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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 13/11/2025, n. 1742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1742 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Bologna Seconda Sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Maria Cristina Salvadori Presidente dott.ssa Mariacolomba Giuliano Consigliere dott.ssa Maria Laura Benini Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. 397/2024 promossa da:
Parte_1
, , , Parte_2 Parte_3 Parte_4
, rappresentati e difesi dall'Avv. Achille Macrelli, Parte_5 elettivamente domiciliati presso lo studio del proprio procuratore in Bologna Via Sante Vincenzi n.46 (Studio Avv. Katiusa Tani);
Appellanti contro
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. Fiammetta Zoffoli, presso il cui Indirizzo Telematico
è elettivamente domiciliato. Email_1
Appellato
Conclusioni
Le parti hanno concluso riportandosi alle rispettive difese in atti
Motivi della decisione
Con sentenza n. 335/2021 il Tribunale di Forlì rigettava l'opposizione avverso le Ordinanze Ingiunzioni emesse dal PGN 45050/2017, 45012/2017, Controparte_1
45027/2017 e 45038 nei confronti di Parte_5 Parte_2 Parte_3 e , quali soci amministratori con legale rappresentanza della
[...] Parte_4
, nonché della stessa società, quale Parte_1 obbligata in solido, con le quali era stata comminata a ciascuno di essi la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 516,00, assumendosi che la sera del 22/08/2012, a causa della attività musicale effettuata a supporto dell'attività del pubblico esercizio-bar
“Chiosco Giardini Savelli”, gestito dalla , ciascuno dei soci legali Parte_1 rappresentati si fosse reso responsabile dell'illecito relativo al “superamento del limite di facciata ex art. 3 tab. 1 cat. 4 del Regolamento per la disciplina delle attività rumorose del sanzionato dal combinato disposto dell'art 13 del Controparte_1
Regolamento comunale e dall'art. 10 co.3 della L. 447/95”. Il Tribunale riteneva, infatti, che non cogliesse nel segno l'opposizione dei ricorrenti circa la violazione dell'art. 3 della L. 689/1981 – per essere stati assoggettati a sanzione i soci della automaticamente e solo in veste di tale loro qualità, non Parte_1 avendo gli agenti operatori accertato chi fosse stato l'autore materiale del contestato illecito e non essendo, peraltro, prevista dalla legge 447/1995 alcuna sanzione a titolo di responsabilità oggettiva per culpa in vigilando – e dell'art. 5 L. 689/1981 - non risultando configurabile tra gli stessi un concorso di persone in illecito amministrativo in assenza di un contributo causale alla realizzazione dello stesso-. I trasgressori persone fisiche dell'illecito amministrativo, osservava il Tribunale, erano stati correttamente individuati negli amministratori con legale rappresentanza della società, in quanto, ai sensi degli artt. 2291-2298 cc, gravava sugli stessi un generale dovere di vigilanza e controllo sulla attività della società e, in particolare, il dovere di controllare il rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico. Dunque, correttamente, era stata contestata una responsabilità soggettiva per colpa in capo a tutti gli amministratori – per non aver vigilato adeguatamente e/o adottato alcun accorgimento tecnico al fine di evitare la accertata violazione – e riconosciuto un concorso di persone in violazione amministrativa, con irrogazione di una sanzione autonoma a ciascuno di essi, ex art 5 L. 689/1981, e alla , quale Parte_1 obbligata in solido, ex art 6 L. 689/1981. Quanto alla richiesta di contenimento nel minimo della sanzione edittale, attesa l'episodicità della violazione e l'esiguo superamento dei limiti, il Tribunale rilevava che tali circostanze fossero già state adeguatamente considerate nelle ordinanze ingiunzioni nella determinazione della entità della sanzione, rigettando anche sul punto il ricorso in opposizione.
Con sentenza n. 406, pubblicata il 16/03/2022, la Corte d'Appello di Bologna respingeva l'appello proposto da Parte_5 Parte_2 Parte_3
e , con il quale gli stessi Parte_6 Parte_1 riproponevano le doglianze già avanzate in primo grado. Condividendo quanto statuito dal Tribunale, confermava che dalla lettura degli artt. 3 e 5 della L. 689/81 in combinato pag. 2/9 disposto con gli artt. 2291 e 2298 c.c. discendeva la responsabilità personale soggettiva di ciascuno dei quattro amministratori ed in solido della società medesima, ex art. 6 L. 689/81, respingendo altresì il motivo di critica 'tecnica' circa presunte irregolarità nelle misurazioni. Quanto alla richiesta di contenimento nel minimo della sanzione edittale, la stessa veniva respinta sul presupposto che, invero, il superamento dei limiti di facciata ai sensi art. 3 tab. 1 cat. 4 del Regolamento per la disciplina delle attività rumorose del Comune di fosse notevolmente significativo. CP_1
Con ordinanza n. 325/2024 la Corte di Cassazione, in accoglimento del primo motivo di ricorso proposto da Parte_5 Parte_2 Parte_3 Pt_4
e in merito corretta
[...] Parte_1 interpretazione e applicazione degli artt. 3 e 5 della L. 689/1981, riteneva che la Corte d'Appello avesse deciso la questione di diritto in modo non conforme alla giurisprudenza della Suprema Corte. In primo luogo, i giudici di legittimità ricordavano che, ai sensi dell'art 3 L. 689/1981, è responsabile della sanzione amministrativa solo la persona fisica a cui è riferibile l'azione o omissione che integra l'illecito e che, in caso di violazione posta in essere da soggetto che abbia la qualità di rappresentante legale di una società di persone, la responsabilità grava sull'autore della stessa e non sull'ente, solo solidalmente obbligato al pagamento delle somme corrispondenti alle sanzioni irrogate, ai sensi dell'art. 6 della predetta legge. Dirimente, proseguiva la Corte, è la verifica circa la natura della violazione amministrativa, commissiva od omissiva, in quanto laddove l'illecito sia integrato da un contegno omissivo, rileva il dovere di provvedere incombente su ciascuno dei soci aventi il potere di amministrare la società, i quali, qualora non si attivino, sono tutti responsabili della omissione, a loro personalmente e singolarmente riferibile;
laddove, invece, l'illecito consista in un comportamento attivo è chiamato a risponderne il singolo socio amministratore che lo ha posto in essere (o che ha fornito un contributo casuale alla verificazione della stesso, anche esclusivamente sul piano psichico, che sia provato dalla autorità irrogatrice la sanzione), senza che sia invocabile, al fine di ritenere la responsabilità di tutti i soci, l'art. 2291 c.c., posto che la norma prevede la responsabilità civile solidale dei singoli soci rispetto alle obbligazioni della società, ma non prevede la diretta responsabilità degli stessi per eventuali obbligazioni, anche amministrative. Specificava, inoltre, la Corte che la circostanza che sussista in capo a tutti i soci amministratori la responsabilità per le obbligazioni sociali, e perciò anche la responsabilità per il rispetto delle disposizioni che regolamentano l'attività svolta, non è di per sé sufficiente a ritenere esistente un concorso morale del socio amministratore, essendo a tal fine necessario uno specifico apporto alla condotta illecita.
pag. 3/9 Dunque, riconosciuta la natura commissiva della violazione amministrativa contestata, ovvero il superamento del limite di facciata ex art. 3 tab. 1 cat. 4 del Regolamento per la disciplina delle attività rumorose del Comune di osservavano i giudici di CP_1 legittimità come la sentenza impugnata non avesse fatto applicazione dei principi esposti.
e e Parte_5 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_1 [...]
riassumevano il giudizio, chiedendo l'annullamento Parte_1 Parte_1 della Ordinanze Ingiunzioni PGN 45050/2017, 45012/2017, 45027/2017 e 45038 emesse dal alla luce di quanto statuito dalla Corte di Cassazione. Controparte_1
Si costituiva il eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità Controparte_1 dell'atto di citazione in riassunzione proposto dalla per carenza di Parte_1 legittimazione ad agire, in quanto la società risultava cessata a far data dal 04/01/2024 e, conseguentemente, cancellata dal registro delle imprese;
nonché la nullità dello stesso atto – peraltro erroneamente proposto nelle forme dell'atto di citazione anzichè del ricorso – per carenza dei requisiti previsti dagli artt. 347, 163 co 3 n.7 e 166 cpc. Nel merito, eccepiva l'infondatezza dell'atto di citazione in riassunzione e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese di tutti i gradi di giudizio.
*** Le eccezioni di rito sono infondate.
Quanto alla ammissibilità dell'atto di citazione in riassunzione proposto dalla
[...]
, va rilevato che “la cancellazione della società dal registro delle imprese dà Parte_1 luogo ad un fenomeno estintivo che priva la società stessa della capacità di stare in giudizio, determinando così - qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte costituita - un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c, la cui omessa dichiarazione o notificazione, ad opera del procuratore, comporta, in applicazione della regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte, risultando così stabilizzata la sua posizione giuridica (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione. (Ord. n. 2439 del 25/01/2024). Tale principio trova applicazione anche nel giudizio di rinvio a seguito della cassazione, il quale costituisce prosecuzione del giudizio di merito conclusosi con la sentenza cassata, senza necessità di conferimento di una nuova procura al difensore che ha già assistito la parte nel precedente grado. Ne consegue che, fino alla dichiarazione o comunicazione dell'estinzione con gli effetti dell'art. 300 comma 2 c.p.c., la parte continua ad essere validamente rappresentata nel giudizio dal procuratore originariamente nominato, il quale conserva lo ius postulandi anche ai fini della riassunzione della causa (Cass. ord. n. 7983 del 22 marzo 2021).
pag. 4/9 Va, altresì, rigettata l'eccezione di nullità̀ dell'atto introduttivo del giudizio per l'asserita mancanza dell'esatto avvertimento di cui l'art. 163 co 3 n. 7 c.p.c., tenuto conto che nell'atto di citazione in riassunzione è stato correttamente formulato l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata. Difatti, a fronte di una interpretazione sistematica e teleologica, si deve ritenere che in seguito all'entrata in vigore del d. lgs. 149/2022 il termine per la costituzione dell'appellato sia rimasto immutato e, dunque, di venti giorni prima dell'udienza indicata in citazione o di quella fissata ex art. 349 bis c.p.c, benchè l'art. 347 c.p.c (prima del correttivo D.Lgs. n. 164/2024), continuasse a rinviare, per la costituzione in appello, alle forme e ai termini per i procedimenti davanti al tribunale, con evidente difetto di coordinamento normativo. In tal senso depone l'art. 342 cpc, ultimo comma, che, come novellato dal d.lgs. 149/2022, prevede che “tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di novanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all'estero”. Sul punto, la relazione illustrativa al decreto legislativo menzionato, ha chiarito che è stata inserita “la specifica indicazione del termine a comparire, in luogo del vigente richiamo all'articolo 163-bis, in quanto si è dovuto tenere conto del fatto che nell'ambito del giudizio di primo grado tale termine è destinato ad essere aumentato per lasciare spazio alle memorie integrative da depositare anteriormente alla prima udienza”. Memorie che sono invece estranee al procedimento di appello. Ebbene, se il termine a comparire ben può essere anche di soli novanta giorni, sarebbe irragionevole, nonché gravemente lesivo del diritto di difesa, invitare l'appellato a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza, lasciando a quest'ultimo poco più di venti giorni per approntare la sua comparsa di risposta. Termine di settanta giorni che invece ben si confà al rito di primo grado così come ristrutturato. Va considerato, altresì, l'art. 343, comma 1, c.p.c, nella formulazione all'epoca vigente, il quale prevedeva che l'appello incidentale dovesse essere proposto, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta depositata almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione o a norma dell'articolo 349-bis, secondo comma, in quanto sarebbe assurdo ritenere che l'appellato dovesse costituirsi settanta giorni prima dell'udienza e, nel contempo, potesse proporre il proprio appello incidentale fino a venti giorni prima dell'udienza di comparizione. Peraltro, l'incertezza interpretativa determinata dal non chiaro rapporto tra le norme è stata attualmente risolta dal decreto legislativo n.164/2024 contenente disposizioni correttive e di coordinamento del D.Lgs. n. 149/2022 (c.d. Riforma Cartabia) il quale ha parzialmente modificato l'art. 347 c.p.c, prevedendo, in modo espresso, che l'appellato si debba costituire nel termine di 20 giorni prima dell'udienza indicata in citazione o di quella fissata ex art. 349 bis c.p.c.
pag. 5/9 Quanto alla forma dell'atto introduttivo, come osservato dalla parte convenuta, si rileva che la riassunzione del giudizio, soggetto al rito del lavoro ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 150 del 2011, è stata erroneamente introdotta con atto di citazione, anziché con ricorso, come previsto dall'art. 433 c.p.c. La nullità è peraltro da considerarsi sanata per il criterio della conversione dell'atto nullo per raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c), in quanto la citazione è stata depositata nella cancelleria del giudice adito, con perfezionamento delle prescrizioni formali richieste dalla legge, nel rispetto del termine ultimo per la riassunzione del processo previsto dall'art 392 c.p.c., ovvero di tre mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione (vedi Ord. Cass. n. 19754 del 17/07/2024).
Venendo al merito della controversia, alla luce della interpretazione della Suprema Corte, va accolta la domanda avanzata dalla parte attrice in riassunzione di annullamento delle Ordinanze Ingiunzioni emesse dal nella parte in Controparte_1 cui contestano a e Parte_5 Parte_2 Parte_3 Parte_4 la violazione dell'art. 3 del Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose ed irrogano a ciascuno di essi la sanzioni amministrativa pecuniaria di Euro 516.00. Come sopra esposto, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 325/2024, cassava la tesi sostenuta dalla Corte d'Appello (e prima ancora dal Tribunale), secondo cui era stato correttamente contestato l'illecito a ciascun socio della società in nome collettivo per responsabilità soggettiva per colpa, non tanto per esserne gli autori Parte_1 materiali, ma per non aver vigilato nè adottato alcun accorgimento tecnico per evitare la violazione accertata, in quanto, ai sensi degli artt. 2291-2298 c.c., gravava sugli stessi il potere-dovere di controllare e vigilare sulla complessiva attività della società, e in particolare, per quanto di rilievo, sul rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico. Riconosciuta, infatti, la natura commissiva e non omissiva della infrazione, non poteva ritenersi che tutti i soci amministratori ne fossero personalmente responsabili solo in virtù del fatto che ciascuno di essi aveva l'obbligo di rispettare le disposizioni in materia di inquinamento acustico, poiché tale circostanza non comportava di per sé e automaticamente che tutti i soci amministratori avessero tenuto la condotta positiva integrante l'illecito o avessero tenuto condotta omissiva sotto il profilo del concorso morale. Il tanto al momento della emissione delle Ordinanze Ingiunzione, Controparte_1 quanto nel corso del giudizio di prime cure, incorreva nello stesso errore interpretativo messo in luce dalla Corte remittente. Infatti, l'amministrazione si limitava ad affermare che gli amministratori non avevano adottato comportamenti atti ad evitare il superamento dei limiti sonori oggetto di sanzione, come invece avrebbero dovuto fare in forza della loro qualifica, e pertanto pag. 6/9 erano responsabili della trasgressione, sposando il ragionamento fatto proprio prima dal Tribunale di Forlì, poi dalla Corte d'Appello di Bologna, e cassato dai giudici di legittimità. Non è stato individuato dal il soggetto materialmente autore della Controparte_1 condotta commissiva né sono state allegate e provate le specifiche negligenze organizzative, tecniche o di natura gestionale in cui sarebbero incorsi i soci amministratori. Peraltro, è fatto incontestato che i soci amministratori della
[...]
non fossero presenti in loco al momento della riscontrata violazione. Parte_1
Alla luce di quanto esposto e in considerazione del fatto che, nell'ambito dei procedimenti disciplinati dalla legge n. 689/1981, la Pubblica Amministrazione, sebbene rivesta la figura formale di parte convenuta, conserva quella sostanziale di attrice, ed è pertanto gravata dell'onere probatorio di dimostrare le ragioni di fatto e di diritto della pretesa sanzionatoria (ex plurimis Cassazione Civile, Sez. V, 1999, n. 5095), l'opposizione della parte attrice, in merito alla carenza di prova della responsabilità dei soci amministratori in relazione alla accertata violazione dell'art. 3 del Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose, merita accoglimento. Ne consegue l'illegittimità delle Ordinanze Ingiunzioni PGN 45050/2017, 45012/2017, 45027/2017 e 45038 nella parte in cui contestano la infrazione, con ingiunzione al pagamento della relativa sanzione amministrativa pecuniaria, a e . Parte_5 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Diverso discorso va fatto quanto alla posizione della . Parte_1
L'art. 6 co 3 legge 689 del 1981 prevede che, qualora l'illecito amministrativo sia commesso da soggetto che abbia la qualità di dipendente o di legale rappresentante di un ente, l'ente è tenuto solidalmente al pagamento delle somme corrispondenti alle sanzioni irrogate. Le Sezioni Unite della Suprema Corte, chiamate a pronunciarsi in merito alla natura e funzione di tale obbligazione solidale, hanno affermato che la ratio della solidarietà prevista dalla L. n. 689 del 1981 art. 6, non è solo quella di rafforzare il credito in funzione di garanzia del pagamento della somma dovuta dall'autore del fatto, ma anche e soprattutto di irrobustire la capacità reattiva e afflittiva del sistema sanzionatorio, perseguendo uno scopo pubblicistico di deterrenza generale nei confronti di quanti, persone fisiche o enti, abbiano interagito con il trasgressore rendendo possibile la violazione, e sollecitando, dunque, la vigilanza di quest'ultimi, chiamati a rispondere del fatto altrui. Ne consegue che l'obbligazione del corresponsabile solidale possiede una propria autonomia e non è legata a quella dell'obbligato in via principale da un rapporto di accessorietà e dipendenza. Non vi, dunque, un legame necessario tra le due obbligazioni, l'una potendo sussistere anche senza l'altra (Cass Sez Un 22082/2017).
pag. 7/9 Dando seguito a tale indirizzo interpretativo, è stato affermato dalla Suprema Corte che
“…il venir meno, per qualsiasi motivo, dell'obbligazione dell'autore materiale dell'infrazione non comporta l'automatica esclusione dell'obbligazione a carico dell'obbligato solidale. L'identificazione e l'indicazione dell'autore materiale della violazione non costituiscono requisito di legittimità dell'ordinanza-ingiunzione emessa nei confronti dell'obbligato solidale, essendo la ratio della responsabilità di quest'ultimo quella di evitare che l'illecito resti impunito quando sia impossibile identificare l'autore della trasgressione e sia invece facilmente identificabile il soggetto obbligato solidalmente.” (Cass. ord. 33027 del 28/11/2023). Alla luce di ciò, non coglie nel segno l'eccezione della parte ricorrente, riproposta in appello, per cui la non potrebbe essere chiamata a rispondere in Parte_1 solido ex art. 6 co. 3 L. 689/1981, in quanto l'estinzione dell'obbligazione dell'autore dell'infrazione comporterebbe ex se l'esclusione della obbligazione solidale della società, legata alla prima da un rapporto di accessorietà e dipendenza. Si osserva che la mancata identificazione dell'autore materiale della violazione amministrativa può rilevare, al più, per finalità di ordine probatorio, quando sorga questione riguardo alla sussistenza dell'illecito o sul nesso soggettivo tra la commissione di questo e le funzioni o incombenze esercitate dal trasgressore. Ebbene, nella vicenda in esame è indiscusso che le rilevazioni fonometriche eseguite in data 22.8.2012, dalle ore 22:16 alle ore 23:32 circa, presso il pubblico esercizio bar
“Chiosco Giardini Savelli”, gestito dalla attestavano il Parte_1 superamento da parte delle immissioni sonore prodotte dall'attività musicale ivi effettuata dei limiti stabiliti dall'art. 3 del Regolamento per la disciplina delle attività rumorose del Comune di Non vi è dubbio, quindi, in merito alla commissione CP_1 dell'illecito nell'ambito della attività di pubblico esercizio gestita dalla società predetta. Sul punto l'appello è pertanto infondato.
Risulta, invece, fondata e merita accoglimento la richiesta di contenimento nel minimo edittale della sanzione legittimamente irrogata alla società (per importo, dunque, di Euro 258,00). Va, infatti, considerato, nonostante non sia esiguo il superamento del limite massimo di esposizione al rumore in facciata stabilito dall'art. 3, tabella 1, punto 4 del regolamento comunale, pari a 6,5 dB(A), che, come risulta dal Rapporto dell' , la violazione Pt_7 era da attribuirsi non solo all'intensità della musica riprodotta, ma anche alla stretta vicinanza dei soggetti ricettori alle sorgenti sonore. Circostanza che determinava una situazione di criticità acustica tale da rendere difficile il rispetto del limite di esposizione in facciata LAeq di 70 dB(A) sul fronte dei soggetti sensibili per qualsiasi attività di intrattenimento musicale svolta all'esterno.
Quanto alle spese di lite, ritiene questa Corte che vadano integralmente compensate per tutti i gradi di giudizio, attesa la reciproca soccombenza e la complessità delle questioni pag. 8/9 affrontate, sulle quali è stata chiamata a pronunciarsi in molteplici occasioni la Corte di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando in sede di rinvio disposto dalla S.C. con ordinanza n.325/2024, così provvede:
- annulla integralmente le Ordinanze Ingiunzioni emesse dal PGN Controparte_1
45050/2017, 45012/2017, 45027/2017 e annulla la Ordinanza Ingiunzione 45038/2017 nella parte in cui comminava a , in qualità di socio amministratore con Parte_4 legale rappresentanza della società, la sanzione amministrativa di 516 Euro;
- riduce la sanzione applicata alla con Ordinanza Ingiunzione Parte_1
45038/2017 al minimo edittale;
- compensa le spese di lite di tutti i gradi del giudizio.
Bologna, 17/10/2025
Il Consigliere est. Il Presidente Maria Laura Benini Maria Cristina Salvadori
pag. 9/9
Corte d'Appello di Bologna Seconda Sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Maria Cristina Salvadori Presidente dott.ssa Mariacolomba Giuliano Consigliere dott.ssa Maria Laura Benini Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. 397/2024 promossa da:
Parte_1
, , , Parte_2 Parte_3 Parte_4
, rappresentati e difesi dall'Avv. Achille Macrelli, Parte_5 elettivamente domiciliati presso lo studio del proprio procuratore in Bologna Via Sante Vincenzi n.46 (Studio Avv. Katiusa Tani);
Appellanti contro
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. Fiammetta Zoffoli, presso il cui Indirizzo Telematico
è elettivamente domiciliato. Email_1
Appellato
Conclusioni
Le parti hanno concluso riportandosi alle rispettive difese in atti
Motivi della decisione
Con sentenza n. 335/2021 il Tribunale di Forlì rigettava l'opposizione avverso le Ordinanze Ingiunzioni emesse dal PGN 45050/2017, 45012/2017, Controparte_1
45027/2017 e 45038 nei confronti di Parte_5 Parte_2 Parte_3 e , quali soci amministratori con legale rappresentanza della
[...] Parte_4
, nonché della stessa società, quale Parte_1 obbligata in solido, con le quali era stata comminata a ciascuno di essi la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 516,00, assumendosi che la sera del 22/08/2012, a causa della attività musicale effettuata a supporto dell'attività del pubblico esercizio-bar
“Chiosco Giardini Savelli”, gestito dalla , ciascuno dei soci legali Parte_1 rappresentati si fosse reso responsabile dell'illecito relativo al “superamento del limite di facciata ex art. 3 tab. 1 cat. 4 del Regolamento per la disciplina delle attività rumorose del sanzionato dal combinato disposto dell'art 13 del Controparte_1
Regolamento comunale e dall'art. 10 co.3 della L. 447/95”. Il Tribunale riteneva, infatti, che non cogliesse nel segno l'opposizione dei ricorrenti circa la violazione dell'art. 3 della L. 689/1981 – per essere stati assoggettati a sanzione i soci della automaticamente e solo in veste di tale loro qualità, non Parte_1 avendo gli agenti operatori accertato chi fosse stato l'autore materiale del contestato illecito e non essendo, peraltro, prevista dalla legge 447/1995 alcuna sanzione a titolo di responsabilità oggettiva per culpa in vigilando – e dell'art. 5 L. 689/1981 - non risultando configurabile tra gli stessi un concorso di persone in illecito amministrativo in assenza di un contributo causale alla realizzazione dello stesso-. I trasgressori persone fisiche dell'illecito amministrativo, osservava il Tribunale, erano stati correttamente individuati negli amministratori con legale rappresentanza della società, in quanto, ai sensi degli artt. 2291-2298 cc, gravava sugli stessi un generale dovere di vigilanza e controllo sulla attività della società e, in particolare, il dovere di controllare il rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico. Dunque, correttamente, era stata contestata una responsabilità soggettiva per colpa in capo a tutti gli amministratori – per non aver vigilato adeguatamente e/o adottato alcun accorgimento tecnico al fine di evitare la accertata violazione – e riconosciuto un concorso di persone in violazione amministrativa, con irrogazione di una sanzione autonoma a ciascuno di essi, ex art 5 L. 689/1981, e alla , quale Parte_1 obbligata in solido, ex art 6 L. 689/1981. Quanto alla richiesta di contenimento nel minimo della sanzione edittale, attesa l'episodicità della violazione e l'esiguo superamento dei limiti, il Tribunale rilevava che tali circostanze fossero già state adeguatamente considerate nelle ordinanze ingiunzioni nella determinazione della entità della sanzione, rigettando anche sul punto il ricorso in opposizione.
Con sentenza n. 406, pubblicata il 16/03/2022, la Corte d'Appello di Bologna respingeva l'appello proposto da Parte_5 Parte_2 Parte_3
e , con il quale gli stessi Parte_6 Parte_1 riproponevano le doglianze già avanzate in primo grado. Condividendo quanto statuito dal Tribunale, confermava che dalla lettura degli artt. 3 e 5 della L. 689/81 in combinato pag. 2/9 disposto con gli artt. 2291 e 2298 c.c. discendeva la responsabilità personale soggettiva di ciascuno dei quattro amministratori ed in solido della società medesima, ex art. 6 L. 689/81, respingendo altresì il motivo di critica 'tecnica' circa presunte irregolarità nelle misurazioni. Quanto alla richiesta di contenimento nel minimo della sanzione edittale, la stessa veniva respinta sul presupposto che, invero, il superamento dei limiti di facciata ai sensi art. 3 tab. 1 cat. 4 del Regolamento per la disciplina delle attività rumorose del Comune di fosse notevolmente significativo. CP_1
Con ordinanza n. 325/2024 la Corte di Cassazione, in accoglimento del primo motivo di ricorso proposto da Parte_5 Parte_2 Parte_3 Pt_4
e in merito corretta
[...] Parte_1 interpretazione e applicazione degli artt. 3 e 5 della L. 689/1981, riteneva che la Corte d'Appello avesse deciso la questione di diritto in modo non conforme alla giurisprudenza della Suprema Corte. In primo luogo, i giudici di legittimità ricordavano che, ai sensi dell'art 3 L. 689/1981, è responsabile della sanzione amministrativa solo la persona fisica a cui è riferibile l'azione o omissione che integra l'illecito e che, in caso di violazione posta in essere da soggetto che abbia la qualità di rappresentante legale di una società di persone, la responsabilità grava sull'autore della stessa e non sull'ente, solo solidalmente obbligato al pagamento delle somme corrispondenti alle sanzioni irrogate, ai sensi dell'art. 6 della predetta legge. Dirimente, proseguiva la Corte, è la verifica circa la natura della violazione amministrativa, commissiva od omissiva, in quanto laddove l'illecito sia integrato da un contegno omissivo, rileva il dovere di provvedere incombente su ciascuno dei soci aventi il potere di amministrare la società, i quali, qualora non si attivino, sono tutti responsabili della omissione, a loro personalmente e singolarmente riferibile;
laddove, invece, l'illecito consista in un comportamento attivo è chiamato a risponderne il singolo socio amministratore che lo ha posto in essere (o che ha fornito un contributo casuale alla verificazione della stesso, anche esclusivamente sul piano psichico, che sia provato dalla autorità irrogatrice la sanzione), senza che sia invocabile, al fine di ritenere la responsabilità di tutti i soci, l'art. 2291 c.c., posto che la norma prevede la responsabilità civile solidale dei singoli soci rispetto alle obbligazioni della società, ma non prevede la diretta responsabilità degli stessi per eventuali obbligazioni, anche amministrative. Specificava, inoltre, la Corte che la circostanza che sussista in capo a tutti i soci amministratori la responsabilità per le obbligazioni sociali, e perciò anche la responsabilità per il rispetto delle disposizioni che regolamentano l'attività svolta, non è di per sé sufficiente a ritenere esistente un concorso morale del socio amministratore, essendo a tal fine necessario uno specifico apporto alla condotta illecita.
pag. 3/9 Dunque, riconosciuta la natura commissiva della violazione amministrativa contestata, ovvero il superamento del limite di facciata ex art. 3 tab. 1 cat. 4 del Regolamento per la disciplina delle attività rumorose del Comune di osservavano i giudici di CP_1 legittimità come la sentenza impugnata non avesse fatto applicazione dei principi esposti.
e e Parte_5 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_1 [...]
riassumevano il giudizio, chiedendo l'annullamento Parte_1 Parte_1 della Ordinanze Ingiunzioni PGN 45050/2017, 45012/2017, 45027/2017 e 45038 emesse dal alla luce di quanto statuito dalla Corte di Cassazione. Controparte_1
Si costituiva il eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità Controparte_1 dell'atto di citazione in riassunzione proposto dalla per carenza di Parte_1 legittimazione ad agire, in quanto la società risultava cessata a far data dal 04/01/2024 e, conseguentemente, cancellata dal registro delle imprese;
nonché la nullità dello stesso atto – peraltro erroneamente proposto nelle forme dell'atto di citazione anzichè del ricorso – per carenza dei requisiti previsti dagli artt. 347, 163 co 3 n.7 e 166 cpc. Nel merito, eccepiva l'infondatezza dell'atto di citazione in riassunzione e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese di tutti i gradi di giudizio.
*** Le eccezioni di rito sono infondate.
Quanto alla ammissibilità dell'atto di citazione in riassunzione proposto dalla
[...]
, va rilevato che “la cancellazione della società dal registro delle imprese dà Parte_1 luogo ad un fenomeno estintivo che priva la società stessa della capacità di stare in giudizio, determinando così - qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte costituita - un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c, la cui omessa dichiarazione o notificazione, ad opera del procuratore, comporta, in applicazione della regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte, risultando così stabilizzata la sua posizione giuridica (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione. (Ord. n. 2439 del 25/01/2024). Tale principio trova applicazione anche nel giudizio di rinvio a seguito della cassazione, il quale costituisce prosecuzione del giudizio di merito conclusosi con la sentenza cassata, senza necessità di conferimento di una nuova procura al difensore che ha già assistito la parte nel precedente grado. Ne consegue che, fino alla dichiarazione o comunicazione dell'estinzione con gli effetti dell'art. 300 comma 2 c.p.c., la parte continua ad essere validamente rappresentata nel giudizio dal procuratore originariamente nominato, il quale conserva lo ius postulandi anche ai fini della riassunzione della causa (Cass. ord. n. 7983 del 22 marzo 2021).
pag. 4/9 Va, altresì, rigettata l'eccezione di nullità̀ dell'atto introduttivo del giudizio per l'asserita mancanza dell'esatto avvertimento di cui l'art. 163 co 3 n. 7 c.p.c., tenuto conto che nell'atto di citazione in riassunzione è stato correttamente formulato l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata. Difatti, a fronte di una interpretazione sistematica e teleologica, si deve ritenere che in seguito all'entrata in vigore del d. lgs. 149/2022 il termine per la costituzione dell'appellato sia rimasto immutato e, dunque, di venti giorni prima dell'udienza indicata in citazione o di quella fissata ex art. 349 bis c.p.c, benchè l'art. 347 c.p.c (prima del correttivo D.Lgs. n. 164/2024), continuasse a rinviare, per la costituzione in appello, alle forme e ai termini per i procedimenti davanti al tribunale, con evidente difetto di coordinamento normativo. In tal senso depone l'art. 342 cpc, ultimo comma, che, come novellato dal d.lgs. 149/2022, prevede che “tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di novanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all'estero”. Sul punto, la relazione illustrativa al decreto legislativo menzionato, ha chiarito che è stata inserita “la specifica indicazione del termine a comparire, in luogo del vigente richiamo all'articolo 163-bis, in quanto si è dovuto tenere conto del fatto che nell'ambito del giudizio di primo grado tale termine è destinato ad essere aumentato per lasciare spazio alle memorie integrative da depositare anteriormente alla prima udienza”. Memorie che sono invece estranee al procedimento di appello. Ebbene, se il termine a comparire ben può essere anche di soli novanta giorni, sarebbe irragionevole, nonché gravemente lesivo del diritto di difesa, invitare l'appellato a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza, lasciando a quest'ultimo poco più di venti giorni per approntare la sua comparsa di risposta. Termine di settanta giorni che invece ben si confà al rito di primo grado così come ristrutturato. Va considerato, altresì, l'art. 343, comma 1, c.p.c, nella formulazione all'epoca vigente, il quale prevedeva che l'appello incidentale dovesse essere proposto, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta depositata almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione o a norma dell'articolo 349-bis, secondo comma, in quanto sarebbe assurdo ritenere che l'appellato dovesse costituirsi settanta giorni prima dell'udienza e, nel contempo, potesse proporre il proprio appello incidentale fino a venti giorni prima dell'udienza di comparizione. Peraltro, l'incertezza interpretativa determinata dal non chiaro rapporto tra le norme è stata attualmente risolta dal decreto legislativo n.164/2024 contenente disposizioni correttive e di coordinamento del D.Lgs. n. 149/2022 (c.d. Riforma Cartabia) il quale ha parzialmente modificato l'art. 347 c.p.c, prevedendo, in modo espresso, che l'appellato si debba costituire nel termine di 20 giorni prima dell'udienza indicata in citazione o di quella fissata ex art. 349 bis c.p.c.
pag. 5/9 Quanto alla forma dell'atto introduttivo, come osservato dalla parte convenuta, si rileva che la riassunzione del giudizio, soggetto al rito del lavoro ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 150 del 2011, è stata erroneamente introdotta con atto di citazione, anziché con ricorso, come previsto dall'art. 433 c.p.c. La nullità è peraltro da considerarsi sanata per il criterio della conversione dell'atto nullo per raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c), in quanto la citazione è stata depositata nella cancelleria del giudice adito, con perfezionamento delle prescrizioni formali richieste dalla legge, nel rispetto del termine ultimo per la riassunzione del processo previsto dall'art 392 c.p.c., ovvero di tre mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione (vedi Ord. Cass. n. 19754 del 17/07/2024).
Venendo al merito della controversia, alla luce della interpretazione della Suprema Corte, va accolta la domanda avanzata dalla parte attrice in riassunzione di annullamento delle Ordinanze Ingiunzioni emesse dal nella parte in Controparte_1 cui contestano a e Parte_5 Parte_2 Parte_3 Parte_4 la violazione dell'art. 3 del Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose ed irrogano a ciascuno di essi la sanzioni amministrativa pecuniaria di Euro 516.00. Come sopra esposto, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 325/2024, cassava la tesi sostenuta dalla Corte d'Appello (e prima ancora dal Tribunale), secondo cui era stato correttamente contestato l'illecito a ciascun socio della società in nome collettivo per responsabilità soggettiva per colpa, non tanto per esserne gli autori Parte_1 materiali, ma per non aver vigilato nè adottato alcun accorgimento tecnico per evitare la violazione accertata, in quanto, ai sensi degli artt. 2291-2298 c.c., gravava sugli stessi il potere-dovere di controllare e vigilare sulla complessiva attività della società, e in particolare, per quanto di rilievo, sul rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico. Riconosciuta, infatti, la natura commissiva e non omissiva della infrazione, non poteva ritenersi che tutti i soci amministratori ne fossero personalmente responsabili solo in virtù del fatto che ciascuno di essi aveva l'obbligo di rispettare le disposizioni in materia di inquinamento acustico, poiché tale circostanza non comportava di per sé e automaticamente che tutti i soci amministratori avessero tenuto la condotta positiva integrante l'illecito o avessero tenuto condotta omissiva sotto il profilo del concorso morale. Il tanto al momento della emissione delle Ordinanze Ingiunzione, Controparte_1 quanto nel corso del giudizio di prime cure, incorreva nello stesso errore interpretativo messo in luce dalla Corte remittente. Infatti, l'amministrazione si limitava ad affermare che gli amministratori non avevano adottato comportamenti atti ad evitare il superamento dei limiti sonori oggetto di sanzione, come invece avrebbero dovuto fare in forza della loro qualifica, e pertanto pag. 6/9 erano responsabili della trasgressione, sposando il ragionamento fatto proprio prima dal Tribunale di Forlì, poi dalla Corte d'Appello di Bologna, e cassato dai giudici di legittimità. Non è stato individuato dal il soggetto materialmente autore della Controparte_1 condotta commissiva né sono state allegate e provate le specifiche negligenze organizzative, tecniche o di natura gestionale in cui sarebbero incorsi i soci amministratori. Peraltro, è fatto incontestato che i soci amministratori della
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non fossero presenti in loco al momento della riscontrata violazione. Parte_1
Alla luce di quanto esposto e in considerazione del fatto che, nell'ambito dei procedimenti disciplinati dalla legge n. 689/1981, la Pubblica Amministrazione, sebbene rivesta la figura formale di parte convenuta, conserva quella sostanziale di attrice, ed è pertanto gravata dell'onere probatorio di dimostrare le ragioni di fatto e di diritto della pretesa sanzionatoria (ex plurimis Cassazione Civile, Sez. V, 1999, n. 5095), l'opposizione della parte attrice, in merito alla carenza di prova della responsabilità dei soci amministratori in relazione alla accertata violazione dell'art. 3 del Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose, merita accoglimento. Ne consegue l'illegittimità delle Ordinanze Ingiunzioni PGN 45050/2017, 45012/2017, 45027/2017 e 45038 nella parte in cui contestano la infrazione, con ingiunzione al pagamento della relativa sanzione amministrativa pecuniaria, a e . Parte_5 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Diverso discorso va fatto quanto alla posizione della . Parte_1
L'art. 6 co 3 legge 689 del 1981 prevede che, qualora l'illecito amministrativo sia commesso da soggetto che abbia la qualità di dipendente o di legale rappresentante di un ente, l'ente è tenuto solidalmente al pagamento delle somme corrispondenti alle sanzioni irrogate. Le Sezioni Unite della Suprema Corte, chiamate a pronunciarsi in merito alla natura e funzione di tale obbligazione solidale, hanno affermato che la ratio della solidarietà prevista dalla L. n. 689 del 1981 art. 6, non è solo quella di rafforzare il credito in funzione di garanzia del pagamento della somma dovuta dall'autore del fatto, ma anche e soprattutto di irrobustire la capacità reattiva e afflittiva del sistema sanzionatorio, perseguendo uno scopo pubblicistico di deterrenza generale nei confronti di quanti, persone fisiche o enti, abbiano interagito con il trasgressore rendendo possibile la violazione, e sollecitando, dunque, la vigilanza di quest'ultimi, chiamati a rispondere del fatto altrui. Ne consegue che l'obbligazione del corresponsabile solidale possiede una propria autonomia e non è legata a quella dell'obbligato in via principale da un rapporto di accessorietà e dipendenza. Non vi, dunque, un legame necessario tra le due obbligazioni, l'una potendo sussistere anche senza l'altra (Cass Sez Un 22082/2017).
pag. 7/9 Dando seguito a tale indirizzo interpretativo, è stato affermato dalla Suprema Corte che
“…il venir meno, per qualsiasi motivo, dell'obbligazione dell'autore materiale dell'infrazione non comporta l'automatica esclusione dell'obbligazione a carico dell'obbligato solidale. L'identificazione e l'indicazione dell'autore materiale della violazione non costituiscono requisito di legittimità dell'ordinanza-ingiunzione emessa nei confronti dell'obbligato solidale, essendo la ratio della responsabilità di quest'ultimo quella di evitare che l'illecito resti impunito quando sia impossibile identificare l'autore della trasgressione e sia invece facilmente identificabile il soggetto obbligato solidalmente.” (Cass. ord. 33027 del 28/11/2023). Alla luce di ciò, non coglie nel segno l'eccezione della parte ricorrente, riproposta in appello, per cui la non potrebbe essere chiamata a rispondere in Parte_1 solido ex art. 6 co. 3 L. 689/1981, in quanto l'estinzione dell'obbligazione dell'autore dell'infrazione comporterebbe ex se l'esclusione della obbligazione solidale della società, legata alla prima da un rapporto di accessorietà e dipendenza. Si osserva che la mancata identificazione dell'autore materiale della violazione amministrativa può rilevare, al più, per finalità di ordine probatorio, quando sorga questione riguardo alla sussistenza dell'illecito o sul nesso soggettivo tra la commissione di questo e le funzioni o incombenze esercitate dal trasgressore. Ebbene, nella vicenda in esame è indiscusso che le rilevazioni fonometriche eseguite in data 22.8.2012, dalle ore 22:16 alle ore 23:32 circa, presso il pubblico esercizio bar
“Chiosco Giardini Savelli”, gestito dalla attestavano il Parte_1 superamento da parte delle immissioni sonore prodotte dall'attività musicale ivi effettuata dei limiti stabiliti dall'art. 3 del Regolamento per la disciplina delle attività rumorose del Comune di Non vi è dubbio, quindi, in merito alla commissione CP_1 dell'illecito nell'ambito della attività di pubblico esercizio gestita dalla società predetta. Sul punto l'appello è pertanto infondato.
Risulta, invece, fondata e merita accoglimento la richiesta di contenimento nel minimo edittale della sanzione legittimamente irrogata alla società (per importo, dunque, di Euro 258,00). Va, infatti, considerato, nonostante non sia esiguo il superamento del limite massimo di esposizione al rumore in facciata stabilito dall'art. 3, tabella 1, punto 4 del regolamento comunale, pari a 6,5 dB(A), che, come risulta dal Rapporto dell' , la violazione Pt_7 era da attribuirsi non solo all'intensità della musica riprodotta, ma anche alla stretta vicinanza dei soggetti ricettori alle sorgenti sonore. Circostanza che determinava una situazione di criticità acustica tale da rendere difficile il rispetto del limite di esposizione in facciata LAeq di 70 dB(A) sul fronte dei soggetti sensibili per qualsiasi attività di intrattenimento musicale svolta all'esterno.
Quanto alle spese di lite, ritiene questa Corte che vadano integralmente compensate per tutti i gradi di giudizio, attesa la reciproca soccombenza e la complessità delle questioni pag. 8/9 affrontate, sulle quali è stata chiamata a pronunciarsi in molteplici occasioni la Corte di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando in sede di rinvio disposto dalla S.C. con ordinanza n.325/2024, così provvede:
- annulla integralmente le Ordinanze Ingiunzioni emesse dal PGN Controparte_1
45050/2017, 45012/2017, 45027/2017 e annulla la Ordinanza Ingiunzione 45038/2017 nella parte in cui comminava a , in qualità di socio amministratore con Parte_4 legale rappresentanza della società, la sanzione amministrativa di 516 Euro;
- riduce la sanzione applicata alla con Ordinanza Ingiunzione Parte_1
45038/2017 al minimo edittale;
- compensa le spese di lite di tutti i gradi del giudizio.
Bologna, 17/10/2025
Il Consigliere est. Il Presidente Maria Laura Benini Maria Cristina Salvadori
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