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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 30/07/2025, n. 1552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1552 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
- SEZIONE 2^ CIVILE -
Il tribunale, in persona del giudice dott.ssa AL CO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n°7802 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
(C.F., Parte_1
), elettivamente domiciliato in ON, Corso C.F._1
Milano n. 27, presso lo studio dell'avv. Domenico Valentini, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione attore e
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in Bergamo, largo Nicolò Rezzara n. 9, presso lo studio dell'avv. Stefano Massimiliano ET, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
convenuta nonché
(C.F. Controparte_2
– P.IVA , in persona del legale rappresentante P.IVA_1 P.IVA_2
pro tempore, elettivamente domiciliata in ON, via Camperio n. 8, presso lo pagina 1 di 24 studio dell'avv. Paolo Sormani, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, su foglio separato terza chiamata
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_1
convenuto in giudizio la dott.ssa deducendo che lo Controparte_1
stesso si era recato presso lo studio dentistico della convenuta nel 2016 per il rifacimento della protesi provvisoria eseguita dai sanitari dell'ospedale San
DO di ON a seguito del progressivo degrado globale della dentatura e delle mucose e dell'insorgenza di malocclusione dentale, determinati dalla patologia sistemica dell'esponente (morbo di Chron) (pagg. 1 e 2 della citazione); che all'esito della visita, la convenuta “predisponeva un programma diagnostico-terapeutico che prevedeva il confezionamento di una protesi per tutta l'arcata superiore nonché l'inserimento di n. 4 impianti protesici inferiori” (pag. 2 della citazione); che il manufatto protesico superiore si fratturava più di una volta nella sua componente esterna (estetica)
e “veniva quindi riparato o sostituito dalla stessa professionista …”, mentre
“Inferiormente la dott.ss inseriva 4 impianti protesici (2 per lato) con CP_1
relative corone protesiche provvisorie;
senonché tutti gli impianti inferiori venivano erroneamente inseriti in quanto mal posizionati oltre ogni tolleranza ed addirittura fuori dalle corticali ossee” (pag. 2 della citazione); che “subito dopo i trattamenti, in entrambe le arcate dentarie compariva severo disordine temporo-mandibolare (DTM) con dolori, limitazioni funzionali ed acufeni
(scroscio ATM sin., forti dolori ai muscoli masticatori di destra) nonché problemi oculari, tuttora presenti e non risolti” (pag. 2 della citazione); che, a fronte “di sì gravi problematiche, ed altrettanta inefficacia della specialista odontoiatra nel porvi rimedio”, l'attore aveva deciso di abbandonare la convenuta e si era rivolta ad altro dentista;
che, il nuovo dentista accertava l'errato trattamento sanitario nell'ambito del rapporto di cura intercorso tra pagina 2 di 24 l'attore e la convenuta suggerendogli di sottoporsi al rifacimento completo dei manufatti, previo un periodo di rieducazione gnatologica: “confezionamento di elemento provvisorio PEC di lunga durata superiore e inferiore, estrazione di elementi dentari e verifica della funzionalità con ricostruzione protesica dei denti-pilastro e realizzazione di un impianto definitivo superiore ed inferiore.
Il tutto per un costo preventivato in euro 15.100,00 (vds. doc. 3, preventivo dott. ” (pag. 3 della citazione); che “In conseguenza delle inadeguate Per_1
realizzazioni della convenuta, il paziente, per tutto il corso del rapporto e successivamente, ha sofferto problematiche fisiologiche e psicologiche di fortissimo impatto quali: - impossibilità di ingerire cibo solido: infatti per tutto il periodo in esame il postulante si è nutrito, e continua a nutrirsi, di cibo liquido o semiliquido;
- difettosa masticazione del cibo semi-solido eventualmente assunto;
- ingestione di alimenti non sufficientemente masticati, con conseguenti problematiche nella digestione ed assimilazione …. comparsa di severo disordine temporo-mandibolare (DTM); fallimenti a seguito dei quali il paziente necessita oggi di rifacimento pressoché integrale delle terapie impianto-protesiche (vds. doc. 4, parere medico legale odontoiatrico dott. e doc. 5, fatt. n. 115 per la Persona_2 Parte_2
relativa prestazione)” (pagg. 3 e 4 della citazione); che a causa dei trattamenti praticati dalla convenuta, l'attore aveva subito un danno biologico permanente da quantificare nel 7-8%, un danno biologico temporaneo nella misura di 700 giorni al 15%, oltre “ulteriori 45 giorni a stralcio di inabilità temporanea parziale al 25% per le sedute che saranno necessarie per eseguire i nuovi trattamenti riabilitativi, gnatologici e implanto-protesici”; che doveva aggiungersi l'importo di €12.379,00 versato alla convenuta per errate terapie implantologiche e protesiche, “maggiorato di euro 84,36 ed € 157,77 per interessi corrisposti sui n. 2 finanziamenti personali, rispettivamente di €.
1.000,00 ed €. 1.500,00 contratti all'uopo (vds. doc. 2). E così in totale euro
12.622,00”; che sussisteva la colpa professionale del medico nei danni pagina 3 di 24 riportati dall'attore il quale, a fronte della responsabilità contrattuale della convenuta, aveva quindi diritto al risarcimento dei danni patiti anche a titolo di danno morale ed esistenziale nonché per violazione del consenso informato.
Tanto premesso, ha concluso domandando il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito a causa della non corretta esecuzione dell'intervento medico-dentistico a cui è stato sottoposto presso lo studio della convenuta, il tutto previa risoluzione del contratto di prestazione d'opera per grave inadempimento imputabile alla convenuta.
***
Si è costituita la convenuta, , deducendo, quanto Controparte_1
agli aspetti tecnici della terapia delineata, che: l'attore era “affetto dal morbo di Crohn oltre che bruxista e accanito fumatore” e “versava già in una situazione “disperata” ed estremamente complessa, essendo affetto da una malattia gastro intestinale, oltre a non aver mai posto in essere alcuna idonea attività di igiene orale”; di aver predisposto un piano di trattamento “che prevedeva tra l'altro l'inserimento di n. 4 impianti (in sede 35/36/46/47) con relative corone protesiche non definitive”, accettato dall'attore previa sottoscrizione del modulo di informazione e consenso ad intervento di chirurgia implantare;
“La non corretta occlusione e lo scivolamento mandibolare, unitamente alla precaria condizione di salute generale, ma soprattutto la scarsità di igiene orale, del signor , non permettevano Parte_1
di predisporre ed inserire una protesi definitiva. … Complice la situazione precaria di salute del signor , le protesi provvisorie venivano Parte_1
sostituite tre volte nel tempo, in quanto le stesse si rompevano sia per l'occlusione non corretta della bocca (motivo per il quale appunto non era stata proposta una protesi definitiva), sia per interventi di terzi, quando dopo ennesimo ricovero presso l'Ospedale di ON a causa del Morbo di Crohn, il signo riferiva la rottura di una protesi non definitiva” (pag. 4 della Parte_1
comparsa di costituzione e risposta); l'attore aveva interrotto il piano di pagina 4 di 24 trattamento unilateralmente e senza motivo, “… non rispettava il piano di controllo prescritto e mancava di presentarsi spesso in appuntamento, sia per l'igiene orale, sia per i controlli periodici, così e di fatto venendo meno alle prescrizioni mediche ricevute”; ciò aveva determinato il completo esonero da responsabilità della convenuta;
il trattamento terapeutico era stato correttamente eseguito, in conformità alle buone pratiche e alle metodologie chirurgiche stabilite dalla prassi e dalla scienza medica;
le conseguenze lesive lamentate, comunque infondate e non provate, dovevano ascriversi in via esclusiva alle pregresse condizioni di salute dell'attore al mancato completamento e alla prematura interruzione delle cure ad opera dello stesso.
Ha concluso chiedendo il rigetto e chiedendo di differirsi la prima udienza di trattazione per convenire in giudizio la Controparte_2
al fine di essere manlevata e garantita in forza della
[...]
polizza per R.C. Odontoiatra n. 2106.12.300195 e R.C. Professionale n.
RCO22790 a copertura dei rischi connessi alla responsabilità civile derivante dall'attività professionale di medico.
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Differita la prima udienza di comparizione e notificato l'atto di chiamata in causa, si è costituita in giudizio Controparte_2
eccependo, in via preliminare, la mancata denuncia del sinistro da parte dell'assicurata, con la conseguenza che “i costi del giudizio (spese legali dell'attore, dell'assicurata e spese di CTU), che si sarebbero potute evitare, se solo la dott.ss avesse ottemperato all'obbligo di denuncia previsto sia CP_1
dall'art. 25 delle CGA sia dall'art. 1913 del codice civile”, nel caso in cui dovessero trovare accoglimento, integrale o parziale, le ragioni dell'attore, dovranno “restare a carico dell'assicurata, in quanto diretta conseguenza della sua omissione di denuncia”. Lo stesso quanto ai “costi relativi alla difesa in proprio dell'assicurata, … giusto quanto prevede l'art. 27) delle CGA –
Nomina di legali e periti – , ai sensi del quale “… I legali ed i periti Per_3 pagina 5 di 24 verranno nominati dall'Assicurato all'interno di appositi elenchi (il collega
ET non ne fa parte ndr), concordati tra la Contraente e la Compagnia. Tali elenchi indicheranno anche i criteri di competenza territoriale alla quale gli
Assicurati dovranno attenersi, salvo diversa deroga scritta autorizzata dalla
Compagnia. L'assicurato potrà scegliere autonomamente Professionisti al di fuori dei precitati elenchi, dandone solo comunicazione alla Compagnia, ma i relativi costi saranno a suo esclusivo carico…”. Ha inoltre dedotto che “… qualora all'esito del giudizio dovesse emergere una qualche responsabilità dell'assicurato, con conseguente suo obbligo a risarcire l'attore, trovandoci in ambito di chirurgia implantologica (attività di grado B e C), al suo diritto di garanzia dovrà essere applicato lo scoperto contrattuale”.
Nel merito, ha contestato la sussistenza di un nesso eziologico tra l'asserito errore medico e il decorso della malattia, mancando la prova
“dell'insorgenza di una nuova patologia o dell'aggravamento della situazione pregressa - la quale, peraltro, sulla scorta della documentazione prodotta, era già compromessa prima dell'intervento della dott.ssa - e del fatto che CP_1
tali esiti siano stati determinati dall'attività professionale negligente, posta in essere dalla dott.ssa nel periodo in cui ebbe in cura l'odierno attore”. CP_1
Ha rilevato che, in ogni caso, “la tecnica implantologica richiedeva da parte del professionista in generale e, in particolare, nel caso del signo , la Parte_1
soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, dovrà trovare applicazione il disposto di cui all'art. 2232”. Ha inoltre contestato il quantum richiesto dall'attore.
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Alla prima udienza il giudice assegnava alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. Quindi, rigettate le prove orali e disposto l'espletamento di CTU medico legale, all'udienza del 09/10/2024, trattata ai sensi dell'art. 83 comma 7, lett. H), D.L. n.18/2020 e succ. modd., le parti hanno precisato le conclusioni come da note di udienza depositate in atti, pagina 6 di 24 con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La causa veniva rimessa sul ruolo per consentire chiarimenti sulla consulenza tecnica d'ufficio. All'esito, all'udienza dell'8 aprile 2025, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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Venendo al merito, la domanda risarcitoria proposta dall'attore è parzialmente fondata e, nei limiti appresso specificati, merita di essere accolta al pari della richiesta risoluzione del contratto di prestazione d'opera, stipulato con la convenuta per grave inadempimento imputabile a quest'ultima.
Va premesso che la domanda involge il tema della responsabilità del medico con riferimento ad eventuali danni riportati dal paziente che al medesimo si sia rivolto e che siano conseguenti all'agire negligente o connotato da imperizia del sanitario.
In particolare, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, tanto il rapporto fra paziente e medico quanto quello fra paziente e struttura sanitaria sono regolati dalla disciplina delle obbligazioni contrattuali in forza del cosiddetto “contatto sociale” che si instaura tra tali soggetti, il quale genera un obbligo di protezione del medico e della struttura nei confronti del paziente (cfr., in tal senso, Cass. 12362/2006; Cass. 1698/2006; Cass. 3492/2002; Cass.
12233/1998).
Da tale inquadramento giuridico discende, sul piano della ripartizione e del contenuto dell'onere della prova, che, a prescindere dalla qualificazione dell'obbligazione medica come di mezzi o di risultato, grava sull'attore che agisce in giudizio, deducendo l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, oltre la prova del contratto anche quella dell'aggravamento della pagina 7 di 24 situazione patologica ovvero l'insorgenza di nuove patologie, nonché la prova del nesso di causalità tra l'azione o omissione del debitore e tale evento dannoso, allegando il solo inadempimento del sanitario, restando, di contro, a carico del debitore l'onere di provare il proprio esatto adempimento e dunque la mancanza di colpa nell'esercizio della prestazione (Cass. 27000/2011; Cass.
12907/2004; Cass. 11488/04).
Infatti, come osservato dalla Suprema Corte, “nel giudizio di risarcimento del danno conseguente ad attività medico chirurgica, l'attore danneggiato ha l'onere di provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e di allegare l'inadempimento qualificato del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, restando, invece, a carico del medico e/o della struttura sanitaria la dimostrazione che tale inadempimento non si sia verificato, ovvero che esso non sia stato causa del danno” (Cass. 20547/2014).
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Ciò posto, in primo luogo deve ritenersi pacifica l'esistenza del rapporto contrattuale professionale intercorso tra l'attore e la convenuta, trattandosi di circostanza non specificamente contestata ex art. 115 c.p.c. e, anzi, espressamente ammessa da quest'ultima (cfr. Cass., sez. un., 577/2008).
In secondo luogo, risulta parzialmente provato, sulla base dell'esito della
CTU esperita in corso di causa, condotta secondo criteri e parametri del tutto condivisibili, il danno lamentato dall'attore e il nesso causale tra quest'ultimo e la terapia praticata da parte della convenuta.
I consulenti tecnici d'ufficio hanno potuto ricostruire l'operato del sanitario mediante le TAC e la documentazione radiografica, ed elettromiografica, allegata dall'attore in quanto idonea a offrire una visione degli eventi.
Sulla base di tale documentazione e della documentazione medica redatta dalla convenuta, i C.T.U. hanno potuto riscontrare la correttezza del piano pagina 8 di 24 terapeutico predisposto dalla convenuta (“L'indicazione alle terapie, così come svolte, era corretta”, pag. 5 chiarimenti dei c.t.u.) ma l'erroneità dell'esecuzione degli interventi (“L'infissione implantare è stata eseguita scorrettamente, poiché essi sono stati apposti, nella loro totalità e come visibile dall'iconografia radiografica, con gran parte del corpo implantare al di fuori del contesto osseo. Ciò sarà causa, al momento della rimozione degli stessi, di questi esiti lesivi, quantificati in risposta al quesito 2c.”, pag. 5 chiarimenti dei c.t.u.)
In particolare, i consulenti hanno evidenziato che: “in ragione delle errate infissioni implantari bilateralmente il paziente ha “inutilmente” sofferto per i due interventi chirurgici subiti per le inserzioni degli stessi. Ciò si è esplicato nell'evoluzione riparativa e di guarigione delle due brecce chirurgiche, presumibilmente di due incisioni gengivali di circa 2 cm ciascuna. La rimozione degli impianti residui comporterà un ulteriore periodo di guarigione” (cfr. pag. 5 della relazione tecnica); b) “i postumi permanenti possono essere quantificati con un punto percentuale, in base alla “tabella delle menomazioni” di cui al decreto ministeriale del 3.7.2003 e pubblicata in
G.U. n. 211 dell'11.9.2003, correlabile alla modestissima perdita ossea che deriverà dalla rimozione degli impianti che, come da ampia documentazione iconografica sono in gran parte al di fuori del contesto osseo e la loro rimozione, quindi, sarà causa di una, come detto, quasi trascurabile perdita di supporto che certamente non sarà ostativo né fonte di complicazione per i futuri interventi” (cfr. pag. 6 della relazione tecnica); c) “In relazione alla fattispecie concreta, è lamentata dal paziente l'insorgenza di una disfunzione dolorosa dell'articolazione temporo mandibolare sinistra che riferisce insorta in seguito all'applicazione di provvisori a suo dire inadeguati. A questo proposito tale sintomatologia, oggi obiettivamente frusta, è da ritenersi non correlata all'operato della dottoressa in primo luogo per CP_1
l'impossibilità odierna di verificare l'occlusione, ovvero “l'ingranaggio” delle pagina 9 di 24 chiostre dentarie perché i provvisori sono stati sostituiti nella loro quasi totalità da altri operatori più volte intervenuti. Inoltre, alla luce di pressoché unanime letteratura in materia che non correla tale patologia a fattori occlusali, manifestandosi anche in soggetti con dentatura integra e perfetta occlusione ed essendo possibile che si manifesti anche per stress o serramento notturno o bruxismo, alla luce dell'obiettività odierna è da considerarsi non correlata.
Infine la situazione iniziale del paziente, caratterizzata da molteplici mancanze dentarie mascellari e mandibolari con mancanza di agonismo fra le opposte arcate e l'iperlassità legamentosa obiettivamente rilevata era tale per cui una patologia articolare poteva essere già presente. A chiosa dell'argomento occorre precisare che la protesizzazione provvisoria è, per sua natura e denominazione, destinata a verificare “in vivo” le necessità per quella successiva definitiva e, quindi, è abitualmente soggetta a modifiche nella ricerca dei corretti parametri riabilitativi” (cfr. pag. 6 della relazione tecnica);
d) “Successivamente alle cure prestate dalla convenuta, come specificato a pagina quattro della relazione peritale, si rivolse allo specialista chirurgo maxillo- facciale dotto che: “gli confermò le malposizioni implantari Per_4
(peraltro rilevabili da una TC eseguita nel 2021), dal dottor dal Per_5
professor e dal dottor Il dottor sostituì il ponte Per_6 Per_1 Per_5
provvisorio inferiore sinistro con un altro provvisorio, analoga sostituzione fece il professor con il provvisorio superiore: permanendo la Per_6
sintomatologia, il paziente fu indirizzato dal dottor gnatologo che Per_1
dopo gli accertamenti del caso applicò un nuovo provvisorio all'emiarcata superiore destra …. Afferma di essersi recato in visita da quest'ultimo privo del provvisorio inferiore destro, fratturatosi nel frattempo”. Tali trattamenti, resisi necessari dalla riferita frattura dei provvisori approntati dalla dottoressa non hanno avuto alcuna influenza sul decorso causale e sui danni CP_1
patiti dall'attore” (pag. 5 dei chiarimenti dei c.t.u.).
pagina 10 di 24 Sulla base di tali elementi, deve ritenersi emergente la responsabilità professionale della convenuta per esecuzione non a regola d'arte della terapia eseguita sull'attore, nonché il nesso causale tra tale inadempimento e i danni lamentati, nei limiti in cui accertati dai consulenti tecnici.
È indimostrato, infatti, quanto sostenuto dalla convenuta, e cioè che l'attore avrebbe interrotto, unilateralmente e senza giustificato motivo, la cura prima che questa giungesse a termine e che, pertanto, i danni patiti sarebbero riconducibili alla condotta dello stesso attore, e come tali non risarcibili.
Al contrario, all'esito dell'istruttoria e della consulenza tecnica emerge chiaramente come “Essendosi riacutizzata la malattia cronica di cui soffre, fu costretto ad un periodo di astensione dal le cure, nonostante il manifestarsi di una frattura di parte del rivestimento estetico della protesi provvisoria fissa superiore che fu riparata dalla convenuta appena possibile” (pag. 3 della consulenza tecnica) e che la sospensione dei rapporti con lo studio dentistico sia riconducibile all'imperizia e alla negligenza del sanitario e, comunque, all'insoddisfacente risultato delle prestazioni professionali da questi effettuate, atteso che, sulla base della documentazione medica offerta dalle parti e degli accertamenti compiuti dai consulenti d'ufficio, risulta dimostrato che, prima della interruzione dei trattamenti, la permanenza della sintomatologia.
Ciò in quanto, “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, il paziente danneggiato deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante” (Cass., sez. un.,
577/2008, che ha cassato la sentenza di merito che – in relazione ad una domanda risarcitoria avanzata da un paziente nei confronti di una casa di cura pagina 11 di 24 privata per aver contratto l'epatite C asseritamente a causa di trasfusioni con sangue infetto praticate a seguito di un intervento chirurgico – aveva posto a carico del paziente l'onere di provare che al momento del ricovero egli non fosse già affetto da epatite).
Ebbene, nel caso in esame, essendo stata dimostrata la complessiva negligenza medica relativamente all'opera prestata dal medico curante, subita nell'arco di tempo in cui l'attore è stato sottoposto alle sue cure, idonea a determinare un aggravamento delle condizioni di salute della persona, secondo il principio di causalità adeguata sarebbe stato onere della convenuta provare il contrario, ovvero che le cure dalla medesima effettuate sul paziente, per quanto inutili sul piano del recupero della funzionalità dell'apparato dentario coinvolto, e comunque denotanti una sua complessiva negligenza sotto il profilo dell'ars medica, non abbiano avuto alcun impatto sulla salute della persona rispetto alle condizioni pregresse di salute che egli stesso aveva potuto sin dall'inizio constatare e apprezzare, anche tenuto conto del principio di vicinanza della prova (Cass. 18392/2017).
Nel caso di specie, tale prova non è stata fornita dalla convenuta;
al contrario, costituisce circostanza accertata dagli stessi CTU che i lavori di implantologia effettuati dal medico curante sono stati inutili, ma anche censurabili sotto il profilo della diligenza medica, nonché causativi di un aggravamento delle condizioni di salute della persona, sebbene modesto, laddove i consulenti hanno constatato che “gli impianti … come da ampia documentazione iconografica sono in gran parte al di fuori del contesto osseo”
e la loro rimozione, quindi, “sarà causa di una … modestissima perdita ossea
… che certamente non sarà ostativo né fonte di complicazione per i futuri interventi”.
Nel caso di specie, poi. la responsabilità ex art. 2236 c.c. del dentista non potrà neppure ritenersi attenuata o attenuabile, non implicando la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, così come ricavabile dalla stessa CTU pagina 12 di 24 espletata in corso di causa, laddove, comunque, incombeva sulla convenuta la prova dell'esistenza del predetto presupposto attenuativo (cfr. Cass.
8218/1990; Cass. 3389/1988; Cass. 36/1979; Cass. 2439/1975).
Sussiste pertanto il diritto di parte attrice, ai sensi dell'art. 1223 c.c., al risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale subito in conseguenza dell'inadempimento della convenuta.
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Dalle considerazioni che precedono deriva, inoltre, l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto, atteso il grave inadempimento della convenuta.
Va ricordato che, secondo i noti principi in tema di riparto dell'onere probatorio, nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.), incombe al creditore esclusivamente di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, e di allegare il fatto d'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (cfr. ex plurimis Cass.
826/2015).
Nella fattispecie, parte attrice ha assolto agli oneri di prova che le incombevano ex art. 2697 c.c., provando il titolo, nonché allegando l'inadempimento dello studio dentistico;
quest'ultimo, invece, non ha offerto un'adeguata e specifica prova in ordine al proprio esatto adempimento e dunque alla mancanza di colpa nell'esercizio della prestazione. Difatti, gli errori riscontrati in sede di consulenza tecnica in ordine alla predisposizione del piano terapeutico e all'esecuzione degli interventi, ritenuti deficitari e non in linea con le linee guida della good practice odontoiatrica, integrano un fatto d'inadempimento talmente grave da provocare il venir meno dell'equilibrio sinallagmatico del negozio.
*** pagina 13 di 24 Dovendo passare alla liquidazione del danno patito dall'attore, è doveroso premettere che la liquidazione del danno non patrimoniale, giusto il disposto dell'art. 2059 c.c., deve essere considerato, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, una voce omnicomprensiva che include sia il danno biologico, inteso quale danno alla salute, sia il danno c.d. morale, ossia il danno che si concreta dei patemi subiti in conseguenza dell'atto illecito altrui, sia del danno c.d. esistenziale, quale danno “di riflesso” alla vita di relazione, quale compromissione ovvero conseguente alterazione delle proprie abitudini di vita (cfr., da ultimo, Cass. 703/2021).
Venendo quindi alle diverse voci di danno oggetto della domanda attorea, si osserva che, con riferimento al c.d. danno non patrimoniale, i CTU, utilizzando criteri e parametri di valutazione del tutto condivisibili, hanno riscontrato, sulla scorta della documentazione prodotta, un danno biologico permanente alla persona pari all'1% derivante dalla modestissima perdita ossea derivante dalla rimozione degli impianti erroneamente installati e un danno biologico derivante da inabilità temporanea parziale di 2 al 50% oltre a giorni 15 al 25%. I consulenti hanno inoltre accertato che “Per il futuro saranno necessari un periodo di inabilità temporanea, in forma relativa, per i pregressi interventi implantari di cui in oggetto, per la loro rimozione … quantificabile complessivamente con 6 (sei) giorni al 50% e 20 (venti) giorni al 25%”.
Nella liquidazione del danno, occorre prendere in considerazione i criteri di liquidazione di cui all'art. 139 comma 1 lett. a) Cod. Ass. e conseguentemente appare liquidabile in favore dell'attore, all'epoca dei fatti cinquantasettenne, l'importo di €1.528,46, di cui €824,15 per il danno biologico permanente ed €704,31 per il danno da invalidità temporanea parziale.
Su tali somme non può riconoscersi la rivalutazione monetaria poiché la misura del risarcimento è già espressa in valori attuali. pagina 14 di 24 Trattandosi di debiti di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulle somme anzidette, devalutate al settembre 2019
(inizio della terapia impiantistica) e rivalutate anno per anno secondo gli indici
Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C. (sez. un. 1712/1995), gli interessi legali al tasso p.t. vigente fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata all'attualità fino al soddisfo. Invero, trattandosi di risarcimento da fatto illecito e vertendosi, quindi, in ipotesi di mora ex se, gli interessi vanno conteggiati dalla data del fatto illecito (07/04/2018) fino all'effettivo soddisfo;
siffatti interessi, tuttavia, vanno applicati non sulla somma interamente rivalutata ma, in applicazione dei principi di cui alla sentenza delle Sezioni
Unite, 17/02/1995. n. 1712, sulla somma prima devalutata alla data del sinistro e poi anno per anno rivalutata secondo gli indici ISTAT.
Pertanto, devalutando – sulla base degli indici ISTAT sul costo della vita
– la suddetta somma di €1.528,46 alla data del fatto, si arriva ad un importo di
€1.260,07; applicando gli interessi legali su tale somma, rivalutata anno per anno e fino alla data del 30/06/2025, (ultimo aggiornamento ISTAT disponibile), si arriva all'importo finale di €1.692,01; su tale somma devono, infine, essere computati gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
***
Quanto poi al chiesto risarcimento del danno morale, si osserva che “la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi” (in tal senso,
Cass. 25164/2020; Cass. 28989/2019; Cass. 910/2018, Cass. 7513/2018). pagina 15 di 24 La giurisprudenza ha chiarito, nelle predette pronunce, che per riconoscere tale voce di danno, superando la concezione del danno in re ipsa, è necessario che, pur a fronte del potere del giudice di ricorrere alla prova presuntiva, il richiedente alleghi in maniera specifica tutti gli elementi (id est fatti primari intesi come fatti costitutivi del diritto e le conseguenze pregiudizievoli casualmente riconducibili alla condotta) descrittivi delle sofferenze di cui si chiede la riparazione.
Tuttavia, nessuna particolare sofferenza connessa alla guarigione è emersa in sede di consulenza tecnica, ove gli ausiliari hanno evidenziato che
“… nel corso della temporanea inabilità il grado di sofferenza può essere valutato lieve nei primi due giorni e lievissimo nei restanti quindici giorni”
(pag. 6 della relazione di consulenza tecnica) e che “Il grado di sofferenza fisica nei diciassette giorni di inabilità temporanea riconosciuti può essere espresso, in una scala da ZERO a 5, pari a 1 nei due giorni al 50% e nella misura dello 0,25 nei restanti quindici giorni. Come già esplicitato: “il modestissimo dolore post-intervento è stato controllato con una compressa di antidolorifico”. … il trattamento terapeutico, in anestesia locale, è consistito in due appuntamenti per gli interventi implantari e, con ogni probabilità, uno per le avulsioni, sempre in anestesia locale. Successivamente, a distanza di una decina di giorni dagli interventi implantari, è da presumere siano stati rimossi i punti di sutura” (pag. 6 chiarimenti dei c.t.u.). Quanto all'inabilità permanente,
i consulenti non hanno riscontrato sofferenza fisica costituita dall'eventuale dolore nocicettivo, né la necessità di terapia antidolorifica (v. pag. 7 dei chiarimenti del 24/03/2025).
Deve escludersi, pertanto, la particolare sofferenza connessa alla guarigione, ravvisandosi, al contrario, un livello di sofferenza lieve (se non lievissimo) sia per il periodo di convalescenza che per i postumi. Deve pertanto concludersi nel senso dell'ordinarietà delle conseguenze di sofferenza patite, come sopra già riconosciute e valutate. pagina 16 di 24 Vale solo la pena precisare che la CTU non ha evidenziato la sussistenza di ripercussioni di natura psicologica, che, se adeguatamente allegate e documentate, sarebbero più propriamente state valutate sotto il profilo del danno biologico.
Ne consegue che la domanda tesa al risarcimento del danno morale va rigettata.
Non sussistono neanche i presupposti per la c.d. personalizzazione del danno sopra liquidato a mente del predetto art. 139 comma 3 a mente del quale “l'ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 1 può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato”.
Come noto, tale personalizzazione è da riconnettersi a “circostanze eccezionali e specifiche”, sicché non può essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle “tabelle” per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno (cfr. Cass. 25164/2020;
Cass. 28988/2019; Cass. 7513/2018; Cass. 10912/2018; Cass. 23469/2018;
Cass. 27482/2018) dal momento che, sulla base delle allegazioni attoree, non appaiono sussistere nel caso in esame pregiudizi subiti dall'attore superiori all'id quod plerumque accidit.
***
L'attore assume la presunta violazione del consenso informato, in quanto
“la dott.ssa ha omesso di sottoporre al paziente le necessarie CP_1
informazioni pro “consenso informato” agli interventi praticati all'odierno attore. Il che costituisce fonte di autonoma obbligazione risarcitoria a causa dell'ingiustificata compressione del potere di autodeterminazione del soggetto leso, di cui si richiede pertanto la connessa liquidazione ...”.
pagina 17 di 24 Sul punto la domanda risarcitoria avanzata dall'attore risulta infondata, in quanto – a prescindere dalla questione relativa al fatto se il modulo in atti, sottoscritto, sia idoneo o meno, è sufficiente rilevare:
1) che l'attore non ha in alcun modo allegato e/o dimostrato (neppure in via presuntiva) che qualora fosse stato correttamente informato avrebbe rifiutato il trattamento in questione, non valendo, a tal fine, la generica allegazione circa il fatto che “se al cliente-paziente fossero stati debitamente rappresentati tutti gli insopportabili inconvenienti della (mala) pratica sanitaria somministratagli, certamente avrebbe negato il proprio consenso a tanto”, allegazione che, in ogni caso, non prova che avrebbe con certezza rinunciato all'intervento; in particolare, secondo l'orientamento costante della Corte di cassazione, “anche nel caso di mera violazione del diritto all'autodeterminazione, il presupposto del diritto risarcitorio è la circostanza che il paziente, ove informato, non si sarebbe sottoposto al trattamento” (cfr.
Cass. 17806/2020);
2) non risulta allegato (né tantomeno dimostrato) che, a causa del presunto deficit informativo, l'attore abbia subito un pregiudizio patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità) diverso dalla lesione del diritto alla salute;
in particolare, nell'attuale sistema della responsabilità civile, non è predicabile la configurabilità di danni “in re ipsa”; ed, infatti,: “l'inadempimento dell'obbligo di informazione sussistente nei confronti del paziente può assumere rilievo ai fini risarcitori – anche in assenza di un danno alla salute e in presenza di un danno alla salute non ricollegabile alla lesione del diritto all'informazione – a condizione che sia allegata e provata, da parte dell'attore, l'esistenza di pregiudizi non patrimoniali derivanti dalla violazione del diritto fondamentale all'autodeterminazione in sé considerato, sempre che essi superino la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale e non siano futili, ovvero consistenti in meri disagi o fastidi” (cfr. Cass. 28993/2019). pagina 18 di 24 Nel caso specifico, però, l'attore non ha provato o chiesto di provare alcunché in merito alle conseguenze pregiudizievoli asseritamente subite.
***
Venendo ai danni patrimoniali, va osservato che l'attore ha chiesto di essere risarcito delle spese mediche da sostenere, pari a €25.000,00, oltre ad
€1.952,00 per le valutazioni medico-legali di parte prodromiche all'introduzione del presente procedimento;
a tali somme doveva aggiungersi l'importo di €12.379,00 versato alla convenuta per errate terapie implantologiche e protesiche, “Danno che va maggiorato di euro 84,36 ed €
157,77 per interessi corrisposti sui n. 2 finanziamenti personali, rispettivamente di €. 1.000,00 ed €. 1.500,00 contratti all'uopo”.
Tale domanda risulta parzialmente fondata, potendo essere anzitutto riconosciuto l'importo che l'attore ha versato all'odierna convenuta quale corrispettivo delle prestazioni da quest'ultima eseguite, limitatamente alla somma documentata di €9.879,00 e non contestata dalla convenuta.
Al riguardo va osservato che l'attore ha domandato, a fronte dell'allegato
(e sussistente) inadempimento della convenuta, la risoluzione del contratto sicché deve darsi luogo agli effetti restitutori di cui all'art. 1453 c.c.
Di contro, non può accogliersi la richiesta di risarcimento della somma di
€84,36 ed €157,77 a titolo di interessi corrisposti sui finanziamenti personali contratti dall'attore per far fronte alla spesa;
nel caso di specie parte attrice nulla ha dedotto, né provato, in ordine al diverso (e inferiore) prezzo che sarebbe stato pagato se non fosse intervenuto il colposo inadempimento della convenuta, di talché non vi sarebbe la prova di un effettivo danno patito per effetto dell'inadempimento.
Deve inoltre essere riconosciuta, la somma di €6.000,00 (oltre interessi dalla domanda al saldo) quale da danno emergente derivante dalle spese necessarie per porre rimedio all'inadempimento dell'odierna convenuta, come stimate dai CTU in funzione degli interventi necessari per il ripristino di una pagina 19 di 24 situazione funzionale: rimozione impianti endossei ad oggi presenti ed inserimento di quattro nuove “fixture” con relativi perni-moncone (cfr. pag. 7 della relazione).
Posto che, sotto tale profilo, le considerazioni dei consulenti non sono state minimamente confutate dalle parti, esse possono essere tenute per buone, con la conseguenza che la convenuta è tenuta a rifondere all'attore la spesa necessaria per rimediare al suo inadempimento, come quantificata dai consulenti d'ufficio, pari ad €6.000,00.
L'importo indicato nella relazione deve ritenersi congruo, avuto riguardo alla natura degli interventi e ai prezzi medi del mercato odontoiatrico.
Di contro, non può accogliersi la richiesta di risarcimento della somma di
€1.952,00 pari alle spese sostenute per accertamenti e valutazioni medico- legali, ossia per spese relative alla consulenza tecnica di parte.
Invero, alla luce del principio consolidato della Suprema Corte, le spese sostenute per detta consulenza, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 1, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cass. 3380/2015; Cass. 84/2013; Cass. 6956/190; Cass.
3946/1975); e nel caso di specie le spese in parola sono certamente tali, trattandosi di una spesa non necessaria, relativa ad una scelta della parte ed antecedente il procedimento e non di spesa inerente all'assistenza alle operazioni del consulente del giudice in corso di causa e alla successiva compilazione della relazione del consulente di parte, la cui nomina costituisce facoltà della parte espressamente prevista dall'art. 201 c.p.c.
In conclusione, la convenuta è pertanto tenuto al pagamento, a titolo di danno patrimoniale, della complessiva somma di €15.879,00.
Sulla totale somma risarcitoria così determinata, poi, spetteranno gli interessi legali dalla sentenza fino al soddisfo. pagina 20 di 24 Va pertanto liquidato in favore dell'attore la complessiva somma di
€1.692,01 a titolo di danno non patrimoniale per le suddette lesioni e la somma di €15.879,00 a titolo di danno patrimoniale, per un totale di
€17.571,01 oltre interessi legali eventualmente maturati sino all'effettivo soddisfo.
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Come già visto, la convenuta ha chiesto di riversare le conseguenze patrimoniali derivanti dall'eventuale accoglimento della domanda svolta da parte attrice sulla parte chiamata in causa (v. le conclusioni della comparsa di costituzione in giudizio).
Ebbene, nel caso di specie la compagnia assicurativa ha dedotto e documentato che, ai sensi dell'art. 32 delle condizioni contrattuali, laddove, come nel caso di specie, operi l'estensione della garanzia al compenso relativo alle prestazioni professionali che hanno dato luogo al sinistro, tale estensione è prestata previa detrazione di una franchigia fissa di €2.000,00 per ciascun sinistro e con un limite di indennizzo per anno per ciascun assicurato pari a
€20.000,00.
Ne consegue la fondatezza dell'eccezione proposta dalla terza chiamata.
Parimenti, in presenza, come nella specie, di una polizza assicurativa con patto di gestione della lite e previsione del rimborso delle spese legali c.d. di resistenza sostenute dall'assicurato, deve considerarsi valida la clausola contrattuale che escluda il suddetto rimborso laddove l'assicurato decida di non avvalersi della difesa tecnica offerta dalla compagnia assicuratrice (cfr.
Cass. 19/02/2020, n. 4202).
Non si condivide, invece, l'eccezione della terza chiamata, secondo la quale “Sotto il profilo del danno, è incontestabile che la mancata denuncia del sinistro abbia quanto meno determinato i costi del giudizio (spese legali dell'attore, dell'assicurata, della compagnia e spese di CTU), che si sarebbero potute evitare, se solo la dott.ssa avesse ottemperato all'obbligo di CP_1 pagina 21 di 24 denuncia previsto sia dall'art. 25 delle CGA sia dall'art. 1913 del codice civile”, mancando la prova che, se correttamente informata da parte della propria assicurata, si sarebbero evitati i costi del giudizio, considerato – peraltro – che la terza chiamata ha dedotto, nel merito, l'assenza di responsabilità della convenuta e la mancanza di prova circa l'aggravamento delle condizioni di salute dell'attore; non valendo, a tal fine, la generica allegazione circa il fatto che “si sarebbe potuto comunque raggiungere un accordo tra le parti, attraverso la liquidazione di una somma a saldo e stralcio, senza riconoscimento di alcuna responsabilità in capo alla dott.ssa CP_1
Non è inconsueto che la compagnia offra un importo a titolo di risarcimento, al fine di evitare l'alea ed i costi di un giudizio.”, allegazione che, in ogni caso, non prova che le parti avrebbero con certezza rinunciato al giudizio.
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Resta assorbita ogni altra questione, domanda o eccezione, prospettata dalle parti o rilevabile d'ufficio.
Le spese della lite principale, liquidate come in dispositivo in relazione alla somma riconosciuta in concreto e non già in relazione a quanto richiesto e tenuto altresì conto dell'attività concretamente effettuata (senza attività istruttoria orale), del contenuto degli scritti difensivi e dei criteri stabiliti dalle tariffe forensi vanno poste a carico della convenuta in base al principio della soccombenza.
La soccombenza della terza chiamata in ordine alla domanda di
“manleva” e, al contempo, la totale assenza difese, da parte della convenuta, in ordine all'operatività della franchigia di €2.000,00 e in ordine alla non ripetibilità delle spese legali c.d. di resistenza sostenute dall'assicurato, offrono giustificato motivo per compensare integralmente le spese di lite in relazione a tale domanda di manleva.
P.Q.M.
pagina 22 di 24 Il Tribunale di ON, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara la responsabilità contrattuale di CP_1
in relazione al trattamento effettuato sulla persona dell'attore e, per
[...]
l'effetto, previo accertamento della sussistenza dei presupposti di cui agli artt.
1453 e 1455 cc. dichiara la risoluzione del contratto di prestazione d'opera professionale concluso tra le parti;
2) previo accertamento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dall'attore in conseguenza del trattamento non Parte_1
correttamente eseguito, condanna alla corresponsione Controparte_1
in favore dell'attore della somma di €1.692,01 a titolo di danno non patrimoniale, già attualizzata alla data odierna, oltre interessi legali eventualmente maturati a decorrere dalla data odierna sino a quella dell'effettivo soddisfo, e la somma di €15.879,00 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi nella misura legale eventualmente maturati a decorrere dalla data odierna sino a quella dell'effettivo soddisfo;
3) accoglie, per quanto di ragione, la domanda di manleva proposta da e, per l'effetto, condanna Controparte_1 Controparte_2
a rifondere a le somme versate
[...] Controparte_1
dal medesimo in esecuzione della condanna di cui al capo 2 della presente sentenza, dedotta la franchigia fissa di €2.000,00;
4) condanna alla refusione delle spese di lite in CP_1 CP_1
favore dell'avvocato Valentino Domenico Walter, dichiaratosi antistatario, liquidate in complessivi €4.237,00, oltre spese generali al 15%, iva (se dovuta)
e cpa;
5) compensa le spese di lite tra e Controparte_1 [...]
Controparte_2
pagina 23 di 24 6) pone le spese di CTU, come liquidate in atti, a carico della convenuta e della terza chiamata in base al principio della soccombenza.
ON, 30/07/2025
Il Giudice
AL CO
pagina 24 di 24
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
- SEZIONE 2^ CIVILE -
Il tribunale, in persona del giudice dott.ssa AL CO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n°7802 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
(C.F., Parte_1
), elettivamente domiciliato in ON, Corso C.F._1
Milano n. 27, presso lo studio dell'avv. Domenico Valentini, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione attore e
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in Bergamo, largo Nicolò Rezzara n. 9, presso lo studio dell'avv. Stefano Massimiliano ET, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
convenuta nonché
(C.F. Controparte_2
– P.IVA , in persona del legale rappresentante P.IVA_1 P.IVA_2
pro tempore, elettivamente domiciliata in ON, via Camperio n. 8, presso lo pagina 1 di 24 studio dell'avv. Paolo Sormani, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, su foglio separato terza chiamata
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_1
convenuto in giudizio la dott.ssa deducendo che lo Controparte_1
stesso si era recato presso lo studio dentistico della convenuta nel 2016 per il rifacimento della protesi provvisoria eseguita dai sanitari dell'ospedale San
DO di ON a seguito del progressivo degrado globale della dentatura e delle mucose e dell'insorgenza di malocclusione dentale, determinati dalla patologia sistemica dell'esponente (morbo di Chron) (pagg. 1 e 2 della citazione); che all'esito della visita, la convenuta “predisponeva un programma diagnostico-terapeutico che prevedeva il confezionamento di una protesi per tutta l'arcata superiore nonché l'inserimento di n. 4 impianti protesici inferiori” (pag. 2 della citazione); che il manufatto protesico superiore si fratturava più di una volta nella sua componente esterna (estetica)
e “veniva quindi riparato o sostituito dalla stessa professionista …”, mentre
“Inferiormente la dott.ss inseriva 4 impianti protesici (2 per lato) con CP_1
relative corone protesiche provvisorie;
senonché tutti gli impianti inferiori venivano erroneamente inseriti in quanto mal posizionati oltre ogni tolleranza ed addirittura fuori dalle corticali ossee” (pag. 2 della citazione); che “subito dopo i trattamenti, in entrambe le arcate dentarie compariva severo disordine temporo-mandibolare (DTM) con dolori, limitazioni funzionali ed acufeni
(scroscio ATM sin., forti dolori ai muscoli masticatori di destra) nonché problemi oculari, tuttora presenti e non risolti” (pag. 2 della citazione); che, a fronte “di sì gravi problematiche, ed altrettanta inefficacia della specialista odontoiatra nel porvi rimedio”, l'attore aveva deciso di abbandonare la convenuta e si era rivolta ad altro dentista;
che, il nuovo dentista accertava l'errato trattamento sanitario nell'ambito del rapporto di cura intercorso tra pagina 2 di 24 l'attore e la convenuta suggerendogli di sottoporsi al rifacimento completo dei manufatti, previo un periodo di rieducazione gnatologica: “confezionamento di elemento provvisorio PEC di lunga durata superiore e inferiore, estrazione di elementi dentari e verifica della funzionalità con ricostruzione protesica dei denti-pilastro e realizzazione di un impianto definitivo superiore ed inferiore.
Il tutto per un costo preventivato in euro 15.100,00 (vds. doc. 3, preventivo dott. ” (pag. 3 della citazione); che “In conseguenza delle inadeguate Per_1
realizzazioni della convenuta, il paziente, per tutto il corso del rapporto e successivamente, ha sofferto problematiche fisiologiche e psicologiche di fortissimo impatto quali: - impossibilità di ingerire cibo solido: infatti per tutto il periodo in esame il postulante si è nutrito, e continua a nutrirsi, di cibo liquido o semiliquido;
- difettosa masticazione del cibo semi-solido eventualmente assunto;
- ingestione di alimenti non sufficientemente masticati, con conseguenti problematiche nella digestione ed assimilazione …. comparsa di severo disordine temporo-mandibolare (DTM); fallimenti a seguito dei quali il paziente necessita oggi di rifacimento pressoché integrale delle terapie impianto-protesiche (vds. doc. 4, parere medico legale odontoiatrico dott. e doc. 5, fatt. n. 115 per la Persona_2 Parte_2
relativa prestazione)” (pagg. 3 e 4 della citazione); che a causa dei trattamenti praticati dalla convenuta, l'attore aveva subito un danno biologico permanente da quantificare nel 7-8%, un danno biologico temporaneo nella misura di 700 giorni al 15%, oltre “ulteriori 45 giorni a stralcio di inabilità temporanea parziale al 25% per le sedute che saranno necessarie per eseguire i nuovi trattamenti riabilitativi, gnatologici e implanto-protesici”; che doveva aggiungersi l'importo di €12.379,00 versato alla convenuta per errate terapie implantologiche e protesiche, “maggiorato di euro 84,36 ed € 157,77 per interessi corrisposti sui n. 2 finanziamenti personali, rispettivamente di €.
1.000,00 ed €. 1.500,00 contratti all'uopo (vds. doc. 2). E così in totale euro
12.622,00”; che sussisteva la colpa professionale del medico nei danni pagina 3 di 24 riportati dall'attore il quale, a fronte della responsabilità contrattuale della convenuta, aveva quindi diritto al risarcimento dei danni patiti anche a titolo di danno morale ed esistenziale nonché per violazione del consenso informato.
Tanto premesso, ha concluso domandando il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito a causa della non corretta esecuzione dell'intervento medico-dentistico a cui è stato sottoposto presso lo studio della convenuta, il tutto previa risoluzione del contratto di prestazione d'opera per grave inadempimento imputabile alla convenuta.
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Si è costituita la convenuta, , deducendo, quanto Controparte_1
agli aspetti tecnici della terapia delineata, che: l'attore era “affetto dal morbo di Crohn oltre che bruxista e accanito fumatore” e “versava già in una situazione “disperata” ed estremamente complessa, essendo affetto da una malattia gastro intestinale, oltre a non aver mai posto in essere alcuna idonea attività di igiene orale”; di aver predisposto un piano di trattamento “che prevedeva tra l'altro l'inserimento di n. 4 impianti (in sede 35/36/46/47) con relative corone protesiche non definitive”, accettato dall'attore previa sottoscrizione del modulo di informazione e consenso ad intervento di chirurgia implantare;
“La non corretta occlusione e lo scivolamento mandibolare, unitamente alla precaria condizione di salute generale, ma soprattutto la scarsità di igiene orale, del signor , non permettevano Parte_1
di predisporre ed inserire una protesi definitiva. … Complice la situazione precaria di salute del signor , le protesi provvisorie venivano Parte_1
sostituite tre volte nel tempo, in quanto le stesse si rompevano sia per l'occlusione non corretta della bocca (motivo per il quale appunto non era stata proposta una protesi definitiva), sia per interventi di terzi, quando dopo ennesimo ricovero presso l'Ospedale di ON a causa del Morbo di Crohn, il signo riferiva la rottura di una protesi non definitiva” (pag. 4 della Parte_1
comparsa di costituzione e risposta); l'attore aveva interrotto il piano di pagina 4 di 24 trattamento unilateralmente e senza motivo, “… non rispettava il piano di controllo prescritto e mancava di presentarsi spesso in appuntamento, sia per l'igiene orale, sia per i controlli periodici, così e di fatto venendo meno alle prescrizioni mediche ricevute”; ciò aveva determinato il completo esonero da responsabilità della convenuta;
il trattamento terapeutico era stato correttamente eseguito, in conformità alle buone pratiche e alle metodologie chirurgiche stabilite dalla prassi e dalla scienza medica;
le conseguenze lesive lamentate, comunque infondate e non provate, dovevano ascriversi in via esclusiva alle pregresse condizioni di salute dell'attore al mancato completamento e alla prematura interruzione delle cure ad opera dello stesso.
Ha concluso chiedendo il rigetto e chiedendo di differirsi la prima udienza di trattazione per convenire in giudizio la Controparte_2
al fine di essere manlevata e garantita in forza della
[...]
polizza per R.C. Odontoiatra n. 2106.12.300195 e R.C. Professionale n.
RCO22790 a copertura dei rischi connessi alla responsabilità civile derivante dall'attività professionale di medico.
***
Differita la prima udienza di comparizione e notificato l'atto di chiamata in causa, si è costituita in giudizio Controparte_2
eccependo, in via preliminare, la mancata denuncia del sinistro da parte dell'assicurata, con la conseguenza che “i costi del giudizio (spese legali dell'attore, dell'assicurata e spese di CTU), che si sarebbero potute evitare, se solo la dott.ss avesse ottemperato all'obbligo di denuncia previsto sia CP_1
dall'art. 25 delle CGA sia dall'art. 1913 del codice civile”, nel caso in cui dovessero trovare accoglimento, integrale o parziale, le ragioni dell'attore, dovranno “restare a carico dell'assicurata, in quanto diretta conseguenza della sua omissione di denuncia”. Lo stesso quanto ai “costi relativi alla difesa in proprio dell'assicurata, … giusto quanto prevede l'art. 27) delle CGA –
Nomina di legali e periti – , ai sensi del quale “… I legali ed i periti Per_3 pagina 5 di 24 verranno nominati dall'Assicurato all'interno di appositi elenchi (il collega
ET non ne fa parte ndr), concordati tra la Contraente e la Compagnia. Tali elenchi indicheranno anche i criteri di competenza territoriale alla quale gli
Assicurati dovranno attenersi, salvo diversa deroga scritta autorizzata dalla
Compagnia. L'assicurato potrà scegliere autonomamente Professionisti al di fuori dei precitati elenchi, dandone solo comunicazione alla Compagnia, ma i relativi costi saranno a suo esclusivo carico…”. Ha inoltre dedotto che “… qualora all'esito del giudizio dovesse emergere una qualche responsabilità dell'assicurato, con conseguente suo obbligo a risarcire l'attore, trovandoci in ambito di chirurgia implantologica (attività di grado B e C), al suo diritto di garanzia dovrà essere applicato lo scoperto contrattuale”.
Nel merito, ha contestato la sussistenza di un nesso eziologico tra l'asserito errore medico e il decorso della malattia, mancando la prova
“dell'insorgenza di una nuova patologia o dell'aggravamento della situazione pregressa - la quale, peraltro, sulla scorta della documentazione prodotta, era già compromessa prima dell'intervento della dott.ssa - e del fatto che CP_1
tali esiti siano stati determinati dall'attività professionale negligente, posta in essere dalla dott.ssa nel periodo in cui ebbe in cura l'odierno attore”. CP_1
Ha rilevato che, in ogni caso, “la tecnica implantologica richiedeva da parte del professionista in generale e, in particolare, nel caso del signo , la Parte_1
soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, dovrà trovare applicazione il disposto di cui all'art. 2232”. Ha inoltre contestato il quantum richiesto dall'attore.
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Alla prima udienza il giudice assegnava alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. Quindi, rigettate le prove orali e disposto l'espletamento di CTU medico legale, all'udienza del 09/10/2024, trattata ai sensi dell'art. 83 comma 7, lett. H), D.L. n.18/2020 e succ. modd., le parti hanno precisato le conclusioni come da note di udienza depositate in atti, pagina 6 di 24 con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La causa veniva rimessa sul ruolo per consentire chiarimenti sulla consulenza tecnica d'ufficio. All'esito, all'udienza dell'8 aprile 2025, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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Venendo al merito, la domanda risarcitoria proposta dall'attore è parzialmente fondata e, nei limiti appresso specificati, merita di essere accolta al pari della richiesta risoluzione del contratto di prestazione d'opera, stipulato con la convenuta per grave inadempimento imputabile a quest'ultima.
Va premesso che la domanda involge il tema della responsabilità del medico con riferimento ad eventuali danni riportati dal paziente che al medesimo si sia rivolto e che siano conseguenti all'agire negligente o connotato da imperizia del sanitario.
In particolare, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, tanto il rapporto fra paziente e medico quanto quello fra paziente e struttura sanitaria sono regolati dalla disciplina delle obbligazioni contrattuali in forza del cosiddetto “contatto sociale” che si instaura tra tali soggetti, il quale genera un obbligo di protezione del medico e della struttura nei confronti del paziente (cfr., in tal senso, Cass. 12362/2006; Cass. 1698/2006; Cass. 3492/2002; Cass.
12233/1998).
Da tale inquadramento giuridico discende, sul piano della ripartizione e del contenuto dell'onere della prova, che, a prescindere dalla qualificazione dell'obbligazione medica come di mezzi o di risultato, grava sull'attore che agisce in giudizio, deducendo l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, oltre la prova del contratto anche quella dell'aggravamento della pagina 7 di 24 situazione patologica ovvero l'insorgenza di nuove patologie, nonché la prova del nesso di causalità tra l'azione o omissione del debitore e tale evento dannoso, allegando il solo inadempimento del sanitario, restando, di contro, a carico del debitore l'onere di provare il proprio esatto adempimento e dunque la mancanza di colpa nell'esercizio della prestazione (Cass. 27000/2011; Cass.
12907/2004; Cass. 11488/04).
Infatti, come osservato dalla Suprema Corte, “nel giudizio di risarcimento del danno conseguente ad attività medico chirurgica, l'attore danneggiato ha l'onere di provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e di allegare l'inadempimento qualificato del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, restando, invece, a carico del medico e/o della struttura sanitaria la dimostrazione che tale inadempimento non si sia verificato, ovvero che esso non sia stato causa del danno” (Cass. 20547/2014).
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Ciò posto, in primo luogo deve ritenersi pacifica l'esistenza del rapporto contrattuale professionale intercorso tra l'attore e la convenuta, trattandosi di circostanza non specificamente contestata ex art. 115 c.p.c. e, anzi, espressamente ammessa da quest'ultima (cfr. Cass., sez. un., 577/2008).
In secondo luogo, risulta parzialmente provato, sulla base dell'esito della
CTU esperita in corso di causa, condotta secondo criteri e parametri del tutto condivisibili, il danno lamentato dall'attore e il nesso causale tra quest'ultimo e la terapia praticata da parte della convenuta.
I consulenti tecnici d'ufficio hanno potuto ricostruire l'operato del sanitario mediante le TAC e la documentazione radiografica, ed elettromiografica, allegata dall'attore in quanto idonea a offrire una visione degli eventi.
Sulla base di tale documentazione e della documentazione medica redatta dalla convenuta, i C.T.U. hanno potuto riscontrare la correttezza del piano pagina 8 di 24 terapeutico predisposto dalla convenuta (“L'indicazione alle terapie, così come svolte, era corretta”, pag. 5 chiarimenti dei c.t.u.) ma l'erroneità dell'esecuzione degli interventi (“L'infissione implantare è stata eseguita scorrettamente, poiché essi sono stati apposti, nella loro totalità e come visibile dall'iconografia radiografica, con gran parte del corpo implantare al di fuori del contesto osseo. Ciò sarà causa, al momento della rimozione degli stessi, di questi esiti lesivi, quantificati in risposta al quesito 2c.”, pag. 5 chiarimenti dei c.t.u.)
In particolare, i consulenti hanno evidenziato che: “in ragione delle errate infissioni implantari bilateralmente il paziente ha “inutilmente” sofferto per i due interventi chirurgici subiti per le inserzioni degli stessi. Ciò si è esplicato nell'evoluzione riparativa e di guarigione delle due brecce chirurgiche, presumibilmente di due incisioni gengivali di circa 2 cm ciascuna. La rimozione degli impianti residui comporterà un ulteriore periodo di guarigione” (cfr. pag. 5 della relazione tecnica); b) “i postumi permanenti possono essere quantificati con un punto percentuale, in base alla “tabella delle menomazioni” di cui al decreto ministeriale del 3.7.2003 e pubblicata in
G.U. n. 211 dell'11.9.2003, correlabile alla modestissima perdita ossea che deriverà dalla rimozione degli impianti che, come da ampia documentazione iconografica sono in gran parte al di fuori del contesto osseo e la loro rimozione, quindi, sarà causa di una, come detto, quasi trascurabile perdita di supporto che certamente non sarà ostativo né fonte di complicazione per i futuri interventi” (cfr. pag. 6 della relazione tecnica); c) “In relazione alla fattispecie concreta, è lamentata dal paziente l'insorgenza di una disfunzione dolorosa dell'articolazione temporo mandibolare sinistra che riferisce insorta in seguito all'applicazione di provvisori a suo dire inadeguati. A questo proposito tale sintomatologia, oggi obiettivamente frusta, è da ritenersi non correlata all'operato della dottoressa in primo luogo per CP_1
l'impossibilità odierna di verificare l'occlusione, ovvero “l'ingranaggio” delle pagina 9 di 24 chiostre dentarie perché i provvisori sono stati sostituiti nella loro quasi totalità da altri operatori più volte intervenuti. Inoltre, alla luce di pressoché unanime letteratura in materia che non correla tale patologia a fattori occlusali, manifestandosi anche in soggetti con dentatura integra e perfetta occlusione ed essendo possibile che si manifesti anche per stress o serramento notturno o bruxismo, alla luce dell'obiettività odierna è da considerarsi non correlata.
Infine la situazione iniziale del paziente, caratterizzata da molteplici mancanze dentarie mascellari e mandibolari con mancanza di agonismo fra le opposte arcate e l'iperlassità legamentosa obiettivamente rilevata era tale per cui una patologia articolare poteva essere già presente. A chiosa dell'argomento occorre precisare che la protesizzazione provvisoria è, per sua natura e denominazione, destinata a verificare “in vivo” le necessità per quella successiva definitiva e, quindi, è abitualmente soggetta a modifiche nella ricerca dei corretti parametri riabilitativi” (cfr. pag. 6 della relazione tecnica);
d) “Successivamente alle cure prestate dalla convenuta, come specificato a pagina quattro della relazione peritale, si rivolse allo specialista chirurgo maxillo- facciale dotto che: “gli confermò le malposizioni implantari Per_4
(peraltro rilevabili da una TC eseguita nel 2021), dal dottor dal Per_5
professor e dal dottor Il dottor sostituì il ponte Per_6 Per_1 Per_5
provvisorio inferiore sinistro con un altro provvisorio, analoga sostituzione fece il professor con il provvisorio superiore: permanendo la Per_6
sintomatologia, il paziente fu indirizzato dal dottor gnatologo che Per_1
dopo gli accertamenti del caso applicò un nuovo provvisorio all'emiarcata superiore destra …. Afferma di essersi recato in visita da quest'ultimo privo del provvisorio inferiore destro, fratturatosi nel frattempo”. Tali trattamenti, resisi necessari dalla riferita frattura dei provvisori approntati dalla dottoressa non hanno avuto alcuna influenza sul decorso causale e sui danni CP_1
patiti dall'attore” (pag. 5 dei chiarimenti dei c.t.u.).
pagina 10 di 24 Sulla base di tali elementi, deve ritenersi emergente la responsabilità professionale della convenuta per esecuzione non a regola d'arte della terapia eseguita sull'attore, nonché il nesso causale tra tale inadempimento e i danni lamentati, nei limiti in cui accertati dai consulenti tecnici.
È indimostrato, infatti, quanto sostenuto dalla convenuta, e cioè che l'attore avrebbe interrotto, unilateralmente e senza giustificato motivo, la cura prima che questa giungesse a termine e che, pertanto, i danni patiti sarebbero riconducibili alla condotta dello stesso attore, e come tali non risarcibili.
Al contrario, all'esito dell'istruttoria e della consulenza tecnica emerge chiaramente come “Essendosi riacutizzata la malattia cronica di cui soffre, fu costretto ad un periodo di astensione dal le cure, nonostante il manifestarsi di una frattura di parte del rivestimento estetico della protesi provvisoria fissa superiore che fu riparata dalla convenuta appena possibile” (pag. 3 della consulenza tecnica) e che la sospensione dei rapporti con lo studio dentistico sia riconducibile all'imperizia e alla negligenza del sanitario e, comunque, all'insoddisfacente risultato delle prestazioni professionali da questi effettuate, atteso che, sulla base della documentazione medica offerta dalle parti e degli accertamenti compiuti dai consulenti d'ufficio, risulta dimostrato che, prima della interruzione dei trattamenti, la permanenza della sintomatologia.
Ciò in quanto, “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, il paziente danneggiato deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante” (Cass., sez. un.,
577/2008, che ha cassato la sentenza di merito che – in relazione ad una domanda risarcitoria avanzata da un paziente nei confronti di una casa di cura pagina 11 di 24 privata per aver contratto l'epatite C asseritamente a causa di trasfusioni con sangue infetto praticate a seguito di un intervento chirurgico – aveva posto a carico del paziente l'onere di provare che al momento del ricovero egli non fosse già affetto da epatite).
Ebbene, nel caso in esame, essendo stata dimostrata la complessiva negligenza medica relativamente all'opera prestata dal medico curante, subita nell'arco di tempo in cui l'attore è stato sottoposto alle sue cure, idonea a determinare un aggravamento delle condizioni di salute della persona, secondo il principio di causalità adeguata sarebbe stato onere della convenuta provare il contrario, ovvero che le cure dalla medesima effettuate sul paziente, per quanto inutili sul piano del recupero della funzionalità dell'apparato dentario coinvolto, e comunque denotanti una sua complessiva negligenza sotto il profilo dell'ars medica, non abbiano avuto alcun impatto sulla salute della persona rispetto alle condizioni pregresse di salute che egli stesso aveva potuto sin dall'inizio constatare e apprezzare, anche tenuto conto del principio di vicinanza della prova (Cass. 18392/2017).
Nel caso di specie, tale prova non è stata fornita dalla convenuta;
al contrario, costituisce circostanza accertata dagli stessi CTU che i lavori di implantologia effettuati dal medico curante sono stati inutili, ma anche censurabili sotto il profilo della diligenza medica, nonché causativi di un aggravamento delle condizioni di salute della persona, sebbene modesto, laddove i consulenti hanno constatato che “gli impianti … come da ampia documentazione iconografica sono in gran parte al di fuori del contesto osseo”
e la loro rimozione, quindi, “sarà causa di una … modestissima perdita ossea
… che certamente non sarà ostativo né fonte di complicazione per i futuri interventi”.
Nel caso di specie, poi. la responsabilità ex art. 2236 c.c. del dentista non potrà neppure ritenersi attenuata o attenuabile, non implicando la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, così come ricavabile dalla stessa CTU pagina 12 di 24 espletata in corso di causa, laddove, comunque, incombeva sulla convenuta la prova dell'esistenza del predetto presupposto attenuativo (cfr. Cass.
8218/1990; Cass. 3389/1988; Cass. 36/1979; Cass. 2439/1975).
Sussiste pertanto il diritto di parte attrice, ai sensi dell'art. 1223 c.c., al risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale subito in conseguenza dell'inadempimento della convenuta.
***
Dalle considerazioni che precedono deriva, inoltre, l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto, atteso il grave inadempimento della convenuta.
Va ricordato che, secondo i noti principi in tema di riparto dell'onere probatorio, nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.), incombe al creditore esclusivamente di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, e di allegare il fatto d'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (cfr. ex plurimis Cass.
826/2015).
Nella fattispecie, parte attrice ha assolto agli oneri di prova che le incombevano ex art. 2697 c.c., provando il titolo, nonché allegando l'inadempimento dello studio dentistico;
quest'ultimo, invece, non ha offerto un'adeguata e specifica prova in ordine al proprio esatto adempimento e dunque alla mancanza di colpa nell'esercizio della prestazione. Difatti, gli errori riscontrati in sede di consulenza tecnica in ordine alla predisposizione del piano terapeutico e all'esecuzione degli interventi, ritenuti deficitari e non in linea con le linee guida della good practice odontoiatrica, integrano un fatto d'inadempimento talmente grave da provocare il venir meno dell'equilibrio sinallagmatico del negozio.
*** pagina 13 di 24 Dovendo passare alla liquidazione del danno patito dall'attore, è doveroso premettere che la liquidazione del danno non patrimoniale, giusto il disposto dell'art. 2059 c.c., deve essere considerato, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, una voce omnicomprensiva che include sia il danno biologico, inteso quale danno alla salute, sia il danno c.d. morale, ossia il danno che si concreta dei patemi subiti in conseguenza dell'atto illecito altrui, sia del danno c.d. esistenziale, quale danno “di riflesso” alla vita di relazione, quale compromissione ovvero conseguente alterazione delle proprie abitudini di vita (cfr., da ultimo, Cass. 703/2021).
Venendo quindi alle diverse voci di danno oggetto della domanda attorea, si osserva che, con riferimento al c.d. danno non patrimoniale, i CTU, utilizzando criteri e parametri di valutazione del tutto condivisibili, hanno riscontrato, sulla scorta della documentazione prodotta, un danno biologico permanente alla persona pari all'1% derivante dalla modestissima perdita ossea derivante dalla rimozione degli impianti erroneamente installati e un danno biologico derivante da inabilità temporanea parziale di 2 al 50% oltre a giorni 15 al 25%. I consulenti hanno inoltre accertato che “Per il futuro saranno necessari un periodo di inabilità temporanea, in forma relativa, per i pregressi interventi implantari di cui in oggetto, per la loro rimozione … quantificabile complessivamente con 6 (sei) giorni al 50% e 20 (venti) giorni al 25%”.
Nella liquidazione del danno, occorre prendere in considerazione i criteri di liquidazione di cui all'art. 139 comma 1 lett. a) Cod. Ass. e conseguentemente appare liquidabile in favore dell'attore, all'epoca dei fatti cinquantasettenne, l'importo di €1.528,46, di cui €824,15 per il danno biologico permanente ed €704,31 per il danno da invalidità temporanea parziale.
Su tali somme non può riconoscersi la rivalutazione monetaria poiché la misura del risarcimento è già espressa in valori attuali. pagina 14 di 24 Trattandosi di debiti di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulle somme anzidette, devalutate al settembre 2019
(inizio della terapia impiantistica) e rivalutate anno per anno secondo gli indici
Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C. (sez. un. 1712/1995), gli interessi legali al tasso p.t. vigente fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata all'attualità fino al soddisfo. Invero, trattandosi di risarcimento da fatto illecito e vertendosi, quindi, in ipotesi di mora ex se, gli interessi vanno conteggiati dalla data del fatto illecito (07/04/2018) fino all'effettivo soddisfo;
siffatti interessi, tuttavia, vanno applicati non sulla somma interamente rivalutata ma, in applicazione dei principi di cui alla sentenza delle Sezioni
Unite, 17/02/1995. n. 1712, sulla somma prima devalutata alla data del sinistro e poi anno per anno rivalutata secondo gli indici ISTAT.
Pertanto, devalutando – sulla base degli indici ISTAT sul costo della vita
– la suddetta somma di €1.528,46 alla data del fatto, si arriva ad un importo di
€1.260,07; applicando gli interessi legali su tale somma, rivalutata anno per anno e fino alla data del 30/06/2025, (ultimo aggiornamento ISTAT disponibile), si arriva all'importo finale di €1.692,01; su tale somma devono, infine, essere computati gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
***
Quanto poi al chiesto risarcimento del danno morale, si osserva che “la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi” (in tal senso,
Cass. 25164/2020; Cass. 28989/2019; Cass. 910/2018, Cass. 7513/2018). pagina 15 di 24 La giurisprudenza ha chiarito, nelle predette pronunce, che per riconoscere tale voce di danno, superando la concezione del danno in re ipsa, è necessario che, pur a fronte del potere del giudice di ricorrere alla prova presuntiva, il richiedente alleghi in maniera specifica tutti gli elementi (id est fatti primari intesi come fatti costitutivi del diritto e le conseguenze pregiudizievoli casualmente riconducibili alla condotta) descrittivi delle sofferenze di cui si chiede la riparazione.
Tuttavia, nessuna particolare sofferenza connessa alla guarigione è emersa in sede di consulenza tecnica, ove gli ausiliari hanno evidenziato che
“… nel corso della temporanea inabilità il grado di sofferenza può essere valutato lieve nei primi due giorni e lievissimo nei restanti quindici giorni”
(pag. 6 della relazione di consulenza tecnica) e che “Il grado di sofferenza fisica nei diciassette giorni di inabilità temporanea riconosciuti può essere espresso, in una scala da ZERO a 5, pari a 1 nei due giorni al 50% e nella misura dello 0,25 nei restanti quindici giorni. Come già esplicitato: “il modestissimo dolore post-intervento è stato controllato con una compressa di antidolorifico”. … il trattamento terapeutico, in anestesia locale, è consistito in due appuntamenti per gli interventi implantari e, con ogni probabilità, uno per le avulsioni, sempre in anestesia locale. Successivamente, a distanza di una decina di giorni dagli interventi implantari, è da presumere siano stati rimossi i punti di sutura” (pag. 6 chiarimenti dei c.t.u.). Quanto all'inabilità permanente,
i consulenti non hanno riscontrato sofferenza fisica costituita dall'eventuale dolore nocicettivo, né la necessità di terapia antidolorifica (v. pag. 7 dei chiarimenti del 24/03/2025).
Deve escludersi, pertanto, la particolare sofferenza connessa alla guarigione, ravvisandosi, al contrario, un livello di sofferenza lieve (se non lievissimo) sia per il periodo di convalescenza che per i postumi. Deve pertanto concludersi nel senso dell'ordinarietà delle conseguenze di sofferenza patite, come sopra già riconosciute e valutate. pagina 16 di 24 Vale solo la pena precisare che la CTU non ha evidenziato la sussistenza di ripercussioni di natura psicologica, che, se adeguatamente allegate e documentate, sarebbero più propriamente state valutate sotto il profilo del danno biologico.
Ne consegue che la domanda tesa al risarcimento del danno morale va rigettata.
Non sussistono neanche i presupposti per la c.d. personalizzazione del danno sopra liquidato a mente del predetto art. 139 comma 3 a mente del quale “l'ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 1 può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato”.
Come noto, tale personalizzazione è da riconnettersi a “circostanze eccezionali e specifiche”, sicché non può essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle “tabelle” per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno (cfr. Cass. 25164/2020;
Cass. 28988/2019; Cass. 7513/2018; Cass. 10912/2018; Cass. 23469/2018;
Cass. 27482/2018) dal momento che, sulla base delle allegazioni attoree, non appaiono sussistere nel caso in esame pregiudizi subiti dall'attore superiori all'id quod plerumque accidit.
***
L'attore assume la presunta violazione del consenso informato, in quanto
“la dott.ssa ha omesso di sottoporre al paziente le necessarie CP_1
informazioni pro “consenso informato” agli interventi praticati all'odierno attore. Il che costituisce fonte di autonoma obbligazione risarcitoria a causa dell'ingiustificata compressione del potere di autodeterminazione del soggetto leso, di cui si richiede pertanto la connessa liquidazione ...”.
pagina 17 di 24 Sul punto la domanda risarcitoria avanzata dall'attore risulta infondata, in quanto – a prescindere dalla questione relativa al fatto se il modulo in atti, sottoscritto, sia idoneo o meno, è sufficiente rilevare:
1) che l'attore non ha in alcun modo allegato e/o dimostrato (neppure in via presuntiva) che qualora fosse stato correttamente informato avrebbe rifiutato il trattamento in questione, non valendo, a tal fine, la generica allegazione circa il fatto che “se al cliente-paziente fossero stati debitamente rappresentati tutti gli insopportabili inconvenienti della (mala) pratica sanitaria somministratagli, certamente avrebbe negato il proprio consenso a tanto”, allegazione che, in ogni caso, non prova che avrebbe con certezza rinunciato all'intervento; in particolare, secondo l'orientamento costante della Corte di cassazione, “anche nel caso di mera violazione del diritto all'autodeterminazione, il presupposto del diritto risarcitorio è la circostanza che il paziente, ove informato, non si sarebbe sottoposto al trattamento” (cfr.
Cass. 17806/2020);
2) non risulta allegato (né tantomeno dimostrato) che, a causa del presunto deficit informativo, l'attore abbia subito un pregiudizio patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità) diverso dalla lesione del diritto alla salute;
in particolare, nell'attuale sistema della responsabilità civile, non è predicabile la configurabilità di danni “in re ipsa”; ed, infatti,: “l'inadempimento dell'obbligo di informazione sussistente nei confronti del paziente può assumere rilievo ai fini risarcitori – anche in assenza di un danno alla salute e in presenza di un danno alla salute non ricollegabile alla lesione del diritto all'informazione – a condizione che sia allegata e provata, da parte dell'attore, l'esistenza di pregiudizi non patrimoniali derivanti dalla violazione del diritto fondamentale all'autodeterminazione in sé considerato, sempre che essi superino la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale e non siano futili, ovvero consistenti in meri disagi o fastidi” (cfr. Cass. 28993/2019). pagina 18 di 24 Nel caso specifico, però, l'attore non ha provato o chiesto di provare alcunché in merito alle conseguenze pregiudizievoli asseritamente subite.
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Venendo ai danni patrimoniali, va osservato che l'attore ha chiesto di essere risarcito delle spese mediche da sostenere, pari a €25.000,00, oltre ad
€1.952,00 per le valutazioni medico-legali di parte prodromiche all'introduzione del presente procedimento;
a tali somme doveva aggiungersi l'importo di €12.379,00 versato alla convenuta per errate terapie implantologiche e protesiche, “Danno che va maggiorato di euro 84,36 ed €
157,77 per interessi corrisposti sui n. 2 finanziamenti personali, rispettivamente di €. 1.000,00 ed €. 1.500,00 contratti all'uopo”.
Tale domanda risulta parzialmente fondata, potendo essere anzitutto riconosciuto l'importo che l'attore ha versato all'odierna convenuta quale corrispettivo delle prestazioni da quest'ultima eseguite, limitatamente alla somma documentata di €9.879,00 e non contestata dalla convenuta.
Al riguardo va osservato che l'attore ha domandato, a fronte dell'allegato
(e sussistente) inadempimento della convenuta, la risoluzione del contratto sicché deve darsi luogo agli effetti restitutori di cui all'art. 1453 c.c.
Di contro, non può accogliersi la richiesta di risarcimento della somma di
€84,36 ed €157,77 a titolo di interessi corrisposti sui finanziamenti personali contratti dall'attore per far fronte alla spesa;
nel caso di specie parte attrice nulla ha dedotto, né provato, in ordine al diverso (e inferiore) prezzo che sarebbe stato pagato se non fosse intervenuto il colposo inadempimento della convenuta, di talché non vi sarebbe la prova di un effettivo danno patito per effetto dell'inadempimento.
Deve inoltre essere riconosciuta, la somma di €6.000,00 (oltre interessi dalla domanda al saldo) quale da danno emergente derivante dalle spese necessarie per porre rimedio all'inadempimento dell'odierna convenuta, come stimate dai CTU in funzione degli interventi necessari per il ripristino di una pagina 19 di 24 situazione funzionale: rimozione impianti endossei ad oggi presenti ed inserimento di quattro nuove “fixture” con relativi perni-moncone (cfr. pag. 7 della relazione).
Posto che, sotto tale profilo, le considerazioni dei consulenti non sono state minimamente confutate dalle parti, esse possono essere tenute per buone, con la conseguenza che la convenuta è tenuta a rifondere all'attore la spesa necessaria per rimediare al suo inadempimento, come quantificata dai consulenti d'ufficio, pari ad €6.000,00.
L'importo indicato nella relazione deve ritenersi congruo, avuto riguardo alla natura degli interventi e ai prezzi medi del mercato odontoiatrico.
Di contro, non può accogliersi la richiesta di risarcimento della somma di
€1.952,00 pari alle spese sostenute per accertamenti e valutazioni medico- legali, ossia per spese relative alla consulenza tecnica di parte.
Invero, alla luce del principio consolidato della Suprema Corte, le spese sostenute per detta consulenza, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 1, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cass. 3380/2015; Cass. 84/2013; Cass. 6956/190; Cass.
3946/1975); e nel caso di specie le spese in parola sono certamente tali, trattandosi di una spesa non necessaria, relativa ad una scelta della parte ed antecedente il procedimento e non di spesa inerente all'assistenza alle operazioni del consulente del giudice in corso di causa e alla successiva compilazione della relazione del consulente di parte, la cui nomina costituisce facoltà della parte espressamente prevista dall'art. 201 c.p.c.
In conclusione, la convenuta è pertanto tenuto al pagamento, a titolo di danno patrimoniale, della complessiva somma di €15.879,00.
Sulla totale somma risarcitoria così determinata, poi, spetteranno gli interessi legali dalla sentenza fino al soddisfo. pagina 20 di 24 Va pertanto liquidato in favore dell'attore la complessiva somma di
€1.692,01 a titolo di danno non patrimoniale per le suddette lesioni e la somma di €15.879,00 a titolo di danno patrimoniale, per un totale di
€17.571,01 oltre interessi legali eventualmente maturati sino all'effettivo soddisfo.
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Come già visto, la convenuta ha chiesto di riversare le conseguenze patrimoniali derivanti dall'eventuale accoglimento della domanda svolta da parte attrice sulla parte chiamata in causa (v. le conclusioni della comparsa di costituzione in giudizio).
Ebbene, nel caso di specie la compagnia assicurativa ha dedotto e documentato che, ai sensi dell'art. 32 delle condizioni contrattuali, laddove, come nel caso di specie, operi l'estensione della garanzia al compenso relativo alle prestazioni professionali che hanno dato luogo al sinistro, tale estensione è prestata previa detrazione di una franchigia fissa di €2.000,00 per ciascun sinistro e con un limite di indennizzo per anno per ciascun assicurato pari a
€20.000,00.
Ne consegue la fondatezza dell'eccezione proposta dalla terza chiamata.
Parimenti, in presenza, come nella specie, di una polizza assicurativa con patto di gestione della lite e previsione del rimborso delle spese legali c.d. di resistenza sostenute dall'assicurato, deve considerarsi valida la clausola contrattuale che escluda il suddetto rimborso laddove l'assicurato decida di non avvalersi della difesa tecnica offerta dalla compagnia assicuratrice (cfr.
Cass. 19/02/2020, n. 4202).
Non si condivide, invece, l'eccezione della terza chiamata, secondo la quale “Sotto il profilo del danno, è incontestabile che la mancata denuncia del sinistro abbia quanto meno determinato i costi del giudizio (spese legali dell'attore, dell'assicurata, della compagnia e spese di CTU), che si sarebbero potute evitare, se solo la dott.ssa avesse ottemperato all'obbligo di CP_1 pagina 21 di 24 denuncia previsto sia dall'art. 25 delle CGA sia dall'art. 1913 del codice civile”, mancando la prova che, se correttamente informata da parte della propria assicurata, si sarebbero evitati i costi del giudizio, considerato – peraltro – che la terza chiamata ha dedotto, nel merito, l'assenza di responsabilità della convenuta e la mancanza di prova circa l'aggravamento delle condizioni di salute dell'attore; non valendo, a tal fine, la generica allegazione circa il fatto che “si sarebbe potuto comunque raggiungere un accordo tra le parti, attraverso la liquidazione di una somma a saldo e stralcio, senza riconoscimento di alcuna responsabilità in capo alla dott.ssa CP_1
Non è inconsueto che la compagnia offra un importo a titolo di risarcimento, al fine di evitare l'alea ed i costi di un giudizio.”, allegazione che, in ogni caso, non prova che le parti avrebbero con certezza rinunciato al giudizio.
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Resta assorbita ogni altra questione, domanda o eccezione, prospettata dalle parti o rilevabile d'ufficio.
Le spese della lite principale, liquidate come in dispositivo in relazione alla somma riconosciuta in concreto e non già in relazione a quanto richiesto e tenuto altresì conto dell'attività concretamente effettuata (senza attività istruttoria orale), del contenuto degli scritti difensivi e dei criteri stabiliti dalle tariffe forensi vanno poste a carico della convenuta in base al principio della soccombenza.
La soccombenza della terza chiamata in ordine alla domanda di
“manleva” e, al contempo, la totale assenza difese, da parte della convenuta, in ordine all'operatività della franchigia di €2.000,00 e in ordine alla non ripetibilità delle spese legali c.d. di resistenza sostenute dall'assicurato, offrono giustificato motivo per compensare integralmente le spese di lite in relazione a tale domanda di manleva.
P.Q.M.
pagina 22 di 24 Il Tribunale di ON, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara la responsabilità contrattuale di CP_1
in relazione al trattamento effettuato sulla persona dell'attore e, per
[...]
l'effetto, previo accertamento della sussistenza dei presupposti di cui agli artt.
1453 e 1455 cc. dichiara la risoluzione del contratto di prestazione d'opera professionale concluso tra le parti;
2) previo accertamento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dall'attore in conseguenza del trattamento non Parte_1
correttamente eseguito, condanna alla corresponsione Controparte_1
in favore dell'attore della somma di €1.692,01 a titolo di danno non patrimoniale, già attualizzata alla data odierna, oltre interessi legali eventualmente maturati a decorrere dalla data odierna sino a quella dell'effettivo soddisfo, e la somma di €15.879,00 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi nella misura legale eventualmente maturati a decorrere dalla data odierna sino a quella dell'effettivo soddisfo;
3) accoglie, per quanto di ragione, la domanda di manleva proposta da e, per l'effetto, condanna Controparte_1 Controparte_2
a rifondere a le somme versate
[...] Controparte_1
dal medesimo in esecuzione della condanna di cui al capo 2 della presente sentenza, dedotta la franchigia fissa di €2.000,00;
4) condanna alla refusione delle spese di lite in CP_1 CP_1
favore dell'avvocato Valentino Domenico Walter, dichiaratosi antistatario, liquidate in complessivi €4.237,00, oltre spese generali al 15%, iva (se dovuta)
e cpa;
5) compensa le spese di lite tra e Controparte_1 [...]
Controparte_2
pagina 23 di 24 6) pone le spese di CTU, come liquidate in atti, a carico della convenuta e della terza chiamata in base al principio della soccombenza.
ON, 30/07/2025
Il Giudice
AL CO
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