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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 15/10/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
Cron. N.
Sentenza N.
Deposito minuta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:
dr. QU CRISTIANO Presidente
dr. Aida SABBATO Consigliere
dr. Rosa LAROCCA Consigliere rel.
ha pronunziato, all'udienza del 25 settembre 2025, la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di appello iscritto al 212 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2022
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall' Avv. Salvatore Paolo Guarino, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Potenza (PZ), alla Via IV
Novembre n. 38;
APPELLANTE
E
Par
(C.F. 787 50587) in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Valeria Salvati e Vito Di Noia, giusta procura generale in atti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale in Potenza alla via Pretoria, CP_1
n.263;
APPELLATO
OGGETTO: disconoscimento degli sgravi contributivi - appello avverso la sentenza n. 676/2022, del 13 settembre 2022, emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Potenza, dott. Rosa Maria Verrastro.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Potenza adita accogliere le seguenti conclusioni: a) CP_ accertare e dichiarare l'insussistenza del credito contributivo vantato dall' nelle comunicazioni CP_ inoltrate via pec in data 23.6.2018, con prot. n. 6400.22/06/2018.0121471, perché infondate le ragioni poste a sostegno della pretesa;
b) condannare l' appellato, in persona del suo legale rappresentante CP_1
p.t., al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio da attribuirsi al sottoscritto difensore antistatario”;
CP_ Per in persona del legale rappresentante p.t.: “Piaccia all'Illustrissima Corte d'Appello adita, per tutte le ragioni esposte in precedenza, rigettare integralmente il ricorso in appello avversario perché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 7 novembre 2022, impugnava la sentenza n. Parte_1
676/2022, del 13.9.2022, emessa dal Giudice del lavoro presso il Tribunale di Potenza, dott. Rosa Maria CP_ Verrastro, con la quale era stata accertata la sussistenza del credito, vantato dall di cui alle comunicazioni inoltrate via pec il 23.6.2018, con prot. 6400.22/06/2018.0121471, avente ad oggetto l'obbligo della ricorrente alla restituzione della somma di € 11.704,07 per l'indebita fruizione dell'esonero contributivo previsto dalla L. n. 190/2014, relativamente all'assunzione delle lavoratrici Persona_1
e . Persona_2
Nello specifico, con sentenza n. 676/2022, pubblicata il 13.9.2022, il giudice del lavoro presso il Tribunale di
Potenza, rigettando la domanda spiegata da , accertava la decadenza di quest'ultima dai benefici Pt_1 contributivi, a seguito degli accertamenti della DTL presso la ditta di quest'ultima, per la mancata osservanza di norme di legge e di contratto applicabili al rapporto di lavoro, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Si doleva del pronunciamento sopra indicato affidando il gravame spiegato a tre motivi Parte_1 di censura.
Con il primo motivo, veniva contestata il primo pronunciamento nella parte in cui veniva affermato che la lavoratrice avesse lavorato già nel periodo precedente rispetto alla formale instaurazione del Per_1 rapporto di lavoro, in assenza della comunicazione al Centro per l'Impiego.
Con il secondo motivo di gravame veniva impugnata la sentenza di primo grado contestando la valenza probatoria delle dichiarazioni rese dalla sig.ra agli Ispettori del lavoro, formatesi in assenza di Per_1 contraddittorio e sotto forma di testimonianza scritta, prive, pertanto, di attendibilità.
Con il terzo motivo, l'appellante lamentava, sulla base dei contenuti di una sentenza emessa da altro giudice nel giudizio parallelo inerente allo stesso verbale di accertamento, la mancata prova della CP_ subordinazione da parte dell' in relazione sia ad una singola giornata lavorativa che all'intero periodo contestato.
Fissata l'udienza di prima comparizione in data 7.12.2023, a seguito di rituale notifica di appello e decreto CP_ di fissazione, si costituiva in giudizio l' in persona del legale rappresentante p.t., chiedendo il rigetto del gravame, in quanto infondato in fatto e in diritto e la conferma della sentenza gravata. Dopo vari rinvii, all'udienza odierna, tenutasi sub specie di trattazione scritta, lette le note fatte pervenire dalle parti costituite, la Corte si pronunciava come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è fondato e, pertanto, deve essere accolto, con conseguente riforma del pronunciamento di primo grado, per l'unica dirimente ragione di cui si va a dire.
Con la sentenza gravata n. 676/2022, pubblicata il 13.9.2022, il giudice del lavoro presso il Tribunale di
Potenza, in rigetto della domanda spiegata da , ha revocato i benefici contributivi Parte_1 ottenuti per le lavoratrici e , conseguentemente agli esiti dell'attività ispettiva svolta dai Per_2 Per_1 funzionati della Direzione di Potenza (DTL). Parte_2
Secondo il primo giudice, alla luce dei predetti accertamenti e delle dichiarazioni rese dai soggetti escussi nel corso dell'accertamento, doveva concludersi nel senso che la lavoratrice era stata impiegata Per_1 al lavoro, presso la ditta Biggbest, a far data dal 12.2.2014, senza preventiva comunicazione di assunzione.
A parere del giudice di prime cure, nonostante l'insussistenza di elementi atti ad individuare l'articolazione precisa dell'orario di lavoro settimanale della predetta lavoratrice, non potevano dirsi inficiate le conclusioni rassegnate dai funzionari della DTL ai fini della decadenza dagli sgravi contributivi nei confronti dell'appellante.
Tanto premesso, ritiene questa Corte che la sentenza di primo grado debba essere riformata, in ragione di quanto è stato rappresentato dall'appellante nelle note di trattazione scritta depositate per la presente udienza. Veniva, infatti, portato all'attenzione della scrivente Corte, l'intervenuto passaggio in giudicato, medio tempore occorso, della sentenza n. 781/2022, emessa nel giudizio parallelo al presente da parte del giudice del lavoro presso lo stesso Tribunale di Potenza, avente ad oggetto l'intervenuto annullamento Co dell'ordinanza ingiunzione della , fondata sullo stesso verbale di accertamento che aveva dato luogo alla CP_ pretesa creditoria dell' ordinanza rispetto alla quale la aveva frapposto opposizione. Al Pt_1 riguardo, ha affermato il giudice dell'opposizione, che “non era stato possibile ritenere la sussistenza di un rapporto di lavoro, non essendo emersi gli indici della subordinazione in relazione sia alla giornata del
12.04.2014 che relativamente all'intero periodo lavorativo”.
Se così è, non può non ritenersi che, l'annullamento nel merito della pretesa di cui all'ordinanza ingiunzione, riverberi i suoi effetti anche rispetto al verbale ispettivo che ne rappresenta l'atto presupposto, con la conseguenza che la sentenza n. 781/2022, passata in giudicato, per come risulta dall'attestazione di cancelleria unitamente ad essa agli atti, riveste senz'altro valenza di prova documentale intesa come accertativa di un fatto storico risultante da un documento, rilevante ai fini dell'accoglimento del presente gravame.
A sostegno di quanto detto va, al riguardo, ribadito l'assunto della Suprema Corte secondo cui: “qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano fatto riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della situazione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il
“petitum” del primo” (Cass. 21322/18). In definitiva, deve concludersi per l'accoglimento dell'appello e per la riforma della sentenza impugnata, dichiarando l'insussistenza del credito di cui alle comunicazioni inoltrate via pec in data 23.06.2018.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'appellato, liquidandole come in dispositivo, previa applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 e devono essere attribuite al procuratore per dichiarato anticipo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello inscritto al n. CP_ 212 del ruolo generale dell'anno 2022, proposto da nei confronti di in persona Parte_1 del legale rappresentante p.t., ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara l'insussistenza del credito di cui alle comunicazioni inoltrate via pec in data 23.06.2018;
2) condanna l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio nei confronti dell'appellante che quantifica complessivamente in euro 9.357,00 (euro 5.391,00 per il primo grado ed euro 3.966,00 per il secondo grado), oltre iva, cpa e cf, spese da attribuirsi al procuratore per dichiarato anticipo.
Potenza, 25 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Rosa Larocca dr. QU Cristiano
Sentenza N.
Deposito minuta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:
dr. QU CRISTIANO Presidente
dr. Aida SABBATO Consigliere
dr. Rosa LAROCCA Consigliere rel.
ha pronunziato, all'udienza del 25 settembre 2025, la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di appello iscritto al 212 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2022
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall' Avv. Salvatore Paolo Guarino, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Potenza (PZ), alla Via IV
Novembre n. 38;
APPELLANTE
E
Par
(C.F. 787 50587) in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Valeria Salvati e Vito Di Noia, giusta procura generale in atti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale in Potenza alla via Pretoria, CP_1
n.263;
APPELLATO
OGGETTO: disconoscimento degli sgravi contributivi - appello avverso la sentenza n. 676/2022, del 13 settembre 2022, emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Potenza, dott. Rosa Maria Verrastro.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Potenza adita accogliere le seguenti conclusioni: a) CP_ accertare e dichiarare l'insussistenza del credito contributivo vantato dall' nelle comunicazioni CP_ inoltrate via pec in data 23.6.2018, con prot. n. 6400.22/06/2018.0121471, perché infondate le ragioni poste a sostegno della pretesa;
b) condannare l' appellato, in persona del suo legale rappresentante CP_1
p.t., al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio da attribuirsi al sottoscritto difensore antistatario”;
CP_ Per in persona del legale rappresentante p.t.: “Piaccia all'Illustrissima Corte d'Appello adita, per tutte le ragioni esposte in precedenza, rigettare integralmente il ricorso in appello avversario perché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 7 novembre 2022, impugnava la sentenza n. Parte_1
676/2022, del 13.9.2022, emessa dal Giudice del lavoro presso il Tribunale di Potenza, dott. Rosa Maria CP_ Verrastro, con la quale era stata accertata la sussistenza del credito, vantato dall di cui alle comunicazioni inoltrate via pec il 23.6.2018, con prot. 6400.22/06/2018.0121471, avente ad oggetto l'obbligo della ricorrente alla restituzione della somma di € 11.704,07 per l'indebita fruizione dell'esonero contributivo previsto dalla L. n. 190/2014, relativamente all'assunzione delle lavoratrici Persona_1
e . Persona_2
Nello specifico, con sentenza n. 676/2022, pubblicata il 13.9.2022, il giudice del lavoro presso il Tribunale di
Potenza, rigettando la domanda spiegata da , accertava la decadenza di quest'ultima dai benefici Pt_1 contributivi, a seguito degli accertamenti della DTL presso la ditta di quest'ultima, per la mancata osservanza di norme di legge e di contratto applicabili al rapporto di lavoro, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Si doleva del pronunciamento sopra indicato affidando il gravame spiegato a tre motivi Parte_1 di censura.
Con il primo motivo, veniva contestata il primo pronunciamento nella parte in cui veniva affermato che la lavoratrice avesse lavorato già nel periodo precedente rispetto alla formale instaurazione del Per_1 rapporto di lavoro, in assenza della comunicazione al Centro per l'Impiego.
Con il secondo motivo di gravame veniva impugnata la sentenza di primo grado contestando la valenza probatoria delle dichiarazioni rese dalla sig.ra agli Ispettori del lavoro, formatesi in assenza di Per_1 contraddittorio e sotto forma di testimonianza scritta, prive, pertanto, di attendibilità.
Con il terzo motivo, l'appellante lamentava, sulla base dei contenuti di una sentenza emessa da altro giudice nel giudizio parallelo inerente allo stesso verbale di accertamento, la mancata prova della CP_ subordinazione da parte dell' in relazione sia ad una singola giornata lavorativa che all'intero periodo contestato.
Fissata l'udienza di prima comparizione in data 7.12.2023, a seguito di rituale notifica di appello e decreto CP_ di fissazione, si costituiva in giudizio l' in persona del legale rappresentante p.t., chiedendo il rigetto del gravame, in quanto infondato in fatto e in diritto e la conferma della sentenza gravata. Dopo vari rinvii, all'udienza odierna, tenutasi sub specie di trattazione scritta, lette le note fatte pervenire dalle parti costituite, la Corte si pronunciava come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è fondato e, pertanto, deve essere accolto, con conseguente riforma del pronunciamento di primo grado, per l'unica dirimente ragione di cui si va a dire.
Con la sentenza gravata n. 676/2022, pubblicata il 13.9.2022, il giudice del lavoro presso il Tribunale di
Potenza, in rigetto della domanda spiegata da , ha revocato i benefici contributivi Parte_1 ottenuti per le lavoratrici e , conseguentemente agli esiti dell'attività ispettiva svolta dai Per_2 Per_1 funzionati della Direzione di Potenza (DTL). Parte_2
Secondo il primo giudice, alla luce dei predetti accertamenti e delle dichiarazioni rese dai soggetti escussi nel corso dell'accertamento, doveva concludersi nel senso che la lavoratrice era stata impiegata Per_1 al lavoro, presso la ditta Biggbest, a far data dal 12.2.2014, senza preventiva comunicazione di assunzione.
A parere del giudice di prime cure, nonostante l'insussistenza di elementi atti ad individuare l'articolazione precisa dell'orario di lavoro settimanale della predetta lavoratrice, non potevano dirsi inficiate le conclusioni rassegnate dai funzionari della DTL ai fini della decadenza dagli sgravi contributivi nei confronti dell'appellante.
Tanto premesso, ritiene questa Corte che la sentenza di primo grado debba essere riformata, in ragione di quanto è stato rappresentato dall'appellante nelle note di trattazione scritta depositate per la presente udienza. Veniva, infatti, portato all'attenzione della scrivente Corte, l'intervenuto passaggio in giudicato, medio tempore occorso, della sentenza n. 781/2022, emessa nel giudizio parallelo al presente da parte del giudice del lavoro presso lo stesso Tribunale di Potenza, avente ad oggetto l'intervenuto annullamento Co dell'ordinanza ingiunzione della , fondata sullo stesso verbale di accertamento che aveva dato luogo alla CP_ pretesa creditoria dell' ordinanza rispetto alla quale la aveva frapposto opposizione. Al Pt_1 riguardo, ha affermato il giudice dell'opposizione, che “non era stato possibile ritenere la sussistenza di un rapporto di lavoro, non essendo emersi gli indici della subordinazione in relazione sia alla giornata del
12.04.2014 che relativamente all'intero periodo lavorativo”.
Se così è, non può non ritenersi che, l'annullamento nel merito della pretesa di cui all'ordinanza ingiunzione, riverberi i suoi effetti anche rispetto al verbale ispettivo che ne rappresenta l'atto presupposto, con la conseguenza che la sentenza n. 781/2022, passata in giudicato, per come risulta dall'attestazione di cancelleria unitamente ad essa agli atti, riveste senz'altro valenza di prova documentale intesa come accertativa di un fatto storico risultante da un documento, rilevante ai fini dell'accoglimento del presente gravame.
A sostegno di quanto detto va, al riguardo, ribadito l'assunto della Suprema Corte secondo cui: “qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano fatto riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della situazione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il
“petitum” del primo” (Cass. 21322/18). In definitiva, deve concludersi per l'accoglimento dell'appello e per la riforma della sentenza impugnata, dichiarando l'insussistenza del credito di cui alle comunicazioni inoltrate via pec in data 23.06.2018.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'appellato, liquidandole come in dispositivo, previa applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 e devono essere attribuite al procuratore per dichiarato anticipo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello inscritto al n. CP_ 212 del ruolo generale dell'anno 2022, proposto da nei confronti di in persona Parte_1 del legale rappresentante p.t., ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara l'insussistenza del credito di cui alle comunicazioni inoltrate via pec in data 23.06.2018;
2) condanna l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio nei confronti dell'appellante che quantifica complessivamente in euro 9.357,00 (euro 5.391,00 per il primo grado ed euro 3.966,00 per il secondo grado), oltre iva, cpa e cf, spese da attribuirsi al procuratore per dichiarato anticipo.
Potenza, 25 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Rosa Larocca dr. QU Cristiano