Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/03/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 6355/2024 promossa da:
ass. avv. MORRONE SALVATORE e avv. MORRONE ANTONIA Parte_1
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
ass. avv.ta ZECCHINI SILVIA CP_1
- PARTE CONVENUTA -
La Giudice, sentita la discussione, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la presente sentenza contestuale ex art. 429 1° comma c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, considerato che: con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c., la ricorrente ha chiesto all'adito
Tribunale, previa rinnovazione della CTU già espletata in sede di accertamento tecnico preventivo, di accertare e dichiarare la sussistenza dei requisiti medico-legali stabiliti dall'articolo 1 della legge 18/80 per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
CP_ l' , in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 445 bis comma 6 c.p.c., non avendo la parte ricorrente provveduto ad inviare osservazioni alla bozza della c.t.u. della precedente fase, e, nel merito, ha domandato il rigetto dell'opposizione in quanto infondata;
l'eccezione di inammissibilità del ricorso è infondata, in quanto ai sensi del comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c. l'inammissibilità del ricorso deriva dal fatto che in tale atto non siano stati specificati i motivi della contestazione, non già dal fatto che il CTP della parte opponente non aveva presentato osservazioni alla bozza della perizia depositata dal c.t.u. nominato nella fase di accertamento tecnico preventivo;
venendo a trattare del merito dell'opposizione, deve osservarsi preliminarmente che la c.t.u. nominata nella precedente fase di accertamento aveva escluso che la ricorrente si trovasse nelle condizioni previste dall'articolo 1 della legge 18/1980
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nel presente giudizio è stata accolta la domanda di parte ricorrente di rinnovazione della CTU;
sulla scorta di spiegazioni che appaiono esaustive e convincenti e che pertanto la scrivente Giudice ritiene di poter fare proprie, la c.t.u. nominata nel presente giudizio ha rassegnato le seguenti conclusioni: "dalla data della domanda amministrativa
(1.3.2023) la signora è da ritenersi soggetto invalido Parte_1
ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età grave-100%.
- dal 1° marzo 2024 la ricorrente presenta le condizioni mediche previste dall'art. 1 L.
18/1980 (incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita).
- Trattasi di persona con effettiva capacità di deambulazione impedita e sensibilmente ridotta.”; la c.t.u. ha rilevato che: "In relazione alla gravità del quadro oncologico, si deve però affermare che sin dalla data della domanda amministrativa la signora Parte_1
è da ritenersi soggetto invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà
[...]
persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età grave -100%.
Il quadro oncologico si è ulteriormente aggravato da marzo 2024, con riscontro di secondarietà all'omero destro, con impossibilità all'uso valido dell'arto in destrimane, con peggioramento della disfunzionalità.
Si deve, pertanto, affermare come dal 1°marzo 2024 la ricorrente necessita di assistenza continuativa non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
Trattasi inoltre di persona con effettiva capacità di deambulazione impedita e sensibilmente ridotta.”; in conclusione, sulla base delle sopra riportate risultanze della c.t.u. medico-legale della presente fase di giudizio, si accerta e dichiara che la ricorrente dal 1 marzo
2024 presenta i requisiti medico-legali previsti dall'articolo 1 della legge 18/1970 per il riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento;
l deve essere tenuto a rimborsare alla ricorrente i 2/3 delle spese di lite, tanto di CP_1
quelle del presente giudizio quanto di quelle della precedente fase di accertamento tecnico preventivo, mentre il residuo terzo di tali spese deve essere compensato tra le parti in quanto la decorrenza del presupposto del diritto fatto valere nel presente
2 giudizio è successiva sia alla visita da parte della Commissione medica, il cui giudizio risulta pertanto essere stato corretto, sia al deposito del ricorso introduttivo della precedente fase di giudizio;
le spese di ctu, liquidate separatamente, vanno altresì poste a carico dell' in CP_1
ragione della sua parziale soccombenza;
i difensori di parte ricorrente hanno avanzato legittima domanda di distrazione di onorari e spese ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
P.Q.M.
Visto l'art. 442 c.p.c., definitivamente pronunciando,
accerta e dichiara che la ricorrente è in possesso del requisito sanitario per la concessione dell'indennità di accompagnamento dal 1 marzo 2024;
condanna l alla rifusione in favore di parte ricorrente dei 2/3 delle spese CP_1 di lite, liquidate per intero nella misura di € 6000 oltre 15% per rimborso spese forfettario, IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori antistatari e compensa il residuo terzo delle spese di lite medesime;
pone le spese delle due c.t.u. a carico dell' . CP_1
Torino, 4.3.2024
La Giudice
Dr.ssa Aurora FILICETTI
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