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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 02/12/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 6339/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. IM IO DE Presidente rel. dott.ssa Marta Vassallo Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 6339/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...]; Parte_1
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Alberto Balloni, elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
All'udienza celebrata il 2 dicembre 2025 i ricorrenti, comparsi personalmente, hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi.
La difesa degli stessi interessati, insistendo nella domanda formulata in ricorso, ha chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio in conformità delle condizioni concordate, precisando che il contributo di Euro 300,00 di cui al punto I) del ricorso comprende il mantenimento ordinario anche del figlio maggiorenne Per_1
Il Pubblico Ministero ha espresso ritualmente parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 22 agosto 2025 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Noceto (PR), il 6 maggio 2006, che dalla loro unione sono nati (rispettivamente, il 15 settembre 2006, il 22 ottobre 2008 e il 22 ottobre 2013) i figli Per_1 Per_2
e che la loro separazione era stata oggetto di decreto d'omologa emesso da questo Tribunale Per_3 il 3 marzo 2020 e che non aveva avuto luogo in seguito riconciliazione alcuna.
In ragione di tali premesse, essi chiedevano dunque dichiararsi lo scioglimento del suddetto pagina 1 di 2 matrimonio alle condizioni concordate riportate nel medesimo atto introduttivo (afferenti, in particolare, all'affidamento condiviso delle figlie minorenni, alla loro collocazione privilegiata presso la madre, alle frequentazioni con il genitore non collocatario, al mantenimento della prole, al godimento della casa familiare, nonché a questioni a queste accessorie).
Espresso ritualmente parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, all'udienza celebrata il 2 dicembre 2025 i ricorrenti, comparsi personalmente, hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi spiegando che il contributo paterno di Euro 300,00 è inteso al mantenimento ordinario anche del figlio maggiorenne Per_1
Il loro difensore ha precisato le conclusioni nei termini di cui in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Sussistono anzitutto i presupposti di fatto di cui all'art. 3 comma 3 legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto.
Alla luce del tempo trascorso e per quanto univocamente risultante dalle comuni allegazioni, poi, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse delle figlie minorenni (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo), con riferimento al regime di affidamento, collocazione preferenziale (da cui anche la conformità dell'assegnazione della casa familiare) e frequentazioni con il genitore non collocatario, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Per converso, anche alla luce della documentazione prodotta, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle questioni accessorie.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Noceto (PR), il Parte_2 Parte_1
6 maggio 2006, iscritto al Numero 7, Parte 1, anno 2006 del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Noceto (PR), prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti come riportate nel ricorso depositato il 22 agosto 2025, con la precisazione che il contributo di Euro 300,00 di cui al punto I) comprende il mantenimento ordinario anche del figlio maggiorenne Per_1
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il 2 dicembre 2025
Il Presidente est.
IM IO DE
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. IM IO DE Presidente rel. dott.ssa Marta Vassallo Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 6339/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...]; Parte_1
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Alberto Balloni, elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
All'udienza celebrata il 2 dicembre 2025 i ricorrenti, comparsi personalmente, hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi.
La difesa degli stessi interessati, insistendo nella domanda formulata in ricorso, ha chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio in conformità delle condizioni concordate, precisando che il contributo di Euro 300,00 di cui al punto I) del ricorso comprende il mantenimento ordinario anche del figlio maggiorenne Per_1
Il Pubblico Ministero ha espresso ritualmente parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 22 agosto 2025 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Noceto (PR), il 6 maggio 2006, che dalla loro unione sono nati (rispettivamente, il 15 settembre 2006, il 22 ottobre 2008 e il 22 ottobre 2013) i figli Per_1 Per_2
e che la loro separazione era stata oggetto di decreto d'omologa emesso da questo Tribunale Per_3 il 3 marzo 2020 e che non aveva avuto luogo in seguito riconciliazione alcuna.
In ragione di tali premesse, essi chiedevano dunque dichiararsi lo scioglimento del suddetto pagina 1 di 2 matrimonio alle condizioni concordate riportate nel medesimo atto introduttivo (afferenti, in particolare, all'affidamento condiviso delle figlie minorenni, alla loro collocazione privilegiata presso la madre, alle frequentazioni con il genitore non collocatario, al mantenimento della prole, al godimento della casa familiare, nonché a questioni a queste accessorie).
Espresso ritualmente parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, all'udienza celebrata il 2 dicembre 2025 i ricorrenti, comparsi personalmente, hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi spiegando che il contributo paterno di Euro 300,00 è inteso al mantenimento ordinario anche del figlio maggiorenne Per_1
Il loro difensore ha precisato le conclusioni nei termini di cui in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Sussistono anzitutto i presupposti di fatto di cui all'art. 3 comma 3 legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto.
Alla luce del tempo trascorso e per quanto univocamente risultante dalle comuni allegazioni, poi, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse delle figlie minorenni (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo), con riferimento al regime di affidamento, collocazione preferenziale (da cui anche la conformità dell'assegnazione della casa familiare) e frequentazioni con il genitore non collocatario, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Per converso, anche alla luce della documentazione prodotta, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle questioni accessorie.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Noceto (PR), il Parte_2 Parte_1
6 maggio 2006, iscritto al Numero 7, Parte 1, anno 2006 del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Noceto (PR), prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti come riportate nel ricorso depositato il 22 agosto 2025, con la precisazione che il contributo di Euro 300,00 di cui al punto I) comprende il mantenimento ordinario anche del figlio maggiorenne Per_1
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il 2 dicembre 2025
Il Presidente est.
IM IO DE
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