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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/07/2025, n. 2143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2143 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Giudice Dott. Alfredo Granata, decorsi i termini ex art.190 c.p.c., concessi all'esito dell'udienza del 18-03-2025 tenutasi in modalità cartolare, ex art 127 ter c.p.c. ha pronunciato, in relazione al proc. n. r.g.759-2021 ,la seguente
SENTENZA
Tra
c.f. , rappresentato e difeso dell'Avv. De Parte_1 C.F._1
Rosa Vincenzo, domiciliato come in atti
- ATTORE –
C O N T R O
in persona del legale rapp.te pro tempore, quale Ente designato Controparte_1 per la Regione Campania alla gestione del Fondo Generale Vittime della Strada, P.IVA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Micaela Ottomanno, domiciliata come in P.IVA_1 atti,
-
CONVENUTA -
CONCLUSIONI:
come da atti e verbali
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La controversia ha per oggetto l'accertamento dei danni fisici patiti dall' attore, in seguito al sinistro stradale avvenuto il 26-08-2019 alle ore 18 circa in Acerra lungo la via Via Grazia Deledda, mentre percorreva detta via con direzione di marcia verso il
C.so della Resistenza, a bordo del motociclo Honda Foresight targato F31169.
In particolare, secondo quanto asserito nell'atto introduttivo, l'attore, nelle circostanze di tempo e di luogo sopra indicate, “ è stato investito da un'autovettura che percorreva il senso di marcia opposto, la quale in fase di sorpasso ha invaso la corsia di marcia dell'attore scaraventandolo a terra per poi dileguarsi rapidamente senza soccorrere
l'infortunato“.
In seguito all'evento l'attore veniva trasportato, presso la clinica “Villa dei Fiori” di
Acerra, ove gli venivano riscontrate lesioni, così come documentate in atti.
Esponeva, infine, parte attrice, che, il veicolo investitore, subito dopo l'investimento, si dileguava facendo perdere le proprie tracce ed inoltre che, né il , né, Parte_1 tantomeno, gli astanti, intendi a soccorrere l'infortunato, riuscivano a rilevare il numero di targa del veicolo pirata.
Si costituiva in giudizio, l'odierna convenuta la quale formulava molteplici eccezioni e chiedendo, tra l'altro, : “-dichiarare la nullità della citazione, ex art. 164 c.p.c.; -dichiarare
l'improponibilità della domanda attesa l'assenza dei requisiti di cui agli art.li 287, comma
1 e 4 e art. 283 lett.a e 148 del D. Lgs n. 209/05; -nel merito dichiarare l'improponibilità e
l'inammissibilità della domanda attorea;
-rigettare la domanda, poiché infondata in fatto ed in diritto, non provata e carente sotto il profilo del nesso causale;
- sempre in via preliminare, ma subordinatamente, statuire sull'eccepita carenza di legittimazione attiva, nonché, sulla carenza dell'interesse ad agire, e sulla carenza della legittimazione passiva e di conseguenza, dichiarare l'improcedibilità della domanda attrice, mancando allo stato la prova dell'esistenza dei presupposti richiesti dall'art. 283 lett. a del Nuovo Codice delle
Assicurazioni; -in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, riconoscere ex art. 2054 comma 2 c.c. un equo concorso di colpa..;
Istruito, il presente giudizio, sia documentalmente, come da documenti versati in atti, che oralmente, attraverso l'escussione di testimone, indicato da parte attorea, ed esperita, inoltre, la consulenza tecnica d'ufficio medica sulla persona dell'attore- danneggiato, successivamente la causa veniva rinviata ex art 189 c.p.c. all'udienza del
18-03-2025 , all'esito di tale udienza riservata in decisione con i termini ordinari ex art.190 c.p.c. In via preliminare, va dichiarata la procedibilità della domanda attorea, essendo, la stessa, preceduta da regolare costituzione in mora nei confronti della evocata compagnia di assicurazione e contenente tutti gli elementi richiesti dagli artt. 145/148 del DLGS n. 209 del 2005 e successive modifiche ed integrazione, nonché la comunicazione espressa per conoscenza alla , come statuito dall'art. 287 CP_2 della mentovata normativa.
Parimenti, va osservato che, le diffide risultano recapitate ai prefati soggetti giuridici e a fronte di un giudizio incoato, con pieno rispetto della decorrenza dei termini minimi di legge, onde dare inizio all'accertamento processuale.
Non coglie nel segno, poi, la difesa di parte convenuta in merito alla nullità dell'atto introduttivo per carenza di elementi fondamentali, in quanto, dalla lettura del libello introduttivo è possibile enucleare in maniera sufficiente e chiara quali sono i soggetti del processo oltre che il petitum e la causa petendi.
In ordine alla legittimazione ad agire in giudizio, occorre evidenziare che, la documentazione sanitaria versata è chiaramente riconducibile alla persona dell'attore, venendo meno ogni altra considerazione preclusiva alla disamina dell'istanza giudiziale ed all'interesse ad agire, pienamente soddisfatto a mente di quanto statuito dall'art. 100 c.p.c.
Riguardo alla legittimazione passiva sussiste la legittimazione della convenuta, in quanto, com'è noto, nel caso di sinistro causato da veicolo rimasto ignoto, la legittimazione passiva della domanda si radica in capo all'impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo Vittime della Strada ( quale soggetto tenuto al risarcimento ai sensi dell'art. 19 legge n.990/1969), che, nel caso di specie, risulta essere la quale impresa designata per la regione Campania, per Controparte_1
i risarcimenti dovuti dal Fondo Vittime della Strada.
Analizzando il merito della domanda, va detto che, la stessa è meritevole di accoglimento, nei limiti di quando si dirà in seguito.
Deve essere innanzitutto precisato che nelle fattispecie come quelle in esame, come chiarito dalla Suprema Corte, grava sul danneggiato, l'onere di provare la modalità del sinistro, l'attribuzione dello stesso alla condotta dolosa o colposa del conducente di altro veicolo e, in terzo luogo, che tale veicolo è rimasto sconosciuto ( cfr. Cass. civ. n. 10484
2001 e 12304/2005).
Con riferimento alla terza condizione enunciata, premesso che l'attore deve provare nella sua interezza il fatto da cui è derivato il danno subito, in merito alla necessità, o meno, di produrre una querela contro ignoti in ipotesi di richiesta di risarcimento danni avverso il FGVS seguito da un giudizio, va detto che, sussiste, ormai, un indirizzo ermeneutico della Suprema Corte in materia , secondo cui “la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell'impresa designata per conto del Fondo di
Garanzia vittime della strada, di presentare una denuncia o una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio”, dato che “l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato”.
Sicché il giudice di merito potrà “tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda” (ex multis,Cass. Sez. III, 17 febbraio
2016, n. 3019; Cass. civile ,ordinanza n. 18097/2020 ).
Per l'effetto, deve escludersi la previsione di ogni automatismo tra la mancata presentazione della denuncia e il rigetto della domanda, non potendo il giudice di merito verificare se l'attore abbia “fornito la prova che il veicolo investitore era rimasto sconosciuto, prescindendo del tutto dal contenuto delle acquisite dichiarazioni testimoniali sulle modalità del sinistro e sul repentino allontanamento del veicolo investitore” (Cassazione Sez. III, n. 3019 del 2016).
Principio ribadito anche da una recente pronuncia della Suprema Corte la quale ha affermato che “ In tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di procedibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita nei confronti dell'impresa designata dal fondo di garanzia per le vittime della strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenze della vittima ( Cass. civile sez. 6 del 12 Luglio 2022 n. 21983). Giova evidenziare che, in ogni caso, parte attrice, così come documentato in atti, per il presente sinistro, in data 05-10-2018, ha presentato denuncia-querela contro ignoti presso la Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Nola e quest'ultima ha avanzato richiesta di archiviazione datata 06-10-2021.
In punto di diritto, deve essere innanzitutto precisato che, la fattispecie in esame, così come descritta dalla parte attrice, è disciplinata dall'art.2054 c.c. Tale art. prevede al comma 1 “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo sé non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Al comma 2 prevede che .” in caso di scontro tra veicoli si presume fino a prova contraria che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno…”, il tutto, ovviamente, a condizione che sia accertato il nesso di causalità tra la circolazione del veicolo e il danno.
Secondo la Corte, in prima battuta il danneggiato dovrà dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, dovrà provare il nesso causale tra l'evento e il danno subito, dovrà, cioè, dimostrare che, il sinistro è avvenuto a causa di una situazione posta in essere dalla condotta imprudente del conducente il veicolo antagonista, senza il quale il danno non si sarebbe verificato.
Secondo la giurisprudenza (Cass. 9528/2012; Cass. 21130/2013), la presunzione di corresponsabilità ha natura sussidiaria e trova applicazione:
• nel caso in cui non sia possibile stabilire il grado della colpa dei due conducenti,
• oppure risulti impossibile ricostruire la dinamica del sinistro.
Tornando al caso in esame, bisogna stabilire sé, nel caso di specie, alla luce del materiale probatorio versato in atti, possa ritenersi provato il fatto così come narrato da parte attrice, in nesso causale tra fatto e danno ed, infine, la responsabilità esclusiva( o prevalente) del conducente veicolo pirata( in mancanza, in tale ultima ipotesi, risulterà applicabile, la norma sussidiaria, ossia il comma 2 dell'art. 2054 c.c..
Particolare rilevanza assumono al riguardo le prove testimoniali assunte nel presente giudizio.
Ciò posto, il teste, , escusso all'udienza del 16 -05- 2023, ha Testimone_1 affermato, tra l'altro :” sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto ero presente ai fatti che espongo a seguito delle domande poste ed ammesse;
..; ero in Acerra alla Via Deledda all'uscita della prefata salumeria , allorchè ho visto giungere uno scooter provenire da un gruppo di palazzine denominato “ Congo” : mi trovavo sul marciapiede sito dinanzi ad una strada a doppio senso di circolazione e visto sopraggiungere detto motoveicolo dalla mia destra, condotto dal sig. ; sull'altro lato della strada Parte_1 procedeva una FI UN di colore bianco che stava effettuando un sorpasso ad una RD
IE ; la UN .nel fare tale manovra, urtava sul lato sinistro lo scooter provocando la caduta del conducente;
preciso che la FI UN non si è fermata ed ha proseguito la propria corsa;
mi sono avvicinato al malcapitato ed ho constatato che lo stesso indossasse il casco protettivo sul capo e si lamentava per dolori al torace;
..; era il giorno 26 settembre del 2018
e erano le ore 18 circa;
; il punto d'urto era a circa un metro da me;
l'autovettura urtava lo scooter con il lato destro;
a questo punto il teste ritiene di correggersi indicando che il lato sinistro in luogo del destro”; -va evidenziato che in tale verbale di udienza viene evidenziato che- l'Avv . di parte convenuta ritiene che la correzione sua tardiva, il testimone ha, inoltre, riferito: “ il lato su cui cadeva il motociclista era il sinistro. ho provveduto ad alzare da terra
l'infortunato e l'ho accompagnato sul FI Doblò;..; Non ricordo se la strada presentasse una linea di mezzeria;
..; non ho seguito del tutto il percorso del veicolo dopo l'impatto; non posso descrivere i danni allo scooter;
l'auto investitrice andava verso una rotatoria;
lo scooter nel procedere manteneva la destra;
in effetti nell'effettuare il sorpasso di altra ( RD IE) la
FI UN si portava verso la corsia percorsa dallo scooter;
stante la rapidità degli eventi non sono riuscito a riportare il numero di targa né a scattare una foto con il cellulare;
non ricordo le condizioni del traffico veicolare”.
L'ulteriore testimone, , escusso all'udienza del 29 -06- 2023 ha Testimone_2 sostanzialmente data riscontro alle dichiarazioni rese dal testimone Tes_3 ha affermato :” sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto nella occasione
[...] del sinistro mi trovavo ad Acerra per una visita di cortesia, terminata la quale mi sono incamminata per dirigermi verso casa;
ricordo che nei pressi di una rotatoria a tre bracci ho visto una autovettura , una FI UN di colore bianco, effettuare un sorpasso ad altro autoveicolo ed impattare con uno scooter che proveniva dalla opposta corsia di marcia ( ovvero da Via Deledda) e proseguente verso Via B. Buozzi;
il sinistro si verificò ad una distanza dalla mia posizione di poco più di due metri;
l'auto sorpassante si spostò nella corsia opposta di marcia durante la manovra di sorpasso;
circa l'impatto tra i veicoli posso affermare che la FI UN con molta probabilità abbia urtato lo scooter con il proprio lato sinistro, impattando il motoveicolo sulla ruota. a seguito dell'impatto il conducente dello scooter rovinava a terra. ricordo perfettamente che l'autovettura che ingenerò il sinistro non si fermo e proseguì la propria corsa verso via Deledda;
mi sono avvicinata al conducente dello scooter, al momento in cui è stato levato il caso protettivo ho riconosciuto il mio ex suocero ( ); non ho avuto modo di riportare la targa della vettura Parte_1 ingenerante il sinistro in virtù della velocità degli eventi;
non ho pensato, a guardare la targa del veicolo. l colore dello scooter dal qual che ricordo era scuro;
non posso descrivere con precisione i danni riportati dal motoveicolo.”
È ben evidente che, le dichiarazioni dei testimoni, in uno con la documentazione versata in atti, confermano che l'attore mentre transitava regolarmente su Via al Deledda a bordo di uno scooter provenire da un gruppo di palazzine denominato “ Congo” ,in una strada a doppio senso di circolazione, sull'altro lato della strada procedeva una FI
UN di colore bianco che stava effettuando un sorpasso ad una RD IE;
la UN
.nel fare tale manovra, urtava sul lato sinistro lo scooter provocando la caduta del conducente;
i testi hanno precisato che, la FI UN non si è fermata ed ha proseguito la propria corsa;
va evidenziato, come sopra detto, che, in un primo momento il teste affermato l'autovettura urtava lo scooter con il lato destro;
a questo punto il teste ritiene di correggersi indicando che il lato sinistro in luogo del destro;
In conseguente di tale evento l'attore riportava danni alla persona, descritti nella documentazione medica versata in atti.
Mentre, non è emerso nel corso del giudizio, quale fosse la posizione precisa, nella carreggiata (al suo margine, in prossimità della linea di mezzeria..), in cui si trovava motociclo dell'attore al momento dell'invasione di corsia dell'auto pirata, la distanza in cui si sono venuti a trovare i due veicoli nel momento della ”virata “ da parte dell'attore, gli spazi di manovra e soprattutto la condotta-reazione tenuta dall'attore in tali istanti.
Ai fini probatori, in assenza di elementi contrari, questo giudice, ritiene, per un verso, che siano state soddisfatte le esigenze minime poste in essere dall'art. 2697 c.c in combinato disposto all'art.283 del dlgs n. 209/2005, lì dove si richiede che il veicolo deve essere rimasto” non identificato”.
Quindi può ritenersi assolto l'onere probatorio incombente su parte attrice, avendo dimostrato i fatti così come indicati nell'atto introduttivo e la sussistenza del nesso eziologico sotteso all'evento in cui è occorsa.
Dunque, il fatto, l'evento e l'esistenza del nesso causale, della cui prova è tenuta parte attrice, può ritenersi accertata, nei limiti di cui sopra, da quanto emerso dall'istruttoria del giudizio.
Tuttavia, per altro rispetto, si ritiene che, per i motivi sopra esposti, seppur può ritenersi assolto l'onere probatorio incombente su parte attrice, avendo dimostrato i fatti così come indicati nell'atto introduttivo e la sussistenza del nesso eziologico sotteso all'evento in cui è occorsa, risulta chiaro, all'esito dell'istruzione probatoria.,, che non è stata offerta la prova, ad opera di parte attrice, della esclusiva (oppure prevalente) responsabilità del veicolo pirata.
Di conseguenza, ex art. 2054 comma 2 c.c. , si presume che entrambi i veicoli abbiano concorso, in ugual misura a provocare il danno.
Attesa anche la genericità delle dichiarazioni testimoniali.
Infatti il testimone non è stato in grado di riferire i danni allo Tes_1 scooter(ugualmente il testimone ) , né, tantomeno, le condizioni del traffico veicolare. Tes_2
La Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 18 maggio – 19 luglio 2018, n. 19197, nell'affrontare un caso analogo, ha confermato la decisione del Giudice che aveva ritenuto di applicare l'art.2054 c. 2, in mancanza di elementi di valutazione per stabilire il grado di colpa dei conducenti, affermando testualmente “Il Giudice di merito ha quindi ritenuto, in assenza di altri parametri di valutazione in concreto del grado di colpa ascrivibile ai singoli conducenti, di applicare la presunzione di pari responsabilità prevista dal comma 2 dell'art. 2054 c.c., conformandosi in tal modo agli arresti giurisprudenziali di questa Corte, sopra richiamati. Né vale in contrario il richiamo operato dalla ricorrente alla giurisprudenza penale di questa Corte che ha statuito, in tema di responsabilità colposa da sinistri stradali, che il conducente di un veicolo non può essere chiamato a rispondere delle conseguenze lesive di uno scontro per non avere posto in essere una manovra di emergenza, qualora si sia venuto a trovare in una situazione di pericolo dovuta all'altrui condotta di guida illecita, non utilmente ed agevolmente percepibile, tenuto conto dei tempi di avvistamento, della repentinità della condotta del soggetto antagonista, dei concreti spazi di manovra, dei necessari tempi di reazione psicofisica (cfr. Corte cass. Sez. 4, Sentenza n. 1031 del 30/10/2002 Ud. (dep.
14/01/2003); id. Sez. 4, Sentenza n. 29442 del 24/06/2008 Ud. (dep. 16/07/2008)), solo che si osservi come il principio di diritto enunciato presupponga la prova - del tutto assente nel caso di specie - di circostanze di tempo e luogo tali da non rendere utilmente ed agevolmente percepibile il pericolo (tenuto conto dei tempi di avvistamento, della repentinità o meno della condotta del soggetto antagonista, degli spazi di manovra, dei necessari tempi di reazione psico-fisica) e da impedire una efficace e tempestiva manovra di emergenza, escludendo quindi del tutto gli stessi profili di responsabilità invece individuati nella condotta di guida della B. dal Tribunale.
Passando, poi, alla valutazione dei danni subiti : è stato conferito incarico al CTU, dott. al quale sono stati posti i quesiti attinenti la compatibilità Persona_1 tra le lesioni riportate e il sinistro per cui è causa, alla quantificazione delle lesioni considerate permanenti e quelle temporanee, loro incidenza sulla capacità lavorativa, nonché computo delle spese mediche occorrenti per le cure fino alla guarigione completa.
Ciò posto, va detto che l'elaborato peritale, è stato sufficientemente esauriente in merito alle singole questioni poste e rappresentato da conclusioni certe in merito ai dati essenziali occorrenti per decidere sul punto.
Il C.T.U., come detto, afferma che risulta comprovato il nesso di causalità tra l'evento, così come decritto, e il danno riportato dall'attore.
Fatta tale premessa, è doveroso analizzare le singole voci di danno alla persona rilevate nella C.T.U.
Riguardo al danno biologico permanente il consulente afferma sussista una percentuale di invalidità biologica permanente pari al 8 %.
Riguardo all'invalidità temporanea.
Il C.T.U. afferma che vi è stata una invalidità temporanea totale per giorni 30; una invalidità temporanea parziale al 75% pari a giorni 20; un invalidità temporale parziale al 50% pari a giorni 10.
Non vi sono riflessi reddituali sulla capacità lavorativa specifica.
In relazione alle diverse tipologie di danno va evidenziato quanto segue.
All'interno della generica lesione della salute e dei suoi profili dinamico-relazionali possono sussistere conseguenze comuni a tutte i soggetti che hanno quel grado di invalidità e conseguenze particolari che abbiano comportato, cioè, un il pregiudizio alla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi similari. Nel primo caso vi sarà una liquidazione, in ossequio ad una dimostrazione del grado di invalidità, nel secondo caso è richiesta la prova concreta ed effettiva del maggior danno subito al fine di ottenerne il risarcimento tramite la personalizzazione del danno. La Suprema corte ha affermato al riguardo: “In applicazione di tali princìpi, questa Corte ha già stabilito che soltanto in presenza di circostanze "specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Sez. 3,
Sentenza n. 23778 del 07/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014).” Infatti la Suprema Corte ha di recente affermato “La personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo, ma richiede l'individuazione – da parte del giudice – di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare.
Pertanto, le conseguenze dannose “comuni” – ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe – non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento”( Cass. sentenza del 27 maggio 2019 n. 14364).
Tale principio è stato ribadito, di recente, dalla Cassazione -con ordinanza n. 26805 del
12.09.2022 -, la quale è intervenuta per fare ancora una volta chiarezza sulle differenze semantiche e ontologiche esistenti tra il danno biologico, il danno morale e la personalizzazione. Ribadendo che il danno morale è una categoria autonoma rispetto al danno biologico e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto autonomo e indipendente dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato e che costituiscono come detto l'essenza del danno biologico.
Anche il danno morale, così come pacificamente sostenuto dalla giurisprudenza, va rigorosamente provato dalla parte.
Nel caso di specie si ritiene che non sussistono i presupposti per la personalizzazione in aumento del danno biologico, in quanto a parere di questo giudicante, non sussistono circostanze peculiari, idonee a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare.
Riguardo al danno morale, allo stesso modo, non risulta, in alcun modo, provato detta voce i danno.
In virtù di quanto affermato dal consulente, nella sua relazione, pertanto, si ritiene di poter procedere a riconoscere all'attore il risarcimento di seguito indicato.
Partendo dall'età del danneggiato all'epoca del sinistro (anni 63 ) si ritiene congruo, all'esito della c.t.u. e dei successivi chiarimenti forniti, di dover riconoscere 8 punti di danno biologico, quale percentuale di invalidità permanente derivante dal sinistro per cui è causa, e quindi, conseguentemente, procedere ad una quantificazione tabellare dell' invalidità permanente.
Ai sensi dell'art. 139 del “Codice delle Assicurazioni Private”( Decreto Legislativo 209 del 2015) si riconosce all'attore il danno di seguito indicato. Riguardo al danno biologico permanente, riconosciuto nella misura del 8%, applicando l'importo di € 947,30 come punto base, avremo un importo di € 11.697,26.
In relazione all' invalidità temporanea, applicando il valore di 55,24 al giorno vengono riconosciuti i seguenti importi.
Per l'invalidità temporanea totale, riconosciuta nella misura di giorni 30, l'importo riconosciuto all'attore sarà di € 1.657,200; per l'invalidità temporanea parziale del 75
% , riconosciuta nella misura di 20 giorni, l'importo riconosciuto all'attore sarà di €
828,60 ; per l'invalidità temporanea parziale del 50 % riconosciuta nella misura di 10 giorni, l'importo riconosciuto all'attore sarà di € 276,20;.
Totalizzando queste voci di danno, derivante da invalidità temporanea, l'ammontare dello stesso sarà di € 2.762,00 .
Di conseguenza sommando tale voci di danno : € 11.697,26 (danno biologico permanente) + € 2.762,00 ( invalidità temporanea), né deriva un totale di € 14.459,26.
Nessuna incidenza, inoltre, è stata rilevata dal consulente in merito alla ridotta capacità lavorativa.
Nessuna altra voce di danno fisico va riconosciuta se non gli interessi di legge e la rivalutazione monetaria, dalla data dell'evento.
Tale importo va ridotto del 50% in virtù del concorso di colpa dell'attore, come sopra motivato, l'importo complessivo finale riconosciuto all'attore, ammonta ad € 7.229,63.
Nessuna altra voce di danno va riconosciuta, se non gli interessi di legge e la rivalutazione monetaria, dalla data dell'evento.
Pertanto, la somma spettante a parte attrice ammonta ad € 7.229,63 da rivalutare, in base agli indici Istat, dalla data dell'evento sino alla data della presente sentenza, oltre interessi in misura legale sulla somma capitale via via rivalutata sulla base dell'indice Istat dall'evento sino alla data della presente sentenza, oltre interessi legali sulla somma finale così determinata dalla data della presente sentenza al saldo;
Le spese e competenze seguono vanno poste a carico della parte convenuta, pertanto sono liquidate, come da dispositivo secondo i parametri del DM 2014 n.55 e s.m.., applicando, tuttavia, lo scaglione di riferimento che effettivamente è emerso dal presente giudizio, nei suoi valori minimi, stante la modestia difficoltà del giudizio .
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile in persona del G.U. dott. Alfredo Granata, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 795-2021 R.G., così provvede:
• In accoglimento parziale della domanda attorea :
- dichiara il concorso di colpa, nella misura del 50% cadauno, sussistente tra i veicoli coinvolti nel sinistro;
- condanna , per lo effetto, la in persona del legale rapp.te Controparte_1 pro tempore, quale Ente designato per la Regione Campania alla gestione del
Fondo Generale Vittime della Strada a pagare all'attore la Parte_1 somma di € 7.229,63, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, come da parte motiva:
- condanna, altresì, la in persona del legale rapp.te pro Controparte_1 tempore, quale Ente designato per la Regione Campania al pagamento delle spese e competenze di lite che si liquidano in € 2.540,00 oltre € 545,00 di verosimili esborsi, oltre spese generali 15% oltre IVA e CPA., a favore dell'avv. di parte attorea, dichiaratosi, antistatario
- pone definitivamente a carico, della convenuta le spese e competenze della
C.T.U, liquidate con separato decreto.
.
Così deciso in Nola, lì 10 07 2025 Il G.U.
Dr. Alfredo Granata
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Giudice Dott. Alfredo Granata, decorsi i termini ex art.190 c.p.c., concessi all'esito dell'udienza del 18-03-2025 tenutasi in modalità cartolare, ex art 127 ter c.p.c. ha pronunciato, in relazione al proc. n. r.g.759-2021 ,la seguente
SENTENZA
Tra
c.f. , rappresentato e difeso dell'Avv. De Parte_1 C.F._1
Rosa Vincenzo, domiciliato come in atti
- ATTORE –
C O N T R O
in persona del legale rapp.te pro tempore, quale Ente designato Controparte_1 per la Regione Campania alla gestione del Fondo Generale Vittime della Strada, P.IVA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Micaela Ottomanno, domiciliata come in P.IVA_1 atti,
-
CONVENUTA -
CONCLUSIONI:
come da atti e verbali
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La controversia ha per oggetto l'accertamento dei danni fisici patiti dall' attore, in seguito al sinistro stradale avvenuto il 26-08-2019 alle ore 18 circa in Acerra lungo la via Via Grazia Deledda, mentre percorreva detta via con direzione di marcia verso il
C.so della Resistenza, a bordo del motociclo Honda Foresight targato F31169.
In particolare, secondo quanto asserito nell'atto introduttivo, l'attore, nelle circostanze di tempo e di luogo sopra indicate, “ è stato investito da un'autovettura che percorreva il senso di marcia opposto, la quale in fase di sorpasso ha invaso la corsia di marcia dell'attore scaraventandolo a terra per poi dileguarsi rapidamente senza soccorrere
l'infortunato“.
In seguito all'evento l'attore veniva trasportato, presso la clinica “Villa dei Fiori” di
Acerra, ove gli venivano riscontrate lesioni, così come documentate in atti.
Esponeva, infine, parte attrice, che, il veicolo investitore, subito dopo l'investimento, si dileguava facendo perdere le proprie tracce ed inoltre che, né il , né, Parte_1 tantomeno, gli astanti, intendi a soccorrere l'infortunato, riuscivano a rilevare il numero di targa del veicolo pirata.
Si costituiva in giudizio, l'odierna convenuta la quale formulava molteplici eccezioni e chiedendo, tra l'altro, : “-dichiarare la nullità della citazione, ex art. 164 c.p.c.; -dichiarare
l'improponibilità della domanda attesa l'assenza dei requisiti di cui agli art.li 287, comma
1 e 4 e art. 283 lett.a e 148 del D. Lgs n. 209/05; -nel merito dichiarare l'improponibilità e
l'inammissibilità della domanda attorea;
-rigettare la domanda, poiché infondata in fatto ed in diritto, non provata e carente sotto il profilo del nesso causale;
- sempre in via preliminare, ma subordinatamente, statuire sull'eccepita carenza di legittimazione attiva, nonché, sulla carenza dell'interesse ad agire, e sulla carenza della legittimazione passiva e di conseguenza, dichiarare l'improcedibilità della domanda attrice, mancando allo stato la prova dell'esistenza dei presupposti richiesti dall'art. 283 lett. a del Nuovo Codice delle
Assicurazioni; -in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, riconoscere ex art. 2054 comma 2 c.c. un equo concorso di colpa..;
Istruito, il presente giudizio, sia documentalmente, come da documenti versati in atti, che oralmente, attraverso l'escussione di testimone, indicato da parte attorea, ed esperita, inoltre, la consulenza tecnica d'ufficio medica sulla persona dell'attore- danneggiato, successivamente la causa veniva rinviata ex art 189 c.p.c. all'udienza del
18-03-2025 , all'esito di tale udienza riservata in decisione con i termini ordinari ex art.190 c.p.c. In via preliminare, va dichiarata la procedibilità della domanda attorea, essendo, la stessa, preceduta da regolare costituzione in mora nei confronti della evocata compagnia di assicurazione e contenente tutti gli elementi richiesti dagli artt. 145/148 del DLGS n. 209 del 2005 e successive modifiche ed integrazione, nonché la comunicazione espressa per conoscenza alla , come statuito dall'art. 287 CP_2 della mentovata normativa.
Parimenti, va osservato che, le diffide risultano recapitate ai prefati soggetti giuridici e a fronte di un giudizio incoato, con pieno rispetto della decorrenza dei termini minimi di legge, onde dare inizio all'accertamento processuale.
Non coglie nel segno, poi, la difesa di parte convenuta in merito alla nullità dell'atto introduttivo per carenza di elementi fondamentali, in quanto, dalla lettura del libello introduttivo è possibile enucleare in maniera sufficiente e chiara quali sono i soggetti del processo oltre che il petitum e la causa petendi.
In ordine alla legittimazione ad agire in giudizio, occorre evidenziare che, la documentazione sanitaria versata è chiaramente riconducibile alla persona dell'attore, venendo meno ogni altra considerazione preclusiva alla disamina dell'istanza giudiziale ed all'interesse ad agire, pienamente soddisfatto a mente di quanto statuito dall'art. 100 c.p.c.
Riguardo alla legittimazione passiva sussiste la legittimazione della convenuta, in quanto, com'è noto, nel caso di sinistro causato da veicolo rimasto ignoto, la legittimazione passiva della domanda si radica in capo all'impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo Vittime della Strada ( quale soggetto tenuto al risarcimento ai sensi dell'art. 19 legge n.990/1969), che, nel caso di specie, risulta essere la quale impresa designata per la regione Campania, per Controparte_1
i risarcimenti dovuti dal Fondo Vittime della Strada.
Analizzando il merito della domanda, va detto che, la stessa è meritevole di accoglimento, nei limiti di quando si dirà in seguito.
Deve essere innanzitutto precisato che nelle fattispecie come quelle in esame, come chiarito dalla Suprema Corte, grava sul danneggiato, l'onere di provare la modalità del sinistro, l'attribuzione dello stesso alla condotta dolosa o colposa del conducente di altro veicolo e, in terzo luogo, che tale veicolo è rimasto sconosciuto ( cfr. Cass. civ. n. 10484
2001 e 12304/2005).
Con riferimento alla terza condizione enunciata, premesso che l'attore deve provare nella sua interezza il fatto da cui è derivato il danno subito, in merito alla necessità, o meno, di produrre una querela contro ignoti in ipotesi di richiesta di risarcimento danni avverso il FGVS seguito da un giudizio, va detto che, sussiste, ormai, un indirizzo ermeneutico della Suprema Corte in materia , secondo cui “la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell'impresa designata per conto del Fondo di
Garanzia vittime della strada, di presentare una denuncia o una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio”, dato che “l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato”.
Sicché il giudice di merito potrà “tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda” (ex multis,Cass. Sez. III, 17 febbraio
2016, n. 3019; Cass. civile ,ordinanza n. 18097/2020 ).
Per l'effetto, deve escludersi la previsione di ogni automatismo tra la mancata presentazione della denuncia e il rigetto della domanda, non potendo il giudice di merito verificare se l'attore abbia “fornito la prova che il veicolo investitore era rimasto sconosciuto, prescindendo del tutto dal contenuto delle acquisite dichiarazioni testimoniali sulle modalità del sinistro e sul repentino allontanamento del veicolo investitore” (Cassazione Sez. III, n. 3019 del 2016).
Principio ribadito anche da una recente pronuncia della Suprema Corte la quale ha affermato che “ In tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di procedibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita nei confronti dell'impresa designata dal fondo di garanzia per le vittime della strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenze della vittima ( Cass. civile sez. 6 del 12 Luglio 2022 n. 21983). Giova evidenziare che, in ogni caso, parte attrice, così come documentato in atti, per il presente sinistro, in data 05-10-2018, ha presentato denuncia-querela contro ignoti presso la Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Nola e quest'ultima ha avanzato richiesta di archiviazione datata 06-10-2021.
In punto di diritto, deve essere innanzitutto precisato che, la fattispecie in esame, così come descritta dalla parte attrice, è disciplinata dall'art.2054 c.c. Tale art. prevede al comma 1 “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo sé non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Al comma 2 prevede che .” in caso di scontro tra veicoli si presume fino a prova contraria che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno…”, il tutto, ovviamente, a condizione che sia accertato il nesso di causalità tra la circolazione del veicolo e il danno.
Secondo la Corte, in prima battuta il danneggiato dovrà dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, dovrà provare il nesso causale tra l'evento e il danno subito, dovrà, cioè, dimostrare che, il sinistro è avvenuto a causa di una situazione posta in essere dalla condotta imprudente del conducente il veicolo antagonista, senza il quale il danno non si sarebbe verificato.
Secondo la giurisprudenza (Cass. 9528/2012; Cass. 21130/2013), la presunzione di corresponsabilità ha natura sussidiaria e trova applicazione:
• nel caso in cui non sia possibile stabilire il grado della colpa dei due conducenti,
• oppure risulti impossibile ricostruire la dinamica del sinistro.
Tornando al caso in esame, bisogna stabilire sé, nel caso di specie, alla luce del materiale probatorio versato in atti, possa ritenersi provato il fatto così come narrato da parte attrice, in nesso causale tra fatto e danno ed, infine, la responsabilità esclusiva( o prevalente) del conducente veicolo pirata( in mancanza, in tale ultima ipotesi, risulterà applicabile, la norma sussidiaria, ossia il comma 2 dell'art. 2054 c.c..
Particolare rilevanza assumono al riguardo le prove testimoniali assunte nel presente giudizio.
Ciò posto, il teste, , escusso all'udienza del 16 -05- 2023, ha Testimone_1 affermato, tra l'altro :” sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto ero presente ai fatti che espongo a seguito delle domande poste ed ammesse;
..; ero in Acerra alla Via Deledda all'uscita della prefata salumeria , allorchè ho visto giungere uno scooter provenire da un gruppo di palazzine denominato “ Congo” : mi trovavo sul marciapiede sito dinanzi ad una strada a doppio senso di circolazione e visto sopraggiungere detto motoveicolo dalla mia destra, condotto dal sig. ; sull'altro lato della strada Parte_1 procedeva una FI UN di colore bianco che stava effettuando un sorpasso ad una RD
IE ; la UN .nel fare tale manovra, urtava sul lato sinistro lo scooter provocando la caduta del conducente;
preciso che la FI UN non si è fermata ed ha proseguito la propria corsa;
mi sono avvicinato al malcapitato ed ho constatato che lo stesso indossasse il casco protettivo sul capo e si lamentava per dolori al torace;
..; era il giorno 26 settembre del 2018
e erano le ore 18 circa;
; il punto d'urto era a circa un metro da me;
l'autovettura urtava lo scooter con il lato destro;
a questo punto il teste ritiene di correggersi indicando che il lato sinistro in luogo del destro”; -va evidenziato che in tale verbale di udienza viene evidenziato che- l'Avv . di parte convenuta ritiene che la correzione sua tardiva, il testimone ha, inoltre, riferito: “ il lato su cui cadeva il motociclista era il sinistro. ho provveduto ad alzare da terra
l'infortunato e l'ho accompagnato sul FI Doblò;..; Non ricordo se la strada presentasse una linea di mezzeria;
..; non ho seguito del tutto il percorso del veicolo dopo l'impatto; non posso descrivere i danni allo scooter;
l'auto investitrice andava verso una rotatoria;
lo scooter nel procedere manteneva la destra;
in effetti nell'effettuare il sorpasso di altra ( RD IE) la
FI UN si portava verso la corsia percorsa dallo scooter;
stante la rapidità degli eventi non sono riuscito a riportare il numero di targa né a scattare una foto con il cellulare;
non ricordo le condizioni del traffico veicolare”.
L'ulteriore testimone, , escusso all'udienza del 29 -06- 2023 ha Testimone_2 sostanzialmente data riscontro alle dichiarazioni rese dal testimone Tes_3 ha affermato :” sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto nella occasione
[...] del sinistro mi trovavo ad Acerra per una visita di cortesia, terminata la quale mi sono incamminata per dirigermi verso casa;
ricordo che nei pressi di una rotatoria a tre bracci ho visto una autovettura , una FI UN di colore bianco, effettuare un sorpasso ad altro autoveicolo ed impattare con uno scooter che proveniva dalla opposta corsia di marcia ( ovvero da Via Deledda) e proseguente verso Via B. Buozzi;
il sinistro si verificò ad una distanza dalla mia posizione di poco più di due metri;
l'auto sorpassante si spostò nella corsia opposta di marcia durante la manovra di sorpasso;
circa l'impatto tra i veicoli posso affermare che la FI UN con molta probabilità abbia urtato lo scooter con il proprio lato sinistro, impattando il motoveicolo sulla ruota. a seguito dell'impatto il conducente dello scooter rovinava a terra. ricordo perfettamente che l'autovettura che ingenerò il sinistro non si fermo e proseguì la propria corsa verso via Deledda;
mi sono avvicinata al conducente dello scooter, al momento in cui è stato levato il caso protettivo ho riconosciuto il mio ex suocero ( ); non ho avuto modo di riportare la targa della vettura Parte_1 ingenerante il sinistro in virtù della velocità degli eventi;
non ho pensato, a guardare la targa del veicolo. l colore dello scooter dal qual che ricordo era scuro;
non posso descrivere con precisione i danni riportati dal motoveicolo.”
È ben evidente che, le dichiarazioni dei testimoni, in uno con la documentazione versata in atti, confermano che l'attore mentre transitava regolarmente su Via al Deledda a bordo di uno scooter provenire da un gruppo di palazzine denominato “ Congo” ,in una strada a doppio senso di circolazione, sull'altro lato della strada procedeva una FI
UN di colore bianco che stava effettuando un sorpasso ad una RD IE;
la UN
.nel fare tale manovra, urtava sul lato sinistro lo scooter provocando la caduta del conducente;
i testi hanno precisato che, la FI UN non si è fermata ed ha proseguito la propria corsa;
va evidenziato, come sopra detto, che, in un primo momento il teste affermato l'autovettura urtava lo scooter con il lato destro;
a questo punto il teste ritiene di correggersi indicando che il lato sinistro in luogo del destro;
In conseguente di tale evento l'attore riportava danni alla persona, descritti nella documentazione medica versata in atti.
Mentre, non è emerso nel corso del giudizio, quale fosse la posizione precisa, nella carreggiata (al suo margine, in prossimità della linea di mezzeria..), in cui si trovava motociclo dell'attore al momento dell'invasione di corsia dell'auto pirata, la distanza in cui si sono venuti a trovare i due veicoli nel momento della ”virata “ da parte dell'attore, gli spazi di manovra e soprattutto la condotta-reazione tenuta dall'attore in tali istanti.
Ai fini probatori, in assenza di elementi contrari, questo giudice, ritiene, per un verso, che siano state soddisfatte le esigenze minime poste in essere dall'art. 2697 c.c in combinato disposto all'art.283 del dlgs n. 209/2005, lì dove si richiede che il veicolo deve essere rimasto” non identificato”.
Quindi può ritenersi assolto l'onere probatorio incombente su parte attrice, avendo dimostrato i fatti così come indicati nell'atto introduttivo e la sussistenza del nesso eziologico sotteso all'evento in cui è occorsa.
Dunque, il fatto, l'evento e l'esistenza del nesso causale, della cui prova è tenuta parte attrice, può ritenersi accertata, nei limiti di cui sopra, da quanto emerso dall'istruttoria del giudizio.
Tuttavia, per altro rispetto, si ritiene che, per i motivi sopra esposti, seppur può ritenersi assolto l'onere probatorio incombente su parte attrice, avendo dimostrato i fatti così come indicati nell'atto introduttivo e la sussistenza del nesso eziologico sotteso all'evento in cui è occorsa, risulta chiaro, all'esito dell'istruzione probatoria.,, che non è stata offerta la prova, ad opera di parte attrice, della esclusiva (oppure prevalente) responsabilità del veicolo pirata.
Di conseguenza, ex art. 2054 comma 2 c.c. , si presume che entrambi i veicoli abbiano concorso, in ugual misura a provocare il danno.
Attesa anche la genericità delle dichiarazioni testimoniali.
Infatti il testimone non è stato in grado di riferire i danni allo Tes_1 scooter(ugualmente il testimone ) , né, tantomeno, le condizioni del traffico veicolare. Tes_2
La Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 18 maggio – 19 luglio 2018, n. 19197, nell'affrontare un caso analogo, ha confermato la decisione del Giudice che aveva ritenuto di applicare l'art.2054 c. 2, in mancanza di elementi di valutazione per stabilire il grado di colpa dei conducenti, affermando testualmente “Il Giudice di merito ha quindi ritenuto, in assenza di altri parametri di valutazione in concreto del grado di colpa ascrivibile ai singoli conducenti, di applicare la presunzione di pari responsabilità prevista dal comma 2 dell'art. 2054 c.c., conformandosi in tal modo agli arresti giurisprudenziali di questa Corte, sopra richiamati. Né vale in contrario il richiamo operato dalla ricorrente alla giurisprudenza penale di questa Corte che ha statuito, in tema di responsabilità colposa da sinistri stradali, che il conducente di un veicolo non può essere chiamato a rispondere delle conseguenze lesive di uno scontro per non avere posto in essere una manovra di emergenza, qualora si sia venuto a trovare in una situazione di pericolo dovuta all'altrui condotta di guida illecita, non utilmente ed agevolmente percepibile, tenuto conto dei tempi di avvistamento, della repentinità della condotta del soggetto antagonista, dei concreti spazi di manovra, dei necessari tempi di reazione psicofisica (cfr. Corte cass. Sez. 4, Sentenza n. 1031 del 30/10/2002 Ud. (dep.
14/01/2003); id. Sez. 4, Sentenza n. 29442 del 24/06/2008 Ud. (dep. 16/07/2008)), solo che si osservi come il principio di diritto enunciato presupponga la prova - del tutto assente nel caso di specie - di circostanze di tempo e luogo tali da non rendere utilmente ed agevolmente percepibile il pericolo (tenuto conto dei tempi di avvistamento, della repentinità o meno della condotta del soggetto antagonista, degli spazi di manovra, dei necessari tempi di reazione psico-fisica) e da impedire una efficace e tempestiva manovra di emergenza, escludendo quindi del tutto gli stessi profili di responsabilità invece individuati nella condotta di guida della B. dal Tribunale.
Passando, poi, alla valutazione dei danni subiti : è stato conferito incarico al CTU, dott. al quale sono stati posti i quesiti attinenti la compatibilità Persona_1 tra le lesioni riportate e il sinistro per cui è causa, alla quantificazione delle lesioni considerate permanenti e quelle temporanee, loro incidenza sulla capacità lavorativa, nonché computo delle spese mediche occorrenti per le cure fino alla guarigione completa.
Ciò posto, va detto che l'elaborato peritale, è stato sufficientemente esauriente in merito alle singole questioni poste e rappresentato da conclusioni certe in merito ai dati essenziali occorrenti per decidere sul punto.
Il C.T.U., come detto, afferma che risulta comprovato il nesso di causalità tra l'evento, così come decritto, e il danno riportato dall'attore.
Fatta tale premessa, è doveroso analizzare le singole voci di danno alla persona rilevate nella C.T.U.
Riguardo al danno biologico permanente il consulente afferma sussista una percentuale di invalidità biologica permanente pari al 8 %.
Riguardo all'invalidità temporanea.
Il C.T.U. afferma che vi è stata una invalidità temporanea totale per giorni 30; una invalidità temporanea parziale al 75% pari a giorni 20; un invalidità temporale parziale al 50% pari a giorni 10.
Non vi sono riflessi reddituali sulla capacità lavorativa specifica.
In relazione alle diverse tipologie di danno va evidenziato quanto segue.
All'interno della generica lesione della salute e dei suoi profili dinamico-relazionali possono sussistere conseguenze comuni a tutte i soggetti che hanno quel grado di invalidità e conseguenze particolari che abbiano comportato, cioè, un il pregiudizio alla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi similari. Nel primo caso vi sarà una liquidazione, in ossequio ad una dimostrazione del grado di invalidità, nel secondo caso è richiesta la prova concreta ed effettiva del maggior danno subito al fine di ottenerne il risarcimento tramite la personalizzazione del danno. La Suprema corte ha affermato al riguardo: “In applicazione di tali princìpi, questa Corte ha già stabilito che soltanto in presenza di circostanze "specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Sez. 3,
Sentenza n. 23778 del 07/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014).” Infatti la Suprema Corte ha di recente affermato “La personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo, ma richiede l'individuazione – da parte del giudice – di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare.
Pertanto, le conseguenze dannose “comuni” – ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe – non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento”( Cass. sentenza del 27 maggio 2019 n. 14364).
Tale principio è stato ribadito, di recente, dalla Cassazione -con ordinanza n. 26805 del
12.09.2022 -, la quale è intervenuta per fare ancora una volta chiarezza sulle differenze semantiche e ontologiche esistenti tra il danno biologico, il danno morale e la personalizzazione. Ribadendo che il danno morale è una categoria autonoma rispetto al danno biologico e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto autonomo e indipendente dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato e che costituiscono come detto l'essenza del danno biologico.
Anche il danno morale, così come pacificamente sostenuto dalla giurisprudenza, va rigorosamente provato dalla parte.
Nel caso di specie si ritiene che non sussistono i presupposti per la personalizzazione in aumento del danno biologico, in quanto a parere di questo giudicante, non sussistono circostanze peculiari, idonee a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare.
Riguardo al danno morale, allo stesso modo, non risulta, in alcun modo, provato detta voce i danno.
In virtù di quanto affermato dal consulente, nella sua relazione, pertanto, si ritiene di poter procedere a riconoscere all'attore il risarcimento di seguito indicato.
Partendo dall'età del danneggiato all'epoca del sinistro (anni 63 ) si ritiene congruo, all'esito della c.t.u. e dei successivi chiarimenti forniti, di dover riconoscere 8 punti di danno biologico, quale percentuale di invalidità permanente derivante dal sinistro per cui è causa, e quindi, conseguentemente, procedere ad una quantificazione tabellare dell' invalidità permanente.
Ai sensi dell'art. 139 del “Codice delle Assicurazioni Private”( Decreto Legislativo 209 del 2015) si riconosce all'attore il danno di seguito indicato. Riguardo al danno biologico permanente, riconosciuto nella misura del 8%, applicando l'importo di € 947,30 come punto base, avremo un importo di € 11.697,26.
In relazione all' invalidità temporanea, applicando il valore di 55,24 al giorno vengono riconosciuti i seguenti importi.
Per l'invalidità temporanea totale, riconosciuta nella misura di giorni 30, l'importo riconosciuto all'attore sarà di € 1.657,200; per l'invalidità temporanea parziale del 75
% , riconosciuta nella misura di 20 giorni, l'importo riconosciuto all'attore sarà di €
828,60 ; per l'invalidità temporanea parziale del 50 % riconosciuta nella misura di 10 giorni, l'importo riconosciuto all'attore sarà di € 276,20;.
Totalizzando queste voci di danno, derivante da invalidità temporanea, l'ammontare dello stesso sarà di € 2.762,00 .
Di conseguenza sommando tale voci di danno : € 11.697,26 (danno biologico permanente) + € 2.762,00 ( invalidità temporanea), né deriva un totale di € 14.459,26.
Nessuna incidenza, inoltre, è stata rilevata dal consulente in merito alla ridotta capacità lavorativa.
Nessuna altra voce di danno fisico va riconosciuta se non gli interessi di legge e la rivalutazione monetaria, dalla data dell'evento.
Tale importo va ridotto del 50% in virtù del concorso di colpa dell'attore, come sopra motivato, l'importo complessivo finale riconosciuto all'attore, ammonta ad € 7.229,63.
Nessuna altra voce di danno va riconosciuta, se non gli interessi di legge e la rivalutazione monetaria, dalla data dell'evento.
Pertanto, la somma spettante a parte attrice ammonta ad € 7.229,63 da rivalutare, in base agli indici Istat, dalla data dell'evento sino alla data della presente sentenza, oltre interessi in misura legale sulla somma capitale via via rivalutata sulla base dell'indice Istat dall'evento sino alla data della presente sentenza, oltre interessi legali sulla somma finale così determinata dalla data della presente sentenza al saldo;
Le spese e competenze seguono vanno poste a carico della parte convenuta, pertanto sono liquidate, come da dispositivo secondo i parametri del DM 2014 n.55 e s.m.., applicando, tuttavia, lo scaglione di riferimento che effettivamente è emerso dal presente giudizio, nei suoi valori minimi, stante la modestia difficoltà del giudizio .
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile in persona del G.U. dott. Alfredo Granata, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 795-2021 R.G., così provvede:
• In accoglimento parziale della domanda attorea :
- dichiara il concorso di colpa, nella misura del 50% cadauno, sussistente tra i veicoli coinvolti nel sinistro;
- condanna , per lo effetto, la in persona del legale rapp.te Controparte_1 pro tempore, quale Ente designato per la Regione Campania alla gestione del
Fondo Generale Vittime della Strada a pagare all'attore la Parte_1 somma di € 7.229,63, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, come da parte motiva:
- condanna, altresì, la in persona del legale rapp.te pro Controparte_1 tempore, quale Ente designato per la Regione Campania al pagamento delle spese e competenze di lite che si liquidano in € 2.540,00 oltre € 545,00 di verosimili esborsi, oltre spese generali 15% oltre IVA e CPA., a favore dell'avv. di parte attorea, dichiaratosi, antistatario
- pone definitivamente a carico, della convenuta le spese e competenze della
C.T.U, liquidate con separato decreto.
.
Così deciso in Nola, lì 10 07 2025 Il G.U.
Dr. Alfredo Granata