Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/04/2025, n. 1469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1469 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 10026/2024.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Giuseppe Disabato Presidente
- Valeria Guaragnella Componente
- Emanuele Pinto Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento iscritto al n. 10026/2024
R.G., avente ad oggetto separazione personale e pendente tra
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 da Avv. Maria Pia Vigilante,
-parte attrice-
e
( ), rappresentato e difeso da CP_1 C.F._2
Avv.ti Massimo Birardi et Monica Portaccio,
-parte convenuta- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. et 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale riferendo Parte_1 di aver contratto matrimonio concordatario con la parte convenuta in data 06.09.2003. Dalla loro unione è nato il figlio (19.10.2006). Per_1
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Ha dedotto che tra i coniugi è venuta meno la affectio coniugalis a causa dei comportamenti violenti e maltrattanti posti in essere dal marito sin dal 2018 anche in presenza del figlio. Ha precisato di aver sporto denuncia-querela nei confronti del marito che – con provvedimento del 17.07.2024 –
è stato attinto da misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento.
Ha dichiarato che il marito, già socio di due società deputate alla gestione di stazioni di servizio nonché di un bar, allo stato lavora come elettricista alle dipendenze della aggiungendo che lo stesso ritrae altresì Controparte_2 una rendita locatizia mensile di € 350,00 da un immobile di cui è usufruttuario. Mentre ella è insegnante con reddito netto mensile di € 1.400,00, è proprietaria in via esclusiva della casa familiare per cui mensilmente paga un rateo di mutuo di € 370,00.
Ha concluso domandando: la pronuncia della separazione tra i coniugi con addebito al coniuge;
l'assegnazione della casa familiare;
la fissazione del contributo paterno al mantenimento del figlio nella misura di € 400,00 mensili oltre spese straordinarie (ricorso depositato il 02.10.2024).
I.2.- si è costituito in giudizio contestando CP_1 le avverse prospettazioni.
Ha negato di aver posto in essere comportamenti violenti e aggressivi nei confronti della coniuge cui ha imputato la crisi del consorzio matrimoniale. Ha precisato che da circa un anno ella avrebbe mutato il proprio comportamento nonché frequentato assiduamente un altro uomo.
Ha dichiarato di essere allo stato disoccupato e di percepire una rendita locatizia pari a € 350,00 mensili. Mentre la moglie è un'insegnante con reddito mensile di € 1.700,00 ed è proprietaria di diversi beni immobili per l'acquisto dei quali ha personalmente fornito alla stessa la relativa provvista di denaro.
Ha concluso domandando: la pronuncia di separazione personale;
il rigetto dell'avversa domanda di addebito;
la fissazione del contributo paterno al mantenimento del figlio nella misura di € 180,00 con versamento diretto in favore del
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medesimo. Con vittoria di spese di lite (comparsa di risposta depositata il 25.02.2025).
I.3.- Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio.
I.4.- Risultano depositate ulteriori memorie di difesa ex art. 473-bis.17 c.p.c..
I.5.- A seguito di comparizione all'udienza del 28.03.2025, il giudice delegato ha ordinato i provvedimenti temporanei ed urgenti1 e si è riservato di riferire al Collegio per la decisione sullo status personae.
II.- Preliminarmente deve darsi atto che le parti hanno cumulato nel presente processo la domanda di separazione personale e quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Pertanto, a norma dell'art. 473-bis.29 c.p.c., la domanda di divorzio resta procedibile solo con il decorso del termine previsto dall'art. 3, comma I, n. 2, lett. b) della legge
898/1970 e previo passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di separazione personale che può essere pronunciata in questa sede.
III.- La domanda di pronuncia della separazione personale è meritevole di accoglimento, anche per il tramite di sentenza non definitiva a mente dell'art. 473-bis.22, ultimo comma,
c.p.c..
La prosecuzione della convivenza fra i coniugi è divenuta evidentemente intollerabile a causa del venir meno dell'affectio coniugalis che le parti hanno manifestato sin da epoca precedente all'introduzione del giudizio. Inoltre, la riconciliazione non è avvenuta ed i coniugi hanno reiterato la propria volontà di separarsi.
Pertanto, deve ritenere che il nucleo familiare è oramai dissolto essendo altresì inverosimile che possano verificarsi fatti riconciliativi.
IV.- Il giudizio, come da separata ordinanza collegiale, deve proseguire per la definizione delle ulteriori domande proposte. 1 Breviter, il giudice delegato, con ordinanza depositata il 28.03.2025 ha tra le altre cose: 1) autorizzato i coniugi a vivere separati;
2) nulla disposto in ordine all'assegnazione della casa familiare già in proprietà esclusiva della coniuge;
3) fissato in € 180,00 mensili il contributo paterno al mantenimento del figlio.
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V.- La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 10026/2024 introdotto con ricorso del 02.10.2024 da nei Parte_1 confronti di con l'intervento del P.M., così CP_1 provvede:
1) DICHIARA la separazione personale tra i coniugi
(Casamassima (BA), 19.12.1979) e Parte_1 [...]
(Bari, 11.09.1973) che in Casamassima (BA), in data CP_1
06.09.2003, hanno contratto matrimonio concordatario trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 41, parte II, serie A, anno 2003;
2) ORDINA al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile di provvedere agli adempimenti di rispettiva competenza;
3) DISPONE come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
4) DISPONE che la pronuncia su spese e competenze di giudizio sia adottata con la sentenza definitiva.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 15 aprile 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele Pinto Giuseppe Disabato
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