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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 23/07/2025, n. 1599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1599 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VELLETRI Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Velletri, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Prisca Picalarga, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7485 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021 e vertente TRA (c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappres vv. Oriet . Luca C.F._2
- PARTE ATTRICE- E;
Controparte_1
- PARTE CONVENUTA CONTUMACE-
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 02/04/2025
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione e evocando in giudizio il Parte_1 Parte_2 Controparte_1
, hanno chiesto: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis: a) accertare e
[...] re che la stradina, di proprietà del Comune di (facente parte della CP_1 particella 33), sita lungo il confine del terreno di prop enti, è interdetta al passaggio degli attori per la presenza di un cancello di metallo, con i conseguenti disagi sofferti, per le causali tutte di cui in narrativa;
b) accertare e dichiarare, in ogni caso, la colpevole inerzia del per la persistenza del cancello sulla strada Controparte_1 demaniale per cui è nnarlo alla rimozione del medesimo, per le causali tutte di cui in narrativa;
c) accertare e dichiarare che l'attuale confine che separa il terreno di proprietà degli attori (particella n. 36) da quello di proprietà del Comune di
[...]
(particella n. 33), reso visibile dalla presenza di steccato/rete metallica, è diffor CP_1 he risulta al catasto e, per l'effetto, condannare il Comune di al rilascio CP_1 della porzione di terreno/striscia di strada al confine tra le due vore degli attori, per le causali tutte di cui in narrativa;
d) sempre in funzione della pronunzia di accertamento sub c), condannare altresì il al pagamento del 50% Controparte_1 CP_1 delle spese necessarie per le operazioni onfini, di eliminazione dell'attuale steccato, di rifacimento del muro di confine e di rilascio della porzione di terreno per cui è causa, per le causali di cui in narrativa. Con vittoria di spese competenze ed onorari di causa, valutando il contegno di controparte anche ex art. 96 c.p.c.”.
pagina1 di 3 A motivo di tali domande, hanno esposto che: - sono proprietari di un terreno boscoso e in pendenza (particella 36) che confina con una stradina sterrata di proprietà del Comune di
(parte della particella 33); - questa stradina comunale rappresenta l'unica via CP_1
parte superiore del terreno dei signori e - l'accesso è Pt_1 Pt_2 attualmente bloccato da un cancello di ferro installato illeg me oprietari di un terreno vicino (eredi su suolo di proprietà comunale;
- nonostante ripetute diffide e Per_1 richieste formali da i attori, e la constatazione dell'esistenza del cancello da parte dello stesso quest'ultimo è rimasto inerte e non ha provveduto alla rimozione;
- CP_1 questa situa pedisce agli attori di accedere al loro fondo per eseguire lavori di manutenzione, pulizia del verde e per ricostruire un muretto di confine per il quale hanno già ottenuto un permesso di costruire;
- l'attuale confine tra la loro proprietà e quella del CP_1 segnato da uno steccato e una rete metallica, non corrisponde alle mappe catastali di conseguenza, una porzione di terreno di proprietà degli attori risulta di fatto occupata dalla stradina comunale. Il pur ritualmente citato non si è costituito e all'udienza del 4 maggio Controparte_1
2 iarato la contumacia. All'udienza del 2 aprile 2025, sostituita dal deposito di note scritte, il giudice ha trattenuto la causa in decisione. Le domande sono infondate per le ragioni che seguono. Preliminarmente occorre rilevare che gli attori, pur avendo inizialmente richiesto i termini di cui all'art. 183 c.p.c., comma 6, non hanno reiterato tale richiesta in sede di precisazione delle conclusioni, dopo che il Giudice ha disatteso la loro istanza di concessione dei termini e rinviato l'udienza per la precisazione delle conclusioni. Tale mancata riproposizione equivale ad una rinuncia implicita agli stessi. Di conseguenza, la richiesta di Ctu avanzata dagli attori nelle note di trattazione scritta deve considerarsi irrituale e tardiva. Ciò detto, gli attori chiedono la rimozione di un cancello posto su una stradina che essi stessi affermano essere di proprietà del Comune di e, quindi, demaniale. Il in CP_1 CP_1 quanto ente pubblico e proprietario del bene demaniale, è il soggetto titolare del potere di gestire e tutelare tale bene. L'inerzia del nella rimozione del cancello, pur se CP_1 contestata dagli attori, non attribuisce a q imi il diritto di agire in giudizio per ottenerne la rimozione. Pertanto, l'azione per la rimozione del cancello deve essere promossa nelle forme e con gli strumenti previsti per la tutela dei beni demaniali. La richiesta formulata dagli attori al punto c) delle conclusioni, volta ad "accertare e dichiarare che l'attuale confine che separa il terreno di proprietà degli attori (particella n. 36) da quello di proprietà del Comune di (particella n. 33), reso visibile dalla CP_1 presenza di steccato/rete metallica, è di o che risulta al catasto e, per l'effetto, condannare il al rilascio della porzione di terreno/striscia di strada Controparte_1 al confine tra l egli attori", è da considerarsi generica atteso che non consente di individuare con chiarezza l'azione che gli attori intendono esperire dinanzi al giudice, né il titolo su cui tale azione si fonda. Tale domanda risulta comunque infondata. A sostegno della propria domanda, gli attori hanno depositato l'atto pubblico con cui hanno acquistato la proprietà dell'immobile sito in Comune di . Tale atto, tuttavia, CP_1 prova unicamente il trasferimento del diritto di propri elle ivi menzionate, specificamente la particella 36 e la 452. L'atto stesso si limita a descrivere l'oggetto della vendita tramite i dati catastali, senza fornire alcun elemento idoneo a determinare l'esatta estensione fisica e la precisa collocazione dei confini sul terreno. Esso, pertanto, costituisce titolo di proprietà per la particella 36 nel suo complesso, ma non offre alcuna prova circa l'appartenenza della specifica striscia di terreno oggetto di contesa. Dirimente ai fini del presente giudizio è la sentenza della Corte di Appello di Roma, prodotta dagli stessi attori. In quel procedimento, la Corte dispose una Consulenza Tecnica d'Ufficio al pagina2 di 3 fine di "accertare se il terreno in contestazione fosse ricompreso nella particella 36". Il CTU, sulla base di rilievi oggettivi e di un'analisi catastale approfondita, concluse che "l'area rivendicata [...] è compresa nella maggiore superficie della parte di proprietà del Comune di " e, più specificamente, che "la striscia di terreno rivendicata non è compresa CP_1
36, ma nella particella 33, di proprietà del Comune di ". CP_1
La Corte di Appello, ritenendo le risultanze della CTU "correttamente motivate e sorrette da rilievi oggettivi", ha fondato la propria decisione su di esse, riformando la sentenza di primo grado e rigettando la domanda attorea. Gli attori hanno poi prodotto due relazioni tecniche. Tali elaborati, secondo costante e pacifica giurisprudenza di legittimità, non costituiscono un mezzo di prova. Esse rappresentano mere allegazioni difensive a contenuto tecnico, prive di autonomo valore probatorio (ex multis Cass. civ., sez. III, 29.01.2010, n. 2063). Le conclusioni dei periti di parte, che indicano una difformità del confine attuale rispetto a quello catastale, restano quindi mere affermazioni di natura tecnica. La documentazione ulteriore prodotta dagli attori, quali le diffide inviate al Comune, il permesso di costruire per il rifacimento di un muretto o le attestazioni della Polizia Locale sull'esistenza di un cancello, sono del tutto irrilevanti ai fini della prova della proprietà. Tali documenti possono dimostrare l'esistenza di una controversia o l'intenzione degli attori di eseguire opere, ma non hanno alcuna efficacia nel dimostrare la titolarità del diritto di proprietà sulla porzione di terreno contesa. Gli attori non hanno dunque assolto all'onere probatorio su di essi gravante. Alla luce di quanto sopra esposto le domande devono essere integralmente rigettate. Stante la contumacia del e la soccombenza di parte attrice, le spese Controparte_1 di lite sono da dichiararsi
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, prima sezione civile, in composizione monocratica e nella persona del giudice dott.ssa Prisca Picalarga, definitivamente pronunciando nel processo in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattese, così provvede:
- 1 rigetta le domande;
- 2 dichiara irripetibili le spese di lite.
Velletri, 23 luglio 2025 Il giudice Dott.ssa Prisca Picalarga
pagina3 di 3
Il Tribunale di Velletri, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Prisca Picalarga, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7485 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021 e vertente TRA (c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappres vv. Oriet . Luca C.F._2
- PARTE ATTRICE- E;
Controparte_1
- PARTE CONVENUTA CONTUMACE-
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 02/04/2025
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione e evocando in giudizio il Parte_1 Parte_2 Controparte_1
, hanno chiesto: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis: a) accertare e
[...] re che la stradina, di proprietà del Comune di (facente parte della CP_1 particella 33), sita lungo il confine del terreno di prop enti, è interdetta al passaggio degli attori per la presenza di un cancello di metallo, con i conseguenti disagi sofferti, per le causali tutte di cui in narrativa;
b) accertare e dichiarare, in ogni caso, la colpevole inerzia del per la persistenza del cancello sulla strada Controparte_1 demaniale per cui è nnarlo alla rimozione del medesimo, per le causali tutte di cui in narrativa;
c) accertare e dichiarare che l'attuale confine che separa il terreno di proprietà degli attori (particella n. 36) da quello di proprietà del Comune di
[...]
(particella n. 33), reso visibile dalla presenza di steccato/rete metallica, è diffor CP_1 he risulta al catasto e, per l'effetto, condannare il Comune di al rilascio CP_1 della porzione di terreno/striscia di strada al confine tra le due vore degli attori, per le causali tutte di cui in narrativa;
d) sempre in funzione della pronunzia di accertamento sub c), condannare altresì il al pagamento del 50% Controparte_1 CP_1 delle spese necessarie per le operazioni onfini, di eliminazione dell'attuale steccato, di rifacimento del muro di confine e di rilascio della porzione di terreno per cui è causa, per le causali di cui in narrativa. Con vittoria di spese competenze ed onorari di causa, valutando il contegno di controparte anche ex art. 96 c.p.c.”.
pagina1 di 3 A motivo di tali domande, hanno esposto che: - sono proprietari di un terreno boscoso e in pendenza (particella 36) che confina con una stradina sterrata di proprietà del Comune di
(parte della particella 33); - questa stradina comunale rappresenta l'unica via CP_1
parte superiore del terreno dei signori e - l'accesso è Pt_1 Pt_2 attualmente bloccato da un cancello di ferro installato illeg me oprietari di un terreno vicino (eredi su suolo di proprietà comunale;
- nonostante ripetute diffide e Per_1 richieste formali da i attori, e la constatazione dell'esistenza del cancello da parte dello stesso quest'ultimo è rimasto inerte e non ha provveduto alla rimozione;
- CP_1 questa situa pedisce agli attori di accedere al loro fondo per eseguire lavori di manutenzione, pulizia del verde e per ricostruire un muretto di confine per il quale hanno già ottenuto un permesso di costruire;
- l'attuale confine tra la loro proprietà e quella del CP_1 segnato da uno steccato e una rete metallica, non corrisponde alle mappe catastali di conseguenza, una porzione di terreno di proprietà degli attori risulta di fatto occupata dalla stradina comunale. Il pur ritualmente citato non si è costituito e all'udienza del 4 maggio Controparte_1
2 iarato la contumacia. All'udienza del 2 aprile 2025, sostituita dal deposito di note scritte, il giudice ha trattenuto la causa in decisione. Le domande sono infondate per le ragioni che seguono. Preliminarmente occorre rilevare che gli attori, pur avendo inizialmente richiesto i termini di cui all'art. 183 c.p.c., comma 6, non hanno reiterato tale richiesta in sede di precisazione delle conclusioni, dopo che il Giudice ha disatteso la loro istanza di concessione dei termini e rinviato l'udienza per la precisazione delle conclusioni. Tale mancata riproposizione equivale ad una rinuncia implicita agli stessi. Di conseguenza, la richiesta di Ctu avanzata dagli attori nelle note di trattazione scritta deve considerarsi irrituale e tardiva. Ciò detto, gli attori chiedono la rimozione di un cancello posto su una stradina che essi stessi affermano essere di proprietà del Comune di e, quindi, demaniale. Il in CP_1 CP_1 quanto ente pubblico e proprietario del bene demaniale, è il soggetto titolare del potere di gestire e tutelare tale bene. L'inerzia del nella rimozione del cancello, pur se CP_1 contestata dagli attori, non attribuisce a q imi il diritto di agire in giudizio per ottenerne la rimozione. Pertanto, l'azione per la rimozione del cancello deve essere promossa nelle forme e con gli strumenti previsti per la tutela dei beni demaniali. La richiesta formulata dagli attori al punto c) delle conclusioni, volta ad "accertare e dichiarare che l'attuale confine che separa il terreno di proprietà degli attori (particella n. 36) da quello di proprietà del Comune di (particella n. 33), reso visibile dalla CP_1 presenza di steccato/rete metallica, è di o che risulta al catasto e, per l'effetto, condannare il al rilascio della porzione di terreno/striscia di strada Controparte_1 al confine tra l egli attori", è da considerarsi generica atteso che non consente di individuare con chiarezza l'azione che gli attori intendono esperire dinanzi al giudice, né il titolo su cui tale azione si fonda. Tale domanda risulta comunque infondata. A sostegno della propria domanda, gli attori hanno depositato l'atto pubblico con cui hanno acquistato la proprietà dell'immobile sito in Comune di . Tale atto, tuttavia, CP_1 prova unicamente il trasferimento del diritto di propri elle ivi menzionate, specificamente la particella 36 e la 452. L'atto stesso si limita a descrivere l'oggetto della vendita tramite i dati catastali, senza fornire alcun elemento idoneo a determinare l'esatta estensione fisica e la precisa collocazione dei confini sul terreno. Esso, pertanto, costituisce titolo di proprietà per la particella 36 nel suo complesso, ma non offre alcuna prova circa l'appartenenza della specifica striscia di terreno oggetto di contesa. Dirimente ai fini del presente giudizio è la sentenza della Corte di Appello di Roma, prodotta dagli stessi attori. In quel procedimento, la Corte dispose una Consulenza Tecnica d'Ufficio al pagina2 di 3 fine di "accertare se il terreno in contestazione fosse ricompreso nella particella 36". Il CTU, sulla base di rilievi oggettivi e di un'analisi catastale approfondita, concluse che "l'area rivendicata [...] è compresa nella maggiore superficie della parte di proprietà del Comune di " e, più specificamente, che "la striscia di terreno rivendicata non è compresa CP_1
36, ma nella particella 33, di proprietà del Comune di ". CP_1
La Corte di Appello, ritenendo le risultanze della CTU "correttamente motivate e sorrette da rilievi oggettivi", ha fondato la propria decisione su di esse, riformando la sentenza di primo grado e rigettando la domanda attorea. Gli attori hanno poi prodotto due relazioni tecniche. Tali elaborati, secondo costante e pacifica giurisprudenza di legittimità, non costituiscono un mezzo di prova. Esse rappresentano mere allegazioni difensive a contenuto tecnico, prive di autonomo valore probatorio (ex multis Cass. civ., sez. III, 29.01.2010, n. 2063). Le conclusioni dei periti di parte, che indicano una difformità del confine attuale rispetto a quello catastale, restano quindi mere affermazioni di natura tecnica. La documentazione ulteriore prodotta dagli attori, quali le diffide inviate al Comune, il permesso di costruire per il rifacimento di un muretto o le attestazioni della Polizia Locale sull'esistenza di un cancello, sono del tutto irrilevanti ai fini della prova della proprietà. Tali documenti possono dimostrare l'esistenza di una controversia o l'intenzione degli attori di eseguire opere, ma non hanno alcuna efficacia nel dimostrare la titolarità del diritto di proprietà sulla porzione di terreno contesa. Gli attori non hanno dunque assolto all'onere probatorio su di essi gravante. Alla luce di quanto sopra esposto le domande devono essere integralmente rigettate. Stante la contumacia del e la soccombenza di parte attrice, le spese Controparte_1 di lite sono da dichiararsi
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, prima sezione civile, in composizione monocratica e nella persona del giudice dott.ssa Prisca Picalarga, definitivamente pronunciando nel processo in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattese, così provvede:
- 1 rigetta le domande;
- 2 dichiara irripetibili le spese di lite.
Velletri, 23 luglio 2025 Il giudice Dott.ssa Prisca Picalarga
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