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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 279/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:10 in composizione monocratica:
OI OV, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1600/2024 depositato il 30/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via G. Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249000825905000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249000825905000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020140013462870000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020140013462870000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 125/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato Ricorrente_1 proponeva impugnazione avverso l'intimazione di pagamento n. 03020249000825905000 regolarmente notificata - come espressamente riconosciuto dall'Opponente - in data 15.02.2024 in relazione alla cartella esattoriale n. 03020140013462870000 afferente tassa automobilistica 2009-2010 ruolo n. 2014/2224 emesso dalla Regione Calabria.
Eccepiva, in particolare la mancata notifica degli atti prodromici all'intimazione di pagamento impugnata e la conseguente intervenuta prescrizione del credito.
Concludeva chiedendo “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di primo grado adita, preliminarmente disposta la sospensione dell'atto impugnato: - Dichiarare la nullità, l'inammissibilità,
l'improponibilità e l'improcedibilità e pertanto l'annullamento della cartella di pagamento n°
03020140013462870000 e dell'Intimazione di pagamento n° 03020249000825905/000 indicata in epigrafe, per i motivi di cui in narrativa ovvero per tutte le ragioni di fatto e di diritto che saranno ravvisate dall'Onorevole Corte di Giustizia Tributaria adita. Con richiesta di condanna della resistente al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che ne fa richiesta.”.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione contestando il ricorso e chiedendone il rigetto perché infondato in fatto ed in diritto.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 28 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che il ricorso sia infondato per le ragioni di seguito esposte.
Deduce parte ricorrente che l'intimazione di pagamento opposta non è stata preceduta dalla rituale notificazione della cartella di pagamento.
L'eccezione è infondata, difatti, la cartella di pagamento n. n. 03020140013462870000 -avente ad oggetto bollo auto di prescrizione triennale- è stata regolarmente notificata a mezzo messo notificatore in data
19.09.2014 mediante consegna nelle mani di familiare convivente e successiva spedizione di raccomandata informativa n. 68911228929-5 del 19.09.2014.
Orbene, l'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, modificato nel 2006, prevede, qualora l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica. Si tratta di un adempimento essenziale del procedimento di notifica, necessario ai fini del suo perfezionamento.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 3278/2025, ha chiarito che la notifica di un atto a un familiare, anche se non convivente, si perfeziona con la sola prova della spedizione della raccomandata informativa semplice, senza necessità dell'avviso di ricevimento.
Non essendo stata impugnata la predetta cartella è divenuta definitiva con conseguente inoppugnabilità della stessa e dell'intimazione di pagamento per vizi propri delle cartelle e con riferimento alla fondatezza della pretesa tributaria.
Quanto al motivo di impugnazione relativo all'intervenuta prescrizione, la stessa può essere esaminata solo relativamente al termine decorso successivamente alla notifica delle cartelle.
Ed invero, l'intimazione di pagamento impugnata, emessa a seguito di atti impositivi divenuti ormai definitivi per mancanza di impugnazione, non integrano un nuovo e autonomo atto impositivo con la conseguenza che, ai sensi dell'articolo 19 comma 3 del d.lgs. 546/1992, le stesse restano sindacabili in giudizio solo ed esclusivamente per vizi propri. La stessa intimazione, infatti, poteva essere autonomamente impugnata per vizi propri e circa le debenze in essa sottese, solo in caso di mancata notifica della relativa cartella Ne consegue che, come da giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata, se la cartella di pagamento regolarmente notificata, non viene impugnata essa diviene irrimediabilmente definitiva ed esecutiva e la prescrizione non può essere fatta valere.( Cass. Ord. n.3005 del 2020- Ord
n.714/2022- Ord.n.8198/2022).
Orbene, il termine di prescrizione risulta interrotto dai seguenti atti:
- preavviso di fermo n. 03080201500000473000 regolarmente notificato in data 07.04.2015 a mezzo del servizio postale1 mediante consegna nelle mani di familiare convivente;
- avviso di intimazione n. 03020179003016683000 regolarmente notificato da messo notificatore che, nell'impossibilità di eseguirne la consegna nei modi previsti dagli artt. 138 e 139 c.p.c., attesa l'
“irreperibilità assoluta” del destinatario, accertata la residenza, ai sensi del disposto di cui all'art. 60 comma 1 lett. e) D.P.R. n. 600/73, ha provveduto al deposito presso la Casa Comunale con regolare affissione all'albo del Comune dell'avviso di deposito. La notifica si è perfezionata il 28.11.2017
- avviso di intimazione n. 03020219001704103000 regolarmente notificato a mezzo del servizio postale in data 02.03.2022 mediante consegna nelle mani di familiare convivente.
Non risulta, dunque, decorso il termine prescrizionale di tre anni attesa la notifica dell'intimazione impugnata in data 15.02.2024.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro Rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 463,00, per compensi, oltre accessori come per legge.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:10 in composizione monocratica:
OI OV, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1600/2024 depositato il 30/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via G. Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249000825905000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249000825905000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020140013462870000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020140013462870000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 125/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato Ricorrente_1 proponeva impugnazione avverso l'intimazione di pagamento n. 03020249000825905000 regolarmente notificata - come espressamente riconosciuto dall'Opponente - in data 15.02.2024 in relazione alla cartella esattoriale n. 03020140013462870000 afferente tassa automobilistica 2009-2010 ruolo n. 2014/2224 emesso dalla Regione Calabria.
Eccepiva, in particolare la mancata notifica degli atti prodromici all'intimazione di pagamento impugnata e la conseguente intervenuta prescrizione del credito.
Concludeva chiedendo “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di primo grado adita, preliminarmente disposta la sospensione dell'atto impugnato: - Dichiarare la nullità, l'inammissibilità,
l'improponibilità e l'improcedibilità e pertanto l'annullamento della cartella di pagamento n°
03020140013462870000 e dell'Intimazione di pagamento n° 03020249000825905/000 indicata in epigrafe, per i motivi di cui in narrativa ovvero per tutte le ragioni di fatto e di diritto che saranno ravvisate dall'Onorevole Corte di Giustizia Tributaria adita. Con richiesta di condanna della resistente al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che ne fa richiesta.”.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione contestando il ricorso e chiedendone il rigetto perché infondato in fatto ed in diritto.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 28 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che il ricorso sia infondato per le ragioni di seguito esposte.
Deduce parte ricorrente che l'intimazione di pagamento opposta non è stata preceduta dalla rituale notificazione della cartella di pagamento.
L'eccezione è infondata, difatti, la cartella di pagamento n. n. 03020140013462870000 -avente ad oggetto bollo auto di prescrizione triennale- è stata regolarmente notificata a mezzo messo notificatore in data
19.09.2014 mediante consegna nelle mani di familiare convivente e successiva spedizione di raccomandata informativa n. 68911228929-5 del 19.09.2014.
Orbene, l'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, modificato nel 2006, prevede, qualora l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica. Si tratta di un adempimento essenziale del procedimento di notifica, necessario ai fini del suo perfezionamento.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 3278/2025, ha chiarito che la notifica di un atto a un familiare, anche se non convivente, si perfeziona con la sola prova della spedizione della raccomandata informativa semplice, senza necessità dell'avviso di ricevimento.
Non essendo stata impugnata la predetta cartella è divenuta definitiva con conseguente inoppugnabilità della stessa e dell'intimazione di pagamento per vizi propri delle cartelle e con riferimento alla fondatezza della pretesa tributaria.
Quanto al motivo di impugnazione relativo all'intervenuta prescrizione, la stessa può essere esaminata solo relativamente al termine decorso successivamente alla notifica delle cartelle.
Ed invero, l'intimazione di pagamento impugnata, emessa a seguito di atti impositivi divenuti ormai definitivi per mancanza di impugnazione, non integrano un nuovo e autonomo atto impositivo con la conseguenza che, ai sensi dell'articolo 19 comma 3 del d.lgs. 546/1992, le stesse restano sindacabili in giudizio solo ed esclusivamente per vizi propri. La stessa intimazione, infatti, poteva essere autonomamente impugnata per vizi propri e circa le debenze in essa sottese, solo in caso di mancata notifica della relativa cartella Ne consegue che, come da giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata, se la cartella di pagamento regolarmente notificata, non viene impugnata essa diviene irrimediabilmente definitiva ed esecutiva e la prescrizione non può essere fatta valere.( Cass. Ord. n.3005 del 2020- Ord
n.714/2022- Ord.n.8198/2022).
Orbene, il termine di prescrizione risulta interrotto dai seguenti atti:
- preavviso di fermo n. 03080201500000473000 regolarmente notificato in data 07.04.2015 a mezzo del servizio postale1 mediante consegna nelle mani di familiare convivente;
- avviso di intimazione n. 03020179003016683000 regolarmente notificato da messo notificatore che, nell'impossibilità di eseguirne la consegna nei modi previsti dagli artt. 138 e 139 c.p.c., attesa l'
“irreperibilità assoluta” del destinatario, accertata la residenza, ai sensi del disposto di cui all'art. 60 comma 1 lett. e) D.P.R. n. 600/73, ha provveduto al deposito presso la Casa Comunale con regolare affissione all'albo del Comune dell'avviso di deposito. La notifica si è perfezionata il 28.11.2017
- avviso di intimazione n. 03020219001704103000 regolarmente notificato a mezzo del servizio postale in data 02.03.2022 mediante consegna nelle mani di familiare convivente.
Non risulta, dunque, decorso il termine prescrizionale di tre anni attesa la notifica dell'intimazione impugnata in data 15.02.2024.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro Rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 463,00, per compensi, oltre accessori come per legge.