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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 24/11/2025, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
N. 549/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di AR
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di AR, Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. NC AO ZZ, ha pronunciato, con le forme di cui all'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 549 R.G. dell'anno 2025 tra:
( ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Antonio Briganti in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione;
ATTORE
e
( ) rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
EA NA in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione;
CONVENUTA avente ad oggetto: RI (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come verbale d'udienza del 19/11/25, nei seguenti termini:
“L'avv. Briganti si riporta alle note conclusive, insistendo per l'accoglimento delle richieste ivi formulate;
insiste per il rigetto delle istanze avversarie;
chiede che non si tenga conto delle note conclusive depositate fuori termine dalla parte convenuta […]”
L'avv. Antonino Parrinello, in sostituzione dell'avv. NA: “discute la causa riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi, in particolar modo alle note conclusive, nonché alla documentazione versata in atti, insistendo nell'integrale
Pag. 1 a 7 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile accoglimento delle conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione e risposta;
in particolare, in via pregiudiziale di rito, si insiste nella eccezione di inammissibilità della presente azione, in quanto diretta a far valere eccezioni inerenti al diritto di credito contenuto e portato dal decreto ingiuntivo n. 699/22 emesso dal Tribunale di
AR, non opposto nei termini e pertanto divenuto definitivo e passato in giudicato”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Domande delle parti.
1.1) Con atto di citazione depositato il 31/3/25, parte attrice ha agito in giudizio al fine di sentire pronunciare l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 699/2022, emesso dal
Tribunale di AR in data 08/11/2022.
A sostegno della propria domanda il ha affermato: Pt_1
- di non avere mai ricevuto alcun atto di pignoramento, né tantomeno alcun atto di precetto o alcun titolo esecutivo da parte della Controparte_1
- che, interrogata la è emerso che, a partire dal mese di giugno 2021, la CP_2 [...] ha segnalato un presunto credito “a sofferenza”, di importo pari a Controparte_1 complessivi € 39.316,00, nei confronti del Pt_1
- che in data 06/02/2025 la ha comunicato al di essere la Controparte_1 Pt_1 cessionaria di un credito vantato nei confronti del dalla Unicredit S.p.A. e di Pt_1 avere ottenuto dal Tribunale di AR un decreto ingiunto (il n. 699/2022);
- che il decreto ingiuntivo non gli è stato mai notificato;
- che la documentazione prodotta dalla società convenuta è insufficiente a provare non solo l'avvenuta cessione del credito, ma, soprattutto, l'inclusione del presunto debito del nei confronti dell'Unicredit S.p.A. nella cessione in blocco;
Pt_1
- che non esiste, infatti, prova della titolarità del credito in capo alla Controparte_1
e neppure alcuna prova dello stesso in quanto: “nel ricorso per decreto ingiuntivo
[...] non si fa cenno al rapporto giuridico da cui sarebbe scaturito il presunto credito ceduto e la documentazione prodotta in sede monitoria sul punto è, per un verso, lacunosa e, per altro verso, contraddittoria in quanto tra i documenti prodotti manca il contratto da cui sarebbe scaturito il credito della banca cedente e sono invece presenti due estratti conto certificati, che apparentemente alludono allo stesso contratto, salvo indicare due
Pag. 2 a 7 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile importi diversi, i quali, secondo controparte, costituirebbero due distinti crediti. In altri termini, non solo non esiste prova della titolarità del credito in capo”.
Pertanto, il ha chiesto al Tribunale: “dichiarare l'inefficacia del d.i. n. 699/2022 Pt_1
r.g. Ing., emesso dal Tribunale di AR in data 08/11/2022 e mai notificato;
accertare quindi che la non vanta alcun credito nei confronti del Controparte_1 sig. e, per l'effetto, ordinare alla suddetta società di procedere alla Pt_1 cancellazione della segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, nonché di non procedere ad ulteriori segnalazioni;
condannare la al Controparte_1 pagamento delle spese processuali e delle competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato, che se ne dichiara anticipante”.
1.2) Con comparsa del 12/6/25 si è costituita la contestando le Controparte_1 domande dell'opponente e chiedendo al Tribunale: “In via pregiudiziale, di rito -
Accertare e dichiarare l'inammissibilità della presente azione in quanto diretta a far valere eccezioni inerenti il diritto di credito contenuto e portato dal decreto ingiuntivo n
699/2022 del tribunale di AR, non opposto nei termini e, pertanto, divenuto definitivo e passato in giudicato;
In via principale, nel merito, rigettare tutte le domande ex adverso formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il diritto di credito vantato dalla società nei confronti del sig. in ragione del Controparte_1 Parte_1 decreto ingiuntivo n. 699/2022, R.G. n. 2223/2022, del 08/11/2022 emesso dal
Tribunale di AR. In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. al pagamento in favore della società Parte_1 Controparte_1 della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende”.
2) Inammissibilità della domanda di parte ricorrente.
2.1) Parte ricorrente deduce l'intervenuta inefficacia del decreto ingiuntivo in ragione della sua omessa notifica nei termini di legge.
Orbene, occorre rammentare che “Nell'ambito della disciplina dettata dall'art. 644
c.p.c., l'inefficacia del decreto ingiuntivo è legittimamente riconducibile alla sola ipotesi in cui manchi o sia inesistente la notifica nel termine stabilito dalla norma
Pag. 3 a 7 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile predetta poiché la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso.
Pertanto, potendo tale nullità od irregolarità essere fatta valere a mezzo dell'opposizione tardiva di cui al successivo art. 650 c.p.c., deve essere esclusa la presunzione di abbandono del titolo che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di cui all'art. 644 c.p.c.” (Cass. Civ. sez. lav., 21/01/2019, n.1509; v. anche
Cass. Civ. sez. III, 28/08/2009, n.18791; più di recente cfr. Cass. Civ. sez. III,
13/12/2022, n. 36421).
Proprio sulla scorta di tale ordine di ragioni, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che “Di fronte alla minaccia dell'esecuzione forzata in base a un decreto d'ingiunzione dichiarato esecutivo per mancata opposizione, l'ingiunto, che sostenga l'inesistenza della notificazione del decreto stesso, cioè deduca che nei suoi riguardi non è mai stata eseguita un'operazione di notificazione giuridicamente qualificabile come tale, può proporre opposizione all'esecuzione forzata ex articolo 615, del codice di procedura civile, e tale rimedio è proponibile, ove l'esecuzione inizi, fintanto che il processo esecutivo non si sia concluso;
qualora, viceversa, l'ingiunto deduca un vizio della notificazione non riconducibile al suddetto concetto di inesistenza, l'unico rimedio esperibile s'identifica nell'opposizione tardiva ex art. 650, cod. proc. civ., che è proponibile soltanto entro il termine di cui al terzo comma di detta norma” (Cass. Civ. sez. VI, 21/11/2022, n.34161).
Ai fini della qualificazione della domanda posta dal ricorrente dunque, occorre Pt_1 verificare se la notifica del decreto ingiuntivo n. 699/22 sia valida o affetta da irregolarità, nullità o inesistenza.
2.2) Ora, “L'inesistenza della notificazione di un decreto ingiuntivo è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, nel caso in cui la relativa attività sia del tutto mancante ovvero sia priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione (identificabili nella trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato, e nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della
Pag. 4 a 7 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile notificazione previsti dall'ordinamento), ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto inesistente la notificazione del decreto ingiuntivo, eseguita per mezzo del servizio postale dalla creditrice, in ragione della sua consapevolezza della condizione di incapacità naturale del debitore, proprio fratello convivente, senza tener conto – tra l'altro – che l'erede di quest'ultimo aveva spiegato opposizione avverso i due precetti che, successivamente, le erano stati notificati, nella seconda delle quali aveva pure chiesto la conversione dell'azione ex art. 615 c.p.c. in quella ex art. 650 c.p.c.)” (Cass. Civ. sez. III, 26/05/2023, n. 14692, v., in termini analoghi, Cass. Civ. sez. III, 15/02/2019, n.4529).
Nella fattispecie in esame, la parte convenuta ingiungente ha prodotto in giudizio avviso di ricevimento relativa a notifica a mezzo posta, con esito di irreperibilità “relativa” del destinatario, con correlato avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito spedito con raccomandata “01903810220009368” e indirizzato all'odierno ricorrente, peraltro presso lo stesso indirizzo indicato nel ricorso introduttivo di questo giudizio ( Via Favorita 2 D 91025 AR (TP)”). Parte_1
2.3) Si osserva, innanzitutto, che l'esito della spedizione a mezzo posta è stato versato in atti senza la relata di notifica e, tuttavia, tale mancanza non comporta l'inesistenza della notifica, bensì solo la sua irregolarità ("la fase essenziale del procedimento è data dalla attività dell'agente postale [tanto che è l'avviso di ricevimento che costituisce prova dell'avvenuta notificazione] mentre quella dell'ufficiale giudiziario (o di colui che sia autorizzato ad avvalersi di tale mezzo di notifica) ha il solo scopo di fornire al richiedente la notifica, la prova dell'avvenuta spedizione e l'indicazione dell'ufficio postale al quale è stato consegnato il plico" (cfr Cass. Civ., sentenze
4746/2010,17981/2012,23117/2013 e 8911 e 12498 del 2014).
Occorre osservare, altresì, che il suddetto avviso riguardante la C.A.D. è stato prodotto solo quanto al recto (con i dati riguardanti la spedizione), non anche con riguardo al verso, contenente i dati del tentativo di recapito.
Sul punto, occorre richiamare la recente, e tuttavia consolidata, giurisprudenza di legittimità, che ha statuito la necessità della produzione in giudizio dell'avviso di
Pag. 5 a 7 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile ricevimento (in forma integrale) della C.A.D. ai fini della prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta.
E tuttavia, la mancata produzione integra una causa di nullità, non già di inesistenza (“Il mancato deposito dell'avviso di ricevimento di una notificazione effettuata a mezzo posta è causa di nullità e non di inesistenza, della notificazione, con conseguente rinnovabilità per ordine del giudice ai sensi dell'art. 291 c.p.c., costituendo tale avviso prova della regolarità della notificazione ma non elemento strutturale di essa” (Cass. Civ. sez. VI, 23/02/2021, n.4791).
Dunque, nella fattispecie processuale in esame emerge un profilo, non già di inesistenza, bensì di nullità della notifica del decreto ingiuntivo, che, in quanto tale, come visto, risulta deducibile unicamente con opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.
2.4) Qualificata l'azione del ricorrente come opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, occorre, quindi, procedere alla verifica della fondatezza dell'eccezione di inammissibilità formulata da parte convenuta.
Al riguardo è d'uopo rammentare che “Il termine ordinario per proporre, ai sensi dell'art. 650, comma 1, c.p.c., l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo è di quaranta giorni dalla conoscenza - comunque avuta da parte del soggetto legittimato a proporre l'opposizione - degli elementi essenziali del provvedimento monitorio e, cioè, dall'acquisita consapevolezza dei nominativi di creditore e debitore e del credito indicati nell'ingiunzione di pagamento, nonché della sua avvenuta emissione, mentre la mera notizia di quest'ultima non è sufficiente ad individuare il dies a quo del predetto termine” (Cass. Civ. sez. III, 07/06/2025, n. 15221).
Nell'odierna fattispecie è la stessa parte ricorrente ad allegare di avere conosciuto della segnalazione a sofferenza di un proprio debito pari ad € 31.955,00 verso
[...]
all'esito di accesso ai dati operata presso la Centrale Rischi della Controparte_1
Banca d'Italia in data 11/12/2024 (all. 1 del ricorso introduttivo).
Sempre nel ricorso ingiuntivo si allega che, a seguito di richiesta di chiarimenti trasmessa dal procuratore di alla Parte_1 Controparte_1 quest'ultima ha comunicato, a mezzo pec datata 6/2/25, al procuratore domiciliatario del la natura del credito segnalato a sofferenza. Pt_1
Pag. 6 a 7 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
In detta missiva (all. 3 del ricorso introduttivo) si rappresenta che “a seguito delle infruttuose attività di recupero del credito bonarie, in data 08.11.2022 il Tribunale di
AR ha emesso nei confronti del Suo assistito il decreto ingiuntivo n. 699/2022 del
08/11/2022 RG n. 2223/2022. In merito, al fine di prendere visione della documentazione attestante la legittimità del credito”.
Da tanto discende che alla data del 6/2/25 l'ingiunto conosceva gli elementi essenziali del decreto ingiuntivo invalidamente notificato, vale a dire l'Ufficio Giudiziario che lo ha emesso, l'importo, i nominativi del credito e del debitore, oltre che la data, lo stesso numero del decreto e il numero di ruolo del procedimento monitorio.
Conseguentemente, il ricorso introduttivo del presente giudizio risulta tardivamente depositato il 31/3/25, con conseguente inammissibilità dell'opposizione ex art. 650
c.p.c. e la pronuncia di definitiva esecutività del decreto ingiuntivo n. 699/22, richiesta da parte convenuta.
3) Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, secondo i valori minimi di cui al D.M. 55/14, in considerazione della contenuta complessità delle questioni dedotte e dell'istruttoria svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di AR, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, rigettata o assorbita ogni ulteriore domanda ed eccezione;
1) dichiara l'inammissibilità della domanda di parte ricorrente;
2) dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 699 del 2022;
3) condanna il ricorrente a rifondere la parte convenuta delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.809,00, oltre al rimborso forfetario delle spese generali al 15 %, IVA e
CPA come per Legge;
AR, 24/11/2025.
Il Giudice
NC AO ZZ
Pag. 7 a 7
N. 549/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di AR
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di AR, Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. NC AO ZZ, ha pronunciato, con le forme di cui all'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 549 R.G. dell'anno 2025 tra:
( ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Antonio Briganti in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione;
ATTORE
e
( ) rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
EA NA in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione;
CONVENUTA avente ad oggetto: RI (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come verbale d'udienza del 19/11/25, nei seguenti termini:
“L'avv. Briganti si riporta alle note conclusive, insistendo per l'accoglimento delle richieste ivi formulate;
insiste per il rigetto delle istanze avversarie;
chiede che non si tenga conto delle note conclusive depositate fuori termine dalla parte convenuta […]”
L'avv. Antonino Parrinello, in sostituzione dell'avv. NA: “discute la causa riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi, in particolar modo alle note conclusive, nonché alla documentazione versata in atti, insistendo nell'integrale
Pag. 1 a 7 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile accoglimento delle conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione e risposta;
in particolare, in via pregiudiziale di rito, si insiste nella eccezione di inammissibilità della presente azione, in quanto diretta a far valere eccezioni inerenti al diritto di credito contenuto e portato dal decreto ingiuntivo n. 699/22 emesso dal Tribunale di
AR, non opposto nei termini e pertanto divenuto definitivo e passato in giudicato”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Domande delle parti.
1.1) Con atto di citazione depositato il 31/3/25, parte attrice ha agito in giudizio al fine di sentire pronunciare l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 699/2022, emesso dal
Tribunale di AR in data 08/11/2022.
A sostegno della propria domanda il ha affermato: Pt_1
- di non avere mai ricevuto alcun atto di pignoramento, né tantomeno alcun atto di precetto o alcun titolo esecutivo da parte della Controparte_1
- che, interrogata la è emerso che, a partire dal mese di giugno 2021, la CP_2 [...] ha segnalato un presunto credito “a sofferenza”, di importo pari a Controparte_1 complessivi € 39.316,00, nei confronti del Pt_1
- che in data 06/02/2025 la ha comunicato al di essere la Controparte_1 Pt_1 cessionaria di un credito vantato nei confronti del dalla Unicredit S.p.A. e di Pt_1 avere ottenuto dal Tribunale di AR un decreto ingiunto (il n. 699/2022);
- che il decreto ingiuntivo non gli è stato mai notificato;
- che la documentazione prodotta dalla società convenuta è insufficiente a provare non solo l'avvenuta cessione del credito, ma, soprattutto, l'inclusione del presunto debito del nei confronti dell'Unicredit S.p.A. nella cessione in blocco;
Pt_1
- che non esiste, infatti, prova della titolarità del credito in capo alla Controparte_1
e neppure alcuna prova dello stesso in quanto: “nel ricorso per decreto ingiuntivo
[...] non si fa cenno al rapporto giuridico da cui sarebbe scaturito il presunto credito ceduto e la documentazione prodotta in sede monitoria sul punto è, per un verso, lacunosa e, per altro verso, contraddittoria in quanto tra i documenti prodotti manca il contratto da cui sarebbe scaturito il credito della banca cedente e sono invece presenti due estratti conto certificati, che apparentemente alludono allo stesso contratto, salvo indicare due
Pag. 2 a 7 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile importi diversi, i quali, secondo controparte, costituirebbero due distinti crediti. In altri termini, non solo non esiste prova della titolarità del credito in capo”.
Pertanto, il ha chiesto al Tribunale: “dichiarare l'inefficacia del d.i. n. 699/2022 Pt_1
r.g. Ing., emesso dal Tribunale di AR in data 08/11/2022 e mai notificato;
accertare quindi che la non vanta alcun credito nei confronti del Controparte_1 sig. e, per l'effetto, ordinare alla suddetta società di procedere alla Pt_1 cancellazione della segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, nonché di non procedere ad ulteriori segnalazioni;
condannare la al Controparte_1 pagamento delle spese processuali e delle competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato, che se ne dichiara anticipante”.
1.2) Con comparsa del 12/6/25 si è costituita la contestando le Controparte_1 domande dell'opponente e chiedendo al Tribunale: “In via pregiudiziale, di rito -
Accertare e dichiarare l'inammissibilità della presente azione in quanto diretta a far valere eccezioni inerenti il diritto di credito contenuto e portato dal decreto ingiuntivo n
699/2022 del tribunale di AR, non opposto nei termini e, pertanto, divenuto definitivo e passato in giudicato;
In via principale, nel merito, rigettare tutte le domande ex adverso formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il diritto di credito vantato dalla società nei confronti del sig. in ragione del Controparte_1 Parte_1 decreto ingiuntivo n. 699/2022, R.G. n. 2223/2022, del 08/11/2022 emesso dal
Tribunale di AR. In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. al pagamento in favore della società Parte_1 Controparte_1 della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende”.
2) Inammissibilità della domanda di parte ricorrente.
2.1) Parte ricorrente deduce l'intervenuta inefficacia del decreto ingiuntivo in ragione della sua omessa notifica nei termini di legge.
Orbene, occorre rammentare che “Nell'ambito della disciplina dettata dall'art. 644
c.p.c., l'inefficacia del decreto ingiuntivo è legittimamente riconducibile alla sola ipotesi in cui manchi o sia inesistente la notifica nel termine stabilito dalla norma
Pag. 3 a 7 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile predetta poiché la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso.
Pertanto, potendo tale nullità od irregolarità essere fatta valere a mezzo dell'opposizione tardiva di cui al successivo art. 650 c.p.c., deve essere esclusa la presunzione di abbandono del titolo che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di cui all'art. 644 c.p.c.” (Cass. Civ. sez. lav., 21/01/2019, n.1509; v. anche
Cass. Civ. sez. III, 28/08/2009, n.18791; più di recente cfr. Cass. Civ. sez. III,
13/12/2022, n. 36421).
Proprio sulla scorta di tale ordine di ragioni, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che “Di fronte alla minaccia dell'esecuzione forzata in base a un decreto d'ingiunzione dichiarato esecutivo per mancata opposizione, l'ingiunto, che sostenga l'inesistenza della notificazione del decreto stesso, cioè deduca che nei suoi riguardi non è mai stata eseguita un'operazione di notificazione giuridicamente qualificabile come tale, può proporre opposizione all'esecuzione forzata ex articolo 615, del codice di procedura civile, e tale rimedio è proponibile, ove l'esecuzione inizi, fintanto che il processo esecutivo non si sia concluso;
qualora, viceversa, l'ingiunto deduca un vizio della notificazione non riconducibile al suddetto concetto di inesistenza, l'unico rimedio esperibile s'identifica nell'opposizione tardiva ex art. 650, cod. proc. civ., che è proponibile soltanto entro il termine di cui al terzo comma di detta norma” (Cass. Civ. sez. VI, 21/11/2022, n.34161).
Ai fini della qualificazione della domanda posta dal ricorrente dunque, occorre Pt_1 verificare se la notifica del decreto ingiuntivo n. 699/22 sia valida o affetta da irregolarità, nullità o inesistenza.
2.2) Ora, “L'inesistenza della notificazione di un decreto ingiuntivo è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, nel caso in cui la relativa attività sia del tutto mancante ovvero sia priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione (identificabili nella trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato, e nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della
Pag. 4 a 7 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile notificazione previsti dall'ordinamento), ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto inesistente la notificazione del decreto ingiuntivo, eseguita per mezzo del servizio postale dalla creditrice, in ragione della sua consapevolezza della condizione di incapacità naturale del debitore, proprio fratello convivente, senza tener conto – tra l'altro – che l'erede di quest'ultimo aveva spiegato opposizione avverso i due precetti che, successivamente, le erano stati notificati, nella seconda delle quali aveva pure chiesto la conversione dell'azione ex art. 615 c.p.c. in quella ex art. 650 c.p.c.)” (Cass. Civ. sez. III, 26/05/2023, n. 14692, v., in termini analoghi, Cass. Civ. sez. III, 15/02/2019, n.4529).
Nella fattispecie in esame, la parte convenuta ingiungente ha prodotto in giudizio avviso di ricevimento relativa a notifica a mezzo posta, con esito di irreperibilità “relativa” del destinatario, con correlato avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito spedito con raccomandata “01903810220009368” e indirizzato all'odierno ricorrente, peraltro presso lo stesso indirizzo indicato nel ricorso introduttivo di questo giudizio ( Via Favorita 2 D 91025 AR (TP)”). Parte_1
2.3) Si osserva, innanzitutto, che l'esito della spedizione a mezzo posta è stato versato in atti senza la relata di notifica e, tuttavia, tale mancanza non comporta l'inesistenza della notifica, bensì solo la sua irregolarità ("la fase essenziale del procedimento è data dalla attività dell'agente postale [tanto che è l'avviso di ricevimento che costituisce prova dell'avvenuta notificazione] mentre quella dell'ufficiale giudiziario (o di colui che sia autorizzato ad avvalersi di tale mezzo di notifica) ha il solo scopo di fornire al richiedente la notifica, la prova dell'avvenuta spedizione e l'indicazione dell'ufficio postale al quale è stato consegnato il plico" (cfr Cass. Civ., sentenze
4746/2010,17981/2012,23117/2013 e 8911 e 12498 del 2014).
Occorre osservare, altresì, che il suddetto avviso riguardante la C.A.D. è stato prodotto solo quanto al recto (con i dati riguardanti la spedizione), non anche con riguardo al verso, contenente i dati del tentativo di recapito.
Sul punto, occorre richiamare la recente, e tuttavia consolidata, giurisprudenza di legittimità, che ha statuito la necessità della produzione in giudizio dell'avviso di
Pag. 5 a 7 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile ricevimento (in forma integrale) della C.A.D. ai fini della prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta.
E tuttavia, la mancata produzione integra una causa di nullità, non già di inesistenza (“Il mancato deposito dell'avviso di ricevimento di una notificazione effettuata a mezzo posta è causa di nullità e non di inesistenza, della notificazione, con conseguente rinnovabilità per ordine del giudice ai sensi dell'art. 291 c.p.c., costituendo tale avviso prova della regolarità della notificazione ma non elemento strutturale di essa” (Cass. Civ. sez. VI, 23/02/2021, n.4791).
Dunque, nella fattispecie processuale in esame emerge un profilo, non già di inesistenza, bensì di nullità della notifica del decreto ingiuntivo, che, in quanto tale, come visto, risulta deducibile unicamente con opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.
2.4) Qualificata l'azione del ricorrente come opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, occorre, quindi, procedere alla verifica della fondatezza dell'eccezione di inammissibilità formulata da parte convenuta.
Al riguardo è d'uopo rammentare che “Il termine ordinario per proporre, ai sensi dell'art. 650, comma 1, c.p.c., l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo è di quaranta giorni dalla conoscenza - comunque avuta da parte del soggetto legittimato a proporre l'opposizione - degli elementi essenziali del provvedimento monitorio e, cioè, dall'acquisita consapevolezza dei nominativi di creditore e debitore e del credito indicati nell'ingiunzione di pagamento, nonché della sua avvenuta emissione, mentre la mera notizia di quest'ultima non è sufficiente ad individuare il dies a quo del predetto termine” (Cass. Civ. sez. III, 07/06/2025, n. 15221).
Nell'odierna fattispecie è la stessa parte ricorrente ad allegare di avere conosciuto della segnalazione a sofferenza di un proprio debito pari ad € 31.955,00 verso
[...]
all'esito di accesso ai dati operata presso la Centrale Rischi della Controparte_1
Banca d'Italia in data 11/12/2024 (all. 1 del ricorso introduttivo).
Sempre nel ricorso ingiuntivo si allega che, a seguito di richiesta di chiarimenti trasmessa dal procuratore di alla Parte_1 Controparte_1 quest'ultima ha comunicato, a mezzo pec datata 6/2/25, al procuratore domiciliatario del la natura del credito segnalato a sofferenza. Pt_1
Pag. 6 a 7 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
In detta missiva (all. 3 del ricorso introduttivo) si rappresenta che “a seguito delle infruttuose attività di recupero del credito bonarie, in data 08.11.2022 il Tribunale di
AR ha emesso nei confronti del Suo assistito il decreto ingiuntivo n. 699/2022 del
08/11/2022 RG n. 2223/2022. In merito, al fine di prendere visione della documentazione attestante la legittimità del credito”.
Da tanto discende che alla data del 6/2/25 l'ingiunto conosceva gli elementi essenziali del decreto ingiuntivo invalidamente notificato, vale a dire l'Ufficio Giudiziario che lo ha emesso, l'importo, i nominativi del credito e del debitore, oltre che la data, lo stesso numero del decreto e il numero di ruolo del procedimento monitorio.
Conseguentemente, il ricorso introduttivo del presente giudizio risulta tardivamente depositato il 31/3/25, con conseguente inammissibilità dell'opposizione ex art. 650
c.p.c. e la pronuncia di definitiva esecutività del decreto ingiuntivo n. 699/22, richiesta da parte convenuta.
3) Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, secondo i valori minimi di cui al D.M. 55/14, in considerazione della contenuta complessità delle questioni dedotte e dell'istruttoria svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di AR, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, rigettata o assorbita ogni ulteriore domanda ed eccezione;
1) dichiara l'inammissibilità della domanda di parte ricorrente;
2) dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 699 del 2022;
3) condanna il ricorrente a rifondere la parte convenuta delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.809,00, oltre al rimborso forfetario delle spese generali al 15 %, IVA e
CPA come per Legge;
AR, 24/11/2025.
Il Giudice
NC AO ZZ
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