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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/07/2025, n. 1562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1562 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME EL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROM
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
- Dr. TA EN Presidente
- Dr. OM AN Giudice rel.
- Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1887/2025, introdotta da
TRA
(OR EL EC (NA), 24/02/1974), con Parte_1 il patrocinio dell'avv. EN ON;
E
(ROM (RM), 20/02/1969), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
EN ON;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege- OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 06.07.2012 in Roma (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Roma, anno 2012, atto 00258, Parte 1, Serie 09), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
“Art.
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto. Art.
2. L'affidamento della minore sarà condiviso tra i genitori, con esercizio Per_1 congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggiore interesse della minore – riguardanti l'istruzione, l'educazione e la salute – da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente Per_1 a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza della figlia presso di sé, con collocamento prevalente della minore presso la madre.
Art.
3. La casa familiare sita in Roma, Via Salvatore Talamo n. 7, scala B, int. 12, di proprietà esclusiva del sig. viene attribuita in godimento allo stesso. La sig.ra CP_1
se ne allontanerà entro l'udienza di separazione, asportando i propri beni ed Parte_1 effetti personali. La sig.ra dà atto di avere provveduto all'acquisto di una nuova Parte_1 abitazione in Roma, Viale della Serenissima n. 159, scala B, interno 4, ove si trasferirà entro l'udienza di separazione e ove anche la minore avrà il suo prevalente Per_1 collocamento. Art.
4. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia con la più ampia libertà. In caso di disaccordo tra i genitori il padre potrà tenere la figlia presso di sé per un pomeriggio durante la settimana con pernotto, nella giornata di giovedì. La minore trascorrerà con il padre fine settimana alternati, dal sabato mattina sino al lunedì mattina. Ciascun genitore avrà la minore presso di sé per almeno 2 (due) settimane, anche non consecutive, da stabilire entro il 30 aprile di ciascun anno. Ciascun genitore avrà, altresì, la minore presso di sé per metà di tutte le vacanze scolastiche (natalizie, pasquali e ponti) decorrenti dal primo giorno in cui terminano le lezioni, alternando negli anni, i seguenti periodi: dal 26 al 30 dicembre e dal 31 al 6 gennaio (in modo che trascorra Per_1 sempre con la madre la Vigilia di Natale e con il padre la giornata del 25 dicembre) nonché, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; durante le festività infrasettimanali, alternando nell'anno le singole festività. Art.
5. Il marito corrisponderà alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma mensile di € 350,00 (trecentocinquanta/00). Tale importo verrà Per_1 corrisposto entro il giorno 5 di ciascun mese con versamento sul conto corrente intestato alla sig.ra . Tale somma verrà rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT Parte_1 utilizzando per riferimento il mese di inizio della contribuzione. Ciascun genitore concorrerà nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie relative alla minore, come previste e disciplinate nel Protocollo di intesa sottoscritto tra la Prima Sezione Civile e l'Ordine degli Avvocati di Roma. Art.
6. Le parti danno atto che il sig. ha corrisposto alla moglie, a titolo di CP_1 mantenimento una tantum, l'importo complessivo di € 45.000,00 (quarantacinquemila/00) mediante n. 2 (due) bonifici bancari eseguiti in data 07.04.2025 per l'importo di € 25.000,00 (venticinquemila/00) e in data 16.04.2025 per l'importo di
€ 20.000,00 (ventimila/00), come espressamente convenuto all'art. 6 delle condizioni del ricorso introduttivo.
Art.
7. I coniugi si autorizzano sin d'ora reciprocamente al rilascio e/o rinnovo del passaporto”.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione (inclusa la inammissibilità di un
“mantenimento” una tantum). Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(OR EL EC (NA), 24/02/1974) e OM (RM), Controparte_1
20/02/1969), che hanno contratto matrimonio in data 06.07.2012 in Roma (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Roma, anno 2012, atto 00258, Parte 1,
Serie 09), alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Roma, 02/07/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
OM AN TA EN
IN NOME EL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROM
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
- Dr. TA EN Presidente
- Dr. OM AN Giudice rel.
- Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1887/2025, introdotta da
TRA
(OR EL EC (NA), 24/02/1974), con Parte_1 il patrocinio dell'avv. EN ON;
E
(ROM (RM), 20/02/1969), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
EN ON;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege- OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 06.07.2012 in Roma (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Roma, anno 2012, atto 00258, Parte 1, Serie 09), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
“Art.
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto. Art.
2. L'affidamento della minore sarà condiviso tra i genitori, con esercizio Per_1 congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggiore interesse della minore – riguardanti l'istruzione, l'educazione e la salute – da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente Per_1 a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza della figlia presso di sé, con collocamento prevalente della minore presso la madre.
Art.
3. La casa familiare sita in Roma, Via Salvatore Talamo n. 7, scala B, int. 12, di proprietà esclusiva del sig. viene attribuita in godimento allo stesso. La sig.ra CP_1
se ne allontanerà entro l'udienza di separazione, asportando i propri beni ed Parte_1 effetti personali. La sig.ra dà atto di avere provveduto all'acquisto di una nuova Parte_1 abitazione in Roma, Viale della Serenissima n. 159, scala B, interno 4, ove si trasferirà entro l'udienza di separazione e ove anche la minore avrà il suo prevalente Per_1 collocamento. Art.
4. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia con la più ampia libertà. In caso di disaccordo tra i genitori il padre potrà tenere la figlia presso di sé per un pomeriggio durante la settimana con pernotto, nella giornata di giovedì. La minore trascorrerà con il padre fine settimana alternati, dal sabato mattina sino al lunedì mattina. Ciascun genitore avrà la minore presso di sé per almeno 2 (due) settimane, anche non consecutive, da stabilire entro il 30 aprile di ciascun anno. Ciascun genitore avrà, altresì, la minore presso di sé per metà di tutte le vacanze scolastiche (natalizie, pasquali e ponti) decorrenti dal primo giorno in cui terminano le lezioni, alternando negli anni, i seguenti periodi: dal 26 al 30 dicembre e dal 31 al 6 gennaio (in modo che trascorra Per_1 sempre con la madre la Vigilia di Natale e con il padre la giornata del 25 dicembre) nonché, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; durante le festività infrasettimanali, alternando nell'anno le singole festività. Art.
5. Il marito corrisponderà alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma mensile di € 350,00 (trecentocinquanta/00). Tale importo verrà Per_1 corrisposto entro il giorno 5 di ciascun mese con versamento sul conto corrente intestato alla sig.ra . Tale somma verrà rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT Parte_1 utilizzando per riferimento il mese di inizio della contribuzione. Ciascun genitore concorrerà nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie relative alla minore, come previste e disciplinate nel Protocollo di intesa sottoscritto tra la Prima Sezione Civile e l'Ordine degli Avvocati di Roma. Art.
6. Le parti danno atto che il sig. ha corrisposto alla moglie, a titolo di CP_1 mantenimento una tantum, l'importo complessivo di € 45.000,00 (quarantacinquemila/00) mediante n. 2 (due) bonifici bancari eseguiti in data 07.04.2025 per l'importo di € 25.000,00 (venticinquemila/00) e in data 16.04.2025 per l'importo di
€ 20.000,00 (ventimila/00), come espressamente convenuto all'art. 6 delle condizioni del ricorso introduttivo.
Art.
7. I coniugi si autorizzano sin d'ora reciprocamente al rilascio e/o rinnovo del passaporto”.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione (inclusa la inammissibilità di un
“mantenimento” una tantum). Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(OR EL EC (NA), 24/02/1974) e OM (RM), Controparte_1
20/02/1969), che hanno contratto matrimonio in data 06.07.2012 in Roma (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Roma, anno 2012, atto 00258, Parte 1,
Serie 09), alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Roma, 02/07/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
OM AN TA EN