Cass. civ., sez. II, sentenza 12/10/2012, n. 17489
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Sentenza 12 ottobre 2012

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In caso di azione di recesso ai sensi dell'art. 1385 cod. civ., non è necessaria la formale costituzione in mora del debitore, la quale è prescritta dalla legge per l'effetto preminente dell'attribuzione al debitore medesimo del rischio riguardante la sopravvenuta impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile, basandosi, viceversa, l'azione menzionata sulla sola obiettiva esistenza dell'inadempimento di non scarsa importanza di una delle parti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 12/10/2012, n. 17489
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17489
    Data del deposito : 12 ottobre 2012

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