Sentenza 2 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 02/05/2025, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, I Sezione Civile, composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott. Giovanni Sirchia Giudice Ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di
Consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1316/2019 del R.G. Cont. Civ. di questa Corte di Appello, posta in decisione il 17 ottobre 2024, promossa in questo grado
DA
, già adesso , in persona Parte_1 Parte_2 Parte_3 del legale rappresentante (P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. Accursio Gallo presso P.IVA_1 il cui studio legale, sito in Palermo, via Noto n. 12, è elettivamente domiciliata, per procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
, nata a [...] il [...] ( C.F. ), rappresentata e CP_1 C.F._1 difesa dall'avv. Marcella Antonia Marcatajo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale, sito in Palermo, via Enrico Albanese n. 27, per procura in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l' appellante: come in atti
Per l' appellata: come in atti 3
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza in data 28 gennaio 2019, il Tribunale di Palermo rigettava l'opposizione al DI proposta da nei confronti di che dichiarava definitivamente esecutivo;
Parte_1 CP_1 compensava tra le parti le spese di lite.
Esponeva il primo giudice che:
a seguito dell'accoglimento della domanda cautelare proposta da avverso l'atto di CP_1 pignoramento presso terzi emesso da per debiti di natura tributaria, pari ad euro Parte_1
14.794,76, con nota del 7222.7, aveva attestato alla di «aver provveduto ad Parte_1 CP_1 accantonare le somme staggite su apposito c/c infruttifero» e che «l'importo pignorato - e temporaneamente accantonato – sarebbe stato corrisposto a chi di spettanza in conformità a quanto sarebbe stato disposto dall'adita Autorità Giudiziaria»; avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore della , concernente il predetto importo di euro CP_1
14.794,76, assumeva che, poichè la sentenza della CT di Palermo n. 1586/15 (con Parte_1 cui era stato disposto l'annullamento del pignoramento), era stata impugnata in appello, il giudizio doveva essere sospeso, ex art. 295 e/o 337 cpc, in ragione del carattere pregiudicante del giudizio tributario rispetto al presente e che, in ogni caso, contenendo la pronuncia di annullamento del pignoramento statuizione (implicita) di restituzione delle somme riscosse presso il terzo, l'opposta aveva già un titolo da portare ad esecuzione (la sentenza n. 1586/15), non potendo munirsi di un secondo titolo (il DI opposto), pena la violazione del principio del ne bis in idem; la si era opposta alla domanda proposta da rilevandone l'infondatezza. CP_1 Parte_1
Rilevava il primo giudice che:
quando tra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato,era possibile la sospensione del giudizio pregiudicato soltanto ai sensi dell'art. 337 cod. proc. Civ non trovando applicazione l'art. 295 c.p.c.il cui ambito applicativo andava ristretto al solo caso (non ricorrente nella fattispecie) in cui pendevano contemporaneamente due giudizi in primo grado, senza che quello pregiudicante fosse stato ancora deciso;
non ricorrevano i presupposti per la sospensione facoltativa, ai sensi del secondo comma dell'art. 337 c.p.c., a mente del quale, «quando l'autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso, se tale sentenza è impugnata».in quanto il potere riconosciuto al giudice da tale articolo era rimesso alla discrezionalità del decidente, il quale poteva sospendere il giudizio solamente ove riteneva di sottrarsi alla «autorità» della sentenza impugnata attraverso un giudizio di tipo prognostico concernete la probabile fondatezza dell'appello proposto;
nel caso di specie l'annullamento dell'atto di pignoramento presso terzi era stato pronunciato dalla CT di Palermo in conseguenza della mancata prova della notifica da parte di , rimasta Parte_1 contumace in primo grado, delle cartelle esattoriali di pagamento presupposte, la cui sussistenza condizionava la legittimità di tutta la procedura di riscossione ex DPR 602/73; la corretta notifica delle cartelle esattoriali di pagamento presupposte - che Parte_1 affermava di aver prodotto solamente in sede di appello (ai sensi dell'art. 58 co. 2 d.lgs. 546/92) per dimostrare la legittimità dell'esecuzione forzata intrapresa- non era vagliabile, non avendo 4
l'opponente prodotto anche in sede dell' odierno giudizio tali atti, con la conseguenza che non poteva essere effettuato un giudizio di probabile fondatezza dell'appello e, pertanto, in difetto di elementi offerti per dubitare della correttezza della sentenza impugnata, non erano sussistenti i presupposti per sospendere il giudizio di opposizione in attesa della definizione di quello pendente in sede di appello davanti al GT;
non era possibile ricavare, neppure in via interpretativa, una pronuncia implicata di restituzione dalla sentenza della CT di Palermo, non potendo una tale condanna discendere dal mero annullamento dell'atto di pignoramento impugnato dal contribuente;
risultando pacifico tra le parti tanto l'annullamento dell'atto di pignoramento quanto la mancata restituzione all'opposta dell'importo di €. 14.794,76, l'opposizione proposta andava rigettata con conferma del DI, da dichiarare definitivamente esecutivo.
Avverso la predetta sentenza adesso , Parte_1 Parte_3 proponeva appello esponendo che la si era limitata ad affermare che le cartelle erano state CP_1 depositate tardivamente in appello innanzi la CTR ma non aveva contestato l'efficacia probatoria di esse con la conseguenza che, in assenza di contestazione, il profilo concernete l'avvenuta notifica delle cartelle avrebbe dovuto essere acquisita dal Tribunale, e, pertanto, il giudice avrebbe dovuto ordinare la sospensione del giudizio ex art. 337 c.p.c. ( primo motivo ).
Aggiungeva che erroneamente il primo giudice aveva ritenuto che la sentenza della CTP di annullamento dell'atto di pignoramento non contenesse anche una condanna implicita alla restituzione delle somme pignorate;
invero la avrebbe anche potuto anche agire in esecutivis CP_1 già sulla base della sentenza posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto che non poteva, quindi, essere emesso in base al principio del ne bis in idem ( secondo motivo).
si costituiva in giudizio e contestava l'avverso appello esponendo che correttamente il CP_1 primo giudice aveva ritenuto che non ricorrevano i presupposti per la ospensione facoltativa ai sensi del secondo comma dell'art. 337 c.p.c., in attesa della pronuncia della Commissione Tributaria Regionale sull'appello proposto da Parte_1
Invero la norma invocata - a mente della quale “quando l'autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso, se tale sentenza è impugnata” - riconosceva al Decidente la discrezionalità di sospendere il giudizio solo laddove riteneva di doversi sottrarre alla <> della sentenza impugnata e, per valutare l'opportunità o meno di sottrarsi alla predetta autorità, doveva poter formulare un giudizio prognostico sulla probabilità che il gravame venisse accolto, valutando sommariamente la fondatezza dei motivi di appello.
Nel caso di specie il primo giudice, in assenza della produzione delle cartelle innanzi allo stesso, non aveva potuto effettuare un giudizio di probabile fondatezza dell'appello e, quindi in difetto di elementi offerti per dubitare della correttezza della sentenza impugnata non aveva ritenuto sussistenti i presupposti per sospendere il giudizio di opposizione inattesa della definizione di quello pendente in sede di appello davanti al GT.
Priva di fondamento era la censura avversaria in ordine alla circostanza che il Tribunale avrebbe omesso di valutare che non aveva contestato “né che l' abbia depositato nel Controparte_2 giudizio di appello innanzi alla CTR di Palermo la documentazione attestante la notifica delle cartelle, 5
né l'efficacia probatoria della detta documentazione”, circostanza dalla quale avrebbe dovuto desumere la corretta notifica delle cartelle e, per l'effetto, sospendere ai sensi del secondo comma dell'art. 337 c.p.c. il giudizio.
Era incomprensibile, difatti, sulla scorta di quali elementi avrebbe mai potuto contestare nel giudizio per cui è lite delle prove depositate in un altro giudizio, pendente innanzi ad una diversa Autorità Giudiziaria (CTR).
Inconducenti ed inconferenti, in quanto rimesse alla valutazione di un altro Collegio (CTR), erano le valutazioni dell'appellante in merito alla facoltà ed ai limiti posti dall'art. 58, comma II del D.Lgs. n. 546/1992, di produrre nuovi documenti nel processo tributario di secondo grado.
Infondato era il secondo motivo di appello con il quale si affermava che la sentenza n. 1586/06/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo conteneva già una condanna implicita alla restituzione degli importi trattenuti da e che, pertanto, l'odierna appellante Parte_1 non avrebbe potuto richiedere ed ottenere il decreto ingiuntivo opposto, per il principio del ne bis in idem.
Difatti, l'art. 69 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 prevedeva che“se la Commissione condanna l'ufficio del Ministero delle Finanze o l'ente locale o il concessionario del servizio di riscossione al pagamento di somme, comprese le spese di giudizio liquidate ai sensi dell'art. 15 e la relativa sentenza è passata in giudicato, la segreteria ne rilascia copia spedita in forma esecutiva a norma dell'art. 475 del Codice di procedura civile, applicando per le spese l'art. 25, comma 2”.
Era evidente, pertanto, che la sentenza di primo grado, in considerazione dell'appello proposto dall'opponente, non costituiva titolo per ottenere la restituzione delle somme illegittimamente pignorate e trattenute dalla e che non vi era stata alcuna violazione del Parte_1 principio del ne bis in idem.
Per le medesime ragioni, ovvero per la mancata esecutività della sentenza di primo grado della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, non era proponibile il ricorso al giudizio per ottemperanza disciplinato dall'art. 70 del D. lgs. 546/1992.
Né poteva condividersi l'assunto avversario secondo cui se è vero che la pronuncia resa dalla CTR di Palermo non prevede una condanna esplicita alla detta restituzione, è anche vero che tale condanna è implicitamente contenuta nella sentenza e che la disciplina dell'esecuzione provvisoria ex art. 282 c.p.c. trova legittima attuazione anche con riferimento alle sentenze di condanna implicita, trattandosi di una tesi giuridica non condivisa dalla giurisprudenza maggioritaria.
Inoltre non rispondeva al vero quanto asserito dalla difesa avversaria in merito alla circostanza che la
, nei propri scritti difensivi, non aveva nemmeno contestato l'assunto di parte opponente relativo CP_1 alla presenza di una condanna implicita al pagamento della somma poi richiesta con il decreto ingiuntivo in quanto la stessa aveva contestato tale assunto sin dalla propria comparsa di costituzione.
Il 17 ottobre 2024, la causa veniva posta in decisione, con la concessione alle parti dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi.
Il primo motivo di appello è infondato e va pertanto rigettato. 6
Nella specie il primo giudice ha infatti correttamente rigettato l'istanza di sospensione del procedimento, in attesa della definizione di quello pendente in sede di appello davanti al GT, rilevando che non era vagliabile non avendo l'opponente prodotto nel giudizio le cartelle esattoriali di pagamento presupposte che affermava di aver prodotto solamente in sede di Parte_1 appello per dimostrare la legittimità dell'esecuzione forzata intrapresa, con la conseguenza che non poteva essere effettuato un giudizio di probabile fondatezza dell'appello,
Invero il giudice può sospendere il processo in attesa dell'esito dell'impugnazione, ovvero può conformarsi alla decisione impugnata, ovvero può decidere in modo difforme da essa, ma motivando la sua diversa valutazione. La sua valutazione in merito alla sospensione è discrezionale e non censurabile in sede di legittimità se congruamente motivata ( Cass.. 10523/1997; Cass. n. 8885 /2023 Cass.31203/2023; Cass. 1711/2020; Cass. 14738/2019 Cass. 21664/2015).
Nella specie, essendo la valutazione discrezionale del primo giudice congruamente motivata, non è consentito a questo giudice di appello di censurarla.
La circostanza che il giudizio di appello incoato da avverso la sentenza della CT Parte_1 di Palermo n. 1586/15 con la quale era stato disposto l'annullamento del pignoramento presso terzi emesso da si sia risolto sfavorevolmente per , essendo stato Parte_1 Parte_1
l'appello rigettato dalla CTR con sentenza n.
308/09/21, resa in data 8 ottobre 2020, pubblicata in data 14 gennaio 2021, è ovviamente circostanza che esula da detta valutazione essendo fatto verificatosi in data successiva ad essa,a parte la Parte circostanza troncante che se la pronuncia della fosse stata già esistente all'atto delle pronuncia del giudice di primo grado la richiesta di sospensione del giudizio ex art. 337 cod. proc. Civ, non avrebbe trovato fondamento alcuno.
L'ulteriore circostanza che sia pendente presso la Corte di Cassazione ulteriore giudizio, a seguito di ricorso proposto da avverso la decisione della C.T.R, in precedenza citata e Parte_1 che, con istanza in data 1 marzo 2023, la abbia chiesto, ai sensi dell'art. 1, Legge n. CP_1
197/2022, la sospensione del giudizio pendente innanzi la Corte di Cassazione, avendo manifestato interesse a valutare la definizione agevolata della controversia tributaria, esula, per le considerazioni in precedenza esposte, dalle valutazioni espresse dal primo giudice.
Va pertanto rigettato il primo motivo di appello.
In ordine al secondo motivo di appello si osserva che – come in precedenza esposto- nelle more di questo grado del giudizio- è intervenuta la sentenza dalla CTR n. 308/09/21, resa in data 8 ottobre 2020, che ha rigettato l'appello proposto da avverso la sentenza resa dalla Parte_1
CT di Palermo n. 1586/15 con la quale era stato disposto l'annullamento del pignoramento presso terzi emesso da . Parte_1
E' pacifico che avverso detta sentenza è stato proposto ricorso per Cassazione e quindi non è passata in giudicato.
Posto che correttamente il primo giudice ha ritenuto che la sentenza n. 1586/06/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo non conteneva affatto una condanna implicita alla restituzione degli importi trattenuti da , trattandosi di mera sentenza di Parte_1 annullamento del pignoramento , e posto altresì che né avverso la sentenza resa dalla CT di Palermo 7
n. 1586/15, né tantomeno avverso la sentenza dalla CTR n. 308/09/21, resa in data 8 ottobre 2020, poteva essere proposto giudizio di ottemperanza di cui all'art. 70 del D. lgs. 546/1992, non trattandosi di sentenze passate in giudicato, è da ritenere che la non poteva agire in esecutivis sulla base CP_1 della sentenza posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto con la conseguenza che non può ritenersi sussistente la violazione del principio del ne bis in idem.
Va pertanto rigettato anche il secondo motivo di appello.
Tenuto conto della particolare complessità delle questioni giuridiche trattate, nonché dell'insussistenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale in proposito, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di questo grado del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l'appello proposto da adesso , nei Parte_1 Parte_3 confronti di avverso la sentenza resa in data 28 gennaio 2019 dal Tribunale di Palermo. CP_1
Compensa tra le parti le spese di questo grado del giudizio.
Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello il 15 aprile 2025
Il Giudice Ausiliario Il Presidente