roma, Ufficio Territoriale del Governo di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto prot. n. -OMISSIS-dell''11.12.2023, notificato il successivo 15.12.2023, con cui la Prefettura di Roma, Area I-Ter, ha disposto nei confronti del ricorrente il “divieto … di detenere armi, munizioni e materie esplodenti”, stabilendo, altresì, che “dovrà cedere tutte le armi, già oggetto di ritiro cautelativo, a persona non convivente legittimata a detenerle, o in alternativa provvedere, a sue pese, alla relativa disattivazione o alla rottamazione delle stesse, entro il termine di 150 giorni decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento” ed avvisando, al contempo, che “in caso di ingiustificata inottemperanza, il materiale ritirato è confiscato e sarà versato al competente Ufficio dell''Amministrazione della Difesa, a norma dell''art. 6 della Legge 22 maggio 1975, n. 152”;
di ogni altro atto presupposto, conseguente e, comunque, connesso, ivi compreso, per quanto occorrer possa, la comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis legge 241/1990 adottata dalla Questura di Roma, Divisione Polizia Amministrativa Locale, Sezione II, del 28.11.2023 e notificata il medesimo 15.12.2023;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura Roma e di Ufficio Territoriale del Governo Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2024 il dott. Francesco Vergine e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente è in possesso di porto d’armi per il tiro a volo per tre pistole di vario calibro.
In data 09.05.2019 il ricorrente è stato denunciato per il reato di cui all’art. 582 c.p., poiché a seguito di una lite cagionava alla parte offesa lesioni personali, con una prognosi di 30 giorni.
Risulta altresì che in data 27.09.2021 ha subìto il ritiro cautelare ex art. 39 TULPS delle suddette armi a seguito di una segnalazione per l’esplosione di colpi di arma da fuoco, fattispecie per cui è stato denunciato ex art. 703 c.p.( accensioni ed esplosioni pericolose).
In data 15.12.2023 veniva convocato presso il VI Distretto di P.S. 3“Casilino” per vedersi notificare: (i) la comunicazione ai sensi dell’art. 10-bis della legge 241/1990 adottata dalla Questura di Roma, Divisione Polizia Amministrativa Locale, Sezione II, del 28.11.2023;(ii) il decreto prot. n. -OMISSIS-dell’11.12.2023 di divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, emesso dal Prefetto della Provincia di Roma, recante l’ordine di cedere armi e munizioni entro 150 giorni.
L’insieme delle condotte nelle varie circostanze sopra menzionate, in particolar modo la violenta lite per la quale è ancora pendente un procedimento penale, hanno indotto quindi l’Autorità di PS ad esternare un ragionevole dubbio su un pericolo di abuso delle armi, avendo ritenuto che il sig. -OMISSIS- non sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalla legge e che le vicende esposte in particolare non consentono di esprimere un giudizio positivo attinente l’affidabilità in materia di armi, indispensabile per il rinnovo del titolo di polizia richiesto.
E’ seguito l’invito ai sensi dell’art. 10-bis legge 241/90 rivolto al medesimo ricorrente, al fine di consentire la partecipazione al procedimento amministrativo avviato, di presentare memorie scritte e documenti.
Con il decreto impugnato, emesso in data 11.12.2023, la Prefettura di Roma:
- premette di aver disposto, “ in data 22/10/2022, in difetto di sufficienti elementi di valutazione, ... l’archiviazione degli atti del procedimento amministrativo avviato dalla Questura di Roma ai sensi dell’art. 39 TULPS nei confronti del sig. -OMISSIS-... a seguito di segnalazione a carico di questi del reato di cui all’art. 703 c.p. (esplosione di colpi di arma da fuoco)” ;
- richiama la nota del 5.12.2023 con cui la Questura di Roma comunicava che successivamente al provvedimento di archiviazione esposto, risulta ancora pendente a carico del sig. -OMISSIS-un procedimento penale per il reato di cui all’art. 582 c.p. e richiedeva nuova valutazione di competenza;
- ha ritenuto infine , ” alla luce del nuovo quadro indiziario emergente dalle predette integrazioni istruttorie, di poter formulare un giudizio prognostico di inaffidabilità del sig. -OMISSIS- Massimo”.
- ha adottato, nei confronti del predetto, il richiamato provvedimento di divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente previsto dall’art. 39 TULPS, imposto al ricorrente,
accompagnato dall’obbligo di “cedere tutte le armi, già oggetto di ritiro cautelativo, a persona non convivente legittimata a detenerle, o in alternativa provvedere, a sue pese, alla relativa disattivazione o alla rottamazione delle stesse, entro il termine di 150 giorni decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento” e dall’avvertimento che “in caso di ingiustificata inottemperanza, il materiale ritirato è confiscato e sarà versato al competente Ufficio dell’Amministrazione della Difesa, a norma dell’art. 6 della Legge 22 maggio 1975, n. 152”.
Si è costituita l’Amministrazione che ha depositato memoria e documenti, chiedendo l’integrale rigetto del gravame.
La causa è stata discussa all’udienza odierna ed è quindi passata in decisione.
DIRITTO
1.Con il primo motivo il ricorrente deduce: violazione e falsa applicazione delle disposizioni dettate dalla legge 241/90 in ordine alla partecipazione procedimentale e all’istruttoria amministrativa. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento dei fatti e falsa rappresentazione della realtà, contraddittorietà manifesta.
Col secondo motivo deduce: violazione e falsa applicazione degli artt. 11e 39 TULPS. Eccesso di potere per genericità e violazione del principio di proporzionalità. Difetto di motivazione.
Afferma il ricorrente di non avere subito alcuna “condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo” né “è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza”; non “ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità”; non sussiste dunque, nei suoi confronti, alcuna delle ipotesi in costanza delle quali, ai sensi dell’art. 11, l’autorizzazione deve o può essere revocata; il medesimo ricorrente non può essere fatto rientrare –né, invero, il provvedimento impugnato lo spiega –tra le “persone ritenute capaci di abusarne”, così da consentire al Prefetto l’esercizio della facoltà di divieto di cui all’art. 39 TULPS.
2.Il ricorso deve essere respinto.
3.-Anzitutto non risulta veritiera la circostanza dedotta relativa all’omissione delle garanzie procedimentali, visti gli atti depositati che acclarano l’avvenuta comunicazione ex art. 10 bis in data 28.11.2023 emessa dalla Questura di Roma, Divisione PAS e notificata al ricorrente in data 15.12.2023, a seguito di istanza di rinnovo del porto d’armi, alla quale parte ricorrente non ha fatto seguire osservazioni.
Veniva quindi adottato il decreto di rigetto dell’istanza di rinnovo del porto d’armi in data 6 marzo 2024.
Occorre rilevare sul punto:
-la comunicazione di motivi ostativi richiamava i reati ex artt. 582 cp e 703 cp, che erano stati addebitati al ricorrente in distinte circostanze;
-essa si poneva di necessità come atto prodromico al provvedimento di rigetto dell’istanza di rinnovo del porto d’armi.
4.- Anche i restanti motivi di ricorso avverso il decreto impugnato sono infondati.
5.- In ordine al motivo di ricorso concernente la violazione dell’art. 3 della legge 241/90 per difetto di motivazione e carenza di istruttoria, occorre rilevare che risultano in atti ampiamente acquisiti i fatti che hanno condotto al provvedimento.
Peraltro la proposta di divieto di detenzione armi del Commissariato di PS competente, indirizzata alla Prefettura di Roma si fondava sulle denunce a carico del ricorrente; l’ultimo episodio (lesioni personali) faceva registrare a carico della persona offesa lesioni guaribili in 30 giorni.
I fatti accaduti si compendiano in sostanza nel pericolo di un abuso delle armi detenute, evidenziato anche da una condotta che non risulta coerente con gli obblighi di legge che gravano in capo al titolare di una autorizzazione amministrativa.
6.- In ordine agli altri motivi di censura occorre riepilogare il quadro normativo di settore, che conduce a ritenerli infondati.
Esso anzitutto è costituito dagli artt. 1 e 42 del R.D. n.773 del 1931, Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, TULPS, e da un consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui il rilascio o il rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale ha carattere eccezionale, costituendo principio generale dell'ordinamento quello per cui il T.U.L.P.S. affida la tutela dell'incolumità personale dei cittadini istituzionalmente alle Forze di Polizia.
Nel nostro ordinamento opera il generale divieto di circolare armati, sancito dall'art. 699 codice penale e dall'art. 4, comma 1, della legge n. 110/1975 (Corte Costituzionale, sentenza 16 dicembre 1993, n. 440, § 7).
Costituisce quindi principio dell’ordinamento il divieto generale di portare armi da fuoco, atteso che non spetta al cittadino la tutela dell’incolumità ed integrità fisica delle persone.
I provvedimenti di polizia nel settore in esame sono pertanto caratterizzati da una lata discrezionalità di natura tecnica, rivestono pacificamente natura e finalità cautelare e sono volti a prevenire abusi del titolo o pericoli per la sicurezza pubblica, l’incolumità e l’integrità fisica delle persone.
Il porto d’armi in particolare costituisce un titolo di polizia che viene rilasciato in deroga al generale divieto di portare armi da parte del cittadino in eccezionali ipotesi, che comunque sono valutate caso per caso dall’Autorità di PS con specifico e prevalente riguardo alle motivazioni ed alla prospettiva dell’interesse primario alla tutela della sicurezza ed incolumità pubblica.
6.1.- In tal senso depone chiaramente il quadro normativo, costituito dagli art. 1,2,5, 11, 39, 43 TULPS.
Gli artt. 11 e 43 TULPS attribuiscono all'Autorità di P.S. il potere di negare e di revocare l'autorizzazione al porto d'armi ogni qual volta si possa ragionevolmente temere che l'interessato sia potenzialmente capace di abusarne, non essendo a tale fine necessario il preventivo e concreto abuso.
L’art. 11, comma 2, T.U.L.P.S. in particolare prevede che le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanne per talune specie di delitti e a chi non possiede il requisito della buona condotta. L’art. 11 c. 3 T.U.L.P.S. prevede inoltre che le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, tra le quali rientra la circostanza che non si diano sufficienti garanzie di non abusare delle autorizzazioni stesse.
L’esegesi è confermata - tra l’altro - dalla formulazione dell'art. 39 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, laddove, nel prevedere che " il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne ", considera sufficiente l'esistenza di elementi che fondino una ragionevole previsione di un uso inappropriato delle armi.
L’art. 43 c. 2 stabilisce che la licenza di portare armi può essere ricusata a chi non ha una buona condotta e a chi non dà affidamento di non abusare delle armi.
6.2.- L'Autorità di P.S. è titolare pertanto di un potere ampiamente discrezionale in ordine al rilascio o al diniego delle autorizzazioni, dovendo essa valutare le particolari condizioni soggettive che sorreggono la licenza di porto di armi, comparandole con le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, al rispetto delle quali è essa stessa preposta. La ratio di tale potere, che non ha natura sanzionatoria, risiede nella finalità di prevenzione e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, in quanto si richiede che il titolare, come colui che richiede ex novo un titolo, dia garanzie di sicura affidabilità circa l'uso corretto delle armi.
La Corte Costituzionale ha chiarito il principio di prevalenza della tutela dell’incolumità pubblica rispetto alla pretesa di godere di una autorizzazione, in quanto il porto d’armi non costituisce un diritto dell’individuo, bensì appunto una eccezione al generale divieto di portare armi (C. Cost. n. 440/1993).
6.3. - Sulla linea interpretativa della Consulta si è consolidata la giurisprudenza nel senso che l’autorizzazione al possesso delle armi ha un carattere eccezionale (ex multis, Cons. Stato, sez. III, sent. 0446/2021).
Giova rilevare che, secondo la giurisprudenza amministrativa, l’autorizzazione al possesso ed all’uso delle armi presuppone l’accertamento dell’Amministrazione circa la totale assenza di potenziali pericoli per la pubblica sicurezza ed incolumità, discendenti da un possibile abuso nell’utilizzo delle armi da parte del titolare (cit. Cons. Stato, sez. III, sent. 0446/2021).
Appare corretta pertanto l’affermazione secondo cui la presunzione di pericolo che il soggetto possa abusare delle armi può essere desunta e prudentemente valutata dall'Amministrazione in relazione ad ogni manifestazione comportamentale del soggetto stesso, da cui desumere il venir meno della buona condotta, senza peraltro che sia necessario che le manifestazioni stesse integrino fattispecie penalmente rilevanti.
Sussiste infatti in materia un'ampia discrezionalità non ancorata alla sussistenza di un quadro probatorio che richieda certezza o rilevante e qualificata probabilità, essendo sufficienti elementi indiziari sulla mera probabilità di un abuso dell'arma.
L’Autorità di P.S. infatti esercita un potere di vigilanza continua circa la permanenza dei requisiti di affidabilità in capo al soggetto titolare di autorizzazione, onde è tenuta a valutarne il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi anche dopo il rilascio del titolo autorizzatorio.
7.- In questo senso è il sistema delle leggi di pubblica sicurezza che non ammette un diritto soggettivo alla titolarità di licenze, specie in materia di armi, su cui vige una rafforzata tutela dell’interesse pubblico all’ordine e alla sicurezza della collettività; ricade tra queste soprattutto la licenza di detenzione o di porto d’armi (riguardo a varie ipotesi Consiglio di Stato sez. VI, sentenza 29 gennaio 2010 n. 379; idem sez. VI, sentenza 18 marzo 2008 n. 1137).
Sul fondamento di tale rigoroso quadro normativo, si ritiene in definitiva che la ponderazione degli interessi svolta nella circostanza dall’Autorità di PS risulti esente da profili che possono essere sindacati dal giudice amministrativo, quali la palese illogicità e la contraddittorietà.
Dall’insieme dei comportamenti e dalle risultanze istruttorie l’Amministrazione ha dunque tratto un giudizio non manifestamente irragionevole, e quindi non sindacabile da questo giudice, fondato correttamente sulla impossibilità di escludere un possibile abuso dell’arma in possesso dell’interessato.
La Prefettura non ha potuto che confermare le valutazioni espresse dalla Questura di Roma nella proposta, alla luce di quanto riferito dalla Polizia di Stato, Commissariato competente per territorio, in ordine ai fatti accaduti, valutazioni che si compendiano in sostanza nel pericolo di un abuso delle armi detenute, evidenziato da una condotta che non risulta coerente con gli obblighi di legge che gravano in capo al titolare di una autorizzazione amministrativa.
Alla luce del criterio prognostico adottato da tempo dalla giurisprudenza del “piu’ probabile che non”, si deve concludere che il provvedimento resiste alle censure dedotte.
L’ampia discrezionalità rimessa dal legislatore e dalla giurisprudenza all’Autorità di P.S. in definitiva limita, da un lato, il sindacato del giudice sulla ponderazione degli interessi, mentre d’altro canto legittima l’amministrazione ad emettere un giudizio negativo, ancorchè il ricorrente sia già stato titolare di licenza di porto d’armi.
8.- In definitiva il ricorso non ha fondamento, atteso che la ponderazione degli interessi svolta nella circostanza dall’Autorità di PS risulta esente da profili che possono essere sindacati dal giudice amministrativo, quali la palese illogicità e la contraddittorietà. Dall’insieme dei fatti accertati l’Amministrazione ha tratto un giudizio complessivo motivato, non manifestamente irragionevole, proporzionato, che evidenzia in definitiva l’assenza di elementi utili a fondare la pretesa del ricorrente di rinnovo del porto d’armi.
In conclusione il provvedimento gravato non risulta affetto dai vizi contestati dal ricorrente, essendo adeguati i presupposti di diritto evocati, nonché l’istruttoria e la motivazione.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell’amministrazione resistente delle spese di lite, che determina nella misura di euro 1000,00 (mille), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Francavilla, Presidente
Silvia Simone, Referendario
Francesco Vergine, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Vergine | Michelangelo Francavilla |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.