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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Basilicata, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 18/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della BASILICATA Sezione 2, riunita in udienza il
17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MATERI PASQUALE, Presidente
DI GE GIUSEPPE, Relatore
PALMA AMERIGO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 18/2025 depositato il 21/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Matera
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 242/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MATERA sez. 2
e pubblicata il 24/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TCJTCJM000167 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 305/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Formula appello l'ufficio di Matera in esito alla sentenza di primo grado n. 242 del 2024 della Corte di
Matera in materia di Irpef 2017, favorevole al contribuente.
La parte, come in atti, ha omesso di dichiarare somme percepite nell'anno di imposta 2017 violando, per l'ufficio, il principio di autonomia di imposta, dirimente e granitico nella difesa erariale.
Il contribuente controdeduce sottolinenado che ha dichiarato le somme per errore nel 2016 non nel 2017 quando le ha effettivamente percepite e non c'è danno per l'erario.
All'udienza del 17.12.2025, presenti le parti che discutono come da verbale in atti, la causa è decisa previo dispositivo ex lege
MOTIVI DELLA DECISIONE
Orbene la questione è decisa dal collegio, dopo ampia discussione, valutata la documentazione in atti e scrutinata oltremodo la sentenza di primo grado impugnata favorevole al contribuente, in base al principio generale dell'ordinamento giuridico di c. d. buona fede tributaria, sancito anche dallo statuto del contribuente nel comma 1 dell'art. 10, pur considerando il valore modico della somma imputata-introitata e il comportamento non ostile e contraddittorio del contribuente in atti.
In tale direzione, la sentenza monocratica in primo grado risulta corretta e confacente e ben rileva, al di là di rigidi formalismi, l'assenza di un danno erariale in relazione a somme tassate e introitate dall'erario a tutela dell'interesse pubblico e della certezza dell'obbligazione tributaria.
Le spese di lite possono essere compensate, come in primo grado, proprio in relazione alla peculiarità della questione trattata in buona fede tributaria
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Spese compensate.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della BASILICATA Sezione 2, riunita in udienza il
17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MATERI PASQUALE, Presidente
DI GE GIUSEPPE, Relatore
PALMA AMERIGO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 18/2025 depositato il 21/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Matera
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 242/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MATERA sez. 2
e pubblicata il 24/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TCJTCJM000167 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 305/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Formula appello l'ufficio di Matera in esito alla sentenza di primo grado n. 242 del 2024 della Corte di
Matera in materia di Irpef 2017, favorevole al contribuente.
La parte, come in atti, ha omesso di dichiarare somme percepite nell'anno di imposta 2017 violando, per l'ufficio, il principio di autonomia di imposta, dirimente e granitico nella difesa erariale.
Il contribuente controdeduce sottolinenado che ha dichiarato le somme per errore nel 2016 non nel 2017 quando le ha effettivamente percepite e non c'è danno per l'erario.
All'udienza del 17.12.2025, presenti le parti che discutono come da verbale in atti, la causa è decisa previo dispositivo ex lege
MOTIVI DELLA DECISIONE
Orbene la questione è decisa dal collegio, dopo ampia discussione, valutata la documentazione in atti e scrutinata oltremodo la sentenza di primo grado impugnata favorevole al contribuente, in base al principio generale dell'ordinamento giuridico di c. d. buona fede tributaria, sancito anche dallo statuto del contribuente nel comma 1 dell'art. 10, pur considerando il valore modico della somma imputata-introitata e il comportamento non ostile e contraddittorio del contribuente in atti.
In tale direzione, la sentenza monocratica in primo grado risulta corretta e confacente e ben rileva, al di là di rigidi formalismi, l'assenza di un danno erariale in relazione a somme tassate e introitate dall'erario a tutela dell'interesse pubblico e della certezza dell'obbligazione tributaria.
Le spese di lite possono essere compensate, come in primo grado, proprio in relazione alla peculiarità della questione trattata in buona fede tributaria
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Spese compensate.